Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2010.56

 

mm

Lugano

24 febbraio 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 12 novembre 2010 di

 

 

 RI 1   

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 14 ottobre 2010 emanata da

 

CO 1 

rappr. da:   RA 1  

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   In data 15 gennaio 1987, RI 1 - dipendente delle __________ SA di __________ in qualità di fabbro industriale e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 -, è caduto e ha battuto violentemente la schiena sull’asfalto.

                                         A causa di questo sinistro, egli ha riportato la frattura compressiva della vertebra L1.

 

                                         L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

 

                               1.2.   Alla chiusura del caso, l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita di invalidità dell’80% a decorrere dal 1° settembre 1992 e di un’indennità per menomazione all’integrità del 60% (cfr. doc. 146).

 

                               1.3.   Nel corso del mese di dicembre 2005, successivamente a un trattamento semi-stazionario presso il Rehazentrum di __________, il medico curante di RI 1 ha informato l’assicuratore LAINF che il suo paziente presentava “… un’alterazione della cute della regione della pianta del piede a suo avviso in relazione al problema ortopedico. A mio avviso si tratta piuttosto di un problema dermatologico.” (doc. 189).

 

                               1.4.   Esperiti gli accertamenti del caso, con decisione formale del 18 gennaio 2007, l’CO 1 ha negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi dermatologici presentati dall’assicurato (doc. 213).

 

                                         L’amministrazione ha ribadito la propria posizione con la decisione su opposizione del 5 aprile 2007 (cfr. doc. 220), nel frattempo cresciuta in giudicato incontestata (cfr. doc. 221).

 

                               1.5.   Il 19 aprile 2010, l’assicurato ha trasmesso all’assicuratore infortuni una certificazione del dermatologo dott. __________ e ha postulato che “… questo caso venga esaminato e che venga da voi riconosciuta questa patologia creatasi per conto dei forti medicamenti ecc. subiti nelle fasi delle operazioni nel 1988 e anche attraverso il pene, midollo spinale, ecc. …” (doc. 246).

 

                               1.6.   In data 23 agosto 2010 l’INSAI ha emanato una decisione formale mediante la quale ha negato che fossero adempiuti i presupposti per poter procedere a una revisione processuale della decisione su opposizione del 5 aprile 2007 (cfr. doc. 254).

 

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato personalmente (doc. 256), l’amministrazione, in data 14 ottobre 2010, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 258).

 

                               1.7.   Con tempestivo ricorso del 12 novembre 2010, RI 1 ha chiesto che l’CO 1 venga condannato ad assumere le spese da lui nel frattempo sostenute “… (ossia: spese mediche, farmaceutiche, assistenza per fasciature e medicazioni alla piante dei piedi in modo particolare) …, in modo particolare quelle causate a dipendenza dell’errore del medico di __________ durante il soggiorno del 2005.”.

                                         A sostegno delle proprie pretese, l’insorgente ha fatto valere che sarebbero dati “… i motivi per procedere ad una revisione della decisione su opposizione emessa in data 05.04.2007 …” in quanto “a causa di un infortunio del gennaio 1987 sono stato sottoposto nell’agosto 1988 a due interventi chirurgici molto complessi all’ospedale cantonale di __________ alla colonna vertebrale e con fissaggi di quest’ultima. In tali occasioni e anche successivamente mi sono stati somministrati forti medicamenti e ho subito diverse trasfusioni di sangue non mio. In seguito tra il 1989 ed il 1993 mi sono state somministrate diverse infiltrazioni al midollo spinale e al pene. Come potrete facilmente constatare, la decisione della CO 11 del 05.04.2007 è stata emessa senza prendere in considerazione né valutare gli effetti e le conseguenze causatimi dalla somministrazione di farmaci, delle trasfusioni e delle infiltrazioni di cui sopra. Se ciò fosse avvenuto sarebbe sicuramente stato appurabile che i pesanti farmaci somministratimi e le trasfusioni da me subite sono state le causa scatenanti la patologia di cui oggi soffro. Né è possibile ritenere una mia negligenza nell’ambito della procedura sfociata nella decisione del 05.04.2007, in quanto solo ultimamente sono venuto a conoscenza che tali fattori possono scatenare la patologia di cui oggi soffro. Ribadisco in tal senso che anche il certificato medico allestito dal dr. med. __________ nel corso del 2010, dove si esclude che la causa della patologia possa essere ritenuta la cura propugnata a __________ avendo la stessa un ruolo di concausa, comprova ulteriormente quanto sopra. Rilevo abbondanzialmente come quanto sopra viene altresì corroborato analizzando i sintomi di cui soffro, ossia pruriti alla schiena ed in tutto il corpo. Questi disturbi sono sicuramente riconducibili ad un’infezione presente nel mio corpo, causatami appunto dai metodi utilizzati nel corso degli interventi chirurgici a seguito dell’infortunio del 1987 ed in seguito anche con infiltrazioni al pene per accertamenti.” (doc. I).

 

                               1.8.   L’INSAI, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

 

                               1.9.   Nel corso del mese di gennaio 2011, il ricorrente ha versato agli atti ulteriore documentazione, in parte già presente nell’incarto INSAI, e ha chiesto a questa Corte di “… riconoscere che vi è un collegamento tra l’incidente e quanto sopra descritto ecc. con la patologia che si è verificata e di emettere una sentenza che preveda la presa a carico alla CO 1 dei costi necessari per la cura di questa patologia …” nonché di accertare “… l’errore effettuato dal dott. __________ la CO 1 rimborsi quanto già richiesto alla __________ con lo scritto del 28 ottobre 2009.” (doc. VII).

 

                                         L’CO 1I ha preso posizione in proposito il 3 febbraio 2011 (doc. IX).

 

                             1.10.   In data 17 febbraio 2011, RI 1 ha prodotto dei nuovi documenti. Egli ha sottolineato che il soggiorno presso il Rehazentrum di __________ è stato autorizzato e finanziato dall’CO 1, come pure che il dott. __________ ha nel frattempo modificato la propria opinione nel senso che ha riconosciuto all’acqua clorata un ruolo scatenante (doc. XI + allegati).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   L'art. 53 LPGA prevede che:

 

"  Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

(cpv. 1)

L'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. (cpv. 2)

L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso." (cpv. 3)

                                         I principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 consid. 5.3 in fine, U 149/03 del 22 marzo 2004 consid. 1.2., I 133/04 dell’8 febbraio 2005 consid. 1.2.).

 

                                         Conformemente a un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali, l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa D., C 227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 28 novembre 2003 nella causa S., C 307/01; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T., C 81/03; STFA del 28 aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C 137/01; STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 28 febbraio 2003 nella causa M., C 353/01; STFA del 5 novembre 2002 nella causa C., C 165/02; le STFA del 6 luglio 2001 nelle cause B., C 274/99; I, C 278/99 e O, C 279/99; STFA del 6 giugno 2000 nella causa B., C 407/99, consid. 2; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, p. 247; DLA 2000 N. 40, p. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, p. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti).

 

                                         In proposito, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza federale, l'amministrazione non può essere obbligata né dall'assicurato né dal giudice a esaminare nel merito una domanda di riconsiderazione.

                                         Decisioni, con le quali si é negata l'entrata nel merito di una tale domanda, non possono, per principio, venir impugnate. Per contro, qualora l'amministrazione entri nel merito, esami i presupposti della riconsiderazione e, finalmente, renda una nuova decisione di rifiuto, quest'ultima può fare oggetto d'impugnativa. In questo caso, il giudice si limiterà però ad esaminare se i presupposti per una riconsiderazione della confermata decisione sono o meno soddisfatti. Concretamente, si tratterà d'esaminare se l'amministrazione ha ritenuto, a torto o a ragione, che la sua decisione cresciuta in giudicato non fosse manifestamente errata e che una sua rettifica non rivestisse un'importanza notevole (cfr. DTF 117 V 12 consid. 2a; DTF 119 V 479 consid. 1b/cc).

 

                                         Dalla riconsiderazione va distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative.

                                         In questo caso l'amministrazione deve procedere a una revisione processuale se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa D., C 227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T., C 81/03; STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 6 giugno 2000 nella causa B., C 407/99; DTF 127 V 466, consid. 2c, p. 469 e la giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, p. 79 e 80).

                                         In particolare, secondo costante giurisprudenza federale, nuove vanno considerate quelle circostanze che si sono realizzate fino al momento in cui, nel procedimento principale, allegazioni di fatto sarebbero ancora state lecite, ma che tuttavia, nonostante sufficiente attenzione e senza colpa, erano sconosciute all'istante (cfr. STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; DLA 1995, p. 64 consid. 2b e riferimenti; DTF 122 V 134 e seg.).

                                         Inoltre, i fatti nuovi devono essere rilevanti, ovvero essere idonei a modificare la base fattuale della decisione e a condurre, attraverso un appropriato apprezzamento giuridico, ad una diversa decisione (DTF 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a; RAMI 1991 K 855, p. 16; A. Grisel, Traité de droit administratif, Vol. II, Neuchâtel 1984, p. 942ss.; U. Kieser, ATSG Kommentar, 2003, ad art. 53, n. 10).

                                         Relativamente alle nuove prove, va puntualizzato che l'art. 53 cpv. 1 LPGA non fa menzione del fatto che esse debbano essere rilevanti. Ciò si spiega ponendo mente alla circostanza che, alla luce dei quesiti fattuali spesso complessi, il criterio della rilevanza dei mezzi di prova spesso è difficile da chiarire (U. Kieser, op. cit., ad art. 53, n. 11).

                                         I nuovi mezzi di prova devono comunque essere tali da provare fatti nuovi importanti che fondano la revisione o fatti che erano conosciuti nel procedimento precedente, ma che non hanno potuto essere provati a detrimento dell'istante. Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare fatti già allegati anteriormente, il richiedente deve dimostrare di non aver potuto produrli nella precedente procedura.

                                         Un mezzo di prova è considerato come concludente, qualora si debba ammettere che avrebbe condotto a una diversa decisione, nel caso in cui l'assicuratore ne avesse avuto conoscenza nella procedura amministrativa (STFA del 13 aprile 1993 nella causa G.P.).

                                         In sostanza, il nuovo mezzo di prova non deve solo servire ad apprezzare i fatti ma pure ad accertarli (DTF 110 V 141, consid. 2). Non è pertanto sufficiente, ad esempio, che una nuova perizia valuti in modo diverso una determinata fattispecie. Occorrono, piuttosto, nuove circostanze, che facciano apparire oggettivamente incompleta la base su cui si fonda la precedente decisione. Per la revisione di una decisione non basta che, successivamente, il perito tragga, da fatti già conosciuti, delle conclusioni differenti. Non costituisce neppure motivo di revisione la circostanza che siano stati forse valutati in modo errato fatti già conosciuti nella procedura principale. Occorre piuttosto che l'apprezzamento non corretto sia avvenuto poiché fatti determinanti ai fini del giudizio erano sconosciuti o rimasti non provati.

 

                                         In una sentenza del 15 ottobre 2001, pubblicata in DTF 127 V 353, il TFA ha così riassunto quanto appena esposto:

 

"  (…)

b) Sont "nouveaux" au sens de l'art. 137 let. b OJ, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connu du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport médical donne une appréciation différente des faits; il faut des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que le médecin ou expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 110 V 141 consid. 2 et 293 consid. 2a, 108 V 171 consid. 1; voir aussi ATF 121 IV 322 consid. 2, 118 II 205 consid. 5)."

(DTF 127 V 353 consid. 5b)

 

                                         Al riguardo, si veda pure la STFA I 339/01 del 29 novembre 2002, pubblicata in RDAT I-2003 N. 69.

 

                               2.3.   Con la decisione su opposizione impugnata (cfr. doc. 258, p. 5), l’Istituto assicuratore resistente si è rifiutato di entrare nel merito di una (eventuale) riconsiderazione della sua decisione su opposizione del 5 aprile 2007, nel frattempo cresciuta in giudicato (aspetto quest’ultimo rimasto incontestato; del resto, si veda il doc. 221, p. 2: “Per quanto concerne di ricorrere al tribunale di Lucerna per un proseguimento verso la vostra decisione del 05.04.2007 come già riferito all’avv. __________ non è mia intenzione proseguire e non è mai stata mia intenzione di rivolgermi al tribunale …” - il grassetto è dell’assicurato).

 

                                         Alla luce della giurisprudenza federale menzionata al considerando 2.2., questa Corte non é legittimata a chinarsi su quest’aspetto della vertenza.

 

                               2.4.   Non rimane, pertanto, che da valutare l’eventualità di una revisione processuale.

 

                                         Con la decisione su opposizione del 5 aprile 2007, l’assicuratore LAINF convenuto ha negato la propria responsabilità relativamente alle affezioni cutanee lamentate dall’assicurato, in quanto “ … non può essere ammesso che le stesse, e meglio la psoriasi palmo-plantare manifestatasi dall’autunno 2005, sia in relazione causale almeno probabile con i postumi dell’infortunio.” (doc. 220, p. 4).

                                         Dalle tavole processuali si evince che la decisione appena citata risultava fondata essenzialmente sulla valutazione espressa dal PD dott. __________, spec. FMH in dermatologia e malattie a trasmissione sessuale. In effetti, quest’ultimo sanitario, con certificazione del 7 febbraio 2007, ha confermato la diagnosi di psoriasi (“Nel frattempo il decorso clinico ha permesso di meglio caratterizzare la sintomatologia cutanea evidenziando come la stessa si sia manifestata anche a livello palmare e questo rende più facile la diagnosi di psoriasi palmo-plantare.”), e, al riguardo, ha considerato “… molto improbabile che l’incidente vissuto dal paziente sia interpretabile come fattore scatenante la psoriasi che si sta dimostrando essere bilaterale ed a livello palmo-plantare.” (doc. 216 - il corsivo è del redattore).

                                         Chiamato dall’amministrazione a pronunciarsi sulle conclusioni del dermatologo dott. __________, il medico di __________ ha confermato l’assenza di un legame causale con il sinistro assicurato (doc. 217: “La diagnosi è psoriasi palmo-plantare e non si tratta di conseguenza dell’infortunio. Vi è soltanto un nesso temporale fatto valere dall’assicurato, ma questo non basta per farne derivare un nesso causale.”).

 

                                         Con la propria impugnativa, l’insorgente pretende che l’assicuratore LAINF prenda a proprio carico i costi generati dalla cura della nota affezione cutanea, sostenendo, al riguardo, che quest’ultima sarebbe da imputare ai farmaci, alle trasfusioni di sangue e alle infiltrazioni resisi necessari a causa delle sequele dell’infortunio assicurato (cfr. doc. I, p. 2: “Se ciò fosse avvenuto sarebbe sicuramente stato appurabile che i pesanti farmaci somministratimi e le trasfusioni da me subite sono state le cause scatenanti la patologia di cui oggi soffro.”).

 

                                         Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale osserva che l’esistenza di un nesso causale naturale tra la diagnosticata psoriasi e le cure prestate a RI 1 a seguito dell’evento traumatico del gennaio 1987 (farmaci, infiltrazione e trasfusioni), è una circostanza che non risulta avvalorata da alcuna certificazione specialistica. Anzi, esprimendosi sul contenuto dello scritto 22 giugno 2010 dell’assicurato (in cui si sosteneva che “… i medicamenti e le infiltrazioni hanno contribuito e sono la causa di questa infezione, specie queste ultime infiltrazioni al pene che mi avete fatto eseguire, per cui è un danno totalmente collegato all’infortunio.”, cfr. doc. 248), il dott. __________ ha ribadito che all’origine della problematica cutanea di cui soffre l’insorgente, vi è la psoriasi, la quale è una “… malattia su base genetica, di tipo infiammatorio e non infettivo, …” (cfr. doc. 251 - il corsivo è del redattore).

                                         In esito a quanto precede, la tesi ricorsuale appena citata ha il valore di un’allegazione di parte che, come tale, non è suscettibile di giustificare la revisione processuale della decisione 5 aprile 2007 dell’CO 1.

 

                                         Del resto, va osservato che la somministrazione di farmaci, trasfusioni e infiltrazioni durante gli anni successivi all’infortunio, non costituisce certo un fatto nuovo ai sensi della giurisprudenza relativa all'art. 53 cpv. 1 LPGA, menzionata al considerando 2.2., di modo che esso non potrebbe comunque essere di soccorso all’assicurato.

 

                                         Con la sua certificazione del 7 aprile 2010, il dott. __________ ha dichiarato che i bagni fatti a __________ nel mese di settembre 2005 non sono “… la causa della psoriasi ma (…) l’acqua clorata può essere il fattore irritante per la cute e le mucose secche, ipolipidiche dello psoriatico, pertanto possono aver giocato un ruolo di trigger factor. In conclusione la psoriasi non è dovuta ai bagni fatti dal paziente ma possono essere stati facilitati da questo contatto con l’acqua clorata.” (allegato al doc. 247 - il corsivo è del redattore).

 

                                         A prescindere dal fatto che il dermatologo appena citato si è espresso in termini di mera possibilità (per ammettere l’obbligo a prestazione dell’assicuratore contro gli infortuni sarebbe invece necessario che l’esistenza di un nesso causale naturale sia provata con il grado della probabilità preponderante - cfr. DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate) - e, in questo senso, egli ha precisato che “attualmente il paziente non ha contatto con l’acqua clorata e nonostante questo ha un protrarsi della psoriasi plantare e recentemente anche una riapparizione della psoriasi genitale.” (allegato al doc. 247; si veda inoltre la certificazione 24 agosto 2009 dello stesso PD dott. __________ - doc. C 6: “Faccio notare che le cure subite, che cronologicamente hanno preceduto l’immediato inizio della patologia cutanea, possono aver giocato un ruolo scatenante (cosiddetto fenomeno di Koebner). Però anche questa ipotesi non può essere verificata.” - il corsivo è del redattore) -, il TCA rileva che la manifestazione dell’affezione cutanea in questione successivamente alla cura balneologica presso la Clinica di __________, era una circostanza ampiamente conosciuta al momento del rilascio della decisione di cui ora viene chiesta la revisione. Se ne deduce quindi che il referto 7 aprile 2010 del dott. __________ non potrebbe costituire un nuovo mezzo di prova ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA, ricordato che “per la revisione di una decisione non basta che, successivamente, il perito tragga, da fatti già conosciuti, delle conclusioni differenti.” (cfr. la giurisprudenza citata al considerando 2.2.).

 

                                         Visto che l’esistenza di una relazione di causalità con i bagni effettuati a __________ non è stata dimostrata con un sufficiente grado di verosimiglianza, non può nemmeno entrare in linea di conto un’applicazione dell’art. 6 cpv. 3 LAINF, secondo cui l’assicurazione effettua le prestazioni per lesioni causate all’infortunato durante la cura medica.

 

                                         In simili condizioni non è necessario procedere a ulteriori atti istruttori, segnatamente alla perizia medica postulata dal ricorrente (cfr. doc. I, p. 2 e VII, p. 3).

                                         Al riguardo, giova osservare che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF U 349/06 dell’11 luglio 2007 consid. 6; STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., Zurigo 1998, p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

 

                                         Accertato che RI 1 non é riuscito a far valere alcuna nuova circostanza né alcun nuovo mezzo di prova, il TCA non può che tutelare la decisione su opposizione impugnata mediante la quale l’Istituto assicuratore resistente ha respinto la domanda di revisione da lui presentata.

 

                               2.5.   In sede di ricorso, come pure in sede di osservazioni, RI 1 ha postulato che il TCA valuti “… la possibilità di convocare le parti affinché io possa spiegare oralmente l’intera annosa vicenda, in quanto data la complessità del caso risulta impossibile spiegare tutto per iscritto.” (cfr. doc. I, p. 2 e VII, p. 3).

 

                                         Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

 

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti). Una semplice richiesta di prove, così come delle domande tendenti alla comparizione oppure a un interrogatorio personale, a un interrogatorio delle parti, a un’audizione testimoniale oppure a un sopralluogo, non sono sufficienti per fondare un simile obbligo (DTF 125 V 38 consid. 2).

                                         Il TFA ha inoltre stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

 

                                         Nella concreta evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, il ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, ma ha semplicemente domandato di essere ascoltato dal Giudice alla presenza della controparte. Del resto, la documentazione già presente all’inserto consente a questa Corte di emanare il proprio giudizio, di modo che l’audizione dell’assicurato si rivela superflua.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti