Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2012.21

 

mm

Lugano

20 febbraio 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 16 aprile 2012 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 1° marzo 2012 emanata da

 

CO 1  

rappr. da:   RA 2  

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Nel corso del 2003, a RI 1 - dipendente (dal 1995 al 2007) della Clinica __________ in qualità di ausiliaria ai piani e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1 (limitatamente al periodo 1° gennaio 2003 - 31 dicembre 2004) -, é stata diagnosticata un’epatite C cronica.

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 15 novembre 2010, l’assicuratore LAINF ha negato la propria responsabilità relativamente all’affezione contratta dall’assicurata, in assenza di “… elementi sufficientemente probanti per assumere il caso quale malattia professionale.” (doc. 16).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (cfr. doc. 15), in data 1° marzo 2012, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 11).

 

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 16 aprile 2012, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto che la Axa venga condannata ad assumere l’epatite C a titolo di malattia professionale ex art. 9 LAINF.

                                         Dopo aver escluso la possibilità di avere contratto il virus in ambito extra-professionale (cfr. doc. I, p. 4-5), l’insorgente ha sviluppato in particolare le considerazioni seguenti a supporto della propria pretesa ricorsuale:

 

"  (…).

Non vi sono ragionevolmente altre possibilità di trasmissione affrontate dalla dottrina medica, oltre a quelle sopra esaminate. Resta l’aspetto professionale legato alla sua attività ospedaliera.

Nella propria decisione l’CO 1 afferma che l’assicurata non ha mai denunciato alcun infortunio in occasione del quale si sia tagliata o punta. Invero ha però accertato, in occasione della visita ispettiva, che ciò é successo. Che non abbia annunciato un infortunio ci pare quantomeno comprensibile.

 

Resta pertanto da verificare se per le attività svolte in ambito ospedaliero vi sia effettivamente la possibilità accresciuta di trasmissione del virus.

La circostanza medesima che sia inserito nell’allegato 1 all’Oainf la dice lunga circa la presunzione. Peraltro la __________ con scritto del 24.7.2009, come abbiamo visto, ha confermato in termini espliciti che nel caso di specie ci si trova dinanzi ad una malattia professionale.

(…).

Il documento “Verhütung Blutübertragbarer Infektion im Gesungheitswesen” dell’aprile 2011, edito dalla __________, alle pag. 13 e 14, fa stato del fatto che tra il personale sanitario esposto non vi sono soltanto il personale medico e curante, ma anche il personale intermedio ed accessorio.

Non deve fare stato nel caso di specie il dato relativo al fatto che prevalentemente il personale propriamente addetto alle cure ed i medici sono esposti ai rischi di trasmissione, ma soprattutto il dato relativo alle mansioni che comportano una possibile trasmissione. Questo poiché si tratta di definire cosa di intenda per “Pflegefachpersonal” e “Hauspersonal”.

Abbiamo visto che la signora RI 1 a far tempo dal 2000 (cfr. rapporto ispettivo del 13.5.2009) era sostanzialmente impiegata nelle camere dei pazienti. Dal grafico presente alla p. 14, essa non correva i rischi insiti nel personale che lavorava nelle sale operatorie, bensì quello nelle camere dei pazienti. Quantomeno sotto le voci “Recapping” (“rigeneramento”), “Zwischengebrauch und Entsorgung” (“utilizzo e smaltimento”); “Entsorgung” (“smaltimento”) si celano tutta una serie di attività che incombevano anche alla signora RI 1 e di cui abbiamo detto più sopra. Anche nelle attività specificate come “Anderes” (“altre”) in quanto non specifiche al trattamento medico vi é da intendere contesti in cui la signora RI 1 era attiva.

Verificando come le diverse mansioni riportate, configurino ben il 76.6% delle attività nelle quali si é riscontrata la trasmissione virale nelle stanze dei degenti, posto come buona parte di queste incombessero all’attività della signora RI 1, non si può non affermare che la medesima facesse a tutti gli effetti parte della categoria sanitaria a rischio, in misura forse inferiore al personale di cura sul paziente, ma per nulla secondario.”

                                         (doc. I, p. 5-6)

 

                               1.4.   La CO 1, in risposta, ha chiesto che l’impugnativa sia respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

 

                               1.5.   In corso di causa, le parti si sono in sostanza riconfermate nelle loro rispettive allegazioni e conclusioni (cfr. doc. XI e doc. XIII).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto della lite é la questione di sapere se l’Istituto resistente era legittimato a negare la propria responsabilità relativamente all’epatite C di cui é affetta la ricorrente, oppure no.

 

                               2.3.   Giusta l'art. 9 cpv. 1 LAINF, sono malattie professionali quelle causate esclusivamente o prevalentemente da sostanze nocive o da determinati lavori nell'esercizio dell'attività professionale.

                                         Fondandosi sulla delega di competenza contenuta in detto disposto, nonché sull'art. 14 OAINF, il Consiglio federale ha allestito, nell'allegato 1 all'OAINF, l'elenco esaustivo delle sostanze nocive da un canto, quello delle malattie provocate da determinati lavori dall'altro.

 

                                         Il rapporto di causalità fra l'attività professionale e la malattia, oltre a essere adeguato, deve essere qualificato, cioè almeno preponderante: il fattore professionale deve essere più importante degli eventuali altri elementi che hanno concorso a causare l'affezione.

                                         Secondo la giurisprudenza, l'esigenza di un nesso preponde-rante è data quando la malattia è determinata per oltre il 50% dall'azione di una sostanza nociva menzionata nel primo elenco oppure, qualora figura tra le affezioni annoverate nel secondo, essa sia stata causata in ragione di più del 50% dai lavori indicati in tale sede (DTF 119 V 200 consid. 2a; RAMI 2000 U 398, p. 333ss. consid. 3, RAMI 1988 p. 447ss. consid. 1b; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 67ss.).

 

                               2.4.   Il cpv. 2 dell'art. 9 LAINF recita che le altre malattie di cui è provato siano state causate esclusivamente o in modo affatto preponderante dall'esercizio dell'attività professionale sono, pure, considerate malattie professionali.

 

                                         La legge prevede, dunque, che, affinché nasca l'obbligo dell'assicuratore LAINF a prestazioni, fra le altre malattie e l'esercizio di un'attività professionale vi sia un rapporto esclusivo o almeno nettamente preponderante: la giurisprudenza ritiene soddisfatta tale condizione quando l'affezione è stata causata dall'attività professionale almeno nella misura del 75% (DTF 126 V 186 consid. 2b, DTF 119 V 201 consid. 2b, DTF 117 V 355 consid. 2a, DTF 114 V 109 consid. 3; RAMI 1991 p. 318ss., consid. 5a; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 68).

                                         Il TFA ha, poi, ancora stabilito che ciò presume che, epidermiologicamente, la frequenza dell'affezione in questione sia almeno 4 volte più alta per una categoria professionale determinata che per la popolazione in generale (DTF 126 V 183 consid. 4c e riferimenti ivi menzionati, DTF 116 V 136, consid. 5c; RAMI 2000 U 408, p. 407, RAMI 1999 U 326, p. 109 consid. 3 RAMI 1997 U 273, p. 179 consid. 3a; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 68).

 

                                         Nella sentenza di cui alla DTF 126 V 183, l’Alta Corte ha inoltre precisato che sapere se un'affezione configura una malattia professionale ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 LAINF è in primo luogo una questione di prove in un caso concreto. Tuttavia, qualora in base ai dati forniti dalla scienza medica emerga non poter a dipendenza della particolare natura di una determinata affezione essere provato che la medesima sia riconducibile all'esercizio di un'attività professionale, non è consentito fornire la prova di una causalità qualificata in un'evenienza concreta giusta l'art. 9 cpv. 2 LAINF (in questo stesso senso, si veda pure la STFA U 35/02 del 26 febbraio 2004).

 

                               2.5.   Analogamente a quanto stabilito dalla giurisprudenza relativa alla nozione di infortunio, colui che chiede il riconoscimento di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni deve rendere plausibile la sussistenza dei singoli elementi costitutivi della definizione della malattia professionale. Qualora non adempia questi requisiti, l'assicurazione non è tenuta ad assumere il caso. Se vi è controversia, spetta al giudice decidere se i presupposti della malattia professionale sono dati. Il giudice stabilisce d'ufficio i fatti di causa; a tal fine può richiedere la collaborazione delle parti. Se la procedura non consente di concludere almeno per la verosimiglianza dell'esistenza di una malattia professionale - la semplice possibilità non essendo sufficiente - il giudice constaterà l'assenza di prove o di indizi pertinenti e, pertanto, l'inesistenza del diritto a prestazioni ai sensi della LAINF (DTF 116 V 140 consid. 4b e 142 consid. 5a, 114 V 305 consid. 5b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50).

 

                               2.6.   Dalla decisione su opposizione impugnata emerge che la CO 1 ha negato il proprio obbligo a prestazioni relativamente alla patologia contratta dall’assicurata, facendo capo essenzialmente al parere espresso al riguardo dal proprio medico fiduciario (cfr. doc. 11).

 

                                         In effetti, con apprezzamento del 9 giugno 2010, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia generale, ha sostenuto che l’assicurata non avrebbe dimostrato, con un sufficiente grado di verosimiglianza, l’origine professionale dell’epatite C, ritenuto che ella “… non ha mai fatto valere nessun infortunio con ferite, tagli, punture con aghi nell’ambito dell’attività lavorativa in qualità di ausiliaria di pulizie, oppure colpita da spruzzi di sangue da un paziente negli occhi …” e “… in presenza peraltro di una serie di esami iniziali (1997) riguardanti non solo questa postilla bensì altre malattie ad alto rischio sessualmente trasmissibili.” (doc. 41).

 

                               2.7.   Secondo la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

                                         L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha stabilito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

 

                                         In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

 

                               2.8.   Chiamato ora a pronunciarsi nella presente evenienza, il TCA osserva innanzitutto che non é contestato che RI 1 sia portatrice di un’epatite C e, quindi, di una malattia infettiva ai sensi dell’allegato 1 cifra 2 lett. b all’OAINF.

 

                                         In virtù della giurisprudenza precedentemente evocata, affinché tale patologia possa essere posta a carico dell’assicuratore LAINF convenuto, sarebbe necessario dimostrare che essa sia stata provocata in ragione di più del 50% dal lavoro che l’insorgente ha svolto presso la Clinica __________.

 

                                         D’altro canto, questa Corte constata che, prima di consultare il dott. __________, l’Istituto assicuratore ha interpellato la Divisione di medicina del lavoro dell’__________ e, più precisamente, la dott.ssa __________, spec. FMH in medicina interna e del lavoro. In un primo tempo, questa specialista ha affermato di non potersi pronunciare sulla causalit, senza prima aver ottenuto dall’assicurata informazioni su determinati aspetti della vita trascorsa (cfr. doc. 74).

                                         In data 23 giugno 2009, RI 1 é quindi stata sentita da un funzionario della CO 1. In quella sede, ella ha dapprima confermato ciò che già aveva affermato in occasione di una sua precedente audizione (cfr. doc. 46), ovvero di essersi punta/tagliata sul posto di lavoro (“non sempre i lavori di pulizia venivano eseguiti con guanti. Gli é pure capitato, lavando dei bagni (spazzolino e dentifricio) che gli stessi gli scivolassero dalle mani rompendosi e raccogliendo i pezzi rotti, qualche volta si era punta o tagliata). Non ha però mai annunciato l’accaduto a persone (datore di lavoro, colleghi, medici)”) e ha in seguito precisato che, nel periodo 1995/2007, “non ha avuto nessuna operazione o intervento, nessun tatuaggio, nessun piercing, nessuna trasfusione di sangue, nessuna estrazione di denti, nessun aborto. D01 [RI 1, n.d.r.] é sposata felicemente dal 1993 con il sig. __________ che non risulta positivo alla malattia. Nessun rapporto extraconiugale nel periodo 1997/2003 e dal matrimonio ad ora. D01 é cattolica praticante.”).

 

                                         Preso atto delle informazioni raccolte nel frattempo, con referto del 24 luglio 2009, la dott.ssa __________ ha raccomandato all’amministrazione di riconoscere la propria responsabilità a titolo di malattia professionale secondo l’art. 9 cpv. 1 LAINF e l’allegato 1 cifra 2 lett. b all’OAINF (doc. 71: “Damit dürfte die Hepatitis C bei dieser seit Jahren als Reinigungskraft in einer Klinik tätigen Arbeitsnehmerin mit überwiegender Wahrscheinlichkeit beruflich bedingt sein. Ich empfehle Ihnen die Übernahme der Hepatitis C gemäss UVG 9.1, UVV Anhang 1/2b (Infektionskrankheiten, Arbeiten in Spitälern).”).

 

                                         La CO 1 ha successivamente di nuovo preso contatto con i sanitati della Divisione di medicina del lavoro dell’__________ e ha loro sottoposto la presa di posizione del dott. __________ (cfr. allegato al doc. 41). In data 27 luglio 2010, i dottori __________, spec. FMH in medicina interna e del lavoro, e __________, spec. FMH in medicina interna e pneumologia, hanno indicato non avere nulla da aggiungere alla valutazione espressa a suo tempo dalla dott.ssa __________, suggerendo di disporre l’esecuzione di una perizia da parte di uno specialista in malattie infettive (cfr. doc. 60).

 

                                         Tutto ben considerato - alla luce di quanto é stato sostenuto dai sanitari della Divisione di medicina del lavoro dell’__________, i quali hanno raccomandato all’amministrazione di assumere il caso o, perlomeno, di disporre una perizia specialistica (cfr. doc. 71 e 60) -, il TCA ritiene di non potersi senz’altro fondare sull’opinione del medico fiduciario della CO 1.

                                         Peraltro, in quanto specialista in chirurgia generale, quest’ultimo non può nemmeno essere considerato come particolarmente qualificato a pronunciarsi nella materia che qui interessa.

                                         Dalla documentazione agli atti emergono quindi degli importanti dubbi ai sensi della giurisprudenza di cui alla DTF 135 V 465. In presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, la giurisprudenza federale prevede che si debba ordinare una perizia da parte di un medico indipendente secondo la procedura di cui all’art. 44 LPGA oppure una perizia giudiziaria (cfr. STF 8C_456/2010 del 19 aprile 2011 consid. 3; in questo stesso si veda pure la STF 8C_943/2010 del 9 novembre 2011 consid. 3.2).

 

                               2.9.   In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.

                                         Il TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:

 

"  (…).

4.4.1.1 Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009)”.

                                         (DTF 137 V 263-265)

 

                                         In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) é libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA.

 

                                         Nella presente fattispecie, trattandosi della questione di sapere se l’epatite C contratta dall’insorgente debba andare a carico dell’assicuratore convenuto a titolo di malattia professionale, tale aspetto non necessita semplicemente di una precisazione o di un chiarimento. Va però rilevato che la CO 1 ha fondato la propria decisione sul solo parere del dott. __________, suo medico fiduciario e non sulla base delle risultanze di una perizia amministrativa. Per il TCA sono pertanto realizzati i presupposti per un rinvio degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V 465).

 

                                         Per le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.8., si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata. L’assicuratore LAINF resistente, a cui gli atti vengono dunque retrocessi, dovrà disporre un approfondimento istruttorio (concretamente, una perizia medica da parte di uno specialista in malattie infettive) con lo scopo di appurare se la nota epatite C é stata causata in misura superiore al 50% dall’attività lavorativa che RI 1 ha svolto presso la Clinica __________ e, sulla base delle relative risultanze, decidere di nuovo in merito al diritto dell’assicurata a ulteriori prestazioni.

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione su opposizione impugnata è annullata.

                                         §§ La causa è retrocessa all’amministrazione affinché proceda   conformemente a quanto indicato al considerando 2.9. in fine.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                         La CO 1 verserà all’assicurata l’importo di fr. 1'800.-- (IVA inclusa) a titolo di indennità per ripetibili.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Fabio Zocchetti