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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 26 agosto 2011 di
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RI 1
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contro |
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la decisione formale del 27 luglio 2011 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. In data 23 ottobre 2008, RI 1 - dipendente dell’Impresa di costruzioni __________ e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’INSAI -, é caduto da una scala a pioli e ha battuto a terra l’emicorpo destro e la gamba sinistra. Una volta a terra é stato colpito al capo da un travetto di legno.
A causa di questo sinistro, egli ha riportato, secondo il rapporto di uscita 27 ottobre 2008 dell’Ospedale regionale di __________, una commotio cerebri e una policontusione (doc. 6).
L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 18 ottobre 2010, l’amministrazione ha dichiarato estinto il diritto a prestazioni a far tempo dal 1° novembre 2010, vista l’assenza di disturbi oggettivabili riconducibili al sinistro dell’ottobre 2008 (doc. 77).
L’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha interposto opposizione (doc. 80 e 83).
1.2. Nel corso del mese di agosto 2009, l’assicurato é rimasto vittima di un secondo evento traumatico: dopo aver perso conoscenza, egli ha battuto il volto contro lo spigolo del tavolino del salotto di casa e ha riportato la frattura della mandibola (doc. 1 e allegato al doc. 11 - inc. 35.2011.43).
Anche per questo secondo infortunio l’CO 1 ha riconosciuto la propria responsabilità.
Con decisione formale del 27 luglio 2011, l’assicuratore LAINF ha ribadito la chiusura del caso a contare dal 1° novembre 2010, precisando che “… non siamo più in presenza di disturbi di natura post-traumatica conseguenti all’evento infortunistico del 13 agosto 2009.” (doc. 67 - inc. 35.2011.43).
1.3. Con ricorso del 26 agosto 2011, RI 1, rappresentato dall’avv. , ha chiesto l’annullamento della decisione formale del 27 luglio 2011 e che all’CO 1I venga fatto ordine, in via principale, “… di emanare una nuova decisione con cui prende pure posizione sul diritto dell’assicurato a prestazioni di breve durata ed in particolare sul diritto ad indennità giornaliere nel periodo che va perlomeno dal 1. novembre 2010 sino al 27 luglio 2011.”, in via subordinata, “… di emanare una decisione su opposizione che tenga debitamente da conto le richieste formulate dall’assicurato con l’opposizione del 22 dicembre 2010 ed in particolare la domanda di voler ripristinare il proprio diritto alle prestazioni di breve durata nel periodo che va perlomeno dal 1. novembre 2010 al 27 luglio 2011.” e, in via ancor più subordinata, “… di voler emanare, dopo aver anche eseguito gli ulteriori accertamenti psichiatrici, una nuova decisione nella quale si vorrà pure determinare sul diritto dell’assicurato a prestazioni di breve durata nel periodo a far tempo dal 1° novembre 2010.” (doc. I, p. 11s.).
Per quanto riguarda la procedura afferente all’infortunio del 23 ottobre 2008, l’insorgente ha espresso in particolare le considerazioni seguenti:
" (…).
Nel caso in rassegna, con la decisione del 18 ottobre 2010 la CO 1 ha deciso di “… sospendere il versamento delle prestazioni assicurative (indennità giornaliera e spese di cura) …” (cfr. doc. 3) e ciò con effetto a far tempo dal 1. novembre 2010. Rispettivamente, nel caso in rassegna per contestare quest’ultima decisione il 22 dicembre 2010 l’assicurato ha inoltrato un’opposizione nella quale ha chiesto, tra le altre cose, che siano eseguiti ulteriori “… accertamenti specialistici …” e che gli sia “… ripristinato al più presto il suo diritto ad indennità giornaliere ed al rimborso delle spese di cura …” (cfr. doc. 4).
Seppur concordi anche i medici dell’amministrazione nel ritenere indispensabili ulteriori accertamenti, i quali sono poi anche stati eseguiti (cfr. doc. 6: “… per completezza d’informazioni … [il servizio medico ha] … richiesto ulteriore documentazione … per esaminare se siamo o meno ancora in presenza di conseguenze dell’infortunio del 2009 …”, doc. 7: “… La decisione di causalità estinta si riferisce però all’infortunio del 2008 e non a quello del 2009 … Dopo che sarà giunto il rapporto da parte del medico ORL la CO 1 potrà valutare il rapporto di causalità tra il fischio all’orecchio e l’infortunio del 13.8.2009. Ciò non pregiudica però la decisione d’estinzione del nesso causale riguardante l’infortunio del 23.10. 2008 …”, 11 e 12), sino ad oggi la CO 1 non ha ancora dato riscontro all’opposizione presentata dall’assicurato il 22 dicembre 2010.
Tale modo di procedere costituisce diniego di giustizia ed in particolare considerato come la CO 1 risultava in grado di prendere posizione sulla domanda di rinvio atti e sulla domanda di procedere con ulteriori accertamenti medici sin da quando era in possesso del parere dei propri medici fiduciari il 17 febbraio 2011. Procrastinare l’emissione di una decisione su opposizione per non prendere posizione sulla domanda dell’assicurato di ripristinare in particolare il suo diritto a prestazioni di breve durata potrebbe addirittura costituire una violazione del principio della buona fede.”
(doc. I, p. 10 - il corsivo é del redattore)
1.4. L’Istituto assicuratore resistente, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta.
Questi, in particolare, gli argomenti che sono stati sviluppati dalla convenuta:
" (…).
Si rileva come tale é stato anche il caso da parte del ricorrente che, nell’ambito della propria motivazione dell’opposizione del 22 dicembre 2010 - concernente l’infortunio del 23 ottobre 2008 - ha parimenti sollevato obiezioni quo alle affezioni concernenti il secondo infortunio (doc. 83 del dossier I), come pure in termini ambigui - ossia senza menzionare in relazione a quale infortunio - egli ha enunciato un fischio all’orecchio sinistro (pag. 4 della motivazione dell’opposizione, doc. 83 del dossier I).
Grazie al dettagliato apprezzamento medico del 17 febbraio 2011 ad opera del Dr. __________ (doc. 84 del dossier 2011), si é potuta fare chiarezza, e meglio che:
- “Per quanto attiene l’assenza di postumi somatici, neurologici e organici il legale non contesta le conclusioni di __________;
- Per quanto attiene i residui psichiatrici non é di mia competenza valutare né la causalità naturale, …”;
- Per quanto attiene agli schiarimenti cardiologici, gli esperti di __________ ipotizzano che la sincope potrebbe essere anche di origine cardiologica. Non bisogna essere specialista in cardiologia per poter concludere che l’infortunio dell’assicurato sicuramente non ha provocato un disturbo cardiaco, schiarimenti cardiologici non vanno quindi a carico della CO 1 perché in ogni caso anche se dovesse essere evidenziata una patologia come per esempio un disturbo del ritmo, una coronaropatia e una cardiopatia, queste non sarebbero comunque di origine post-traumatica;
- Da ultimo per quanto attiene al fischio all’orecchio, l’assicurato ha subito un infortunio con caduta il 23.10.2008, vi é stata una prima visita medico-circondariale in __________ il 29.4.2009 quindi 6 mesi dopo l’accaduto e in quella occasione l’assicurato non lamentava assolutamente nessun sintomo alle orecchie, il fischio non può quindi essere assolutamente messo in relazione all’infortunio del 2008”.
In data 8 aprile 2011, la convenuta si é determinata, trasmettendo nel contempo al ricorrente l’apprezzamento del Dr. __________ e chiedendo esplicitamente se “intendeva ritirare la pendente opposizione al fine di rivalutare il tutto una volta completata la documentazione medica disponibile” (doc. 91 del dossier I).
(…).
Il ricorrente, o meglio il rappresentante legale del ricorrente, non si é però mai determinato con chiarezza in relazione a quanto sopra evidenziato.
Nel frattempo, la convenuta si é sempre impegnata per gli accertamenti ulteriori necessari all’evasione della pratica. Si rinvia anche al rapporto medico del 1 luglio 2011 in cui il Dr. __________, specialista FMH per malattie concernenti orecchie-naso e gola, si é determinato sulle affezioni all’orecchio lamentate dal ricorrente, e questo anche in relazione al primo infortunio (cfr. doc. 65 del dossier II). Si evidenzia come il fatto che il ricorrente non si sia mai determinato su quanto menzionato dal Dr. __________ quo all’estraneità di tali disturbi con l’infortunio del 2008, la convenuta per completezza abbia chiesto al suo specialista di determinarsi parimenti in relazione al primo infortunio.”
(doc. III, p. 4s.)
1.5. Con l’allegato di replica dell’ottobre 2011, l’assicurato ha ribadito, per quanto qui di interesse, “… quanto già indicato nel proprio ricorso e meglio che agendo in questo modo la __________ ha commesso un diniego di giustizia. Rispettivamente, per non commettere un diniego di giustizia, tenuto conto delle richieste formulate dall’assicurato nell’opposizione e non da ultimo considerata pure l’opinione del proprio medico fiduciario, prima di procedere con gli accertamenti necessari la CO 1 avrebbe dovuto ripristinare i diritti dell’assicurato alle prestazioni di breve durata. Solamente infine, e meglio solo quando a conoscenza di tutte le informazioni necessarie, la CO 1 avrebbe poi potuto emanare una nuova decisione.” (doc. V, p. 3).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Questa Corte rileva che il ricorsoRI 1 é diretto contro la decisione formale del 27 luglio 2011, mediante la quale l’assicuratore ha dichiarato chiuso il caso afferente all’infortunio del 13 agosto 2009 a far tempo dal 1° novembre 2010 (cfr. doc. I, p. 11s.). Con sentenza 35.2011.43 del 6 ottobre 2011, nel frattempo cresciuta in giudicato, il TCA ha dichiarato irricevibile l’impugnativa (data l’assenza di una decisione su opposizione ex art. 52 cpv. 2 LPGA).
Nel motivare il proprio ricorso, l’assicurato ha tuttavia pure sostenuto che l’amministrazione si sarebbe resa colpevole di una denegata giustizia per non aver evaso tempestivamente l’opposizione da lui interposta contro la decisione formale del 18 ottobre 2010, relativa all’evento infortunistico dell’ottobre 2008 (cfr. il consid. 1.3. del presente giudizio).
In queste condizioni, nella misura in cui si riferisce alla procedura dipendente dall’infortunio del 23 ottobre 2008, l’impugnativa di RI 1 va trattata quale ricorso per denegata giustizia secondo l’art. 56 cpv. 2 LPGA.
2.3. Giusta l'art. 56 cpv. 2 LPGA, il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.
2.4. Secondo il TFA, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).
Sempre secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (cfr. DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti ivi citati). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente non abbia agito in maniera tempestiva (cfr. DTF 108 V 20 consid. 4c; DTF 103 V 195 consid. 3c).
Nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere a una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto a un prolungamento della procedura, non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento dell'interessato (cfr. DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).
Il principio secondo cui la procedura davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA), è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr., pure, U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).
Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. L. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale).
Nell’ambito di una procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica soltanto qualora l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il proprio potere discrezionale.
In una tale procedura, ci si deve accontentare di un esame sommario dell’incarto, con l’obbiettivo di stabilire se l’aver ordinato un determinato provvedimento probatorio era manifestamente superfluo (cfr. STFA U 18/92 del 3 luglio 1992 consid. 5b, parzialmente pubblicata in RAMI 1992 U 151, p. 194s., e U 268/01 dell’8 maggio 2003 consid. 4.1).
Nella citata sentenza U 18/92, l’Alta Corte federale non ha censurato il fatto che l’assicuratore LAINF aveva deciso di sottoporre una perizia medica di parte al proprio medico fiduciario e, in base alle sue raccomandazioni, aveva disposto degli ulteriori accertamenti (consid. 5b).
2.5. Chiamata a pronunciarsi nella concreta evenienza, questa Corte osserva innanzitutto che é stato l’assicurato stesso, in sede di opposizione interposta contro la decisione formale del 18 ottobre 2010, a pretendere che l’CO 1 disponesse un complemento istruttorio in merito sia all’aspetto cardiologico che a quello otologico (cfr. doc. 83, p. 4).
Dando seguito alla richiesta di RI 1, l’istituto assicuratore ha trasmesso l’intero incarto al proprio servizio medico fiduciario, specificatamente al dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica. Con rapporto del 17 febbraio 2011, il medico di circondario appena citato ha segnatamente negato l’eziologia infortunistica alle problematiche cardiologica e otologica (cfr. doc. 84).
Con scritto del 5 aprile 2011 - tenuto conto di quanto l’assicurato aveva riferito a margine della sua audizione del 14 ottobre 2010 (cfr. doc. 76: “Sono insorti disturbi all’orecchio sinistro e il dr. __________ ha disposto una visita da uno specialista ORL a __________ (l’assicurato non sa precisare il suo nome e non sa dire in relazione a cosa siano i disturbi uditivi.”) -, l’amministrazione ha chiesto al suo medico curante di essere aggiornata “… in merito ai previsti schiarimenti ORL del caso.” (cfr. doc. 89).
Verso la fine del mese di maggio 2011, l’avv. RA 1 ha informato l’ICO 1 che il proprio patrocinato era “… già stato visitato da un ulteriore medico. Non ricordando il nome di quest’ultimo medico non posso essere certo della valutazione in ambito ORL.” (doc. 94).
In occasione di un colloquio intercorso il 7 giugno 2011 tra un funzionario dell’CO 1 e la figlia dell’assicurato, quest’ultima ha segnalato che suo padre era stato “… visto alcune settimane orsono (non ricorda la data, forse il 25.5.11) presso l’Ospedale regionale di __________; purtroppo non si ricordano presso quale reparto e da quale specialista.” (doc. 57 - inc. 35.2011.43).
Nel corso del mese di giugno 2011, il funzionario in questione é finalmente riuscito a scoprire che RI 1 era stato visitato il 25 maggio 2011 dal dott. __________, Primario di otorinolaringoiatria presso l’Ospedale regionale di __________ (cfr. doc. 61 - inc. 35.2011.43).
Il 14 giugno 2011 all’amministrazione é pervenuto il rapporto relativo alla consultazione specialistica del 25 maggio 2011 (cfr. doc. 63 - inc. 35.2011.43).
Con referto datato 1° luglio 2011, l’otorinolaringoiatra di fiducia dell’CO 1, dott. __________, ha definito inverosimile l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra il tinnito e gli infortuni assicurati (cfr. doc. 65 - inc. 35.2011.43).
Tutto ben considerato, questo Tribunale non ravvede nel fatto di avere raccolto la valutazione del dott. __________ e in quello di aver voluto interpellare il proprio otorinolaringoiatra di fiducia (rapporto del 1° luglio 2011), un atteggiamento defatigatorio da parte dell’CO 1. Il TCA ritiene anzi che non sarebbe stato corretto da parte dell'Istituto assicuratore ignorare che “in circolazione” vi era un referto specialistico (quello del dott. __________), tanto più che a quel momento la sua posizione risultava fondata sul solo parere di un chirurgo ortopedico (il dott. __________), quindi di un medico non particolarmente qualificato a pronunciarsi in materia ORL. D’altro canto, qualora l’assicurato avesse fornito indicazioni più precise circa l’identità dello specialista da lui privatamente consultato, anche la procedura avrebbe potuto assumere un ritmo più spedito.
Ora, fra il momento in cui l’amministrazione é entrata in possesso del rapporto del dott. __________ e la presentazione del ricorso, sono intercorsi meno di due mesi. In queste condizioni, non si può affermare che essa abbia inadeguatamente prolungato la procedura.
Tenuto conto dei principi giurisprudenziali menzionati al precedente considerando, questa Corte non ritiene dunque che ricorrano qui gli estremi per riconoscere una denegata/ritardata giustizia.
L’Istituto assicuratore resistente é comunque invitato a esaminare l’opposizione 22 dicembre 2010 e ad emanare al più presto la relativa decisione ex art. 52 cpv. 2 LPGA.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti