Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2012.40

 

mm

Lugano

20 febbraio 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 18 giugno 2012 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 25 maggio 2012 emanata da

 

CO 1 

rappr. da:   RA 2  

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   In data 26 dicembre 2011, RI 1 - farmacista responsabile della __________ e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso  CO 1i -, stava seduta su un piccolo sgabello per pulire il pavimento, quando, sentito un rumore, si é girata e ha urtato la testa contro l’angolo del lavatoio in sasso (cfr. doc. 25).

                                         Consultato il giorno stesso, il dott. __________ ha diagnosticato uno stato dopo contusione temporale destra e ha prescritto una terapia analgesica (cfr. doc. 17).

 

                                         L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale dell’11 aprile 2012, CO 1 ha dichiarato estinto il diritto a prestazioni con effetto immediato, ritenuto che, da quella data in poi, i disturbi lamentati dall’assicurata non si sarebbero più trovati in una relazione di causalità naturale con il sinistro del dicembre 2011 (doc. 9).

 

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata, in data 25 maggio 2012, l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 1).

 

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 18 giugno 2012, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto che il TCA accerti la persistenza di un nesso causale naturale (e adeguato) con l’infortunio del 26 dicembre 2011 anche dopo l’11 aprile 2012 e che l’assicuratore convenuto sia condannato a versarle ulteriori prestazioni.

                                         A sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente ha in sostanza contestato che alla perizia amministrativa elaborata dal dott. __________ possa essere riconosciuto un pieno valore probatorio e ha sostenuto che i disturbi lamentati costituirebbero ancora una conseguenza naturale (e adeguata) del sinistro occorsole nel dicembre 2011:

 

"  (…).

Si contesta in ogni caso che la valutazione del dr. __________i possa essere definita completa ed esaurienta, e si attendono comunque le valutazioni del dott. __________. Si contesta che non vi siano danni neurologici, si contesta la diagnosi, e si contesta che il nesso di causalità si sia esaurito in poche settimane. Quindi la valutazione del dr. __________ viene integralmente contestata anche ed in ogni caso sia a livello di diagnosi che relativamente alla problematica del nesso di causalità, sia nell’ambito della valutazione dell’incapacità lavorativa, sia nell’ambito della valutazione della stabilizzazione del caso, sia relativamente alla questione del raggiungimento dello status quo ante/sine.

 

Si ritiene quindi che, come minimo con probabilità preponderante, i disturbi dell’assicurata conseguenti all’evento del 26 dicembre 2011 siano a tutt’oggi in nesso di causalità naturale (ed adeguato) con l’evento infortunistico di tale data, e che quindi le prestazioni LAINF debbano essere erogate anche dopo l’11 aprile 2012 ed a tutt’oggi.

 

Del resto, i disturbi persistono a tutt’oggi (sintomatologia dolorosa a livello cervicale, cefalee, difficoltà di concentrazione, affaticabilità durante il lavoro, instabilità, disturbi dell’equilibrio, ecc.).”

                                         (doc. I)

 

                               1.4.   La CO 1, in risposta, ha chiesto che l’impugnativa sia integralmente respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

 

                               1.5.   Nel corso del mese di luglio 2012, l’assicurata ha prodotto un rapporto del dott. __________ dal quale emerge che essa sarebbe stata sottoposta a breve a una valutazione neuropsicologica (cfr. doc. VII + allegato).

 

                                         In data 30 agosto 2012, al TCA é pervenuto il rapporto relativo alla valutazione neuropsicologica, nonché un nuovo referto del neurologo dott. __________ (cfr. doc. IX + allegati).

 

                               1.6.   L’8 ottobre 2012, questa Corte ha interpellato il dott. __________, invitandolo a pronunciarsi sulla rilevanza della documentazione medica ulteriormente prodotta dalla ricorrente (doc. XIII).

 

                                         La sua risposta é datata 12 ottobre 2012 (doc. XIV).

 

                                         Alle parti é stato concesso di formulare delle osservazioni (cfr. doc. XVIII + allegato e doc. XIX).

 

                                         L’amministrazione si é ancora pronunciata sulla certificazione 26 ottobre 2012 del dott. __________ (doc. XXII).

 

                               1.7.   In corso di causa, il TCA ha chiesto alle parti di pronunciarsi in merito all’esistenza di un nesso di causalità adeguata dopo l’11 aprile 2012 (cfr. doc. XXIV).

 

                                         La Basilese ha risposto in data 30 gennaio 2013 (doc. XXV), mentre l’assicurata lo ha fatto il 6 febbraio 2013 (doc. XXVI).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   L’oggetto della lite é circoscritto alla questione di sapere se i disturbi denunciati da RI 1 costituivano una conseguenza, naturale e adeguata, dell’infortunio del 26 dicembre 2011, anche dopo l’11 aprile 2012.

 

                               2.3.   Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

 

                                         Il diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa condizione é adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).

 

                               2.4.   Se un infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente é ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

                                         Il solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un infortunio, non basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con questo medesimo infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”; cfr. DTF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid. 3b). Occorre di principio ricercarne l’eziologia e verificare, su questa base, l’esistenza del nesso di causalità con l’evento assicurato. Pertanto, in materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di trauma equivalente oppure di trauma cranio-cerebrale, senza dimostrazione di un sostrato organico oggettivabile, l’esistenza di un legame causale naturale tra l’infortunio e l’incapacità lavorativa o di guadagno, deve di principio essere ammessa in presenza di un quadro clinico tipico caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento della personalità, ecc.. L’esistenza di un infortunio di questo tipo così come delle sue conseguenze, presuppone delle attendibili certificazioni medico-specialistiche (cfr. DTF 119 V 335 consid. 1, 117 V 359 consid. 4b; in merito alle misure istruttorie necessarie, si veda la DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122s.).

 

                               2.5.   Il diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata é generalmente ammesso, dal momento in cui é accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio é stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:

 

                                         -  le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

                                         -  la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

                                         -  la durata eccezionalmente lunga della cura medica;

                                         -  i disturbi somatici persistenti;

                                         -  la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

                                         -  il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

                                         -  il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

 

                                         Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

 

                               2.6.   In presenza di un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di un trauma equivalente oppure di un trauma cranio-cerebrale, senza prova di deficit funzionale organico, i criteri della causalità adeguata devono essere esaminati senza differenziare le componenti psichiche da quelle somatiche, e ciò contrariamente a quanto avviene trattandosi di disturbi psichici insorti a seguito di un infortunio, per i quali vanno considerati unicamente gli aspetti organici (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 e SVR 2007 UV 8 p. 27, consid. 2ss.).

 

                               2.7.   Nella DTF 134 V 109, già citata in precedenza, il Tribunale federale ha precisato, da più punti di vista, la propria giurisprudenza riguardante la valutazione della causalità in caso di disturbi organici non oggettivabili e, specificatamente, quella elaborata in materia di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali.

                                         In quel giudizio, l’Alta Corte ha innanzitutto confermato la necessità di procedere a un esame particolare dell’adeguatezza in presenza di infortuni che hanno comportato tali lesioni (consid. 7-9). Il Tribunale federale ha inoltre stabilito che non vi è ragione di modificare i principi relativi alla classificazione degli infortuni a seconda del loro grado di gravità e all’eventuale presa in considerazione di ulteriori criteri nell’esame dell’adeguatezza a dipendenza della gravità dell’infortunio (consid. 10.1). La Corte federale ha invece accresciuto le esigenze relativamente alla prova dell’esistenza di una lesione in relazione di causalità naturale con l’infortunio (consid. 9) e ha modificato in parte i criteri di rilievo per l’adeguatezza (consid. 10).

                                         Per quanto riguarda il nesso di causalità naturale, il TF ha segnatamente ricordato che, accanto ai casi in cui un chiaro miglioramento dello stato di salute subentra già dopo breve tempo e che perciò pongono raramente dei problemi nell’applicazione del diritto, vi sono i casi in cui i disturbi perdurano più a lungo, sino alla loro cronicizzazione. Per questi ultimi, è indicato disporre rapidamente - di regola dopo circa sei mesi di persistenza dei disturbi -, una perizia pluri-/interdisciplinare (di tipo neurologico/ortopedico, psichiatrico e, eventualmente, neuropsicologico; in caso di questioni specifiche e per escludere diagnosi differenziali sono pure indicati accertamenti otoneurologici, oftalmologici, ecc.), allestita da medici specialisti che godono di un’esperienza specifica con questo genere di lesioni. Relativamente alla causalità adeguata, l’Alta Corte ha rielaborato i criteri di rilievo, principalmente quelli che contengono una componente temporale e, in secondo luogo, quelli che nella pratica si sono dimostrati troppo poco chiari. Il relativo nuovo elenco si presenta quindi nel modo seguente:

 

-  le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

-  la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate;

-  la specifica cura medica protratta e gravosa;

-  i notevoli disturbi;

-  la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

-  il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti                  intervenute;

-  la rilevante incapacità lavorativa malgrado la dimostrazione                  degli sforzi compiuti.

 

Nonostante ciò che precede, la giurisprudenza citata al considerando 2.5. (DTF 115 V 133 e 403) si applica anche in caso di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali, se i disturbi psichici insorti dopo l’infortunio appaiono chiaramente come un danno alla salute distinto e indipendente dal quadro clinico tipico consecutivo a un trauma d’accelerazione al rachide cervicale, a un trauma equivalente oppure a un trauma cranio-cerebrale (cfr. RAMI 2001 U 421 p. 79 consid. 2b).

 

                               2.8.   Nella concreta evenienza, dalle tavole processuali emerge che nel dicembre 2011 RI 1 ha lamentato un trauma contusivo al cuoio capelluto in sede parietale destra, senza interessamento del sistema nervoso centrale, dopo aver urtato il capo contro l’angolo di un lavatoio in sasso (cfr. doc. 11, p. 5 e allegato al doc. IX, risposta ai quesiti n. 1 e n. 7).

 

                                         D’altro canto, la documentazione medica agli atti consente di concludere che, perlomeno al momento della chiusura del caso da parte de CO 1 (aprile 2012), la sintomatologia denunciata dalla ricorrente non correlava con un danno infortunistico oggettivabile (cfr. doc. 11, p. 4: “L’esame neurologico é assolutamente normale e non si trovano indizi che facciano sospettare lesioni focali intracraniche. Non ritengo indicato procedere con indagini neuro radiologiche.”, circostanza che non é stata smentita nemmeno dal neurologo curante dell’insorgente, cfr. allegato al doc. IX).

                                         In questo contesto, é utile segnalare che il TF ha stabilito che le cefalee non costituiscono la prova della presenza di un danno organico di natura infortunistica, sebbene esse possano essere classificate secondo la Classificazione Internazionale delle Cefalee (ICHD-2) della International Headache Society (cfr. SVR 2008 UV 2 p. 3; STF 8C_680/2010 del 4 febbraio 2011 consid. 3.2). D’altra parte, in una sentenza U 273/06 del 9 agosto 2006 consid. 3.3, l’Alta Corte ha confermato che, per costante giurisprudenza, la neuropsicologia non é di per sé suscettibile di dimostrare l’esistenza di disfunzioni cerebrali organi derivanti da un infortunio.

 

                               2.9.   L’assenza di postumi organici oggettivabili, suscettibili di spiegare i disturbi accusati dalla ricorrente, non esclude a priori l'esistenza di un nesso di causalità naturale con l'evento traumatico in esame (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p. 17 [8C_310/2011] consid. 5.1 con riferimenti). Nel caso di disturbi in relazione di causalità naturale con l'infortunio, ma senza deficit funzionali organici oggettivabili, occorre piuttosto procedere a un esame particolare dell'adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori indagini sulla questione della causalità naturale tra l'infortunio e i disturbi lamentati (DTF 135 V 465 consid. 5.1).

 

                                         Secondo la giurisprudenza federale, l’esame dell’adeguatezza del legame causale può però avvenire, al più presto, quando l’assicuratore contro gli infortuni, in virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, é tenuto a chiudere un caso (con interruzione delle prestazioni di corta durata e con esame del diritto a una rendita di invalidità e a un’IMI). Tale momento é dato quando dalla continuazione della cura medica non vi é più da attendersi dei notevoli miglioramenti e quando eventuali provvedimenti integrativi dell’assicurazione per l’invalidità si sono conclusi (cfr. DTF 134 V 109 consid. 4.3 con riferimenti). Nel caso di specie, non vi sono in discussione provvedimenti integrativi dell’AI, motivo per cui é determinante il momento in cui si é stabilizzato lo stato di salute dell’insorgente. A prescindere dall’immotivata risposta che il dott. __________ ha fornito alla domanda n. 6 (cfr. allegato al doc. IX, p. 2), dalla documentazione all’inserto si evince che, nell’aprile 2012, RI 1 non si sottoponeva a particolari terapie e che nemmeno le erano state prospettate particolari terapie per migliorare notevolmente le sue condizioni di salute (in questo senso, si veda il doc. 11, p. 5: “Non ho proposte terapeutiche.”).

 

                                         Assodato dunque che all’amministrazione non può essere rimproverato di avere prematuramente chiuso la pratica, si pone la questione di sapere se l’esame dell’adeguatezza debba avvenire in base alla prassi sviluppata nella DTF 117 V 359ss. relativamente ai “colpi di frusta” (lesione equivalente della colonna cervicale o traumatismo cranio-cerebrale) e precisata nella DTF 134 V 109 oppure secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133).

                                         In una sentenza 8C_476/2007 del 4 agosto 2008 consid. 4.1.3, il TF ha ribadito che la prassi elaborata in materia di traumi d'accelerazione al rachide cervicale torna applicabile soltanto se il caso in questione si situa perlomeno fra la commotio cerebri e la contusio cerebri. Un lieve trauma cerebrale non è invece sufficiente (in questo stesso senso si veda pure la STF 8C_165/2012 del 25 aprile 2012 consid. 2.4., riguardante anch’essa Antonia Asioli).

 

                                         Nel caso di specie, in base alla valutazione espressa dal neurologo dott. __________ (cfr. doc. 11, p. 4), peraltro non smentita dal dott. __________ (cfr. allegato al doc. IX), la ricorrente ha riportato solo una contusione al cuoio cappelluto, ciò che non ha consentito di ritenere nemmeno la diagnosi di trauma cranico minore. Ne discende l’inapplicabilità della prassi elaborata in materia di traumi del tipo “colpo di frusta” e, d’altra parte, l’applicabilità di principio dei criteri sviluppati in materia di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 134 V 109 consid. 2.1; cfr. pure la STF 8C_584/2011 del 1° dicembre 2011, in cui l’Alta Corte ha negato l’applicabilità della giurisprudenza sul “colpo di frusta”, trattandosi di un assicurato vittima di una commozione cerebrale con perdita di conoscenza).

 

                             2.10.   Nel valutare l'adeguatezza del legame causale, occorre avantutto procedere alla classificazione dell’infortunio occorso all’assicurata il 26 dicembre 2011.

                                         Essa ha fornito questa descrizione dell’evento:

 

"  Il 26.12.2001 verso le ore 16.00 la paziente si é seduta a terra su un piccolo sgabello per pulire alcune cose sul pavimento, udendo un rumore si é girata bruscamente battendo il cranio contro un lavatoio in sasso che era proprio nelle vicinanze. Il trauma si é verificato in sede parieto-temporale destra, non vi erano ferite ma un gonfiore locale. Non ha perso conoscenza, é rimasta seduta per qualche minuto, si é poi rialzata andando al rubinetto per rinfrescare la zona colpita con un po’ d’acqua, non avendo a disposizione ghiaccio.”

                                         (doc. 11, p. 2)

 

                                         Chiamato a qualificare questo sinistro, il TCA ritiene che esso possa essere classificato nella categoria degli infortuni insignificanti o leggeri. Al proposito, occorre sottolineare che, nella sentenza 8C_165/2012 del 25 aprile 2012, riguardante il sinistro occorso alla stessa ricorrente in data 24 febbraio 2010 (urto della sommità del capo contro una tapparella in metallo), il Tribunale federale ha condiviso la valutazione di questa Corte che aveva qualificato l’evento in questione proprio quale infortunio leggero o insignificante (cfr. consid. 3.3).

                                         Conformemente alla costante giurisprudenza del TFA, in questo caso, l'adeguatezza del nesso di causalità può essere negata a priori (cfr. DTF 117 V 383).

 

                                         Tuttavia, l’esito della presente vertenza non sarebbe diverso nemmeno se, per ipotesi di lavoro, si volesse classificare il sinistro del 26 dicembre 2011 tra gli infortuni di grado medio al limite della categoria degli infortuni leggeri o insignificanti (in questo senso, si vedano le STF 8C_664/2008 del 29 dicembre 2008 consid. 2.3.1 e 8C_209/2007 del 7 marzo 2008 consid. 4).

 

                                         In tale eventualità, il giudice é tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.5. Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, é necessario che un fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri.

                                         In una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 10/2010 UV 25 p. 100ss., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni di media gravità ma che si trovano al limite della categoria di quelli leggeri -, devono essere adempiuti quattro dei sette criteri di rilievo, affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.

 

                                         In concreto, nessuno dei criteri di rilievo ai fini della valutazione dell'adeguatezza in quest'ambito riveste da solo un'importanza particolare o decisiva, né é ravvisabile l'intervento di più criteri (si vedano, mutatis mutandis, le considerazioni che il TF ha sviluppato al riguardo nella sentenza 8C_165/2012, già citata in precedenza).

 

                                         In esito a quanto precede, si deve concludere che i disturbi denunciati da RI 1 dopo l’11 aprile 2012 non costituivano più una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico che l’ha vista vittima il 26 dicembre 2011. Se ne deduce quindi che l’assicuratore resistente era legittimato a negare il versamento di ulteriori prestazioni assicurative a far tempo dall’11 aprile 2012. In conclusione, la decisione su opposizione del 25 maggio 2012 deve essere confermata.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti