Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2012.23

 

cr/DC/sc

Lugano

13 settembre 2012

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 2 maggio 2012 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 2 aprile 2012 emanata da

 

CO 1  

rappr. da:   RA 2  

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   In data 20 luglio 1986 RI 1 – a quel tempo gerente di un esercizio pubblico e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso la __________ Assicurazioni (__________) - è rimasto vittima di un incidente della circolazione stradale, riportando la frattura del femore sinistro, la lesione dei legamenti del ginocchio sinistro e la lussazione della spalla sinistra (doc. A1-A4).

 

                                         La __________ Assicurazioni ha riconosciuto all’assicurato – il quale, nel frattempo, veniva occupato presso la tipografia paterna dapprima a tempo parziale e, in seguito, a tempo pieno - tramite decisione dell’11 settembre 1991, prestazioni di corta durata (indennità giornaliera dal 1° ottobre 1989 al 31 maggio 1991, cfr. doc. I 17), mentre l’Istituto assicuratore CO 1, competente per le prestazioni di lunga durata, ha riconosciuto all’interessato una rendita di invalidità temporanea, ex art. 19 cpv. 3 LAINF, dal 1° ottobre 1991 al 31 dicembre 1992, sulla base di un grado di invalidità del 50% (doc. I 30-33).

 

                               1.2.   In data 28 gennaio 2004 l’assicurato ha annunciato a titolo cautelativo alla __________, subentrata alla __________ Assicurazioni dopo una fusione tra assicuratori, una ricaduta dell’infortunio. La __________ ha assunto le spese di cura, non essendo in discussione un’inabilità lavorativa (cfr. doc. F 162).

                                        

                               1.3.   In data 25 aprile 2006 l’assicurato ha annunciato alla __________ una ricaduta (doc. F 150).

                                         L’assicuratore infortuni, competente per le prestazioni di breve durata, con decisione del 4 marzo 2008, ha riconosciuto delle indennità giornaliere per un’incapacità lavorativa al 50% fino al 30 aprile 2008 (doc. II 5).

                                         Questa decisione ¿cresciuta in giudicato, avendo l’assicurato nel frattempo ritirato la propria opposizione.

 

                               1.4.   In data 31 ottobre 2006, l’assicurato ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti all’Ufficio AI, il quale, con progetto di decisione del 25 giugno 2008 (doc. E 233), poi confermato con decisione del 28 agosto 2008 (doc. II 48bis ), cresciuta incontestato in giudicato, ha negato il diritto a prestazioni, ritenendo, dal profilo medico, l’assicurato inabile al lavoro al 50% sia come gerente, che in qualità di impiegato di una tipografia e giungendo, dal profilo economico, confrontando il reddito da valido di fr. 79’272 con il reddito da invalido di fr. 55'490, ad un grado di invalidità del 37%.

                                     

                               1.5.   Con decisione formale del 15 agosto 2011, la CO 1, in qualità di assicuratore per le rendite di invalidità, ha rifiutato all’assicurato il diritto ad una rendita di invalidità, ritenendo che lo stesso non subisca alcun discapito economico a seguito del suo danno alla salute, contrariamente a quanto stabilito, a torto, dall’Ufficio AI, tenendo conto di un reddito da invalido di gran lunga inferiore a quello effettivamente percepito dall’interessato nella sua attività presso la tipografia di famiglia (doc. II 47).

 

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 (doc. II 48), per conto dell’assicurato, la CO 1, in data 2 aprile 2012, ha confermato il contenuto della sua prima decisione, sottolineando che “dagli atti emergono i redditi conseguiti dall’opponente negli ultimi anni, che attestano, a non averne dubbio, che l’invalidità medico teorica medicalmente accertata sull’opponente non conduce ad alcuna conseguenza di natura economica”, ribadendo ancora una volta la non correttezza del grado di invalidità del 37% stabilito dall’Ufficio AI (doc. A).

 

                               1.6.   Con tempestivo ricorso del 2 maggio 2012, RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento di una rendita __________(doc. I).

 

                                         In sostanza l’assicurato ha contestato la valutazione economica svolta dall’amministrazione rilevando quanto segue:

 

"  (…)

4. La CO 1 ribadisce nuovamente nella sua decisione su opposizione di ritenere improponibile il tasso di invalidità del 37% stabilito dall’UAI ritenendo che i redditi conseguiti dal signor RI 1 negli ultimi anni attesterebbero che l’invalidità medico-teorica medicalmente accertata non condurrebbe ad alcuna conseguenza economica.

 

Questa decisione non può essere accettata poiché non si fonda in nessun modo su di una valutazione amministrativa da compiersi in funzione dei risultati medici in punto alla capacità lavorativa residua dell’assicurato nella sua attività originaria ed in altre esigibili.

 

In sostanza la CO 1 non ha mai eseguito quanto svolto invece correttamente e in modo circostanziato, con conclusioni del tutto credibili, da parte dell’UAI.

 

I redditi conseguiti da RI 1 non sono scaturiti e non scaturiscono da un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio, mercato da identificarsi nell’ambito di un giusto equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro diversificati in relazione alle capacità professionali, intellettuali e fisiche di un assicurato, così come previsto in DTF 110 V pag 276.

 

Questa ipotesi, per il caso dell’assicurato RI 1, è quella elaborata dall’UAI che esprime un reddito di paragone nell’importo di fr. 55'490.00 quale guadagno raggiungibile tenendo conto dell’incapacità lavorativa”

 

e aggiungendo:

 

"  Oltre al fatto che la CO 1 non ha svolto una benché minima ponderazione amministrativa per identificare il reddito realizzabile dall’assicurato tenuto conto delle sue limitazioni, essa ha pure disatteso il ruolo di coordinatore del concetto unitario di invalidità che deve valere e che ha valenza nei diversi settori delle assicurazioni sociali, così da evitare che la medesima fattispecie sia apprezzata in modo diverso dagli assicuratori coinvolti nello stesso caso relativamente al grado di incapacità di guadagno dell’assicurato (DTF 131 V pag. 120, 127 V pag. 135, 126 V pag. 221, 119 V pag. 470 consid. 2b, con riferimenti).” (Doc. I)

 

                               1.7.   La CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

 

                               1.8.   In data 28 giugno 2012, l’assicurato ha comunicato al TCA di non avere ulteriori mezzi di prova da presentare (doc. IX).

                                     

                                         Il doc. IX è stato trasmesso all’assicuratore infortuni (doc. X), per conoscenza.

 

                               1.9.   La CO 1, in data 2 luglio 2012, ha parimenti comunicato al TCA di non avere ulteriori mezzi di prova da presentare (doc. XI).

 

                                         Il doc. XI è stato trasmesso all’assicurato (doc. XII), per conoscenza.

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF  9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   L’oggetto della lite è circoscritto al diritto dell’assicurato o meno alla rendita e, concretamente, all’entità del reddito da invalido determinante per il calcolo del grado dell’invalidità.

                               2.3.   Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

                                         Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

 

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

                                         Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

 

                                         Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

 

                                         1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

 

                                         2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

 

                                         Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve i­noltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore cau­sa­le).

                                         Nell'assi­cura­zione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il dan­no alla salute e l'infortunio.

 

                               2.4.   L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                         D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

 

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

                                         Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

                                         L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

 

                                         I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

                                         La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                         Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

                                         La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

                                         Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

 

 

                                         I. Termine: reddito da invalido

 

                                         La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

                                         Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

 

                                         Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

 

                                         Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

 

"  Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

 

 

                                         II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

 

                                         Nel determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

 

                                         Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

 

                               2.5.   Nella concreta fattispecie, è assodato e non oggetto di contestazioni tra le parti il fatto che, dal profilo medico, RI 1 è inabile al lavoro al 50% sia come gerente, che quale dipendente di una tipografia, fin dal 1988, ma presenta una capacità lavorativa residua del 100% in attività alternative adeguate, come valutato in sede peritale, con referto del 14 maggio 2007, dal dr. __________ per conto dell’UAI (cfr. doc. E 233) e, con referto del 28 settembre 2007, dal dr. __________ per l’assicuratore LAINF (doc. C 204).

                                         Non occorre quindi dilungarsi oltre su questo aspetto.

 

                               2.6.   Controversa tra le parti è unicamente la questione relativa all’ammontare del reddito da invalido dell’assicurato: secondo l’assicuratore infortuni, il reddito da invalido corrisponde a quanto effettivamente percepito da RI 1 nella sua attività presso la tipografia di famiglia - pari a fr. 79'272 (2007), 85'550 (2008) e fr. 85'355 (2009), importi questi ultimi che permettono di concludere che l’interessato, nonostante il danno alla salute, non subisce alcuna perdita di guadagno, visto il reddito da valido di fr. 79'272 (2006) – mentre, a mente del patrocinatore dell’assicurato, il reddito da invalido da utilizzare nel raffronto dei redditi ammonta a fr. 55'490 - importo che, raffrontato con il reddito da valido di fr. 79'272 (2006), consente di giungere ad un grado di invalidità del 37%, come del resto già calcolato dall’Ufficio AI.

 

                            2.6.1.   Il TCA rileva innanzitutto che, contrariamente a quanto preteso dal patrocinatore dell’interessato, è a ragione che, nel caso di specie, l’assicuratore contro gli infortuni non ha automaticamente fatto proprio il grado di invalidità del 37% stabilito dall’Ufficio AI.

 

                                         A tal proposito, il TCA segnala che, secondo un’affermata giurisprudenza, la valutazione dell’invalidità eseguita dagli organi dell’UAI non ha forza vincolante per l’assicuratore infortuni (cfr. DTF 131 V 362 consid. 2.3. pag. 368; STF 8C_558/2008 del 17 marzo 2009; 8C_41/2008 del 14 gennaio 2009; 8C_708/2007 del 21 agosto 2008).

 

                            2.6.2.   Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

 

                                         Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

                                         Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

                                         In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

 

                            2.6.3.   Nella decisione impugnata, l’assicuratore infortuni ha concluso che il reddito da invalido dell’interessato corrisponda a quanto da lui concretamente guadagnato presso l’azienda di famiglia, senza procedere ad ulteriori approfondimenti.

 

                                         Il TCA non può concordare con la soluzione adottata dall’amministrazione, per i seguenti motivi.

 

                                         Questo Tribunale sottolinea, innanzitutto, che dagli atti emerge in maniera univoca che il posto di lavoro dell’assicurato in qualità di tipografo non rientra nel novero delle attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.

                                         A tale riguardo, già nel rapporto per inchiesta Lainf del 2 agosto 2006, l’ispettore incaricato ha indicato che l’assicurato, presso la tipografia di famiglia, “esercita ancora oggi tutte le mansioni, a ritmo e tempo limitato. Ad eccezione del lavoro alla stampa, il quale viene delegato praticamente completamente ad altre persone”, precisando che l’interessato non può esercitare “soprattutto il lavoro alla stampa. Caricare la macchina con la carta, che significa alzare e spostare parecchio peso, così come il ritiro della carta dopo la stampa in una posizione inchinata non è più possibile; il controllo della stampa è un lavoro puramente in piedi, spostandosi di continuo lungo la macchina, circa 2 m. Non è possibile indicare una limitazione o una percentuale precisa in quanto si tratta di una mansione che dipende dal tipo di stampa richiesta. Il tempo varia da ½ ora per ordinazione a 1 o vari giorni” (doc. F 161).

                                        

                                         Dal mandato Care Management LAINF del 27 settembre 2006 della __________, emerge poi che “l’assicurato ha continuato a lavorare presso la tipografia dei genitori “a tutt’oggi, nonostante le mansioni assegnategli non fossero confacenti al suo stato di salute. Gli stessi ostacoli con i quali era confrontato nel 1991 (deambulazione ricorrente, sollevamento pesi, stazione eretta quasi continuata, ecc.) e che erano stati evidenziati sia da lui, sia dal di lui patrocinatore legale, vengono riferiti ancora oggi nella stessa forma, a sostegno di un’inabilità lavorativa pari al 50%” (doc. F 162).

                                         Ancora, dal rapporto di definizione del caso del 18 dicembre 2007 della __________ risulta che “si è praticamente giunti in maniera unanime alla conclusione che l’assicurato non potrà più proseguire nell’attività di stampatore senza avere degli ulteriori limiti funzionali” (doc. F 216).

                                         In particolare, nello scritto e-mail del 20 dicembre 2007 trasmesso dalla __________ all’allora patrocinatore dell’interessato, il funzionario incaricato ha specificato che l’interessato “ha dato il massimo per non arrecare fastidi a nessuno, a scapito della sua situazione professionale. Infatti la sua buona volontà lo ha portato ad andare avanti in un’attività che già nel 1991 si sapeva (e gli era stato anche scritto) non avrebbe potuto esercitare a lungo, o quantomeno senza dover riscontrare delle limitazioni. (…) sono passati gli anni e la realtà conferma oggi che il mestiere in tipografia non può più essere portato avanti, perché impossibile espletarlo in maniera completa. Il limite funzionale del 50% è lo stesso di quello a suo tempo descritto” (doc. F 216).

 

                                         Nel progetto di decisione del 25 giugno 2008, l’Ufficio AI, dopo avere predisposto un’ispezione sul posto di lavoro, ha stabilito che l’attività di stampatore non è idonea, in quanto non rispettosa dei limiti funzionali dell’assicurato, comportando “dal profilo lavorativo pratico gli impedimenti globali che sono quantificati nella misura del 40% circa” (doc. F 233).

 

                                         Il TCA deve quindi concludere che l’assicurato, alla luce delle sue limitazioni funzionali, non può svolgere tutte le attività normalmente richieste all’interno di una tipografia, ma deve dedicarsi esclusivamente a determinate mansioni più leggere.

                                        

                                         L’amministrazione, nella decisione impugnata, ha ritenuto che, alla luce dei redditi che ha conseguito nel corso degli anni nello svolgimento della sua attività presso la tipografia di famiglia, l’assicurato non subisca alcun discapito economico.

                                         L’amministrazione è giunta a tale conclusione senza tuttavia appurare se il salario percepito dall’interessato per lo svolgimento della sua attuale attività costituisca o meno un salario sociale (cfr. consid. 2.4. in fine).

 

                                         E questo nonostante negli atti si ritrovino numerose indicazioni che avrebbero dovuto spingere l’amministrazione ad approfondire la questione.

                                         Il TCA non può quindi considerare corretto il modo di agire dell’assicuratore infortuni.

 

                                         Questo Tribunale rileva, infatti, che se, da una parte, è vero che dagli atti emerge che nello svolgimento della sua attività presso la tipografia di famiglia l’assicurato, nel corso degli anni, è riuscito a guadagnare, nonostante il danno alla salute, degli importi ragguardevoli, è altrettanto vero che dalla documentazione all’incarto risulta che ciò non rappresentava la contropartita del suo effettivo rendimento, ma derivava piuttosto dall’aiuto ricevuto da parte dei genitori e dal fatto che il datore di lavoro fosse l’azienda di famiglia.

                                        

                                         Nel rapporto per inchiesta Lainf del 2 agosto 2006, l’ispettore incaricato ha espressamente segnalato che “al momento di iniziare a lavorare nella tipografia non è stata precisata la percentuale precisa d’impiego. La persona assicurata riceve lo stipendio al 100%, pur sapendo del rendimento effettivo minore. Fu accettato così dai genitori”, aggiungendo che “la situazione creatasi con il diminuito rendimento di lavoro della persona assicurata ha richiesto non soltanto un aumento di lavoro per gli impiegati presenti, ma anche per i genitori” (doc. F 161).

 

                                         Dal mandato Care Management LAINF del 27 settembre 2006 della __________, emerge poi che un punto essenziale che avrebbe dovuto essere chiarito riguardasse “la retribuzione salariale, che non è mai stata equiparata ad un rendimento ridotto” (doc. F 162).

 

                                         In uno scritto e-mail del 16 novembre 2007, inviato dal care manager __________ di __________ al capo team __________, è stato poi espressamente indicato che “bisognerà prestare attenzione al fatto che il posto ora ancora occupato è stato assegnato sì dal proprio genitore, ma inizialmente aveva quasi il senso di un impiego sociale” (doc. F ).

 

                                         Dal rapporto di definizione del caso del 18 dicembre 2007 della __________ e, in particolare, dallo scritto e-mail del 20 dicembre 2007 trasmesso dalla __________ all’allora patrocinatore dell’interessato, risulta ancora che “ha potuto lavorare nell’azienda familiare anche perché il suo è stato, a tutti gli effetti, un iniziale impiego con risvolti a carattere sociale e lo stesso dicasi per il salario percepito inizialmente. Il fatto che i genitori si siano dedicati a lui ha permesso all’assicurato di tirare avanti senza dover essere costretto a rivolgersi ad altri enti assicurativi e gli anni trascorsi in tipografia quale operaio tuttofare, ma pur sempre figlio dei proprietari (quindi con ruolo “ereditato” di titolare), gli hanno permesso di conoscere il mondo commerciale che ruota attorno alla professione e all’attività della tipografia. Questo al punto da permettere alla tipografia __________ SA di sopravvivere e, conseguentemente, da giustificare la retribuzione finora percepita. La stessa è stata anche possibile perché i suoi genitori hanno operato gratuitamente nell’azienda (minor oneri salariali da un lato da poter compensare l’altro)” (doc. F 216).

 

                                         Nel rapporto Care Management Lainf del 13 maggio 2008, il funzionario incaricato della __________ ha indicato che “se dovesse cambiare attività oggi, non potrebbe certamente conseguire i salari indicati poiché nessuna azienda lo potrebbe assumere come quadro dirigente o impiegato con esperienza” (doc. F 225).

 

                                         Il patrocinatore dell’assicurato, inoltre, ha a più riprese segnalato che lo stipendio percepito dall’interessato presso l’azienda di famiglia non corrisponde al suo effettivo rendimento, facendo presente che sul mercato equilibrato del lavoro l’interessato non potrebbe mai ricevere un salario simile (cfr. doc. II 41; II 43; II 48; II 50; doc. I).

 

                                         A sostegno di quanto addotto, il patrocinatore ha trasmesso all’assicuratore copia di uno scritto datato 24 gennaio 2012, inviato all’Ufficio AI, nel quale l’assicurato ha espressamente indicato che “l’aiuto dei miei genitori di cui sinora ho potuto beneficiare è purtroppo venuto meno e per questo motivo il mio stipendio è ora di fr. 2'500 netti mensili a decorrere dal 1° gennaio 2012” (doc. II 50-51).

 

                                         Alla luce di queste considerazioni, si giustifica, pertanto, l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’assicuratore infortuni affinché stabilisca il grado di invalidità dopo avere correttamente determinato il reddito da invalido dell’interessato.

 

                                     

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione su opposizione impugnata è annullata.

                                         §§ La causa è retrocessa all’amministrazione affinché proceda   conformemente a quanto indicato al considerando 2.6.3..

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                         La CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'800 (IVA inclusa) a titolo di indennità per ripetibili.

                                     

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti