CO 1accomandata

 

 

Incarto n.
35.2011.75

 

mm

Lugano

16 febbraio 2012

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 9 dicembre 2011 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 15 novembre 2011 emanata da

 

CO 1   

rappr. da:   RA 2  

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   In data 24 luglio 2009, RI 1 - dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di operaio agricolo e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1 -, ha mancato due scalini cadendo sul piede destro.

                                         A causa di questo sinistro egli ha riportato la rottura del menisco esterno del ginocchio destro (cfr. doc. M2).

 

                                         Nel prosieguo l’assicurato é stato sottoposto a due interventi artroscopici (il 29 luglio e il 21 dicembre 2009).

 

                                         L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 25 novembre 2010, l’CO 1 ha posto termine alle proprie prestazioni a decorrere dal 1° febbraio 2010. Essa ha peraltro rinunciato a pretendere la restituzione delle prestazioni (cura medica + indennità giornaliera) pagate sino al 31 maggio 2010 (cfr. doc. 130).

 

                                         A seguito dell’opposizione interposta dallo __________ per conto dell’assicurato (cfr. doc. 164), l’assicuratore infortuni, in data 15 novembre 2011, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 200).

 

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 9 dicembre 2011, RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto che la CO 1 venga condannata a versargli ulteriori indennità giornaliere, in via principale, sino al mese di maggio 2011 e, in via subordinata, sino al mese di novembre 2010. In via ancor più subordinata, egli ha chiesto che gli atti vengano rinviati all’amministrazione affinché si pronunci sulla domanda di ripristino dell’effetto sospensivo dell’opposizione.

                                         A sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente sostiene innanzitutto che, siccome é soltanto grazie al rapporto 2 maggio 2011 del dott. __________ che é stato possibile decidere con cognizione di causa circa l’estinzione del diritto a prestazioni, “… sino ad allora la Cassa avrebbe conseguentemente dovuto riconoscere all’assicurato ogni diritto al rimborso delle spese mediche e quindi anche ad indennità giornaliere.” (doc. I, p. 6). In secondo luogo, egli fa valere che l’assicuratore avrebbe violato il combinato disposto degli artt. 49 cpv. 1 LPGA e 124 cpv. 1 lett. b OAINF per il fatto di avergli comunicato soltanto nel mese di novembre 2010 la soppressione del diritto all’indennità giornaliera a contare dal 1° giugno 2010, (doc. I, p. 7). Il ricorrente rimprovera infine alla CO 1 di avere “…, nonostante un’esplicita richiesta dell’assicurato, nelle proprie decisioni (…) completamente tralasciato di prendere posizione sulla domanda di voler ripristinare l’effetto sospensivo.” (doc. I, p. 8).

 

                               1.4.   La CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                               2.2.   Sempre in ordine, questa Corte osserva che, “in via ancor più subordinata”, RI 1 chiede il rivio degli atti all’amministrazione affinché si esprima sulla domanda volta ad ottenere il ripristino dell’effetto sospensivo dell’opposizione (doc. I, p. 9).

 

                                         Dalle carte processuali emerge che, con la decisione formale del 25 novembre 2010, la Cassa ha tolto l’effetto sospensivo all’opposizione in applicazione dell’art. 11 cpv. 1 lett. b OPGA (cfr. doc. 131, p. 2).

                                         In sede di opposizione, l’assicurato ha chiesto il ripristino dell’effetto sospensivo (cfr. doc. 164, p. 4).

                                         La Agrisano non si é tuttavia mai pronunciata al riguardo, nonostante che l’art. 11 cpv. 2 OPGA preveda che la domanda di ripristino dell’effetto sospensivo debba essere trattata immediatamente.

 

                                         La domanda di ripristino dell’effetto sospensivo dell’opposizione é però divenuta priva di oggetto con l’emanazione della decisione su opposizione del 15 novembre 2011 (doc. 200). Vista l’inattività dell’amministrazione, l’assicurato avrebbe in realtà dovuto presentare, pendente l’opposizione, un ricorso al TCA per denegata giustizia ex art. 56 cpv. 2 LPGA, postulandone la condanna a decidere incidentalmente (cfr. U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schulthess 2009, ad art. 52 n. 28, p. 659) sul preteso ripristino dell’effetto sospensivo.

 

                                         In queste condizioni, la domanda formulata “in via ancor più subordinata” va dichiarata irricevibile.

 

                                         Nel merito

 

                               2.3.   Oggetto della lite é la questione di sapere se l’amministrazione era legittimata a porre fine alle prestazioni di corta durata a decorrere dal 1° giugno 2010, oppure no.

 

                                         L’insorgente non contesta la soppressione del diritto alle prestazioni di corta durata in quanto tale, tanto é vero che pretende la corresponsione di ulteriori indennità giornaliere limitatamente al periodo giugno 2010 - maggio 2011, rispettivamente (in via subordinata) giugno - novembre 2010 (cfr. doc. I, p. 9).

 

                                         Anche per il TCA il provvedimento in questione appare giustificato, perlomeno dal profilo dell’art. 19 cpv. 1 LAINF. In effetti, la documentazione medica agli atti dimostra che, al momento in cui il diritto alle prestazioni di corta durata é stato soppresso (effettivamente da giugno 2010), le condizioni di salute dell'insorgente erano da considerarsi ormai stabilizzate, nel senso che da ulteriori provvedimenti terapeutici non vi era più da attendersi dei notevoli miglioramenti (le carte processuali dimostrano che, dopo l’intervento artroscopico del dicembre 2009, l’assicurato é stato sottoposto per lo più a misure diagnostiche destinate a chiarire l’origine della sintomatologia da lui denunciata).

                                         Può rimanere aperta la questione riguardante l’eziologia dei disturbi, come pure quella a sapere se, tenuto conto dei soli postumi residuali infortunistici, RI 1 ha ritrovato una piena capacità lavorativa, poiché, come detto, il diritto all'indennità giornaliera si è estinto già in ragione della stabilizzazione del suo stato di salute.

 

                               2.4.   Secondo il ricorrente, la CO 1 non sarebbe stata legittimata a porre termine alle prestazioni di corta durata a contare dal 1° giugno 2010, poiché la relativa decisione formale é stata emanata soltanto nel corso del mese di novembre 2010 (cfr. doc. I, p. 7).

 

                                         Il TCA osserva che la questione sollevata da RI 1 é stata affrontata e risolta dal Tribunale federale nella DTF 133 V 57.

                                         In quella fattispecie, con decisione formale del 2 dicembre 2003, l’assicuratore LAINF aveva dichiarato estinto il diritto a prestazioni (si trattata della cura medica e dell’indennità giornaliera) a decorrere dal 1° agosto 2003, facendo difetto una relazione di causalità con l’infortunio assicurato. Le prestazioni sanitarie erano state eccezionalmente corrisposte sino al 7 agosto 2003. L’indennità giornaliera era invece stata pagata sino al 31 luglio 2003.

                                         Nella pronunzia in questione, il TF ha stabilito che la cura media e l’indennità giornaliera costituiscono delle prestazioni temporanee e non durevoli giusta art. 17 cpv. 2 LPGA. Esse possono quindi essere adattate retroattivamente (cfr. consid. 6.7). Riguardo all’obiezione secondo la quale l’assicuratore avrebbe tardato nell’emanare la propria decisione, l’Alta Corte ha precisato che tale circostanza potrebbe giocare un ruolo soltanto se in questione vi fosse la restituzione di prestazioni indebitamente percepite (cfr. consid. 6.8).

 

                                         Nella concreta evenienza, così come nella fattispecie oggetto della DTF 133 V 57, non presta il fianco a critiche il fatto che la Agrisano abbia emanato soltanto il 25 novembre 2010 la decisione formale mediante la quale ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata a decorrere dal 1° febbraio 2010 (effettivamente dal 1° giugno 2010).

                                         D’altro canto, non può nemmeno essere ignorato che, già in data 10 giugno 2010, l’amministrazione aveva comunicato all’assicurato che egli sarebbe stato convocato per una visita fiduciaria di controllo e che l’ulteriore riconoscimento dell’indennità giornaliera sarebbe dipeso dalla valutazione del medico fiduciario (cfr. doc. 74).

 

                               2.5.   Con la propria impugnativa, RI 1 ha preteso che l’indennità giornaliera gli venga riconosciuta sino al mese di maggio 2011, poiché sarebbe soltanto a quel momento che l’Istituto assicuratore ha avuto a sua disposizione tutti gli elementi per decidere con cognizione di causa circa la soppressione del diritto alle prestazioni di corta durata (doc. I, p. 6).

 

                                         Come visto (cfr. consid. 2.3.), in ragione della stabilizzazione delle condizioni di salute dell’assicurato, l’assicuratore resistente era legittimato a interrompere il versamento delle prestazioni di corta durata dal 1° febbraio 2010 (effettivamente dal 1° giugno 2010). Il fatto che l’amministrazione, pendente l’opposizione, abbia ancora raccolto il parere del dott. __________ (il quale ha peraltro confermato la stabilizzazione dello stato di salute a partire dal mese di giugno 2010 - cfr. doc. 73, p. 2), nulla muta a questo risultato e non può pertanto giustificare la corresponsione di ulteriori indennità giornaliere.

 

                               2.6.   L’assicurato ha chiesto l’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (doc. I, p. 9).

 

                            2.6.1.   Ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare.

                                         Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio.

                                         Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002 (cfr. STFA U 114/03 del 3 luglio 2003 consid. 2.1.).

                                         L'art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86, p. 626).

                                         Le condizioni cumulative per la concessione dell'assistenza giudiziaria rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento al v.art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF (cfr. STFA U 114/03 del 3 luglio 2003 succitata).

                                         Tali presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op. cit., art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl 94/1993 p. 517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr. 13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323; STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).

 

                            2.6.2.   Nella presente fattispecie, questa Corte ritiene che non sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001; STFA I 446/00 dell'8 febbraio 2001; STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; STFA 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; STFA 5P.426/2000 del 6 marzo 2001; STFA 1P 281/2000 del 17 maggio 2000; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).

 

                                         Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, p. 491-492, n. 1).

                                         A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

                                         Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad art. 157, p. 491, nota 591).

 

                                         Nel caso di specie, posto che la soppressione del diritto alle prestazioni di corta durata in quanto tale non é stata contestata dall’assicurato, i motivi che avrebbero dovuto giustificare la pretesa di ulteriori indennità giornaliere, potevano e dovevano apparire immediatamente privi di fondamento, e ciò alla luce della giurisprudenza federale pubblicata nella Raccolta ufficiale e sul sito web www.bger.ch (in particolare della citata DTF 133 V 57).

 

                                         In queste condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

 

                                   3.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Gianluca Menghetti