Raccomandata |
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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattore: |
Maurizio Macchi, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 30 giugno 2011 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 30 maggio 2011 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. In data 26 marzo 2010, RI 1 - dipendente della ditta __________ di __________ in qualità d’impiegato e, perciò assicurato contro gli infortuni presso CO 1 -, é rimasto coinvolto in un incidente della circolazione stradale in sella al proprio motoveicolo (cfr. doc. 15).
A causa di questo sinistro, egli ha riportato, secondo il rapporto di uscita 29 marzo 2010 del Servizio di chirurgia dell’Ospedale regionale di __________, una commozione cerebrale e contusioni al polso destro e al ginocchio sinistro (cfr. doc. 1).
L’assicurato é poi stato ricoverato una seconda volta in ragione della persistenza dei disturbi, in particolare a livello lombare con irradiazione al rachide in toto. In quella sede, é stata diagnosticata una spondilolistesi di grado III con lisi dell’arco posteriore a livello di L5/S1 (cfr. doc. 10).
L’assicuratore LAINF ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 23 novembre 2010, l’amministrazione ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a far tempo dal 1° dicembre 2010, ritenuto che, da quella data in poi, i disturbi lamentati dall’assicurato non si sarebbero più trovati in una relazione di causalità naturale con il sinistro del marzo 2010 (cfr. doc. 16).
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 19 e 28), in data 30 maggio 2011, l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 32).
1.3. Con tempestivo ricorso del 30 giugno 2011, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto, in via principale, che il TCA accerti la persistenza di un nesso causale naturale tra l’infortunio del marzo 2010 e la sintomatologia lombovertebrale e, in via subordinata, il rinvio degli atti all’Istituto assicuratore per un complemento d’istruttoria.
A sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente ha sviluppato in particolare le considerazioni seguenti:
" (…).
Detto in parole povere ci troviamo dinanzi a due distinte prese di posizione. L’una del fiduciario dell’assicurazione infortunio, l’altro della __________ ove era stato inviato per una serie di puntuali indicazioni da parte del curante.
Non riteniamo che le conclusioni del dr. __________ abbiano maggior pregnanza di quelle esposte ed univoche della __________. Presso quest’ultima il signor RI 1 é stato visto a più riprese; mentre che il dr. __________ ha avuto in osservazione l’assicurato in una sola circostanza. Le motivazioni del medico fiduciario sono sostanzialmente da ricondurre alla circostanza che non si sono palesate fratture ossee, né ematomi in quella sede e neppure che in quell’occasione sono stati fatti presente dei dolori in epoca immediatamente successiva al sinistro.
In realtà i dati anamnestici sono stati valutati pure dalla __________, ma non hanno condotto a siffatta valutazione. Peraltro la __________ non giunge ad affermare che non sussistono delle preesistenze, anzi, le afferma, così come le fa proprie il dr. __________. Quest’ultima però motiva in termini chiari il sussistere di una chiara traumatizzazione, che nei fatti ha coinvolto il loco affetto dalle preesistenze, accelerandone la manifestazione sintomatica e quindi l’incapacità al lavoro.
… Le affermazioni del dr. __________ negano a priori la traumatizzazione e quindi l’accelerazione della manifestazione della sintomatologia. Ma non lo rende in alcun modo chiaro. Non si comprende per quale motivo pare ammettere comunque la compartecipazione del trauma all’invalidità iniziale, per poi negarlo in seguito. Perché la manifestazione dolorosa sia stata quasi contestuale al sinistro non é in alcun modo valutata, circostanza che peraltro la __________ ritiene poco ipotizzabile allo stato nel quale si trovava, ritenendo che al più l’affezione preesistente si sarebbe manifestata entro anni, ma non già su di un ragazzo di vent’anni.
La causalità adeguata non é stata valutata dal dr. __________. Egli pare negare puramente e semplicemente quella naturale sin da subito, contraddicendo anche la presa a carico iniziale da parte della CO 1. Non valuta in alcun modo la circostanza che é poco probabile anche alla luce della giurisprudenza il non riconoscere neppure un breve lasso di tempo alla manifestazione invalidante di una caduta comunque potenzialmente grave.” (doc. I)
1.4. La CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. Nel corso del mese di novembre 2011, questa Corte ha interpellato la __________ per una presa di posizione sulla valutazione espressa dal medico fiduciario dell’amministrazione (cfr. doc. VII).
La risposta del dott. __________, Primario di chirurgia della colonna vertebrale, é pervenuta il 12 dicembre 2011 (doc. VIII).
La CO 1 si é espressa in proposito il 23 dicembre 2011 (doc. X + allegato), mentre l’assicurato é rimasto silente.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. L’oggetto della lite é circoscritto alla questione di sapere se i disturbi denunciati da RI 1 costituivano una conseguenza, naturale e adeguata, dell’infortunio del 26 marzo 2010, anche dopo il 30 novembre 2010.
2.3. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.4. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5. Dagli atti processuali si evince che, in data 26 marzo 2010, RI 1 é rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre si trovava in sella alla propria motocicletta (cfr. il rapporto di polizia 7 maggio 2010, prodotto sub doc. 15).
Trasportato presso l’Ospedale regionale di __________, i sanitari hanno diagnosticato una commotio cerebri e delle contusioni a livello del polso destro e del ginocchio sinistro. Dal rapporto di uscita 29 marzo 2010 risulta - per quanto qui di interesse -, che la colonna vertebrale si presentava “indolente in toto”, senza deficit senso-motorio o di forza. L’assicurato, terminata l’osservazione neurologica, é stato dimesso al proprio domicilio (cfr. doc. 1).
L’insorgente é stato di nuovo ospedalizzato dal 22 al 23 aprile 2010.
Dal relativo referto si apprende che, a causa della persistenza di cefalea, capogiri, transitori episodi di offuscamento del visus, RI 1 é stato sottoposto a una TAC cervicale, risultata nella norma, e a un esame radiologico del rachide lombare, il quale ha evidenziato la presenza di una “spondilolistesi di grado III con spondilosi a livello L5/S1”.
Proprio per approfondire quest’ultimo reperto, é quindi stato disposto il suo ricovero presso il Servizio di neurochirurgia dell’__________.
In data 21 aprile 2010, in occasione di una prima consultazione ambulatoriale, l’assicurato ha riferito che “la problematica principale (…) era costituita da dolori lombari che s’irradiavano al rachide in toto, presenti anche in clinostatismo.”. Durante i due successivi giorni di degenza, é stata eseguita una RMN del rachide lombo-sacrale, esame che ha mostrato “… a causa della spondilolistesi, una riduzione dei forami di coniugazione L5 bil. ed una protrusione del disco, tuttavia in assenza di gravi compressioni del sacco durale in un contesto di canale vertebrale decisamente ampio.”. Al riguardo, il dott. __________, Capo-clinica, ha precisato che risultava “… difficile datare la spondilolistesi o comunque risalire a un suo peggioramento non disponendo di esami recenti di confronto; all’RX tuttavia si rilevano dei segni di verosimile problematica pregressa.” (doc. 10 - il corsivo é del redattore).
Nel corso del mese di maggio 2010, l’assicurato ha privatamente consultato la __________, allo scopo di ottenere una seconda opinione sull’indicazione chirurgica posta dai medici dell’ORL.
Dopo avere diagnosticato una lomboischialgia in presenza di una sospetta spondilolistesi L5/S1 di grado II/III secondo Meyerding traumatizzata, il dott. __________, Primario di chirurgia della colonna vertebrale, ha spiegato che, dal profilo radiologico, la spondilolistesi appariva preesistente e che era possibile che essa fosse stata fortemente traumatizzata in occasione dell’incidente stradale, a giustificazione dei disturbi denunciati dall’insorgente (“Als radiologischen aspektmässig erscheint die Spondylolisthesis vorbestehend und möglicherweise durch den Unfall zusätzlich stark traumatisiert, was die Beschwerden durchaus erklären kann.”). (doc. 13).
A margine della visita del 16 giugno 2010, il dott. __________ - presa visione delle risultanze di una TAC lombare eseguita nel frattempo (il 31 maggio 2010 - cfr. doc. 14) -, ha ribadito che a suo avviso i dolori erano imputabili a una traumatizzazione del preesistente stato morboso (doc. 12: “Aufgrund der CT Aufnahmen gehe ich weiterhin von einem Trauma auf einen krankhaften Vorzustand aus und habe dies dem Patienten heute noch einmal erläutert, die Beschwerden sind meines Erachtens ausreichend erklärt, vor dem Unfall der Patient war relativ gut kompensiert und weitergehend beschwerdefrei sowie voll arbeitsfähig, ob er diesen Zustand durch die konservative Therapie mit Analgetika und Physiotherapie wieder erreicht, ist noch nicht abzuschätzen.”).
Il 1° luglio 2010 ha avuto luogo una consultazione in urgenza. Il relativo referto non contiene tuttavia alcuna utile indicazione riguardante l’origine dei disturbi (cfr. doc. 11).
Con rapporto del 16 novembre 2010, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, fondandosi su quanto da lui stesso refertato in occasione della visita di controllo del 20 luglio 2010 e sull’analisi della documentazione radiologica a sua disposizione, si é così espresso in merito all’aspetto eziologico:
" L’attenta analisi della documentazione radiologica prodotta permette non solo di escludere la presenza di alterazioni strutturali ossee potenzialmente riconducibili all’evento del 26.3.2010 ma pure e in particolare di escludere la presenza di alterazioni delle parti molli peri-vertebrali potenzialmente suscettibili di correlare con i postumi di una contusione locale.
Questo dato di fatto correla peraltro bene con l’assenza di dolori della colonna vertebrale in toto durante i 2 giorni di degenza presso il Reparto di chirurgia dell’Ospedale regionale di __________, sede __________, così come testualmente ritenuto nel rapporto del 29.3.2010.
Trova quindi nuovamente conferma l’assenza di un nesso di causalità per lo meno probabile tra l’evento puntuale del 26.3.2010 e l’indicazione operatoria posta di stabilizzazione segmentale lombo-sacrale.
Assenza pure di un nesso di causalità per lo meno probabile tra l’evento del 26.3.2010 e l’episodio di incontinenza che ha portato alla degenza stazionaria presso il Servizio di neurochirurgia dell’Ospedale Regionale di __________, sede __________.”
(doc. 2)
Un nuovo consulto specialistico presso la __________ é avvenuto il 7 gennaio 2011. Per la dott.ssa __________, é verosimile che RI 1 soffrisse di una esacerbazione dolorosa causata dal trauma, rispettivamente che le strutture connettive si siano allentate. Ciò può aver provocato una progressione della olistesi, donde l’esistenza di una relazione di causalità tra i dolori e il sinistro del marzo 2010 (doc. 27, p. 2: “Bezüglich Ihrer Frage über die Diagnose ist dies eine lytische Spondylolisthesis Meyerding Grad II-III mir Schmerzexazerbation bei Trauma. Es ist durchaus glaubhaft und erklärbar, dass durch das Trauma eine Exazerbation besteht bzw. dass die Bindegewebestruktur sich durch den Unfall gelockert haben und dadurch eine Zunahme der Olisthese entstanden sein kann. Aus diesem Grund besteht schon ein Kausalzusammenhang mit den bestehenden Schmerzen vom Unfall vom 26.03.2010 und es handelt sich um eine traumatisierte lytische Spondylolisthese L5/S1.”).
Rispondendo alle domande sottopostele dal rappresentante del ricorrente (cfr. doc. 25), la dott.ssa __________ ha precisato che i disturbi alla schiena sarebbero comunque insorti nel corso degli anni anche senza il trauma subito, tuttavia non così acuti (cfr. doc. 26).
Le conclusioni della dott.ssa __________ sono state criticamente commentate dal dott. __________. A suo avviso, la tesi della sanitaria della __________ non sarebbe condivisibile poiché in contrasto con i seguenti dati di fatto:
" (…).
- l’assenza di disturbi all’esame mirato del rachide durante i giorni di ospedalizzazione dopo l’evento infortunistico;
- l’assenza di lesioni/reazioni non solo ossee ma pure delle parti molli (versamenti articolari, muscolatura, strutture legamentarie, …) all’esame di risonanza magnetica del 22.4.2010;
- l’assenza di spostamento/scivolamento del corpo vertebrale L5 alle misurazioni effettuate all’esame funzionale del 21.4.2010.
L’accentuazione di una spondilolistesi per causa traumatica potenzialmente riconducibile a un evento puntuale non é ragionevolmente compatibile con l’assenza di disturbi iniziali, così come con l’assenza di reazioni strutturali sia osteo-articolari, sia delle parti molli muscolo-legamentarie.”
(doc. 31)
In corso di causa, questa Corte ha interpellato il dott. __________, al quale é stato chiesto in sostanza di prendere posizione in merito al contenuto del rapporto 19 maggio 2011 del fiduciario dell’amministrazione (cfr. doc. VII).
Questo il tenore della sua risposta datata 8 dicembre 2011:
" (…).
Die von mir getätigte Bemerkung vom 25.05.2010 und die von Frau Dr. __________ mit Befund vom 07.01.2011 tätige Aussage, dass es durchaus glaubhaft und erklärbar, dass durch das Trauma eine Exazerbation besteht, steht in keine Wiederspruch zu einander. Es ist für mich nach wie vor anamnestisch möglich, dass ein vorbestehender krankhafter Zustand durch das Trauma akzentuiert und damit schmerzhafter wurde. Beim Vergleich der MRI Aufnahmen vom 10.11.2011 mit den MRI Aufnahmen vom 22.04.2010 findet sich rein radiologisch im MRI keine Zunahme der Olisthese. Auch in den Nativröntgenaufnahmen vom 25.10.2011 im Vergleich zu den Nativröntgenaufnahmen vom 21.04.2010 zeigt sich keine klare Zunahme des Gleitgrades. Somit hat radiologisch die Olisthese nicht zugenommen. Für eine Verstärkung der Schmerzen ist dies jedoch nicht unbedingt notwendig. Das heisst, Schmerzen können durch ein Trauma durchaus zunehmen in einer solchen Situation mit dieser Wirbelsäulenpathologie, ohne dass der Gleitgrad (Olisthese) zunimmt.”
(doc. VII)
Chiamato da CO 1 ad esprimersi sul contenuto del rapporto del dott. __________, il dott. __________ si é riconfermato nelle proprie conclusioni (allegato al doc. X).
2.6. Conformemente alla dottrina medica dominante, dopo traumi quali contusioni o distorsioni alla colonna vertebrale, lo stato anteriore del rachide può, di regola, considerarsi ristabilito trascorsi alcuni mesi a contare dall'evento traumatico (3-4 mesi in caso di trauma alla regione lombare e 6-9 mesi, al massimo un anno, in presenza di preesistenti alterazioni degenerative, cfr. STFA U 250/06 del 17 luglio 2007, consid. 4.2), come se l'infortunio non fosse mai sopraggiunto (cfr. Bär/Kiener, Traumatismes vertébraux, in Informations médicales N. 67/décembre 1994, p. 45ss., contributo in cui viene illustrata, con dovizia di riferimenti, la posizione della dottrina medica dominante in materia appunto di traumi vertebrali; si veda pure E. Morscher, Schäden des Stütz- und Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule, in Versicherungsmedizin, Hrsg. E. Baur, U. Nigst, Berna 1973; 3. Auflage 1985).
Questa tesi dottrinale è stata peraltro recepita dalla giurisprudenza. Quindi, secondo il Tribunale federale, un aggravamento post-traumatico (senza lesione strutturale associata) di uno stato degenerativo anteriore della colonna vertebrale, precedentemente asintomatico, cessa di produrre i propri effetti trascorsi dai sei ai nove mesi, al più tardi dopo un anno (cfr. SVR 2009 UV n 1 p. 1; STF 8C_562/2010 del 3 agosto 2011 consid. 5.1, 8C_314/2011 del 12 luglio 2011 consid. 7.2.3, 8C_416/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3.3 e 8C_679/2010 del 10 novembre 2010 consid. 3.3).
Un aggravamento significativo e quindi duraturo di un'affezione degenerativa preesistente alla colonna vertebrale in seguito ad un infortunio è dimostrato soltanto quando l'indagine radiologica mette in evidenza una compressione improvvisa delle vertebre nonché la comparsa o il peggioramento di lesioni successivamente a un trauma (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46; cfr. pure STFA U 193/98 del 4 giugno 1999 consid. 3c).
Al riguardo, è inoltre utile segnalare che, in una sentenza U 60/02 del 18 settembre 2002 consid. n. 2.2, il TFA ha precisato che, nell'ambito dell'apprezzamento delle prove fondato sul criterio della verosimiglianza preponderante, possono essere presi in considerazione dei principi basati sull'esperienza medica, a condizione che essi riflettano l'opinione dominante.
Sempre secondo l’Alta Corte, ciò deve valere in particolare per la dimostrazione del raggiungimento dello status quo sine:
" Im Rahmen des Wahrscheinlichkeitsbeweises können durchaus medizinische Erfahrungssätze berücksichtigt werden, sofern sie der herrschenden Lehrmeinung entsprechen (vgl. BGE 126 V 189 Erw. 4c; RKUV 2000 Nr. U 363 S. 46 Erw. 3a). Dies hat insbesondere für den Nachweis des Status quo sine zu gelten, bei dem es sich um einen hypothetischen Zustand handelt, welcher sich häufig nur mit Erfahrungswerten bestimmen lässt. Dass es sich bei der zitierten Literatur um eine Publikation von SUVA-Ärzten handelt, steht einer Berücksichtigung nicht entgegen, zumal es sich im Wesentlichen um eine Zusammenstellung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Lehrmeinungen handelt."
2.7. Nel caso di specie, dalla documentazione medica a disposizione emerge in modo chiaro che il reperto oggettivato - la spondilolistesi L5/S1 -, é verosimilmente preesistente all’evento infortunistico del marzo 2010 e, in quanto tale, ha un’eziologia morbosa (cfr. doc. 10: “… all’RX tuttavia si rilevano dei segni di verosimile problematica pregressa.”, doc. 13: “Als radiologischen aspektmässig erscheint die Spondylolisthesis vorbestehend …”, doc. 12: “Aufgrund der CT Aufnahmen gehe ich weiterhin von einem Trauma auf einen krankhaften Vorzustand aus …” e doc. VII: “Es ist für mich nach wie vor anamnestisch möglich, dass ein vorbestehender krankhafter Zustand …” - il corsivo é del redattore).
D’altro canto, secondo questo Tribunale, gli accertamenti radiologici a cui é stato sottoposto RI 1 successivamente al sinistro, non provano l’intervento di un aggravamento significativo e duraturo della preesistente spondilolistesi L5/S1. Ciò é stato esplicitamente negato dal chirurgo ortopedico dott. __________, sulla base di un’analisi delle immagini afferenti all’esame radiologico funzionale del 21 aprile 2010 (cfr. doc. 2, p. 2 e doc. 31). Da parte sua, il neurochirurgo dott. __________, in sede di rapporto di uscita 27 aprile 2010, ha sottolineato proprio la difficoltà a “… datare la spondilolistesi o comunque risalire a un suo peggioramento non disponendo di esami recenti di confronto; …” (doc. 10, p. 2 - il corsivo é del redattore). Il dott. __________, nelle sue certificazioni, fa stato di una possibile traumatizzazione dello stato preesistente, senza però pretendere che l’infortunio abbia morfologicamente peggiorato la spondilolistesi (cfr. doc. 13: “Als radiologischen aspektmässig erscheint die Spondylolisthesis vorbestehend und möglicherweise durch den Unfall zusätzlich stark traumatisiert, …”, doc. 12, p. 1: “Der Patient bringt ebenfalls Voraufnahmen mit von 2005 welche bereits eine Spondylolisthesis Grad 2-3 L5/S1 zeigen. (…). Aufgrund der CT Aufnahmen gehe ich weiterhin von einem Trauma auf einen krankhaften Vorzustand aus …” - il corsivo é del redattore). Il TCA non ignora che dott.ssa __________, nel suo rapporto afferente alla consultazione del 7 gennaio 2011, ha ritenuto plausibile che il trauma subito abbia provocato un incremento della olistesi (cfr. doc. 27, p. 2), tale progressione non risulta tuttavia radiologicamente dimostrata. Del resto, appositamente interpellato su questo aspetto (cfr. doc. VII: “… mit Bezugnahme auf die Behauptungen Ihrer Kollegin Pract. Med. __________ - zu präzisieren, ob die vermutliche Verschlimmerung der Spondylolisthesis tatsächlich mittels diagnostischer Geräte oder eines radiologischen Bildes objektiviert wurde oder nicht.“), il dott. __________ non ha confermato la tesi della dott.ssa __________, limitandosi ad affermare che un peggioramento dei dolori a seguito di un trauma può intervenire anche senza un aumento della olistesi (doc. VIII: “Das heisst, Schmerzen können durch ein Trauma durchaus zunehmen in einer solchen Situation mit dieser Wirbelsäulenpathologie, ohne dass der Gleitgrad (Olisthese) zunimmt.”).
Da quanto precede occorre dunque concludere che le alterazioni oggettivate non possono essere state né causate (donde la loro preesistenza), né peggiorate in modo duraturo dall’evento traumatico in questione.
Ne consegue che quest’ultimo può avere tutt’al più aggravato transitoriamente il preesistente stato (morboso) del rachide.
Secondo la dottrina medica e la giurisprudenza citate al considerando 2.6. di questo giudizio, le conseguenze di un trauma che ha interessato la regione lombare si estinguono trascorsi 3-4 mesi, rispettivamente 6-9 mesi, al massimo un anno, in presenza di preesistenti alterazioni degenerative.
In concreto, CO 1 ha riconosciuto il proprio obbligo a prestazioni fino al 30 novembre 2010, dunque per oltre otto mesi, ciò che appare conforme ai principi appena citati.
In esito a tutto quanto precede, il TCA ritiene quindi dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che il preesistente stato del rachide lombare é stato soltanto transitoriamente aggravato dall’infortunio del 26 marzo 2010 e che - trascorsi oltre otto mesi da quest’ultimo -, i relativi disturbi non ne costituivano più una conseguenza naturale.
In conclusione, la decisione su opposizione del 30 maggio 2011 deve essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti