Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2012.1

 

MM

Lugano

26 marzo 2012

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 31 dicembre 2011 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 30 dicembre 2011 emanata da

 

CO 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   In data 24 novembre 2009, RI 1ari - dipendente della __________ in qualità di verniciatore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 -, ha subito una torsione della spalla destra a causa della sponda di un furgone sganciatasi alla base (cfr. doc. 22) e ha riportato, secondo il certificato 21 dicembre 2009 del dott. __________, un trauma distorsivo-contusivo (cfr. doc. 6).

                                         L’artro-RMN del 14 giugno 2010 ha in particolare evidenziato la presenza di un’ampia rottura della porzione antero-postero centrale del tendine del muscolo sovraspinato, quasi completamente staccato dalla inserzione omerale, nonché di un’artrosi acromio-clavicolare (doc. 35).

                                         Nel corso del mese di ottobre 2010, l’assicurato é stato sottoposto a una revisione artroscopica della spalla destra con acromioplastica e borsectomia, esteso débridement del moncone del tendine sovraspinato, tenolisi al capolungo del bicipite e sezione del legamento coraco-acromiale (doc. 57).

 

                                         L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 6 ottobre 2011, l’CO 1 ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita di invalidità del 10% dal 1° luglio 2011 nonché di un’indennità per menomazione all’integrità (IMI) del 10% (doc. 125).

 

                                         A seguito dell’opposizione interposta da RI 1 personalmente (cfr. doc. 127), in data 2 dicembre 2011, l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 130).

 

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 31 dicembre 2011, RI 1 ha chiesto che l’CO 1 venga condannato a corrispondergli una rendita di invalidità corrispondente a una totale incapacità lucrativa con effetto retroattivo.

                                         A sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente ha sviluppato le considerazioni seguenti:

 

"  (…).

B.            Fatti

ad. A:      contestato integralmente quanto esposto nella decisione in quanto sono solo e esclusivamente parole non confortate da prove, documenti, perizie, ecc. …che chiedo formalmente di trasmettere.

ad. B:      per brevità si veda quanto esposto e documentato nella mia opposizione (doc. 2 allegato)

                …

ad. C:      riconfermo quanto esposto nel doc. 2

 

 

C.            Considerandi

ad. 1:       chiedo che venga precisato quali sono i punti cresciuti in giudicato e che parimenti siano precisate le motivazioni e norme applicabili.

ad. 2 e 3  l’esposizione in oggetto, per quanto mi riguarda, sono solo parole al vento e in contrasto con tutto quanto ha dimostrato con certificati medici e loro perizie e precise domande da me formulate nella mia opposizione!!

                Di conseguenza contesto quanto citato nelle loro motivazioni poiché superficiali e inoltre di presunto stampo razzista in quanto cittadino __________ che però lavora da oltre 40 anni in Svizzera pagando regolarmente tutti i contributi, tasse e balzelli vari.

                Si noti poi che alla mia precisa richiesta, vista la mia “tenera” età di trovarmi loro un lavoro adeguato fanno … orecchio da mercante!!

                …

 

ad 4 invece che 5 come indicato:

(…)

                Le precisazioni esposte in questo punto per certe limitazioni rispettano le perizie mediche, per altre sono solo e unicamente loro invenzioni che non risultano da nessuna (nemmeno quella di parte) perizia.

                …

 

ad 5:        se così é, come loro precisato, mi cerchino e mi trovino un posto di lavoro confacente alla mia situazione dello stato di salute e della mia età in quanto tutte le offerte da me fatte per annunci, sono rimaste lettere morte!!

ad 6:        richiamato quanto in precedenza da me esposto contesto senza mezzi termini le loro valutazioni e percentuali esposte.

ad. 7:       per tutti i fatti, motivi e considerazioni sopra esposti il loro dire é contestato e quindi spetta unicamente a questo lod.le Tribunale decidere nel merito.”

                                         (doc. I)

 

                               1.4.   L’CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

                               1.5.   In data 13 febbraio 2012, RI 1 si é riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni ricorsuali (cfr. doc. V).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Litigiosa é unicamente l’entità della rendita di invalidità spettante all’insorgente.

 

                                         In sede di decisione su opposizione impugnata, l’Istituto assicuratore ha indicato che oggetto della vertenza era soltanto la valutazione della rendita di invalidità, mentre che gli altri punti toccati dalla decisione formale del 6 ottobre 2011, specificatamente l’IMI, erano invece cresciuti in giudicato (doc. 130, p. 2).

 

                                         Nella DTF 119 V 347, il TFA ha stabilito che l'obbligo di articolare le censure vale, di principio, anche nella procedura d'opposizione, di modo che, nella misura in cui la decisione non è oggetto di impugnativa nella procedura di opposizione e non è riesaminata d'ufficio, essa passa parzialmente in giudicato.

                                         In RAMI 1999 U 323 p. 98s., l’Alta Corte ha precisato che, anche se la richiesta nella procedura d'opposizione non si riferisce espressamente all'indennità per menomazione dell'integrità, la relativa prima decisione non può crescere in giudicato, qualora l'oggetto principale del litigio (diritto alla rendita d'invalidità) sollevi delle questioni di causalità.

 

                                         Nella presente fattispecie, attentamente esaminato l’atto di opposizione (doc. 127), il TCA constata che, nonostante l’assicurato abbia chiesto l’annullamento dell’integralità della decisione formale, le relative motivazioni e le domande più specifiche sono esclusivamente riferite all’entità della rendita di invalidità, senza alcun accenno alla questione dell’IMI.

 

                                         In esito a quanto precede, questa Corte deve ritenere che la decisione formale - relativamente all'IMI -, è effettivamente cresciuta in giudicato.

 

                               2.3.   Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

                                         Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

 

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

                                         Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

 

                                         Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

 

                                         1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

 

                                         2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

 

                                         Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve i­noltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore cau­sa­le).

                                         Nell'assi­cura­zione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il dan­no alla salute e l'infortunio.

 

                               2.4.   L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                         D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

                                         Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

                                         L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

 

                                         I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

                                         La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                         Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

                                         La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

                                         Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

 

                                         I. Termine: reddito da invalido

 

                                         La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

                                         Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

 

                                         Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

 

                                         Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

 

"  Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

 

                                         II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

 

                                         Nel determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

 

                                         Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

 

                               2.5.   Nella concreta evenienza, dagli atti di causa emerge che la decisione dell’amministrazione di assegnare all’assicurato una rendita di invalidità del 10% trova il proprio fondamento, per quanto attiene all’aspetto medico, nel rapporto relativo alla visita fiduciaria di controllo del 12 maggio 2011 (cfr. doc. 130, p. 4).

 

                                         Il chirurgo della mano dott. __________, in occasione della consultazione appena citata, ha diagnosticato degli esiti da trauma distorsivo della spalla destra con ampia rottura a carico della porzione antero-postero centrale del tendine del sovraspinato, artrosi acromio clavicolare, nonché con plessopatia da trazione a livello del plesso brachiale destro, segni di una leggera sofferenza del nervo sopra scapolare destro, leggera compressione del nervo mediano al polso e del nervo ulnare destro al solco del gomito (cfr. doc. 91, p. 3).

                                         Il medico di __________ dell’CO 1 ha quindi indicato che la professione di verniciatore di carrozzeria non sarebbe più stata esigibile in misura completa. D’altro canto, egli ha così descritto l’esigibilità lavorativa:

 

"  (…).

L’assicurato può sollevare e portare pesi molto leggeri fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi senza limitazioni, pesi leggeri dai 5 ai 10 kg molto spesso, pesi medi dai 10 ai 25 kg spesso, pesi di ordine superiore fra i 25 e i 45 kg, oltre i 45 kg mai.

L’assicurato può sollevare pesi oltre l’altezza del petto fino a 5 kg, oltre i 5 kg senza limitazioni a parte quelle citate sopra. Il maneggio di attrezzi leggeri e di precisione é senza limitazioni, medi molto spesso, lavoro pesante manuale rozzo mai, lavoro molto pesante mai.

Lavori sopra la testa con l’arto destro non più esigibili.

Rotazione del tronco, posizione seduta e inclinata in avanti e in piedi inclinata in avanti possibili senza limitazioni, posizione inginocchiata e di flessione delle ginocchia pure senza limitazioni.

Posizione di lunga durata seduta e in piedi e a libera scelta possibili senza limitazioni.

Nessun problema nello spostamento non avendo l’assicurato nessun problema alle due estremità inferiori. Nessun problema d’equilibrio o stare in equilibrio o di uso delle due mani nel modo corrente.

(…).”

                                         (doc. 91, p. 4)

 

                                         Posteriormente alla visita di controllo del 12 maggio 2011, RI 1 é stato sottoposto a RMN della colonna cervicale e del plesso brachiale destro, su ordine dell’Istituto assicuratore.

                                         A livello cervicale, l’esame in questione ha evidenziato la presenza di una discopatia pluri-segmentale senza mielocompressione ma con una possibile compressione radicolare C5 a destra e C6 a sinistra (doc. 102). La risonanza magnetica del 3 giugno 2011 non ha invece mostrato nulla di particolare a livello del plesso brachiale (cfr. doc. 103).

 

                                         Nel corso del mese di luglio 2011, l’insorgente ha privatamente consultato il dott. __________, Capo del Servizio di neurologia presso la Clinica __________, in ragione dell’apparizione di disturbi all’estremità superiore destra.

                                         Per quanto qui d’interesse, il dott. __________ ha diagnosticato una sindrome del tunnel carpale e, per quanto riguarda la sua eziologia, ha precisato che “i sintomi (…) sarebbero apparsi dopo il trauma distorsivo ma la relazione causale diretta con il trauma (fatta eccezione con la coincidenza temporale) é difficile da dimostrare. È comunque possibile che il forte trauma da trazione abbia slatentizzato una patologia soggiacente, frequente nella popolazione generale e ancor più in operatori meccanici con forte sollecitazione della mani. Rimane quindi anche la possibilità di una malattia professionale preesistente.” (allegato al doc. 114).

 

                                         Interpellato dall’amministrazione, il dott. __________ ha negato l’origine infortunistica ai disturbi localizzati alla mano destra (doc. 118).

 

                                         Nel quadro della procedura di opposizione, l’assicurato ha prodotto un nuovo rapporto del dott. __________, relativo a una consultazione che ha avuto luogo il 30 agosto 2011. Da questo documento si apprende che, in quell’occasione, RI 1 presentava un esame clinico completamente normale. Il neurologo ha quindi affermato di ritenere valide le conclusioni enunciate a margine della visita del luglio 2011 (lieve sindrome del tunnel carpale con, forse, una neuropatia cubitale e, probabilmente, dei dolori tendinei a livello dell’articolazione della spalla). A suo avviso, nonostante la modesta entità della sintomatologia, l’assicurato non era in grado di lavorare in misura superiore al 30% (allegato al doc. 127).

 

                                         Allegata all’opposizione vi era pure una certificazione del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, da cui si evince che “quando il paz. é a riposo o in vacanza neanche si ricorda di avere avuto problemi con la sua spalla dx mentre sul lavoro quando imbraccia un oggetto/utensile con braccio in contatto con il tronco non vi sono particolari problemi, appena l’abduzione richiede un distacco del gomito dal corpo, ecco che questa posizione non può essere sostenuta per più di un minuto, a causa della debolezza muscolare e dunque ritengo che non più del 30% di capacità lavorativa residua possa essere richiesta non solo come verniciatore di carrozzeria ma anche per tutti i lavori che richiedono di sollevare e di sostenere in tale posizione l’arto superiore dx con pesi anche minimi.” (allegato al doc. 127).

 

                               2.6.   Con la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha fatto proprio l’apprezzamento dell’esigibilità lavorativa espresso dal dott. __________, sottolineando che esso “… corrisponde a quanto si riscontra normalmente negli assicurati che hanno riportato un danno ad una spalla.” (doc. 130, p. 4).

 

                                         Al riguardo, questo Tribunale rileva che quanto sostenuto  dall’ammistrazione trova effettivamente conforto nei precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito.

 

                                         In una sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha, ad esempio, ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.

 

                                         In una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 -, questo Tribunale ha riconosciuto come reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata che, secondo l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per delle prese a tre dita senza forza.

 

                                         Il TFA é pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano):

 

"  (…).

Aufgrund der Beschwerden und Funktionsdefizite in der ganzen rechten oberen Extremität ist der Beschwerdeführer faktisch als Einhänder einzustufen, der seine rechte Hand bei der Arbeit - wenn überhaupt - nur noch in ganz untergeordnetem Masse als Hilfshand einsetzen kann. Es kann ihm daher nicht mehr zugemutet werden, bei einer manuellen Arbeit seinen rechten Arm und seine rechte Hand dauernd einzusetzen und damit Gewichte bis zu 2 kg zu heben. Überdies fallen häufigere Schreibarbeiten wegen der dabei auftretenden schmerzhaften Verkrampfungen ausser Betracht. Die im Einspracheentscheid vom 11. April 1996 genannten Verweisungstätigkeiten, u.a. Überwachungsarbeiten an automatischen und halbautomatischen Produktionseinheiten, Qualitätskontrolle, Arbeiten im Auskunftsdienst oder als Portier, können auch bei vorwiegendem Gebrauch der linken Hand ausgeführt werden und sind daher vom (unfall-) medizinischen Standpunkt aus grundsätzlich vollzeitlich zumutbar. Hingegen fällt die Tätigkeit als Transportdisponent ausser Betracht, nachdem der Beschwerdeführer die gemäss Unfallversicherer hiefür erforderliche Umschulung (zweijährige Handelsschulausbildung) nicht erfolgreich beendet hat.

Bei den angeführten noch zumutbaren erwerblichen Tätigkeiten handelt es sich um solche, die auf dem allgemeinen ausgeglichenen Arbeitsmarkt durchaus zu finden sind. Zudem werden in Industrie und Gewerbe Arbeiten, welche physische Kraft erfordern, in zunehmendem Mass durch Maschinen verrichtet, während den körperlich weniger belastenden Bedienungs- und Überwachungsfunktionen eine stetig wachsende Bedeutung zukommt (ZAK 1991 S. 321 Erw. 3b am Ende)."

                                         (STFA succitata, consid. 3b)

 

                                         In una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo: "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto, citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA succitata, consid. 2.6.).

 

                                         Infine, con un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).

 

                                         Va inoltre osservato che il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest’ultima teorica e astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall’altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2. edizione, n. 170 p. 899).

                                         Il mercato del lavoro accessibile ai lavoratori non qualificati è in generale limitato a dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche (RCC 1989 p. 331 consid. 4a). Tuttavia, nell'industria e nell'artigianato, le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite delle macchine, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza che possono essere svolte da personale non qualificato o semi qualificato (SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3.).

 

                                         In una sentenza 8C_971/2008 del 23 marzo 2009, l’Alta Corte ha ribadito che anche per gli assicurati limitati nell’utilizzo della mano dominante, esiste un mercato del lavoro sufficientemente ampio:

 

"  Wie die Rechtsprechung wiederholt bestätigt hat, gibt es auf einem ausgeglichenen Arbeitsmarkt genügend realistische Betätigungsmöglichkeiten für Personen, welche funktionell als Einarmige zu betrachten sind und überdies nur noch leichte Arbeit verrichten können. Längst nicht alle im Arbeitsprozess im weitesten Sinne notwendigen Aufgaben und Funktionen im Rahmen der Überwachung und Prüfung werden durch Computer und automatische Maschinen ausgeführt. Abgesehen davon müssen solche Geräte auch bedient und ihr Einsatz ebenfalls überwacht und kontrolliert werden. Die Gerichtspraxis ist bisher regelmässig bei Versicherten, welche ihre dominante Hand gesundheitlich bedingt nur sehr eingeschränkt als unbelastete Zudienhand einsetzen können, von einem hinreichend grossen Arbeitsmarkt mit realistischen Betätigungsmöglichkeiten ausgegangen (Urteil 9C_418/2008 vom 17. September 2008, E. 3.2.2).“

                                         (il corsivo è del redattore)

 

                                         Certo, non possono essere ignorati gli sforzi e gli inconvenienti che la messa a profitto della residua capacità lavorativa comporterà per RI 1. Ciò nondimeno, essi non appaiono nè sproporzionati nè inesigibili, ricordato ancora che secondo un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali, l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (obbligo di ridurre il danno cfr. STFA P 2/06 del 18 agosto 2006; DTF 123 V 96 consid. 4c; DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti ivi citati).

                                         Se, malgrado tale impegno, un'occupazione confacente non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, l'assicurazione contro gli infortuni non è tenuta a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1995, p. 83).

                                         Parimenti estranei all'invalidità sono l'età e la mancanza di formazione dell'interessato, fattori che, di per sé, non possono influire sulla sua determinazione.

                                         Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità - ma lo stesso vale anche per l'assicurazione contro gli infortuni - non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006 consid. 5).

 

                                         Per quanto concerne le certificazioni gli atti dei dottori __________ e __________ (cfr. allegati al doc. 127), il TCA si limita a rilevare che l’esigibilità lavorativa non va determinata né in funzione della professione precedentemente esercitata, né di attività sostitutive che non rispettano i limiti funzionali risultanti dalla documentazione medica.

 

                                         In esito alle considerazioni che precedono, questo Tribunale deve concludere che su un mercato equilibrato del lavoro esistono delle attività, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che RI 1, nonostante i disturbi che interessano l’arto superiore destro, sarebbe ancora in grado di esercitare a tempo pieno e con un rendimento completo.

                                         In questo contesto, occorre segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).

 

                               2.7.   Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

 

                                         Per quanto concerne il reddito da valido, secondo l’CO 1, l'insorgente avrebbe guadagnato nel 2011, qualora non fosse rimasto vittima dell’infortunio assicurato, un importo annuo di fr. 54'080 (cfr. doc. 120).

 

                                         Questo dato, non contestato e desunto da informazioni fornite direttamente dal datore di lavoro (cfr. doc. 119), può senz’altro essere fatto proprio dal TCA.

 

                               2.8.   Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

 

                                         Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

                                         Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

                                         In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

 

                                         L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

 

                                         In una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

                                         Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

 

                                         La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

 

                               2.9.   Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'assicuratore LAINF convenuto ha compiuto in sede amministrativa degli accertamenti presso alcune aziende ticinesi. Dai medesimi risulta che nelle attività leggere che l'assicurato sarebbe in grado di esercitare tenuto conto dei postumi residuali che interessano l’arto superiore destro, e meglio il cameriere/cassiere presso la __________ di __________, il regolatore di macchine presso la __________ di __________, l’addetto alla fabbricazione di trapani presso la __________, l’apparecchiatore/aiuto meccanico presso la __________ e l’assistente amministrativo presso la __________di __________, i dipendenti di tali ditte percepivano in media, nel 2011, un reddito annuo pari a fr. 48'888.80 (allegato al doc. 120).

 

                                         D’altro canto, sempre in conformità alla giurisprudenza suevocata, l'assicuratore infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.

                                         In effetti, dalla tabella prodotta in allegato al doc. 120 si evince che sono 100 i posti di lavoro che entrano in considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano, rispettivamente, a fr. 33’000 e a fr. 66'060, e infine che quello medio è di fr. 47'840.

 

                                         Il TCA constata che il valore considerato dall’assicuratore LAINF convenuto (fr. 48'888.80) è superiore del 2.15% rispetto alla media dei salari medi (fr. 47'840).

                                         In base alla giurisprudenza federale, ciò non è però sufficiente per dubitare della rappresentatività del reddito da invalido stabilito in base alle DPL.

                                         In effetti, in una sentenza U 594/06 del 26 aprile 2007, l’Alta Corte è pervenuta a questa stessa conclusione trattandosi di una differenza dell’8% circa (cfr., pure, la STCA 35.2005.90 del 22 maggio 2006 consid. 2.9., in cui questo Tribunale ha deciso di fare propria la prassi dell’CO 1 secondo la quale sono di principio tollerati scostamenti sino al 10%).

 

                                         In conclusione - assodato che i cinque posti di lavoro segnalati dall’amministrazione rispettano le limitazioni funzionali descritte nella documentazione medica agli atti -, il reddito da invalido è stato validamente determinato in base alle DPL.

                                         Esso ammonta a fr. 48'888.80.

                                         Decurtazioni sul reddito da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare in linea di conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa modalità di fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472, consid. 4.2.3).

 

                                         Il grado di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 48'888.80 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 54'080 (cfr. consid. 2.6.) - è del 9.59%, arrotondato al 10% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41 (cfr. anche SVR 2004 UV Nr. 12 p. 44 in cui il TFA ha stabilito che la giurisprudenza appena menzionata, secondo la quale il risultato aritmeticamente esatto del grado di invalidità va arrotondato per eccesso o per difetto alla prossima cifra espressa in percentuale intera secondo le regole applicabili in matematica, è applicabile immediatamente, nel senso che essa si estende a decisioni contestate che, dal punto di vista temporale, sono state emanate prima della pubblicazione della sentenza in questione).

 

                                         Visto che, con la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha riconosciuto a RI 1 una rendita di invalidità proprio del 10%, il suo ricorso deve essere respinto.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti