Raccomandata |
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Incarto n.
cr |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattrice: |
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 16 agosto 2012 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 25 giugno 2012 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. Il 18 settembre 1989, RI 1, nato nel 1954 - dipendente dell'Impresa __________ in qualità di falegname, assicurato contro gli infortuni presso l’CO 1 - è caduto da una scala mentre era intento a posare una gelosia, riportando una frattura del polso sinistro (doc. 1 - inc. 10).
Il caso è stato assunto dall’CO 1, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.
1.2. Alla chiusura del caso - sentito il parere del proprio medico __________ - l'Istituto assicuratore, con decisione formale del 21 dicembre 1992, cresciuta incontestata in giudicato, ha riconosciuto all'assicurato una rendita di invalidità del 30% a far tempo dal 1° agosto 1992 e un'indennità per menomazione dell'integrità del 15% (doc. 47 - inc. 10).
1.3. In data 28 maggio 2010, l’assicurato è rimasto vittima di un nuovo infortunio, riportando delle fratture a livello del piede sinistro (doc. 1 - inc. 9), trattate mediante osteosintesi il 2 giugno 2010 e il 25 agosto 2010 (doc. 6 e doc. 19 - inc. 9).
1.4. Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, con decisione formale del 4 aprile 2012, l’CO 1 ha rifiutato di accordare all’assicurato una rendita di invalidità combinata, in quanto i postumi dell’infortunio del 28 maggio 2010 non pregiudicano in modo aggiuntivo la capacità di guadagno già ridotta per gli esiti dell’infortunio del 18 settembre 1989.
Con la stessa decisione, l’Istituto assicuratore ha riconosciuto all’assicurato, per l’infortunio del 28 maggio 2010, un'indennità per menomazione dell'integrità del 15% (doc. 123 - inc. 9).
A seguito dell'opposizione interposta dall’ __________ per conto dell'assicurato (cfr. doc. 126 - inc. 9), sentito il parere del proprio medico __________, l'assicuratore infortuni, in data 25 giugno 2012, accogliendo parzialmente l’opposizione, ha confermato il rifiuto di una rendita di invalidità combinata, ma ha, per contro, attribuito un’indennità per menomazione dell’indennità del 20% anziché del 15% come stabilito in precedenza (cfr. doc. 131 - inc. 9).
1.5. Con tempestivo ricorso del 16 agosto 2012, RI 1, rappresentato dal RA 1, ha chiesto che l’CO 1 venga condannato a riconoscergli una rendita di invalidità del 60% almeno, ritenuto che l’infortunio subito nel 2010 ha fortemente inciso sulla sua capacità lavorativa residua nello svolgimento di attività confacenti.
Il rappresentante del ricorrente ha infatti rilevato che l’interessato è “fortemente limitato nella deambulazione e nel mantenimento della posizione eretta”, motivo per il quale, a suo modo di vedere, non lo si può considerare ancora pienamente abile al lavoro in attività adeguate, ma “si deve piuttosto ammettere una notevole riduzione della capacità lavorativa residua di almeno il 50%, eventualmente maggiore” (doc. I).
1.6. In data 30 agosto 2012, il rappresentante dell’assicurato, a sostegno delle allegazioni ricorsuali, ha trasmesso al TCA un referto medico del dr. __________ (doc. III).
1.7. L’CO 1, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.8. In data 7 novembre 2012 è pervenuto al TCA, per conoscenza, lo scritto con il quale il Tribunale amministrativo federale ha invitato l’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero a inoltrare una risposta al ricorso, unitamente all’incarto completo e a pronunciarsi sulla domanda di sospensione della procedura formulata dal ricorrente (doc. VII).
1.9. In data 13 novembre 2012, il rappresentante del ricorrente ha trasmesso al TCA un referto dell’Ospedale __________ (doc. VIII).
1.10. Con scritto del 29 novembre 2012, l’Istituto assicuratore, a conferma della correttezza della decisione concernente l’esigibilità lavorativa dell’interessato, ha trasmesso al TCA l’apprezzamento medico del dr. __________ (doc. X + bis).
1.11. In data 11 dicembre 2012, il rappresentante dell’assicurato, preso atto delle considerazioni espresse dal dr. __________, ha rilevato di mantenere integralmente il ricorso (doc. XII).
Questo scritto dell’assicurato è stato trasmesso all’assicuratore LAINF (doc. XIII), per conoscenza.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. L’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’Istituto assicuratore convenuto era legittimato a dichiarare l’assicurato abile al lavoro nei limiti della rendita di invalidità in vigore e, di fatto, a negare un aumento di quest’ultima in considerazione delle sequele del sinistro del 28 maggio 2010.
Non è invece oggetto di contestazione fra le parti e non deve, quindi, essere ulteriormente approfondita da questo Tribunale la questione dell’entità dell’indennità per menomazione dell’integrità, fissata dall’assicuratore infortuni al 20%.
2.3. Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado di invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita é aumentata o ridotta proporzionalmente, oppure soppressa, d'ufficio o su richiesta.
Questa norma è stata ripresa dall'art. 22 cpv. 1 prima frase vLAINF, il quale prevedeva che se il grado d'invalidità muta notevolmente, la rendita sarà corrispondentemente aumentata, ridotta oppure soppressa.
L'art. 22 LAINF - analogamente all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che, in deroga all'articolo 17 cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal mese in cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62.
L'istituto della revisione ha per scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle mutate circostanze e non la correzione di errori di commisurazione dell'invalidità di cui sia stata viziata la decisione iniziale o una revisione successiva (Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 114).
La revisione presuppone, dunque, che l'invalidità abbia subito sostanziali mutamenti dopo la costituzione della rendita o una sua successiva revisione (DTF 113 V 275 consid. 1a e riferimenti ivi menzionati).
Per costante giurisprudenza, il TFA considera che i principi dedotti dall'art. 41 LAI si applicano per analogia pure nell'ambito della revisione delle rendite di invalidità assegnate dall'CO 1, indipendentemente dal fatto che essa sia disciplinata dall'art. 80 LAMI oppure dall'art. 22 LAINF (RAMI 1987 U 32 p. 446s.).
2.4. L'invalidità può modificarsi essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo stato di salute, sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si ripercuote diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla sua capacità di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (DTF 130 V 343 consid. 3.5; 113 V 273 consid. 1a; 109 V 116, consid. 3b).
L'assicurato può, infatti, migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini professionali, acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in attività meglio rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo stato di salute ed alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto una situazione non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da invalido.
Oppure le sue capacità di guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.
2.5. Il mutamento deve, inoltre, essere notevole.
Secondo la giurisprudenza resa prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica doveva essere apprezzata relativamente al grado di invalidità precedentemente accertato: così, un mutamento del 5% è stato considerato notevole per rapporto ad un'invalidità del 15% ma poco importante per rapporto ad un'invalidità iniziale del 75% (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 115 e dottrina ivi citata).
2.6. Per rivedere una rendita di invalidità non basta un semplice cambiamento passeggero: le circostanze di base devono mutare presumibilmente a lungo termine.
In particolare, non é motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno dell'assicurato (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).
2.7. Determinante per la revisione è il raffronto tra le condizioni attuali e quelle esistenti al momento in cui la rendita fu costituita o successivamente riveduta (DTF 130 V 343 consid. 3.5.2 e 125 V 368 consid. 2 con riferimento).
Tanto nel fissare inizialmente la rendita di invalidità quanto nel rivederla successivamente si deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di normalità, cioè essenzialmente equilibrato.
I mutamenti congiunturali, il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a una di surriscaldamento economico, non sono motivo di revisione.
Non si tiene parimenti conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della salute.
Ad esempio, le scarse conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione dell'invalidità.
Ciò che
importa é la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di
rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica
conseguente ad infortunio
(art. 4 cpv. 1 LAI, art. 18 cpv. 2 LAINF, art. 9 cpv. 1 OAINF). Sola conta,
infatti, per la determinazione dell'invalidità, l'incapacità lucrativa in nesso
causale con il danno alla salute (che, a sua volta, nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in relazione causale con
l'infortunio).
2.8. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108ss.).
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti (vedi pure STF 8C_244/2012 del 14 gennaio 2013, consid. 2.2).
2.9. Per tenere conto del pregiudizio economico cagionato dai postumi dell’infortunio del 18 settembre 1989, l’CO 1, con decisione del 21 dicembre 1992, cresciuta incontestata in giudicato, aveva posto RI 1 al beneficio di una rendita di invalidità del 30% a contare dal 1° agosto 1992 (doc. 47 - inc. 10).
Dalle tavole processuali emerge che il 16 maggio 1991, l’insorgente era stato sottoposto alla visita __________ di chiusura a cura del dott. __________, spec. FMH in chirurgia.
In quell’occasione, il medico __________ aveva diagnosticato uno, citiamo: “stato dopo frattura pluriframmentaria articolare ditale del radio e ulna sinistra il 18.9.1989, curata conservativamente con notevole raccorciamento del radio sin.; stato dopo osteotomia di raccorciamento dell’ulna il 31.8.1990.” (doc. 30 - inc. 10).
Quanta all’esigibilità lavorativa, il dr. __________ aveva considerato che:
" L’assicurato non è più in grado di svolgere un lavoro pesante con il braccio sin., il polso sin. non è più caricabile. Non può eseguire lavori con apparecchiature vibranti, usare cacciaviti grossi o martelli, oppure eseguire lavori per i quali dovrebbe subire colpi e contraccolpi alla radiocarpica sin.. Potrebbe svolgere un lavoro leggero, che non richiede sforzi con il braccio sin., per es. di meccanica fine, di falegnameria leggera, industriale con apparecchiature automatiche, lavori come magazziniere per materiale di meccanica fine.
Per un lavoro confacente l’assicurato potrebbe rendere praticamente al 100%”.
(doc. 30 - inc. 10)
Nel successivo apprezzamento medico del 28 febbraio 1992, il dr. __________ aveva ribadito che “il referto e gli impedimenti sono ancora quelli già esposti estesamente in occasione della visita di chiusura del 16.5.1991”, aggiungendo che “l’esigibilità rimane invariata. Un rendimento anche come falegname, con mansioni leggere, è esigibile almeno in misura del 50%-70%” (cfr. doc. 38 - inc. 10).
Ritenuto che l’assicurato, dopo l’infortunio, aveva continuato a lavorare come falegname, ma con un rendimento ridotto nella misura del 30% (visto che “la ditta fa valere una diminuzione del rendimento del 30% che, stando alle conclusioni mediche, corrisponde più o meno allo stato postinfortunistico” (cfr. doc. 44 e 45 – inc. 10), il tasso di invalidità in questione era quindi stato stabilito al 30% (doc. 47 – inc. 10).
2.10. Al precedente considerando sono state esposte le circostanze che hanno giustificato, nel 1992, l'assegnazione all'assicurato di una rendita di invalidità LAINF del 30% dal 1° agosto 1992.
Si tratta ora di esaminare la situazione esistente fino al mese di giugno 2012 (momento in cui è stata emanata la decisione su opposizione impugnata).
L’CO 1, con decisione del 4 aprile 2012, confermata con decisione su opposizione del 25 giugno 2012, ha rifiutato di aumentare il grado di invalidità dell’assicurato, nonostante il nuovo infortunio subito al piede sinistro il 28 maggio 2010 – a seguito del quale l’interessato non può più svolgere la precedente attività di falegname - in quanto la capacità lavorativa residua nello svolgimento di attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali, non è peggiorata rispetto al passato.
In occasione della visita medica di chiusura del 23 settembre 2011, il dr. __________, spec. FMH in chirurgia generale e della mano, poste le diagnosi di “esiti da infortunio professionale su caduta dall’altezza di circa 6 m del 28 maggio 2010 con importante lesione complessa del piede sinistro, frattura e lussazione perinavicolare del tarso, frattura pluriframmentaria osso cuboide, lesioni osteocondrali di grado IV all’astragalo piede sinistro; il 2 giugno 2010 riduzione ed osteosintesi piede sinistro con una placca di ricostruzione 2.7 mm in titanio, astragalo M1 e fili di Kirschner al cuboide (dr.ssa __________, specialista ortopedia FMH); in data 25 agosto 2010 AMO e riposizionamento con collocamento di una nuova placca mediale al piede sinistro (dr.ssa __________); il 7 marzo 2011 asportazione del materiale di osteosintesi sempre dr.ssa __________; importante artrosi a livello della radice del piede medio piede articolazione Chopart, con artrosi specialmente talonavicolare e anche fra osso navicolare e osso cuneiforme mediale piede sinistro (recenti esami radiologici del 13 luglio 2011, esame TAC della caviglia piede sinistro del 6 maggio 2011)”, ha considerato che, come anche stabilito dai medici della Clinica di __________, l’attività di falegname svolta dall’assicurato non è più esigibile, mentre lo stesso potrebbe svolgere a tempo pieno un’attività leggera-media adeguata, precisando che egli “può lavorare in lavori e in attività con in parte stare seduto almeno al 50%, senza attività in posizione accovacciata o sulle ginocchia o con ripetuta salita di scale o scale a pioli, non può marciare su terreni irregolari” (doc. 96 - inc. 9).
Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che la valutazione espressa dal dr. __________, specialista nella materia che qui interessa e che vanta una notevole esperienza nella medicina infortunistica e assicurativa, possa validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori.
In proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D. SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
La valutazione del dr. __________, del resto, è stata pure condivisa, al termine di un soggiorno stazionario, dai medici della Clinica di __________, i quali, nel referto del 9 agosto 2011, hanno concluso che l’assicurato non può più svolgere la sua attività di falegname – aiuto falegname, ma è invece abile al lavoro per lavori leggeri e medi durante tutto l’arco della giornata, in misura completa (doc. 87 – inc. 10).
L’esigibilità lavorativa sopra esposta è poi stata nuovamente ribadita dal dr. __________ sia nell’apprezzamento medico del 23 dicembre 2011 - nel quale ha indicato che “non vi sono nuovi elementi di giudizio atti a rivedere o modificare le mie conclusioni espresse in occasione della visita medica di chiusura del 23.9.2011. Situazione stabilizzata, ulteriori accertamenti clinici diagnostici ora non necessari” (doc. 115 - inc. 9) – sia in quello dell’8 giugno 2012 – nel quale, dopo avere analizzato il referto della TAC alla caviglia del piede sinistro del 26 aprile 2012 e il rapporto del 9 maggio 2012 del dr. __________, ha osservato che “l’esigenza complessiva di lavoro espressa nel mio apprezzamento medico del 23.12.2011 non viene modificata, viene ritenuta valida anche valutando il recente esame strumentale sopramenzionato, descritto sopra all’esame TAC, l’esigibilità lavorativa espressa tiene conto anche di queste problematiche e rimane quindi valida” (doc. 130 - inc. 9).
Le conclusioni del dr. __________ non possono essere messe in dubbio dalle censure ricorsuali a proposito del fatto che l’interessato sarebbe “fortemente limitato nella deambulazione e nel mantenimento della posizione eretta”, motivo per il quale la riduzione della “capacità lavorativa residua dovrebbe essere del 50%, eventualmente maggiore” (doc. I).
Queste critiche del patrocinatore del ricorrente, come giustamente rilevato dall’assicuratore infortuni, non possono essere condivise, dato che “non sussiste alcun motivo che permetta di ammettere che un’artrosi ad un piede impedisca di svolgere un lavoro leggero sull’arco di un’intera giornata” (doc. V).
Il TCA rileva, infatti, che il medico __________ dell’assicuratore infortuni ha tenuto conto delle limitazioni funzionali invocate dal rappresentante dell’interessato, rilevando, nell’apprezzamento del 23 settembre 2011, che “l’assicurato può lavorare in lavori e in attività con in parte stare seduto almeno al 50%” e “non può marciare su terreni irregolari” (doc. 96 – inc. 9), mentre, nell’apprezzamento medico del 23 dicembre 2011, a proposito della posizione e mobilità, ha precisato che è esigibile “posizione seduta/inclinata in avanti spesso, posizione in piedi/inclinata in avanti spesso, cambiando le due posizioni in alternanza, posizione inginocchiata e di flessione delle ginocchia non possibile. Posizione seduta senza limitazione, posizione in piedi senza limitazione e con cambio fra le due posizioni e posizione a libera scelta. Spostamento fino a 50 metri senza limitazione, oltre i 50 metri spesso, camminare su lunghi tratti di raro-mai, camminare su terreno accidentato mai, salire le scale di raro, scale a pioli di raro-mai” (doc. 115 – inc. 9).
Nemmeno possono essere condivise le critiche sollevate dal dr. __________, medico chirurgo di __________, il quale, nel rapporto medico del 23 agosto 2012, ha indicato che “il quadro clinico attuale di grave disfunzionalità di caviglia e piede, con ripercussione rachidea, rende ragione di ampia difficoltà del soggetto ad espletare anche le più comuni attività di vita quotidiana ed igiene personale, e logicamente la possibilità molto parziale di esecuzione della maggior parte delle attività lavorative, anche se leggere e sedentarie” (doc. B).
Queste considerazioni, del tutto generiche e non motivate, non sono, a mente del TCA, in grado di mettere in dubbio la valutazione eseguita dal dr. __________, tanto più che, con apprezzamento medico del 23 novembre 2012, lo stesso dr. __________ ha nuovamente confermato la correttezza delle proprie conclusioni, rilevando espressamente che “si conferma quindi integralmente l’esigibilità lavorativa formulata il 23.12.2011 sul mio rapporto di apprezzamento” (doc. X/bis).
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, il TCA ritiene che la valutazione, per quanto concerne l’esigibilità lavorativa, sul mercato generale del lavoro, fornita dal dr. __________ - per il quale l’assicurato sarebbe in grado di svolgere un’attività lavorativa adeguata, principalmente sedentaria, così da risparmiare l’arto inferiore sinistro - può validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere.
Nonostante quindi l’infortunio del 28 maggio 2010 abbia comportato un peggioramento della capacità lavorativa dell’assicurato nella sua abituale attività di falegname, resta il fatto che il ricorrente deve essere considerato in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa leggera adeguata.
Riguardo alla possibilità per l’insorgente di esercitare un'attività adeguata alle sue condizioni di salute, va qui rilevato che specialmente nell’ambito industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle attività di mera sorveglianza – fisicamente assai leggere – che non presuppongono particolari attitudini intellettuali e che possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura.
È poi utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. DTF 119 V 347; VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).
Il Tribunale federale ha nuovamente avuto occasione di richiamare la sua giurisprudenza nella STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008, con la quale ha confermato la STCA 35.2007.42 del 21 giugno 2007, osservando:
" 8.2 Come rettamente rilevato dal Presidente del Tribunale cantonale, tuttavia, la questione se la capacità lavorativa in posizione prevalentemente eretta risulta effettivamente ridotta non va risolta in questa sede. In effetti in considerazione dell'ampio ventaglio di attività semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi (cfr. ISS, livello di esigenze 4, tabella TA1) - un numero significativo di queste attività sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la posizione e sono pertanto adatte al danno alla salute presentato dall'assicurato (v. per analogia la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 324/00 del 5 giugno 2001, consid. 2b) - la Corte ha già ripetutamente statuito, in casi con limitazioni funzionali analoghe, che esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda anche la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 401/01 del 4 aprile 2002, consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale per personale non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che consentono il cambiamento frequente di posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).”
Questa Corte deve ancora verificare se, riferendosi al mercato generale del lavoro, il grado d’invalidità dell’assicurato subisce una notevole modificazione (art. 17 cpv. 1 LPGA), tale da giustificare un aumento della rendita in vigore, oppure no (cfr. DTF 133 V 545).
2.11. Per quanto concerne il reddito da valido, secondo l’CO 1, l'insorgente avrebbe guadagnato, nel 2012 (cfr., a questo proposito, DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467, p. 511ss.), qualora non fosse rimasto vittima degli infortuni assicurati, un importo annuo di fr. 71'703, così calcolato: “in base ai dati forniti a suo tempo dal datore di lavoro dove l’assicurato ha avuto il primo infortunio, visti gli aumenti previsti dalle CCL per il periodo 2000/2011 e un adeguamento al rincaro per il 2012 quantificato prudenzialmente in misura dell’1.3%, il guadagno senza infortunio è stato fissato in fr. 31.-- all’ora rispettivamente in fr. 71'703.-- l’anno (fr. 31.-- x 2'313 ore così come previsto dalla CCL)” (doc. A1).
Questo dato, desunto dalle informazioni fornite a suo tempo direttamente dal datore di lavoro e non contestato dal ricorrente, può senz’altro essere fatto proprio dal TCA.
2.12. Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.
In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
In una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5 %. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.
2.12.1. Dalle tavole processuali risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr. 62'765.09 il reddito da invalido, applicando la tabella TA 1, livello di qualifica 4, e operando successivamente una decurtazione del 15% a titolo di deduzione sociale.
Conformemente alla giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1.
Utilizzando i dati forniti da questa tabella, l’assicurato, svolgendo nel 2012 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’901.
Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella pubblicata sul sito web dell’Ufficio federale di statistica), esso ammonta a fr. 5'097.04 mensili oppure a fr. 61'164.48 per l'intero anno (fr. 5'097.04 x 12).
Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2011 (cfr. la relativa tabella pubblicata sul sito web dell’UFS), un reddito annuo di fr. 61'826.12 e, per il 2012, un reddito annuo di fr. 62'568.--.
L’assicurato, quale falegname, avrebbe guadagnato, nel 2012, fr. 71'703.--/anno per un’occupazione a tempo pieno.
Tale reddito si situa sopra la media dei salari per un'attività equivalente (Tabella TA 1 2010, p.to 31, livello di qualifica 4: fr. 5’001 riportato su 41.4 ore/settimana = fr. 5’176.04 x 12 mesi = fr. 62'112.42 + adeguamento all'indice dei salari nominali = fr. 63’486.35).
Nel caso in esame non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20 febbraio 2008.
2.12.2. In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nella concreta evenienza, l’Istituto assicuratore ha operato una decurtazione del 15% sul reddito statistico da invalido, “… tenuto conto dei postumi dell’infortunio e dello statuto di frontaliere, …” (doc. A1, p. 5).
Tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, operando una decurtazione del 15%, l’CO 1 non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.
Del resto, nella sentenza I 277/01 del 26 novembre 2003, il TFA ha definito troppo generosa una decurtazione del 20%, trattandosi di un assicurato cinquantenne, frontaliero, la cui capacità lavorativa era limitata anche in attività sostitutive adeguate (abilità del 70%).
Il reddito da invalido, tenuto conto di una decurtazione del 15%, ammonta dunque a fr. 53'182.80 (85% di fr. 62'568).
In conclusione, il grado di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 53'182.80 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 71'703.-- - risulta essere del 25.83%, arrotondato al 26% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41 (cfr. anche SVR 2004 UV Nr. 12 p. 44 in cui il TFA ha stabilito che la giurisprudenza appena menzionata, secondo la quale il risultato aritmeticamente esatto del grado di invalidità va arrotondato per eccesso o per difetto alla prossima cifra espressa in percentuale intera secondo le regole applicabili in matematica, è applicabile immediatamente, nel senso che essa si estende a decisioni contestate che, dal punto di vista temporale, sono state emanate prima della pubblicazione della sentenza in questione).
In queste condizioni, assodato che, rispetto alla situazione esistente al momento della costituzione della rendita di invalidità, nonostante il nuovo infortunio del 18 maggio 2010, la capacità lucrativa dell’assicurato non risulta essere peggiorata rispetto alla situazione esistente dopo l’infortunio del 18 settembre 1989, occorre concludere che non vi è spazio per l’attribuzione di una rendita di invalidità combinata.
Pertanto, nella misura in cui l’CO 1 si è rifiutato di aumentare la rendita di invalidità del 30% a suo tempo riconosciuta all'assicurato, la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti