accomandata

 

 

Incarto n.
35.2011.55

 

mm

Lugano

23 maggio 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 14 settembre 2011 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 2 agosto 2011 emanata da

 

CO 1   

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   In data 4 luglio 1995, RI 1 - dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di Produkte-Manager e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1 -, al volante della propria autovettura, è stato tamponato dall’automobile che lo seguiva. A causa di questo sinistro, egli ha lamentato un trauma in iperestensione della colonna cervicale (doc. ZM 4).

 

                                         L’assicuratore LAINF ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

 

                               1.2.   Con decisione formale dell’11 maggio 2007, poi confermata in sede d’opposizione (cfr. doc. Z 160), l’assicuratore LAINF ha negato il proprio obbligo a prestazioni a far tempo, al più tardi, dal 31 marzo 2007, facendo difetto, da tale data, una relazione di causalità naturale con i sinistri assicurati (doc. Z 141).

 

                               1.3.   Con sentenza 35.2007.127 del 17 aprile 2008, questa Corte ha accolto il ricorso di RI 1 e ha rinviato la causa alla CO 1 Assicurazioni affinché interpellasse gli autori della perizia agli atti del Medizinische Abklärungsstelle Universitätskliniken di __________ (ora Academy of Swiss Insurance Medicine - asim), sottoponendo loro dei quesiti complementari atti a chiarire l’eziologia della sintomatologia denunciata dal ricorrente (doc. Z 170).

 

                                         La pronunzia cantonale appena citata é stata confermata dal Tribunale federale con sentenza 8C_417/2008 del 28 ottobre 2008 (cfr. doc. Z 200).

 

                               1.4.   Viste le risposte ai quesiti complementari che erano stati nel frattempo sottoposti all’asim (cfr. doc. ZM 37), con decisione formale del 3 settembre 2010, l’amministrazione ha confermato l’estinzione del diritto a prestazioni a decorrere dal 31 marzo 2007 (cfr. doc. Z 275).

 

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. Z 283 e doc. Z 289), in data 2 agosto 2011, la CO 1 Assicurazioni ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. Z 291).

 

                               1.5.   Con tempestivo ricorso del 14 settembre 2011, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che la CO 1 venga condannata a ordinare una nuova perizia medica che rispetti le più recenti direttive fissate dalla giurisprudenza federale, nonché a riconoscergli le prestazioni di legge anche dopo la data di chiusura del caso.

                                         A sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente sostiene in sostanza che l’istituto assicuratore sarebbe tenuto a corrispondergli le proprie prestazioni fintanto che una perizia allestita conformemente alla giurisprudenza, non dimostrerà l’estinzione della causalità con l’infortunio assicurato (cfr. doc. I, p. 8: “L’investigazione dello status di salute é compito dell’assicuratore LAINF; se le prestazioni sono una volta concesse, il peso di prova, che non sono più debitati, é al lato dell’assicurazione LAINF (DTF 129 V 153 E 2.1). La CO 1 pagava indennità giornaliere LAINF finché il 31 marzo 2007. Siccome finché oggi non era in grado di fare una perizia giusta, il nesso di causalità é dato finché oggi. Le prestazioni, una volta concesse, sono da pagare, finché una perizia dimostra con verosimiglianza preponderante (vedi anche DTA del 16.8.07 U 104/06, E 4.5 e DTF del 2.2.05 U 411/04 E. 2.3).”).

                                         Per quanto riguarda l’adeguatezza del nesso causale, l’assicurato fa valere che la sua valutazione non può prescindere da circostanze di ordine medico, quali la durata dei disturbi, la qualità e l’intensità dei disturbi, ecc., che l’assicuratore avrebbe dovuto preliminarmente accertare grazie a una perizia. Ad ogni modo, in presenza di un evento da classificare nella categoria degli infortuni di media gravità ma al limite della categoria superiore, il nesso di causalità adeguata sarebbe comunque da ammettere, posto che “l’incidente era anche impressionante; una frattura HWK 5 ed una situazione con pericolo di morte. La lesione era anche in modo specifico: non é lo status normale che dopo un colpo di frusta risulta anche una frattura vertebrale. Risultano disturbi a lungo tempo, esattamente fino a oggi (concesso dall’assicurazione AI). Risulta un difficile processo di guarigione, fino a oggi il ricorrente non é guarito. Risulta anche un’incapacità di lavoro fino a oggi, anche se il ricorrente ha tentato di riprendere il lavoro.” (doc. I, p. 8s.).

 

                               1.6.   L’Istituto assicuratore, in risposta, ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IX).

 

                               1.7.   In replica e in duplica le parti si sono riconfermate nelle loro allegazioni e conclusioni (doc. XVII e doc. XXI).

 

                               1.8.   In corso di causa, il TCA ha richiamato dall’Ufficio AI l’incarto riguardante l’assicurato (cfr. doc. XXIV + allegato).

 

                                         Nel corso del mese di ottobre 2012, questa Corte ha interpellato il Servizio di accertamento medico (SAM) di Bellinzona, autore di una perizia pluridisciplinare nella primavera 2008, il quale é stato invitato a rispondere ad alcune domande (cfr. doc. XXV).

 

                                         Il rapporto del SAM é pervenuto il 26 novembre 2012 (doc. XXVIII).

 

                                         Le parti hanno potuto formulare le loro osservazioni sull’incarto AI, rispettivamente sul referto 22 novembre 2012 del SAM (cfr. doc. XXIX, XXX e XXXIII).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   L’oggetto della lite é circoscritto alla questione di sapere se, a dipendenza dell’evento infortunistico del 4 luglio 1995, l’Istituto assicuratore convenuto era legittimato a porre fine alle proprie prestazioni a contare dal 31 marzo 2007, oppure no.

 

                                         Da notare che l’insorgente non pretende che i disturbi ancora presenti al momento della chiusura del caso da parte della CO 1 Assicurazioni, fossero imputabili all’infortunio occorsogli in data 2 luglio 1995, allorquando egli era rimasto coinvolto in una lite con una terza persona (cfr. doc. I, in cui non vi é alcun accenno all’evento in questione, nonché la perizia 4 giugno 2008 del dott. __________, allegato al doc. XXIV 1: “I suoi problemi attuali di salute deriverebbero però dall’incidente di due giorni più tardi [quello del 4 luglio, n.d.r.]”).

 

                               2.3.   Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

 

                                         Il diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa condizione é adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).

 

                               2.4.   Se un infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente é ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

                                         Il solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un infortunio, non basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con questo medesimo infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”; cfr. DTF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid. 3b). Occorre di principio ricercarne l’eziologia e verificare, su questa base, l’esistenza del nesso di causalità con l’evento assicurato. Pertanto, in materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di trauma equivalente oppure di trauma cranio-cerebrale, senza dimostrazione di un sostrato organico oggettivabile, l’esistenza di un legame causale naturale tra l’infortunio e l’incapacità lavorativa o di guadagno, deve di principio essere ammessa in presenza di un quadro clinico tipico caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento della personalità, ecc.. L’esistenza di un infortunio di questo tipo così come delle sue conseguenze, presuppone delle attendibili certificazioni medico-specialistiche (cfr. DTF 119 V 335 consid. 1, 117 V 359 consid. 4b; in merito alle misure istruttorie necessarie, si veda la DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122s.).

 

                               2.5.   Il diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata é generalmente ammesso, dal momento in cui é accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio é stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:

 

                                         -  le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

                                         -  la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

                                         -  la durata eccezionalmente lunga della cura medica;

                                         -  i disturbi somatici persistenti;

                                         -  la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

                                         -  il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

                                         -  il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

 

                                         Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

 

                               2.6.   In presenza di un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di un trauma equivalente oppure di un trauma cranio-cerebrale, senza prova di deficit funzionale organico, i criteri della causalità adeguata devono essere esaminati senza differenziare le componenti psichiche da quelle somatiche, e ciò contrariamente a quanto avviene trattandosi di disturbi psichici insorti a seguito di un infortunio, per i quali vanno considerati unicamente gli aspetti organici (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 e SVR 2007 UV 8 p. 27, consid. 2ss.).

 

                               2.7.   Nella DTF 134 V 109, già citata in precedenza, il Tribunale federale ha precisato, da più punti di vista, la propria giurisprudenza riguardante la valutazione della causalità in caso di disturbi organici non oggettivabili e, specificatamente, quella elaborata in materia di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali.

                                         In quel giudizio, l’Alta Corte ha innanzitutto confermato la necessità di procedere a un esame particolare dell’adeguatezza in presenza di infortuni che hanno comportato tali lesioni (consid. 7-9). Il Tribunale federale ha inoltre stabilito che non vi è ragione di modificare i principi relativi alla classificazione degli infortuni a seconda del loro grado di gravità e all’eventuale presa in considerazione di ulteriori criteri nell’esame dell’adeguatezza a dipendenza della gravità dell’infortunio (consid. 10.1). La Corte federale ha invece accresciuto le esigenze relativamente alla prova dell’esistenza di una lesione in relazione di causalità naturale con l’infortunio (consid. 9) e ha modificato in parte i criteri di rilievo per l’adeguatezza (consid. 10).

                                         Per quanto riguarda il nesso di causalità naturale, il TF ha segnatamente ricordato che, accanto ai casi in cui un chiaro miglioramento dello stato di salute subentra già dopo breve tempo e che perciò pongono raramente dei problemi nell’applicazione del diritto, vi sono i casi in cui i disturbi perdurano più a lungo, sino alla loro cronicizzazione. Per questi ultimi, è indicato disporre rapidamente - di regola dopo circa sei mesi di persistenza dei disturbi -, una perizia pluri-/interdisciplinare (di tipo neurologico/ortopedico, psichiatrico e, eventualmente, neuropsicologico; in caso di questioni specifiche e per escludere diagnosi differenziali sono pure indicati accertamenti otoneurologici, oftalmologici, ecc.), allestita da medici specialisti che godono di un’esperienza specifica con questo genere di lesioni. Relativamente alla causalità adeguata, l’Alta Corte ha rielaborato i criteri di rilievo, principalmente quelli che contengono una componente temporale e, in secondo luogo, quelli che nella pratica si sono dimostrati troppo poco chiari. Il relativo nuovo elenco si presenta quindi nel modo seguente:

 

-  le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

-  la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate;

-  la specifica cura medica protratta e gravosa;

-  i notevoli disturbi;

-  la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

-  il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti                  intervenute;

-  la rilevante incapacità lavorativa malgrado la dimostrazione                  degli sforzi compiuti.

 

Nonostante ciò che precede, la giurisprudenza citata al considerando 2.5. (DTF 115 V 133 e 403) si applica anche in caso di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali, se i disturbi psichici insorti dopo l’infortunio appaiono chiaramente come un danno alla salute distinto e indipendente dal quadro clinico tipico consecutivo a un trauma d’accelerazione al rachide cervicale, a un trauma equivalente oppure a un trauma cranio-cerebrale (cfr. RAMI 2001 U 421 p. 79 consid. 2b).

 

                               2.8.   Nella presente fattispecie, con pronunzia 8C_417/2008 del 28 ottobre 2008 (cfr. doc. Z 200), il Tribunale federale ha confermato la sentenza 35.2007.127 del 17 aprile 2008 (cfr. doc. Z 170), mediante la quale questa Corte, annullata la decisione su opposizione impugnata, aveva rinviato la causa all’amministrazione affinché ponesse ai sanitari dell’asim - autori nel 2005 di una perizia pluridisciplinare per conto dell’Ufficio AI del Canton __________ - delle domande supplementari a proposito del nesso di causalità naturale. Il TCA (come pure il TF) non aveva riconosciuto un sufficiente valore probatorio né alla perizia 7 marzo 2007 del neurologo dott. __________ né, nella misura in cui vi era da giudicare la persistenza del legame causale naturale al di là del mese di marzo 2007, a quelle elaborate dalla Clinica di reumatologia dell’Ospedale universitario di __________ (del 1998), rispettivamente dal dott. __________ (del 2001 + successivi complementi del 2002 e 2003).

 

                                         Riprendendo l’istruttoria, nel dicembre 2008, la CO 1 ha interpellato l’asim (cfr. doc. Z 203), alle cui dipendenze non vi era però più il dott. __________, estensore del referto peritale del 22 marzo 2005.

 

                                         Con rapporto del 22 gennaio 2009, il dott. __________, Capo-clinica presso l’asim, basandosi sulle risultanze della perizia pluridisciplinare appena citata, in occasione della quale lo stato di salute dell’assicurato era stato indagato dal profilo reumatologico, neurologico, psichiatrico e della medecina del sonno, ha negato l’eziologia infortunistica alla sindrome dolorosa cronica localizzata alla regione delle spalle e del collo, al disturbo del sonno, nonché all’emicrania (cfr. doc. ZM 37, p. 1s.).

                                         Egli ha segnalato che l’assicurato aveva influenzato, in modo cosciente o incosciente, gli esiti dell’esame reumatologico. Ad esempio, la limitata mobilità del rachide cervicale causata dalla tensione muscolare, era scomparsa nel momento in cui l’assicurato era stato distratto. Il dott. __________ ha affermato di condividere la valutazione del chirurgo vertebrale dott. __________, il quale, già nel luglio 2001, aveva refertato un importante decondizionamento muscolare e un’estensione dei sintomi nel quadro di una cronicizzazione, quindi un disturbo funzionale (doc. ZM 37, p. 2s.).

                                         A suo avviso, il nesso di causalità naturale é venuto meno, al più tardi, al momento in cui RI 1 é entrato alle dipendenze della ditta __________ (agosto 1996), occupazione che egli ha mantenuto per oltre un anno e che ha lui stesso deciso di abbandonare con lo scopo dichiarato di “fare carriera” (cfr. doc. ZM 37, p. 4).

                                         Lo specialista dell’asim ha inoltre spiegato che l’assicurato non appare motivato a riprendere un’attività lavorativa. Egli non ha problemi finanziari, vive in Ticino in una casa in affitto ed é impegnato a scrivere un romanzo. A suo avviso, le difficoltà relative al ritmo del sonno, riscontrate in sede peritale, dipendono con grande verosimiglianza anche dall’assenza del ritmo vita privata/lavoro e dal fatto che non vi é per lui la necessità di un’attività al di fuori dell’ambito domestico. In proposito, il disturbo in questione é da ricondurre principalmente a una carenza d’igiene del sonno, di modo che la riabilitazione stazionaria proposta per ristabilire il ritmo sonno/veglia avrebbe senz’altro migliorato la problematica e, quindi, anche la capacità lavorativa dell’insorgente (doc. ZM 37, p. 3).

 

                                         Dall’incarto che il TCA ha richiamato dall’UAI emerge che, nella primavera 2008, RI 1 é stato sottoposto ad approfonditi accertamenti pluridisciplinari presso il SAM di Bellinzona. Dal relativo rapporto del 16 giugno 2008 emerge che gli esperti hanno ricostruito nel dettaglio l’anamnesi del ricorrente (allegato al doc. XXIV 1, p. 2-13) e ne hanno descritto lo status dal punto di vista psichiatrico (a cura del dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia), reumatologico (a cura del dott. __________, spec. FMH in reumatologia e riabilitazione) e neurologico (a cura del dott. __________, spec. FMH in neurologia).

 

                                         I sanitari consultati dall’Ufficio AI del Canton Ticino hanno quindi diagnosticato una sindrome dolorosa con/su impedimento funzionale importante a livello della colonna cervicale, pregresso trauma distorsivo della colonna cervicale, pregressa frattura da impressione del corpo vertebrale C5 con minima deformazione dell’angolo superiore del corpo vertebrale stesso, un reumatismo delle parti molli a carattere fibromialgico, una sindrome somatoforme da dolore persistente, delle alterazioni del ritmo sonno-veglia, strutturazione del sonno senza chiara eziologia, nonché - diagnosi senza incidenza sulla capacità lavorativa - un probabile disturbo di personalità immaturo, dipendente (allegato al doc. XXIV 1, p. 17).

 

                                         Per quanto riguarda l’aspetto psichico, il dott. __________, diagnosticata una sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10: F45.4), ha segnalato di aver constatato una chiara tendenza a somatizzare la conflittualità psicologica, oltre a un’inadeguata gestione dei sentimenti di rabbia e tristezza. A suo avviso, era inoltre presente una personalità con aspetti immaturi e dipendenti, “… che sicuramente ha contribuito a cronicizzare il decorso della sintomatologia somatoforme collocandolo in una posizione passiva, rassegnata e regressiva davanti alla propria vita lavorativa e sociale”. Lo psichiatra interpellato dall’UAI ha precisato che il quadro clinico é insorto a partire dal 1996 e, da allora, l’assicurato presenta un’inabilità medico-teorica del 20%, determinata dalla “… sintomatologia algica somatizzata che rende l’assicurato con una maggiore esauribilità, una maggiore affaticabilità, una minore precisione, resistenta e continuità nell’esecuzione delle mansioni.”.

                                         L’aspetto reumatologico é stato approfondito dal dott. . In occasione della visita peritale, questo specialista ha riscontrato l’esistenza di una chiara discrepanza tra i reperti oggettivabili e la sintomatologia algica denunciata dal ricorrente: “le alterazioni evidenziabili di tipo post-traumatico al corpo vertebrale di C5 non sono di entità tale da provocare una limitazione così importante della mobilità della colonna cervicale. La sintomatologia dolorosa gioca in questo paziente un ruolo importante per quanto riguarda le limitazioni funzionali. L’esame clinico permette di evidenziare la presenza di numerosi tender points necessari per la diagnosi di un reumatismo delle parti molli. In particolar modo molto dolorosi alla palpazione sono gli epicondili radiali ed ulnari, nonché il trocantere a sinistra, la zona gluteale e il pes anserinus bilateralmente. Non vi sono sindrome irritative radicolari né alle estremità superiori né inferiori. Le limitazioni della mobilità a livello della colonna lombare sono determinate da dolori che il paziente risente nella zona cervicale.”.

                                         Da parte sua, il neurologo dott. __________ ha segnalato che lo stato neurologico da lui osservato é risultato del tutto nella norma, in particolare senza segni per una radicolopatia cervicale o lombare oppure per una patologia del sistema nervoso centrale. Dal profilo neuropsicologico, egli ha refertato dei deficit di minima-lieve entità - analogamente a quelli riscontrati nel 1999 dal dott. __________ e migliorati rispetto alla valutazione del 2003 del neuropsicologo __________ -, precisando che ciò dimostra che alla loro base “… non vi é un danno organico ma piuttosto che si tratti di una conseguenza diretta della sintomatologia algica riferita come pure anche dei disturbi del sonno lamentati.”. A proposito dei dolori cervico-cefalici, il dott. __________ ne ha relativizzato l’importanza, segnalando che “… dagli atti medici non sembrerebbe che il paziente, per i suoi dolori, sia mai stato regolarmente seguito da un medico di base, anche diverse proposte di riabilitazione strutturate non sono mai state effettuate. Non si tratta quindi di un atteggiamento tipico per pazienti con dolori intensi cronici.”. Relativamente ai disturbi del sonno, il neurologo ha rilevato che essi sono “… una conseguenza dell’inattività professionale del paziente, vi é da aspettarsi un miglioramento del ritmo sonno veglia, se il paziente dovesse iniziare con un’attività professionale regolare che lo costringerebbe a mantenere i ritmi e orari abituali della vita e che stanno alla base di un regolare ritmo sonno-veglia. È inoltre da aspettarsi un miglioramento della struttura stessa del sonno con il ripristino di un ritmo sonno-veglia normale.”.

 

                                         In corso di causa, questo Tribunale ha interpellato gli specialisti del SAM, i quali sono stati invitati a rispondere ad alcuni quesiti afferenti all’eziologia dei disturbi denunciati da RI 1. È stato loro sottoposto anche il referto 22 gennaio 2009 del dott. __________ (cfr. doc. XXV).

 

                                         Innanzitutto, secondo gli esperti del SAM, la sintomatologia in questione non correla con un danno organico alla salute oggettivabile. In questo senso, essi hanno evidenziato che il corpo vertebrale C5 presenta soltanto una minima deformazione dell’angolo superiore.

                                         D’altro canto, essi hanno negato l’esistenza di un legame causale naturale tra i disturbi presentati dall’assicurato e l’incidente della circolazione del 4 luglio 2005, il quale non ne costituisce la causa né esclusiva né parziale.

                                         A loro avviso, al manifestarsi dei disturbi ha contribuito “… con probabilità preponderante una chiara tendenza a somatizzare la conflittualità psicologica, oltre ad una inadeguata gestione dei sentimenti di rabbia e tristezza. Il consulente in psichiatria nota che é presente una personalità con aspetti immaturi e dipendenti, che sicuramente ha contribuito a cronicizzare il decorso della sintomatologia somatoforme, collocando l’A. in una posizione passiva, rassegnata e regressiva davanti alla propria vita lavorativa e sociale.”.

                                         I sanitari interpellati dal TCA hanno inoltre dichiarato di concordare pienamente con la valutazione del dott. Schmidts, nella misura in cui quest’ultimo ha negato l’eziologia traumatica alla sindrome dolorosa cronica, ai disturbi del sonno e alle emicranie.

                                         In merito alla problematica psichica - una sindrome somatoforme da dolore persistente, la cui presenza era peraltro stata refertata anche dai periti __________, nella forma di una sindrome dolorosa cronica (in questo senso, si veda segnatamente la perizia reumatologica 11 marzo 2005 dei dottori __________ e __________ - doc. ZM 32, p. 9: “Zusammen mit einer in den Unterlagen erwähnten Dekonditionierung und regionärer Symptomausweitung (orthopädische Beurteilung vom 06.07.2001 durch Dr. __________), auch jetzt festellbar mit unspezifischen muskulären Schmerzausstrahlungen bis nach lumbosakral, dürften grosse Reintegrationshindernisse vorliegen. Der Gegensatz zwischen dem Ausmass von sujektiver Schmerzintensität und Behinderungsgrad und der geringen Menge von klinischen und radiologischen Auffälligkeiten wird zum Teil auch mit dem Wirken von extra-muskuloskelettären und nicht medizinischer Faktoren in der Pathogenese chronischer Schmerzbehinderung zu erklären versucht.“) -, essi hanno precisato che la stessa é insorta a partire dal 1996 e ha avuto un’evoluzione cronicizzata (cfr. doc. XXVIII).

 

                               2.9.   In base alla valutazione dei sanitari del SAM di Bellinzona (cfr. doc. XXVIII), al più tardi al momento della chiusura del caso da parte della CO 1 (marzo 2007), la sintomatologia denunciata dall’assicurato non costituiva dunque più una naturale conseguenza dell’infortunio del luglio 1995, di modo che, da quel momento, é venuto meno anche il diritto a prestazioni.

 

                                         Tale conclusione é contestata dall’insorgente, per il quale “né il rapporto del dott. __________, né la risposta del SAM possono negare il fatto di un nesso di causalità naturale almeno parzialmente dato.” (cfr. doc. XXXIII, p. 7).

 

                                         Questa Corte ritiene che la questione relativa all’esistenza del nesso di causalità naturale possa rimanere aperta (cfr., in proposito, SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 3c; STF U 17/07 del 30 ottobre 2007, consid. 3, U 606/06 del 23 ottobre 2007, consid. 4 e U 299/05 del 28 maggio 2007, consid. 5.2), visto che l’obbligo a prestazioni della CO 1 va comunque negato facendo difetto l’adeguatezza, così come verrà meglio motivato qui di seguito.

 

                             2.10.   Secondo la giurisprudenza federale, l’esame dell’adeguatezza del legame causale può avvenire, al più presto, quando l’assicuratore contro gli infortuni, in virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, é tenuto a chiudere un caso (con interruzione delle prestazioni di corta durata e con esame del diritto a una rendita di invalidità e a un’IMI). Tale momento é dato quando dalla continuazione della cura medica non vi é più da attendersi dei notevoli miglioramenti e quando eventuali provvedimenti integrativi dell’assicurazione per l’invalidità si sono conclusi (cfr. DTF 134 V 109 consid. 4.3 con riferimenti). Nel caso di specie, non vi sono in discussione provvedimenti integrativi dell’AI, motivo per cui é determinante il momento in cui si é stabilizzato lo stato di salute dell’insorgente.

                                         Dalle carte processuali emerge che, terminata la fase iniziale delle cure, l’assicurato si é regolarmente astenuto dal dar seguito alle proposte terapeutiche formulate dai sanitari. D’altra parte, nel marzo 2007, egli non si sottoponeva a particolari terapie, motivo per cui, a quel momento, trascorsi oltre 11 anni dal sinistro, le sue condizioni di salute potevano essere senz’altro ritenute stabilizzate.

 

                             2.11.   Nella concreta evenienza, dalle tavole processuali emerge che il 4 luglio 1995 RI 1 ha lamentato un trauma d’accelerazione a livello cervicale (cfr. consid. 1.1.).

 

                                         D’altro canto, un’attenta valutazione della documentazione medica agli atti consente di affermare che, nel marzo 2007, la sintomatologia denunciata dal ricorrente non correlava con un danno infortunistico oggettivabile.

                                         Innanzitutto, secondo questo Tribunale, la documentazione medica agli atti non consente di ammettere, con un sufficiente grado di verosimiglianza, che il reperto interessante il corpo vertebrale di C5 (una lieve deformazione dell’angolo superiore) costituisce una conseguenza naturale dell’infortunio assicurato. In questo senso, si veda il referto 11 dicembre 1995 dell’Ospedale cantonale di __________ (doc. ZM 8), in cui figura la diagnosi di disturbo di fusione all’apofisi di C5 (quindi la diagnosi di una patologia morbosa), la perizia 11 marzo 1998 della Clinica di reumatologia dell’Ospedale universitario di __________, in cui alla diagnosi di frattura da iperflessione di C5, é stata accostata - quale diagnosi differenziale - quella di disturbo di fusione dell’apofisi di C5 (cfr. doc. ZM 14), il rapporto 6 luglio 2001 del dott. __________, spec. FMH in chirurgia vertebrale (cfr. doc. ZM 18: “Aus orthopädisch-wirbelsäulensspezifischer Sicht sind keine Befunde objektivierbar, die direkt als Traumafolgen an der HWS gelten können.“ - il corsivo é del redattore), nonché quello datato 7 febbraio 2002 del Prof. dott. __________, Vice-primario della Clinica universitaria di ortopedia di __________ (cfr. doc. ZM 23, p. 4: „Ob die radiologischen Veränderungen am HWK5 nun posttraumatisch sind oder nicht, ist unsicher.“ - il corsivo é del redattore).

                                         Tuttavia, anche nel caso in cui si volesse - per pura ipotesi di lavoro -, riconoscerne l’eziologia traumatica, secondo la valutazione del reumatologo dott. __________, il reperto in questione non era atto a giustificare i disturbi cervico-cefalici lamentati (cfr. allegato al doc. XXIV 1: “Le alterazioni evidenziabili di tipo post-traumatico al corpo vertebrale di C5 non sono di entità tale da provocare una limitazione così importante della mobilità della colonna cervicale.” - il corsivo é del redattore).

 

                                         In tale contesto va inoltre ricordato che, per poter parlare di lesioni traumatiche oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti devono essere confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente (STF 8C_421/2009 del 2 ottobre 2009 consid. 3 e sentenze ivi citate; cfr. pure DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122).

                                         In questo senso, in una sentenza pubblicata in SVR 4-5/2009 UV 18, p. 69ss., il TF ha precisato che reperti clinici quali miogelosi, dolori alla digitopressione del collo oppure limitazioni nella mobilità del rachide cervicale, non possono di per sé essere qualificati quale chiaro substrato organico dei disturbi (si veda pure la STF 8C_416/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3.2).

                                         L’Alta Corte ha, altresì, statuito che nemmeno le cefalee costituiscono la prova della presenza di un danno organico di natura infortunistica, sebbene esse possano essere classificate secondo la Classificazione Internazionale delle Cefalee (ICHD-2) della International Headache Society (cfr. SVR 2008 UV 2 p. 3; STF 8C_680/2010 del 4 febbraio 2011 consid. 3.2).

                                         In una sentenza U 273/06 del 9 agosto 2006 consid. 3.3, il TFA ha confermato che, per costante giurisprudenza, la neuropsicologia non è di per sé atta a dimostrare l’esistenza di disfunzioni cerebrali organiche derivanti da un infortunio.

 

                             2.12.   In assenza di un sufficiente sostrato organico oggettivabile, come è il caso nella presente fattispecie (cfr. il consid. 2.11.), occorre procedere a un esame specifico dell’adeguatezza. Al riguardo, si pone la questione di sapere se questo esame deve avvenire in base alla prassi sviluppata nella DTF 117 V 359ss. relativamente ai “colpi di frusta” e precisata nella DTF 134 V 109 oppure secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133ss.).

 

                                         La giurisprudenza in materia di disturbi psichici (DTF 115 V 133 e 403), in particolare con la distinzione tra danni di origine psichica e danni organici, trova applicazione - anche in caso di trauma del tipo “colpo di frusta” oppure di trauma analogo -, quando i disturbi psichici apparsi dopo l’infortunio costituiscono chiaramente un danno alla salute distinto e indipendente dal quadro clinico consecutivo a un trauma di questo tipo (RAMI 2001 U 412 consid. 2b; si veda pure DTF 134 V 109 consid. 9.5; STF 8C_42/2009 del 1° ottobre 2009 consid. 2.4, 8C_957/2008 del 1° maggio 2009 consid. 4.2, 8C_124/2007 del 20 maggio 2008 consid. 3.2 e 8C_591/2007 del 14 maggio 2008 consid. 3.1). Al riguardo, assumono un’importanza particolare il genere e la patogenesi del disturbo, la presenza di fattori estranei all'infortunio oppure il tempo trascorso (RAMI 2001 U 412 consid. 2b; STF U 444/05 del 6 novembre 2006 consid. 6.1; STFA U 116/04 del 9 agosto 2004).

                                         Conformemente ai principi giurisprudenziali appena evocati (e contrariamente a quanto fatto valere dall’insorgente - cfr. doc. XXXIII, p. 2s.), l’Alta Corte ha stabilito che il disturbo da dolore cronico somatoforme (ICD-10: F45.4) non va considerato quale sintomo della distorsione cervicale riportata in occasione dell’infortunio, ma bensì quale danno alla salute indipendente (secondario), motivo per cui l’esame dell’adeguatezza deve essere fatto secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (cfr. STF U 444/05 succitata consid. 6.2 e riferimenti ivi menzionati; a proposito della fibromialgia, cfr. STF U 339/06 del 6 marzo 2007 consid. 4.2 e riferimenti ivi citati).

                                         Il ricorrente non può dedurre nulla di diverso dalla DTF 136 V 279, citata nell’allegato d’osservazioni del 20 dicembre 2012 (cfr. doc. XXXIII, p. 7), posto che, in quella pronunzia, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza in materia di disturbi da dolore somatoforme persistente si applica, per analogia, anche ai casi di “colpo di frustra” senza deficit organici oggettivabili, quando si tratta di giudicare del carattere invalidante della relativa sintomatologia.

 

                                         Nella presente fattispecie, attentamente vagliata la documentazione medica a sua disposizione, il TCA deve concludere che la sintomatologia denunciata dal ricorrente non costituisce una conseguenza primaria del sinistro assicurato. Si tratta piuttosto di un danno alla salute autonomo, secondario.

                                         Dalle carte processuali, in particolare dalla perizia elaborata dagli specialisti del SAM e dalle precisazioni da loro fornite in corso di causa, emerge in maniera sufficientemente chiara che, a seguito del noto incidente della circolazione stradale, l’assicurato ha sviluppato un disturbo da dolore somatoforme (accompagnato da un disturbo del sonno, imputabile a una scarsa disciplina nel dormire da parte del ricorrente e da deficit neuropsicologici di minima-lieve/lieve entità, legati principalmente alla sintomatologia algica stessa), il cui decorso si é cronicizzato, complice la presenza di un preesistente disturbo misto di personalità immaturo, dipendente.

 

                                         In esito a tutto quanto precede, e in ossequio alla giurisprudenza federale citata, l'adeguatezza del legame di causalità deve essere valutata in applicazione della giurisprudenza sviluppata nella DTF 115 V 133ss..

 

                             2.13.   Nel valutare l'adeguatezza del legame causale, occorre avantutto procedere alla classificazione dell’infortunio occorso all’assicurato il 4 luglio 1995.

                                         Nel rapporto 8 luglio 1995 della Polizia del Canton __________ (doc. B) é contenuta una descrizione fatta dall’assicurato dell’evento in questione:

 

"  Ich fuhr in einer Fahrzeugkolonne von __________ Richtung __________. Vor dem Rotlicht musste ich anhalten. Bei Grünlicht fuhren die Fahrzeuge vor mir los und auch ich fuhr Richtung __________ weiter. Nach wenigen Metern Fahrt bremsten die Fahrzeug vor mir plötzlich wieder und auch ich musste mein Fahrzeug wieder anhalten. Kaum stand mein Auto still, prallte der hinter mir nachfolgende Personenwagen gegen das Heck meines Autos.“

 

                                         Dallo stesso documento si evince inoltre che il veicolo guidato da RI 1 é stato spinto contro la parte posteriore dell’autovettura che lo precedeva.

 

                                         Dalla cartella clinica (cfr. doc. ZM 4), rispettivamente dal “formulario per l’accertamento di casi riguardanti danni alla colonna cervicale” compilato dall’Ospedale cantonale di __________ (cfr. doc. ZM 8), risulta che l’assicurato, che era stato in grado di raggiungere il Pronto Soccorso con le proprie gambe, accusava soltanto mal di testa e una limitata mobilità del rachide cervicale, tanto da essere dimesso la sera stessa (da notare che, secondo la dott.ssa __________, consultata la prima volta in data 10 luglio 1995, il ricorrente avrebbe invece presentato, immediatamente dopo l’incidente, vertigini, stordimento, nausea e vomito, disturbi del sonno e depressione, nonché una colonna cervicale completamente bloccata - cfr. doc. ZM 2).

                                         Come già indicato al considerando 2.11. del presente giudizio, non si può ritenere accertato, con il grado della verosimiglianza preponderante, che l’insorgente abbia lamentato anche una frattura da iperflessione del corpo vertebrale di C5.

 

                                         Nell’ottobre 1995, la dott.ssa __________ ha fatto stato della persistenza di dolori a livello del collo e delle spalle con cefalee bioccipitali (cfr. doc. ZM 6). Nell’agosto 1996, la medesima specialista ha riferito di un decorso favorevole e che i disturbi residuali, circoscritti alla regione del collo e delle spalle, erano imputabili soprattutto a uno sbilancio muscolare (cfr. doc. ZM 9).

 

                                         Il ricorrente ha ripreso a lavorare al 50% dal 12 settembre 1995 e in misura completa dal 9 ottobre 1995 (cfr. doc. ZM 6). Dal curriculum vitae redatto dall’assicurato risulta che, dopo essere stato licenziato dalla ditta __________, egli ha lavorato, nell’ordine, per la __________ (1.1.-31.3.1996, società sciolta), per la __________ (1.4.-31.5.1996, rapporto di lavoro a tempo determinato), per la __________ (1.6.-31.7.1996, rapporto di lavoro a tempo determinato), per la __________ (1.8.1996-31.1.1999), per la __________ (1.2.-31.10.1999), per la __________ (1.11.1999-31.3.2000), nonché, a contare dal 1° aprile 2000, in proprio (cfr. allegato al doc. XXIV 2).

                                         Da quanto precede, risulta dunque che l’assicurato é stato in grado, nonostante tutto, di svolgere un’attività lavorativa per un periodo di circa cinque anni dopo il sinistro.

 

                                         Chiamato ora a classificare tale sinistro, questo Tribunale ritiene che si tratti di un infortunio di grado medio al limite della categoria degli infortuni leggeri o insignificanti, conformemente a un’affermata prassi federale (si veda la STF 8C_304/2008 del 1° aprile 2009 consid. 5.1: “Das kantonale Gericht hat den Verkehrsunfall vom 9. November 2003 als mittelschwer im Grenzbereich zu den leichten Unfällen eingestuft. Diese, im angefochtenen Entscheid einlässlich begründete, Beurteilung ist nach Lage der Akten und im Lichte der Rechtsprechung zur Unfallschwere bei einfachen Auffahrkollisionen, einschliesslich Doppelkollisionen mit primärer Heckkollision und sekundärer Frontkollision (vgl. SVR 2007 UV Nr. 26 S. 86 E. 5.2, U 339/06; RKUV 2005 Nr. U 549 S. 236 E. 5.1.2 mit Hinweisen, U 380/04; Urteile 8C_687/2007 vom 26. August 2008 E. 5.1, 8C_252/2007 vom 16. Mai 2008 E. 6.2 und 8C_51/2007 vom 20. November 2007 E. 4.3.1), nicht zu beanstanden.” - il corsivo é del redattore).

 

                                         In tale eventualità, il giudice é tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati al consid. 2.5.. Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, é necessario che un fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri (cfr. consid. 2.5.). In una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 10/2010 UV 25 p. 100ss., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni di media gravità ma che si trovano al limite della categoria di quelli leggeri -, devono essere adempiuti quattro dei sette criteri di rilievo, affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.

 

                                         Va preliminarmente osservato che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i postumi infortunistici di natura organica (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti). D’altro canto, nel valutare l’adeguatezza di conseguenze psichiche di un infortunio, la giurisprudenza federale considera l’evento traumatico in quanto tale e non il modo in cui esso é stato vissuto dall’interessato (cfr. DTF 124 V 29 consid. 5c/aa, 115 V 138 consid. 6 con riferimenti).

 

                                         L’incidente della circolazione stradale del luglio 1995 non si è svolto secondo circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o spettacolari.

                                         A titolo di esempio, l’Alta Corte non ha ammesso l’adempimento di questo criterio nella STF 8C_304/2008, precedentemente citata, riguardante il caso di un’assicurata, passeggera anteriore su un’automobile ferma in colonna a un passaggio pedonale, che era stata tamponata da un’autovettura VW Sharan e spinta contro la Hyundai Lantra che la precedeva.

                                         Del resto, nella DTF 129 V 323 = RAMI 2003 U 481 p. 203, il TFA ha negato il carattere particolarmente drammatico (nonostante abbia riconosciuto che il sinistro da un certo punto di vista era stato impressionante) a un incidente in cui un'automobile, a causa dell'esplosione di un pneumatico a una velocità di circa 95 km/h, si era capovolta in autostrada ed era rimasta a giacere sul tetto (per una panoramica dei casi in cui l’Alta Corte ha ammesso, rispettivamente negato la realizzazione di tale criterio, si veda la STF 8C_398/2012 del 6 novembre 2012 consid. 6.1.1 e 6.1.2).

 

                                         Secondo la giurisprudenza, per l’adempimento del criterio della gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, la diagnosi di distorsione cervicale (oppure di un’altra lesione da trattare allo stesso modo nell’ambito dell’esame dell’adeguatezza) di per sé non basta. È inoltre necessaria una particolare gravità dei disturbi rientranti nel quadro clinico tipico per un infortunio del tipo colpo di frusta oppure la presenza di circostanze particolari che possono influire su tali disturbi. Queste ultime possono consistere in una particolare posizione del corpo e nelle complicazioni che ne sono conseguite (SVR 2007 UV 26 p. 86; RAMI 2003 U 489 p. 357 consid. 4.3 e riferimenti). Anche le eventuali importanti lesioni che la persona assicurata ha riportato accanto al trauma da colpo di frusta, al trauma equivalente oppure al trauma cranio-cerebrale, possono avere un significato (cfr. DTF 134 V 109 consid. 10.2.2 e riferimenti ivi citati).

                                         Nella concreta evenienza, secondo l’insorgente, tale criterio sarebbe soddisfatto per il fatto di aver riportato anche una frattura vertebrale (cfr. doc. I, p. 9).

                                         Il TCA deve innanzitutto ribadire che l’insorgenza di una frattura del corpo vertebrale di C5, non é accertata con il grado della verosimiglianza preponderante (cfr. consid. 2.11.).

                                         D’altro canto, non può essere sostenuto che i disturbi rientranti nel quadro clinico tipico siano stati particolarmente intensi, se si considera che l’assicurato ha ritrovato una piena capacità lavorativa a distanza di soli tre mesi dal sinistro e che le cure prestategli - dapprima una fisioterapia passiva ed attiva, in seguito una terapia cranio sacrale -, lo sono state soltanto a livello ambulatoriale (cfr., ad esempio, doc. ZM 14, p. 3).

                                         Inoltre, non risulta documentato che la posizione assunta al momento dell’evento traumatico fosse particolare (dal “formulario per l’accertamento di casi riguardanti danni alla colonna cervicale” prodotto sub doc. ZM 8, emerge infatti che, al momento dell’urto, la testa era diritta, tutt’al più lievemente girata verso destra per guardare nello specchietto retrovisore). Oltre a ciò, é irrilevante che l’assicurato abbia subito una doppia collisione (si veda, in questo senso, la STF 8C_252/2007 del 16 maggio 2008 consid. 7.2.2).

                                         Infine, accanto al trauma d’accelerazione cervicale, il ricorrente non ha lamentato altre lesioni di rilievo.

                                         Tutto ciò non consente di ritenere che egli abbia riportato delle lesioni gravi o con caratteristiche particolari (cfr., in questo senso, la SVR 2009 UV 13, p. 52 consid. 7.2.5).

 

                                         Dalle carte processuali non risulta - e d’altronde nemmeno viene fatto valere -, che l'assicurato sia rimasto vittima di una cura medica errata e notevolmente aggravante degli esiti dell'evento traumatico.

 

                                         Anche il criterio del decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute non é soddisfatto. In merito è utile sottolineare che dalla cura medica e dai notevoli disturbi non si può dedurre un decorso sfavorevole e/o delle complicazioni rilevanti. Sono inoltre necessarie delle circostanze particolari che hanno pregiudicato la guarigione. L’assunzione di molti medicamenti e l’esecuzione di diverse terapie non basta per ammettere questo criterio. Lo stesso vale per il fatto che, nonostante regolari terapie, l’assicurato lamenta ancora disturbi e non ha raggiunto una (completa) capacità lavorativa (cfr. STF 8C_80/2009 del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e riferimenti).

                                         Nel caso di specie, se le cure prestate al ricorrente non hanno permesso di migliorare il suo stato di salute, é perché si é sovrapposta una problematica psichica nella forma di un disturbo da dolore somatoforme persistente, di cui non é però consentito tener conto nella valutazione dell’adeguatezza.

 

                                         Posto che lo stato di salute dell’insorgente é stato ben presto (secondo i periti del SAM, già a partire dal 1996) determinato dallo sviluppo di una patologia psichiatrica, non possono essere considerati adempiuti tutti quei criteri di rilievo che contengono una componente temporale (durata eccezionalmente lunga della cura medica, i disturbi somatici persistenti, nonché il grado e la durata dell'incapacità lavorativa), ricordato che, trattandosi di valutare l’esistenza del nesso di causalità adeguata in applicazione della prassi in materia d’evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio, si deve fare astrazione proprio dalla componente psichica.

 

                                         In esito a tutto quanto precede, si deve concludere che i disturbi denunciati da RI 1 dopo il 31 marzo 2007, non costituivano una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico che l’ha visto vittima il 4 luglio 1995, di modo che l’amministrazione era legittimata a dichiarare estinto il diritto a prestazioni da quella stessa data.

 

                             2.14.   Con la decisione su opposizione impugnata, l’amministrazione pretende pure il pagamento dell’importo di fr. 1'500, corrispondente a quanto le é stato fatturato dal Medizinische Zentrum __________ (__________) di __________ a causa della mancata comparizione dell’assicurato (cfr. doc. Z 291, p. 13).

 

                                         Tale pretesa é contestata dall’insorgente (cfr. doc. I, p. 7s.: “Le spese della perizia mancata non sono da rimborsare dal ricorrente; aveva ragione di rifiutarsi al comando della CO 1”).

 

                                         Giusta l’art. 45 cpv. 3 LPGA, le spese possono essere addossate alla parte che, nonostante un’ingiunzione, ha impedito in modo ingiustificato l’inchiesta oppure l’ha ostacolata.

 

                                         La disposizione appena citata presuppone che l’assicurato abbia avuto un agire ingiustificabile, ciò che va oltre il caso in cui la persona si sottrae oppure si oppone a un determinato provvedimento. Infatti, é inoltre richiesto un comportamento palesemente riprovevole e biasimevole (cfr. U. Kieser, ATSG-Kommentar, 2. ed., n. 25 ad art. 45 p. 583s.).

 

                                         Nella concreta evenienza, tutto ben considerato, questo Tribunale non ritiene che siano adempiute le severe condizioni per ammettere che l’assicurato abbia impedito in maniera ingiustificata l’esecuzione della perizia presso il __________. In effetti, se é vero che RI 1 non ha dato seguito alla convocazione, é altrettanto vero che egli ha motivato il proprio rifiuto con argomenti (legati alla [contestata] indipendenza dei periti medici) che non potevano essere qualificati come, già a prima vista, pretestuosi.

 

                                         Nella misura in cui vi si pretende il pagamento da parte dell’assicurato di un importo di fr. 1'500, la decisione su opposizione impugnata deve pertanto essere annullata.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         § La decisione su opposizione impugnata é annullata nella misura in cui l’assicuratore resistente pretende dall’assicurato il pagamento dell’importo di fr. 1'500, per il resto é confermata.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         La  verserà all'assicurato fr. 600 a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti