Raccomandata |
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Incarto n.
DC/sc |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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statuendo sul ricorso del 12 settembre 2012 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 19 luglio 2012 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. Il 7 novembre 2011 la __________ ha annunciato alla CO 1 un evento che il 6 novembre 2011 ha visto protagonista il proprio dipendente RI 1, nato il __________ 1980:
" Il Signor RI 1 stava giocando a calcio, in fase di riscaldamento mentre calciava al portiere si è rotto i legamenti collaterali del ginocchio destro." (Doc. 15)
1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso l'assicuratore, con decisione formale del 28 marzo 2012 (cfr. Doc. 4) confermata nella decisione su opposizione del 19 luglio 2012 (cfr. Doc. A), ha negato il proprio obbligo contributivo relativamente al danno alla salute patito dall'assicurato.
In particolare l'assicuratore contro gli infortuni ha sottolineato quanto segue:
" (…)
Alla luce della giurisprudenza appena esposta, anche nella presente fattispecie, visto che l'assicurato si è procurato un danno alla salute al ginocchio destro effettuando normali movimenti per chi pratica il calcio, senza nessun contatto fisico con un compagno di squadra e/o una violazione delle regole del gioco, riteniamo che non siamo in presenza di un fattore straordinario e quindi di un infortunio ai sensi dell'art. 4 LPGA.
L'art. 6 cpv. 2 LAINF prevede che gli assicuratori contro gli infortuni devono corrispondere le proprie prestazioni anche per le lesioni corporali esaustivamente enumerate all'art. 9 cpv. 2 lett. a-h OAINF a condizione che esse non siano attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi. Le lesioni all'art. 9 OAINF sono paragonate a infortunio unicamente se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per il fattore esterno straordinario. Esse devono pertanto presupporre un fattore scatenante, ossia essere state cagionate da un evento repentino e involontario, quindi improvviso, segnatamente da un gesto brusco o da un movimento violento.
Dal rapporto del Dr. med __________, si evince che il signor RI 1 ha subito una lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro, lesione compresa nell'elenco dell'art. 9 cpv. 2 OAINF. Ciò non è però sufficiente, in quanto per poter beneficiare delle prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni, bisogna ancora che l'evento sia assimilabile a infortunio e adempia alla condizione di repentinità.
(…)
Le dichiarazioni dell'assicurato contenute nel questionario costituiscono l'unico elemento di prova per determinare l'esistenza di un fattore esterno e delle altre condizioni previste dalla LAINF e dalla relativa ordinanza.
II signor RI 1 ha espressamente indicato stavo "semplicemente scaldando il mio portiere quando al quarantesimo tiro ho sentito uno strano rumore". Dalle dichiarazioni dell'assicurato, risulta che non siamo in presenza di un evento repentino, in quanto l'azione di calciare il pallone si è ripetuta per una quarantina di volte consecutivamente. Inoltre, l'attività così descritta, rappresenta un atto ordinario della vita che non adempie ai prerequisiti per un evento parificabile a infortunio.
Per cui, alla luce di quanto precede, le condizioni dell'art. 6 cpv. 2 OAINF non sono adempiute e l'assicurato non ha diritto a prestazioni assicurative da parte di CO 1. (…)" (Doc. A)
1.3. Contro la decisione su opposizione l'assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA. Il suo patrocinatore chiede che l'evento in questione venga assunto dall'assicuratore contro gli infortuni a titolo di lesione parificabile e rileva in particolare:
" (…)
1. In data 06.11.2011 il signor RI 1 stava procedendo al riscaldamento del portiere calciando ripetutamente il pallone. Dopo l'ultimo dei numerosi calci però il signor Zappella avvertiva uno strano rumore accompagnato da un forte dolore. Si è reso conto probabilmente che, a seguito di un movimento errato del ginocchio o dell'eccessivo sforzo, quest'ultimo ha subito una lesione.
(…)
2. L'ecografia effettuata il 07.11.2011 evidenziava la lesione porzione anteriore del collaterale mediale del ginocchio destro. In data 15.03.2012 il dr. __________ confermava che il signor RI 1 aveva subito la lesione del legamento collaterale interno del ginocchio che rientra nelle lesioni traumatiche ai sensi dell'art. 9 lett g. della OAINF (lesioni dei legamenti).
Il TF ha già avuto modo di stabilire cosa debba intendersi per "lesione dei legamenti" ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 lett. g OAINF.
In una sentenza pubblicata in RAMI 1990 no. U 112 pag. 373 l'Alta Corte ha indicato che sono considerate "lesioni dei legamenti" ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 lett. g OAINF non solo la rottura dei legamenti, ma anche lo stiramento e la dilatazione degli stessi.
(…)
6. Nel caso concreto, l'infortunio si verifica durante la pratica di un'attività sportiva e pertanto siamo in presenza di un potenziale di rischio in certa misura aumentato (situazione di rischio generalmente aumentata, appunto durante lo svolgimento di attività sportive). Vi è inoltre da considerare come il signor RI 1 abbia accusato il problema al ginocchio dopo l'ultimo dei circa 40 calci al pallone: ne deriva che bisogna considerare una sollecitazione del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e psicologicamente controllabile. Per contro, la lesione subita dal signor RI 1 non si è verificata durante lo svolgimento di un'attività professionale abituale (trattasi di sport esercitato a livello amatoriale) e quindi di atti ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3, cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03)." (Doc. I)
1.4. Nella sua risposta del 24 settembre 2012 il patrocinatore dell'CO 1, dopo avere riconosciuto che il danno alla salute del ricorrente è parificabile ai postumi d'infortunio ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 lett. g OAINF, ha chiesto di respingere il ricorso in quanto non siamo in presenza di un'azione repentina ed inoltre l'assicurato non stava svolgendo un'attività che costituiva una situazione di pericolo accresciuto.
Al riguardo egli si è così espresso:
" (…)
Ora, l'assicurato ha indicato che stava procedendo con il riscaldamento del proprio portiere prima di una partita. La lesione al menisco si è manifestata dopo che il signor RI 1 aveva già tirato in porta almeno una quarantina di volte: siamo quindi manifestamente confrontati con un'azione ripetuta e che addirittura si è protratta per almeno una decina di minuti. Senza dimenticare che il signor RI 1 era intento ad esercitare un'attività sportiva abituale che non costituiva una situazione di pericolo accresciuto." (Doc. III)
1.5. L'8 ottobre 2012 il rappresentante dell'assicurato ha comunicato al TCA di non essere in possesso di ulteriori mezzi di prova e di chiedere al patrocinatore di CO 1 la relativa procura (cfr. Doc. V).
L'avv. RA 2 ha trasmesso la procura al TCA il 9 ottobre 2012 (cfr. Doc. VII, Doc. VII1).
1.6. Il 14 novembre 2012 si è svolto il dibattimento davanti al Presidente del TCA (cfr. Doc. X).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se RI 1 ha diritto oppure no alle prestazioni da parte dell'assicuratore contro gli infortuni in relazione all'evento avvenuto il 6 novembre 2011.
2.3. Secondo l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono concesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non professionale e di malattie professionali.
2.4. L'art. 4 LPGA così definisce l'infortunio:
" È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte".
Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
" - l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale fattore"
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.5. Si evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto, é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).
Vi è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.
Quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.
La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.
Da un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).
2.6. Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.
Quando l'istruttoria (sull'obbligo dell'amministrazione di compiere adeguati accertamenti cfr. SVR 2008 UV Nr. 12) non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).
Gli stessi principi sono, ovviamente, applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).
2.7. Secondo la costante giurisprudenza federale, se non vi sono avvenimenti insoliti («ohne besonderes Vorkommnis»), la straordinarietà del fattore e dunque l'infortunio deve essere negato in caso di ferimento durante un'attività sportiva. (cfr. DTF 130 V 118; RAMI 2004 pag. 84; RAMI 2004 pag. 541; STFA U 313/04 del 1° febbraio 2005)
Su questo tema e per un riassunto della giurisprudenza nei diversi sport, cfr. D. Cattaneo, "Sport e assicurazioni sociali" in Diritto senza devianza. Ed. Cancelleria dello Stato del Canton Ticino e Helbing & Lichtenhahn. Basilea, Ginevra, Monaco, 2006 pag. 263 seg. (283 seg.) e "Sport et assurances sociales" in Cahiers genevois et romands de sécurité sociale (CGRSS) N° 45 2010 pag. 119-168.
Ad esempio il fattore esterno straordinario è stato negato dal TFA per il danno alla salute insorto durante una partita di palla-volo (RAMI 2004 pag. 535 seg. = plaidoyer 2004 pag. 74 -74).
Più precisamente l'Alta Corte ha stabilito che l'esistenza di un fattore esterno straordinario, inteso quale fuori programma («movimento scoordinato») ostacolante il normale ed usuale processo motorio, dev'essere negata nel caso di una caduta dopo un salto durante una partita di pallavolo.
Il TFA ha invece ammesso l'infortunio a proposito di un danno alla salute insorto durante una partita di pallamano (cfr. STFA
U 96/03 del 7 luglio 2004).
In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 117 (= RAMI 2004 pag. 270 seg.) il TFA ha ammesso l'esistenza di un fattore esterno straordinario, inteso quale fuori programma («movimento scoordinato») ostacolante il normale ed usuale processo motorio, nel caso di un check alla balaustra durante un incontro di disco su ghiaccio, di cui è stato vittima un giocatore dilettante.
In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 81 l'Alta Corte ha ricordato in quali particolari circostanze è stato riconosciuto come infortunio l'evento accaduto ad uno sciatore.
In una sentenza pubblicata in SVR 2008 UV Nr. 12 il Tribunale federale ha negato il carattere infortunistico ad un evento intervenuto durante una partita di calcio. La nostra Massima Istanza ha stabilito che siccome non è stato provato che il giocatore sia rimasto impigliato al suolo tirando un traversone, difetta il carattere straordinario del fattore esterno, ragione per cui un infortunio nel senso giuridico non è dato.
Al riguardo il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" 5.2.1 Den vorinstanzlichen Erwägungen ist beizupflichten. Wenn der Versicherte am 26. Oktober 2004 im Fragebogen der National, in dem eine präzise Schilderung verlangt wurde, angab, er sei beim Flankenball eventuell mit dem Fuss hängen geblieben, so ist dieser Unfallhergang zwar nicht gänzlich ausgeschlossen, jedoch nicht mit dem notwendigen Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit dargetan. Dies umso mehr, als er die Frage "Ist dabei etwas ungewöhnliches geschehen? (z.B. anprallen, ausrutschen usw.)" unbeantwortet liess und auch in der Unfallmeldung der Arbeitgeberin vom 14. Oktober 2004 keine Rede war von einem Hängenbleiben mit dem Fuss oder einem Sturz. Es ist nicht nachvollziehbar, warum der Versicherte nicht bereits im Fragebogen am 26. Oktober 2004 mit Bestimmtheit ein Hängenbleiben mit dem Fuss hätte angeben sollen, wenn dies tatsächlich passiert wäre. Es überzeugt nicht, wenn er erst am 22. März 2005, nachdem die National mit Schreiben vom 7. Februar 2005 das Vorliegen eines äusseren Faktors (wie z.B. eines Schlages, Falls, Sturzes usw.) verneint hatte, mit Sicherheit ein Hängenbleiben mit dem Fuss beschrieb; Gleiches gilt für den von ihm erstmals vorinstanzlich behaupteten Sturz. Aus den ärztlichen Berichten kann ein solcher Unfallhergang nicht abgeleitet werden. Hieran ändert nichts, dass Dr. med. G.________ im Bericht vom 6. Oktober 2004 von einem Sturz des Versicherten beim Fussball sprach, da in erster Linie die eigenen Angaben des Versicherten zum Unfallhergang gegenüber der National massgebend sind. Unter den gegebenen Umständen ist es nicht zu beanstanden, wenn diese und die Vorinstanz ohne weitere Abklärungen ein Hängenbleiben mit dem Fuss am Boden verneinten (vgl. auch RKUV 2004 Nr. U 515 S. 418 E. 2.2.3 f.).
Soweit der Versicherte sich erstmals letztinstanzlich auf Zeugen zum Hergang des Ereignisses vom 3. Oktober 2004 beruft, geht daraus klar hervor, dass er mit dieser Art der Prozessführung einzig bezweckte, der National die Gehörsrechte abzuschneiden oder zu verkürzen und der Vorinstanz die Beweiswürdigung zu verunmöglichen. Dieses Vorgehen stellt ein widersprüchliches sowie zweckwidriges und daher rechtsmissbräuchliches Verhalten dar, das verfahrensrechtlich unbeachtlich bleiben muss (vgl. BGE 121 II 97 E. 4 S. 103, 120 II 105 E. 3a S. 108; Urteile des Eidg. Versicherungsgerichts U 270/04 vom 24. Februar 2005, E. 2.2.2, und U 66/04 vom 14. Oktober 2004, E. 2.2.3).
5.2.2 Nach dem Gesagten wurde der Bewegungsablauf des Versicherten beim Ereignis vom 3. Oktober 2004 nicht durch etwas Programmwidriges oder Sinnfälliges wie Ausgleiten, Stolpern, reflexartiges Abwehren eines Sturzes usw. gestört. Damit mangelt es am Merkmal der Ungewöhnlichkeit des Geschehens (BGE 130 V 117 f. E. 2.1 und 2.2 Ingress; RKUV 1999 Nr. U 333 S. 195 E. 3c/aa und dd), weshalb - mit der Vorinstanz - ein Unfall im Sinne von Art. 4 ATSG zu verneinen ist. Die Einwendungen des Versicherten vermögen an diesem Ergebnis nichts zu ändern."
In una sentenza 8C_186/2011 del 26 luglio 2011 il Tribunale federale ha stabilito che un assicurato che si procura il danno alla salute sopraggiunto effettuando un dribbling durante una partita di calcio non costituisce un infortunio (cfr. consid. 6.3: "Ein Zweikampf ist beim Fussball nicht ungewöhnlich, und etwas Besonderes hat sich dabei, namentlich aufgrund der Angaben der Beschwerdeführerin selber, nicht zugetragen. Eine "falsche Bewegung", wie beschwerdeweise geltend gemacht wird, genügt dazu nicht. Der mangelnde Nachweis eines Unfalls lässt sich im Übrigen in der Regel nicht durch medizinische Feststellungen ersetzen (BGE 134 V 72 E. 4.3.2.2 S. 81). Ohnehin räumt indessen auch Prof. Dr. med. M.________ in seiner Stellungnahme vom 18. November 2009 ein, dass keine Einwirkung von aussen auf den Körper stattgefunden habe, sondern die erlittene Verletzung durch eine erhöhte Kraftanstrengung bedingt sei.").
In una sentenza 35.2008.20 del 21 agosto 2008 il TCA ha negato l'esistenza di un infortunio nel caso di un assicurato che giocava, da dilettante, al disco su ghiaccio argomentando:
" (…)
Alla luce della giurisprudenza appena esposta, anche nella presente fattispecie, visto che l'assicurato si è procurato il danno alla salute al ginocchio destro effettuando normali movimenti per chi pratica l'hockey, e cioè il girarsi di colpo per cambiare direzione in qualità di difensore nel corso di una partita (evento del novembre 2006), rispettivamente, il girarsi di colpo durante un allenamento mentre andava in avanti e indietro lungo la pista (evento del 7 agosto 2007), senza nessun contatto fisico con un compagno di squadra e/o una violazione delle regole del gioco (cfr. consid. 2.8) questo Tribunale ritiene che non siamo in presenza di un fattore esterno straordinario e quindi di un infortunio ai sensi dell'art. 4 LPGA. (…)"
Alla stessa conclusione il TCA è arrivato in una sentenza 35.2007.4 del 21 giugno 2007 a proposito di un assicurato che si è fratturato un dito del piede dopo un salto durante un allenamento di basket senza nessun contatto fisico con un compagno e/o una violazione delle regole del gioco.
2.8. Nella presente fattispecie emerge dall'annuncio di infortunio che il danno alla salute si è prodotto mentre RI 1 stava giocando a calcio e precisamente mentre calciava al portiere in fase di riscaldamento (cfr. Doc. 15).
Nel corso dell'udienza del 14 novembre 2012 è stato chiarito che l'assicurato, che svolge la professione di impiegato di banca, nel tempo libero è l'allenatore della squadra Under 17 del __________ (cfr. Doc. X).
Invitato dall'assicuratore contro gli infortuni a descrivere la dinamica dell'evento, RI 1 il 4 gennaio 2012 ha indicato che esso è avvenuto a __________ il 6 novembre 2011 alle ore 13:15 ed ha rilevato:
" Stavo semplicemente scaldando il mio portiere quando al quarantesimo tiro ho sentito uno strano rumore." (Doc. 11)
L'assicurato ha inoltre precisato che si trattava di un'attività per lui abituale, che non è successo nulla di particolare o di imprevisto, che non sono coinvolte altre persone e che vi sono testimoni per la dinamica (cfr. Doc. 11).
In sede di udienza il ricorrente si è al riguardo così espresso:
" (…)
L’evento si è realizzato a __________, dove mi ero recato con la mia squadra per effettuare una partita. Alleno tuttora la U17 ma con, parzialmente, altri ragazzi.
L’avv. __________ legge il questionario “Dinamica dell’accaduto” (doc. 11).
Il sig. RI 1 conferma il contenuto di tale documento. Egli precisa inoltre che è da 5 anni che svolge l’attività di allenatore.
Rispondendo al presidente del TCA che chiede all’assicurato se il dolore, rispettivamente “lo strano rumore” l’ha sentito in occasione di quel tiro specifico o se già in precedenza, il sig. RI 1 risponde che è stato a quel preciso momento.
Rispondendo al presidente del TCA, il sig. RI 1 precisa che da quel momento si è seduto ed ha seguito la partita da seduto in quanto gli faceva male.
Rispondendo all’avv. RA 2, il sig. RI 1 precisa che prima di iniziare a riscaldare il suo portiere aveva fatto i tradizionali esercizi di riscaldamento.
Rispondendo al rappresentante dell’assicuratore, il sig. RI 1 precisa che da 5 anni non gioca più a calcio. (…)" (Doc. X)
Alla luce di questa descrizione dei fatti, peraltro rimasta incontestata e che risulta del tutto credibile (cfr. la SVR 2008 UV Nr. 12 riprodotta al consid. 2.7), anche in considerazione della circostanza che CO 1 ha affermato nella decisione su opposizione che "le dichiarazioni dell'assicurato contenute nel questionario costituiscono l'unico elemento di prova" (cfr. Doc. A punto 2.13) ma non ha ritenuto opportuno effettuare ulteriori accertamenti sebbene il ricorrente abbia subito esplicitamente indicato che vi erano dei testimoni, questo Tribunale deve concludere, alla luce della legge e della giurisprudenza citate in precedenza (in particolare la SVR 2008 UV Nr. 12 e la STF 8C_186/2011 del 26 luglio 2011), che non siamo in presenza di un infortunio nel senso giuridico del termine.
Su questo punto anche le parti in causa sono concordi (cfr. Doc. X pag. 2).
Resta da stabilire se l'evento in questione deve essere assunto oppure no dall'CO 1 a titolo di lesione parificabile ai postumi d'infortunio ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 OAINF.
2.9. La legge (cfr. art. 6 cpv. 2 LAINF) prevede che gli assicuratori contro gli infortuni devono corrispondere le proprie prestazioni anche per le lesioni corporali esaustivamente enumerate all'art. 9 cpv. 2 lett. a-h OAINF (nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997), a condizione che esse non siano attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi.
Si tratta delle seguenti lesioni corporali:
" a. fratture;
b. lussazioni di articolazioni;
c. lacerazioni del menisco;
d. lacerazioni muscolari;
e. stiramenti muscolari;
f. lacerazioni dei tendini;
g. lesioni dei legamenti;
h. lesioni del timpano.
Le lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per il fattore esterno straordinario (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.).
A proposito dell'esigenza di un fattore esterno, il TFA, nella DTF 129 V 466, ha precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al corpo.
Così, dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto, conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo ("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V 470, consid. 4.2.3).
Il TFA ha pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure, STFA U 76/03 del 15 aprile 2004).
Necessario è inoltre che si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue. Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS 2/1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).
Per l'applicazione di questa giurisprudenza alle attività sportive cfr. D. Cattaneo, "Sport e assicurazioni sociali" in Diritto senza devianza pag. 289-296 e "Sport et assurances sociales" in CGRSS N° 45 - 2010 pag. 147-156.
In particolare in una sentenza U 179/04 del 13 luglio 2005 l'Alta Corte ha negato ad un docente le prestazioni per il danno alla salute intervenuto, a suo dire, durante un incontro di pallacanestro in quanto l'assicurato ha consultato un medico solo tre mesi dopo, per cui non è dimostrato che i dolori sono insorti immediatamente dopo l'evento esterno da lui indicato.
In una sentenza 35.2007.24 del 21 giugno 2007 il TCA ha riconosciuto il diritto alle prestazioni LAINF ad un assicurato che si era procurato una frattura durante un allenamento di pallacanestro e ha rilevato:
" (...)
Nella presente fattispecie siamo in presenza di una frattura e dunque di una lesione parificabile ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 lett. a OAINF, ciò che lo stesso assicuratore ha riconosciuto anche in sede di udienza (a differenza, ad esempio, del caso pubblicato in RAMI 2004 p. 544 a proposito della partita di pallavolo nella quale non si era riscontrata nessuna lesione).
D'altra parte tale frattura si è prodotta dopo un salto, durante un allenamento di basket. Ora tale attività presenta un potenziale di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 466) per cui va ammessa la presenza di un fattore esterno nel senso esposto al consid. 2.10).
Inoltre l'assicurato ha consultato un medico al più tardi due settimane dopo l'evento in questione quando il dolore, camminando, era divenuto insopportabile.
Di conseguenza X è tenuta ad assumere il caso a titolo di lesione parificata ai postumi d'infortunio ex art. 9 cpv. 2 lett. a OAINF, visto che anche il nesso di causalità naturale (cfr. in particola Doc. L e M) e adeguato deve essere ammesso (cfr. STFA U 96/03 del 7 luglio 2003 consid. 4.1.4 e 4.2). (...)"
In una sentenza 35.2008.20 del 21 agosto 2008 il TCA, dopo avere stabilito che la pratica del disco su ghiaccio presenta un potenziale di rischio accresciuto, ha negato ad un assicurato il diritto alle prestazioni LAINF in quanto non si era in presenza di una lesione parificata.
Al riguardo questa Corte si è così espressa:
" (…)
Ora, contrariamente a quanto in un primo momento diagnosticato (cfr. Doc. 22), l'intervento operatorio del 24 settembre 2007 (cfr. il rapporto del dottor Y del 25 settembre 2007) non ha permesso di accertare nessuna lesione parificata.
Al riguardo il dottor X, specialista FMH in reumatologia, ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" Di fronte ad un sospetto diagnostico iniziale di rottura meniscale conseguito ad un avvenimento in cui non è stato riconosciuto infortunio dal punto di vista giuridico, il compito del medico era solo verificare se le lesioni riscontrate ed operate rientrassero nelle lesioni parificabili ad infortunio.
Le lesioni risultanti dagli atti, e descritte sia dagli accertamenti che dall'operatore stesso sono:
- Sinovite del recesso sovrapatellare senza versamento.
- Apice della rotula con lesioni condrali stadio III-IV a livello della rotula con frammento cartilagineo instabile (questo significa che è attaccato almeno da una parte e non può essere considerato frammento distaccato).
- Importante plica parapatellare interna.
- Condropatia mediale femorale e tibiale con condropatia stadio III e menisco intatto.
- Lesione condrale esterna a livello della zona di carico sulla tibia con menisco esterno intatto.
Queste lesioni sono lesioni cronico-degenerative e non si riscontra nessun segno di traumatizzazione in quanto non vi è versamento. Anche in caso di traumatizzazione non è stato riconosciuto l'infortunio." (cfr. Doc. 21)
Il TCA non ha motivi per distanziarsi dalle conclusioni del medico di __________ (sul valore probatorio delle valutazioni del medico di __________, cfr. STF U 350/06 del 20 luglio 2007 nel quale l'Alta Corte ha ricordato che "nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito che l'amministrazione e il giudice delle assicurazioni sociali si fondino esclusivamente su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore.").
In particolare questo Tribunale sottolinea che, per costante giurisprudenza, la condropatia rotulea, che è un danno alla cartilagine, non rientra tra le diagnosi esaustivamente enumerate all'art. 9 cpv. 2 LAINF. Inoltre ogni interpretazione estensiva di questa norma è esclusa (cfr. DTF 114 V 298 consid. 3e, STCA 35.2001.49 del 7 gennaio 2002; STCA 35.2003.19 del 6 giugno 2003; STCA 35.2008.2 del 30 giugno 2008)."
Nella già citata sentenza pubblicata in SVR 2008 UV Nr. 12 il Tribunale federale ha innanzitutto sottolineato che il gioco del calcio presenta un potenziale di pericolo accresciuto secondo i criteri posti dalla giurisprudenza federale. In particolare il presupposto del fattore esterno dannoso al momento del cambiamento della posizione del corpo è realizzato se il giocatore si procura, tirando il pallone, una lesione al ginocchio.
Al riguardo il Tribunale federale ha rilevato:
" (...)
6.2 Das Fussballspiel ist ein Geschehen mit einem gesteigerten Gefährdungspotenzial, indem eine Vielzahl von nicht alltäglichen Bewegungen (wie abruptes Beschleunigen und Stoppen, seit- und rückwärts Laufen, Drehen, Strecken, Schiessen des Balls, Hochspringen beim Kopfball etc.), die den gesamten Körper mannigfach belasten, ausgeführt werden. Es stellt auch für einen geübten Fussballspieler nicht eine alltägliche Lebensverrichtung wie etwa das blosse Bewegen im Raum dar. Die vom Versicherten erlittene Knieverletzung links ist demnach auf eine plötzliche sowie heftige körpereigene Bewegung (Ballschuss) und somit auf ein objektiv feststellbares, sinnfälliges Ereignis anlässlich der Ausübung einer erhöht risikogeneigten Sportart zurückzuführen. Das gesteigerte Gefährdungspotenzial hat sich realisiert. Nach dem Gesagten ist vorliegend das Erfordernis des äusseren schädigenden Faktors bei Änderungen der Körperlage erfüllt, weshalb mit der Vorinstanz auf ein unfallähnliches Ereignis zu erkennen ist (vgl. auch Urteil des Bundesgerichts U 611/06 vom 12. März 2007, E. 5.1 f.).
Die Einwendungen der National vermögen hieran nichts zu ändern. Soweit sie vorbringt, bei der Schussabgabe sei nichts Besonderes bzw. Programmwidriges passiert, ist festzuhalten, dass im Rahmen der unfallähnlichen Körperschädigung - anders als beim Unfalltatbestand - die "Ungewöhnlichkeit" des äusseren Faktors nicht vorausgesetzt wird (BGE 129 V 466 E. 2.2 S. 467; erwähntes Urteil U 611/06, E. 5.2). (...)"
In quell'occasione la nostra Massima Istanza ha poi esaminato se si era in presenza di una lesione parificata oppure no.
Essa ha infine rinviato la causa all'assicuratore perchè esamini il punto di sapere se l'evento parificabile ai postumi d'infortunio abbia peggiorato o reso manifesto un danno alla salute preesistente, il che condurrebbe ad ammettere l'esistenza di un danno parificato ai postumi d'infortunio:
" (...)
6.3.2 Die Vorinstanz hat richtig erkannt, dass Art. 9 Abs. 2 lit. b UVV nur eigentliche Gelenksverrenkungen (Luxationen) erfasst, nicht aber unvollständige Verrenkungen (Subluxationen) oder Distorsionen, welche durch gewaltsame übermässige Bewegungen zu einer Zerrung der Gelenkkapselbänder führen (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts U 236/04 vom 10. Januar 2005, E. 3.1). Die Dres. med. G.________, K.________ und U.________ stellten keine Kniegelenksverrenkung bzw. -luxation fest. Die beiden Letzteren gingen ausdrücklich von einer Distorsion des linken Kniegelenks aus. Bei dieser Sachlage ist das Vorliegen einer Gelenksverrenkung nicht überwiegend wahrscheinlich erstellt.
6.3.3 Weiter hat die Vorinstanz erwogen, es liege ein Meniskusriss vor, der gemäss den Berichten der Dres. med. G.________ und U.________ jedoch degenerativer Natur sei. Allerdings schliesse ein degenerativer oder pathologischer Vorzustand eine unfallähnliche Körperschädigung - vorliegend nach Art. 9 Abs. 2 lit. c UVV - nicht aus, sofern ein unfallähnliches Ereignis den vorbestehenden Gesundheitsschaden verschlimmere oder manifest werden lasse. Trete eine schädigende äussere Einwirkung wenigstens im Sinne eines Auslösefaktors zu den krankhaften oder degenerativen Ursachen hinzu, sei bei Verletzungen nach Art. 9 Abs. 2 UVV eine unfallähnliche Körperschädigung zu bejahen (vgl. BGE 123 V 43 E. 2b S. 45; Urteile des Eidg. Versicherungsgerichts U 296/03 vom 24. Mai 2004, E. 3.2, und U 158/00 vom 27. Juni 2001, E. 1c). Die medizinischen Akten äusserten sich nicht dazu, ob das Beschwerdebild mit eingeschränkter Beweglichkeit und erheblicher antelateraler Instabilität auf die Knorpelläsion im dorsolateralen Kniegelenkskompartiment oder auf die (degenerative) Läsion des lateralen Meniskushinterhorns zurückzuführen sei. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass letztere gesundheitliche Beeinträchtigung Ursache der Beschwerden bilde, diese aber erst durch das Ereignis vom 3. Oktober 2004 ausgelöst worden seien. Dies sei noch näher abzuklären. Diesen vorinstanzlichen Erwägungen ist beizupflichten.
Entgegen dem Vorbringen des Versicherten sind keine Gründe ersichtlich, von der Einschätzung der Dres. med. G.________ und U.________ abzuweichen, wonach die Läsion des linken lateralen Meniskushinterhorns in Form einer horizontalen Rissbildung degenerativ bedingt ist. Jedenfalls war dieser Meniskusriss vorbestehend, wurde er doch bereits anlässlich der Knieoperation vom 17. März 2000 festgestellt.
Nicht gefolgt werden kann dem Einwand der National, hinsichtlich des Meniskusrisses habe sich gegenüber dem Jahr 2000 kein neuer Befund gezeigt, weshalb nicht ersichtlich sei, inwiefern die nach dem 3. Oktober 2004 geklagten Beschwerden hierauf statt auf die neu festgestellten Knorpelläsionen zurückgeführt werden sollten. Wie die Vorinstanz richtig erkannt hat, liegt zu dieser Frage keine ärztliche Stellungnahme vor. (...)"
In una sentenza U 220/02 del 6 agosto 2003 il Tribunale federale ha riconosciuto il diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni ad uno chef di cucina che si era procurato un danno alla salute al ginocchio durante una partita di calcio. In quell'occasione l'Alta Corte si è così espressa:
" 2.2 La notion de lésion assimilée à un accident a pour but d'éviter, au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre maladie et accident. Aussi les assureurs-accidents LAA doivent-ils assumer un risque qui, en raison de la distinction précitée, devrait en principe être couvert par l'assurance-maladie (ATF 123 V 44 sv. consid. 2b; 116 V 147 sv. consid. 6c, 114 V 301 consid. 3c; RAMA 2001 no U 435 p. 332, 1988 no U 57 p. 373 consid. 4b; Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS 1996 p. 84). Dans ce cadre, les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré. En l'absence d'un tel facteur déclenchant, ces lésions seront, en revanche, manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs, de sorte qu'il appartiendra à l'assurance-maladie d'en prendre en charge les suites (ATF 123 V 44 sv. consid. 2b; 116 V 147 consid. 2c, 114 V 301 consid. 3c; RAMA 2001 U no 435 p. 332, 1988 U no 57 p. 373 consid. 4b; Bühler, loc. cit., p. 87).
2.3 Si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine; RAMA 1992 no U 142 p. 75, consid. 4b; Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, no 141). En principe, on examinera si l'atteinte à la santé est encore imputable à l'accident ou ne l'est plus (statu quo ante ou statu quo sine) sur le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2; RAMA 2000 no U 363 p. 46). Toutefois, les lésions énumérées à l'art. 9 al. 2 OLAA seront assimilées à un accident aussi longtemps que leur origine maladive ou dégénérative, à l'exclusion d'une origine accidentelle, ne peut être tenue pour manifeste. Admettre, dans ce cadre, le retour à un statu quo ante ou l'évolution vers un statu quo sine en se fondant sur la vraisemblance prépondérante reviendrait à éluder cette disposition de l'OLAA; on se trouverait du reste à nouveau confronté, immédiatement après avoir admis l'existence de lésions assimilées à un accident, à la difficulté de distinguer entre l'origine dégénérative ou accidentelle de ces lésions.
3.
3.1 Le diagnostic de déchirure fragmentaire de la corne moyenne et de la corne antérieure du ménisque interne a été posé le 29 juin 1996 par le docteur D.________, à la suite de l'arthroscopie pratiquée sur la personne de l'assuré. Une telle lésion - dont l'existence est admise unanimement par les médecins appelés à se prononcer en l'espèce - correspond à une déchirure du ménisque au sens de l'art. 9 al. 2 let. c OLAA. Elle est par conséquent assimilée à un accident ouvrant droit à des prestations selon la LAA, pour autant qu'elle ne soit pas manifestement imputable à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs.
3.2 Si l'existence d'une déchirure méniscale n'a pu être confirmée qu'en juin 1999, elle était déjà qualifiée de probable par le docteur A.________ en mai 1998. Les résultats de l'imagerie par résonance magnétique réalisée par le docteur B.________ laissaient en effet suspecter cette affection. Dans cette mesure, on peut tenir pour vraisemblable, de manière prépondérante, que les douleurs ressenties par l'assuré après l'accident du 17 mai 1998 et jusqu'en septembre 1998 étaient déjà liées à une déchirure méniscale, à l'instar des douleurs ressenties dès le mois de mai 1999. Les docteurs E.________ et G.________, auxquels se réfère la recourante, ne le contestent pas, mais soutiennent, après avoir analysé en détail la morphologie des lésions en question, que ces dernières ont été provoquées par une atteinte dégénérative, plus que par l'accident subi.
3.3 Selon la recourante, les rapports des docteurs E.________ et G.________ permettent de retenir une évolution de la santé de l'assuré vers un statu quo sine, atteint le 28 septembre 1998 au plus tard; par ailleurs, à défaut de tenir ces rapports médicaux pour suffisamment probants, les premiers juges auraient dû mettre en oeuvre une expertise orthopédique. C'est oublier, toutefois, que l'art. 9 al. 2 OLAA tend précisément à éviter d'avoir à distinguer, dans chaque cas de lésion méniscale, entre déchirures d'origine accidentelle et dégénérative, comme on l'a vu (consid. 2.2 et 2.3 supra). En l'espèce, un facteur extérieur - l'accident du 17 mai 1998 - a pour le moins déclenché les symptômes douloureux. Par ailleurs, les docteurs E.________ et G.________, qui ont dûment pris en considération l'amélioration de l'état de santé de l'assuré entre le mois de septembre 1998 et le mois de mai 1999 pour établir leurs rapports, affirment tout au plus qu'une cause maladive est plus vraisemblable qu'une cause accidentelle, ou que la première revêt une importance prépondérante par rapport à la seconde. On ne saurait en déduire que les lésions constatées sont manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs, à l'exclusion d'une cause accidentelle, que ce soit pour la période ayant immédiatement suivi la chute survenue en 1998 ou dès le mois de mai 1999. Partant, il convient d'assimiler les déchirures méniscales dont souffre C.________ à un accident, conformément à l'art. 9 al. 2 OLAA, de sorte que leurs suites seront prises en charge par la Winterthur, y compris pour la période écoulée dès le mois de mai 1999.
4.
Le jugement entrepris condamne l'assurance-accidents à allouer les prestations légales, sans en préciser la nature (prestations pour soins, indemnités journalières ou autres mesures). Par ailleurs, le dossier ne permet pas de se prononcer en connaissance de cause sur les prestations entrant en considération, en particulier sur le point de savoir quelle était l'incapacité de travail de l'assuré, susceptible de lui ouvrir droit à des indemnités journalières, pendant la période litigieuse. Aussi convient-il de renvoyer la cause à la Winterthur afin qu'elle statue à nouveau sur le droit de C.________ aux différentes prestations entrant en considération (y compris un éventuel droit à des intérêts sur les prestations échues), compte tenu des lésions assimilées à un accident qui lui ont été reconnues (cf. consid. 3.3 supra)."
In una sentenza 8C_186/2011 del 26 luglio 2011 il Tribunale federale ha stabilito che il gioco del calcio è in particolare l'effettuazione di un dribbling costituisce un'attività che comporta un potenziale di rischio accresciuto rispetto a quelle abituali.
Al riguardo l'Alta Corte ha rilevato:
" 8.4 Das Fussballspiel ist rechtsprechungsgemäss ein Geschehen mit einem gesteigerten Gefährdungspotenzial, indem eine Vielzahl von nicht alltäglichen Bewegungen (wie abruptes Beschleunigen und Stoppen, seit- und rückwärts Laufen, Drehen, Strecken, Schiessen des Balls, Hochspringen beim Kopfball etc.), die den gesamten Körper mannigfach belasten, ausgeführt werden. Es stellt auch für einen geübten Fussballspieler nicht eine alltägliche Lebensverrichtung wie etwa das blosse Bewegen im Raum dar (SVR 2008 UV Nr. 12 S. 38, U 71/07 E. 6.2; Urteile U 611/06 vom 12. März 2007 E. 5.1; U 469/06 vom 26. Juli 2007 E. 5.4).
8.5 Es steht fest und ist unbestritten, dass sich die Versicherte bei einem Zweikampf in einem Fussballspiel verletzt hat. Ihre Beschwerden sind somit auf ein objektiv feststellbares, sinnfälliges Ereignis anlässlich der Ausübung einer erhöht risikogeneigten Sportart zurückzuführen. Das gesteigerte Gefährdungspotenzial hat sich realisiert. Das Erfordernis des äusseren schädigenden Faktors ist damit erfüllt, und es bedarf zur Bejahung der Leistungspflicht gestützt auf Art. 9 Abs. 2 UVV keiner weiteren besonderen Umstände (SVR 2008 UV Nr. 12 S. 38, U 71/07 E. 6.2; Urteil U 469/06 vom 26. Juli 2007 E. 5.4). Damit liegt ein unfallähnliches Ereignis vor."
In una sentenza 35.2000.44 del 6 novembre 2001 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 515 il TCA ha stabilito che la rottura del menisco laterale del ginocchio destro di un assicurato, avvenuta durante un incontro di calcio, doveva essere equiparata ad un infortunio ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, in quanto tutti gli elementi costitutivi dell'infortunio, salvo il fattore esterno straordinario, erano soddisfatti.
Il fatto che l'assicurato presentasse un preesistente stato patologico, degenerativo a livello del ginocchio destro è stato ritenuto irrilevante, visto che le affezioni menzionate all'art. 9 cpv. 2 OAINF devono essere assimilate a infortunio, anche se la loro causa prima è da ricercarsi, totalmente o parzialmente, in una malattia o in fenomeni degenerativi.
2.10. Nella presente fattispecie il dottor __________, specialista FMH in radiologia medica, ha effettuato un'ecografia dalla quale è emersa una lesione della porzione anteriore del ligamento collaterale mediale (cfr. Doc. 12).
L'assicuratore contro gli infortuni, sia nella decisione su opposizione (cfr. Doc. A punto 2.10) che nella risposta di causa (cfr. Doc. III pag. 3) che nel dibattimento (cfr. Doc. X pag. 2), ha riconosciuto che ci troviamo in presenza di una lesione parificata ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 lett. g OAINF.
In tale contesto si ricorda che la definizione di legamento è “formazione di tessuto connettivo fibroso che ha la funzione di tenere fra loro unite due o più strutture anatomiche o di mantenere nella posizione che gli è propria un organo, ovvero di concorrere a delimitare aperture o cavità nelle quali si trovano altre formazioni anatomiche” (cfr. Enciclopedia della medicina De Agostini, Ed. Istituto Geografico De Agostini SpA, Novara, 1993, pag. 529).
La giurisprudenza federale ha già chiarito cosa debba intendersi per "lesione dei legamenti" ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 lett. g OAINF.
Ad esempio in una sentenza pubblicata in RAMI 1990 no. U 112 pag. 373 l’Alta Corte ha indicato che sono considerate “lesioni dei legamenti” ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 lett. g OAINF non solo la rottura dei legamenti, ma anche lo stiramento e la dilatazione degli stessi.
In un’altra sentenza U 235/02 del 6 agosto 2003, l'Alta Corte ha ancora rilevato che, contrariamente a quanto disposto in relazione alle “lacerazioni dei tendini” di cui all’art. 9 cpv. 2 lett. f OAINF e che comprendono solo le lacerazioni o le rotture totali dei tendini, nel concetto di “lesioni dei legamenti” utilizzato dal legislatore all’art. 9 cpv. 2 lett. g OAINF rientrano anche i fenomeni di lacerazioni, di stiramento e di dilatazione dei legamenti.
A ragione dunque l'CO 1 ha ammesso che RI 1 ha subito una lesione parificabile.
L'amministrazione sia nella decisione su opposizione che nella risposta di causa ha sostenuto che il diritto alle prestazioni LAINF deve essere comunque negato in quanto non ci troviamo in presenza di una situazione con potenziale di rischio accresciuto, bensì di un atto ordinario della vita (cfr. Doc. A punto 2.14).
In sede di udienza il patrocinatore dell'CO 1 ha precisato che, poiché l'attività sportiva svolta dall'assicurato non è quella di giocatore, come erroneamente pensava, bensì quella di allenatore la situazione cambia ("L’avv. RA 2, su questo punto, precisa che l’assicurazione ha ritenuto che non vi fosse una situazione di pericolo accresciuto in quanto è partita dall’errata convinzione che si trattasse di un giocatore e non di un allenatore. In realtà, visto che l’attività svolta dal sig. RI 1 è la seconda, la situazione cambia nel senso che non è un compito dell’allenatore effettuare tutti i movimenti che fa un giocatore per i quali peraltro, durante la settimana, non si allena con la medesima intensità.", cfr. Doc. X pag. 3)
La giurisprudenza federale (cfr. SVR 2008 UV N. 12 riprodotta al considerando precedente) ha già stabilito che il gioco del calcio presenta un potenziale di pericolo accresciuto. Ciò vale anche e a maggior ragione per chi pratica questo sport a livello amatoriale ("Es stellt auch für geübten Fussballspieler nicht eine alltägliche Lebensverrichtung wie etwa das blosse Bewegung im Raum …"), sia che le si faccia da calciatore che da allenatore.
Pertanto il TCA deve concludere che la lesione al ginocchio che l'assicurato si è prodotto calciando il pallone verso il portiere nella fase di riscaldamento che precede la partita è intervenuto in occasione di un evento esterno che comporta un potenziale di rischio accresciuto. Il Tribunale federale ha del resto sottolineato che tale potenziale di rischio accresciuto vale per molte attività sportive (anche ad esempio, per il jogging cfr. STF 8C_978/2010 del 3 marzo 2011; STF 8C_50/2012 del 1° marzo 2012 in RSAS 2012 pag. 355).
Infine l'CO 1 giustifica il rifiuto delle prestazioni invocando la mancata repentinità dell'evento in quanto "l'azione del calciare il pallone si è ripetuta per una quarantina di volte consecutivamente" (Doc. A punto 2.14; vedi pure Doc. X: "L’avv. RA 2 rileva da una parte che le argomentazioni del rifiuto sono state da lui riassunte nell’ultimo paragrafo della risposta di causa e cioè che l’evento è avvenuto dopo che aveva calciato il pallone molte volte, e non in occasione del primo tiro, e che d’altra parte l’operazione durava da tempo. Il movimento era identico per 40 volte. Il sig. RI 1 sottolinea riguardo a quest’ultima affermazione che il movimento non è sempre identico, anche in fase di riscaldamento di un portiere (calcio esterno, di collo, piatto, palla in mano, conduzione palla,…)").
A proposito del criterio della repentinità, la giurisprudenza ha stabilito che il fatto che la lesione debba essere repentina non significa che essa debba prodursi in un istante. Occorre invece che essa si realizzi in un lasso di tempo relativamente breve, senza però che sia possibile stabilire una durata minima. Con il requisito dell’azione repentina si vuole escludere dall’assicurazione contro gli infortuni quei danni alla salute che sono da ascrivere a micro-traumi che si verificano ripetutamente nella vita di tutti i giorni e che provocano lesioni localizzate e sporadiche (DTF 134 V 80; RAMI 2001 U 437 p. 342ss., consid. 4b; DTF 116 V 147 consid. 2c e 114 V 301 consid. 3c).
La giurisprudenza ha così negato l'esistenza di un infortunio in caso di danno alla salute causato da lavori ripetitivi, ad esempio utilizzando il martello, la pistola a spruzzo, ecc., in caso di lesione meniscale quale conseguenza del lavoro svolto da un posatore di pavimenti durante un giorno e mezzo sino a due giorni e mezzo oppure in caso di discopatia originata dallo scaricare dei sacchi di cemento (cfr. A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, San Gallo 1995, p. 207ss.; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 170s.).
Ad esempio in una sentenza 8C_520/2009 del 24 febbraio 2010 il Tribunale federale ha rilevato:
" Au demeurant, le caractère accidentel de l'événement du 28 septembre 2007 doit être nié pour une autre raison encore, à savoir l'absence de soudaineté de l'atteinte. Pour que la condition du caractère soudain de l'atteinte soit remplie, celle-ci doit se produire pendant un laps de temps relativement court et pouvoir être rattachée à un événement unique et non pas consister en des troubles à répétition, par exemple des microtraumatismes quotidiens qui finissent par entraîner une atteinte à la santé (voir JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2ème éd., p. 857 no 59). Or, le recourant a déclaré avoir ressenti ses premières douleurs à la fin de sa troisième journée de travail sur des antennes sans être en mesure d'en déterminer plus précisément la cause. On ne peut dès lors attribuer l'atteinte en question à un événement unique isolé dans le temps. On doit bien plutôt admettre que celle-ci résulte de troubles à répétition, comme le montre d'ailleurs la chronologie des manifestations douloureuses chez l'assuré, ce qui exclut le caractère soudain de l'atteinte dommageable (cf. ATF 116 V 148, consid. 2c)."
Nella presente fattispecie il TCA constata, da una parte che a differenza di altri casi giudicati in passato da questa Corte (cfr. STCA 35.98.105 del 13 gennaio 1999; STCA 35.2000.65 del 29 novembre 2000 e, in un altro contesto, STF 8C_226/2010 del 9 novembre 2010:
" Quoi qu'il en soit, la lésion doit pouvoir être attribuée à une cause extérieure concrète, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisqu'il n'est pas possible de savoir à quelle manipulation elle pourrait se rattacher. On est donc fondé à considérer - contrairement à ce que retiennent les premiers juges - que la lésion est due à la répétition de microtraumatismes qui ont provoqué l'usure de l'épaule. Dans un tel cas, l'atteinte doit être considérée comme les effets d'une maladie et non d'un accident ou d'une lésion corporelle assimilée à un accident (cf. arrêts 8C_520/2009 du 24 février 2010 consid. 4.2 et 8C_35/2008 du 30 octobre 2008 consid. 2.1 in fine). Enfin, le fait que le docteur G.______ a qualifié l'événement du 25 juin 2009 d'accident n'est pas pertinent, dès lors qu'il n'appartient pas au médecin de qualifier juridi-quement un événement sous l'angle du risque assuré selon la LAA.")
RI 1 ha subito indicato il momento e l'episodio preciso nel quale il danno alla salute si è prodotto.
D'altra parte l'istruttoria ha permesso di confermare che tale evento si è prodotto in modo repentino in occasione di uno dei tiri di riscaldamento (uno preciso) effettuati al suo portiere (cfr. Doc. 11: "al quarantesimo tiro ho sentito uno strano rumore" e Doc. X, cfr. consid. 2.4).
Contrariamente al parere dell'assicuratore contro gli infortuni il fatto che l'assicurato avesse già effettuato molti tiri in precedenza non è determinante, ciò che importa è che il danno alla salute sia intervenuto improvvisamente (cfr. RAMI 2000 pag. 257-268: "Indessen sind der von der Versicherten Knacks wahrgenommene Meniskusriss und der unvermittelte heftige Schmerz erst aufgetreten, als sie eine ruckartige Bewegung ausführte und dabei das rechte Knie verdrehte. Damit liegt ein unmittelbares Geschehen im Sinne der Rechtsprechung vor, welches das Merkmal der Plötzlichkeit aufweist, vergleichbar mit dem in BGE 116 V 148 Erw. 3b angeführten Beispiel des plötzlichen Aufstehens aus der Hocke. In beiden Fällen wurde das Knie bereits vor dem die Verletzung auslösenden Ereignis belastet und alsdann durch eine weitere, unvermittelt einsetzende Bewegung zusätzlich erheblich in Anspruch genommen").
Ammettere il contrario vorrebbe dire riconoscere o non riconoscere lo stesso tipo di lesione a seconda del momento in cui essa si realizza (e cioè se all'inizio e alla fine dell'attività sportiva), in violazione del principio dell'uguaglianza di trattamento (cfr. art. 8 cpv. 1 Cost. fed.; STF 9C_562/2012 del 18 ottobre 2012 consid. 3.3.2).
Inoltre, così facendo, si escluderebbe il diritto alle prestazioni per tutti gli eventi di questo genere che si manifestano durante un incontro di calcio, quando il corpo è già stato sollecitato in precedenza, ciò che è contrario alla giurisprudenza federale che, come visto, riconosce il diritto alle prestazioni nel caso di lesioni parificabili intervenute durante una partita (cfr. A. Borella, "La giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazione sulla nozione di infortunio" in Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali. Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea – Ginevra – Monaco, 2206 pag. 7 seg. (19); nel quale il giudice federale ricorda che in RAMI 1990 pag. 375 Nr. U 112 l'Alta Corte ha ammesso l'unicità dell'azione lesiva nel caso di un giocatore di calcio il quale, nel dare un calcio a vuoto, aveva riportato un trauma ipertensivo del ginocchio sinistro – "Wesentlich ist sodann, dass ein plötzliches Ereignis, beispielsweise eine heftige Bewegung – wie sie beim Fehlschlag des Beschwerdegegners zweifellos stattfand – die in Art. 9 Abs. 2 lit. b-h UVV erwähnten Verletzungszustände hervorruft (BGE 114 V 301 Erw. 3x; RKUV 1988 Nr. U 57 S. 373 Erw. 4b)").
In conclusione quindi, secondo il TCA, l'evento in questione deve essere assunto dall'CO 1 a titolo di lesione parificabile, vista anche che l'esistenza del nesso di causalità naturale e adeguato deve essere ammesso (sul tema cfr.: STF 8C_978/2010 del 3 marzo 2011; STF 8C_717/2011 del 25 settembre 2012).
2.11. L'assicurato, vincente in causa, rappresentato da un'assicurazione di protezione giudica, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (cfr. STCA 32.2011.46 del 6 ottobre 2011; STF K 63/06 del 5 settembre 2007; STFA H 19/06 del 14 febbraio 2007; STFA C 243/02 del 5 dicembre 2003; STFA I 840/02 del 28 febbraio 2006; DTF 126 V 12 consid. 2; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto e la decisione su opposizione del 19 luglio 2012 è annullata.
§ L'assicuratore contro gli infortuni CO 1 è tenuto ad assumere l'evento del 6 novembre 2011 a titolo di lesione parificabile e a versare all'assicurato le relative prestazioni LAINF.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'CO 1 verserà all'assicurato l'importo di fr. 1'500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti