Raccomandata

 

Incarto n.
35.2012.60

 

mm

Lugano

4 settembre 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 16 agosto 2012 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 13 giugno 2012 emanata da

 

CO 1  cerna

rappr. da:   RA 2  

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   In data 16 settembre 2008, RI 1, dipendente della __________ in qualità di saldatore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’ CO 1, é rimasto coinvolto in un incidente della circolazione stradale mentre si trovava alla guida del proprio scooter.

                                         A seguito di questo sinistro, egli ha riportato, secondo il rapporto di uscita dell’Ospedale regionale di ____________________, un trauma cranico commotivo, una frattura radio distale destra, una lussazione articolare interfalangea del II. dito della mano sinistra, una contusione polmonare, nonché un enfisema prevertebrale (cfr. doc. 10).

                                         La frattura radio distale é stata trattata con un intervento di riposizione e osteosintesi con placca volare, effettuato il 24 settembre 2008 (cfr. doc. 12).

 

                                         L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                                         L’assicurato ha ripreso il proprio lavoro a far tempo dal 10 novembre 2008 (cfr. doc. 18), rispettivamente dal 13 gennaio 2009, dopo una breve ricaduta (cfr. doc. 23).

 

                               1.2.   Nel corso del mese di ottobre 2008, RI 1 ha iniziato ad accusare degli episodi caratterizzati da un “blocco totale del corpo”, della durata di qualche secondo, capitati durante le ore notturne ma anche durante il giorno (cfr. doc. 48, p. 2), disturbi che sono stati oggetto dell’annuncio di ricaduta del 19 agosto 2009 (cfr. doc. 56).

                                         Al riguardo, il neurologo dott. __________ ha attestato una piena incapacità lavorativa per il periodo 12-30 agosto 2009 (cfr. doc. 53).

 

                               1.3.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 24 giugno 2010, l’assicuratore LAINF ha negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi neurologici oggetto dell’annuncio di ricaduta dell’agosto 2009 (cfr. doc. 108).

 

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. __________ per conto dell’assicurata (cfr. doc. 123), in data 13 giugno 2012, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 219).

 

                              1.4.   Con tempestivo ricorso del 16 agosto 2012, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto, in via principale, che venga accertata l’esistenza di un nesso causale tra l’evento infortunistico e “i disturbi definiti epilettici” e, in via subordinata, il rinvio degli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti.

                                         A sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente sostiene in sostanza che alla perizia elaborata dalla Prof.ssa __________ per conto dell’CO 1, non possa essere attribuito pieno valore probatorio:

 

"  (…).

… In realtà le conclusioni della dr.ssa __________ non sono neppure chiare ed univoche. Questa pone la diagnosi di “sospetto” d’epilessia. Quindi la diagnosi sussiste. resta a sapere quale sia il grado di questo sospetto, che nessuno ha investigato e nemmeno affrontato. In assenza di altra diagnosi e/o indicazione di ulteriori esplorazioni é opportuno che il medico abbia ad esprimere sul grado di affidabilità di tale suo sospetto. In effetti questi nega la certezza o la quasi certezza della sua diagnosi, ma il quesito volto a sapere se il suo sospetto non configuri la verosimiglianza sussiste. Se, nell’ipotesi denegata, la risposta del perito della CO 1 fosse negativa (vale a dire che ritenga  la diagnosi posta solo possibile) il rapporto medico parrebbe destituito da qualsivoglia fondamento, giacché neppure riesce a giungere a porre una diagnosi verosimile.

 

… Il fatto poi che si continui a ritenere opportuno continuare con delle cure antiepilettiche la dice lunga circa la pregnanza delle conclusioni peritali: negare il sussistere dell’epilessia, non dare ulteriori indicazioni e mantenere la cura epilettica é un chiaro caso di errore medico (qualora un danno insorgesse).

 

Peraltro il rapporto psichiatrico del dr. __________ conferma che la cura antiepilettica non ha alcuna rilevanza sull’umore e che lo stato depressivo di cui soffre RI 1 dev’essere oggetto di trattamento e di cure appropriate in contesto psichiatrico.

Quale sia la ragione di essere di una cura antiepilettica dinanzi all’assenza di un’epilessia é una circostanza che ci risulta quantomeno abnorme e difficilmente comprensibile.

 

… Gli accertamenti medici della CO 1 non hanno i requisiti minimi per essere probanti. Tanto più che vi sono atti medici di segno opposto che emanano da un medico agente quale fiduciario CO 1 (dr. J__________ ed uno di rango universitario (dr. __________). Oltre al fatto che gli atti CO 1 sui quali questa si fonda non rispettano i crismi del contradditorio, quelli che ne avversano le conclusioni paiono di tutta prima coerenti, redatti previo accertamenti anamnestici senz’altro più approfonditi (richiamo dell’incarto ospedaliero per Dr. __________ e conseguenti a una conoscenza più approfondita del caso da parte del dr. __________).

(…).”

                                         (doc. I)

 

                               1.5.   L’assicuratore resistente, in risposta, ha postulato che il ricorso venga integralmente respinto con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

 

                               1.6.   In corso di causa, questa Corte ha interpellato la dott.ssa __________, la quale é stata invitata a precisare il tenore del suo referto peritale del 15 dicembre 2011 (cfr. doc. V).

 

                                         La risposta della specialista é pervenuta in data 5 febbraio 2013 (doc. VII).

 

                                         L’assicurato ha preso posizione in merito il 19 febbraio 2013 (doc. IX), mentre l’amministrazione lo ha fatto in data 21 febbraio 2013 (doc. X + allegati).

 

                                         L’11 marzo 2013 RI 1 si é espresso riguardo alla documentazione prodotta dall’CO 1, in particolare al rapporto 30 ottobre 2012 dello psichiatra dott. __________ (doc. XIII).

 

                               1.7.   Nel mese di maggio 2013, il TCA ha richiamato dal dott. __________ copia del tracciato relativo all’EEG eseguito presso il dott. __________ (doc. XV).

 

                                         In data 28 maggio 2013, il neurologo curante ha prodotto il protocollo relativo all’EEG (doc. XVI + allegati).

 

                               1.8.   Il 7 giugno 2013 questo Tribunale ha ripreso contatto con la Prof.ssa __________, alla quale é stato chiesto di pronunciarsi in merito al contenuto del citato protocollo (doc. XVII), ciò che ella ha fatto con rapporto del 10 giugno 2013 (doc. XVIII).

 

                                         Le osservazioni dell’assicuratore convenuto sono datate 23 giugno 2013 (doc. XXI), quelle dell’assicurato 1° luglio 2013 (doc. XXII).

 

                                         Il 4 luglio 2013, l’CO 1 si é ancora espresso sul contenuto delle osservazioni formulate dal ricorrente (cfr. doc. XXV).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Oggetto della lite é la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare il proprio obbligo a prestazioni relativamente ai disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta del 19 agosto 2009, oppure no.

 

                               2.2.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

 

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

 

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

 

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

 

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

 

                               2.3.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

                               2.4.   In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF é tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).

                                         Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).

 

                               2.5.   Dalle tavole processuali emerge che l’Istituto assicuratore ha fondato la decisione di negare la propria responsabilità a proposito dei disturbi neurologici accusati dall’assicurato, sulla perizia 15 dicembre 2011 della Prof.ssa __________, Medico aggiunto presso la Clinica di neurologia dell’Ospedale universitario di ____________________, responsabile dell’Unità d’EEG e di studio dell’epilessia (doc. 219, p. 5s.).

 

                                         In presenza di valutazioni divergenti riguardo all’esistenza di un’epilessia post-traumatica (si vedano, al riguardo, i rapporti dei dottori __________, neurologo curante, e __________, neurologo attivo presso la __________ dell’CO 1 - cfr. doc. 61, doc. 78, doc. 91, doc. 107 e doc. 115), l’amministrazione ha incaricato la dott.ssa __________ di periziare l’insorgente (cfr. doc. 166). RI 1 é stato visitato, una prima volta, nel corso del mese di luglio 2011 (cfr. doc. 171) e, successivamente, ancora il 5, 6 e 7 dicembre 2011.

 

                                         Dal relativo referto, datato 15 dicembre 2011, si evince che l’assicurato é stato sottoposto, oltre a un esame clinico, a una RMN cerebrale, a una registrazione video-EEG prolungata, nonché a una consultazione psichiatrica.

 

                                         La specialista incaricata dall’CO 1 ha quindi diagnosticato, principalmente, un sospetto d’epilessia focale sintomatica non confermato e in remissione dall’agosto 2011 e, in secondo luogo (diagnosi secondaria), un episodio depressivo grave senza sintomi psicotici (doc. 202, p. 1).

                                         Ella ha precisato che i diversi esami eseguiti, risultati senza particolarità, non hanno consentito di confermare il sospetto di epilessia (doc. 202, p. 4: “Les différents examens (Vidéo EEG de longue durée après sevrage médicamenteux et IRM cérébrale) qui se sont avérés dépourvus d’anomalies ne permettent pas d’étayer le diagnostic suspecté d’épilepsie.”).

                                         Per quanto concerne l’anomalia che il dott. __________ ha registrato presso il suo studio (il 13 luglio 2009), secondo la Prof.ssa __________, la registrazione EEG ha sì permesso di oggettivare un episodio di rallentamento delta ampio nelle regioni frontali bilaterali, il quale era però sprovvisto di elementi critici parossistici, ciò che non consente di ammetterne la natura epilettogena. Di conseguenza, ella ha affermato di non potersi pronunciare circa l’esistenza di una pregressa epilessia focale sintomatica legata a una lesione cerebrale consecutiva al trauma cranico del 16 settembre 2008, attualmente in remissione. Dal profilo terapeutico, la specialista ha suggerito di proseguire con la somministrazione della carbamazepina a scopo timoregolatore, sino a una presa a carico psichiatrica del ricorrente (cfr. doc. 202, p. 4s.).

 

                                         Con il complemento peritale del 15 marzo 2012, la dott.ssa __________ ha in particolare ribadito che, in base agli esiti degli accertamenti compiuti durante la degenza e alla documentazione a sua disposizione, la diagnosi di epilessia non ha potuto essere confermata (cfr. doc. 200).

 

                                         Le conclusioni della specialista consultata dall’Istituto assicuratore sono state criticamente commentate dal dott. __________, per il quale “…, almeno per quanto riesco a capire dal rapporto in francese, quest’ultimo appare abbastanza ambiguo, da una parte si afferma che non si possono pronunciare su un epilessia pregressa post-traumatica dopo l’incidente in questione, dall’altra parte quest’epilessia sulla quale non si possono pronunciare sarebbe in remissione, in più viene consigliato di proseguire il trattamento antiepilettico però come stabilizzatore dello stato d’umore.” (doc. 220).

 

                                         Il TCA ha sottoposto alla Prof.ssa __________ le obiezioni sollevate dal neurologo curante (e riprese dal patrocinatore del ricorrente) (cfr. doc. V e doc. XVII).

                                         Con rapporto del 31 gennaio 2013, ella ha dichiarato, in base all’insieme degli accertamenti a sua disposizione, e segnatamente di un EEG che ha registrato un episodio della sintomatologia presentata dall’assicurato (registrazione del 13 luglio 2009), di non avere argomenti a favore della diagnosi d’epilessia, nonostante il sospetto clinico iniziale. D’altro canto, la dott.ssa __________ ha chiarito che i termini “in remissione”, contenuti nella sua diagnosi principale, non riguardano l’epilessia in quanto tale ma unicamente la sintomatologia denunciata dall’assicurato, la quale, al momento della visita del dicembre 2011, da qualche mese non era in effetti più presente (cfr. doc. VII).

                                         Chiamata a pronunciarsi sul contenuto del rapporto 28 dicembre 2010 del dott. __________, Medico aggiunto presso il Servizio di neurologia del __________ di __________ (cfr. doc. 164 b), e in particolare sugli esiti dell’EEG del 20/21 dicembre 2010, la neurologa ha spiegato che la presenza di un unico parossismo non permette ancora di concludere all’esistenza di un’epilessia, concordando peraltro che il valore di localizzazione dell’esame in questione é poco importante. Ella ha precisato che questo tipo di anomalia si riscontra anche in persone affaticate oppure affette da emicrania (doc. XVIII, pto. 1).

                                         La Prof.ssa __________ ha inoltre dichiarato che la carbamazepina é stata prescritta in ragione della diagnosi posta a margine del consulto psichiatrico del 5 dicembre 2011, visto che si tratta di un trattamento antidepressivo dotato di buona efficacia. Il suo effetto antiepilettico é peraltro irrilevante nel contesto attuale (doc. XVIII, pto. 2).

                                         In corso di causa, l’assicurato ha prodotto una certificazione del dott. __________, il quale ha puntualizzato che il Tegretol® (carbamazepina) “… viene utilizzato non tanto come antidepressivo in senso lato ma piuttosto come stabilizzatore dell’umore, per esempio potrebbe essere usato nella terapia di base in pazienti con una problematica bipolare (depressiva-maniacale) con l’idea di rendere l’umore del paziente più stabile, …” (allegato al doc. XXII).

 

                               2.6.   Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108ss.).

                                         Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

 

                                         In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

 

                               2.7.   Nella concreta evenienza, tutto ben considerato, questa Corte ritiene di poter fondare il proprio giudizio sulla valutazione espressa dalla Prof.ssa __________, responsabile dell’Unità per lo studio dell’epilessia dell’Ospedale universitario di __________ e, quindi, autorevole specialista proprio nella materia che qui interessa.

 

                                         In questo senso, occorre sottolineare come la specialista appena citata, appositamente interpellata dal TCA in corso di causa, abbia saputo rispondere, in maniera convincente, alle diverse obiezioni sollevate dall’assicurato (rispettivamente dal suo neurologo curante).

                                         Ella ha spiegato che i termini “in remissione” non contraddicono la conclusione secondo la quale il sospetto di epilessia non ha trovato conferma, posto che detti termini sono riferiti alla sintomatologia denunciata dal ricorrente (la quale aveva alimentato il sospetto - poi non confermato - di epilessia; cfr. doc. VII).

                                         D’altro canto, la dott.ssa __________ ha indicato che gli esiti dei pregressi EEG, effettuati presso il dott. __________ e il dott. __________i, non bastano per porre la diagnosi di epilessia (per quanto riguarda l’EEG eseguito dal dott. __________, lo stesso dott. __________ ne aveva d’altronde già relativizzato il significato - si veda il doc. 164 b: “Un épisode comportant une aura de cette nature a été enregistré par vos soins, il est vraisemblablement artéfacté par les tremblements (volontaires) du patient.” - il corsivo é del redattore). In particolare, trattandosi di quello datato 20/21 dicembre 2010, ella ha precisato che il parossismo registrato in quell’occasione non é ancora indicativo, potendo ritrovare questo genere di anomalia anche in pazienti affaticati oppure con emicrania (cfr. doc. XVIII, risposta al quesito n. 1).

                                         Infine, riguardo alla sua proposta di continuare a somministrare la carbamazepina (che é principalmente un antiepilettico), tale proposta era stata formulata in funzione della diagnosi emersa dalla valutazione psichiatrica, a scopo timoregolatore. Non trova quindi conferma quanto affermato dal patrocinatore dell’assicurato secondo cui la dott.ssa __________, in realtà, non se la sarebbe sentita di assumersi la responsabilità di togliere un antiepilettico (cfr. doc. IX). La specialista aveva del resto prescritto la continuazione della terapia con la carbamazepina per un tempo limitato, per la precisione sino alla presa a carico psichiatrica dell’assicurato, alloquando si sarebbe dovuto rivalutarne l’indicazione (cfr. doc. 202, p. 5: “Nous proposons de garder le carbamazepine comme traitement tymoregulateur jusqu’à une prise en charge psychiatrique avec re-évaluation de l’indication de ce molécule.”).

 

                                         In esito a tutto quanto precede, questo Tribunale ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i noti disturbi di cui soffre l’insorgente non correlano con dei postumi organici oggettivabili (cfr. doc. 202, p. 4: “Les différents examens (Vidéo-EEG de longue durée après sevrage médicamenteux et IRM cérébrale) qui se sont avérés dépourvus d’anomalies … “ - il corsivo é del redattore) e che essi non sono inquadrabili nella diagnosi di epilessia.

 

                                         È utile segnalare che, in una sentenza 8C_90/2012 del 12 dicembre 2012 consid. 4.3, il TF ha indicato che l’epilessia é una patologia del sistema nervoso il cui attacco, quale fenomeno elettrico abnorme, viene oggettivato grazie all’EEG, quindi mediante immagini. D’altro canto, il semplice fatto che dalla TAC e dalla RMN non emergano elementi a favore di una contusione cerebrale, non basta per negare la causalità. Dal profilo medico, un trauma cranio-cerebrale può essere considerato la causa di un attacco epilettico, anche in assenza di una contusio cerebri e di una perdita di conoscenza.

 

                               2.8.   L’assenza di postumi organici oggettivabili, suscettibili di spiegare il disturbo accusato dal ricorrente, non esclude a priori l'esistenza di un nesso di causalità naturale con l'evento traumatico in esame (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p. 17 [8C_310/2011] consid. 5.1 con riferimenti). Nel caso di disturbi in relazione di causalità naturale con l'infortunio, ma senza deficit funzionali organici oggettivabili, occorre piuttosto procedere a un esame particolare dell'adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori indagini sulla questione della causalità naturale tra l'infortunio e i disturbi lamentati (DTF 135 V 465 consid. 5.1).

 

                                         La questione che si pone é prima di tutto quella di sapere se l’esame dell’adeguatezza debba avvenire in base alla prassi sviluppata nella DTF 117 V 359ss. relativamente ai “colpi di frusta” (lesione equivalente della colonna cervicale o traumatismo cranio-cerebrale) e precisata nella DTF 134 V 109 oppure secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133).

                                         Secondo una costante giurisprudenza federale, l’applicazione della prassi sui “colpi di frusta” presuppone che il trauma cranio-cerebrale patito abbia raggiunto il limite di una contusio cerebri, non essendo per contro sufficiente che esso abbia presentato la gravità di una commotio cerebri (cfr. STF 8C_754/2011 del 20 agosto 2012 consid. 6.1, 8C_270/2011 del 28 luglio 2011 consid. 2.1, 8C_248/2010 del 17 giugno 2010 consid. 3.1, 8C_837/2009 del 25 febbraio 2010 consid. 2.1 e 8C_476/2007 del 4 agosto 2008 consid. 4.1.3).

 

                                         Nel caso di specie, dalla documentazione medica agli atti, in particolare dal rapporto di uscita dell’Ospedale regionale di __________ (cfr. doc. 10) nonché dai referti 15 luglio e 28 agosto 2009 del neurologo dott. __________ (cfr. doc. 48 e 61), si evince che il trauma cranio-cerebrale riportato da RI 1 ha raggiunto la gravità di una commozione cerebrale ma non il limite di una contusio cerebri, ciò che non basta per applicare la prassi sui “colpi di frusta”.

                                         Ne discende che l’adeguatezza deve dunque essere valutata in applicazione della “psico-prassi”.

 

                               2.9.   In quest'ambito la giurisprudenza ha classificato gli infortuni, a seconda della dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e in quella degli eventi di grado medio (DTF 115 V 133 consid. 6 p. 138 segg.).

 

                                         Nei casi di infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata banale), l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra evento ed eventuali disturbi psichici può di regola essere a priori negata. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.

                                         Se l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di causalità adeguata tra evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita gli infortuni gravi sono in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.

                                         Sono considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere classificati nelle due predette categorie. La questione di sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo sono:

                                         le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

                                         la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

                                         la durata eccezionalmente lunga della cura medica;

                                         i dolori somatici persistenti;

                                         la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

                                         il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

                                         il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

 

                                         Non in ogni caso è necessario tener conto di tutti i criteri summenzionati. A seconda delle circostanze ne può bastare un unico per riconoscere l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra infortunio e incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica. Nel caso in cui nessun criterio riveste da solo un'importanza particolare o decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più, quanto meno grave sia l'infortunio. Se per esempio l'infortunio di grado medio è al limite della categoria degli eventi insignificanti o leggeri, gli altri criteri oggettivi da ritenere devono essere adempiuti cumulativamente o rivestire un'intensità particolare perché l'adeguatezza possa essere riconosciuta (RAMI 1990 no. U 101 p. 215, U 42/86 consid. 8c/bb; RtiD 2004 I no. 66 p. 204 seg., U 176/02 consid. 2.6 con riferimenti).

 

                             2.10.   Nel valutare l'adeguatezza del legame causale, occorre procedere alla classificazione dell’infortunio occorso all’assicurato il 16 settembre 2008.

                                         Questa la descrizione dell’evento che risulta dal rapporto di polizia del 27 ottobre 2008:

 

"  Per quanto riguarda la dinamica dell’incidente si precisa esservi stata una collisione fra questa moto e la nostra vettura di servizio.

L’auto di polizia al momento del fatto stava effettuando una corsa d’urgenza per recarsi sul luogo di un avvenimento che, data la fattispecie, richiedeva una celerità d’intervento.

(…).

Al momento in cui ricevevano questo ordine si trovavano fermi al semaforo posto all’altezza del ristorante “__________” ad una ventina di metri di distanza dal luogo del sinistro. Inseriti i segnali prioritari (faro blu e bitono) svoltavano a sinistra su __________ e, percorso il breve tratto rettilineo, giungevano all’intersezione dove é avvenuto l’incidente.

Siccome il semaforo che li riguardava aveva acceso la luce rossa avanzavano lentamente per dare la possibilità ai veicoli provenienti sulla principale di concedere loro la precedenza.

Visto che una vettura circolante sulla corsia più vicina si arrestava per farli passare procedevano lentamente in avanti per poter scorgere se la corsia più lontana fosse libera.

Per accertarsi che non vi fossero veicoli in arrivo si fermavano al centro della strada.

In quel frangente, alla loro sinistra, sopraggiungeva il motociclista RI 1, il quale, trovandosi ostruito il passaggio, frenava bruscamente ma il tentativo di evitare di andare a collidervi contro risultava infruttuoso. Pertanto il mezzo meccanico e il suo conducente andavano a sbattere contro la fiancata sinistra dell’auto.”

                                         (doc. 17, p. 4)

 

                                         RI 1, sedato sul posto a causa del suo stato di agitazione psicomotoria, é stato trasportato in ambulanza presso l’Ospedale regionale di __________, i cui sanitari hanno diagnosticato un trauma cranico commotivo, una frattura del radio distale di destra, una lussazione dell’articolazione interfalangea del dito medio della mano sinistra, una contusione polmonare, nonché un’enfisema prevertebrale. L’assicurato é stato dimesso già il 19 settembre 2008 in buone condizioni generali (cfr. doc. 10).

                                         Il 23 settembre 2008 (e sino al 25 settembre 2008), egli é stato nuovamente ricoverato per sottoporsi all’intervento di osteosintesi al radio distale destro (cfr. doc. 12).

                                         L’insorgente ha ripreso a lavorare il 10 novembre 2008 (cfr. doc. 18), rispettivamente il 13 gennaio 2009, dopo una breve ricaduta (dovuta a dolori al dito medio della mano sinistra) (cfr. doc. 23).

 

                                         La contusione polmonare non ha lasciato sequele (si veda la perizia 8 luglio 2009 del pneumologo dott. __________ - doc. 46), come non le hanno del resto lasciate l’enfisema prevertebrale (cfr. doc. 10, p. 2) e la lussazione a livello del dito medio sinistro (cfr. doc. 90, p. 2). Per quanto riguarda la frattura del radio distale destro, l’insorgente ha invece reliquato una lieve irritazione del nervo mediano all’altezza del canale carpale con limitazione della funzione del polso e calo della forza (doc. 232 e doc. 238).

 

                                         Tenendo in considerazione le lesioni riportate e la dinamica del sinistro, nonché ricordato che si deve fare astrazione da come l'assicurato ha avvertito lo choc traumatico (cfr. RAMI 1999 U 335, p. 209 consid. 3b/bb), l'infortunio occorso a RI 1 non può essere classificato né fra quelli leggeri ma neppure fra quelli gravi: si tratta di un infortunio di media gravità in senso stretto.

                                         Si osserva che la Corte federale, in una sentenza U 228/06 del 4 maggio 2007, ha qualificato come infortunio di grado medio il sinistro occorso a un’assicurata investita da un’autovettura mentre stava attraversando le strisce pedonali. Ella aveva riportato la frattura delle due ossa della gamba sinistra, un trauma cranico con perdita di conoscenza, delle ferite lacero-contuse al cuoio capelluto e al labbro superiore, come pure delle contusioni multiple. L’Alta Corte ha parimenti qualificato di grado medio il sinistro in cui un assicurato é stato investito da un’automobile che viaggiava a una velocità di 40-50 km/h, lamentando un trauma cranico semplice con perdita di conoscenza, nonché delle fratture a livello costale, del collo del perone, del naso e dell’acromion sinistro (STF U 128/03 del 23 settembre 2004 consid. 5.2.2). In un altro giudizio U 142/03 del 12 gennaio 2004, il TFA ha classificato quale infortunio di grado medio, escludendo però che si trattasse di un sinistro al limite della categoria degli eventi gravi, l’evento in cui un assicurato era stato investito da un’autovettura, subendo contusioni alla schiena, ai gomiti ed escoriazioni. La nostra Massima Istanza ha, poi, proceduto a un’identica classificazione in una sentenza U 183/00 del 29 gennaio 2001, in cui un motociclista si era scontrato con un’autovettura proveniente in senso inverso che gli aveva tagliato la strada nello svoltare a sinistra. A seguito della collisione, l’assicurato era scivolato assieme alla propria moto e si era ritrovato immobilizzato sotto una vettura parcheggiata a qualche metro di distanza. Dei terzi erano rapidamente intervenuti per liberarlo e per togliere il contatto alla moto. Trasportato all’ospedale, i sanitari avevano diagnosticato un trauma cervicale, nonché delle contusioni a livello della spalla, del gomito e della caviglia sinistra.

 

                                         In una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 2010 UV Nr. 25 p. 100 seg., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che fanno parte della categoria di grado medio vera e propria -, devono essere adempiuti almeno tre dei criteri di rilievo affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.

 

                                         Occorre preliminarmente osservare che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi di natura organica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).

 

                                         L’infortunio occorso all’insorgente non risulta particolarmente drammatico o spettacolare. Il TFA è del resto giunto alla medesima conclusione nel caso, citato in precedenza, di un motociclista scontratosi con un’autovettura che, nello svoltare a sinistra, gli aveva tagliato la strada (cfr. STFA U 183/00 del 29 gennaio 2001 consid. 3.5).

                                         Quelle riportate dal ricorrente - in sostanza un trauma cranico commotivo, la frattura del radio distale di destra e la lussazione dell’articolazione interfalangea del dito medio a sinistra -, non costituiscono delle lesioni organiche gravi o particolarmente idonee a provocare un'elaborazione psichica abnorme (cfr., a mero titolo esemplificativo, la STF 8C_52/2008 del 5 settembre 2008 consid. 8.2 riguardante un assicurato che, caduto dopo essere stato urtato da un’autovettura, aveva accusato una commotio cerebri, una contusione toracica a destra con una serie di fratture costali, nonché alcune ferite lacero-contuse alla parte sinistra del volto).

                                         Dalle carte processuali neppure risulta che l'assicurato sia rimasto vittima di una cura medica errata e notevolmente aggravante degli esiti dell'evento traumatico.

                                         Per quanto attiene alla durata della cura medica, quest’ultima non é stata eccezionalmente lunga. Infatti, dopo le cure iniziali che hanno necessitato di due brevi degenze presso l’Ospedale regionale di __________ (16-19 settembre 2008 e 23-25 settembre 2008; la rimozione del materiale di osteosintesi, avvenuta l’11 maggio 2010, é stata eseguita ambulatorialmente), la terapia é essenzialmente consistita in sedute ambulatoriali di ergoterapia (nell’incarto risulta documentato un solo ciclo [iniziato il 6 ottobre 2008 - cfr. doc. 13], secondo la perizia di parte del Prof. dott. __________, le cure riabilitative sarebbero proseguite sino al 31 gennaio 2009 [cfr. doc. 31, p. 4]), oltre all’assunzione di farmaci per controllare i dolori e la nota sintomatologia neurologica. Al riguardo, va segnalato che, secondo la giurisprudenza federale, in questo contesto deve essere considerato esclusivamente il trattamento terapeutico necessario. Non ne fanno parte i provvedimenti diagnostici, né le semplici visite di controllo presso il medico (cfr. STF 8C_934/2010 dell’8 novembre 2011 consid. 4.2 e riferimenti ivi citati). D’altro canto, l’assunzione di medicamenti antalgici e la prescrizione di trattamenti basati su manipolazioni sono state giudicate insufficienti per l’adempimento del criterio in questione, anche se hanno avuto una certa durata (cfr. STF 8C_577/2007 del 23 gennaio 2008 consid. 7 e riferimento ivi citato).

                                         Nemmeno il criterio del grado e della durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche é soddisfatto. In proposito, il TCA osserva che, terminate le cure mediche iniziali, RI 1 ha ripreso il proprio lavoro a tempo pieno già a decorrere dal 10 novembre 2008 (cfr. doc. 18), attività proseguita - eccezion fatta per i periodi 18 dicembre 2008-12 gennaio 2009 e 12-30 agosto 2009 (corrispondenti alla ricaduta del 30 dicembre 2008 - cfr. doc. 22, rispettivamente a quella del 19 agosto 2009 - cfr. doc. 56) -, sino all’intervento di asportazione del materiale di osteosintesi dell’11 maggio 2010 (cfr. doc. 104). Se é vero che da quella data l’assicurato non ha più lavorato, é altrettanto vero che, nonostante i disturbi al polso destro e la problematica neurologica, egli é stato dichiarato in grado di svolgere un’attività alternativa adeguata in misura completa (cfr. referto 3 dicembre 2010 del chirurgo della mano dott. __________, doc. 140, p. 2 e rapporto 13 settembre 2011 del neurologo dott. __________, doc. 185). Ora, il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che il criterio qui in discussione non é riferito soltanto alla capacità nella professione precedentemente svolta dall’assicurato (cfr. SVR 2007 UV n. 25 consid. 8.6.1 e riferimenti ivi menzionati).

 

                                         In queste condizioni, può rimanere indeciso se sono adempiuti il criterio dei dolori somatici persistenti e quello del decorso sfavorevole della cura e delle complicazioni rilevanti intervenute, poiché, in presenza di un infortunio classificato fra quelli di media gravità in senso stretto, questi due criteri da soli non potrebbe comunque giustificare l’adeguatezza del nesso di causalità, (cfr. RDAT 2003 II n. 67 p. 276, U 164/02 consid. 4.7; RSAS 2001 p. 431, U 187/95).

 

                                         In esito a quanto precede, si deve concludere che il noto disturbo neurologico denunciato da RI 1 non costituisce una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico che lo ha visto vittima il 16 settembre 2008. Se ne deduce quindi che l’assicuratore resistente era legittimato a negare la propria responsabilità al riguardo.

                                         In conclusione, la decisione su opposizione del 13 giugno 2012 deve essere confermata.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti