Raccomandata |
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Incarto n.
cr/sc |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattrice: |
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 9 luglio 2012 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 7 giugno 2012 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. Il 30 marzo 2011, RI 1 – badante presso un’abitazione privata con un orario di lavoro a tempo parziale irregolare, ma mediamente superiore a otto ore alla settimana e assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1 - è rimasta coinvolta in un incidente della circolazione stradale avvenuto in territorio di __________ (tamponamento), riportando “stato dopo trauma d’accelerazione decelerazione della colonna vertebrale cervicale con diversi sintomi residui" (cfr. doc. 6).
Il caso è stato assunto dall’assicuratore LAINF, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.
1.2. Con decisione formale del 12 marzo 2012, l’Istituto assicuratore ha dichiarato estinto il diritto a prestazioni a far tempo dal 17 ottobre 2011 (doc. 54).
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (cfr. doc. 55), in data 7 giugno 2012, l’amministrazione ha ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 57).
1.3. Con tempestivo ricorso del 9 luglio 2012, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto che venga accertata l’esistenza di un nesso causale naturale ed adeguato tra l’infortunio del 30 marzo 2011 e i disturbi di cui continua a soffrire l’interessata, con il relativo riconoscimento delle prestazioni LAINF legalmente dovute.
A sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente ha contestato innanzitutto che alla perizia elaborata dal dr. __________ possa essere riconosciuto pieno valore probatorio, posto che la stessa è stata contestata da parte del dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia.
Il legale ha rilevato che l’assicuratore LAINF “è giunto alle proprie conclusioni partendo dal presupposto – errato – secondo cui in casu “devono di principio essere applicati i criteri sviluppati in materia di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio”.
Tale conclusione, a mente del patrocinatore, non può essere condivisa, dato che “dal carteggio processuale risulta che ci troviamo confrontati con un tipico episodio di trauma del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale”. Il legale ha affermato che “da tutti i referti medici agli atti, emerge in modo univoco la diagnosi di trauma da accelerazione alla colonna cervicale”, senza che sia stato possibile evidenziare lesioni di tipo strutturale. Pertanto, vista “l’impossibilità di appurare con le attuali misure diagnostiche a disposizione della medicina delle componenti patologiche morfologico-strutturali all’origine della sintomatologia lagnata dall’assicurata”, a mente del patrocinatore della ricorrente “risulta quindi ottemperata la prima condizione indispensabile nell’ottica dell’applicabilità della summenzionata giurisprudenza, vale a dire che la tipica sintomatologia appaia sprovvista di sostrato organico oggettivabile”.
Il legale ha poi rilevato come nel caso di specie l’assicurata abbia presentato tutti i sintomi tipici di un trauma del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, quali cefalee, cervicalgia, problemi di concentrazione, vertigini, mal di testa, disturbi nel trovare una buona qualità del sonno, debolezza negli arti superiori.
Pertanto, secondo il patrocinatore, nella fattispecie concreta, contrariamente a quanto preteso dall’assicuratore infortuni, non può essere applicata la giurisprudenza relativa alla valutazione dell’evoluzione psichica abnorme, non soltanto perché l’infortunio di cui è rimasta vittima l’interessata non è leggero come vorrebbe, a torto, l’Istituto assicuratore, ma soprattutto perché “nelle tavole processuali non v’è traccia del benché minimo elemento che possa portare a concludere per una netta preponderanza delle turbative di carattere psichico rispetto agli altri disturbi”, ma, al contrario, si nota l’esistenza di molteplici disturbi fisici tuttaltro che secondari.
Quanto all’esistenza di disturbi psichici preesistenti, il legale ha sottolineato che gli stessi si erano risolti con l’inizio di una nuova attività professionale, di modo che l’infortunio non ha aggravato dei disturbi preesistenti, ma ne ha creati di nuovi, come indicato dal dr. __________.
Per queste ragioni, a mente del patrocinatore, va applicata la giurisprudenza elaborata per la risoluzione dei casi relativi ai traumi da accelerazione cervicale, con conseguente riconoscimento di un nesso causale naturale e adeguato tra l’infortunio del 30 marzo 2011 e i disturbi ancora risentiti dall’interessata (doc. I).
1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.5. Il 3 ottobre 2012, l’assicurata ha chiesto l’allestimento di una perizia medica giudiziaria pluridisciplinare “che permetta di accertare inequivocabilmente l’origine della sintomatologia traumatica da “colpo di frusta” accusata” (cfr. doc. VII).
1.6. In data 13 novembre 2012, il TCA ha richiamato dall’Ufficio AI l’incarto concernente l’assicurata (doc. IX).
L’Ufficio AI ha provveduto a trasmettere al TCA quanto richiesto in data 16 novembre 2012 (doc. X), con l’autorizzazione a sottoporre gli atti alle parti in causa.
1.7. In data 23 novembre 2012, il TCA ha informato le parti di avere acquisito agli atti l’incarto AI, assegnando un termine per poterlo consultare e formulare osservazioni scritte (doc. XI).
In data 4 dicembre 2012, la ricorrente ha comunicato di non avere particolari osservazioni da presentare riguardo all’incarto AI, ribadendo la richiesta di allestimento di una perizia giudiziaria (doc. XII).
L’assicuratore infortuni, dal canto suo, con scritto del 27 dicembre 2012, ha comunicato di non avere osservazioni da formulare (doc. XV).
Il doc. XII e il doc. XV sono stati trasmessi alla rispettiva controparte (doc. XVI, doc. XVII), per conoscenza.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Oggetto della lite è la questione di sapere se l’amministrazione era legittimata a dichiarare estinto il proprio obbligo a prestazioni a decorrere dal 17 ottobre 2011, oppure no.
2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
Secondo l’art. 7 cpv. 1 LAINF, sono infortuni professionali quelli (art. 4 LPGA) di cui è vittima l’assicurato nell’eseguire lavori per ordine del datore di lavoro o nell’interesse di quest’ultimo (lett. a) oppure durante le pause, come pure prima o dopo il lavoro se autorizzato a rimanere sul luogo di lavoro o entro la zona di pericolo inerente alla sua attività professionale (lett. b).
Sono pure infortuni professionali quelli di cui sono vittima gli occupati a tempo parziale, la cui durata di lavoro è inferiore al minimo previsto dal Consiglio federale, e occorsi sul tragitto per recarsi al lavoro o sulla via di ritorno (cpv. 2).
Giusta l’art. 8 cpv. 1 LAINF, sono infortuni non professionali tutti quelli (art. 4 LPGA) che non rientrano nel novero degli infortuni professionali. Gli occupati a tempo parziale ai sensi dell’articolo 7 capoverso 2 non sono assicurati contro gli infortuni non professionali (cpv. 2).
L’art. 13 cpv. 1 OAINF recita che sono assicurati anche contro gli infortuni non professionali i dipendenti occupati a tempo parziale, che lavorano presso un datore di lavoro almeno per otto ore alla settimana. Per i dipendenti occupati a tempo parziale, la cui durata settimanale di lavoro è inferiore a questo minimo, gli infortuni occorsi sul tragitto per recarsi al lavoro e viceversa sono considerati infortuni professionali (cpv. 2).
In una sentenza 8C_328/2008 del 24 ottobre 2008 pubblicata in DTF 134 V 412 e in SVR 2009 UV Nr. 14 il Tribunale federale ha deciso che la singola durata di occupazione presso ogni datore di lavoro non può essere addizionata per determinare la durata di lavoro minima richiesta ai fini della copertura degli infortuni non professionali.
L'Alta Corte ha anche stabilito che nella misura in cui, nella sua versione francese, agli infortuni professionali assimila soltanto gli infortuni che l'assicurato subisce durante il tragitto dal luogo di domicilio al luogo di lavoro, l'art. 13 cpv. 2 OAINF è conforme alla legge.
In concreto l’assicurata, visto che lavorava alle dipendenze del signor __________ per mediamente più di otto ore alla settimana (cfr. consid. 1.2.), era assicurata anche contro gli infortuni non professionali.
2.4. Il diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa condizione é adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).
2.5. Se un infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente é ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Il solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un infortunio, non basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con questo medesimo infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”; cfr. DTF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid. 3b). Occorre di principio ricercarne l’eziologia e verificare, su questa base, l’esistenza del nesso di causalità con l’evento assicurato. Pertanto, in materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di trauma equivalente oppure di trauma cranio-cerebrale, senza dimostrazione di un sostrato organico oggettivabile, l’esistenza di un legame causale naturale tra l’infortunio e l’incapacità lavorativa o di guadagno, deve di principio essere ammessa in presenza di un quadro clinico tipico caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento della personalità, ecc.. L’esistenza di un infortunio di questo tipo così come delle sue conseguenze, presuppone delle attendibili certificazioni medico-specialistiche (cfr. DTF 119 V 335 consid. 1, 117 V 359 consid. 4b; in merito alle misure istruttorie necessarie, si veda la DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122s.).
2.6. Il diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata é generalmente ammesso, dal momento in cui é accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio é stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:
- le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
- la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i disturbi somatici persistenti;
- la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.7. In presenza di un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di un trauma equivalente oppure di un trauma cranio-cerebrale, senza prova di deficit funzionale organico, i criteri della causalità adeguata devono essere esaminati senza differenziare le componenti psichiche da quelle somatiche, e ciò contrariamente a quanto avviene trattandosi di disturbi psichici insorti a seguito di un infortunio, per i quali vanno considerati unicamente gli aspetti organici (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 e SVR 2007 UV 8 p. 27, consid. 2ss.).
2.8. Nella DTF 134 V 109, già citata in precedenza, il Tribunale federale ha precisato, da più punti di vista, la propria giurisprudenza riguardante la valutazione della causalità in caso di disturbi organici non oggettivabili e, specificatamente, quella elaborata in materia di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali.
In quel giudizio, l’Alta Corte ha innanzitutto confermato la necessità di procedere a un esame particolare dell’adeguatezza in presenza di infortuni che hanno comportato tali lesioni (consid. 7-9). Il Tribunale federale ha inoltre stabilito che non vi è ragione di modificare i principi relativi alla classificazione degli infortuni a seconda del loro grado di gravità e all’eventuale presa in considerazione di ulteriori criteri nell’esame dell’adeguatezza a dipendenza della gravità dell’infortunio (consid. 10.1). La Corte federale ha invece accresciuto le esigenze relativamente alla prova dell’esistenza di una lesione in relazione di causalità naturale con l’infortunio (consid. 9) e ha modificato in parte i criteri di rilievo per l’adeguatezza (consid. 10).
Per quanto riguarda il nesso di causalità naturale, il TF ha segnatamente ricordato che, accanto ai casi in cui un chiaro miglioramento dello stato di salute subentra già dopo breve tempo e che perciò pongono raramente dei problemi nell’applicazione del diritto, vi sono i casi in cui i disturbi perdurano più a lungo, sino alla loro cronicizzazione. Per questi ultimi, è indicato disporre rapidamente - di regola dopo circa sei mesi di persistenza dei disturbi -, una perizia pluri-/interdisciplinare (di tipo neurologico/ortopedico, psichiatrico e, eventualmente, neuropsicologico; in caso di questioni specifiche e per escludere diagnosi differenziali sono pure indicati accertamenti otoneurologici, oftalmologici, ecc.), allestita da medici specialisti che godono di un’esperienza specifica con questo genere di lesioni. Relativamente alla causalità adeguata, l’Alta Corte ha rielaborato i criteri di rilievo, principalmente quelli che contengono una componente temporale e, in secondo luogo, quelli che nella pratica si sono dimostrati troppo poco chiari. Il relativo nuovo elenco si presenta quindi nel modo seguente:
- le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
- la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate;
- la specifica cura medica protratta e gravosa;
- i notevoli disturbi;
- la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- la rilevante incapacità lavorativa malgrado la dimostrazione degli sforzi compiuti.
Nonostante ciò che precede, la giurisprudenza citata al considerando 2.6. (DTF 115 V 133 e 403) si applica anche in caso di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali, se i disturbi psichici insorti dopo l’infortunio appaiono chiaramente come un danno alla salute distinto e indipendente dal quadro clinico tipico consecutivo a un trauma d’accelerazione al rachide cervicale, a un trauma equivalente oppure a un trauma cranio-cerebrale (cfr. RAMI 2001 U 421 p. 79 consid. 2b).
2.9. Nella concreta evenienza, un’attenta valutazione della documentazione medica agli atti consente di affermare che nessun sanitario è riuscito a oggettivare delle lesioni morfologiche di natura post-traumatica, suscettibili di spiegare la sintomatologia accusata da RI 1.
Nella sua valutazione del 21 aprile 2011, il dr. __________, spec. FMH in neurologia - dopo avere rilevato che la radiografia cervicale post-traumatica eseguita al PS dell’Ospedale regionale di __________ il 30 marzo 2011, subito dopo l’incidente della circolazione, era risultata normale - ha indicato che “l’esame neurologico può essere classificato come normale a parte i movimenti cervicali che sono ancora leggermente ridotti e la muscolatura è dolorosa” (doc. 6b).
Il dr. __________, spec. FMH in chirurgia, nel referto del 19 agosto 2011 per la __________, ha diagnosticato un “trauma di accelerazione della colonna cervicale di grado 2 in assenza di lesioni morfologico strutturali ascrivibili ad infortunio o ad altre componenti degenerative alle indagini radio strumentali eseguite”, aggiungendo che “clinicamente, al momento della visita, non è stata rilevata nessuna particolarità degna di nota fatta eccezione per una tendenza al pianto” (doc. 31).
Il dr. __________, spec. FMH in neurologia, nel referto del 6 ottobre 2011, ha rilevato che “l’esame neurologico, la RM cervicale, l’elettroneurografia del nervo mediano destro, sono risultati normali senza segni oggettivi di lesioni strutturali consecutive al trauma in esame. La sintomatologia attualmente lamentata appare principalmente espressione di una probabile sindrome depressiva latente associata ad un marcato disturbo del sonno” (doc. 37).
In tale contesto, va ricordato che per poter parlare di lesioni traumatiche oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti devono essere confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente (STF 8C_421/2009 del 2 ottobre 2009 consid. 3 e sentenze ivi citate; cfr. pure DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122).
In questo senso, in una sentenza pubblicata in SVR 4-5/2009 UV 18, p. 69ss., il TF ha precisato che reperti clinici quali miogelosi, dolori alla digitopressione del collo oppure limitazioni nella mobilità del rachide cervicale, non possono di per sé essere qualificati quale chiaro substrato organico dei disturbi (si veda pure la STF 8C_416/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3.2).
L’Alta Corte ha inoltre statuito che nemmeno le cefalee costituiscono la prova della presenza di un danno organico di natura infortunistica, sebbene esse possano essere classificate secondo la Classificazione Internazionale delle Cefalee (ICHD-2) della International Headache Society (cfr. SVR 2008 UV 2 p. 3; STF 8C_680/2010 del 4 febbraio 2011 consid. 3.2).
Infine, in una sentenza U 273/06 del 9 agosto 2006 consid. 3.3, il TFA ha confermato che, per costante giurisprudenza, la neuropsicologia non é di per sé suscettibile di dimostrare l’esistenza di disfunzioni cerebrali organi derivanti da un infortunio.
Visto quanto precede, il TCA può esimersi dal disporre le misure istruttorie richieste dalla ricorrente, in particolare una perizia giudiziaria (cfr. doc. VII e doc. XII), ritenendo che le circostanze giuridicamente rilevanti siano state adeguatamente accertate, grazie, in particolare, alle perizie neurologiche del dr. __________ e del dr. __________ e a quella chirurgica del dr. __________ che già figurano agli atti. In proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D. SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.10. L’assenza di postumi organici oggettivabili, suscettibili di spiegare i disturbi accusati dalla ricorrente, non esclude a priori l'esistenza di un nesso di causalità naturale con l'evento traumatico in esame (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p. 17 [8C_310/2011] consid. 5.1 con riferimenti). Nel caso di disturbi in relazione di causalità naturale con l'infortunio, ma senza deficit funzionali organici oggettivabili, occorre piuttosto procedere a un esame particolare dell'adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori indagini sulla questione della causalità naturale tra l'infortunio e i disturbi lamentati (DTF 135 V 465 consid. 5.1).
Secondo la giurisprudenza federale, l’esame dell’adeguatezza del legame causale può però avvenire, al più presto, quando l’assicuratore contro gli infortuni, in virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, é tenuto a chiudere un caso (con interruzione delle prestazioni di corta durata e con esame del diritto a una rendita di invalidità e a un’IMI). Tale momento é dato quando dalla continuazione della cura medica non vi é più da attendersi dei notevoli miglioramenti e quando eventuali provvedimenti integrativi dell’assicurazione per l’invalidità si sono conclusi (cfr. DTF 134 V 109 consid. 4.3 con riferimenti). Nel caso di specie, non vi sono in discussione provvedimenti integrativi dell’AI, motivo per cui é determinante il momento in cui si é stabilizzato lo stato di salute dell’insorgente.
Dalla documentazione all’inserto si evince che, nell’ottobre 2011, RI 1 non si sottoponeva a particolari terapie - ma solo a sedute di fisioterapia e a visite di controllo presso il dr. __________ (cfr. doc. 43) - né che le fossero state prospettate particolari terapie per migliorare notevolmente le sue condizioni di salute (in questo senso, nel referto del 21 aprile 2011, il dr. __________ ha unicamente consigliato la prosecuzione della “fisioterapia che ha già iniziato, praticare gradualmente gli esercizi attivi per ritrovare l’equilibrio e la fiducia nelle funzioni corporali”, per poi iniziare, dopo due settimane una reintegrazione professionale e, eventualmente, l’introduzione di un antidepressivo, cfr. doc. 6b; inoltre, anche in ambito AI, nel rapporto finale SMR del 13 dicembre 2011, la dr.ssa __________ ha espressamente indicato che “non sono applicabili terapie che migliorerebbero la CL”, cfr. rapporto allegato al doc. X).
L’assicurata, del resto, nemmeno sostiene il contrario. Anzi, nell’opposizione del 23 aprile 2012, l’avv. Tschudi ha espressamente richiesto che l’assicurata possa beneficiare di una rendita di invalidità, sottolineando che “è inoltre ormai evidente che dalla continuazione delle cure mediche non vi fosse da attendersi un sensibile miglioramento della salute” (cfr. doc. 55, pag. 4).
Assodato dunque che all’amministrazione non può essere rimproverato di avere prematuramente chiuso la pratica, si pone la questione di sapere se l’esame dell’adeguatezza debba avvenire in base alla prassi sviluppata nella DTF 117 V 359ss. relativamente ai “colpi di frusta” (lesione equivalente della colonna cervicale o traumatismo cranio-cerebrale) e precisata nella DTF 134 V 109 oppure secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133).
L’amministrazione, nella decisione su opposizione impugnata, ha indicato che “visto che nessuno dei medici specialisti consultati è riuscito ad oggettivare un danno organico suscettibile di correlare con i disturbi denunciati dall’assicurata, resta unicamente da esaminare il tema dell’adeguatezza del nesso causale tra l’infortunio e i disturbi conclamati dall’assicurata (…)
Visto che si è trattato di un incidente da classificare nella categoria degli eventi leggeri, devono di principio essere applicati i criteri sviluppati in materia di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio”.
L’assicuratore LAINF, applicando i criteri di cui alla DTF 115 V 133 in materia di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio, ha concluso che non fosse data l’adeguatezza, ritenuto che “le circostanze dell’infortunio sono sprovviste del carattere particolarmente drammatico o spettacolare richiesto dalla giurisprudenza. Si può altresì escludere che i danni fisici subiti dall’assicurata siano particolarmente gravi, considerato che ha riportato una semplice distorsione della colonna cervicale. Non vi sono elementi per ravvisare gli estremi per ammettere la presenza di una cura medica errata o notevolmente aggravante gli esiti dell’infortunio. Né si può sostenere che sia stata eccezionalmente lunga o siano insorte rilevanti complicazioni. Anche la rilevanza del grado e la durata dell’incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche dell’infortunio deve essere negata” (doc. B).
La ricorrente, dal canto suo, ha contestato il modo di procedere dell’assicuratore infortuni, ritenendo che nel caso di specie l’esame dell’adeguatezza avrebbe dovuto avere luogo sulla base alla prassi sviluppata nella DTF 117 V 359 e precisata nella DTF 134 V 109 relativamente ai “colpi di frusta”.
Il patrocinatore dell’assicurata ha, infatti, rilevato che, posta l’assenza di disturbi somatici oggettivabili, ma vista la presenza di un chiaro trauma di accelerazione al rachide cervicale, accompagnato dal quadro tipico dei disturbi di tale sintomatologia, l’amministrazione avrebbe dovuto esaminare l’adeguatezza secondo le norme giurisprudenziali vigenti in materia di infortuni del tipo “colpo di frusta”. Il legale ha inoltre sottolineato l’assenza di una netta predominanza dei disturbi psichici su quelli somatici, evidenziando per contro la presenza di un insieme intrecciato di disturbi psichici e somatici. Passando poi in rassegna i singoli criteri, ritenuto che l’infortunio di cui è rimasta vittima l’assicurata deve essere classificato come di grado medio, il legale ha ritenuto che l’adeguatezza non possa che essere riconosciuta, visto che risultano adempiuti i seguenti criteri: dolori importanti e persistenti senza interruzione notevole; il grado e la durata dell’incapacità al lavoro; la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate; la durata prolungata di un trattamento medico (doc. I).
Nella risposta di causa, l’amministrazione ha ribadito che nel caso di specie, in assenza di lesioni fisiche oggettivabili ed essendo in presenza di una contusio cerebri, l’esame dell’adeguatezza è stato a giusta ragione eseguito secondo i criteri della cosiddetta “Psycho-Praxis”. L’assicuratore LAINF ha tuttavia osservato che il risultato non cambierebbe anche volendo applicare la giurisprudenza relativa alla cosiddetta “Schleudertrauma-Praxis”, non sussistendo un nesso di causalità adeguata tra i disturbi dell’assicurata e l’infortunio del 30 marzo 2011. L’amministrazione ha osservato che nel caso di specie, trattandosi di un infortunio medio-lieve, l’adeguatezza va negata in quanto non risultano adempiuti almeno quattro dei criteri richiesti dalla giurisprudenza (doc. V).
Chiamato a pronunciarsi, il TCA ritiene che la questione a sapere quale prassi debba essere applicata nel caso di specie nell’esame dell’adeguatezza del nesso causale possa rimanere irrisolta (cfr. al riguardo STF 8C_252/2007 del 16 maggio 2008), nella misura in cui, come verrà esposto qui di seguito, anche volendo seguire la tesi ricorsuale secondo la quale occorre applicare la prassi elaborata in materia di traumi del tipo “colpo di frusta”, l’esito non potrebbe essere quello auspicato dalla ricorrente.
A proposito di quanto figura nella risposta di causa, è comunque utile ricordare che, secondo la giurisprudenza federale, la prassi elaborata in materia di traumi d'accelerazione al rachide cervicale torna applicabile, tra le altre cose, quando si è in presenza di un trauma che si situa perlomeno fra la commotio cerebri e la contusio cerebri (cfr. STF 8C_476/2007 del 4 agosto 2008 consid. 4.1.3.; 8C_267/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 5.2). Un lieve trauma cerebrale non è invece sufficiente: in tal caso, andrebbero applicati, di principio, i criteri sviluppati in materia di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio.
2.11. Nel valutare l'adeguatezza del legame causale ai sensi della prassi sviluppata nella DTF 117 V 359 e precisata nella DTF 134 V 109 relativamente ai “colpi di frusta”, occorre innanzitutto procedere alla classificazione dell’infortunio occorso all’assicurata il 30 marzo 2011.
In data 30 marzo 2011, l’assicurata, a bordo della propria autovettura, è stata tamponata da tergo da un furgone (cfr. il rapporto del 30 marzo 2011 della Polizia Comunale - doc. 9).
Sulla scorta della dinamica del sinistro (con un fattore delta-v incluso nell’intervallo 8.5 – 12.5 km/h, come risulta dalla relazione peritale del 22 giugno 2011 eseguita da __________) e delle lesioni riportate - un trauma d’accelerazione decelerazione della colonna vertebrale cervicale (cfr. doc. 6b) - l'infortunio occorso a RI 1 non può essere classificato né fra quelli leggeri (come preteso nella decisione su opposizione impugnata) ma neppure fra quelli gravi. Secondo il TCA, si tratta di un infortunio di grado medio, al limite però della categoria degli infortuni leggeri o insignificanti.
Al riguardo, va rilevato che la giurisprudenza considera di regola il tamponamento di un veicolo fermo (ad un semaforo, davanti alle strisce pedonali) quale infortunio di grado medio al limite di quelli leggeri (RAMI 2005 no. U 549 pag. 236 consid. 5.1.2; sentenze 8C_126/2010 del 18 ottobre 2010, in cui il fattore delta-v era di 9,6-13,9 km/h; 8C_655/2008 del 9 ottobre 2008 consid. 3.1., 8C_542/2008 del 20 novembre 2008 consid. 5.1, in cui la velocità di entrambi i veicoli era molto limitata e il fattore delta-v pari a 4-9 km/h). In tal caso il cambiamento di velocità provocato dall'incidente (fattore delta-v) è inferiore a 10-15 km/h (sentenze 8C_262/2008 dell'11 febbraio 2009 consid. 5 e giurisprudenza citata, 8C_542/2008 del 20 novembre 2008 consid. 5.1, U 138/06 del 16 luglio 2007 consid. 10.1), mentre negli infortuni di grado medio esso è superiore a tale valore (sentenza 8C_875/2008 del 6 marzo 2009 consid. 5.1).
In tale eventualità, il giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati al consid. 2.8.. Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, è necessario che un fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri (cfr. consid. 2.6.). In una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5., pubblicata in SVR 10/2010 UV 25 p. 100ss., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni di media gravità ma che si trovano al limite della categoria di quelli leggeri - devono essere adempiuti quattro dei sette criteri di rilievo, affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.
Al riguardo, va osservato che nell'apprezzamento dell'adeguatezza della causalità in materia di infortuni del tipo "colpo di frusta" non deve essere operata alcuna distinzione fra la componente organica e quella psichica (cfr. consid. 2.7.).
L’incidente della circolazione stradale del marzo 2011 non si è svolto secondo circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o spettacolari.
In proposito, occorre evidenziare che nella DTF 129 V 323 (= RAMI 2003 p. 203), il TFA, nel caso di un infortunio in cui un'automobile, a causa dell'esplosione di un pneumatico a una velocità di circa 95 km/h, si era capovolta in autostrada ed era rimasta a giacere sul tetto, nonostante abbia riconosciuto che il sinistro da un certo punto di vista era stato impressionante, ha negato il carattere particolarmente drammatico dal profilo oggettivo.
L’assicurata stessa, del resto, nel proprio ricorso, non ha menzionato questo criterio tra quelli da lei ritenuti adempiuti.
Secondo la giurisprudenza, per l’adempimento del criterio della gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, la diagnosi di distorsione cervicale (oppure di un’altra lesione da trattare allo stesso modo nell’ambito dell’esame dell’adeguatezza) di per sé non basta. È inoltre necessaria una particolare gravità dei disturbi rientranti nel quadro clinico tipico per un infortunio del tipo colpo di frusta oppure la presenza di circostanze particolari che possono influire su tali disturbi. Queste ultime possono consistere in una particolare posizione del corpo e nelle complicazioni che ne sono conseguite (SVR 2007 UV 26 p. 86; RAMI 2003 U 489 p. 357 consid. 4.3 e riferimenti). Anche le eventuali importanti lesioni che la persona assicurata ha riportato accanto al trauma da colpo di frusta, al trauma equivalente oppure al trauma cranio-cerebrale, possono avere un significato (cfr. DTF 134 V 109 consid. 10.2.2 e riferimenti ivi citati).
Nella concreta evenienza, il TCA osserva, da un lato, che non risulta documentato che la posizione assunta al momento dell’evento traumatico fosse particolare - ma anzi, contrariamente a quanto preteso dal legale dell’assicurata (doc. I, pag. 30), dal modulo di documentazione per la prima consultazione dopo un trauma da accelerazione cranio-cervicale dell’Ospedale Italiano di Lugano risulta che al momento del tamponamento la testa dell’interessata era in posizione “dritta” (cfr. doc. 5) - e, dall’altro, che all’assicurata è stata diagnosticata una distorsione cervicale con insorgenza, nel prosieguo, della classica sintomatologia post “colpo di frusta”. Tutto ciò non consente di ritenere che RI 1 abbia riportato delle lesioni gravi o con caratteristiche particolari (cfr., in questo senso, la SVR 2009 UV 13, p. 52 consid. 7.2.5).
Insoddisfatto appare pure il criterio della specifica cura medica protratta e gravosa. L’assicurata ha beneficiato di trattamenti medicamentosi (analgesici) e si è sottoposta a cicli di fisioterapia ambulatoriale e psicoterapia (cfr. doc. 6a, 6b, 31, 55a).
Conformemente alla giurisprudenza, provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo (cfr. STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la somministrazione di farmaci antidolorifici (cfr. STF 8C_507/2010 del 18 ottobre 2010 consid. 5.3.4), non fanno parte della cura medica ai sensi del criterio in discussione. Inoltre, provvedimenti quali la fisioterapia, la chiropratica, l’agopuntura, la terapia cranio-sacrale, l’osteopatia, nonché le sedute di neuropsicologia/psicoterapia, non possono essere definiti come particolarmente gravosi (cfr. STF 8C_726/2010 del 19 novembre 2010 consid. 4.1.3 e 8C_655/2010 del 15 novembre 2010 consid. 4.2.4 e riferimenti).
Il TF ha del resto deciso in questo senso in una sentenza 8C_401/2009 del 10 settembre 2009 consid. 3.4.3, riguardante un assicurato, vittima di un trauma distorsivo cervicale, che aveva beneficiato, oltre a una terapia antidolorifica medicamentosa, di una riabilitazione stazionaria e di fisioterapia ambulatoriale, nonché, in seguito, anche di cure psichiatriche/psicoterapiche, e in una sentenza 8C_387/2011 del 20 settembre 2011 consid. 3.3.3, concernente un assicurato, vittima di un incidente stradale con commotio cerebri e contusione del rachide lombare, il cui trattamento era consistito essenzialmente in controlli presso il medico curante e in sedute di fisioterapia. L’Alta Corte ha ritenuto che nemmeno la degenza in clinica nel periodo 20 novembre 2007-17 gennaio 2008, la seguente ergoterapia ambulatoriale e l’ulteriore ospedalizzazione dal 20 luglio al 21 agosto 2008, potevano giustificare la realizzazione di questo criterio, precisato che per la realizzazione del criterio della specifica cura medica protratta e gravosa, la prassi pone delle esigenze decisamente più elevate.
Nemmeno può essere considerata eccessiva la durata, di oltre un anno, della cura medica dell’assicurata - consistente in sedute di controllo presso il suo medico curante e nell’assunzione di farmaci antalgici – ritenuto che, nel trattamento di questo genere di traumi, delle cure mediche che si protraggono sull’arco di due - tre anni devono essere considerate come normali (cfr., al riguardo, STF U 353/02 del 30 maggio 2003 consid. 3.3.; U 388/04 del 16 febbraio 2006 consid. 4.2.).
Dalle carte processuali non emerge neppure che l'assicurata sia rimasta vittima di una cura medica errata e notevolmente aggravante degli esiti dell'evento traumatico, né del resto la ricorrente ha sostenuto il contrario (cfr. doc. I). Del resto, secondo la giurisprudenza, questo criterio non può già essere considerato realizzato quando un determinato provvedimento medico non si rivela finalmente efficace (cfr. SVR 2009 UV 41 p. 142 consid. 5.6.1).
Anche il criterio del decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute non è adempiuto. In merito è utile sottolineare che dalla cura medica e dai notevoli disturbi non si può dedurre un decorso sfavorevole e/o delle complicazioni rilevanti. Sono inoltre necessarie delle circostanze particolari che hanno pregiudicato la guarigione, in casu inesistenti. L’assunzione di molti medicamenti e l’esecuzione di diverse terapie non basta per ammettere questo criterio. Lo stesso vale per il fatto che, nonostante regolari terapie, l’assicurato lamenta ancora disturbi e non ha raggiunto una (completa) capacità lavorativa (cfr. STF 8C_80/2009 del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e riferimenti).
I principi giurisprudenziali appena citati dimostrano l’inconsistenza degli argomenti sviluppati dall’assicurata in sede di ricorso (cfr. doc. I, p. 27: la ricorrente “non è mai guarita”).
Del resto, non può essere ignorato che RI 1 è stata in grado di riprendere l'esercizio della propria attività professionale in misura del 50% dal 1° giugno 2011 (doc. 31).
In queste condizioni, può rimanere indeciso se sono adempiuti il criterio dei notevoli disturbi e quello dell’importante incapacità lavorativa, malgrado i documentati sforzi intrapresi, poiché questi criteri da soli - in presenza di un infortunio di grado medio al limite della categoria degli infortuni leggeri o insignificanti - non potrebbero comunque giustificare l’adeguatezza del nesso di causalità (cfr. RDAT 2003 II n. 67 p. 276, U 164/02 consid. 4.7; RSAS 2001 p. 431, U 187/95).
Si deve quindi concludere che i disturbi denunciati da RI 1 dopo il 16 ottobre 2011, non costituivano una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico che l’ha vista vittima il 30 marzo 2011.
Se ne deduce quindi che l’assicuratore resistente era legittimato a negare il versamento di ulteriori prestazioni assicurative a far tempo dal 17 ottobre 2011. In conclusione, la decisione su opposizione del 7 giugno 2012 deve essere confermata.
2.12. A titolo abbondanziale, con riferimento a quanto la CO 1 ha fatto valere con la risposta di causa (cfr. doc. V, laddove ha indicato che “anche volendo riconoscere un nesso di causalità naturale e adeguato tra i disturbi ancora lamentati e l’infortunio del 29 marzo 2011, l’obbligo a prestazioni da parte di CO 1 andrebbe comunque negato sulla base della giurisprudenza relativa al superamento dei disturbi (DTF 130 V 352 consid. 2.2.3)”), il TCA segnala che, nella DTF 137 V 199 consid. 2, l’Alta Corte ha chiarito che nell'esaminare il diritto alla cura medica e all'indennità giornaliera secondo la LAINF (e con questo il momento della definizione del caso) non è applicabile la giurisprudenza pubblicata in DTF 130 V 352. Ciò vale, nonostante la DTF 136 V 279, anche per i traumi distorsivi della colonna cervicale (colpi di frusta) non presentanti deficit funzionali organici oggettivabili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti