Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2010.15

 

cr/sc

Lugano

8 luglio 2010

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 16 marzo 2010 di

 

 

RI 1

rappr. da:  RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 12 febbraio 2010 emanata da

 

CO 1

rappr. da:  RA 2

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   In data 2 novembre 2006, RI 1 - dipendente della __________ in qualità di autista internazionale e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 - è rimasto coinvolto in un incidente della circolazione stradale avvenuto nel tunnel autostradale del __________ (doc. 1).

                                         A causa di questo sinistro, egli ha riportato una “frattura multiframmentaria del perone distale a sinistra, lussazione dell’articolazione del Lisfranc del piede sinistro con frattura dell’osso cuboide, frattura delle ossa cuneiformi I II e III, frattura della parte distale del II e III metatarso, frattura prossimale del III e IV metatarso; ferita lacero contusa sul malleolo mediale e sul versante mediale della tibia prossimale” (doc. 4).

                                         L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

 

                               1.2.   Alla chiusura del caso, con decisione formale del 23 ottobre 2008, l’assicuratore LAINF ha riconosciuto all’assicurato una rendita di invalidità del 25% a contare dal 1° ottobre 2008, nonché un’indennità per menomazione all’integrità del 20% (doc. 115).

 

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (120 e 122), l’CO 1, in data 27 gennaio 2009, ha parzialmente riformato la sua prima decisione, nel senso che il grado dell’invalidità è stato aumentato dal 25% al 26% (doc. 132).

 

                                         La correttezza di questa decisione su opposizione è stata confermata dal TCA con sentenza 35.2009.32 dell’8 marzo 2010, cresciuta incontestata in giudicato.

 

                               1.3.   Dalle tavole processuali emerge che l’assicurazione per l’invalidità ha assegnato a RI 1 una rendita, limitatamente al periodo 1° novembre 2007-30 settembre 2008 (cfr. doc. 153).

 

                               1.4.   In data 29 gennaio 2010, l’assicuratore infortuni ha comunicato all’assicurato che avrebbe proceduto a compensare l’importo di fr. 30'361, corrispondente al sovraindennizzo per il periodo 1 novembre 2007-30 settembre 2008, con gli arretrati di rendita dell’assicurazione per l’invalidità (doc. 153).

 

                                         Tale provvedimento è stato integralmente confermato al termine della procedura di opposizione (doc. 156).

 

                               1.5.   Con tempestivo ricorso del 16 marzo 2010, RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, l’importo del sovraindennizzo venga ridotto a fr. 11'862.40, argomentando:

 

"  (…)

3. Nei fatti il calcolo del sovrindennizzo da parte della CO 1 per il periodo durante il quale RI 1 è stato posto a beneficio delle indennità giornaliere non è corretto, ma si tratta di un escamotage per far rientrare nel contesto di un supposto sovrindennizzo la riconsiderazione del guadagno assicurato.

 

II diritto alla rifusione dell'eventuale sovrindennizzo ed il relativo calcolo è retto dall'art. 69 LPGA. II sovrindennizzo è calcolato in base alle prestazioni legalmente dovute. Per quanto attiene la CO 1 esse sono le IG calcolate in conformità all'art. 17 Lainf ed i relativi disposti di ordinanza che reggono la definizione del guadagno assicurato.

 

Nel caso di specie laCO 1 ha, nel corso degli anni, erogato le IG sulla scorta del guadagno assicurato calcolato sulla base del salario fisso per 13 mensilità, aumentato dei due assegni familiari e delle indennità per spese.

 

Quantunque la decisione relativa alla fissazione delle IG e per converso alla determinazione del guadagno assicurato non figuri in una decisione formale con tanto di rimando alla possibilità di aggravarsi, essa è pur sempre stata decisa in modo formale, riconoscibile al punto che, stante il tempo trascorso, la medesima è ormai abbondantemente cresciuta in giudicato. In altri termini la decisione in punto alla fissazione del guadagno assicurato e quindi circa l'ammontare dell'indennità giornaliera può essere oggetto esclusivamente di un rimedio straordinario di diritto, nella forma del riesame o della revisione.

 

In tale contesto il tentativo della CO 1 di ricalcolare il sovrindennizzo facendo propri dei dati diversi da quelli consegnati in altre decisioni formali cresciute in giudicato è improponibile. In effetti ciò corrisponde a rimettere in discussione una decisione già assunta.

 

Nel caso di specie non é neppure necessario accertare se i presupposti di un rimedio straordinario di diritto siano o meno dati. In effetti laCO 1 non ne richiede l'applicazione. Nel corso delle numerose prese di posizione al riguardo (diritto d'audizione del 17.12.2009, decisione formale del 12.1.2010 e quindi decisione su opposizione qui avversata) laCO 1 non ha mai invocato il riesame o la revoca della propria decisione. Si è limitata ad applicare dei dati errati al proprio calcolo del sovrindennizzo.

 

Codesto Tribunale non può applicare d'ufficio una revisione o un riesame ad una decisione, senza che l'amministratore o l'amministrato se ne avvalgano. Il senso e la lettera del disposto di cui all'art. 52 LPGA non lascia spazio a dubbi.

 

Per completezza, e per non lasciare nulla al caso, esaminiamo i presupposti della revisione e del riesame.

 

 

4. In concreto si tratta a sapere se nel caso di specie sia possibile o meno dar seguito ad una revisione, rispettivamente ad una domanda di riesame.

 

Va detto che non vi sono i presupposti per un riesame giacché la situazione sulla quale la CO 1 vorrebbe fondarsi, erano già noti in modo incontrovertibile e patente sin dall'inizio.

                                  Neppure vi sono i presupposti per una revisione giacché la situazione nel frattempo non è mutata.

 

La circostanza che si tratti di un errore grave è ipotesi alquanto balzana. Alla luce di quanto riferito nel contesto delle altre procedure ricorsuali riproposte, è stato proposto e riproposto che l'indennizzo corrisposto era inusitatamente elevato e che nei fatti corrispondeva ad un salario. Il medesimo avrebbe dovuto essere conteggiato quale spesa per vitto ed alloggio ai sensi dell'art. 11 OAVS e non diversamente, espressamente richiamato dai disposti di legge applicabili in concreto nel contesto Lainf e non altrimenti. Non è comunque mai stato sostenuto che si sia trattato di un errore. E' difficile immaginare che ciò fosse alla luce di un chiaro ed intellegibile annuncio di infortunio come quello proposto all'atto 1. dell'incarto CO 1 del signor RI 1.

 

5. Ne discende che il calcolo del sovrindennizzo si presenta come segue:

 

posta di danno

dare

Avere

 

Guadagno presumibile 2.11.2006  - 31.12.2006

 

 

[(fr. 4'470.00 + fr. 366.00 + fr. 800.00) x 12 + fr. 4'470.00] x 365gg. X 60gg.

 

  11'852.40

 

Guadagno presumibile 2007

[(fr. 4'470.00 + fr. 366.00 + fr. 800.00) x 12 + fr. 4'470.00] x 1.008 *)

 

 

  72'678.80

 

Guadagno presumibile 2.11.2008  - 30.9.2008

{[(fr. 4'470.00 + fr. 366.00 + fr. 800.00) x 12 + fr. 4'470.00] x 1.008*) } x 1.037**) : 12 x 9

 

 

  56'525.95

 

IG CO 1 corrisposta 4.11.2006 – 30.9.2008

 

110'002.80

Rendita AI corrisposta al 30.9.2008

 

  42'361.00

 

Totali parziali

 

141'057.15

 

152'363.80

 

Sovrindennizzo

 

 

  11'862.40

*)  aumento salariale congiunturale della 0,8% per il 2007

**) aumento salariale congiunturale del 3,7% nel 2008

 

Pertanto il sovrindennizzo risulta essere di fr. 11'862.40 e non di fr. 31'819.30, come richiesto dalla CO 1 nella propria decisione avversata." (Doc. I)

 

                               1.6.   L’CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

 

                               1.7.   In data 14 maggio 2010 il patrocinatore dell’assicurato si è riconfermato nel proprio allegato ricorsuale, evidenziando che “in tutti i casi l’indennizzo mensile di fr. 800.00 versato dal datore di lavoro rappresentava, quantunque destinato ai pasti fuori casa, un guadagno effettivo giacché gli permetteva comunque di nutrirsi ed è riconosciuto come detti indennizzi assurgano per lo più a degli effettivi redditi” (doc. V).

 

                               1.8.   Con scritto del 1° giugno 2010 l’assicuratore LAINF convenuto si è riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni, rilevando che “le affermazioni di controparte relative al salario effettivo debbono essere documentate e sono qui contestate: non si può infatti sostenere solo quando fa comodo che l’importo destinato ai pasti costituisca un reddito, mentre quando si tratta di pagare va benissimo considerarlo un rimborso spese” (doc. VII).

 

                                         Queste considerazioni dell’assicuratore infortuni sono state trasmesse all’assicurato (doc. VIII), per conoscenza.

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Per quanto riguarda il calcolo del sovraindennizzo in relazione al concorso fra le indennità giornaliere LAINF e la rendita AI, il TCA osserva quanto segue.

 

                                         Giusta l’art. 68 LPGA, le indennità giornaliere sono cumulabili con le rendite di altre assicurazioni sociali, salvo sovraindennizzo.

 

                                         La riserva relativa al sovraindennizzo, contemplata all’art. 68 LPGA, si riferisce all’ordinamento ancorato all’art. 69 LPGA.

 

                                         A norma dell’art. 69 cpv. 1 LPGA, il concorso di prestazioni delle varie assicurazioni sociali non deve provocare un sovraindennizzo dell’avente diritto. Per il calcolo del sovraindennizzo sono considerate soltanto le prestazioni di medesima natura e destinazione fornite all’avente diritto in base all’evento dannoso.

                                         Vi è sovraindennizzo se le prestazioni sociali legalmente dovute superano il guadagno di cui l’assicurato è stato presumibilmente privato in seguito all’evento assicurato, incluse le spese supplementari provocate dallo stesso evento ed eventuali diminuzioni di reddito subite da congiunti (cpv. 2).

                                         Le prestazioni pecuniarie sono ridotte dell’importo del sovraindennizzo. Sono esenti da riduzioni le rendite dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e dell’assicurazione per l’invalidità nonché gli assegni per grandi invalidi e per menomazione dell’integrità. Per le prestazioni in capitale è tenuto conto del valore della corrispondente rendita (cpv. 3).

 

                                         L’art. 69 LPGA, come già era del resto il caso per l’art. 40 vLAINF, persegue lo scopo di impedire il sovraindennizzo (cfr. DTF 121 V 132).

                                         Si é in presenza di un sovraindennizzo quando le prestazioni corrisposte all’interessato da parte d’assicuratori sociali diversi, lo pongono in una situazione economica migliore rispetto a quella che sarebbe stata la sua se non fosse sopraggiunto l’evento assicurato (A. Rumo-Jungo, op. cit., p. 236s.).

                                         In questo ordine di idee, l’art. 51 cpv. 3 OAINF precisa che il guadagno di cui l’assicurato é presumibilmente privato corrisponde a quello da lui conseguibile se non avesse subito il danno (determinante é, peraltro, il reddito lordo, ovverosia il reddito esistente prima della deduzione dei premi e contributi afferenti ad assicurazioni sociali - cfr. A. Maurer, op. cit., p. 538; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 157).

                                         Per stabilire il guadagno a cui fa riferimento l’art. 51 cpv. 3 OAINF, é necessario partire da una completa capacità lucrativa e dal corrispondente guadagno. Da ciò, si devono, tuttavia, ancora detrarre gli introiti effettivamente realizzati mettendo a frutto la parziale capacità lavorativa, rispettivamente, lucrativa. Non vanno, invece, dedotti quegli introiti che l’assicurato potrebbe realizzare valorizzando la sua residua capacità lavorativa, così come si deduce dal tenore dell’art. 51 cpv. 3 seconda frase OAINF (“Si prende in considerazione il reddito effettivamente realizzato”).

 

                                         In particolare, così come si evince dall’art. 68 LPGA, il divieto di sovraindennizzo si applica se esiste concorso fra indennità giornaliere e una rendita (per quanto attiene al diritto previgente, cfr. DTF 121 V 132 consid. 2b, 117 V 395 consid. 2b, 115 V 279 consid. 1c e riferimenti; A. Maurer, op. cit., p. 537; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 156; cfr., pure, Messaggio 18 agosto 1976 del Consiglio federale per una legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni, cifra 403.34 ad art. 40 del disegno di legge).

 

                                         Conformemente alla giurisprudenza federale elaborata in relazione all’art. 40 vLAINF (cfr. DTF 117 V 394) – valida comunque anche dopo l’entrata in vigore della LPGA – per la determinazione del sovraindennizzo, si deve operare un calcolo globale.

                                         Al sistema del calcolo globale è attribuita la priorità rispetto al principio della congruenza temporale.

 

                                         Sapere se le indennità giornaliere vanno ridotte (art. 69 cpv. 3 prima frase LPGA), rispettivamente, se quelle versate di troppo possono essere richieste in restituzione (art. 25 LPGA), va stabilito in base ad un conto globale per tutta la durata di percezione delle indennità giornaliere (DTF 117 V 394 consid. 3b).

                                         Secondo la RAMI 2000 U 376, p. 182, il calcolo globale deve essere operato unicamente dopo la fine della corresponsione delle indennità giornaliere.

                                         Il periodo di computo determinante per il calcolo globale ha inizio con la nascita del diritto all'indennità giornaliera (STFA del 21 marzo 2003 nella causa S., U 367/01, consid. 6 e STFA dell'8 novembre 1991 nella causa G., U 15/91).

 

                               2.3.   In concreto, essendo confrontati ad un concorso fra le indennità giornaliere LAINF e la rendita di invalidità assegnata dall’AI, prestazioni entrambe riconosciute a dipendenza delle conseguenze del danno alla salute riportato in occasione dell’incidente della circolazione del 2 novembre 2006, tornano applicabili gli articoli 68 e 69 LPGA (cfr. la dottrina e la giurisprudenza menzionate al consid. 2.2.).

 

                                         Come già indicato al considerando precedente, il periodo di computo determinante per il calcolo globale ha inizio con la nascita del diritto all'indennità.

                                         Giusta l'art. 16 cpv. 2 prima frase LAINF, il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio.

                                         Se ne deduce che, in casu, il periodo determinante va dal 5 novembre 2006 al 30 settembre 2008, data dopo la quale è cessato il diritto alle indennità giornaliere (cfr. doc. 102).

 

                                         Dal conteggio prodotto dall’CO 1 si evince che, durante il periodo determinante, il guadagno di cui l'assicurato è stato presumibilmente privato ammonta a fr. 121’732.50 (doc. A).

 

                                         Per quanto concerne “il guadagno di cui l’assicurato è stato presumibilmente privato in seguito all’evento assicurato” ai sensi dell’art. 69 cpv. 2 LPGA, dalla decisione formale del 29 gennaio 2010 si evince che l’assicuratore LAINF ha proceduto alla determinazione dello stesso sulla base di quanto indicato dallo stesso datore di lavoro dell’interessato (doc. 154, p. 1: “Il presumibile è stato calcolato sulla base dei dati fornitici dal datore di lavoro senza tenere in considerazione l’importo di fr. 800.-- mensili trattandosi di rimborso spese”).

                                         Nella decisione su opposizione del 12 febbraio 2010, l’assicuratore infortuni ha ribadito di avere interpellato il datore di lavoro dell’interessato, il quale, in data 7 gennaio 2010, ha attestato che, senza l’infortunio, l’assicurato sia nel 2007 che nel 2008 avrebbe percepito un salario complessivo di fr. 58'890.--(doc. A).

 

                                         L’assicurato ha contestato l’importo preso in considerazione dall’assicuratore LAINF quale guadagno presumibile senza l’infortunio, poiché a suo parere non tiene conto, da un lato, degli aumenti salariali congiunturali e, dall’altro, di quanto versato dalla ditta a titolo di rimborso spese.

 

                                         Chiamato a pronunciarsi, il TCA non può che condividere la soluzione dell’amministrazione, per i motivi qui di seguito esposti.

 

                                         Questo Tribunale rileva, innanzitutto, che la questione relativa all’eventuale computo o meno, nel calcolo del guadagno presumibile dell’interessato, del rimborso spese versato dal datore di lavoro è già stata risolta da questo Tribunale nella sentenza 35.2009.32 dell’8 marzo 2010, cresciuta incontestata in giudicato.

                                         In quell'occasione il TCA ha già confermato la correttezza dell’importo di fr. 58'890.-- preso in considerazione dall’assicuratore infortuni quale salario determinante, senza tenere conto dell’ulteriore importo di fr. 800.- al mese. Tale ammontare, infatti, rappresenta un rimborso spese non soggetto all’AVS e, di conseguenza, non può essere considerato nel computo del guadagno presumibile.

                                         Quanto, invece, alla questione relativa al presunto mancato adeguamento dell’importo del guadagno presumibile calcolato dall’amministrazione agli aumenti salariali congiunturali, il TCA rileva che, come correttamente indicato dall’assicuratore infortuni nella decisione su opposizione impugnata, l’amministrazione ha determinato il guadagno presumibile dell’assicurato per il 2007 e per il 2008 sulla base di quanto indicato dallo stesso datore di lavoro, rispondendo ad un’esplicita richiesta in tal senso da parte dell’assicuratore LAINF (cfr. doc. 129a e 147).

 

                                         Dalla documentazione agli atti, emerge che l’assicurato, nel 2006, aveva percepito un salario di fr. 58'110.-- (cfr. doc. 105).

                                         Chiamato dall’assicuratore infortuni ad indicare quale sarebbe stato, qualora non fosse sopraggiunto l’infortunio, lo stipendio dell’interessato, nel 2008, il datore di lavoro, ditta __________ Sagl, con messaggio di posta elettronica del 21 ottobre 2008, ha comunicato che l’assicurato, lavorando al 100%, avrebbe potuto guadagnare fr. 58'890.-- (cfr. doc. 129a).

                                         Inoltre, con un ulteriore messaggio di posta elettronica del 12 gennaio 2010, in risposta ad una richiesta di chiarimenti da parte dell’assicuratore LAINF (cfr. doc. 146), la ditta __________ Sagl ha indicato che, nel 2007, l’assicurato, se non avesse subito l’infortunio e avesse potuto svolgere la sua attività lavorativa al 100%, avrebbe percepito un salario di fr. 4’907.50 mensili (comprensivi di tredicesima), pari a fr. 58'890.-- annuali (cfr. doc. 147).

 

                                         Pertanto, alla luce delle risposte fornite dal datore di lavoro dell’assicurato, è a giusta ragione che l’assicuratore infortuni ha quantificato in fr. 58'890.-- il guadagno presumibile senza l’infortunio per gli anni 2007 e 2008 dell’interessato. Come correttamente indicato dall’assicuratore LAINF nella decisione su opposizione impugnata, infatti, “non può essere proceduto ad un indennizzo al rincaro rispettivamente ad un indennizzo al rincaro superiore a quanto enunciato dalla ditta e quindi mettere l’assicurato in una situazione migliore rispetto a quella che sarebbe stata la sua se egli non fosse stato inabile al lavoro a causa dell’infortunio” (doc. A).

 

                                         Di conseguenza, RI 1 avrebbe conseguito, senza l'infortunio, nel 2006, un salario giornaliero lordo pari a fr. 171.25 e nel 2007-2008 di fr. 174.49, come ritenuto dall’assicuratore LAINF (cfr. doc. 150).

                                         Il guadagno di cui l'assicurato è stato presumibilmente privato durante il periodo determinante ammonta, secondo l’CO 1, a fr. 121'732.50, ossia fr. 10'275.-- per il 2006 (fr. 58'110.-- : 365 x 60 + gli assegni familiari pro rata tempore), fr. 63'690.-- per il 2007 (fr. 58'890.-- + gli assegni familiari) e fr. 47’767.50 per il 2008 (fr. 58'890.-- : 12 x 9 mesi più gli assegni familiari pro rata tempore).

 

                                         In realtà, esso ammonterebbe a fr. 121'218.75, dato che - fermo restando la correttezza degli importi del 2007 (fr. 63'690.--) e del 2008 (fr. 47’767.50) - il guadagno di cui l'assicurato è stato presumibilmente privato durante il 2006 è di fr. 9'761.25 (corrispondente a fr. 171.25 x 57 giorni) e non di fr. 10'275.-- (corrispondente a fr. 171.25 x 60 giorni) come invece calcolato dall’amministrazione, siccome, per determinare il guadagno presumibile, occorre partire dal 5 novembre, e non dal 2 novembre 2006 (cfr., in proposito, la già menzionata STFA del 21 marzo 2003 nella causa S., consid. 7.2.3).

                                         Pertanto, vi sarebbero gli estremi per procedere ad una reformatio in pejus della decisione su opposizione impugnata.

 

                                         Il TCA può infatti, in linea di principio, riformare una decisione a svantaggio del ricorrente, dopo avergli dato la possibilità di prendere posizione in merito e averlo reso attento sulla possibilità di ritirare il ricorso (cfr. art. 11b della Legge di procedura per le cause davanti al TCA; art. 61 cpv. 1 lett. d LPGA; DTF 122 V 166).

                                         Questa Corte, tuttavia, considerata l’esigua differenza, rinuncia ad effettuare una reformatio in pejus, visto che si tratta unicamente di una facoltà (cfr. STFA del 21 settembre 2005 nella causa C., U 16/05; STFA del 23 giugno 2003 nella causa A., U 192/02; STFA del 22 aprile 2003 nella causa P., U 334/02; STFA del 2 giugno 2003 nella causa Service de l'emploi du canton VD c/ G., C 119/02; STFA del 17 giugno 2003 nella causa R., H 313/01; DTF 119 V 249).

 

                                         Durante lo stesso periodo, l'insorgente ha percepito le seguenti prestazioni:

 

                                         -  indennità giornaliere LAINF                                     fr. 110'002.80

                                         -  rendita di invalidità AI                                               fr.    42'361.--

                                         T o t a l e                                                                     fr. 152'363.80

                                                                                                                            ===========

 

                                         donde un sovraindennizzo pari a fr. 30'631.30, come deciso dall’assicuratore infortuni convenuto.

                                         Il capoverso 2 dell’art. 69 LPGA prevede che vi è sovraindennizzo se le prestazioni sociali legalmente dovute superano il guadagno di cui l'assicurato è stato presumibilmente privato in seguito all'evento assicurato, incluse le spese supplementari provocate dallo stesso evento ed eventuali diminuzioni di reddito subite da congiunti.

 

                                         Il legislatore, per le spese supplementari, ha così scelto un criterio "di apertura". Di principio, esclusi sono soltanto quei costi altrimenti coperti, relativamente ai quali entrano in considerazione unicamente le prestazioni assicurative sociali. Le spese di cura e di assistenza rappresentano certo una grande fetta di queste spese supplementari, senza che ciò impedisca la presa a carico di ulteriori costi.

                                         Sempre in relazione all'art. 69 cpv. 2 LPGA, la Giudice federale S. Leuzinger-Naef ha precisato che il legislatore ha lasciato ai tribunali il compito di definire cosa, nei casi di specie, può essere ritenuta spesa supplementare (cfr. S. Leuzinger-Naef, Die Leistungskoordination gemäss Art. 63-71 ATSG, in R. Schaffhauser/U. Kieser (Hrsg.), Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG), Schriftenreihe des Instituts für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis Universität St. Gallen, Band 15, p. 187).

 

                                         Nell’evenienza concreta, RI 1 non ha fatto valere che l’evento infortunistico di cui è rimasto vittima, gli avrebbe cagionato delle spese non altrimenti coperte, né, tantomeno, che i suoi congiunti avrebbero subito delle diminuzioni di reddito a causa dello stesso infortunio.

 

                                         In queste condizioni, è a ragione che l’Istituto assicuratore convenuto ha quantificato l’importo del sovraindennizzo in

                                         fr. 30’631.30.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Gianluca Menghetti