Raccomandata |
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Incarto n.
mm/DC |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattore: |
Maurizio Macchi, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 30 maggio 2012 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 10 maggio 2012 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. In data 31 agosto 2010, la Città di __________ ha comunicato alla CO 1 che la propria dipendente RI 1, il 20 agosto 2009, aveva preso un pugno sul costato durante un allenamento di pugilato (cfr. doc. 2.1).
Con certificato del 10 settembre 2010, il dott. __________ ha diagnosticato dei possibili neuromi cicatriziali locali (doc. 2.2).
In base agli esiti dell’ecografia della parete toracica destra del 4 gennaio 2011, il radiologo dott. __________ ha formulato la diagnosi di ipermobilità costale compatibile con uno “slipping rib syndrome” su lesione all’ancoraggio cartilagineo distale delle coste X e XI (doc. 2.4).
1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 31 gennaio 2012, l’assicuratore LAINF ha negato il proprio obbligo a prestazioni, sostenendo, da un lato, che i dolori costali a destra non erano da porre in relazione a un infortunio ai sensi di legge e, dall’altro, che essi non costituivano neppure una lesione parificata ai postumi di un infortunio (cfr. doc. 1.1)
A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata personalmente (cfr. doc. 1.3), in data 10 maggio 2012, la CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 1.6).
1.3. Con tempestivo ricorso del 30 maggio 2012 - inoltrato erroneamente all’Istituto assicuratore -, RI 1 ha chiesto che quest’ultimo venga condannato a riconoscere l’evento del 20 agosto 2009 quale infortunio ex art. 4 LPGA, argomentando in particolare quanto segue:
" (…).
Sin dall’inizio ho fatto rilevare di essermi infortunata nella palestra dove svolgo pugilato. Pugilato, non Jiu Jitsu. Mai praticato Jiu Jitsuin vita mia, non conosco nessuna mossa di questa lotta, conosco solo pugni e schivate (infatti si é visto il risultato). Pugilato e Jiu Jitsu sono due discipline totalmente diverse. Ecco infatti il fattore straordinario, dato da una situazione non usuale: il tentativo di liberarmi da una mossa che non conosco, di una disciplina che non conosco e non sapendo in che modo.
Ribadisco inoltre il fatto che l’annuncio d’infortunio non é stato un mio errore bensì di chi l’ha compilato, sapendo appunto che svolgo pugilato avrà dato per scontato di essermi fatta male “boxando”. Non vedo perché attaccarsi ad un cavillo che tra l’altro deriva da un errore altrui.
(…).
Nella decisione su opposizione si sostiene che la slipping rib syndrome é stata diagnosticata solo dal Dr. __________. Vero, questo perché é stato l’unico ad avere effettuato un esame in movimento e non statico. Ma anche se fosse? se un medico fa una diagnosi ed un altro no?. Quale si prende per buona? La diagnosi o la non diagnosi? È sufficiente che per mezzo di un esame si arrivi ad una diagnosi, indipendentemente da quale esame.
(…).
Non é possibile dimostrare chiaramente di quale diagnosi si tratta poiché é passato troppo tempo dal momento dell’infortunio alla prima visita-esame. ma gli “strascichi” sono riconducibili sia alla lacerazione meniscale (poiché si tratta di tessuto cartilagineo staccato dalla propria sede e cioè dalla costola); sia alla lussazione di un’articolazione (poiché si tratta di un’articolazione e la lussazione può essere avvenuta e dopo un anno essersi modificata)
… Una lussazione dell’articolazione può essere perciò a monte del problema attuale delle costole.
(…).”
(doc. I)
1.4. La CO 1, in risposta, ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VIII).
1.5. In data 23 ottobre 2012, il TCA ha interpellato il dott. __________r, il quale é stato invitato a rispondere ad alcuni quesiti riguardanti la diagnosi dei disturbi denunciati dall’assicurata (doc. XII).
La risposta dello specialista appena citato é pervenuta in data 26 ottobre 2012 (doc. XIV).
L’amministrazione ha preso posizione in merito il 19 novembre 2012, producendo un rapporto del dott. __________ (cfr. doc. XVIII + allegato).
1.6. Il 29 novembre 2012 ha avuto luogo un dibattimento dinanzi al Presidente del TCA (doc. XX).
1.7. In data 10 dicembre 2012, l’amministrazione si é riconfermata nella propria posizione, anche alla luce di quanto emerso in occasione dell’udienza appena citata (doc. XXI).
1.8. In data 21 dicembre 2012 al TCA é pervenuta la traduzione in lingua italiana del referto del dott. __________ (allegato al doc. XXIII), la quale é stata immediatamente trasmessa all’assicurata (doc. XXIV).
Il 27 dicembre 2012, RI 1 ha formulato le proprie osservazioni sui rapporti dei dottori __________ e __________ (doc. XXV).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Oggetto della lite é la questione di sapere se la CO 1 era legittimata a negare la propria responsabilità relativamente ai disturbi che le sono stati annunciati da RI 1, oppure no.
Dalla decisione su opposizione impugnata risulta che l’Istituto assicuratore resistente ha negato il proprio obbligo a prestazioni poiché, da una parte, l’evento del 20 agosto 2009 non sarebbe costitutivo di un infortunio ai sensi di legge e, dall’altra, l’assicurata non avrebbe presentato una delle diagnosi esaustivamente enumerate all’art. 9 cpv. 2 OAINF (cfr. doc. 1.6).
2.3. L’art. 9 cpv. 2 OAINF, nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997, prevede che se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco è esaustivo, sono equiparate all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno straordinario:
a. fratture;
b. lussazioni di articolazioni;
c. lacerazioni del menisco;
d. lacerazioni muscolari;
e. stiramenti muscolari
f. lacerazioni dei tendini;
g. lesioni dei legamenti;
h. lesioni del timpano.
Le lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per la straordinarietà del fattore esterno (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.).
A proposito dell'esigenza di un fattore esterno, l'Alta Corte, nella DTF 129 V 466, ha precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al corpo.
Così, dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 4.2.2). Per il resto, conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo ("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V 470, consid. 4.2.3).
Il TFA ha pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; si veda pure la STF 8C_802/2011 del 2 febbraio 2012 consid. 5.5).
Necessario è inoltre che si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue. Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS 1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).
2.4. Nella concreta evenienza, dalle tavole processuali emerge che i noti dolori localizzati al costato destro sono stati oggetto di numerosi accertamenti diagnostici, rispettivamente di diagnosi diverse.
In data 24 agosto 2010, sono state eseguite delle radiografie del torace e emitorace destro, risultate senza particolarità (cfr. doc. 2.3). Il 4 gennaio 2011, un’ecografia effettuata dal dott. __________, spec. FMH in radiologia medica, ha evidenziato la presenza di una ipermobilità delle coste X e XI con immagini di “scatto” alla respirazione profonda e con separazione tra la cartilagine dell’arco e le coste, reperto giudicato compatibile con “… uno “slipping rib syndrome” su lesione all’ancoraggio cartilagineo distale …” (doc. 2.4). La RMN del rachide dorsale del 5 gennaio 2011, la RMN della parete toracica/sterno-costale dell’11 febbraio 2011, nonché la TAC del torace del 1° marzo 2011, non hanno mostrato nulla di patologico (doc. 2.6, 2.7 e 2.8). A margine della consultazione del 1° luglio 2011, il __________, spec. FMH in anestesiologia, ha sottoposto l’assicurata a un’infiltrazione sotto controllo radiologico con un anestetico locale. Alla luce dell’esito del test, il sanitario in questione ha dichiarato che é “… difficile correlare la clinica invalidante alla assenza di reperti oggettivi, non evidenti anche alle numerose indagini radiologiche.” (doc. 2.12).
Nel mese di ottobre 2012, il TCA ha chiesto al dott. __________, già Primario di chirurgia presso l’Ospedale regionale di __________ nonché medico curante specialista dell’assicurata, alcune precisazioni d’ordine diagnostico (cfr. doc. XII). Per quanto qui d’interesse, con rapporto del 24 ottobre 2012, egli ha innanzitutto dichiarato che “rivalutando accertamenti e visite cliniche, effettivamente si potrebbe parlare di tale diagnosi (di una “slipping rib syndrome”, n.d.r.) soprattutto perché, dopo aver indirizzato la signora al dr. __________, responsabile Centro terapia del Dolore all’Ospedale __________, un’infiltrazione di anestetico locale ha bloccato temporaneamente completamente il dolore.”. D’altro canto, il sanitario in questione ha negato che il fatto che le indagini radiologiche e strumentali compiute siano risultate negative, consenta di concludere all’inesistenza di una “slipping rib syndrome”, “… poiché sembra che per questa sindrome le predette indagini non siano conclusive: l’ecografia resta l’indagine più mirata per confermare questa patologia che può essere validata con il cosiddetto test dell’uncino e con il blocco del nervo intercostale.”. Infine, il dott. __________ ha sostenuto che la menomazione lamentata dall’assicurata ricadrebbe fra le diagnosi enumerate all’art. 9 cpv. 2 OAINF: “praticamente si può parlare di una frattura a livello cartilagineo, dato che in quella parte del corpo non vi sono articolazioni.” (doc. XIV).
In corso di causa, l’assicuratore resistente ha prodotto un rapporto del medico fiduciario dott. __________, secondo il quale, qualora fosse data la diagnosi di “slipping rib syndrome, ciò che é soltanto possibile alla luce degli esiti delle indagini radiologiche e strumentali, si tratterebbe tutt’al più di una sublussazione a livello del punto di congiunzione delle coste con lo sterno. Ora, la sublussazione non ricade sotto l’art. 9 cpv. 2 OAINF (cfr. allegato al doc. XVIII).
2.5. Tenuto conto che l’esito dell’ecografia del 4 gennaio 2011 non é stato confermato né dalla RMN né dalla TAC eseguite successivamente (cfr. doc. 2.6, 2.7 e 2.8), che, sebbene l’infiltrazione con anestetico locale del 1° luglio 2011 abbia comportato una transitoria scomparsa dei dolori, il dott. __________ non ha ritenuto la diagnosi di “slipping rib syndrome” e che lo stesso dott. __________ si é espresso al riguardo in termini di semplice possibilità (cfr. doc. XIV: “… effettivamente si potrebbe parlare di tale diagnosi … “ e “… il fatto che questa possibile sindrome …”), ci si può legittimamente chiedere se l’esistenza di una “slipping rib syndrome” sia stata accertata con un grado di verosimiglianza sufficiente. Questo Tribunale può comunque esimersi dall’approfondire tale aspetto, poiché, anche qualora si volesse riconoscerne l’esistenza, l’art. 9 cpv. 2 OAINF non potrebbe trovare applicazione, così come verrà meglio dimostrato qui di seguito.
Secondo il dott. __________, la “slipping rib syndrome” corrisponde a una frattura cartilaginea (doc. XIV, risposta al quesito n. 4), ciò che sembrerebbe confermato anche dal referto dell’ecografia eseguita dal dott. __________ (doc. 2.4: “… su lesione all’ancoraggio cartilagineo distale delle coste X e XI.” - il corsivo é del redattore).
Ora, nel quadro di una pregressa procedura ricorsuale sfociata nella STCA 35.2001.49 del 7 gennaio 2002, questo Tribunale ha già appurato, dopo avere interpellato uno specialista in chirurgia ortopedica, che una lesione interessante la cartilagine - in quella fattispecie si trattava di un distacco osteo-cartilagineo nella zona di carico del condilo femorale esterno destro -, non può essere assimilata a una frattura ossea ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 lett. a OAINF (si veda la versione tedesca: "Knochenbrücke"; in questo senso, cfr. STCA 35.2012.50 del 28 novembre 2012 consid. 2.10., 35.2010.19 del 14 giugno 2010 consid. 2.9., 35.2008.65 del 15 gennaio 2009 consid. 2.6. e 35.2008.47 del 13 ottobre 2008 consid. 2.11., tutte cresciute in giudicato incontestate). Sempre in questo contesto, é utile segnalare che, in una sentenza 8C_118/2011 del 9 novembre 2011 consid. 4.3.3, pubblicata in SVR 4-5/2012 UV Nr. 10, p. 34ss., il Tribunale federale ha ricordato che la giurisprudenza (DTF 114 V 298 consid. 3e) considera che le disposizioni d’eccezione, qual é l’art. 9 cpv. 2 OAINF che contiene un elenco esaustivo, non devono essere interpretate né restrittivamente né in maniera estensiva, ma conformemente al loro senso e scopo, nei limiti della regola generale. Non é dunque ammissibile estendere l’elenco delle lesioni parificabili a infortunio ragionando per analogia. Ad esempio, nella RAMI 1993 K 921 p. 160 consid. 5, l’Alta Corte ha negato che la frattura di un dente possa essere assimilata a una frattura ex art. 9 cpv. 2 lett. a OAINF.
Un’obbligo a prestazioni fondato sull’art. 9 cpv. 2 OAINF non potrebbe essere ammesso nemmeno qualora si volesse considerare quanto sostenuto dal dott. __________, per il quale la “slipping rib syndrome” corrisponderebbe, tutt’al più, a una sublussazione (cfr. allegato al doc. XVIII). Infatti, secondo la giurisprudenza, le sublussazioni non costituiscono una lesione parificata ai postumi d’infortunio e, in particolare, non ricadono sotto la lett. b dell’art. 9 cpv. 2 OAINF (“lussazioni di articolazioni” - cfr. STF 8C_1000/2008 del 27 febbraio 2009 consid. 2.3), tutto ciò senza dimenticare che, a detta del dott. __________, “… in quella parte del corpo non vi sono articolazioni.” (cfr. doc. XIV, risposta al quesito n. 4 - il corsivo é del redattore).
Visto che RI 1 non ha presentato una delle menomazioni elencate all’art. 9 cpv. 2 OAINF, l’assicuratore LAINF non può essere tenuto a riconoscere la propria responsabilità a titolo di lesione parificata ai postumi d’infortunio.
Questa Corte deve dunque esaminare se la sua responsabilità possa essere invece ammessa a titolo d’infortunio.
2.6. L'art. 4 LPGA così definisce l'infortunio:
" È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte."
Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
" - l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale fattore"
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.7. Si evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto, é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).
Vi è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.
2.8. Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.
Quando l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).
Gli stessi principi sono, ovviamente, applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).
2.9. Nel caso di specie, in occasione dell’udienza del 29 novembre 2012, l’insorgente ha chiarito qual é stata la dinamica dell’evento occorsole il 20 agosto 2009. Ella ha dichiarato quanto segue:
" (…).
Rispondendo al presidente del TCA l’assicurata precisa che l’evento in questione è accaduto il 20 agosto 2009. Ero in palestra dove a quel momento svolgevo pugilato, nella stessa palestra si allenano dei ragazzi che praticano jujitsu. Vi è stata una discussione su queste due arti marziali e io ho provato un paio di mosse di jujitsu. Era la prima volta che praticavo il jujitsu. L’ultima mossa era una presa dove l’uomo si trovava con la schiena a terra, mi stringeva e io mi trovavo sopra di lui, pure io di schiena. Ho tentato di liberarmi con questa mossa, non con la tecnica ma con la mia forza. Con ciò voglio dire che l’ho fatto solo con la forza e non beneficiando dell’esperienza sulle mosse per liberarsi in possesso di coloro che praticano il jujitsu. La morsa è stata allentata quando mi sono lamentata per il dolore. L’altra persona coinvolta era un ragazzo che si allena in quella palestra, il suo peso era il doppio del mio (circa 90 kg).”
(doc. XX, p. 1s.)
Rispondendo al Presidente del TCA che le aveva chiesto se, vista la sua professione, le era stata fornita una preparazione personale alla difesa e alla lotta, la ricorrente ha risposto “… sì e no, nel senso che riceviamo e facciamo degli allenamenti di difesa personale che comprendono diverse discipline (non so quali con esattezza). Gli allenamenti non sono costanti e ritengo che se un agente di polizia vuole essere preparato deve seguire degli allenamenti privati in modo regolare.”. Essa ha pure precisato di essere allenata “… in modo generale sulla difesa personale, di bloccaggi e di prese ce ne sono migliaia di tipi. Conosco le basi di quello che facciamo.” (doc. XX, p. 3).
2.10. Alla luce di quanto dichiarato dall’assicurata, é da ritenere accertato che nel caso di specie non vi é stato l’intervento di un fattore causale esterno: il danno alla salute si è infatti manifestato senza che vi sia stato impatto con altre persone o con oggetti.
Quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.
La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere (cfr. STFA U 9/04 del 15 ottobre 2004). L’Alta Corte ha negato il carattere infortunistico nel caso di un aiuto infermiere - 36enne, di buona costituzione fisica - che aveva riportato una sindrome vertebrale dorsale in seguito allo spostamento, dal tavolo operatorio al letto, di un paziente del peso di 100-120 kg (cfr. DTF 116 V 136 consid. 3c), mentre lo ha riconosciuto nel caso di una stagista fisioterapista (57 kg) attiva in una casa per anziani che, per evitare l’improvvisa caduta di un paziente (84 kg), non aveva avuto scelta se non quella di intervenire con una sforzo violento e repentino (cfr. STFA U 166/04 del 18 aprile 2005, pubblicata in RtiD 2005 II n. 56 p. 265, citata nella STF 8C_403/2010 del 6 dicembre 2010 consid. 4.1).
Da un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).
In una sentenza U 385/01 del 10 gennaio 2003 consid. 2, il TFA ha negato l’esistenza di un infortunio (e di una lesione parificata a infortunio), trattandosi di un assicurato che, durante un allenamento di Jiu-Jitsu, aveva riportato una distorsione al rachide cervicale, nel tentativo di liberarsi dal suo avversario che gli era sopra tenendolo bloccato al suolo. L’Alta Corte federale ha escluso che il fatto di spingere l’avversario verso l’alto potesse costituire un movimento scombinato o incongruo, posto che il normale svolgimento del movimento non é stato ostacolato da qualcosa di fuori programma o insolito comportante una sollecitazione non fisiologica di singole parti del corpo. Pure esclusa l’ipotesi di uno sforzo manifestamente eccessivo, per il motivo che il peso dell’avversario non superava i 100 kg.
Come nella fattispecie oggetto della pronunzia federale appena menzionata, anche nella descrizione che l’assicurata ha fatto dell’accaduto, non é ravvisabile l’intervento di circostanze esterne manifestamente impreviste e fuori programma che hanno interrotto oppure interferito nel normale processo motorio compiuto per cercare di liberarsi dalla presa dell’avversario. Il criterio del movimento scoordinato non è, dunque, adempiuto. In questa misura, il TCA condivide quindi l’opinione dell’assicuratore convenuto (cfr. doc. XXI, p. 2).
Relativamente all'ipotesi di uno sforzo manifestamente eccessivo, in occasione della sua audizione dinanzi al Presidente del TCA, RI 1 ha dichiarato che quel giorno stava affrontando un uomo, pesante il doppio di lei (circa 90 kg), che praticava lo Jiu-Jitsu (contrariamente a lei che era la prima volta che si cimentava con quella disciplina). Ella ha pure relativizzato la rilevanza dell’addestramento ricevuto in qualità di agente di polizia (cfr. doc. XX).
Secondo questo Tribunale, la veridicità delle circostanze riferite dall’assicurata deve essere verificata poiché, qualora essa trovasse conferma, non si potrebbe negare a priori che l’insorgente ha compiuto uno sforzo manifestamente eccessivo. Al riguardo, questa Corte sottolinea in particolare che non é un caso se, nella maggioranza degli sport, fra cui quelli da contatto, gli atleti vengono suddivisi per categoria di peso e per sesso, e ciò proprio per garantire un equilibrio delle forze in gioco (ad esempio, si veda, per il pugilato, www.it.wikipedia.org/wiki/Categoria:Categorie_di_peso_del pugilato, per il karate, www.it.wikipedia.org/wiki/Karate_sportivo e, per lo judo, www.it.wikipedia.org/wiki/Judo_(sport)).
In esito a quanto precede, gli atti vengono retrocessi all’amministrazione affinché compia tutti gli accertamenti necessari per verificare le dichiarazioni di RI 1 (procedendo, ad esempio, all’audizione del ragazzo affrontato quel 20 agosto 2009, come pure di coloro che si occupano della formazione degli agenti di polizia) e decida di nuovo in merito all’esistenza di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA.
Se ne ammetterà l’esistenza, la CO 1 dovrà pure stabilire se i disturbi fatti valere dall’assicurata costituivano una conseguenza, naturale e adeguata, del sinistro occorsole.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione su opposizione impugnata é annullata.
§§ Gli atti vengono rinviati alla CO 1 per ulteriori accertamenti ai sensi del considerando 2.10..
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti