Raccomandata |
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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattore: |
Maurizio Macchi, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 13 luglio 2012 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 16 giugno 2012 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. In data 23 febbraio 2009, RI 1 - dipendente del Servizio cure a domicilio del __________ in qualità di ausiliaria CRS e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1 -, ha urtato uno spartitraffico in cemento alla guida della propria autovettura.
Secondo il rapporto 17 aprile 2009 del dott. __________, essa ha riportato una distorsione al rachide cervicale e una contusione alla spalla destra (doc. 6).
L’esame di risonanza magnetica della spalla destra del 15 maggio 2009 ha evidenziato la presenza di una marcata tendinopatia con lesione parziale intratendinea di circa 4-5 mm all’inserzione del sovraspinato, come pure di una marcata artrosi acromio-claveare senza impingement (doc. 7).
L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 21 gennaio 2010, la CO 1 ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni con effetto immediato, ritenendo che i disturbi alla spalla destra non fossero imputabili all’evento infortunistico assicurato (doc. 16).
A seguito dell’opposizione interposta dal Sindacato __________ per conto dell’assicurata (cfr. doc. 17), in data 18 giugno 2012, l’assicuratore LAINF ha ribadito il contenuto della sua prima decisione (doc. 1).
1.3. Con tempestivo ricorso del 13 luglio 2012, RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto che la CO 1 venga condannata a riconoscere ulteriori prestazioni a decorrere dalla data di chiusura del caso, argomentando in particolare quanto segue:
" (…).
Fin dall’inizio é stato riscontrato dai vari medici che il lavoro é stato interrotto a causa dell’infortunio (…).
Orbene se, come dimostra l’esame RM del 15.05.2009, la signora RI 1 soffre di una modesta artrosi acromio claveare, non é tuttavia possibile escludere a priori che l’incidente non abbia provocato le conseguenze di cui soffre la qui ricorrente.
La stessa, in data 11 gennaio 2012 si é sottoposta ad un ulteriore esame approfondito, artro RM spalla destra presso il servizio di radiologia dell’Ospedale regionale di __________ (cfr. doc. Q). Il Prof. med. __________, nel suo rapporto 2 marzo 2012, tenendo conto della recente RM sopracitata, certifica nuovamente che dal momento dell’incidente la paziente lamenta dolore e ipostenia alla spalla destra che interferiscono con le attività della vita quotidiana e disturbano il sonno (cfr. doc. R).
Il nesso di causalità é palese, ed é pure stato esposto dal Dr. __________, laddove, a mente della convenuta, ha precisato che: “(…) il dott. __________ indica che per quanto riguarda la lesione parziale constatata, si tratta di alterazioni degenerative e che il “piccolo infortunio del 23 febbraio 2009 ha solo rotto un equilibrio già precario”.
Ne discende che l’incidente (evento subito dalla signora RI 1 unitamente ad altri fattori (tendinopatia preesistente) abbia comunque provocato un danno all’integrità fisica della qui ricorrente.
(…).
Le valutazioni del Dr. __________, consulente di CO 1, allegate alla decisione impugnata (cfr. doc. A) sono il risultato di un mero e superficiale confronto di certificati medici sottoposti al suo giudizio. Egli descrive in modo cattedratico che cosa sono gli strappi dei tendini (…).
“Gli strappi dei tendini si possono di regola verificare solo in seguito a una sollecitazione eccentrica, (…)”
senza tuttavia approfondire il caso in esame, e meglio senza essersi informato presso la signora RI 1 sulla precisa dinamica dell’incidente subito da RI 1 in data 23 febbraio 2009.
La superficialità del rapporto medico sopramenzionato é palese, laddove si legge che il Dr. __________ si limita a supporre come possa essersi verificato il sinistro: “se si suppone che l’assicurata si sia sorretta allo sterzo e si sia verificata una collisione frontale, dal punto di vista biomeccanico (…)”
Infine stranamente, il Dr. __________ non commenta né cita quanto esposto dal medico di fiducia di CO 1 laddove aveva certificato che “il piccolo infortunio ha solo rotto un equilibrio già precario” (cfr. doc. A).
Da tutto quanto esposto, si evince che il parere medico allegato alla decisione impugnata non si basa su una piena conoscenza dell’incarto e nemmeno tiene conto delle censure sollevate dall’infortunata, qui ricorrente.”
(doc. I)
1.4. La CO 1, in risposta, ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VII).
1.5. In data 5 settembre 2012, l’insorgente ha chiesto che il TCA abbia a ordinare una perizia medica specialistica (doc. IX).
1.6. Nel mese di settembre 2012, questa Corte ha interpellato il dott. __________, il quale é stato invitato a fornire delle precisazioni a proposito del contenuto dei suoi rapporti 24 febbraio e 27 maggio 2009 (doc. XI).
La risposta del sanitario appena citato é pervenuta in data 2 ottobre 2012 (doc. XII).
L’amministrazione si é espressa al riguardo il 25 ottobre 2012 (doc. XVI).
1.7. In corso di causa, il TCA ha richiamato l’incarto AI dell’assicurata (allegato al doc. XIX).
Alle parti é stato concesso di prenderne visione e di formulare eventuali osservazioni (cfr. doc. XX e doc. XXII).
1.8. Il 18 gennaio 2013, questo Tribunale invitato il dott. __________ a precisare a quale ora aveva avuto inizio la visita di controllo del 23 febbraio 2009 (doc. XXIV).
Il fiduciario appena citato ha risposto in data 21 gennaio 2013 (doc. XXV + allegato).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Oggetto della lite è la questione di sapere se la CO 1 era legittimata a negare il diritto alle prestazioni relativamente al danno alla spalla destra di cui RI 1 é portatrice, oppure no.
2.3. Secondo l’art. 4 LPGA, per infortunio si intende qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte.
Gli assicuratori contro gli infortuni devono corrispondere le proprie prestazioni anche per le lesioni corporali esaustivamente enumerate all'art. 9 cpv. 2 lett. a-h OAINF (nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997), a condizione che esse non siano attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi.
Le lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate a infortunio solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per il fattore esterno straordinario (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.).
A proposito dell'esigenza di un fattore esterno, nella DTF 129 V 466, il TFA ha precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al corpo.
Così, dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto, conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo ("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V 470, consid. 4.2.3).
Il TFA ha pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3).
Necessario è che si sia trattato di un evento improvviso (ad esempio, un movimento violento oppure il rialzarsi dalla posizione inginocchiata, che provoca una delle lesioni enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue. Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS 1996, p. 88 e Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).
2.4. Uno stato degenerativo o patologico preesistente non esclude l'applicabilità dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, a condizione che un evento a carattere infortunistico abbia aggravato oppure reso manifesto il preesistente danno alla salute (STF 8C_158/2007 del 13 novembre 2007 consid. 3, non pubblicato in DTF 133 V 642, ma in SVR 2008 UV 15 p. 49; RAMI 2001 U 435 p. 332, U 398/00; si veda pure DTF 129 V 466).
Con il raggiungimento dello status quo sine vel ante si estingue la causalità parziale per i disturbi ancora presenti (SVR 2010 UV 31 p. 125, STF 8C_816/2009 consid. 4.3 e riferimenti ivi citati). Tuttavia, fintanto che lo status quo sine vel ante non é ancora stato raggiunto, in virtù dell’art. 36 cpv. 1 LAINF, l’assicuratore contro gli infortuni é tenuto a corrispondere, segnatamente, le prestazioni sanitarie e l’indennità giornaliera. Di conseguenza, sino al raggiungimento dello status quo sine vel ante, la persona assicurata ha diritto di beneficiare di una cura adeguata, la quale può comprendere anche interventi chirurgici (cfr. STF 8C_476/2011 del 5 dicembre 2011 consid. 6.1 e 8C_326/2008 del 24 giugno 2008 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
2.5. Dalle tavole processuali emerge che la CO 1 ha fondato la propria decisione di dichiarare estinto a contare dal 18 gennaio 2010 il nesso di causalità naturale tra i disturbi alla spalla destra e l’evento del febbraio 2009, sul rapporto 23 agosto 2012 del dott. __________, spec. FMH in chirurgia.
Secondo questo sanitario, in primo luogo, il sinistro assicurato non sarebbe stato adeguato a causare una lesione strutturale della cuffia dei rotatori, di modo che la diagnosticata rottura parziale del tendine del muscolo sovraspinato andrebbe considerata preesistente allo stesso e, pertanto, di natura morbosa (allegato al doc. 2: “A livello biomeccanico, sulla spalla destra non può essersi ripercossa alcuna forza che abbia potuto provocare infortuni strutturali. Si esclude che il tendine del sovraspinato destro possa, con questo evento, essere stato sottoposto a un sovraccarico biomeccanico. Ciò é confermato dalla prima risonanza magnetica del 15 maggio 2009, che non ha evidenziato fenomeni di irritazione, ad. es. la presenza di edemi. Non é inoltre stata riscontrata alcuna borsite subacromiale e neanche l’articolazione acromion-claveare é risultata irritata.”). In secondo luogo, egli ha rilevato che anche la sintomatologia alla spalla destra sarebbe già stata presente antecedentemente all’evento infortunistico, di modo che quest’ultimo non potrebbe nemmeno essere considerato responsabile di aver reso manifesto il preesistente danno tendineo (allegato al doc. 2: “Oltre a ciò, già prima dell’incidente l’assicurata soffriva di dolori in fase di abduzione e sollevamento, due sintomi specifici della lesione al tendine del sovraspinato evidenziata dalla risonanza magnetica effettuata. La lesione era già presente prima dell’incidente e non é stata provocata da quest’ultimo. Si esclude anche che l’evento del 23 febbraio 2009 abbia attivato una lesione preesistente, dato che nella risonanza magnetica non sono stati riscontrati fenomeni di irritazione.”).
2.6. Secondo la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha stabilito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
2.7. Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene di non potersi senz’altro fondare sull’opinione dello specialista interpellato dall’amministrazione. Dalla documentazione agli atti emergono in effetti elementi di valutazione tali da far sorgere importanti dubbi ai sensi della giurisprudenza di cui alla DTF 135 V 465. In presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, la giurisprudenza federale prevede che si debba ordinare una perizia da parte di un medico indipendente secondo la procedura di cui all’art. 44 LPGA oppure una perizia giudiziaria (cfr. STF 8C_456/2010 del 19 aprile 2011 consid. 3; in questo stesso si veda pure la STF 8C_943/2010 del 9 novembre 2011 consid. 3.2).
Il TCA constata che una rottura (parziale) della cuffia dei rotatori - quale quella oggettivata grazie alla RMN del 15 maggio 2009 (cfr. doc. 7) e confermata dall’artro-RMN dell’11 gennaio 2012 (cfr. doc. Q) -, fa parte delle lesioni corporali parificate a infortunio giusta l’art. 9 cpv. 2 lett. f OAINF (cfr. STF 8C_956/2011 del 20 giugno 2012 consid. 2.2, 8C_895/2010 del 1° febbraio 2011 consid. 3.2.1). Al riguardo, va ricordato che per ammettere l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore LAINF é sufficiente che sia intervenuto un evento infortunistico e che esso abbia giocato perlomeno un ruolo scatenante (cfr. la giurisprudenza già citata al consid. 2.4. di questa pronunzia).
In esito a quanto precede, non é dunque decisivo il fatto che il sinistro occorso in data 23 febbraio 2009 non sarebbe stato adeguato, dal profilo biomeccanico, a causare (in senso stretto) la nota rottura (parziale) del tendine del muscolo sovraspinato. Infatti, la responsabilità dell’Istituto assicuratore sarebbe data nonostante la preesistenza della lesione tendinea in questione, qualora si ammettesse che l’evento assicurato l’ha slatentizzata.
Secondo il dott. __________, la sintomatologia legata alla rottura della cuffia dei rotatori sarebbe però già stata presente prima dell’evento infortunistico del febbraio 2009, ciò che escluderebbe un suo ruolo scatenante (cfr. allegato al doc. 2).
Al riguardo, questa Corte rileva che tale circostanza non emerge con la necessaria chiarezza dalla documentazione a sua disposizione.
Dall’incarto AI riguardante l’assicurata non risulta che essa avrebbe presentato disturbi alla spalla destra già prima dell’evento traumatico. Dal rapporto 17 maggio 2011 del dott. __________ si evince anzi che il dolore a quella parte del corpo sarebbe insorto soltanto dopo l’incidente della circolazione (cfr. allegato al doc. XIX). Per quanto concerne il referto 24 febbraio 2009 del dott. __________ - afferente alla visita di controllo del 23 febbraio 2009 (cfr. doc. XII, risposta al quesito n. 1) e sul quale il dott. __________ si é verosimilmente fondato per sostenere la preesistenza della sintomatologia (cfr. doc. 15 e allegato al doc. 27: “Inoltre, anche il fatto che l’assicurata era stata visitata lo stesso giorno dell’infortunio, poco prima dell’evento stesso, dal dott. __________ che in quel momento descriveva già limitazioni della spalla destra, depone contro la causalità dell’infortunio.”) -, é vero che in quell’occasione egli aveva refertato un deficit nell’elevazione del braccio destro (cfr. doc. 9), occorre tuttavia considerare, da una parte, che non é dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza che il consulto abbia avuto luogo effettivamente prima dell’incidente (si veda, in particolare, l’annuncio d’infortunio da cui risulta che il sinistro é avvenuto alle ore 16:30 a __________, e l’allegato al doc. XXV, dal quale si evince che l’assicurata era stata convocata per la stessa ora presso lo studio del dott. __________ a __________) e, dall’altra, che il fiduciario stesso aveva imputato (almeno in parte) la limitazione alla nota irritazione neurogena a livello del polso e del gomito destro (cfr. doc. 9).
2.8. In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.
Il TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…).
4.4.1.1 Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.
4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009)”.
(DTF 137 V 263-265)
In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) é libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA.
Nella presente fattispecie, trattandosi della questione di sapere se i disturbi alla spalla destra erano addebitabili all’evento assicurato anche dopo il 18 gennaio 2010, tale aspetto non necessita semplicemente di una precisazione o di un chiarimento. Va però rilevato che la CO 1 ha fondato la propria decisione sul solo parere del dott. __________, suo medico di fiducia. Per il TCA sono pertanto realizzati i presupposti per un rinvio degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V 465).
Per le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.7., si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata. L’assicuratore LAINF resistente, a cui gli atti vengono dunque retrocessi, dovrà disporre un approfondimento istruttorio (concretamente, una perizia medica da parte di uno specialista in chirurgia ortopedica) con lo scopo di appurare l’eziologia dei disturbi alla spalla destra al di là della data in cui esso ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni (18 gennaio 2010) e, sulla base delle relative risultanze, decidere di nuovo in merito al diritto dell’assicurata a ulteriori prestazioni.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ La causa è retrocessa all’amministrazione affinché proceda conformemente a quanto indicato al considerando 2.8. in fine.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1 verserà all’assicurata l’importo di fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo di indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti