Raccomandata |
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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 2 febbraio 2012 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 4 gennaio 2012 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. In data 11 agosto 2008 RI 1 - dipendente della __________ in qualità di cameraman e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1 - è rimasta vittima di un incidente della circolazione stradale al volante della propria autovettura.
A causa di questo sinistro l’assicurata ha riportato, secondo il rapporto 4 settembre 2008 del Dr. med. __________, medico generalista di __________, un trauma d’accelerazione a livello cervicale (cfr. doc. 2; 13).
L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 4 ottobre 2011 l’assicuratore LAINF ha negato a RI 1 il diritto a ulteriori prestazioni assicurative a far tempo dal 1° giugno 2011, in quanto sarebbe stato raggiunto lo status quo ante, rispettivamente lo status quo sine, e non sarebbe, conseguentemente, più dato un nesso causale tra i disturbi attuali e il sinistro dell’agosto 2008 (cfr. doc. 9).
A seguito dell’opposizione interposta dallo RA 1 per conto dell’assicurata (cfr. doc. 5), in data 4 gennaio 2012, la CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. B).
1.3. Con tempestivo ricorso del 2 febbraio 2012, RI 1, sempre rappresentata dallo RA 1 / , ha chiesto che il caso relativo all’infortunio subito nell’agosto 2008 resti aperto.
A sostegno della propria pretesa ricorsuale l’assicurata ha, segnatamente, addotto che nemmeno la valutazione del Dr. med. __________, medico fiduciario dell’assicuratore LAINF, contesta il fatto che soffra ancora di manifesti malesseri fisici, in particolare cefalea cronica e bloccaggi intermittenti della colonna vertebrale.
La stessa ha evidenziato, poi, che, come risulta dall’attestazione del Dr. med. __________, che per pratica professionale deve essere considerato uno specialista in materia e che conosce il caso di specie per pratica diretta e analisi fattuale della situazione reale, sotto il profilo clinico è dato, per atti concludenti, il nesso di causalità diretta, naturale e adeguata tra l’evento traumatico e le conseguenze a tutt’oggi riscontrabili.
La ricorrente ha precisato che il medico curante, Dr. med. __________, si è opposto, a ragione veduta e sotto il profilo clinico, alla chiusura del caso e propende addirittura per ulteriori accertamenti specialistici a tutela della sua salute presente e futura.
La medesima ha osservato che il medico fiduciario, indicando che “il apparaît peu vraisemblable qu’un traitement soit justifié au-delà de 18 mois”, non esclude totalmente e in senso assoluto, la necessità di un proseguimento delle cure, ma si limita a valutare questa prospettiva “poco verosimile”.
L’assicurata ha rilevato, da un lato, che non si tratta di rivendicare il riconoscimento di uno status invalidante di grado elevato, ma in ogni caso di conseguenze oggettive, anche se relativamente contenute. Dall’altro, che non bisogna necessariamente constatare una “lésion ligamentaire ou osseuse” per giungere alla conclusione che possano esistere, in un caso particolare e ben specifico, conseguenze traumatiche legate da un principio di causalità diretta con un evento di natura infortunistica.
Secondo l’insorgente poco importa se nei casi ordinari si arriva alla “guérison en quelques semaines ou mois”, qui si tratta del caso concreto in cui una conseguenza traumatica alla colonna vertebrale può portare all’accentuazione, in futuro, della situazione di malessere già ben presente e incontestata per atti clinici.
La stessa ha puntualizzato che evidentemente i trattamenti medico-sanitari richiesti devono rispettare il principio di proporzionalità e che al momento non è in discussione questo aspetto, se non per le fatture di fisioterapia ancora inevase e di cui si rivendica il riconoscimento (cfr. doc. I).
1.4. La CO 1, patrocinata dall’avv. RA 2, in risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. L’assicurata, tramite lo RA 1, si è nuovamente espressa in merito alla fattispecie con scritto del 2 marzo 2012 (cfr. doc. V).
1.6. L’avv. RA 2, per conto dell’assicuratore resistente, l’8 marzo 2012 ha riconfermato la risposta di causa, rilevando come la decisione emessa da quest’ultimo sia basata su un parere del medico di fiducia e che agli atti non vi sono elementi oggettivi che permettano di arrivare a una diversa soluzione (cfr. doc. VII).
1.7. Il doc. VII è stato trasmesso per conoscenza al rappresentante della ricorrente (cfr. doc. VIII).
1.8. Pendente causa il TCA ha chiesto alle parti di pronunciarsi in merito all’esistenza di un nesso di causalità adeguata tra i disturbi denunciati dall’assicurata dopo il 1° giugno 2011 e l’evento infortunistico occorsole l’11 agosto 2008 (cfr. doc. IX).
L’8 marzo 2013 l’avv. RA 2, patrocinatrice della CO 1, si è riconfermata integralmente nella risposta di causa (cfr. doc. X).
__________ dello __________, a nome e per conto dell’assicurata, si è espresso anch’egli l’8 marzo 2013 e ha allegato delle domande poste dal medesimo al Dr. med. __________ il 28 febbraio 2013 e le relative risposte inviategli da quest’ultimo tramite fax (cfr. doc. XI; M1).
Il 14 marzo 2013 il rappresentante dell’insorgente ha trasmesso in originale le risposte sottoscritte dal medico curante (cfr. doc. XIV; N2).
1.9. La CO 1, tramite l’avv. RA 2, ha nuovamente preso posizione in merito alla fattispecie con scritto del 22 marzo 2013 (cfr. doc. XV), il quale è stato inviato per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. XVI).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’assicuratore LAINF resistente era o meno legittimato a porre fine al versamento delle proprie prestazioni a fare tempo dal 1° giugno 2011.
2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
Il diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. DTF 129 V 177 consid. 3. pag. 181, 402 consid. 4.3 pag. 406).
2.4. Se un infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 pag. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, pag. 1093).
Il solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un infortunio, non basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con questo medesimo infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”; cfr. DTF 119 V 335 consid. 2b/bb pag. 341segg.; RAMI 1999 U 341 pag. 408segg. consid. 3b). Occorre di principio ricercarne l’eziologia e verificare, su questa base, l’esistenza del nesso di causalità con l’evento assicurato. Pertanto, in materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di trauma equivalente oppure di trauma cranio-cerebrale, senza dimostrazione di un sostrato organico oggettivabile, l’esistenza di un legame causale naturale tra l’infortunio e l’incapacità lavorativa o di guadagno, deve di principio essere ammessa in presenza di un quadro clinico tipico caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento della personalità, ecc. L’esistenza di un infortunio di questo tipo così come delle sue conseguenze, presuppone delle attendibili certificazioni medico-specialistiche (cfr. DTF 119 V 335 consid. 1, 117 V 359 consid. 4b; in merito alle misure istruttorie necessarie, si veda la DTF 134 V 109 consid. 9 pag. 122segg.).
2.5. Il diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb pag. 103).
Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio è stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:
- le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
- la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i disturbi somatici persistenti;
- la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (cfr. DTF 115 V 133 consid. 6c/aa e bb e DTF 115 V 409 segg. consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, pag. 53ss. consid. 4a).
2.6. In presenza di un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di un trauma equivalente oppure di un trauma cranio-cerebrale, senza prova di deficit funzionale organico, i criteri della causalità adeguata devono essere esaminati senza differenziare le componenti psichiche da quelle somatiche, e ciò contrariamente a quanto avviene trattandosi di disturbi psichici insorti a seguito di un infortunio, per i quali vanno considerati unicamente gli aspetti organici (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb pag. 103 e SVR 2007 UV 8 pag. 27 consid. 2ss.; DTF 117 V 359 consid. 6a).
2.7. Nella DTF 134 V 109, già citata in precedenza, il Tribunale federale ha precisato, da più punti di vista, la propria giurisprudenza riguardante la valutazione della causalità in caso di disturbi organici non oggettivabili e, specificatamente, quella elaborata in materia di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali.
In quel giudizio, l’Alta Corte ha innanzitutto confermato la necessità di procedere a un esame particolare dell’adeguatezza in presenza di infortuni che hanno comportato tali lesioni (consid. 7-9). Il Tribunale federale ha inoltre stabilito che non vi è ragione di modificare i principi relativi alla classificazione degli infortuni a seconda del loro grado di gravità e all’eventuale presa in considerazione di ulteriori criteri nell’esame dell’adeguatezza a dipendenza della gravità dell’infortunio (consid. 10.1). La Corte federale ha invece accresciuto le esigenze relativamente alla prova dell’esistenza di una lesione in relazione di causalità naturale con l’infortunio (consid. 9) e ha modificato in parte i criteri di rilievo per l’adeguatezza (consid. 10).
Per quanto riguarda il nesso di causalità naturale, il TF ha segnatamente ricordato che, accanto ai casi in cui un chiaro miglioramento dello stato di salute subentra già dopo breve tempo e che perciò pongono raramente dei problemi nell’applicazione del diritto, vi sono i casi in cui i disturbi perdurano più a lungo, sino alla loro cronicizzazione. Per questi ultimi, è indicato disporre rapidamente - di regola dopo circa sei mesi di persistenza dei disturbi -, una perizia pluri-/interdisciplinare (di tipo neurologico/ortopedico, psichiatrico e, eventualmente, neuropsicologico; in caso di questioni specifiche e per escludere diagnosi differenziali sono pure indicati accertamenti otoneurologici, oftalmologici, ecc.), allestita da medici specialisti che godono di un’esperienza specifica con questo genere di lesioni. Relativamente alla causalità adeguata, l’Alta Corte ha rielaborato i criteri di rilievo, principalmente quelli che contengono una componente temporale e, in secondo luogo, quelli che nella pratica si sono dimostrati troppo poco chiari. Il relativo nuovo elenco si presenta quindi nel modo seguente:
- le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
- la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate;
- la specifica cura medica protratta e gravosa;
- i notevoli disturbi;
- la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- la rilevante incapacità lavorativa malgrado la dimostrazione degli sforzi compiuti.
Nonostante ciò che precede, la giurisprudenza citata al considerando 2.5. (cfr. DTF 115 V 133 e 403) si applica anche in caso di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali, se i disturbi psichici insorti dopo l’infortunio appaiono chiaramente come un danno alla salute distinto e indipendente dal quadro clinico tipico consecutivo a un trauma d’accelerazione al rachide cervicale, a un trauma equivalente oppure a un trauma cranio-cerebrale (cfr. RAMI 2001 U 421 pag. 79 consid. 2b).
2.8. Nella concreta evenienza dalle tavole processuali emerge che l’11 agosto 2008 RI 1 ha lamentato un trauma d’accelerazione a livello cervicale (cfr. doc. 2; 13; consid. 1.1.).
D’altro canto, un’attenta valutazione della documentazione medica agli atti consente di affermare che, perlomeno al momento della chiusura del caso da parte de CO 1 (giugno 2011), la sintomatologia denunciata dalla ricorrente non correlava con un danno infortunistico oggettivabile.
In effetti né il medico fiduciario dell’assicuratore LAINF resistente, Dr. med. __________, spec. FMH in medicina interna e, né il medico curante, Dr. med. __________, FMH in medicina generale e medicina d’urgenza, hanno oggettivato delle lesioni morfologiche di natura post-traumatica.
Il referto della RM della colonna cervicale e dorsale effettuata il 31 marzo 2011, del resto, indica che “… non si osservano alterazioni di segnale a livello osseo e a carico dei tessuti molli del rachide dorso-lombare, in particolare di tipo post-traumatico. Si segnala unicamente una minima tendenza alla cifosi del rachide cervicale, in particolare da C2 a C5. Piccola ernia di Schmorl al passaggio dorso-lombare” (cfr. doc. 7).
Al riguardo è utile rilevare che l’ernia di Schmorl è una estroflessione del disco intervertebrale nella vertebra che spesso non dà sintomi. Non è un’ernia, bensì si tratta di una porzione di disco che si approfonda nella limitante di una vertebra e non prende contatto con le strutture nervose (cfr. www.medicitalia.it/dizionario-medico/ernia-di-schmorl; www.medicitalia.it/consulti/archivio/292781-ernia_di_schmorl).
In tale contesto va inoltre ricordato che, per poter parlare di lesioni traumatiche oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti devono essere confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente (STF 8C_421/2009 del 2 ottobre 2009 consid. 3 e sentenze ivi citate; cfr. pure DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122).
In questo senso, in una sentenza pubblicata in SVR 4-5/2009 UV 18, p. 69ss., il TF ha precisato che reperti clinici quali miogelosi, dolori alla digitopressione del collo oppure limitazioni nella mobilità del rachide cervicale, non possono di per sé essere qualificati quale chiaro substrato organico dei disturbi (si veda pure la STF 8C_416/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3.2).
L’Alta Corte ha, altresì, statuito che nemmeno le cefalee costituiscono la prova della presenza di un danno organico di natura infortunistica, sebbene esse possano essere classificate secondo la Classificazione Internazionale delle Cefalee (ICHD-2) della International Headache Society (cfr. SVR 2008 UV 2 p. 3; STF 8C_680/2010 del 4 febbraio 2011 consid. 3.2).
In una sentenza U 273/06 del 9 agosto 2006 consid. 3.3, il TFA ha confermato che, per costante giurisprudenza, la neuropsicologia non è di per sé atta a dimostrare l’esistenza di disfunzioni cerebrali organiche derivanti da un infortunio.
Visto quanto precede, il TCA non ritiene necessario procedere alle misure istruttorie proposte dal Dr. med. __________, e meglio una perizia da parte di un medico specialista in materia (cfr. allegato L a doc. I).
In proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 1; STFA H 411/01 del 5 marzo 2003; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117)), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
E’ utile, infine, osservare, riguardo al fatto che l’assicurata non avrebbe mai presentato prima del sinistro i sintomi accusati in seguito, in particolare la cefalea cronica (cfr. allegato L a doc. I; XI), che secondo la giurisprudenza federale per il solo fatto di essere insorto dopo un infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza. La regola “post hoc ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha insomma valenza scientifica (cfr. DTF 119 V 341segg. consid. 2b/bb con riferimenti; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, pag. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 48).
2.9. L’assenza di postumi organici oggettivabili, suscettibili di spiegare i disturbi accusati dalla ricorrente, non esclude a priori l'esistenza di un nesso di causalità naturale con l'evento traumatico in esame (cfr. SVR 2012 UV n. 5 pag. 17 [8C_310/2011] consid. 5.1 con riferimenti). Nel caso di disturbi in relazione di causalità naturale con l'infortunio, ma senza deficit funzionali organici oggettivabili, occorre piuttosto procedere a un esame particolare dell'adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori indagini sulla questione della causalità naturale tra l'infortunio e i disturbi lamentati (cfr. DTF 135 V 465 consid. 5.1).
Secondo la giurisprudenza federale, l’esame dell’adeguatezza del legame causale può però avvenire, al più presto, quando l’assicuratore contro gli infortuni, in virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, è tenuto a chiudere un caso (con interruzione delle prestazioni di corta durata e con esame del diritto a una rendita di invalidità e a un’IMI). Tale momento è dato quando dalla continuazione della cura medica non vi è più da attendersi dei notevoli miglioramenti e quando eventuali provvedimenti integrativi dell’assicurazione per l’invalidità si sono conclusi (cfr. DTF 134 V 109 consid. 4.3 con riferimenti).
Nel caso di specie non vi sono in discussione provvedimenti integrativi dell’AI, motivo per cui è determinante il momento in cui si è stabilizzato lo stato di salute dell’insorgente.
Dalle carte processuali si evince, da una parte, che nel giugno 2011 RI 1 non si sottoponeva a particolari terapie - bensì soltanto a sedute di fisioterapia, a visite di controllo presso il Dr. med. __________ e all’assunzione di medicamenti omeopatici e fitoterapici (arnica, cuprum comp, galium comp, myosotis comp., ledum inj.; cfr. doc. 14; allegato F a doc. I). Dall’altra, che non le fossero state prospettate particolari terapie per migliorare notevolmente le sue condizioni di salute.
D’altronde il Dr. med. __________ alla domanda del 28 febbraio 2013 postagli dal patrocinatore dell’assicurata “Ritenuto che i disturbi di cui soffre “tuttora” la paziente siano da rapportare all’evento infortunistico in narrativa, è possibile formulare un’ipotesi temporale di quando potrebbero avere una fine?” (cfr. doc. M1) si è limitato a rispondere con un laconico “no”, senza nulla aggiungere circa un eventuale miglioramento (cfr. doc. N2).
Assodato, dunque, che all’amministrazione non può essere rimproverato di avere prematuramente chiuso la pratica, si pone la questione di sapere se l’esame dell’adeguatezza debba avvenire in base alla prassi sviluppata nella DTF 117 V 359ss. relativamente ai “colpi di frusta” (lesione equivalente della colonna cervicale o traumatismo cranio-cerebrale; cfr. consid. 2.6.) e precisata nella DTF 134 V 109 (cfr. consid. 2.7.) oppure secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio di cui alla DTF 115 V 133 (cfr. consid. 2.5.).
Il TCA ritiene che la questione di sapere a quale prassi fare capo nel caso di specie al fine di esaminare l’adeguatezza del nesso causale possa rimanere irrisolta (cfr. al riguardo STF 8C_252/2007 del 16 maggio 2008).
Infatti, come verrà esposto in seguito, in concreto, anche volendo applicare la prassi elaborata in materia di traumi del tipo “colpo di frusta” - più favorevole all’assicurata non differenziando le componenti psichiche da quelle somatiche (cfr. consid. 2.6.) -, la causalità adeguata dovrebbe comunque essere negata.
2.10. Nel valutare l'adeguatezza del legame causale ai sensi della prassi sviluppata nella DTF 117 V 359 e precisata nella DTF 134 V 109 relativamente ai “colpi di frusta”, occorre innanzitutto procedere alla classificazione dell’infortunio occorso a RI 1 l’11 agosto 2008.
Nell’annuncio di infortunio del 26 agosto 2008 emerge la seguente descrizione del sinistro in questione:
" La collaboratrice a fait de l’aquaplaning avec la voiture. La voiture a tourné plusieurs fois avant de venir buter contre la barrière de sécurité sur la bas côté de la route.” (Doc. 1)
Dalla dinamica del sinistro e dal fatto che la ricorrente abbia riportato un trauma d’accelerazione a livello della colonna vertebrale cervicale (cfr. doc. 2; 13) - l'infortunio occorso all’assicurata non può essere classificato né fra quelli leggeri (come preteso dall’assicuratore LAINF resistente cfr. doc. XV; I) ma neppure fra quelli gravi.
Secondo il TCA, si tratta di un infortunio di grado medio, al limite però della categoria degli infortuni leggeri o insignificanti.
A mero titolo di raffronto giova segnalare che l’Alta Corte ha valutato allo stesso modo un incidente della circolazione stradale in cui l’automobile guidata da un’assicurata, che transitava ad una velocità dichiarata di 45/50 km/h, è entrata in collisione con una vettura proveniente da destra. A seguito dell'urto, la prima vettura si è girata di 90° a destra, terminando la propria corsa sul marciapiede, non senza avere urtato di striscio un passante (cfr. STFA U 371/01 del 17 ottobre 2002).
Inoltre la nostra Massima Istanza con giudizio U 107/94 del 28 novembre 1994 ha riconosciuto essere di grado medio al limite della categoria inferiore, l’incidente in cui l’autovettura di un assicurato è stata travolta, frontalmente/lateralmente, da un veicolo uscito, imprudentemente, da uno stop. A seguito dell’urto, l’automobile dell’assicurato è entrata in collisione con una seconda autovettura.
In tale eventualità il giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio secondo i criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati al consid. 2.7.
Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, è necessario che un fattore sia presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri (cfr. consid. 2.5.).
In una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5., pubblicata in SVR 10/2010 UV 25 pag. 100ss., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni di media gravità ma che si trovano al limite della categoria di quelli leggeri - devono essere adempiuti quattro dei sette criteri di rilievo, affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.
Cfr. pure STF 8C_887/2011 del 5 marzo 2012 consid. 4.4.
Al riguardo, va ribadito che nell'apprezzamento dell'adeguatezza della causalità in materia di infortuni del tipo "colpo di frusta" non deve essere operata alcuna distinzione fra la componente organica e quella psichica (cfr. consid. 2.6., 2.9. in fine).
L’incidente della circolazione stradale dell’agosto 2008 non si è svolto secondo circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o spettacolari.
In proposito, occorre evidenziare che nella DTF 129 V 323 (= RAMI 2003 pag. 203), il TFA, nel caso di un infortunio in cui un'automobile, a causa dell'esplosione di un pneumatico a una velocità di circa 95 km/h, si era capovolta in autostrada ed era rimasta a giacere sul tetto, nonostante abbia riconosciuto che il sinistro da un certo punto di vista era stato impressionante, ha negato il carattere particolarmente drammatico dal profilo oggettivo.
Secondo la giurisprudenza, per l’adempimento del criterio della gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, la diagnosi di distorsione cervicale (oppure di un’altra lesione da trattare allo stesso modo nell’ambito dell’esame dell’adeguatezza) di per sé non basta. È, inoltre, necessaria una particolare gravità dei disturbi rientranti nel quadro clinico tipico per un infortunio del tipo colpo di frusta oppure la presenza di circostanze particolari che possono influire su tali disturbi. Queste ultime possono consistere in una particolare posizione del corpo e nelle complicazioni che ne sono conseguite (cfr. STF 8C_46/2011 consid. 5.2.1.; SVR 2007 UV 26 pag. 86; RAMI 2003 U 489 pag. 357 consid. 4.3 e riferimenti). Anche le eventuali importanti lesioni che la persona assicurata ha riportato accanto al trauma da colpo di frusta, al trauma equivalente oppure al trauma cranio-cerebrale, possono avere un significato (cfr. DTF 134 V 109 consid. 10.2.2 e riferimenti ivi citati).
Nella concreta evenienza il TCA osserva che non risulta documentato che la posizione assunta al momento dell’evento traumatico fosse particolare, né che l’assicurata abbia presentato cumulativamente diversi disturbi del quadro clinico tipico di un trauma d’accelerazione comportanti delle gravi ripercussioni.
Pertanto va escluso che RI 1 abbia riportato delle lesioni gravi o con caratteristiche particolari (cfr., in questo senso, la SVR 2009 UV 13, pag. 52 consid. 7.2.5).
Insoddisfatto appare pure il criterio della specifica cura medica protratta e gravosa. L’assicurata ha beneficiato di trattamenti medicamentosi (analgesici, omeopatici, fitoterapici) e si è sottoposta a sedute di osteopatia e a cicli di fisioterapia ambulatoriale (cfr. doc. 12; 14).
Conformemente alla giurisprudenza, provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo (cfr. STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la somministrazione di farmaci antidolorifici (cfr. STF 8C_507/2010 del 18 ottobre 2010 consid. 5.3.4), non fanno parte della cura medica ai sensi del criterio in discussione. Inoltre, provvedimenti quali la fisioterapia e l’osteopatia a cui si è sottoposta l’insorgente (cfr. doc. 14; 12), come pure, più in generale, la chiropratica, l’agopuntura, la terapia cranio-sacrale, nonché le sedute di neuropsicologia/psicoterapia non possono essere definiti come particolarmente gravosi (cfr. STF 8C_726/2010 del 19 novembre 2010 consid. 4.1.3 e 8C_655/2010 del 15 novembre 2010 consid. 4.2.4 e riferimenti).
Il TF ha, del resto, deciso in questo senso in una sentenza 8C_401/2009 del 10 settembre 2009 consid. 3.4.3, riguardante un assicurato, vittima di un trauma distorsivo cervicale, che aveva beneficiato, oltre a una terapia antidolorifica medicamentosa, di una riabilitazione stazionaria e di fisioterapia ambulatoriale, nonché, in seguito, anche di cure psichiatriche/psicoterapiche, e in una sentenza 8C_387/2011 del 20 settembre 2011 consid. 3.3.3, concernente un assicurato, vittima di un incidente stradale con commotio cerebri e contusione del rachide lombare, il cui trattamento era consistito essenzialmente in controlli presso il medico curante e in sedute di fisioterapia. L’Alta Corte ha ritenuto che nemmeno la degenza in clinica nel periodo 20 novembre 2007-17 gennaio 2008, la seguente ergoterapia ambulatoriale e l’ulteriore ospedalizzazione dal 20 luglio al 21 agosto 2008, potevano giustificare la realizzazione di questo criterio, precisato che per la realizzazione del criterio della specifica cura medica protratta e gravosa, la prassi pone delle esigenze decisamente più elevate.
Nemmeno può essere considerata eccessiva la durata, di oltre due anni, della cura medica dell’assicurata - consistente in sedute di controllo presso il suo medico curante, nell’assunzione di farmaci antalgici e in sedute di osteopatia e fisioterapia – ritenuto che, nel trattamento di questo genere di traumi, delle cure mediche che si protraggono sull’arco di due - tre anni devono essere considerate come normali (cfr., al riguardo, STF 8C_769/2011 del 31 gennaio 2012 consid. 6.2.1.; U 353/02 del 30 maggio 2003 consid. 3.3.; U 388/04 del 16 febbraio 2006 consid. 4.2.).
Dalle carte processuali neppure emerge che l'assicurata sia rimasta vittima di una cura medica errata e notevolmente aggravante degli esiti dell'evento traumatico.
Secondo la giurisprudenza, d’altronde, questo criterio non può già essere considerato realizzato quando un determinato provvedimento medico non si rivela finalmente efficace (cfr. SVR 2009 UV 41 pag. 142 consid. 5.6.1).
Nemmeno il criterio del decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute è realizzato.
In merito è utile sottolineare che dalla cura medica e dai notevoli disturbi non si può dedurre un decorso sfavorevole e/o delle complicazioni rilevanti. Sono, inoltre, necessarie delle circostanze particolari che hanno pregiudicato la guarigione, in casu inesistenti. L’assunzione di molti medicamenti e l’esecuzione di diverse terapie non basta per ammettere questo criterio. Lo stesso vale per il fatto che, nonostante regolari terapie, un assicurato lamenta ancora disturbi e non ha raggiunto una (completa) capacità lavorativa (cfr. STF 8C_80/2009 del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e riferimenti).
In casu non può, peraltro, essere ignorato che RI 1 risulta essere stata in grado di riprendere l’esercizio della propria attività professionale dopo circa quattro settimane dal sinistro, ossia nel mese di settembre 2008 (cfr. doc. 13; 3).
Inadempiuto risulta pure il criterio dell’importante incapacità lavorativa, malgrado i documentati sforzi intrapresi.
Infatti dalla documentazione agli atti emerge, come appena esposto, che l’assicurata è stata inabile al lavoro unicamente per circa quattro settimane dopo l’infortunio dell’11 agosto 2008 (cfr. doc. 13, 3).
In queste condizioni, può rimanere indeciso se è ossequiato o meno il criterio dei notevoli disturbi - i quali in ogni caso si valutano in riferimento all’attendibilità dei dolori e agli impedimenti che questi provocano nella vita quotidiana (cfr. DTF 134 V 109 consid. 10.2.4.; STF 8C_339/2007 del 6 maggio 2008 consid. 3.3.) -, poiché questo criterio da solo - in presenza di un infortunio di grado medio al limite della categoria degli infortuni leggeri o insignificanti e ritenuto che non rivestirebbe comunque un’importanza particolare o decisiva - non giustifica l’adeguatezza del nesso di causalità (cfr. RDAT 2003 II n. 67 pag. 276, U 164/02 consid. 4.7; RSAS 2001 pag. 431, U 187/95).
Si deve, quindi, ritenere che i disturbi denunciati da RI 1 a decorrere dal 1° giugno 2011 non costituivano una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico subito l’11 agosto 2008.
2.11. Alla luce di tutto quanto esposto, occorre concludere che l’assicuratore LAINF resistente era legittimato a negare alla ricorrente il versamento di ulteriori prestazioni assicurative a far tempo dal 1° giugno 2011.
Ne discende che la decisione su opposizione del 4 gennaio 2012 deve essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti