Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2010.8

 

LG/DC/sc

Lugano

15 luglio 2010

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 8 febbraio 2010 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 11 gennaio 2010 emanata da

 

CO 1  

rappr. da:   RA 2  

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   In data 21 agosto 2003, RI 1 - dipendente della __________, impresa costruzioni generali, __________, in qualità di meccanico di macchine edili / fabbro e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 -, è caduto dallo scooter riportando, secondo il referto del 19 settembre 2003 del Dr. __________, una contusione alla spalla destra con “Rottura completa con retrazione del moncone del tendine sovraspinato. Rottura incompleta dei tendini infraspinato e sottoscapolare. Lussazione verso antero-mediale del tendine del capolungo di bicipite con tendinosi inserzionale” (doc. 9, 10, terzo fascicolo).

 

 

                                         L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

 

                                         A partire dal 16 dicembre 2003 l’assicurato viene ritenuto abile al 100% e il 24 gennaio 2004 ha ripreso l’attività lavorativa in misura piena (doc. 26, 29, terzo fascicolo).

 

                               1.2.   In data 4 dicembre 2005 l’assicurato “uscendo dalla propria abitazione è scivolato con entrambi i piedi ed è caduto battendo sugli scalini il gomito e la spalla destra e dalla parte sinistra ha battuto l’anca” (doc. 1, primo fascicolo). Dal referto del 18 gennaio 2006 del Dr. __________ dell’Istituto di radiologia – __________, emerge una “moderata periartropatia omero-scapolare destra. Non evidenti lesioni traumatiche alle ossa della spalla destra, a quelle del bacino né alle anche” (doc. 12, primo fascicolo).

 

                                         Anche questo secondo evento è stato assunto dall’CO 1.

 

                               1.3.   Con decisione formale del 30 aprile 2007 l’CO 1, sulla base della documentazione medica agli atti, in particolare, della visita medica __________ del 10 aprile 2007 (doc. 46, terzo fascicolo) ha ritenuto l’assicurato abile al 100% dal 1° maggio 2007 per le conseguenze dell’infortunio del 4 dicembre 2005, sospendendo quindi le prestazioni assicurative (indennità giornaliera e spese di cura), a far tempo dal 1° maggio 2007. L’CO 1 ha inoltre ritenuto non adempiute le condizioni giustificanti l’erogazione di un’IMI (doc. 47, terzo fascicolo).

 

                               1.4.   A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1 (doc. 104, 121, 127, primo fascicolo), l’CO 1, in data 15 luglio 2008, ha ritirato la decisione del 30 aprile 2007 (doc. 131, primo fascicolo).

 

                               1.5.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 28 settembre 2009, l’amministrazione ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita d’invalidità del 33% a partire dal 1° maggio 2007, determinata in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi, nonché un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 15% (doc. 158, secondo fascicolo).

 

 

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1, per conto dell’assicurato (cfr. doc. 159, 163, 175, 177, secondo fascicolo), l’CO 1, in data 11 gennaio 2010, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 178, secondo fascicolo).

 

                               1.6.   Con tempestivo ricorso dell’8 febbraio 2010 RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento di una rendita intera __________ e di una IMI sulla base di un grado di almeno il 35% (doc. I).

 

                                         In sostanza l’assicurato ha contestato la valutazione medica svolta dall’amministrazione rilevando quanto segue:

 

"  (…)

In primo luogo ed in effetti, e già solo per il solo problema della spalla, il dottor __________, dopo avere analizzato l'intera documentazione medica e dopo avere compiutamente visitato il signor RI 1, è giunto alla conclusione che l'assicurato sia da ritenere totalmente inabile al lavoro nelle sue precedenti attività (ciò che anche la CO 1 non contesta), ed abile al lavoro unicamente nella misura del 50% in attività leggere. Specifica in effetti il dottor __________ (cfr. perizia del 29 maggio 2008, pag. 9, risposta n. 6):

 

"                                     In qualità di fabbro meccanico, ma pure ausiliario di pulizia, il signor RI 1 risulta essere inabile al lavoro in misura completa. L'arto superiore destro risulta essere de facto ingaggiabile tutt'al più come arto ausiliario nello svolgimento di attività lavorative leggere, senza necessità di movimenti ad ampio raggio anche al di sotto dell'orizzontale, senza uso di strumenti vibranti o contundenti.

 

Nello svolgimento di tali attività esigibili, il signor RI 1 potrebbe raggiungere una capacità lavorativa nell'ordine di grandezza del 50%."

 

E prosegue:

 

"                                     Non concordo per contro con le considerazioni del dottor __________ nel rapporto del 16.4.2007. Le affermazioni sostenute non trovano in effetti conferma negli atti a disposizione e neppure ad un esame clinico accurato."

 

Si noti del resto anche le motivazioni indicate dal dr. __________ a pagina 7 del proprio referto, le quali precisano in modo chiaro e circostanziato sia le sue valutazioni, sia le ragioni del suo disaccordo con la valutazione della CO 1.

 

La valutazione del dottor __________, che è uno specialista in materia e che ha non solo valutato attentamente la documentazione medica, ma che ha visitato accuratamente l'assicurato,deve quindi essere ritenuta fedefacente.

 

(…)

 

Quanto al rapporto del dr. __________ del 5 giugno 2008, va detto che egli si esprime anzitutto in modo assai sommario, e senza avere visitato l'assicurato (che non ha mai visto).

 

Del resto, per quanto attiene alla capacità lavorativa, non solo la CO 1 non si esprime in merito alle attività esigibili, ma il dottor __________ si limita a sostenere, in quattro righe, che l'assicurato sarebbe abile al 100%, senza limitazioni, in attività adeguate.

Fra l'altro, in merito a tale grado di abilità lavorativa (contestato), va detto che la CO 1 non solo non si è chiaramente pronunciata in merito alle effettive attività esigibili, ma non ha nemmeno effettuato una prova di carico di lavoro (EFL) peraltro espressamente richiesta dall'assicurato, e nemmeno ha eseguito una perizia reumatologica.

 

L'istruttoria è quindi stata senz'altro incompleta e carente. Il tutto in violazione del diritto di essere sentito, ritenuto oltretutto che la CO 1, come già detto, nemmeno si esprime su quali sarebbero le attività leggere per le quale l'assicurato sarebbe abile al 100%, e non si esprime nemmeno compiutamente sulle limitazioni dell'assicurato.

 

Si ritiene quindi che l'assicurato, in una professione leggera e già solo considerando il problema della spalla (senza quindi considerare altri fattori, di cui parleremo in seguito) sia da considerare abile al lavoro per attività leggere solo nella misura del 50% al massimo.

 

(…)

 

Ritenuto quindi quanto sopra, va detto che si ritiene che la problematica del gomito sia pure imputabile agli infortuni, e ciò sia dal punto di vista della causalità naturale che da quello della causalità adeguata.

 

Del resto, il dottor __________, oltre ad affermare che i disturbi alla spalla destra sono in un nesso di causalità naturale con grado preponderante con gli infortuni del 21 agosto 2003 e 4 dicembre 2005, precisa che tale nesso permane incerto (nel senso che deve essere ulteriormente valutato, ciò che la CO 1 non ha fatto) relativamente alle alterazioni al gomito destro.

 

SI CHIEDEVA (E SI CHIEDE) QUINDI CHE VENGA EFFETTUATO UN APPROFONDIMENTO IN QUESTO SENSO, ciò che la CO 1 (nonostante le fosse stato espressamente richiesto) non ha fatto, lasciando giacere il caso inutilmente per oltre un anno e mezzo (dalla metà del 2008 fino alla fine del 2009). Del resto, si ritiene che la CO 1 avrebbe potuto e dovuto effettuare degli accertamenti in questo senso, e non lavarsene le mani, come ha invece fatto.

 

(…)

 

Tenuto quindi conto sia delle problematiche della spalla, ma anche di quella del gomito (oltre che quelle del bacino e dell'anca sinistra - che la CO 1 non ha considerato), si reputa che l'assicurato debba essere ritenuto inabile al lavoro al 100%, sia nelle professioni finora esercitate (come ammesso anche dalla CO 1, e ciò non si contesta), ma anche, di fatto, in una professione leggera. Le gravi limitazioni funzionali ed i fortissimi dolori di cui l'assicurato è sofferente (e che la CO 1 non ha considerato, limitandosi ad accennare ad un caso in cui una persona avrebbe perso l'uso di un braccio) lo limitano infatti grandemente (e di fatto in misura completa) in ogni attività lucrativa.

 

Concludendo il caso, in buona sostanza, l'assicurato è sempre inabile al 100% per le conseguenze degli infortuni (e del resto, precedentemente all'infortunio del 2003, l'assicurato non aveva problemi nè al bacino ed all'anca, nè tantomeno alla spalla destra - e si noti che l'assicurato è destrorso), con diritto alla rendita totale, sulla base di grado del 100% (doc. I).

 

                                         L’assicurato, nella denegata ipotesi che dovesse essere considerato abile in misura parziale in attività leggere, ha contestato poi le riduzioni sociali applicate dall’amministrazione sul reddito ipotetico e postulato il riconoscimento del 20% anziché del 15% (doc. I).

 

                                         Sulla base del raffronto dei redditi proposto dall’avv. RA 1 nell’atto ricorsuale, riferito al 2007, l’assicurato abile al 50% in attività leggere con una deduzione sociale del 20% avrebbe diritto ad un grado d’invalidità del 70% o del 36% considerando un’abilità al 100% in attività leggere e una deduzione sociale del 15% (doc. I).

 

                                         Per quanto riguarda l’IMI l’assicurato ha chiesto che gli venga riconosciuta una percentuale del 25% e in via subordinata di almeno il 20% sulla base della perizia del Dr. __________. Ritenuto tuttavia che quest’ultimo non considera le problematiche del gomito, del bacino e dell’anca la richiesta è di un’IMI del 35% (doc. I).

 

                               1.7.   L’CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

                               1.8.   In data 3 maggio 2010 l’assicurato si è riconfermato nelle proprie argomentazioni e nei mezzi di prova richiesti in sede di ricorso ed ha trasmesso a questa Corte nuova documentazione medica relativa al gomito destro su supporto informatico (cd-rom). Il ricorrente ha quindi nuovamente postulato un approfondimento in questo senso (doc. VII).

 

                               1.9.   L’CO 1, dopo aver sottoposto la nuova documentazione medica al vaglio del medico di __________, si è riconfermato nelle proprie allegazioni e domande (doc. X+bis).

 

                                         Il doc. X+bis è stato trasmesso all’assicurato per conoscenza (doc. XI).

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è, in primo luogo, la questione di sapere se i disturbi al gomito destro di cui l’insorgente soffre costituiscono una conseguenza naturale e adeguata degli infortuni del 21 agosto 2003 e del 4 dicembre 2005 oppure no.

 

                                         In secondo luogo, la lite verte sull’entità della rendita di invalidità e dell’IMI spettanti all’assicurato.

 

                               2.3.   Disturbi al gomito destro: causalità naturale e adeguata degli infortuni del 21 agosto 2003 e del 4 dicembre 2005 ?

 

                            2.3.1.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

 

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

 

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

 

                            2.3.2.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

 

                            2.3.3.   Con la decisione su opposizione impugnata, l’amministrazione, facendo capo alla valutazione espressa dal proprio medico fiduciario Dr. __________, spec. FMH in chirurgia, ha escluso la propria responsabilità per quanto riguarda le affezioni al gomito destro.

 

                                         Il Dr. __________ così si è espresso a tal proposito:

 

"  (…)

Bezüglich Ellbogen rechts ist eine Unfallkausalität der heutigen Beschwerden nur möglich. Das MRI vom 18.06.2007 hat keine eindeutige traumatische Läsion gezeigt. Auch klinisch liegt ge­ss dem Befund des Orthopäden Dr. __________ kein relevanter Befund vor. Auswirkungen auf die Zumutbarkeit wären so oder so marginal. Die Schulter rechts steht im Vordergrund” (doc. 130, primo fascicolo).

 

                                         Da parte sua il ricorrente ha prodotto la perizia del 29 maggio 2008 del Dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale alla domanda se i disturbi attualmente lamentati dal signor RI 1 sono in nesso di causalità naturale (con grado di probabilità preponderante) con gli eventi infortunistici del 21.8.2003 e 4.12.2005, ha così risposto:

 

"  (…)

Il quadro clinico presentato dal signor RI 1 alla spalla destra risulta situarsi in un nesso di causalità con grado di probabilità preponderante con gli eventi infortunistici del 21.8.2003 e del 4.12.2005.

 

Nesso di causalità per contro tutt'al più possibile con la radicolopatia C6 destra in presenza di alterazioni degenerative pluri-segmentali e con la sindrome del tunnel carpale destro di medio-grave­ entità.

 

Nesso di causalità incerto (non valutabile con sufficiente attendibilità sulla base degli elementi a disposizione) tra le alterazioni strutturali riscontrate al gomito destro, in particolare all'altezza dell'inserzione distale del muscolo tricipite e gli eventi infortunistici di pertinenza CO 1.

Una lesione acuta di un'inserzione muscolare avrebbe in effetti ragionevolmente dovuto comportare un deficit funzionale iniziale rilevante del gomito, non riportato oppure, se del caso, non di entità corrispondente negli atti a disposizione. Mancano inoltre delle immagini radiologiche iniziali di riferimento per valutare il decorso dei reperti ritrovati attualmente” (doc. 127, primo fascicolo).

 

                            2.3.4.   In tale contesto va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

 

                                         L’Alta Corte ha, peraltro, precisato che i pareri redatti dai medici dell'CO 1 hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U 49/95).

 

                                         Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

                                         L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

 

                                         E’ infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA del 31 gennaio 2005 nella causa M., I 811/03, consid. 5 in fine; STFA dell’8 ottobre 2002 nella causa C., I 673/00; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).

 

                            2.3.5.   Attentamente vagliata la documentazione medica presente agli atti questa Corte, chiamata a pronunciarsi in merito a una questione di carattere medico, ritiene che l’apprezzamento del 9 giugno 2008 del Dr. __________ (cfr. doc. 130, primo fascicolo), sanitario che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina infortunistica e assicurativa e secondo cui i dolori lamentati dall’assicurato al gomito destro hanno un nesso di causalità solo possibile con gli infortuni del 21 agosto 2003 e del 4 dicembre 2005, possa validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario esperire ulteriori provvedimenti probatori (sul valore probatorio delle valutazioni del medico di __________, cfr. sentenza del Tribunale federale U 350/06 del 20 luglio 2007 in cui l’Alta Corte ha ricordato che “nell’ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito che l’amministrazione e il giudice delle assicurazioni sociali si fondino esclusivamente su basi di giudizio interne all’istituto assicuratore.”).

 

                                         Al riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

 

                                         In effetti il parere medico del 9 giugno 2008 stilato dal Dr. __________ (cfr. doc. 130, primo fascicolo) non contiene contraddizioni e presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante: in particolare, il sanitario ha espresso la sua valutazione in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver proceduto allo studio approfondito del caso dell’assicurato.

 

                                         Del resto anche il medico curante Dr. __________ nella perizia del 29 maggio 2008 ha rilevato che il nesso di causalità tra le alterazioni strutturali riscontrate al gomito destro, in particolare all'altezza dell'inserzione distale del muscolo tricipite e gli eventi infortunistici di pertinenza CO 1 è incerto e non valutabile con sufficiente attendibilità sulla base degli elementi a disposizione. Secondo il Dr. __________ infatti una lesione acuta di un'inserzione muscolare avrebbe in effetti ragionevolmente dovuto comportare un deficit funzionale iniziale rilevante del gomito, non riportato oppure, se del caso, non di entità corrispondente negli atti a disposizione” (doc. 127, pto. 3, primo fascicolo).

                                         Il medico ha poi rilevato la mancanza di immagini radiologiche iniziali di riferimento per valutare il decorso dei reperti ritrovati attualmente. Egli ha tuttavia ritenuto non necessario procedere con ulteriori indagini dal profilo somatico (doc. 127, pto. 8, primo fascicolo).

                                        

                                         Quindi nel rapporto del 5 novembre 2009 il Dr. __________ ha confermato che “Per quanto attiene all’aspetto della causalità e la quantificazione della IMI, il dr. __________ conferma le considerazioni espresse da parte mia nel rapporto medico del 29.5.2008” (doc. 177, secondo fascicolo).

 

                                         Nel rapporto del 1° giugno 2010 il medico di __________ Dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha confermato la valutazione dell’CO 1 ed evidenziato come il gomito destro sia stato indagato in modo adeguato e corretto sia clinicamente che radiologicamente (doc. X bis).

                                        

                                         In esito alle considerazioni che precedono, il TCA non ritiene dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), un legame causale tra i dolori lamentati dall’assicurato al gomito destro e gli infortuni del 21 agosto 2003 e del 4 dicembre 2005 assunti dall’assicuratore infortuni.

 

                                         A ragione, pertanto, l’CO 1 non ha assunto i disturbi al gomito destro accusati dal ricorrente.

 

 

                               2.4.   Rendita di invalidità

 

                                         Si tratta ora di valutare il grado d’invalidità e dell’IMI spettanti a RI 1 tenuto conto dei soli danni alla salute in relazione di causalità con gli eventi del 21 agosto 2003 e del 4 dicembre 2005.

 

                            2.4.1.   Secondo l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

 

                                         Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

                                         Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede che, per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

 

L'Alta Corte, nella RAMI 2004 U 529, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato le modalità per la fissazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronunzia la nostra Corte federale ha quindi concluso che anche in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di incapacità lavorativa, incapacità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

 

                                         Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

 

                                         1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);

                                         2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

 

                                         Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

 

                            2.4.2.   L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                         D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

                                         Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

                                         L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

                                         Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

 

                                         La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                         Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

                                         La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

                                         Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

 

                                         I. Termine: reddito da invalido

 

                                         La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

                                         Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

 

                                         Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

 

                                         Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

 

"  Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

 

 

                                         II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

 

                                         Nel determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

 

                                         Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

 

                            2.4.3.   Nella concreta fattispecie, assodato che RI 1, a causa del danno alla salute infortunistico, non è più in grado di svolgere la sua abituale professione di meccanico di macchine edili / fabbro, oggetto del contendere è la questione di sapere in quale misura egli potrebbe mettere a frutto la sua capacità lavorativa residua in attività alternative adeguate.

 

                                         Dalle tavole processuali emerge che l’assicuratore infortuni resistente – facendo capo all’apprezzamento espresso dal medico fiduciario Dr. __________ in data 9 giugno 2008 – ha dichiarato che l’assicurato, tenuto conto delle affezioni alla spalla destra è ancora in grado di esercitare con tale arto unicamente dei lavori leggeri (e cioè che non comportano il porto/sollevamento di pesi oltre i 5 kg) al di sotto dell’orizzontale senza colpi né vibrazioni.

 

                                         Il Dr. __________ ha, in particolare, rilevato quanto segue:

 

"  Es geht um die Folgen der Unfälle vom 21.08.2003 und 04.12.2005.

 

Bezüglich der Radikulopathie C6 rechts bei degenerativen Veränderungen der HWS ist eine UnfaIIkausalität ausgeschlossen. Dieser Körperteil wurde gar nicht verletzt. Das Gleiche gilt auch für das Karpaltunnel-Syndrom rechts.

 

Bezüglich Ellbogen rechts ist eine Unfallkausalität der heutigen Beschwerden nur möglich. Das MRI vom 18.06.2007 hat keine eindeutige traumatische Läsion gezeigt. Auch klinisch liegt ge­ss dem Befund des Orthopäden Dr. __________ kein relevanter Befund vor. Auswirkungen auf die Zumutbarkeit wären so oder so marginal. Die Schulter rechts steht im Vordergrund.

 

Bezüglich Schulter rechts teilen wir die Kausalitätsbeurteilung des Orthopäden Dr. __________ im Untersuchungsbericht vom 29.05.2008. Die irreparable Rotatorenmanschettenruptur ist eine wahrscheinliche Folge des ersten Unfalles mit richtunggebender Verschlimmerung durch den zweiten. Der Vorzustand kann also nie mehr erreicht werden. Der Integritätsschaden beträgt 20% brutto und 15% netto. Die Kürzung um ¼ erfolgt, da aufgrund der radiologischen Verän­derungen an der unverletzten Iinken Schulter auch rechts ein gewisser degenerativer Vorzustand angenommen werden muss.

 

Der Fallabschluss per 01.05.2007 war prinzipiell korrekt, da von weiteren Behandlungen keine wesentliche Besserung mehr erwartet werden kann, insbesondere nicht durch eine Operation. Physiotherapie und Schmerzmittel bei Bedarf können aber weiterhin als Erhaltungsmassnahme übernommen werden.

 

Die Zumutbarkeit wegen der erheblichen Residuen an der Schulter rechts würden wir wie folgt definieren: Nur noch Ieichte Arbeiten (bis 5 kg) mit dem Arm unterhalb der Horizontalen ohne Stösse oder Vibrationen. Unter Abstraktion von der unfallfremden Zervikobrachialgie und der psychogenen Überlagerung lasst sich dabei aber keine weitere Einschränkung rechtfertigen, speziell nicht zeitlich." (doc. 130, primo fascicolo)

 

                                         Da parte sua il ricorrente ha prodotto il rapporto medico del 29 maggio 2008 del Dr. __________, il quale dopo avere effettuato  un’approfondita valutazione ha così risposto alle domande a lui poste dall’avv. RA 1:

 

"  (…)

2.   Diagnosi

 

      -    Estesa rottura della cuffia dei rotatori spalla destra, stadio non più operabile.

      -    Cervico-brachialgia destra compatibile con una radicolopatia C6 in presenza di alterazioni degenerative pluri-segmentali.

      -    Sindrome del tunnel carpale destro di medio-grave entità.

      -    Alterazioni periartropatiche spalla sinistra.

 

3.   I disturbi attualmente lamentati dal signor RI 1 sono in nesso di causalità naturale (con grado di probabilità preponderante) con gli eventi infortunistici del 21.8.2003 e 4.12.2005?

 

Il quadro clinico presentato dal signor RI 1 alla spalla destra risulta situarsi in un nesso di causalità con grado di probabilità preponderante con gli eventi infortunistici del 21.8.2003 e del 4.12.2005.

 

Nesso di causalità per contro tutt'al più possibile con la radicolopatia C6 destra in presenza di alterazioni degenerative pluri-segmentali e con la sindrome del tunnel carpale destro di medio-grave­entità.

 

Nesso di causalità incerto (non valutabile con sufficiente attendibilità sulla base degli elementi a disposizione) tra le alterazioni strutturali riscontrate al gomito destro, in particolare all'altezza dell'inserzione distale del muscolo tricipite e gli eventi infortunistici di pertinenza CO 1.

Una lesione acuta di un'inserzione muscolare avrebbe in effetti ragionevolmente dovuto comportare un deficit funzionale iniziale rilevante del gomito, non riportato oppure, se del caso, non di entità corrispondente negli atti a disposizione. Mancano inoltre delle immagini radiologiche iniziali di riferimento per valutare il decorso dei reperti ritrovati attualmente.

 

 

4.   Dica se ritiene necessaria, attualmente o eventualmente in futuro, una cura medica oppure speciali terapie. In caso affermativo, quali? Quali spese si devono calcolare?

 

In relazione con il quadro clinico riscontrato alla spalla destra, ritengo ragionevole considerare l'indicazione a ulteriori misure fisioterapiche o medicamentose con scopo primariamente antalgico, così come a medio termine l'indicazione all'impianto di una protesi inversa.

 

 

5.   Dica se lo status quo ante (ossia lo stato che era quello del signor RI 1 prima dei due infortuni), rispettivamente lo status quo sine (ossia lo stato che sarebbe quello del signor RI 1 senza i due infortuni) sono stati raggiunti.

 

No, tenuto conto della natura delle lesioni riportate dal signor RI 1 in occasione degli eventi infortunistici del 21.8.2003 e 4.12.2005 ritengo escluso il ripristino di uno status quo sine vel ante.

 

 

6.   Dica qual è la capacità lavorativa del signor RI 1 nell'ambito della sua precedente attività, rispettivamente in attività più leggere; dica in cosa consistono gli impedimenti, cosa causano e perché.

 

In qualità di fabbro meccanico, ma pure ausiliario di pulizia, il signor RI 1 risulta essere inabile al lavoro in misura completa.

L'arto superiore destro risulta essere de facto ingaggiabile tutt'al più come arto ausiliario nello svolgimento di attività lavorative leggere, senza necessità di movimenti ad ampio raggio anche al di sotto dell'orizzontale, senza uso di strumenti vibranti o contundenti.

Nello svolgimento di tali attività esigibili il signor RI 1 potrebbe raggiungere una capacità lavorativa nell'ordine di grandezza del 50%.

 

 

7.   Dica se condivide i rapporti del dr. __________ del 7.3.2007 e del dr. __________ del 16.4.2007. Motivi la risposta, specificando in cosa sussiste detto disaccordo.

 

Concordo personalmente con il tenore del rapporto del dr. __________ del 7.3.2007, il quadro clinico riscontrato all'esame attuale non fornendo elementi di giudizio che possano condurre a delle considerazioni diverse in presenza peraltro di disturbi soggettivi meno marcati.

 

Non concordo per contro con le considerazioni espresse dal dr. __________ nel rapporto del 16.4.2007. Le affermazioni sostenute non trovano in effetti conferma negli atti a disposizione e neppure a un esame clinico mirato.

 

 

8.   Sono necessarie altre perizie in altri ambiti medici, oltre a quelle effettuate?

 

Per quanto attiene all'aspetto somatico non ritengo esservi necessità a ulteriori valutazioni peritali. Una valutazione psichiatrica potrebbe entrare in linea di conto nel caso in cui venissero soddisfatti i presupposti per il riconoscimento di un nesso di causalità adeguato.

 

 

9.   Dica se siamo in presenza di un danno permanente, e ne specifichi la natura.

 

Si, il quadro clinico riscontrato alla spalla destra rappresenta un postumo permanente degli eventi infortunistici del 21.8.2003 e 4.12.2005.

Trattasi di un'importante limitazione funzionale su rottura estesa della cuffia dei rotatori in equivalenza a un'omartrosi di grave entità.

 

 

10. Dica se è giustificata la posizione della CO 1, la quale ha ritenuto che non esistono gli estremi per concedere una IMI.

      In caso negativo a quanto ammonta la IMI, e perché?

 

No, la posizione della CO 1 di non riconoscere nessuna IMI non è giustificata.

 

Con riferimento alla tabella 5 e alla tabella 1 estratto LAINF edizione Suva 2000 ritengo giustificato il riconoscimento di una IMI lorda del 20% in equivalenza a un'omartrosi di grave entità. Questo tenuto conto anche dell'ulteriore ragionevole decorso.

Il valore massimo del 25% non risulta per contro essere appropriato poiché riferito a un'artrodesi.

 

Ponderazione della componente degenerativa preesistente nella misura di ¼.

 

IMI netta 15%.

 

 

11.                                 Ha ulteriori osservazioni da aggiungere?

 

Dal punto di vista medico no.

 

In generale, ho personalmente l'impressione che l'attitudine dimostrata dal medico di __________ nella trattazione della pratica sia suscettibile di portare un pregiudizio (eventualmente anche grave) alla nozione di imparzialità giustamente riconosciuta dal Tribunale Federale ai medici di __________ della CO 1." (doc. 127, pag. 8-10, primo fascicolo)

 

                                         In data 5 novembre 2009 il Dr. __________ ha preso posizione in merito al rapporto del 9 giugno 2008 del Dr. __________, rilevando quanto segue:

 

"  (…)

1.   Cosa pensa del rapporto del dr. __________ del 9 giugno 2008 ?

 

Per quanto attiene all’aspetto della causalità e la quantificazione della IMI, il dr. __________ conferma le considerazioni espresse da parte mia nel rapporto medico del 29.5.2008.

Esso conferma pure il carattere delle limitazioni funzionali presentate a causa della spalla destra.

 

2.   Ribadisce che l’assicurato è abile per lavori leggeri al 50% e non al 100%? Per quali motivi?

 

La limitazione nell’ingaggio effettivo dell’arto superiore destro con funzione ausiliaria anche nelle attività leggere, riduce in maniera significativa la scelta delle professioni ipotetiche effettivamente esigibili, così come il grado della capacità lavorativa nelle professioni che implicano l’ingaggio attivo continuato/prolungato di ambedue gli arti superiori anche al di sotto dell’orizzontale.

 

Non sono in grado di valutare fino a che punto le attività considerate alla TA1, categoria 4, comportino delle mansioni che possano effettivamente venir svolte nella misura considerata da parte della CO 1.

 

3.   Il caso è stabilizzato ?

 

Sì, per quanto attiene agli eventi infortunistici in parola ritengo che il caso risulti essere stabilizzato.

Condivido in questo senso le considerazioni espresse dal dr. __________ nel rapporto del 9.6.2008.

 

4.   In cosa non concorda con la valutazione del dr. __________ del 9 giugno 2009 (2008)? (Sia nell’ambito del nesso di causalità che nell’ambito dell’esigibilità lavorativa).

 

Vedi sopra.

 

5.   Osservazioni

 

Non sono in grado di valutare se il calcolo della rendita tiene conto della nuova prassi introdotta dal TFA.” (doc. 177, secondo fascicolo).

                            2.4.4.   Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meier-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

 

                                         Pertanto i referti ordinati ed eseguiti in adempimento di questo compito non possono essere considerati di parte (cfr. STF U 350/06 del 20 luglio 2007).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), l'Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

 

                                         L’Alta Corte ha, peraltro, precisato che i pareri redatti dai medici dell'__________ hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U 49/95).

 

                                         Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

                                         L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

 

                                         E’ infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA del 31 gennaio 2005 nella causa M., I 811/03, consid. 5 in fine; STFA dell’8 ottobre 2002 nella causa C., I 673/00; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).

 

                            2.4.5.   Chiamato a pronunciarsi, nel caso concreto, il TCA ritiene che la valutazione del Dr. __________, specialista che vanta una vasta esperienza nel campo della medicina assicurativa e, in special modo, per quanto concerne la valutazione dell’esigibilità lavorativa, secondo cui l’assicurato è in grado di esercitare dei lavori leggeri a tempo pieno, possa validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario procedere ad ulteriori atti istruttori.

 

                                         Il medico fiduciario Dr. __________ nel referto del 9 giugno 2008 ha definito l’esigibilità lavorativa dell’assicurato in attività adeguate indicando che: “Die Zumutbarkeit wegen der erheblichen Residuen an der Schulter rechts würden wir wie folgt definieren: Nur noch Ieichte Arbeiten (bis 5 kg) mit dem Arm unterhalb der Horizontalen ohne Stösse oder Vibrationen. Unter Abstraktion von der unfallfremden Zervikobrachialgie und der psychogenen Überlagerung lasst sich dabei aber keine weitere Einschränkung rechtfertigen, speziell nicht zeitlich." (doc. 130, primo fascicolo).

 

                                         Impedimenti che corrispondono, del resto, a quelli che si riscontrano normalmente in assicurati che hanno lamentato una rottura della cuffia dei rotatori (cfr., fra le tante, STCA 35.1998.63 del 23 novembre 1998 e 35.1998.117 del 29 luglio 1999, tutelata dal TFA con pronunzia U 296/99 del 3 gennaio 2000).

 

                                         Riguardo alla possibilità per l’insorgente di esercitare un'attività adeguata alle sue condizioni di salute, è utile ricordare quanto il TFA e il TCA hanno giudicato in fattispecie analoghe, riguardanti assicurati anch'essi con problematiche agli arti superiori.

 

                                         In una sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha, ad esempio, ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.

 

                                         In una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 -, il TCA ha riconosciuto come reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata che, secondo l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, ad eccezione per delle prese a tre dita senza forza.

 

                                         Il TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra, ed il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano):

 

"  (…).

Aufgrund der Beschwerden und Funktionsdefizite in der ganzen rechten oberen Extremität ist der Beschwerdeführer faktisch als Einhänder einzustufen, der seine rechte Hand bei der Arbeit - wenn überhaupt - nur noch in ganz untergeordnetem Masse als Hilfshand einsetzen kann. Es kann ihm daher nicht mehr zugemutet werden, bei einer manuellen Arbeit seinen rechten Arm und seine rechte Hand dauernd einzusetzen und damit Gewichte bis zu 2 kg zu heben. Überdies fallen häufigere Schreibarbeiten wegen der dabei auftretenden schmerzhaften Verkrampfungen ausser Betracht. Die im Einspracheentscheid vom 11. April 1996 genannten Verweisungstätigkeiten, u.a. Überwachungsarbeiten an automatischen und halbautomatischen Produktionseinheiten, Qualitätskontrolle, Arbeiten im Auskunftsdienst oder als Portier, können auch bei vorwiegendem Gebrauch der linken Hand ausgeführt werden und sind daher vom (unfall-) medizinischen Standpunkt aus grundsätzlich vollzeitlich zumutbar. Hingegen fällt die Tätigkeit als Transportdisponent ausser Betracht, nachdem der Beschwerdeführer die gemäss Unfallversicherer hiefür erforderliche Umschulung (zweijährige Handelsschulausbildung) nicht erfolgreich beendet hat.

Bei den angeführten noch zumutbaren erwerblichen Tätigkeiten handelt es sich um solche, die auf dem allgemeinen ausgeglichenen Arbeitsmarkt durchaus zu finden sind. Zudem werden in Industrie und Gewerbe Arbeiten, welche physische Kraft erfordern, in zunehmendem Mass durch Maschinen verrichtet, während den körperlich weniger belastenden Bedienungs- und Überwachungsfunktionen eine stetig wachsende Bedeutung zukommt (ZAK 1991 S. 321 Erw. 3b am Ende)."

                                         (STFA succitata, consid. 3b)

 

                                         In un’altra pronunzia U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003, l'Alta Corte federale ha pure giudicato reintegrabile professionalmente, un'assicurata, vittima di un grave politrauma, che, secondo l'avviso dei medici, poteva ancora esercitare un'attività da svolgere in posizione prevalentemente seduta e non comportante il sollevare, rispettivamente il trasportare pesi anche solo relativamente importanti, così come l'utilizzo dell'arto superiore destro in mansioni da eseguire al di sopra dell'orizzontale:

 

"  (…).

La tesi cantonale, in quanto conforme alla giurisprudenza federale, va senz'altro confermata. In effetti, contrariamente a quanto ritiene l'assicurata, questa Corte ha già ripetutamente statuito in casi con limitazioni funzionali analoghe che esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda anche sentenza del 4 aprile 2002 in
re W., I 401/01, consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale aperto a personale femminile non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare appunto nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e con possibilità di cambiare frequentemente posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2). In tale ambito bisogna pure considerare la ancor giovane età dell'interessata con conseguente presumibile buon potenziale di adattamento ad una nuova professione (cfr. SVR 1995 UV no. 35 pag. 106 consid. 5b; e contrario sentenza già citata del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4a-d).

 

Inoltre se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che questa Corte ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda nuovamente sentenza del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4c).

 

Certo, non si misconoscono gli sforzi e gli inconvenienti che la messa a profitto della residua capacità lavorativa dell'interessata comporterà. Tuttavia, essi non appaiono sproporzionati né inesigibili, ricordato altresì che per un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 127 V 297 consid. 4b/cc; DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52 consid. 3d e 114 V 285
consid. 3)." (STFA succitata, consid. 4.7)

 

                                         In una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo: "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto, citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato al tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA succitata, consid. 2.6.).

 

                                         È pure stato dichiarato in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività adeguata, nella quale venga ingaggiata prevalentemente la mano destra in mansioni non gravose per il polso, con la mano controlaterale a svolgere una funzione ausiliaria, un assicurato, cuoco di professione, che soffriva - a livello dell’estremità superiore sinistra – di una sindrome dolorosa e da risparmio cronica con deficit funzionali, in presenza di una lieve artrosi dell’articolazione radio-ulnare distale, di una modica artrosi dell’articolazione radio-carpale nonché di una neuropatia del mediano e - a destra – di una leggera sindrome dolorosa e da inattività con una lieve artrosi dell’articolazione radio-ulnare distale, un’incipiente artrosi dell’articolazione radio-carpale ed una lieve neuropatia del mediano (cfr. STCA 35.2004.38 del 3 marzo 2005).

 

                                         È stato giudicato completamente abile in attività leggere, da svolgere all’altezza del banco e che implicano unicamente la manipolazione di oggetti leggeri, un assicurato, di professione muratore, che soffriva di una sindrome da attrito sottoacromiale ad entrambe le spalle, persistente malgrado le operazioni eseguite nel frattempo (riparazione cuffia dei rotatori, acromioplastica a livello della due spalle; STFA I 356/04 del 12 maggio 2005, consid. 2.2 e 3.1).

 

                                         Infine, con un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).

 

                                         I numerosi precedenti giurisprudenziali appena illustrati confermano la fondatezza della valutazione del medico fiduciario Dr. __________.

 

                                         Anche le certificazioni agli atti del 29 maggio 2008 e del 5 novembre 2009 del Dr. __________ (doc. 127, primo fascicolo, doc. 177, secondo fascicolo) medico curante, non appaiono suscettibili di mettere in discussione la fondatezza dell’apprezzamento espresso dal Dr. __________.

 

                                         Il Dr. __________ concorda infatti con il medico fiduciario sia per quanto riguarda l’aspetto della causalità e la quantificazione dell’IMI e le limitazioni funzionali alla spalla destra del ricorrente. Per contro, lo specialista ha indicato che il signor RI 1 risulta essere inabile al lavoro in misura completa essendo l'arto superiore destro “de facto ingaggiabile tutt'al più come arto ausiliario nello svolgimento di attività lavorative leggere, senza necessità di movimenti ad ampio raggio anche al di sotto dell'orizzontale, senza uso di strumenti vibranti o contundenti. Nello svolgimento di tali attività esigibili il signor RI 1 potrebbe raggiungere una capacità lavorativa nell'ordine di grandezza del 50%”.

 

                                         Come rettamente evidenziato dall’amministrazione tale divergenza, per quanto riguarda le attività leggere, viene relativizzata nel complemento peritale del 5 novembre 2009, laddove il Dr. __________ ha riferito che “La limitazione nell’ingaggio effettivo dell’arto superiore destro con funzione ausiliaria anche nelle attività leggere, riduce in maniera significativa la scelta delle professioni ipotetiche effettivamente esigibili, così come il grado della capacità lavorativa nelle professioni che implicano l’ingaggio attivo continuato/prolungato di ambedue gli arti superiori anche al di sotto dell’orizzontale”.

 

                                         Le conclusioni del medico curante seppur parzialmente divergenti per quanto riguarda la valutazione della capacità lavorativa dell’assicurato in attività leggere non apportano nuovi elementi oggettivi ignorati dai referti medici dell’CO 1 e vanno quindi intese nel senso di una diversa valutazione delle conseguenze che le patologie dell’interessato hanno sulla sua capacità di lavoro.

 

                               2.5.   Si tratta ora di esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

 

                                         Per quanto concerne il reddito da valido, calcolato dall’CO 1 sulla base delle indicazioni del datore di lavoro (cfr. doc. 67, terzo fascicolo, doc. 140, primo fascicolo, doc. 155, secondo fascicolo) emerge che esso ammonta, nel 2007 (cfr., a questo proposito, DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467, p. 511ss.), a fr. 75'865.94.

 

                                         Questo dato può essere fatto proprio dal TCA.

 

                                         Il ricorrente, da parte sua, prende in considerazione per il calcolo del salario da valido l’importo di fr. 77'264.75, aggiornato al 2007 (cfr. doc. I, pag. 5), pari invece al guadagno assicurato (cfr. doc. 153).

 

                                         Tale procedere non può essere condiviso.

 

                                         Al riguardo è utile sottolineare che le regole e i principi posti alla base della fissazione del guadagno assicurato per calcolare la rendita non corrispondono a quelli attinenti alla determinazione del reddito da valido.

                                         Infatti, per fissare il guadagno assicurato si considera, di principio, ciò che è stato effettivamente percepito prima del sinistro (cfr. art. 15 LAINF; 22 OAINF; DTFA 1963 pag. 93 segg.; STF 8C_290/2007 del 7 luglio 2008), mentre invece per determinare il reddito da valido si considera un reddito ipotetico.

 

                                         In una sentenza U 308/04 del 16 gennaio 2006 il TFA ha, al proposito, indicato che:

 

"  (…)

                                        3.3. Quant à la différence de plus de 9'000 fr. entre le revenu sans invalidité retenu par l'office AI ( 59'824 fr.) et le gain annuel assuré par la CNA (50'903 fr.), elle n'est pas pertinente et relève d'une confusion entre la notion de gain assuré - seul déterminant en matière de rente - qui se fonde sur la situation réelle de l'assuré avant l'accident et celle de revenu sans invalidité par quoi il faut entendre le gain hypothétique que l'assuré réaliserait sans invalidité, ce qui ne correspond pas forcément au gain effectivement obtenu avant la survenance de l'éventualité assurée (gain assuré; ATF 122 V 316 consid. 2a et les références).”

 

                                         In simili condizioni, occorre concludere che la censura sollevata dal ricorrente in relazione all’importo del reddito da valido è dunque infondata.

 

                               2.6.   Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

 

                                         Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

                                         Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

                                         In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

 

                                         L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

 

                                         In una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

                                         Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

 

                                         La questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:

 

"  3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."

 

                               2.7.   Utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella TA 1, l’assicurato, svolgendo nel 2006 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'732.

                                         Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 9-2008, p. 98), esso ammonta a fr. 4'933.11 mensili oppure a fr. 59'197.32 per l'intero anno (fr. 4'933.11 x 12).

                                         Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2007 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 9-2008, p. 99), un reddito annuo di fr. 60'226.07.

 

                                         L’assicurato, quale fabbro-meccanico, avrebbe guadagnato nel 2007 fr. 75'865.94 / anno per un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.5.). Tale reddito si situa sopra la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente (cioè fr. 62'587.53 ; cfr. Tabella TA1 p.to 15-37 “Attività manifatturiere”, livello di qualifica 4, fr. 5’003.--  X 12 mesi = 60’036.-- riportato su 41.7).

 

                                         Nel caso in esame non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20 febbraio 2008.

 

                               2.8.   In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

 

                                         Nella sentenza I 147/05 del 25 luglio 2005, consid. 2, il TFA ha proceduto a una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

                                         L'Alta Corte ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):

 

"  2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar, während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.

2.5 Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.

2.6 Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

 

2.7 Damit sind im Rahmen des Abzuges die leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente führt."

                                         (STFA succitata).

 

                                         In un’altra pronunzia U 420/04 del 25 luglio 2005, consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von der CO 1 verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).

 

                                         In una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

 

"  Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

 

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

 

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

 

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)."

                                         (STCA succitata, consid. 2.11.)

 

                                         Il ricorrente ha postulato una riduzione del reddito da invalido del 20% (doc. I). Tuttavia, la percentuale del 15% stabilita dall’CO 1, per tener conto del danno alla salute, può essere confermata dal TCA in quanto né fattori di età (l’assicurato è del 1955), né linguistici, di formazione o di nazionalità entrano in considerazione.

 

                                         Il TCA è dell’avviso dunque che con una riduzione del 15% si tenga conto convenientemente delle peculiarità del caso di specie.

 

                                         Il reddito da invalido, tenuto conto di una decurtazione del 15%, ammonta quindi a fr. 51'192.16 (85% di fr. 60'226.07).

 

                                         Il grado di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 51'192.16 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 75'865.94  - è quindi del 32,5%, arrotondato al 33% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41 (cfr. anche SVR 2004 UV Nr. 12 p. 44 in cui il TFA ha stabilito che la giurisprudenza appena menzionata, secondo la quale il risultato aritmeticamente esatto del grado di invalidità va arrotondato per eccesso o per difetto alla prossima cifra espressa in percentuale intera secondo le regole applicabili in matematica, è applicabile immediatamente, nel senso che essa si estende a decisioni contestate che, dal punto di vista temporale, sono state emanate prima della pubblicazione della sentenza in questione).

 

                                         Nella misura in cui l’Istituto assicuratore resistente ha posto RI 1 al beneficio di una rendita di invalidità del 33%, la decisione su opposizione dell’11 gennaio 2010 merita di essere confermata.

 

                               2.9.   Indennità per menomazione all’integrità

 

                            2.9.1.   Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

                                         Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

                                         Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

                                         Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

 

                            2.9.2.   L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

                                         In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

                                         La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

 

                            2.9.3.   Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

                                         Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

 

                                         Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

                                         Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

                                         La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

                                         Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

                                         Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

                                         Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

                                         Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per

                                         menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

 

                            2.9.4.   L’CO 1 ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

                                         Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

                                         Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

 

                            2.9.5.   Nel caso di specie, l’assicuratore __________ convenuto, sentito il parere del Dr. __________, ha assegnato al ricorrente un’IMI del 15% (cfr. doc. 130, primo fascicolo).

 

                                         Questa la sua valutazione contenuta nel referto del 9 giugno 2008:

 

                                         “(…)

Bezüglich Schulter rechts teilen wir die Kausalitätsbeurteilung des Orthopäden Dr. __________ im Untersuchungsbericht vom 29.05.2008. Die irreparable Rotatorenmanschettenruptur ist eine wahrscheinliche Folge des ersten Unfalles mit richtunggebender Verschlimmerung durch den zweiten. Der Vorzustand kann also nie mehr erreicht werden. Der Integritätsschaden beträgt 20% brutto und 15% netto. Die Kürzung um ¼ erfolgt, da aufgrund der radiologischen Verän­derungen an der unverletzten Iinken Schulter auch rechts ein gewisser degenerativer Vorzustand angenommen werden muss (doc. 130).

 

                                         Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale, considerata anche l'assenza di pareri specialistici divergenti, non vede motivi che gli impongano di scostarsi dall’apprezzamento espresso dal medico di __________ dell’assicuratore resistente.

 

                                         In particolare, il Dr. __________ nel proprio referto del 29 maggio 2008 ha rilevato quanto segue:

 

                                         “(…)

Con riferimento alla tabella 5 e alla tabella 1 estratto LAINF edizione Suva 2000 ritengo giustificato il riconoscimento di una IMI lorda del 20% in equivalenza a un'omartrosi di grave entità. Questo tenuto conto anche dell'ulteriore ragionevole decorso.

Il valore massimo del 25% non risulta per contro essere appropriato poiché riferito a un'artrodesi.

 

Ponderazione della componente degenerativa preesistente nella misura di ¼.

 

IMI netta 15%.” (doc. 127, primo fascicolo)

 

 

                                         In data 5 novembre 2009 il Dr. __________ ha quindi confermato che “Per quanto attiene all’aspetto della causalità e la quantificazione della IMI, il dr. __________ conferma le considerazioni espresse da parte mia nel rapporto medico del 29.5.2008” (doc. 177, secondo fascicolo).

 

                                         All’insorgente va rammentato che, in caso di peggioramento non prevedibile della menomazione all’integrità, l’art. 36 cpv. 4 OAINF contempla la possibilità di chiedere la revisione dell’indennità.

 

                                         Nella misura in cui all’assicurato è stata riconosciuta un’IMI del 15%, la decisione su opposizione del 11 gennaio 2010 merita di essere confermata.

 

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti