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redattore: |
Maurizio Macchi, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 1° febbraio 2012 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 5 gennaio 2012 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. In data 30 aprile 1998, RI 1 – dipendente delle __________ in qualità di artigiano specializzato e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 -, ha urtato la testa contro un armadio di ferro all’interno della locomotiva, riportando un trauma cranico con ematoma sottodurale.
L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.
1.2. Con decisione formale del 16 gennaio 2006 - poi confermata in sede di opposizione -, l’CO 1 ha negato all’assicurato il diritto a una rendita di invalidità.
Con sentenza 35.2006.104 del 30 aprile 2007, questa Corte ha respinto il ricorso interposto da RI 1 (allegato al doc. 146).
Con pronunzia 8C_290/2007 del 7 luglio 2008, il Tribunale federale ha confermato il giudizio cantonale (cfr. doc. 146).
1.3. Nel corso del mese di giugno 2008, il datore di lavoro dell’assicurato, la ditta __________, ha annunciato all’assicuratore una ricaduta dell’infortunio del 30 aprile 1998 (doc. 155), determinata da una riacerbazione delle cefalee, divenute nel frattempo invalidanti (cfr. doc. 166).
1.4. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 25 marzo 2010, l’amministrazione ha negato la propria responsabilità in relazione ai disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta del 13 giugno 2008 (cfr. doc. 212).
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 218, doc. 221, doc. 225 + allegato, doc. 230 + allegato, nonché doc. 257 + allegato), in data 5 gennaio 2012, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 260).
1.5. Con tempestivo ricorso del 1° febbraio 2012, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che venga accertato che la ricaduta del giugno 2008 si trova in relazione causale con l’evento traumatico del 30 aprile 1998 e che, di conseguenza, l’assicuratore resistente venga condannato a corrispondergli le prestazioni di legge.
A sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente ha in particolare messo in dubbio che ai rapporti allestiti dai sanitari interpellati dall’CO 1, in particolare a quelle agli atti dei neurologi dott. __________ e __________, possa essere attribuito un sufficiente valore probatorio. Egli pretende, per contro, che il TCA fondi il proprio giudizio sui referti elaborati dagli specialisti da lui privatamente consultati, i dottori ____________________ e ____________________ (cfr. doc. I).
1.6. L’assicuratore convenuto, in risposta, ha postulato che il ricorso venga integralmente respinto con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.7. Il 9 agosto 2012, questo Tribunale ha ordinato una perizia a cura del __________ (cfr. doc. V).
1.8. In data 28 febbraio 2013 al TCA é pervenuto il referto peritale del Prof. dott. PE 1 (doc. XVIII), il quale é stato immediatamente intimato alle parti per osservazioni (doc. XX).
L’assicurato ha preso posizione al riguardo in data 18 marzo 2013 (cfr. doc. XXIII), mentre l’CO 1 lo ha fatto il 25 marzo 2013 (doc. XXIV).
Il 27 marzo 2013 l’insorgente ha prodotto un rapporto, datato 24 marzo 2013, del dott. __________ (cfr. doc. XXV + allegato).
1.9. Il 9 aprile 2013, il TCA ha di nuovo interpellato l’esperto giudiziario, il quale é stato invitato a pronunciarsi sul contenuto del referto del dott. __________ (doc. XXVI).
Il complemento peritale del Prof. PE 1 é datato 23 maggio 2013 (doc. XXVII).
L’amministrazione ha formulato le proprie osservazioni il 7 giugno 2013 (doc. XXX), l’assicurato il 20 giugno 2013 (doc. XXXII + allegati).
in diritto
2.1. L’oggetto della lite é circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare la propria responsabilità relativamente ai disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta del 13 giugno 2008.
2.2. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
L’Alta Corte federale ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti; sul tema, si veda pure la STF 8C_211/2009 del 10 luglio 2009 consid. 4).
2.3. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.4. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5. In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).
Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).
Nella sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che, trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità è provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità naturale rimasto indimostrato.
2.6. Nella concreta evenienza, dalle carte processuali emerge che la questione dell’eziologia delle cefalee é stata oggetto di numerose valutazioni, risultate tra loro divergenti, espresse da specialisti consultati dall’assicuratore infortuni, i dottori __________ (cfr. doc. 191, doc. 206, doc. 239, e doc. 261) e __________ (cfr. doc. 252), rispettivamente dal ricorrente, i dottori __________ (cfr. allegato al doc. 225) e __________ (cfr. doc. 183, allegato al doc. 230, allegato al doc. 256 e doc. C).
Allo scopo di chiarire la fattispecie dal profilo medico, questo Tribunale ha quindi ordinato una perizia giudiziaria, affidandoPE 1PE 1 Primario del Servizio peritale della Clinica di neurologia dell’Ospedale universitario di __________.
Dal relativo referto, datato 22 febbraio 2013, risulta che l’esperto ha avuto a sua disposizione tutta la documentazione (cartacea e radiologica) e che ha visitato l’assicurato il 20 dicembre 2012 (doc. XVIII, p. 1).
Il Prof. PE 1 ha minuziosamente ricostruito l’anamnesi dell’assicurato (cfr. doc. XVIII, p. 1-19) e ne ha descritto, altrettanto puntualmente, lo status neurologico (cfr. doc. XVIII, p. 19-20).
L’esperto designato dal TCA ha quindi esaminato se, nel caso di specie, si é in presenza di una cefalea post-traumatica, e ciò alla luce dei criteri stabiliti dalla Classificazione internazionale delle cefalee (ICHD II).
Dopo aver ammesso la realizzazione del criterio B4 (esistenza di un trauma cranio-cerebrale con lesione cerebrale traumatica oggettivabile), il dott. PE 1 ha ritenuto insoddisfatti i criteri C e D, e meglio l’insorgenza immediata delle cefalee, rispettivamente entro sette giorni dall’infortunio e la loro persistenza per più di tre mesi dopo il trauma cranio-cerebrale.
Per quanto riguarda il criterio C, egli ha sostenuto che - contrariamente a quanto riferitogli dall’assicurato (cfr. doc. XVIII, p. 22) -, dagli atti a sua disposizione non si evince che le cefalee sarebbero apparse subito, rispettivamente nei primi sette giorni dopo l’infortunio. In effetti, è soltanto in occasione della visita __________ di controllo del 7 settembre 1998, che il dott. __________ ha refertato che l’assicurato soffriva “ogni tanto” di cefalee. Il dato anamnestico secondo cui RI 1 avrebbe presentato delle cefalee immediatamente dopo il sinistro, é stato fornito, per la prima volta, solo parecchi anni dopo (doc. XVIII, p. 23).
Trattandosi del criterio D, il perito giudiziario ha rilevato che in base agli atti medici e alle dichiarazioni dell’assicurato, una persistenza delle cefalee a partire dall’evento infortunistico, non é dimostrata con il grado della verosimiglianza preponderante. Come precedentemente detto, é soltanto a margine della visita fiduciaria del settembre 1998, che era emerso che l’insorgente soffriva, di tanto in tanto, di cefalee. Un’intensificazione delle cefalee é stata descritta nell’ambito della prima ricaduta, nell’autunno 2002. Tali cefalee avevano lo stesso carattere di quelle - secondo quanto l’assicurato ha dichiarato in occasione della visita peritale - apparse al momento dell’infortunio. Il peggioramento é stato solo transitorio: la frequenza e l’intensità delle cefalee sono di nuovo diminuite nel giro di qualche mese, con ripristino completo della capacità lavorativa. Nel corso del 2008, é insorta una seconda ricaduta con un chiaro aggravamento delle cefalee e, questa volta, con una modifica della loro semiologia (prima del 2008, erano presenti delle cefalee prevalentemente a sinistra, spesso a carattere pulsante, successivamente, delle cefalee a forma di cerchio irradianti da destra verso sinistra, a carattere più opprimente - cfr. doc. XVIII, risposta al quesito n. 11 l di parte ricorrente). Per il Prof. PE 1, da questa anamnesi non é possibile concludere che a partire dall’infortunio sarebbero persistite delle cefalee, e ciò con riferimento alla poca chiarezza circa il momento in cui esse sono apparse, come pure alla loro gravità e natura.
A suo avviso, non sono dunque adempiuti i criteri formali per ammettere la presenza di una cefalea traumatica, in base all’attuale classificazione internazionale delle cefalee. Conseguentemente, le due citate ricadute non si trovano in una relazione causale con il trauma cranio-cerebrale occorso nel 1998 (doc. XVIII, p. 24: “Insbesondere können die beiden sogenannten „Rückfälle“ im Jahre 2002 und 2008 nicht in einen natürlichen Kausalzusammenhang mit dem Schädel-Hirn-Trauma im Jahre 1998 gebracht werden.“, in questo senso, si veda pure la risposta ai quesiti n. 1 di parte convenuta e n. 6 e 8 di parte ricorrente).
Se é vero che, in occasione dell’infortunio, é insorto un ematoma cerebrale, quest’ultimo si é tuttavia completamente riassorbito e, né gli accertamenti strumentali né le visite neurologiche eseguite nel frattempo, hanno evidenziato delle alterazioni delle strutture neurali, suscettibili di giustificare una sintomatologia legata all’infortunio. D’altro canto, non risultano neppure documentate delle rilevanti lesioni muscoloschelettriche oppure degli stati tensivi a livello occipitale, del viso, del collo o del rachide, che potrebbero rappresentare il correlato infortunistico a un’eventuale sintomatologia cervico-cefalica.
Per finire, l’esperto incaricato dal TCA ha spiegato che le cefalee costituiscono una delle più frequenti malattie nella popolazione. Tanto le cefalee di tipo tensivo quanto le emicranie con o senza aura possono apparire in età avanzata, anche dopo il cinquantesimo anno di età.
In conclusione, tenuto conto di tutti questi aspetti, il Prof. dott. PE 1 ha ritenuto più probabile che gli episodi del 2002 e 2008 corrispondano a delle cefalee primarie, piuttosto che a delle cefalee post-traumatiche (doc. XVIII, p. 24s.: “Unter Berücksichtigung aller Punkte, insbesondere die Unsicherheit über Zeitpunkt des Auftretens und Persistenz der Kopfschmerzen des Exploranden in zeitlicher Relation zum Trauma und der Häufigkeit von Kopfschmerzenerkrankungen in der allgemeinen Bevölkerung erscheint es gutachterlicher Sicht wahrscheinlicher, dass die Kopfschmerzepisoden im Jahre 2002 und 2008 einem primären Kopfschmerz und nicht einem posttraumatischen Kopfschmerz entsprechen.“; in questo senso, si veda pure la risposta al quesito n. 7 di parte ricorrente).
Inoltre, sempre secondo il perito giudiziario, le cefalee denunciate da RI 1 soddisfano di principio i criteri posti dall’ICHD II per ammettere l’esistenza di una cefalea indotta dai farmaci. In effetti, l’assicurato ha seguito per più anni una terapia analgesica, assumendo giornalmente del Dafalgan/paracetamolo. Ora, é notorio che l’utilizzo regolare di analgesici può provocare lo sviluppo di una cosiddetta cefalea indotta, la quale é tipicamente legata a una modifica della semiologia della cefalea, come é accaduto nel caso di specie, in occasione della ricaduta del 2008. Nel caso degli analgesici semplici, il rischio di sviluppare una cefalea di questo genere é accresciuto, quando vengono assunti medicamenti contro il dolore per più di 15 giorni/mese. È pertanto più probabile che il ricorrente abbia sviluppato una cefalea indotta dai farmaci, piuttosto che una cefalea post-traumatica.
Per l’esperto giudiziario é peraltro possibile che sussista una combinazione tra i due tipi di cefalea (primaria e indotta), senza che una delle componenti possa essere esattamente differenziata dall’altra (doc. XVIII, p. 25; cfr. pure la risposta al quesito n. 9 di parte ricorrente).
Il Prof. PE 1 si é quindi pronunciato sulle valutazioni espresse dagli specialisti privatamente interpellati dall’insorgente, avendo cura di illustrare i motivi per cui egli se ne é distanziato (cfr. doc. XVIII, risposta al quesito n. 10 di parte ricorrente).
2.7. A fronte delle obiezioni contenute nel rapporto 24 marzo 2013 del dott. __________ (cfr. allegato al doc. XXV), in data 9 aprile 2013, il TCA si é di nuovo rivolto al dott. PE 1 invitandolo a esaminare se il nuovo documento contenesse degli elementi di valutazione suscettibili di modificare le sue conclusioni peritali (cfr. doc. XXVI).
Con il complemento peritale del 23 maggio 2013 - relativamente al preteso adempimento dei criteri C e D -, il Prof. PE 1 non ha potuto fare altro che riconfermarsi nelle considerazioni già espresse nel suo referto principale. In particolare, egli ha fatto valere che, se fossero state presenti sin dall’inizio delle rilevanti cefalee, tale circostanza sarebbe stata refertata nel rapporto di uscita del Servizio di neurochirurgia oppure a margine delle successive consultazioni mediche con indicazione del procedere terapeutico. L’esperto giudiziario ha peraltro precisato di essere comunque pronto a riesaminare la questione, qualora venisse prodotta ulteriore documentazione, allestita in stretta relazione temporale con l’infortunio (cfr. doc. XXVII, p. 1-3).
D’altro canto - a proposito della diagnosi di cefalea indotta dall’uso di medicamenti -, il dott. PE 1 ha rilevato che, contrariamente alla definizione di cefalea post-traumatica, per quanto riguarda la diagnosi in questione non sussiste alcuna discrepanza né lacuna tra quanto dichiarato dall’assicurato e quanto si evince dalla documentazione medica iniziale. In particolare, risulta ripetutamente documentato un utilizzo regolare di medicamenti. Ad ogni modo, la diagnosi di cefalea indotta non é stata posta con certezza. In effetti, é stato semplicemente sostenuto che tale diagnosi appare più verosimile rispetto a quella di cefalea post-traumatica. Il perito giudiziario ha inoltre precisato di non aver mai parlato di abuso nell’assunzione di medicamenti. Del resto, le cefalee indotte possono svilupparsi quando analgesici, oppure farmaci specifici contro l’emicrania (triptani o ergotamine), vengono assunti con regolarità per un lungo periodo, ossia per più di tre mesi. In generale, si ammette che, nel caso dei triptani e delle ergotamine, il valore di soglia si situa a 8-10 giorni d’assunzione/mese, mentre, nel caso di semplici analgesici, quali quelli assunti dal ricorrente, il limite é di circa 15 giorni d’assunzione/mese. Il perito ha ammesso che, nel caso concreto, non é stato possibile quantificare con esattezza il consumo di medicamenti. Nella documentazione medica a disposizione si riferisce però di un regolare utilizzo di analgesici, protrattosi su più anni. Tali indicazioni corrispondono ai dati anamnestici forniti dall’assicurato, di modo che non vi é alcun dubbio circa un regolare consumo di analgesici da parte di RI 1 (cfr. doc. XXVII, p. 3 e 5).
Il Prof. PE 1 si é pure distanziato dall’affermazione del dott. __________ secondo la quale le cefalee avrebbero presentato una continuità nella loro sintomatologia e che si sarebbe invece eventualmente modificata la loro intensità. Al riguardo, egli ha ribadito che, in occasione della seconda ricaduta (del 2008), é intervenuta anche una modifica della semiologia delle cefalee. Tale circostanza é stata riferita dallo stesso assicurato (si veda il punto 2 della perizia) e risulta inoltre documentata dai referti relativi alle visite mediche a cui egli si era a quel momento sottoposto (cfr. doc. XXVII, p. 4s.).
2.8. In data 20 giugno 2013, l’insorgente ha formulato le proprie osservazioni sul complemento peritale elaborato dal Prof. dott. PE 1. Egli ha in particolare rilevato quanto segue:
" (…).
Allego copia dei rapporti del dr. __________ del 3.2.2003 e del 26.5.2008. Dagli stessi si rileva che le cefalee era già presenti ab initio, dal momento dell’incidente o comunque a pochissima distanza temporale dallo stesso, ciò che anche il dr. __________ mi ha confermato oralmente, e che chiedo di sentire quale teste. Del resto la CO 1, prima di questa ricaduta, mai ha messo in discussione il principio della causalità.
Del resto i problemi del paziente, inizialmente, erano tali e tanti che é ben possibile che il problema delle cefalee (che comunque esisteva) sia stato messo in secondo piano. Non posso quindi di certo concordare con la valutazione del dr. PE 1 e confermo le relazioni del dr. __________.”
(doc. XXXII)
2.9. In caso di perizia giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza motivi imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste, appunto, nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza medica per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF 125 V 352 consid. 3b/aa e riferimenti ivi menzionati).
Il giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che porti a un diverso risultato (DTF 101 IV 130).
Il giudice può scostarsene anche nel caso in cui, fondandosi sulla diversa opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.
Questi principi sono stati confermati in una sentenza 8C_104/2007 del 28 marzo 2008 nella quale il Tribunale federale ha sottolineato che:
" Per quanto concerne in particolare le perizie giudiziarie la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le proprie conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie nella perizia stessa oppure l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne la concludenza. In tale evenienza, la Corte giudicante può disporre una superperizia oppure scostarsi, senza necessità di ulteriori complementi, dalle conclusioni del referto peritale giudiziario (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 353 e riferimenti)."
2.10. Chiamato a pronunciarsi nella concreta evenienza, questo Tribunale non vede ragioni che gli impediscano di fare propria la valutazione espressa dal perito giudiziario - autorevole specialista di livello universitario proprio nella materia che qui interessa -, secondo il quale i disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta del giugno 2008, non costituiscono una naturale conseguenza dell’infortunio occorso il 30 aprile 1998.
In effetti, il suo referto peritale (inteso come la perizia del 22 febbraio 2013 e il suo complemento del 23 maggio 2013) non contiene contraddizioni. D’altra parte, esso presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, a un apprezzamento medico, piena forza probante (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c con riferimenti; RAMI 1991 U 133 consid. 1b): in particolare, l’esperto giudiziario ha espresso il suo apprezzamento in modo chiaro e motivato, dopo aver proceduto a un esame approfondito del caso (cfr. STF 8C_103/2008 del 7 gennaio 2009 consid. 10.2).
Il Prof. Jung si é peraltro confrontato con le valutazioni, rispettivamente con le obiezioni espresse dagli specialisti consultati dal ricorrente, spiegando in maniera puntuale, facendo capo a un’approfondita analisi dei dati anamnestici contenuti nell’incarto, le ragioni per le quali se ne é discostato.
Riguardo al contenuto dell’allegato d’osservazioni che l’insorgente ha presentato il 20 giugno 2013 (cfr. doc. XXXII), questa Corte rileva che i rapporti 3 febbraio 2003 e 26 maggio 2008 del dott. __________ facevano parte della documentazione trasmessa al perito giudiziario (cfr. doc. 101 e doc. 166) e, come tali, sono stati da lui già valutati (cfr. doc. XVIII, p. 6s. e p. 8).
Per quanto concerne invece la richiesta di audizione testimoniale del dott. __________, medico curante dell’assicurato, il TCA ritiene di potersi esimere dal procedere all’assunzione di tale mezzo di prova. In effetti, occorre sottolineare che, immediatamente dopo l’infortunio, l’insorgente é stato ricoverato presso il Servizio di neurochirurgia dell’Ospedale regionale di Lugano, presso il quale é rimasto degente sino al 9 maggio 1998 (dunque per oltre sette giorni). Dal relativo rapporto di uscita non risulta che egli abbia sofferto di cefalee (cfr. doc. 23; si veda, del resto, anche il referto relativo alla consultazione del 23 giugno 1998 - cfr. doc. 12). Ora, non si vede come il dott. __________ potrebbe attestare che tale disturbo sarebbe stato presente sin dall’inizio, dato che egli ha visitato l’assicurato solo dopo che quest’ultimo era stato dimesso dall’Ospedale di __________.
Al riguardo, giova osservare che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. DTF 131 I 153 consid. 3; 125 I 127 consid. 6c/cc), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
In questo contesto, va inoltre segnalato che, secondo la giurisprudenza federale, va attribuita una particolare importanza proprio alle certificazioni mediche allestite nella fase che segue immediatamente l'infortunio. Descrizioni retrospettive della sintomatologia iniziale (disturbi apparsi nei primi tre giorni) possono essere inaffidabili (cfr. STFA U 57/03 del 22 dicembre 2003 consid. 3.2.2, in cui il TFA ha dichiarato privi di valore probatorio, per quanto concerne la questione della causalità, dei referti medici basati in prevalenza su una descrizione retrospettiva del decorso dei disturbi fornita dalla paziente stessa).
Il fatto che, in passato, l’CO 1 non avrebbe mai dubitato dell’eziologia infortunistica delle cefalee lamentate dall’assicurato, é ininfluente. In effetti, così come già indicato al considerando 2.5. del presente giudizio, trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione del caso iniziale.
In esito a tutto quanto precede, questo Tribunale non ritiene quindi dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta del giugno 2008 si trovano in una relazione di causalità naturale, diretta oppure indiretta (a quest’ultimo proposito, deve essere precisato che gli analgesici che, secondo il Prof. PE 1, potrebbero essere all’origine del cambiamento della semiologia delle cefalee intervenuto nel 2008, venivano assunti dall’assicurato per controllare, sempre in base alla valutazione del perito giudiziario, un disturbo extrainfortunistico), con il sinistro occorso all’assicurato in data 30 aprile 1998.
La decisione su opposizione impugnata, mediante la quale l’Istituto assicuratore ha negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi appena citati, merita dunque conferma in questa sede.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti