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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 21 maggio 2012 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 17 aprile 2012 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. In data 9 marzo 2007, RI 1 - dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di aiuto giardiniere e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1 -, é precipitato da un’altezza di tre metri, mentre stava procedendo al taglio di un albero (si veda il rapporto di polizia prodotto sub doc. 1).
A causa di questo sinistro, egli ha riportato un trauma cranico e della colonna vertebrale con frattura di L1 e contusione del cono midollare (cfr., ad esempio, doc. M8).
L’assicuratore LAINF ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 6 agosto 2010, all’assicurato é stata riconosciuta una rendita di invalidità del 22% a decorrere dal 1° giugno 2009, nonché un’indennità per menomazione all’integrità del 60%. Per contro, gli é stato negato il diritto all’assegno per grandi invalidi (cfr. doc. 140).
In data 6 settembre 2010, l’avv. RA 1 ha interposto opposizione per conto dell’assicurato (cfr. doc. 161).
1.3. Con scritto dell’11 gennaio 2011, la CO 1 ha comunicato all’assicurato che, in base a un riesame degli aspetti economici, il suo grado d’invalidità sarebbe stato in realtà del 18%. Data la possibilità di una reformatio in pejus della decisione formale del 6 agosto 2010, a RI 1 é stato assegnato un termine di riflessione per ritirare la propria opposizione (doc. 167).
L’opposizione é stata mantenuta.
1.4. Con decisione su opposizione del 17 aprile 2012, l’assicuratore LAINF ha riformato la sua prima decisione, nel senso che il grado dell’invalidità é stato ridotto dal 22 al 18% (cfr. doc. 189).
1.5. Con tempestivo ricorso del 21 maggio 2012, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto, in via principale, che la CO 1 venga condannata a riconoscergli indennità giornaliere anche dopo il 1° giugno 2009 oppure - qualora il suo stato di salute infortunistico venisse giudicato stabilizzato - una rendita di invalidità corrispondente a una totale incapacità lucrativa, un assegno per grandi invalidi (di grado elevato, rispettivamente medio, rispettivamente lieve), nonché un’IMI superiore a quella assegnatagli e, in via subordinata, il rinvio degli atti all’amministrazione per complemento istruttorio.
A sostegno della proprie pretese ricorsuali, l’insorgente ha innanzitutto rimproverato all’Istituto assicuratore di non avere affatto approfondito l’eziologia dei disturbi psichici, i quali costituirebbero peraltro una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico del mese di marzo 2007 (cfr. doc. I, p. 9-11).
Per quanto riguarda l’entità del grado di invalidità, il ricorrente contesta l’esigibilità lavorativa ritenuta dall’assicuratore resistente facendo capo esclusivamente alla valutazione espressa al riguardo dal dott. __________, e ciò “considerando, in particolar modo, il [suo] contesto personale e professionale (…). Egli é cittadino svizzero, padre di famiglia (2 figli a suo carico), con difficoltà a livello della lingua italiana e che svolgeva la professione di aiuto giardiniere. Egli segue regolarmente tre volte alla settimana sedute di fisioterapia. Non é in grado di stare seduto per lunghi periodi e anche utilizzando le braccia, sente forti dolori. La deambulazione é supportata dalle stampelle e dunque non gli é possibile portare alcun tipo di oggetto/peso. I dolori sono poi molto importanti e influiscono anche sulla psiche …” (doc. I, p. 8).
In merito all’IMI, secondo RI 1, la menomazione di cui é portatore dovrebbe senz’altro essere superiore al 60% riconosciutogli, posto che la CO 1 ha omesso di considerare la disfunzione erettile (cfr. doc. I, p. 12).
Relativamente al diritto all’assegno per grandi invalidi, egli contesta che, su questo punto, la decisione formale del 6 agosto 2010 sia cresciuta in giudicato, rilevando che, in sede di opposizione, il suo patrocinatore aveva chiesto di rinviare la definizione del caso al momento in cui sarebbe stata trovata una terapia efficace contro il dolore, “… e ciò anche per quanto concerne le prestazioni di grande invalido.” (doc. I, p. 12).
1.6. La CO 1, in risposta, ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.7. Nel mese di giugno 2012, l’assicurato ha prodotto una certificazione del suo psichiatra curante e ha chiesto che il termine per le nuove prove venisse prorogato in considerazione di un suo imminente ricovero presso il Servizio di psichiatria dell’Ospedale di __________ (cfr. doc. V + allegato).
La proroga é stata accordata (cfr. doc. VI).
1.8. In data 7 dicembre 2012, é pervenuto il rapporto di uscita 4 ottobre 2012 dell’Ospedale di __________. Il ricorrente ha chiesto al TCA di valutare “… se sia più profiqua una perizia giudiziaria multidisciplinare o, a questo punto, con le dovute istruzioni, il rinvio dell’incarto all’assicuratore LAINF per nuova decisione.” (doc. XIII + allegato).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. In sede di decisione su opposizione, l’assicuratore convenuto ha sostenuto che - per quanto riguarda il diritto all’assegno per grandi invalidi -, la decisione formale del 6 agosto 2010 sarebbe cresciuta in giudicato incontestata. Si pone quindi la questione di sapere se la pretesa ricorsuale concernente tale aspetto, é ricevibile oppure no.
Nella DTF 119 V 347, la Corte federale ha stabilito che l'obbligo di articolare le censure vale, di principio, anche nella procedura di opposizione, di modo che, nella misura in cui la decisione non è oggetto d’impugnativa nella procedura di opposizione e non è riesaminata d'ufficio, essa passa parzialmente in giudicato.
Nella RAMI 1999 U 323 p. 98, il TFA ha precisato che, anche se la richiesta nella procedura d'opposizione non si riferisce esplicitamente all'indennità per menomazione dell'integrità, la relativa prima decisione non può crescere in giudicato, qualora l'oggetto principale del litigio (diritto alla rendita d'invalidità) sollevi delle questioni di causalità.
Nella concreta evenienza, con l’opposizione del 6 settembre 2010, l’assicurato ha in sostanza rimproverato all’amministrazione di avere deciso in merito all’entità della rendita e dell’IMI senza considerare l’integralità delle circostanze giuridicamente rilevanti, segnatamente il fatto che, a quel momento, erano ancora in corso accertamenti destinati a trovare una terapia efficace per i dolori cronici, per cui il suo stato di salute non poteva essere considerato stabilizzato. Egli ha chiesto all’amministrazione di posticipare la definizione del diritto alle prestazioni di lunga durata, precisando che ciò valeva anche per le prestazioni di grande invalido (cfr. doc. 161, p. 2).
Secondo questa Corte dal tenore dell’opposizione emerge chiaramente la volontà di RI 1 di censurare, siccome prematura, la definizione del suo diritto a prestazioni da parte dell’assicuratore, assegno per grandi invalidi compreso. Irrilevante é il fatto che, dal punto di vista materiale, la nascita del diritto all’assegno per grandi invalidi non dipende dalla stabilizzazione delle condizioni di salute della persona assicurata (su questo tema, si veda la DTF 133 V 42 consid. 3.9).
Ne discende che l’amministrazione si é erroneamente rifiutata di esaminare nel merito la censura.
Con la risposta di causa, la CO 1 ha inoltre fatto valere che anche “… per quanto concerne l’IMI la decisione é cresciuta in giudicato e quindi su di essa non ci si esprime, detto argomento non essendo né potendo essere contenzioso.” (doc. III, p. 5).
Il TCA non condivide l’affermazione dell’amministrazione.
In effetti, tanto con l’opposizione (cfr. doc. 161) quanto con il ricorso (cfr. doc. I, p. 12), RI 1 ha esplicitamente censurato l’entità dell’IMI che gli é stata riconosciuta.
Nel merito
2.3. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.
D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.4. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.5. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. La giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio é stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:
- le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
- la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i disturbi somatici persistenti;
- la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.7. Dalle carte processuali emerge che l’Istituto assicuratore ha fondato la propria decisione sugli esiti della valutazione della capacità funzionale (EFL) compiuta dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, nel mese di agosto 2009. In quell’occasione, lo specialista ha diagnosticato una disfunzione pluri-direzionale della transizione toraco-lombare, una paraparesi con insicurezza alla marcia e aumento del triangolo di sostentamento, alterazione della sensibilità tattile più marcata alla gamba sinistra, dei dolori neuropatici irradiati agli arti inferiori, una nozione di anosmia, come pure una disfunzione erettile senza perdita della capacità di procreazione. Dopo aver dichiarato che da ulteriori provvedimenti terapeutici non vi era più da attendersi notevoli miglioramenti delle condizioni di salute infortunistiche, il dott. __________ ha ritenuto l’insorgente in grado di svolgere a tempo pieno “… delle attività molto leggere (raramente 2,5 kg), da svolgersi in posizione alternata (con prevalenza tuttavia di quella seduta), con ridotte necessità di spostamenti, se del caso senza carichi e su superfici regolari non a rischio di caduta.” (cfr. doc. M 24).
Chiamato, in un secondo tempo, a pronunciarsi a proposito del diritto all’IMI e all’assegno per grandi invalidi, il dott. __________ ha quantificato l’indennità in un 60% (45% poiché il quadro neurologico complessivo é stato ritenuto paragonabile a una paraplegia ASIA D-E con limite craniale rispetto a L2 e 15% per l’anosmia). Per quanto riguarda invece l’AGI, il sanitario in questione ha confermato le difficoltà nel vestirsi/svestirsi e nel lavarsi, precisando però che “nell’atto di vestirsi/svestirsi la dipendenza da terzi potrebbe tuttavia venir compensata dall’ingaggio adeguato di mezzi ausiliari e dalla scelta di calzature appropriate (munite di cerniera lampo, velcro, …).” (doc. M 25).
Con la decisione formale del 6 agosto 2010, la CO 1 ha riconosciuto all’assicurato una rendita di invalidità del 22%, in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi, e un’IMI del 60%, mentre gli ha negato il diritto all’AGI (cfr. doc. 158).
Dal 9 novembre al 4 dicembre 2010, RI 1 é rimasto degente presso il Centro svizzero __________. In quel contesto, é stata diagnosticata una paraplegia incompleta sub Th 8 su/con frattura traumatica del corpo vertebrale di L1, una sospetta disregolazione autonomica con disturbi della funzione della vescica e sessuale, una sindrome dolorosa diffusa, piuttosto di genesi miofasciale (diagnosi differenziale: dolori neuropatici), una sospetta sindrome da dolore cronico con fattori somatici e psichici, disturbo dell’adattamento con aspetti emotivi misti (depressione, paura/angoscia), nonché una lieve sindrome del solco ulnare bilaterale. Gli specialisti hanno quindi in particolare indicato che la paraplegia incompleta comporta soltanto dei discreti impedimenti, compensabili nella quotidianità e che non immobilizzano in alcun modo l’assicurato. A loro avviso, a trovarsi in primo piano e a limitare maggiormente il ricorrente, sono le comorbidità, ossia la sindrome da dolore cronico/disturbo da dolore cronico con le concomitanti componenti affettive. Per questo motivo, essi hanno ritenuto urgente instaurare, portare avanti e intensificare delle cure psichiatriche/psicoterapiche (cfr. doc. 179).
A decorre dal mese di febbraio 2011, RI 1 é in effetti entrato in cura dal dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia. Dal relativo rapporto si apprende che egli soffriva di una sindrome depressiva-ansiosa, di una sindrome da dolore persistente e di una modificazione duratura della personalità in seguito a dolore cronico e disregolazione neurovegetativa della funzione sessuale e della minzione, su paraplegia incompleta. Lo psichiatra ha pure attestato che l’assicurato presentava una completa incapacità al guadagno (cfr. doc. A 7).
In occasione della sua degenza presso il Servizio di psichiatria dell’Ospedale di __________ (25 giugno - 1° settembre 2012), all’insorgente é stata diagnosticata una sindrome mista ansioso-depressiva, nonché una sindrome somatoforme da dolore persistente. In merito alla genesi della problematica psichica, nel rapporto di uscita del 4 ottobre 2012 si legge che il quadro clinico é “… la risultante di un insieme di numerosi fattori: vi é una componente personologica (con caratteristiche etniche e culturali che rendono difficile valutarne una eventuale dimensione patologica, comunque non risaltata alla dott.ssa __________), una componente reattiva al trauma (dolori e disregolazione vegetativa) e una terza componente successiva alla cronicizzazione delle sequele dello stesso, sia a livello fisico che a livello psichico: depressione e disfunzione sessuale alimentano disistima e problemi famigliari; i dolori cronici incidono sul tono dell’umore e viceversa, nel senso di un circolo vizioso che non é stato possibile eliminare né con misure farmacologiche, né con misure fisioterapiche.” (allegato al doc. XIII).
2.8. La documentazione esposta al precedente considerando dimostra che, al momento determinante dell’emanazione della decisione impugnata (aprile 2012), il quadro clinico presentato dall’assicurato era dominato da una problematica di natura psichica. Ciò nonostante, la CO 1 ha omesso di approfondire tale aspetto, limitandosi ad affermare, senza fornire motivazioni di sorta, che la problematica psichica “… non può comunque essere messa in relazione di causalità adeguata con l’evento.” (doc. 189, p. 4).
Ora, posto che il sinistro occorso al ricorrente - caduta da un’altezza di tre metri con trauma cranico, frattura del corpo vertebrale di L1 trattata cruentemente, con contusione midollare e varie implicazioni neurologiche - deve essere classificato fra gli infortuni di media gravità al limite dei casi gravi (a titolo di confronto, si veda la STFA U 3/03 del 4 settembre 2003, riguardante il caso di un assicurato che era caduto da un’altezza di 3/4 metri, ma che aveva riportato delle lesioni decisamente meno gravi [frattura da compressione lombare] rispetto a quelle lamentate da RI 1, sinistro che la Corte federale ha inserito nella categoria degli infortuni di media gravità propriamente detta; in questo stesso senso, si veda pure la STFA U 31/03 del 30 novembre 2004, caduta da un’altezza di 3.5 metri con lieve infrazione della limitante superiore del corpo vertebrale di L1) e che, in ossequio alla giurisprudenza federale, basterebbe l’adempimento di uno solo dei criteri di rilievo enumerati al considerando 2.6. della presente pronunzia (cfr. STF 8C_257/2008 del 4 settembre 2008 consid. 3.3.3), questa Corte ritiene che non possa essere escluso a priori che i disturbi psichici lamentati dall’assicurato costituiscano una conseguenza adeguata dell’evento traumatico del marzo 2007.
Alla luce di quanto precede, non si può dunque prescindere dall’approfondire la questione concernente l’esistenza di un nesso di causalità naturale con l’infortunio assicurato, e ciò mediante l’esecuzione di una perizia psichiatrica.
2.9. In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.
Il TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…).
4.4.1.1 Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.
4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009)”.
(DTF 137 V 263-265)
Nella presente fattispecie, la CO 1 non ha affatto accertato l’eziologia della problematica psichica presentata dall’insorgente, motivo per cui, in applicazione dei principi giurisprudenziali appena citati, sono adempiuti i presupposti per un rinvio degli atti all’amministrazione.
Per le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.8., si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata. L’assicuratore LAINF resistente, a cui gli atti vengono retrocessi, dovrà disporre un approfondimento istruttorio (concretamente, una perizia medica da parte di uno specialista in psichiatria) con lo scopo principale di appurare se le turbe psichiche si trovano in nesso di causalità naturale con l’infortunio occorso a RI 1 il 9 marzo 2007 e, in caso di risposta affermativa, decidere in merito all’adeguatezza di tale nesso. Nell’ipotesi in cui la problematica psichica costituisse una conseguenza naturale e adeguata del trauma subito, la CO 1 dovrà ridefinire il diritto alle prestazioni dal profilo temporale e materiale (compreso quello all’IMI e all’AGI - si veda, in proposito, il consid. 2.2.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ La causa è retrocessa all’amministrazione affinché proceda conformemente a quanto indicato al considerando 2.9. in fine.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo di indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti