Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2012.77

 

cr

Lugano

29 gennaio 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 18 settembre 2012 di

 

 

 RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 17 agosto 2012 emanata da

 

CO 1  

rappr. da:   RA 2  

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   In data 16 agosto 2009, RI 1, nata nel 1953, ausiliaria di pulizie presso l’impresa di pulizie __________ e quindi assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è stata vittima di un incidente della circolazione stradale (doc. 1), riportando una frattura trimalleolare della caviglia sinistra (doc. 10).

                                     

                                         In data 28 agosto 2009, ella è stata sottoposta ad un intervento di osteosintesi (doc. 8), mentre, in data 28 ottobre 2009, è stata effettuata la rimozione della vite transindesmotica (doc. 14).

                                         Dopo tale intervento l’assicurata ha iniziato a lamentare dei disturbi al ginocchio sinistro.

                                        

                                         L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione del 28 ottobre 2011, l’assicuratore infortuni ha posto l’assicurata al beneficio di una rendita di invalidità del 10% (cfr. doc. 110).

 

                                         A seguito dell’opposizione interposta dalla RA 1 per conto dell’interessata (cfr. doc. 112), in data 17 agosto 2012, l’CO 1 - accogliendo parzialmente l’opposizione - ha attribuito all’assicurata una rendita di invalidità del 10% e un’IMI del 10% (cfr. doc. A).

 

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 18 settembre 2012, RI 1, sempre rappresentata dalla RA 1, ha contestato la decisione con la quale l’assicuratore LAINF l’ha considerata totalmente abile al lavoro in attività adeguate, rilevando come il suo stato di salute la renda tuttora inabile al lavoro in qualsiasi attività.

                                         Il rappresentante legale ha quindi chiesto che vengano ripristinate le indennità giornaliere e le prestazioni di cura medica a favore dell’interessata anche dopo il 30 aprile 2011 o, subordinatamente, che le venga attribuita una rendita di invalidità del 60% e un’IMI non inferiore al 30%.

                                         Il rappresentante ha, in particolare, contestato il parere dell’assicuratore infortuni a proposito del fatto che la lesione del labbro acetabolare dell’anca sinistra non sia in rapporto causale con l’infortunio del 16 agosto 2009, rilevando come tale conclusione sarebbe contraddetta dal parere del dr. __________.

                                         Il legale ha poi indicato che, tenendo conto di tutte le problematiche che affliggono l’assicurata, ella va considerata inabile al lavoro perlomeno nella misura del 70% anche in attività adatte, come del resto ritenuto dall’Ufficio AI.

                                         Infine, il rappresentante della ricorrente ha considerato che l’IMI del 10% accordata dall’assicuratore LAINF “non tiene conto dei postumi infortunistici sofferti dalla signora RI 1 derivanti dalla lesione del labbro acetabolare e di tutte le affezioni all’anca sinistra”, chiedendo che l’entità della stessa venga “rivista sicuramente verso l’alto” (doc. I).

 

                               1.4.   L’CO 1, in risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

 

                               1.5.   In data 25 ottobre 2012, il rappresentante dell’assicurata ha chiesto che venga esperita una perizia giudiziaria “volta a stabilire che la lesione acetabolare all’anca sinistra e, più in generale, tutte le affezioni dell’anca sofferte dalla signora RI 1 (fra cui il difetto di rotazione) sono riconducibili all’infortunio del 16 agosto 2009” (cfr. doc. V).

 

                                         Tale scritto dell’assicurata è stato trasmesso all’assicuratore infortuni, per conoscenza (doc. VI).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF  9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto della lite è l’entità sia della rendita di invalidità, che dell’indennità per menomazione dell’integrità spettanti all’assicurata.

 

                               2.3.   Entità della rendita di invalidità

 

                            2.3.1.   Secondo l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

                                         Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

 

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

                                         Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

 

                                         Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

 

                                         1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

 

                                         2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

 

                                         Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve i­noltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore cau­sa­le).

                                         Nell'assi­cura­zione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il dan­no alla salute e l'infortunio.

 

                            2.3.2.   L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                         D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

                                         Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

                                         L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

 

                                         I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

                                         La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                         Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

                                         La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

                                         Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

 

                                         I. Termine: reddito da invalido

 

                                         La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

                                         Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

 

                                         Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

 

                                         Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

 

"  Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

 

                                         II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

 

                                         Nel determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

 

                                         Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

 

                            2.3.3.   Nella concreta evenienza, con la decisione impugnata, l’assicuratore LAINF ha attribuito all’assicurata una rendita di invalidità del 10%. Esso ha in effetti sostenuto che, svolgendo un’attività lavorativa adeguata al suo stato di salute, la ricorrente potrebbe conseguire un reddito di fr. 40'950, che raffrontato al reddito da lei percepito da valida presso la ditta __________ di __________, di fr. 45'360, porta ad un grado di invalidità del 10%.

 

                                         Il TCA osserva che, nella fattispecie, l’esigibilità lavorativa, dal profilo medico, è stata valutata dal dr. __________, specialista FMH in chirurgia generale e della mano.

                                         In occasione della visita medica di chiusura del 1° marzo 2011, lo specialista in questione, poste le diagnosi di “stato dopo incidente della circolazione con frattura trimalleolare caviglia sinistra su infortunio del 16.8.2009; stato da osteosintesi della frattura trimalleolare del 28.8.2009 (dott. __________, spec. ortopedia FMH capo-clinica __________); stato da rimozione della vite trans sindesmotica il 28.10.2009; diagnosi non di competenza __________ e con problematica insorta due mesi dopo l’infortunio summenzionato: lesione del labbro acetabolare dell’anca sinistra”, ha ritenuto lo stato di salute stabilizzato, considerando l’assicurata totalmente inabile al lavoro nella precedente attività di ausiliaria di pulizie, ma pienamente abile al lavoro in attività adatte, rispettose delle sue limitazioni funzionali, a partire dal 1° marzo 2011 (doc. 83).

 

                                         A seguito delle considerazioni dell’assicurata a proposito del carattere post-infortunistico della lesione del labbro acetabolare, come ritenuto dal dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia (doc. 94), il dr. __________, con apprezzamento medico del 27 giugno 2011, ha confermato la propria valutazione, ribadendo che “la patologia dell’anca sinistra non viene riconosciuta come causa diretta post-infortunistica” (doc. 95).

 

                                         A fronte delle ulteriori contestazioni dell’assicurata a proposito della natura post-infortunistica della frattura del labbro acetabolare sinistro (cfr., al riguardo, il referto del dr. __________, medico generalista, doc. 115), l’assicuratore LAINF ha sottoposto la questione al dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore.

                                         Con apprezzamento medico del 24 luglio 2012, il dr. __________ ha integralmente condiviso le considerazioni del dr. __________, ritenendo che l’assicurata, per gli esiti della frattura alla caviglia sinistra e dei disturbi al ginocchio sinistro, non sia più in grado di svolgere la precedente attività di ausiliaria di pulizie, ma possa invece ancora esercitare un’attività sedentaria leggera, principalmente in posizione seduta.

                                         Quanto alle problematiche all’anca sinistra, il dr. __________ ha concluso che, “secondo i criteri di verosimiglianza preponderante, la lesione del labbro acetabolare constatata è di origine degenerativa e non è stata aggravata strutturalmente dall’incidente del 16 settembre 2009, ma ha potuto al massimo essere resa sintomatica da esso, per un periodo limitato nel tempo, sicuramente non oltre sei mesi dopo l’evento traumatico” (doc. 128).

 

                                         Nella concreta evenienza, attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti, questo Tribunale ritiene che il parere espresso dal chirurgo ortopedico dr. __________, a conferma di quanto già valutato dal dr. __________, possa validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere.

                                         Lo specialista – dopo avere ribadito la correttezza della valutazione del dr. __________ a proposito delle conseguenze della frattura della caviglia sinistra e dell’edema del condilo mediale al ginocchio sinistro - ha infatti spiegato in maniera chiara, precisa e dettagliata le ragioni per le quali ha ritenuto, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, che le affezioni all’anca sinistra dall’assicurata non siano in rapporto causale con l’infortunio, ma siano di origine degenerativa.

                                         Il dr. __________ ha innanzitutto ricordato come queste lesioni siano “tipicamente degenerative”, aggiungendo che nel caso dell’assicurata “esiste chiaramente un’anomalia della conformazione ossea (…) sicuramente capace di spiegare la lesione del labbro acetabolare constatata”, motivo per il quale, in presenza di “una conformazione coxofemorale favorizzante per una lesione del labbro acetabolare, non c’è bisogno di evocare un traumatismo all’origine di questa lesione” (doc. 128 pagg. 10-11).

                                         Posta questa premessa, il dr. __________ ha pure escluso che la lesione degenerativa del labbro acetabolare sia stata peggiorata dall’infortunio subito dall’interessata, visto che per procurarsi una lesione acetabolare o per peggiorare una lesione preesistente a questo livello occorre un trauma “che provochi un meccanismo di conflitto acuto, cioè un movimento di flessione forzata dell’anca”, ciò che nel caso di specie non può ammettersi perché incompatibile “con le altre lesioni elencate a livello della caviglia e del ginocchio sinistro, le quali implicano, come detto, un appoggio assiale durante l’urto (quindi non una flessione dell’arto inferiore sinistro) e una rettitudine del ginocchio (vedi lesione del legamento collaterale mediale), posizione chiaramente non compatibile con una flessione forzata concomitante dell’anca tale da poter ledere il labbro acetabolare” (doc. 128 pag. 11).

                                         A queste considerazioni di ordine biomeccanico il dr. __________ ha poi aggiunto “l’assenza iniziale di sintomatologia e soprattutto una sintomatologia considerata da tutti gli specialisti non del tutto spiegabile dalla lesione labrale constatata” (doc. 128 pag. 11).

 

                                         Il TCA non ha motivo per distanziarsi da queste conclusioni, ben motivate e convincenti, del dr. __________, che non vengono smentite dal referto dell’11 settembre 2012, prodotto in sede ricorsuale, nel quale il dr. __________ si è limitato ad indicare che prima dell’infortunio l’assicurata non soffriva di problemi all’anca sinistra e che le tipiche alterazioni ossee anticipatorie nelle lesioni degenerative del labbro acetabolare non figuravano nelle radiografie del bacino e dell’anca sinistra del settembre 2010 (doc. B).

                                         Come correttamente indicato dall’assicuratore infortuni nella risposta di causa, il ragionamento “post hoc, ergo propter hoc” non può permettere di riconoscere il nesso di causalità.

 

Infine, il TCA non può, contrariamente a quanto preteso in sede ricorsuale, considerare l’assicurata inabile al lavoro perlomeno nella misura del 70% anche in attività adatte, come ritenuto dall’Ufficio AI, visto che la valutazione eseguita dall’Ufficio AI prende in considerazione anche l’analisi di disturbi di natura extra-infortunistica (come le patologie all’anca), che non sono di competenza dell’assicuratore infortuni.

Di conseguenza, le conclusioni alle quali è giunto l’Ufficio AI non possono valere automaticamente anche in ambito infortunistico.

 

                                         Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, il TCA ritiene che la valutazione, per quanto concerne l’esigibilità lavorativa, sul mercato generale del lavoro, fornita dal dr. __________ e confermata dal dr. __________ - per i quali l’assicurata sarebbe in grado di svolgere un’attività lavorativa principalmente sedentaria, così da risparmiare l’arto inferiore sinistro (cfr. doc. 149, p. 7) - può validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere.

                                        

                                         Inoltre, secondo questo Tribunale, le limitazioni funzionali derivanti dal danno alla salute infortunistico non rendono irrealistica la possibilità di reperire, sul mercato generale del lavoro, delle opportunità di impiego.

                                         Va qui rilevato che specialmente nell’ambito industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle attività di mera sorveglianza – fisicamente assai leggere – che non presuppongono particolari attitudini intellettuali e che possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura.

 

                                         È poi utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. DTF 119 V 347; VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).

 

                                         Il Tribunale federale ha nuovamente avuto occasione di richiamare la sua giurisprudenza nella STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008, con la quale ha confermato la STCA 35.2007.42 del 21 giugno 2007, osservando:

 

"  8.2 Come rettamente rilevato dal Presidente del Tribunale cantonale, tuttavia, la questione se la capacità lavorativa in posizione prevalentemente eretta risulta effettivamente ridotta non va risolta in questa sede. In effetti in considerazione dell'ampio ventaglio di attività semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi (cfr. ISS, livello di esigenze 4, tabella TA1) - un numero significativo di queste attività sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la posizione e sono pertanto adatte al danno alla salute presentato dall'assicurato (v. per analogia la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 324/00 del 5 giugno 2001, consid. 2b) - la Corte ha già ripetutamente statuito, in casi con limitazioni funzionali analoghe, che esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda anche la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 401/01 del 4 aprile 2002, consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale per personale non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che consentono il cambiamento frequente di posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).”

 

                            2.3.4.   Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

 

                                         Quanto al reddito da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, senza il danno alla salute, RI 1, nel 2011, lavorando per la ditta __________, avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo pari a fr. 45’360 (fr. 22.50 x 42 x 48 sett., cfr. doc. 103).

 

                                         Questo dato, non contestato e desunto dalle informazioni fornite direttamente dal datore di lavoro (cfr. doc. 100), può senz’altro essere fatto proprio dal TCA.

 

                            2.3.5.   Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

 

                                         Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

 

                                         Nella seconda sentenza di principio il TFA ha in particolare fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

                                         In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

                                        

                            2.3.6.   Nel caso in esame, per determinare il reddito ancora esigibile dall'insorgente, l'assicuratore LAINF resistente ha compiuto in sede amministrativa degli accertamenti presso cinque aziende ticinesi. L’CO 1 ha indicato che dai medesimi risulta che nelle attività leggere che la ricorrente sarebbe in grado di esercitare tenuto conto dei postumi infortunistici residuali - e meglio impiegata controllo qualità presso la __________ di __________, aiuto orologiaia presso la ____________________, impiegata alla logistica presso la ____________________, la montatrice elettronica presso la ____________________, l’assistente alla logistica presso la __________ di __________ - i dipendenti di tali ditte percepivano in media, nel 2011, un reddito annuo pari a fr. 40'949.60 (cfr. doc. 103).

 

                                         D’altro canto, sempre in conformità alla giurisprudenza evocata sopra, l'assicuratore infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati dall'assicurata, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.

                                         In effetti, dalla tabella prodotta in allegato al doc. 103 si evince che sono 32 i posti di lavoro che entrano in considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano, rispettivamente, a fr. 30’635.-- e a fr. 52’325.--, e infine che quello medio è di fr. 40’083.--.

 

 

 

 

                                         Il TCA constata che il valore considerato dall’assicuratore LAINF convenuto (fr. 40'949.60) è superiore del 2.12% rispetto alla media dei salari medi (fr. 40’083).

                                         In base alla giurisprudenza federale, ciò non è però sufficiente per dubitare della rappresentatività del reddito da invalido stabilito in base alle DPL.

                                         In effetti, in una sentenza U 594/06 del 26 aprile 2007, l’Alta Corte è pervenuta a questa stessa conclusione trattandosi di una differenza dell’8% circa (cfr., pure, la STCA 35.2005.90 del 22 maggio 2006 consid. 2.9., in cui questo Tribunale ha deciso di fare propria la prassi dell’CO 1 secondo la quale sono di principio tollerati scostamenti sino al 10%).

 

                                         In conclusione - assodato che i cinque posti di lavoro segnalati dall’amministrazione rispettano le limitazioni funzionali descritte nella documentazione medica agli atti - il reddito da invalido è stato validamente determinato in base alle DPL.

                                         Esso ammonta a fr. 40'949.60.

                                         Decurtazioni sul reddito da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare in linea di conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa modalità di fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472, consid. 4.2.3).

 

                                         Il grado di invalidità della ricorrente - stabilito confrontando i fr. 40'949.60 al reddito che ella avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 45’360 (cfr. consid. 2.3.4.) - è del 9.72%, arrotondato al 10% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41 (cfr. anche SVR 2004 UV Nr. 12 p. 44 in cui il TFA ha stabilito che la giurisprudenza appena menzionata, secondo la quale il risultato aritmeticamente esatto del grado di invalidità va arrotondato per eccesso o per difetto alla prossima cifra espressa in percentuale intera secondo le regole applicabili in matematica, è applicabile immediatamente, nel senso che essa si estende a decisioni contestate che, dal punto di vista temporale, sono state emanate prima della pubblicazione della sentenza in questione).

 

                                         Visto che, con la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha riconosciuto a RI 1 una rendita di invalidità proprio del 10%, il suo ricorso deve essere respinto.

 

 

 

                               2.4.   Diritto all’indennità per menomazione all’integrità

 

                            2.4.1.   Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

                                         Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

                                         Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

                                         Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

 

                            2.4.2.   L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

                                         In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

                                         La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

 

                            2.4.3.   Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

                                         Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

 

                                         Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

 

                                         Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

                                         La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

                                         Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

                                         Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

                                         Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

                                         Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per

                                         menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

 

                            2.4.4.   L’INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

                                         Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

                                         Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

 

                            2.4.5.   Nel caso di specie l’assicuratore LAINF resistente, in un primo momento, sulla base della valutazione del 1° marzo 2011 del dr. __________, ha negato all’assicurata il diritto a un’IMI, in quanto ella non presenta un danno all’integrità del 5% almeno.

                                         In seguito, con la decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore LAINF, tenuto conto del parere del dr. __________, ha invece riconosciuto all’assicurata un’IMI del 10%.

 

                                         Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale, considerata anche l'assenza di pareri specialistici divergenti, non vede motivi che gli impongano di scostarsi dall’apprezzamento del 24 luglio 2012 del dr. __________, il quale ha rilevato che:

 

"  (…)

Rispetto ad un’eventuale IMI per gli esiti infortunistici, è vero che lo stato radio-clinico constatato adesso non corrisponde ad un tasso d’IMI raggiungendo la soglia indennizzabile del 5%.

Tuttavia, come ho detto, persiste una lieve incongruenza sindesmotica, con così rischio di degenerazione artrosica aumentato a medio-lungo termine. Vista la constatazione già ora di disturbi degenerativi, ritengo che l’evoluzione verso un’artrosi postraumatica della caviglia sinistra dalla signora RI 1 sia non soltanto possibile, ma anche probabile.

Siccome per la fissazione del tasso d’IMI bisogna anche prendere in considerazione le complicanze probabili nel futuro dello stato sequelare constatato, ritengo, nella fattispecie, che sia adeguato accordare ora per lo stato sequelare alla caviglia di sinistra della signora RI 1 un’IMI del 10%, questo tasso corrispondendo, secondo la tabella 5 della CO 1, a un tasso medio per un’artrosi di gravità intermedia dell’articolazione tibiotarsica. Naturalmente la definizione di questo tasso adesso non pregiudica un’eventuale revisione in futuro, a seconda dell’evoluzione poi constatata della degenerazione artrosica.” (Doc. 128 pag. 9)

 

                                         Il TCA concorda con questa esposizione dettagliata e convincente, con la quale il dr. __________ ha motivatamente spiegato le ragioni per le quali, nel caso concreto, il grado di menomazione durevole, tenuto conto dei disturbi degenerativi già presenti e della probabile evoluzione futura verso un’artosi postraumatica della caviglia sinistra, raggiunge il 10%.

In particolare va considerato che nella Tabella delle menomazioni dell'integrità che figura all'Allegato 3 dell'OAINF il tasso medio riconosciuto per un’artrosi di grado medio è del 10%.

 

Non può invece essere accolta la richiesta ricorsuale di rivedere la percentuale dell’IMI verso l’alto, in misura non inferiore al 30%, per tenere conto “dei postumi infortunistici sofferti dalla signora RI 1 derivanti dalla lesione del labbro acetabolare e di tutte le affezioni dell’anca sinistra” (doc. I).

Come ampiamente esposto in precedenza, infatti, il dr. __________ ha diffusamente spiegato le ragioni per le quali i disturbi all’anca non possono essere considerati di natura infortunistica (doc. 128).

Il TCA condivide queste considerazioni del medico __________ __________ dell’assicuratore infortuni.

Nella quantificazione dell’IMI è quindi a ragione che l’assicuratore infortuni non ha tenuto conto di questo genere di problematiche.

 

                                         Nella misura in cui all’assicurata è stata riconosciuta un’IMI del 10%, la decisione su opposizione del 17 agosto 2012 merita quindi di essere confermata.

 

                               2.5.   Il rappresentante dell’assicurata ha chiesto che venga esperita una perizia giudiziaria (cfr. doc. V).

 

                                         Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

 

                                         Il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori prove, ritenendo la situazione sufficientemente chiarita.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti