Raccomandata |
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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattore: |
Maurizio Macchi, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 3 febbraio 2011 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 3 gennaio 2011 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. In data 23 giugno 2008, RI 1 - dipendente dell’Impresa di costruzioni __________e in qualità di muratore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 -, è rimasto vittima di un incidente della circolazione stradale in sella alla propria motocicletta. A causa di questo sinistro, egli ha riportato, secondo il rapporto di uscita 30 giugno 2008 del Servizio di chirurgia dell’Ospedale regionale di __________, un trauma contusivo lombare (doc. 7).
L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Con decisione formale del 17 giugno 2010, l’amministrazione ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a decorrere dall’11 giugno 2010, ritenuto che, da quella data, l’assicurato non avrebbe presentato più alcuna conseguenza oggettivabile dell’evento traumatico del giugno 2008. In quella stessa sede, l’CO 1 ha negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi psichici lamentati da RI 1 (doc. 152).
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 164, 169 e 172), l’assicuratore LAINF, in data 3 gennaio 2011, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 178).
1.3. Con tempestivo ricorso del 3 febbraio 2011, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1 ha chiesto il ripristino dell’indennità giornaliera a contare dall’11 giugno 2010 e il rinvio degli atti all’amministrazione affinché disponga ulteriori accertamenti volti a chiarire cure e relativi benefici a proposito della patologia interessante l’anca destra.
A sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente ha fatto valere in particolare quanto segue:
" (…).
Nel caso di specie la borsite trocanterica è stata diagnosticata sia nel 2008 che nel 2010 (dal Dr. __________) ed è di natura oggettivabile. Essa è di natura post-traumatica, come accertato dai medici e conseguente all’urto all’anca subito dal signor RI 1 nell’ambito dell’infortunio di cui è rimasto vittima.
La stessa gioca un ruolo (perlomeno concausale) in relazione ai problemi alla gamba destra che comportano un’importante zoppia del signor RI 1.
La borsite e i susseguenti problemi all’anca destra non sono del resto mai guariti.
Nell’ambito della presente decisione, mediante la quale viene posta fine alle prestazioni Lainf, spetta in ogni caso alla CO 1 dimostrare che la borsite (di origine traumatica) non è più in relazione causale con l’infortunio, rispettivamente che è stato raggiunto lo status quo sine/quo ante.
Agli atti non v’è di contro alcun documento, né alcuna valida conclusione tale da permettere di dichiarare come estinto il nesso (con)causale della borsite trocanterica, né tantomeno alcuna verifica circa le possibilità terapeutiche ed il conseguente possibile miglioramento della situazione valetudinaria dell’assicurato (zoppia e mobilità della gamba destra).”
(doc. I, p. 4)
1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. In corso di causa, l’insorgente ha prodotto dell’ulteriore documentazione medica (doc. V + allegati).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Oggetto della lite è la questione di sapere se l’Istituto assicuratore resistente - tenuto conto delle sequele infortunistiche organiche -, era legittimato a porre fine alle proprie prestazioni a far tempo dall’11 giugno 2010, oppure no.
2.3. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.
D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.4. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.5. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. Dalle tavole processuali emerge che RI 1 soffre di disturbi a livello del rachide lombare con tendenza all’irradiazione del dolore verso l’arto inferiore destro.
Con la decisione su opposizione impugnata, l’amministrazione, facendo capo principalmente al parere espresso dal proprio medico di __________, ha innanzitutto sostenuto che l’infortunio del giugno 2008 può avere temporaneamente aggravato il preesistente stato morboso (stenosi spinale a livello di L4/L5), ma che lo status quo sine era ampiamente raggiunto al momento della chiusura del caso, trascorsi poco meno di due anni dal sinistro (cfr. doc. 178, p. 7).
Chiamata a pronunciarsi, questa Corte non ha motivi per scostarsi dall’apprezzamento enunciato dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, le cui conclusioni appaiono ben motivate e convincenti (cfr. doc. 117, p. 4: “L’infortunio può aver reso manifesta la stenosi del canale spinale, ora vi è però una dinamica autonoma e indipendente dall’infortunio, infatti la sintomatologia di stenosi del canale spinale continua a peggiorare anche se a quell’altezza (L4/L5) non si sono mai potute visualizzare lesioni di tipo post-traumatico.”, doc. 131: “In ogni caso la sintomatologia lamentata dall’assicurato il 18.9.2009 non aveva nulla a che vedere con qualcosa di locale alla III vertebra lombare (indipendentemente che ci fosse stata una possibile piccola infrazione di alcune trabecole ossee) ma era da riferire alla stenosi spinale all’altezza L4/L5, in ogni caso non di origine post-traumatica. Si confermano quindi le conclusioni contenute nel rapporto di visita medico-__________ del 18.9.2009 e si ritiene che la caduta del 23.6.2008 non abbia più nessuna influenza sull’attuale sintomatologia lamentata dall’assicurato per cui la causalità può essere considerata estinta.” e doc. 174: “In settembre l’assicurato lamentava anche disturbi tipici di una claudicatio spinalis e per questo è stato operato e si è proceduto ad una decompressione del canale spinale all’altezza L4/L5. (…). Risulta chiaro che la stenosi del canale spinale non è assolutamente stata provocata dall’infortunio, infatti l’infortunio stesso non ha provocato nessuna deformazione delle strutture vertebrali suscettibili di provocare una stenosi del canale spinale. Risulta quindi evidente che la causalità va considerata estinta al più tardi quando l’assicurato è stato operato per decompressione del canale spinale.” - il corsivo è del redattore).
D’altro canto, il TCA osserva che la tesi dell’aggravamento temporaneo di uno stato morboso preesistente, è stata condivisa anche dai sanitari del Servizio __________ di neurochirurgia. In effetti, già in occasione della consultazione del 15 settembre 2008, essi hanno sostenuto che la sintomatologia accusata dall’assicurato andava verosimilmente correlata “… al contesto degenerativo a più livelli e alla stenosi canalare L4-L5.” (doc. 35). Gli stessi specialisti, ancora nel novembre 2008, hanno dichiarato che “… la condizione degenerativa in atto è un evento antecedente a quello traumatico che verosimilmente è stato l’evento scatenante della sintomatologia dolorosa, ma che la sua condizione degenerativa non ha nessuna correlazione con il trauma lavorativo subito dal paziente.” (doc. 64 - il corsivo è del redattore).
Infine, va segnalato che le conclusioni a cui è pervenuto il dott. __________, condivise dagli specialisti del Servizio cantonale di neurochirurgia, si rivelano pure conformi alla giurisprudenza federale secondo la quale, dopo traumi quali contusioni o distorsioni, lo stato anteriore del rachide può, di regola, considerarsi ristabilito trascorsi alcuni mesi (di norma da sei a nove) a contare dall'evento traumatico, come se l'infortunio non fosse mai sopraggiunto (status quo sine) (cfr., ad esempio, STFA U 194/05 del 25 ottobre 2006, U 122/02 del 28 maggio 2004, consid. 4.2.1, U 483/00 del 9 luglio 2001, consid. 4c, U 401/00 del 6 giugno 2001 e U 199/00 del 29 dicembre 2000).
D’altronde, è l’insorgente stesso a non pretendere che i disturbi localizzati nella regione lombare sarebbero ancora da considerare una conseguenza naturale dell’evento infortunistico del 23 giugno 2008 (cfr. doc. I).
Trattandosi dei disturbi all’anca destra, l’Istituto assicuratore si è nuovamente rifatto all’opinione del proprio medico di circondario, per il quale, in occasione della caduta in questione, RI 1 ha riportato una semplice contusione con dolori al trocantere laterale, con guarigione raggiunta, al più tardi, il 18 settembre 2009 visto che, a quel momento, non erano stati più refertati dei sintomi di una contusione dell’anca destra e non c’erano segni d’impingement. Il dott. __________ ha peraltro ricordato che l’anca sinistra non è rimasta coinvolta nell’infortunio del 23 giugno 2008 (doc. 177).
Con particolare riferimento agli accertamenti compiuti dal dott. __________ nel corso dell’estate del 2010, l’insorgente fa invece valere che i disturbi interessanti l’arto inferiore destro andrebbero imputati a una borsite trocanterica, la quale si troverebbe in relazione di causalità naturale con l’evento traumatico assicurato (cfr. doc. I).
Il TCA constata che, presa visione delle risultanze degli esami radiologici e strumentali eseguiti nel frattempo, il dott. __________, Primario del Servizio di chirurgia ortopedica e traumatologia dell’Ospedale regionale di Lugano, ha finalmente ritenuto la diagnosi di impingement femoro acetabolare tipo cam bilaterale, sottolineando peraltro che tale patologia non trova alcuna correlazione sul piano clinico (allegato al doc. 172: “Radiologicamente il paziente presenta effettivamente una lesione degenerativa di tipo impingement cam a livello di entrambe le anche, che tuttavia non trovano attualmente alcuna espressione clinica.”; in questo stesso senso si è pronunciato il reumatologo dott. __________, autore della perizia 1° marzo 2011 per conto della __________ - doc. B2, p. 14: “L’esame degli arti inferiori non mostra limitazioni funzionali con particolare riferimento all’anca destra dove non riscontro segni per una patologia endoarticolare pur essendoci una estesa lesione del labbro secondo una artro-RM effettuata in agosto del 2010. (…). I test per un eventuale impingement (attrito coxo-femorale) risultano negativi.” - il corsivo è del redattore).
Ora, visto che la diagnosticata affezione non è suscettibile di giustificare i sintomi denunciati dal ricorrente, essa non può nemmeno dare diritto a ulteriori cure mediche (che l’interessato ha peraltro rifiutato - cfr. allegato al doc. 172), come pure a ulteriori indennità giornaliere.
A titolo abbondanziale, in considerazione della bilateralità della patologia in questione, il TCA ritiene che vi siano dei fondati motivi per dubitare dell’eziologia traumatica della medesima. In effetti, dalla pregressa documentazione si evince che ad essere rimasta coinvolta nella caduta è unicamente l’anca destra (cfr., per esempio, i doc. 2, 33, 35, p. 1 e 52), anche se - probabilmente a causa di un errore -, nel rapporto di uscita 30 giugno 2008 dell’Ospedale regionale di __________, si fa stato di un dolore alla coscia sinistra (cfr. doc. 7).
Per quanto concerne la borsite trocanterica - a prescindere dalla circostanza che l’artro-risonanza magnetica eseguita il 30 agosto 2010 non ne ha rivelato la presenza (cfr. allegato al doc. 172: “Non borsite trocanterica.”) -, il dott. __________ non ha affatto preteso che essa si troverebbe all’origine dei disturbi lamentati da RI 1 (da intendersi quelli invalidanti a livello lombo-sacrale; in proposito, si veda il rapporto di uscita 22 dicembre 2010 dell’Ospedale __________, da cui risulta che il ricovero si era reso necessario a causa della presenza di una “… importante sindrome lombare algica divenuta ingestibile al domicilio.” - doc. B1). La borsite trocanterica si manifesta infatti con dolore sulla sporgenza del grande trocantere, e quindi sul fianco (www.ancaeginocchio.it/anca/trocanterite).
Inoltre, occorre tenere conto che il chirurgo ortopedico dott. __________ (cfr. doc. 177) ha spiegato che le conseguenze della contusione dell’anca destra sono guarite, al più tardi, nel mese di settembre 2009, posto che, in occasione della visita di controllo del 18 settembre 2009, il ricorrente non presentava più alcun sintomo ad essa riferibile. Questo Tribunale osserva che quanto sostenuto dal medico di __________ trova effettiva conferma nelle carte processuali (cfr. doc. 117, p. 3: “… in data odierna i dolori sono localizzati esclusivamente ai processi spinosi sacrali e alla base del sacro.” e doc. 80 - rapporto di uscita 31 gennaio 2009 della Clinica di riabilitazione di __________, da cui si evince che i dolori interessavano specialmente la regione lombare, con irradiazione lungo tutto l’arto inferiore destro - ), ragione per la quale il suo parere (raggiungimento dello status quo ante) appare senz’altro condivisibile.
In esito a tutto quanto precede, il TCA ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, op. cit., Zurigo 2003, p. 343), che RI 1, tenuto conto dei postumi infortunistici oggettivabili, aveva ritrovato una piena capacità lavorativa e non necessitava più di cure mediche a decorrere dall’11 giugno 2010, così come ha giustamente deciso l’amministrazione.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti