CO 1accomandata

 

 

Incarto n.
35.2011.63

 

mm

Lugano

13 agosto 2012

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 24 ottobre 2011 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 20 settembre 2011 emanata da

 

CO 1 

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   In data 14 giugno 2008, RI 1o - dipendente della ditta __________ in qualità di tecnico satellitare con un pensum del 50% e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1 -, é scivolato mentre stava camminando per strada ed é caduto sopra il braccio sinistro.

                                         A seguito di questo evento, egli ha riportato, secondo il rapporto 19 agosto 2008 del dott. __________, la frattura di radio e ulna sinistra distale intra-articolare scomposta (cfr. doc. 7).

 

                                         L’assicuratore LAINF ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 14 luglio 2011, la CO 1 ha negato a RI 1 il diritto a una rendita di invalidità (doc. 61).

 

                                         A seguito dell’opposizione interposta personalmente dall’assicurato (cfr. doc. 62), in data 20 settembre 2011, l’Istituto assicuratore ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 63).

 

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 24 ottobre 2011, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che la CO 1 venga condannata a riconoscergli una rendita di invalidità corrispondente a una completa incapacità lucrativa, argomentando in particolare quanto segue:

 

"  (…).

… la CO 1 dimentica tuttavia completamente che il medico curante certifica senza ombra di dubbio che il signor RI 1 prima dell’incidente poteva svolgere normalmente la propria attività di tecnico satellitare mentre la riduzione delle funzioni del polso della mano a seguito dell’incidente limitano indiscutibilmente la possibilità di continuare la regolazione delle parabole arrampicandosi su tralicci.

 

Prosegue testualmente il dott. __________ nel certificato del 29.9.2011:

“queste limitazioni non sarebbero state presenti se il paziente non avesse avuto l’incidente del giugno 2008”.

 

… Il signor RI 1 deve pertanto ribadire in questa sede l’argomentazione già espressa nella propria contestazione/opposizione del 09.08.2011 che ha trovato conferma in toto nel certificato medico già sopra citato del dott. __________ datato 20.09.2011.

 

Data l’importanza dell’argomento é importante riportare letteralmente la considerazione del dott. __________: “il signor RI 1 a seguito dell’incidente e non a seguito dell’evoluzione naturale del suo stato di salute ha pertanto subito una notevole limitazione dell’abilità lavorativa che ha costituito una vera e propria rottura del suo percorso professionale”.

 

… Poiché la situazione deve necessariamente essere valutata anzitutto in base alle considerazioni mediche, alle quali verranno applicate le norme legali del caso, si deve necessariamente concludere che la decisione della CO 1 é stata presa in modo sommario, non considerando sufficientemente da un lato la specificità dell’attività lavorativa del signor RI 1 (che non trova facili riscontri di paragone) e dall’altro le chiare risultanze mediche.

 

… Considerando quanto sopra si deve necessariamente concludere (art. 16 LPGA) che il signor RI 1 senza l’incidente avrebbe potuto conseguito il reddito che effettivamente conseguiva per il suo specifico tipo di attività, mentre ora, a 63 anni e con una ben specifica e molto particolare qualifica professionale il possibile reddito é praticamente nullo.

 

L’Assicurazione, pur facendone usuale riferimento, non tiene assolutamente conto della situazione contingente, ossia l’età (63 anni), gli anni di servizio, la specificità della professione svolta, ecc.

 

Contrariamente a quanto asserito al punto 9 in fine, l’Assicurazione non ha adeguatamente valutato l’insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto.

 

… Poiché l’art. 8 LPGA considera invalidità l’incapacità di guadagno permanente e l’art. 7 LPGA definisce l’incapacità di guadagno la perdita della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro, appare evidente che nel caso in esame occorre considerare una impossibilità effettiva almeno del 75% sullo specifico campo di lavoro (che avrebbe ripreso al 100% terminato l’iter adottivo ed avendo già un accordo con il corrispondente datore di lavoro) e praticamente del 100% su un altro genere di attività per il quale l’età, lo stato di salute e la mancanza di adeguata formazione, di fatto precludono.”

                                         (doc. I)

 

                               1.4.   L’amministrazione, in risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

 

                               1.5.   In corso di causa, il TCA ha richiamato dall’Ufficio AI l’incarto riguardante l’insorgente (doc. VIII + allegato).

 

                                         Alle parti é stato concesso di formulare osservazioni al riguardo (doc. IX).

                                         La CO 1 si é espressa in data 21 marzo 2012 (doc. X), mentre l’assicurato é rimasto silente.

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Oggetto della lite é la questione di sapere se la CO 1 era legittimata a negare all’assicurato il diritto alla rendita di invalidità, oppure no.

 

                               2.2.   Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

                                         Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

 

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

                                         Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

 

                                         Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

 

                                         1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

 

                                         2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

 

                                         Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve i­noltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore cau­sa­le).

                                         Nell'assi­cura­zione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il dan­no alla salute e l'infortunio.

 

                               2.3.   L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                         D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

                                         Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

                                         L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

 

                                         I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

                                         La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                         Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

                                         La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

                                         Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

 

                                         I. Termine: reddito da invalido

 

                                         La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

                                         Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

 

                                         Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

 

                                         Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

 

"  Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

 

                                         II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

 

                                         Nel determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

 

                                         Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

 

                               2.4.   Nella concreta evenienza, dalle tavole processuali emerge che l’esigibilità lavorativa, dal profilo medico, é stata valutata dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica.

 

                                         In occasione della consultazione del 19 aprile 2011, lo specialista in questione, che in precedenza aveva già più volte visitato RI 1, sempre per conto della CO 1, ha diagnosticato un deficit funzionale pluri-direzionale al polso sinistro con diminuzione della forza, rispettivamente della resistenza agli sforzi, una neuropatia di lieve entità del nervo mediano solo a carattere sensitivo lungo il tunnel carpale a sinistra, nonché una periartropatia omero-scapolare alla spalla sinistra, e si é così espresso in merito alla capacità, rispettivamente all’esigibilità lavorativa:

 

"  (…).

In ambito ortopedico le limitazioni presentate dal signor RI 1 all’arto superiore sinistro precludono il raggiungimento di un rendimento completo durante 4 ore lavorative in qualità di tecnico satellitare, con in particolare necessità di salire su pali, …

Con riferimento a un accenno da parte del prof. __________ nel rapporto del 15.2.2011, la salita su pali sarebbe risultata già limitata prima dell’evento infortunistico del 14.6.2008: “salire sui pali con iperpeso, lieve diabete”.

Le limitazioni riconducibili all’evento del 14.6.2008 comportano delle limitazioni aggiuntive.

 

b) Quali attività ragionevolmente esigibili potrebbe eventualmente esercitare la persona assicurata nella sua attività attuale di tecnico satellitare (descrizione dettagliata)?

 

Attività di manutenzione degli strumenti al banco di lavoro oppure a terra (senza salire su pali), altre attività che non comportano delle sollecitazioni sotto carico oppure dei movimenti ripetitivi dell’arto superiore, in particolare dell’avambraccio, del polso e della mano a sinistra, lato non dominante.

 

c) Se non la propria attività, quali attività ragionevolmente esigibili potrebbe eventualmente esercitare la persona assicurata in un’altra attività adeguata (descrizione dettagliata)?

 

Oltre alla manutenzione degli impianti di trasmissione satellitare, il signor RI 1 svolgeva pure delle mansioni di pianificazione, di progettazione, di calcolazione di reti di trasmissione, … attività medicalmente esigibili in misura completa.

 

Con riferimento agli scopi della società di cui era socio e dipendente, come da estratto del registro di commercio, risultano essere medicalmente adeguate le attività di acquisto, realizzazione, pianificazione e vendita di spazi radiotelevisivi e multimediali, gestione e pianificazione di servizi e programmi satellitari, ideazione, realizzazione e vendita di programmi di intrattenimento multimediali, consulenza artistica e (per lo meno parzialmente) tecnica radio-televisiva e multimediale, commercializzazione di hardware e software,…

 

Nell’ambito del mercato equilibrato del lavoro risultano essere medicalmente adeguate altre attività simili che non comportano un particolare carico sull’arto inferiore [recte: superiore, n.d.r.] sinistro, non dominante.

 

d) Nel caso di una capacità lavorativa parziale in attività adeguata, quantificare il rendimento: ipotesi su 4 o 8 ore giornaliere

 

Nello svolgimento di un’attività adeguata, senza particolare carico dell’arto superiore sinistro, come da risposta alla domanda 12c, il signor RI 1 risulta essere abile al lavoro in misura completa sia su 4, sia su 8 ore giornaliere.”

                                         (doc. 58, p. 8s.)

 

                                         Con la decisione formale del 14 luglio 2011, l’Istituto assicuratore ha fatto proprio l’apprezzamento del medico fiduciario e ha perciò ritenuto che l’assicurato potrebbe meglio valorizzare la propria capacità lavorativa residua in un’attività sostitutiva adeguata. Quindi, eseguito il raffronto dei redditi, esso ha stabilito che la perdita di guadagno é inferiore alla soglia minima del 10% fissata dall’art. 18 cpv. 1 LAINF, motivo per cui ha negato il diritto alla rendita (cfr. doc. 61).

 

                               2.5.   Chiamata a pronunciarsi nel caso di specie, questa Corte può esimersi dall’esaminare se e in quale misura, nonostante il danno alla salute infortunistico interessante l’arto superiore sinistro, RI 1 avrebbe potuto riprendere la propria attività alle dipendenze della società __________, e ciò già solo per il fatto che dal Registro di commercio si apprende che quest’ultima é stata sciolta nel mese di dicembre 2010 e si trova in liquidazione.

 

                                         Visto quanto precede, occorre quindi far capo al mercato generale del lavoro e, per quanto concerne l’esigibilità lavorativa, il TCA ritiene che - vista anche l’assenza di pareri specialistici divergenti (tanto il Prof. dott. __________ quanto il dott. __________ si sono infatti pronunciati esclusivamente in merito alla capacità lavorativa nella precedente professione - cfr. doc. 55, doc. 57 e doc. C) -, la valutazione del dott. __________, per il quale l’assicurato sarebbe in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa che gli consenta di risparmiare il braccio sinistro non dominante (cfr. doc. 58, p. 9), possa validamente costituire da base al giudizio che é ora chiamato a rendere.

 

                                         Al proposito, va rilevato che quanto sostenuto dal medico di fiducia dell’amministrazione trova conforto nei precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito.

 

                                         In una sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha, ad esempio, ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.

 

                                         In una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 -, questo Tribunale ha riconosciuto come reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata che, secondo l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per delle prese a tre dita senza forza.

 

                                         Il TFA é pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano):

 

"  (…).

Aufgrund der Beschwerden und Funktionsdefizite in der ganzen rechten oberen Extremität ist der Beschwerdeführer faktisch als Einhänder einzustufen, der seine rechte Hand bei der Arbeit - wenn überhaupt - nur noch in ganz untergeordnetem Masse als Hilfshand einsetzen kann. Es kann ihm daher nicht mehr zugemutet werden, bei einer manuellen Arbeit seinen rechten Arm und seine rechte Hand dauernd einzusetzen und damit Gewichte bis zu 2 kg zu heben. Überdies fallen häufigere Schreibarbeiten wegen der dabei auftretenden schmerzhaften Verkrampfungen ausser Betracht. Die im Einspracheentscheid vom 11. April 1996 genannten Verweisungstätigkeiten, u.a. Überwachungsarbeiten an automatischen und halbautomatischen Produktionseinheiten, Qualitätskontrolle, Arbeiten im Auskunftsdienst oder als Portier, können auch bei vorwiegendem Gebrauch der linken Hand ausgeführt werden und sind daher vom (unfall-) medizinischen Standpunkt aus grundsätzlich vollzeitlich zumutbar. Hingegen fällt die Tätigkeit als Transportdisponent ausser Betracht, nachdem der Beschwerdeführer die gemäss Unfallversicherer hiefür erforderliche Umschulung (zweijährige Handelsschulausbildung) nicht erfolgreich beendet hat.

Bei den angeführten noch zumutbaren erwerblichen Tätigkeiten handelt es sich um solche, die auf dem allgemeinen ausgeglichenen Arbeitsmarkt durchaus zu finden sind. Zudem werden in Industrie und Gewerbe Arbeiten, welche physische Kraft erfordern, in zunehmendem Mass durch Maschinen verrichtet, während den körperlich weniger belastenden Bedienungs- und Überwachungsfunktionen eine stetig wachsende Bedeutung zukommt (ZAK 1991 S. 321 Erw. 3b am Ende)."

                                         (STFA succitata, consid. 3b)

 

                                         In una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo: "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto, citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA succitata consid. 2.6.).

 

                                         Infine, con un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).

 

                                         Alla luce di quanto precede, il TCA ritiene che il ricorrente - dal profilo medico - sarebbe in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa nel cui esercizio l’arto superiore sinistro non debba essere sottoposto a carichi particolari.

 

                                         È peraltro utile aggiungere che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il Tribunale federale ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).

 

                               2.6.   Con la propria impugnativa, RI 1 fa valere che il danno alla salute e l’età, gli precluderebbero di fatto il ritrovamento di un’attività adeguata sul mercato generale del lavoro (cfr. doc. I).

 

                                         Secondo il TCA, le limitazioni funzionali derivanti dal danno alla salute infortunistico non rendono irrealistica la possibilità per l’assicurato di reperire, sul mercato generale del lavoro, delle opportunità di impiego.

 

                                         Va infatti osservato che il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest’ultima teorica e astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall’altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2. edizione, n. 170 p. 899).

                                         Del resto, in una sentenza 8C_94/2012 del 29 marzo 2012 consid. 3.2, il Tribunale federale ha confermato che anche per gli assicurati che possono utilizzare un solo braccio, esiste un mercato del lavoro sufficientemente ampio:

 

"  Die Gerichtspraxis geht davon aus, dass der ausgeglichene Arbeitsmarkt für Personen, welche funktionell als Einarmige zu betrachten sind und überdies nur noch leichte Arbeiten verrichten können, genügend realistische Betätigungsmöglichkeiten bietet. Zu denken ist etwa an einfache Überwachungs-, Prüf- und Kontrolltätigkeiten sowie an die Bedienung und Überwachung von (halb-) automatischen Maschinen oder Produktionseinheiten, die nicht den Einsatz beider Arme und beider Hände voraussetzen (vgl. Urteile 8C_207/2009 vom 8. September 2009 E. 3.2 und 8C_635/2007 vom 27. August 2008 E. 4.2 mit Hinweisen). Solche Arbeitsstellen bestehen auch in produktionsnahen Betrieben, weshalb sich eine Einschränkung des in Betracht zu ziehenden Arbeitsmarktes auf den Dienstleistungssektor nicht aufdrängt.

                                         (il corsivo é del redattore)

 

                                         Ciò é tanto più vero se si considera che il mercato del lavoro che entra in linea di conto per l’assicurato - tenuto conto della sua formazione e delle sue esperienze professionali -, é il settore delle prestazioni di servizio.

 

                                         Per quanto riguarda invece il fattore “età”, questo Tribunale rileva che la LAINF - a differenza della LAI -, prevede una norma specifica, l’art. 28 cpv. 4 OAINF, secondo la quale se a causa della sua età l’assicurato non riprende più un’attività lucrativa dopo l’infortunio (variante I) o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata (variante II), sono determinanti per valutare il grado d’invalidità i redditi che potrebbe conseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità.

 

                                         Mediante questa disposizione, da una parte, si tiene conto del fatto che accanto all’invalidità dipendente dall’infortunio, che di principio é la sola ad essere assicurata, anche l’età avanzata costituisce causa di disoccupazione, rispettivamente di incapacità al guadagno. Dall’altra, si considera che le rendite di invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni vengono corrisposte sino alla morte degli assicurati (art. 19 cpv. 2 LAINF), e - in deroga all’art. 17 cpv. 1 LPGA - non possono più essere rivedute dal momento in cui l’avente diritto raggiunge l’età di pensionamento secondo l’art. 21 LAVS (art. 22 LAINF). L’art. 28 cpv. 4 OAINF persegue perciò lo scopo di evitare l’attribuzione di rendite durevoli comportanti anche una componente di rendita di vecchiaia (DTF 122 V 418 consid. 3a e riferimenti ivi citati).

 

                                         Secondo la giurisprudenza l’età é avanzata se l’assicurato ha all’incirca sessant’anni al momento della nascita del diritto alla rendita. L’età media si situa invece intorno ai 42 o tra i 40 e i 45 anni (DTF 122 V 418 consid. 1b, 426 consid. 2).

 

                                         In virtù della norma in questione, si deve fare astrazione dal fattore età non soltanto per la fissazione del reddito da invalido, ma anche per stabilire il reddito da valido (DTF 114 V 310 consid. 2; consid. 7b/aa non pubblicato della sentenza DTF 122 V 426).

 

                                         Nel caso concreto, al momento della decorrenza dell’eventuale rendita (cfr. STF 8C_164/2010 del 30 giugno 2010 consid. 5.2 e riferimenti ivi citati), e meglio il 1° agosto 2011, RI 1 si trovava in età avanzata, ai sensi della succitata giurisprudenza, in quanto aveva compiuto 63 anni. Il presupposto personale per l’applicazione dell’art. 28 cpv. 4 OAINF é pertanto adempiuto (cfr. RAMI 1990 U 115 p. 389 consid. 4c-e).

                                         D’altro canto, visto che, in base alla documentazione medica, l’assicurato potrebbe ancora svolgere un’attività adeguata a tempo pieno (cfr. il consid. 2.5.) e che il suo precedente posto di lavoro di fatto non esiste più, essendo stata nel frattempo sciolta la società, egli dovrebbe reperire un’occupazione sul mercato generale del lavoro. In questo contesto, l’età di 63 anni potrebbe in effetti essergli d’ostacolo. Per contro, considerando un’età media, l’insorgente potrebbe trovare un posto di lavoro idoneo. Nel caso di specie, occorre perciò procedere ai sensi dell’art. 28 cpv. 4 OAINF, cosicché il grado di invalidità dell’insorgente deve essere determinato mediante i redditi (da valido e da invalido) che avrebbe percepito un assicurato di mezza età, intorno ai 42 anni.

 

                               2.7.   Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

 

                                         Secondo l’assicuratore infortuni resistente, senza il danno alla salute, RI 1, nel 2011, qualora avesse continuato a svolgere l’attività di tecnico satellitare, avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo pari a fr. 60'000 (corrispondente al reddito lordo percepito nel 2008 presso la __________, riportato su un tempo pieno - cfr. doc. III, p. 7).

 

                                         Al riguardo, il TCA osserva quanto segue.

 

                                         In ossequio alla DTF 128 V 174 consid. 4a, per la valutazione del grado d’invalidità fanno stato i redditi riferiti all’anno in cui sarebbe insorto l’eventuale diritto alla rendita di invalidità (in casu, i redditi del 2011).

 

                                         Secondo una costante giurisprudenza, nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni, il reddito da valido deve essere determinato indipendentemente dal fatto che prima del sinistro l’assicurato svolgesse un’attività lavorativa a tempo parziale oppure a tempo pieno. Per stabilire tanto il reddito da invalido quanto quello da valido, occorre dunque riferirsi a una persona occupata a tempo pieno (cfr. DTF 135 V 287 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

 

                                         Nella già citata sentenza U 220/95 del 18 novembre 1996, parzialmente pubblicata in DTF 122 V 426 - riguardante un assicurato di professione architetto dipendente, il quale, al momento della nascita del diritto alla rendita, aveva ampiamente superato il limite dei sessant’anni di cui all’art. 28 cpv. 4 OAINF -, il TFA ha precisato che per stabilire il reddito da valido, e dunque il reddito conseguibile senza l’infortunio da una persona di media età con le medesime capacità professionali e personali dell’assicurato, non ci si poteva semplicemente fondare sull’ultimo reddito da lui realizzato, adeguandolo al rincaro e all’aumento dei salari reali. In effetti, secondo l’Alta Corte, procedendo in tal senso si misconosceva il fatto che l’assicurato, dopo aver concluso un apprendistato quale disegnatore edile, si era perfezionato quale assistente tecnico. Egli disponeva pertanto di una formazione professionale completa, ciò che avrebbe consentito a un assicurato di media età con una corrispondente formazione di reperire dei posti di lavoro qualificati (e forse meglio retribuiti) nel settore della costruzione. Sempre secondo il TFA, questa circostanza andava quindi presa in considerazione nell’ambito dell’art. 28 cpv. 4 OAINF, anche se l’assicurato negli ultimi anni non aveva voluto svolgere l’attività di assistente tecnico.

 

                                         Nel caso di specie, dal curriculum vitae che figura negli atti AI risulta che, dopo aver ottenuto il diploma liceale (nel 1968), Massimo Caracciolo ha conseguito un baccalauréat in chimica presso il Centro comune di ricerca di Ispra (nel 1977) e, successivamente, un master in telecomunicazioni radiotelevisive (nel 1981) e uno in gestione AF/BF (nel 1987). Per quanto riguarda i suoi trascorsi professionali, sempre dal curriculum vitae si apprende che l’assicurato é stato direttore artistico per Telelombardia S.r.l. (dal 1979 al 1988), direttore (consulente editoriale, responsabile tecnico e direzione commerciale) per Reteotto S.r.l. (dal 1989 al 1996), direttore delle vendite per Bordoni SA (dal 1996 al 2001) e, infine, tecnico per MC Multimedia Planing (dal 2002 in poi).

 

                                         In applicazione dei principi giurisprudenziali appena citati, questo Tribunale deve ritenere che un assicurato di mezza età che dispone della stessa formazione professionale dell’insorgente, avrebbe potuto reperire un’occupazione qualificata nel settore delle telecomunicazioni e realizzare in media, nel 2010, un salario mensile lordo pari a fr. 8'646 (per un’occupazione a tempo pieno - cfr. tabella TA 1, p.to 61, livello di qualifica 3).

                                         Riportando questo dato su 40.1 ore, esso ammonta a fr. 8'667.61 mensili oppure a fr. 104'011.32 per l'intero anno (fr. 8'667.61 x 12).

                                         Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2011 (cfr. la relativa tabella pubblicata sul sito web dell’UFS), un reddito annuo di fr. 104'843.41, importo che corrisponde al reddito da valido.

 

                               2.8.   Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

 

                                         Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

 

                                         Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

                                         In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

                                         L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

 

                                         In una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

                                         Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

 

                                         La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5 %. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

 

                               2.9.   Dalle tavole processuali risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr. 59'980 il reddito da invalido, applicando (per quanto é dato di capire) la tabella TA 1 2008, settore dei servizi, livello di qualifica 3, e operando una decurtazione sul reddito statistico del 15% per “fattori personali” (cfr. doc. III, p. 7).

 

                                         Secondo il TCA, da un assicurato di media età con le medesime capacità professionali e personali del ricorrente, sarebbe esigibile l’esercizio di un lavoro comportante esclusivamente delle mansioni di tipo amministrativo, sempre nel settore delle telecomunicazioni e, quindi, la realizzazione, nel 2011, di un reddito annuo lordo di fr. 104'843.41 (cfr. il consid. 2.7. in fine).

 

                             2.10.   In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

 

                                         Dalla risposta di causa si evince che l’Istituto assicuratore ha decurtato del 15% il reddito statistico da invalido (cfr. doc. III, p. 7).

 

                                         Secondo questa Corte, una riduzione del 15% consente di tenere conto delle specifiche circostanze del caso concreto. In effetti, fatta eccezione per quella relativa al danno alla salute, le peculiarità del caso di specie non giustificano alcuna ulteriore riduzione del reddito statistico da invalido.

                                         Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che per costante giurisprudenza il giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 137 V 71; DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6).

 

                                         Operata la riduzione, il reddito da invalido ammonta dunque a fr. 89'116.89 (85% di fr. 104'843.41).

 

                             2.11.   In conclusione, il grado di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 89'116.89 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 104'843.41 - risulta essere del 15%.

 

                                         La decisione su opposizione impugnata deve dunque essere annullata e la CO 1 condannata a versare all’assicurato una rendita di invalidità del 15% a decorrere dal 1° agosto 2011.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    La decisione su opposizione impugnata é annullata.

                                         §§ La CO 1 é condannata a versare all’assicurato una rendita di invalidità del 15% a contare dal 1° agosto 2011.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                         La CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'800 (IVA inclusa) a titolo di indennità per ripetibili.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti