Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2012.78

 

cr/DC

Lugano

23 maggio 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 24 settembre 2012 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 22 agosto 2012 emanata da

 

CO 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Il 14 giugno 2010 RI 1 - dipendente della ditta __________ di __________ quale perforatore e macchinista e assicurato contro gli infortuni presso l’CO 1 - è rimasto vittima di un infortunio.

                                         Più precisamente, mentre stava regolando lo specchietto esterno del camion di un collega, è scivolato e, per evitare di finire per terra, si è aggrappato allo specchietto con il braccio destro, riportando, come risulta dal referto del 5 luglio 2010 del dr. __________, la “rottura tendine bicipite distale a destra” (doc. 3).

                                        

                                         L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                                        

                                         Il dr. __________ ha ritenuto l’assicurato nuovamente abile al lavoro al 100% a partire dal 1° settembre 2010 (doc. 15).

 

                               1.2.   Il 7 marzo 2011 l’assicurato ha annunciato una ricaduta del sinistro del 14 giugno 2010 (doc. 20).

 

                                         L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

 

                                         Il dr. __________ ha ritenuto l’assicurato nuovamente abile al lavoro al 100% a partire dal 21 marzo 2011 (doc. 24 e 32).

 

                               1.3.   Il 19 gennaio 2012 l’assicurato ha annunciato una nuova ricaduta del sinistro del 14 giugno 2010 (doc. 44).

 

                                         In data 5 luglio 2012, il dr. __________, dopo avere constatato che dalla RM alla spalla destra è emersa una rottura del tendine sovraspinato, ha sottoposto l’assicurato ad una ricostruzione artroscopica della cuffia.

 

                                         L’assicuratore LAINF, con decisione del 15 giugno 2012, ha comunicato all’assicurato che i disturbi lamentati alla spalla non erano da ritenersi in nesso causale sicuro o probabile con l’evento infortunistico del 14 giugno 2010 e che, pertanto, le prestazioni assicurative richieste non potevano venire corrisposte.

 

                                         RI 1 ha inoltrato opposizione contro la decisione appena menzionata, contestando il mancato riconoscimento del nesso causale tra la ricaduta del 13 gennaio 2012 e il sinistro del 14 giugno 2010 e rivendicando il diritto alle cure (cfr. doc. 67).

 

                                         Con decisione su opposizione del 22 agosto 2012, l’CO 1 ha confermato il contenuto del provvedimento del 15 giugno 2012 (cfr. doc. A1).

 

                               1.4.   Con tempestivo ricorso del 24 settembre 2012 RI 1, ha chiesto che “la CO 1 sia tenuta al pagamento delle prestazioni LAINF”, ritenuto che vi è un chiaro nesso causale tra i disturbi alla spalla e l’infortunio del 14 giugno 2010, come del resto attestato dal dr. __________ e dal dr. __________.

                                         L’assicurato ha poi preannunciato di volersi sottoporre “ad un ulteriore esame medico quale comprova dell’esistenza del nesso causale tra l’infortunio a suo tempo subito e i danni annunciati a seguito della ricaduta” (doc. I).

                                1.5   L’ICO 1, in risposta, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).

 

                               1.6.   In corso di causa, il TCA ha interpellato il dr. H. Ufenast, chiedendogli alcune precisazioni (doc. VIII).

 

                                         Il dr. Ufenast ha risposto con scritto del 22 marzo 2013 (doc. IX), che è stato immediatamente sottoposto alle parti per una presa di posizione (doc. X).

 

                               1.7.   Con scritto del 12 aprile 2013, l’assicuratore LAINF ha rilevato che “il dr. Ufenast parte dal principio del post hoc, ergo propter hoc che, come è noto, nulla comprova. Il suo parere è quindi irrilevante e per altro risulta del tutto immotivato” (doc. XI).

                                         Queste considerazioni dell’assicuratore infortuni sono state trasmesse al ricorrente (doc. X), per conoscenza.

 

                                         L’assicurato, dal canto suo, è rimasto silente.

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF  9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                        

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’Istituto assicuratore resistente era legittimato a negare il proprio obbligo a prestazioni in relazione ai disturbi annunciatigli nel corso del mese di gennaio 2012 quale ricaduta del sinistro del giugno 2010 oppure no.

 

                               2.3.   L’art. 6 cpv. 1 LAINF recita che, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

                                         Secondo l’art. 7 cpv. 1 LAINF, sono infortuni professionali quelli (art. 4 LPGA) di cui è vittima l’assicurato nell’eseguire lavori per ordine del datore di lavoro o nell’interesse di quest’ultimo (lett. a) oppure durante le pause, come pure prima o dopo il lavoro se autorizzato a rimanere sul luogo di lavoro o entro la zona di pericolo inerente alla sua attività professionale (lett. b).

                                         Sono pure infortuni professionali quelli di cui sono vittima gli occupati a tempo parziale, la cui durata di lavoro è inferiore al minimo previsto dal Consiglio federale, e occorsi sul tragitto per recarsi al lavoro o sulla via di ritorno (cpv. 2).

                                         Giusta l’art. 8 cpv. 1 LAINF, sono infortuni non professionali tutti quelli (art. 4 LPGA) che non rientrano nel novero degli infortuni professionali. Gli occupati a tempo parziale ai sensi dell’articolo 7 capoverso 2 non sono assicurati contro gli infortuni non professionali (cpv. 2).

 

                               2.4.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

                                         Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.

                                         D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

 

                               2.5.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

 

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

 

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

 

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

 

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

 

                               2.6.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                        La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

 

                               2.7.   In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).

                                         Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).

 

                                         Nella sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che, trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità è provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità naturale rimasto indimostrato.

 

                               2.8.   Dalla documentazione agli atti si evince che il 19 gennaio 2012 RI 1 e il datore di lavoro, ditta __________, hanno annunciato un infortunio occorso all’assicurato in data 13 gennaio 2012, descritto come ricaduta dell’evento del 14 giugno 2010 preso a carico dall’CO 1 (doc. 44).

 

                                         Nel rapporto relativo alla risonanza magnetica del 19 gennaio 2012, il PD dr. __________, Primario di radiologia dell’Ospedale regionale di __________, ha concluso che:

 

"  I reperti sono compatibili con una rottura del tendine e muscolo sovraspinato, con estensione transmurale nella parte anteriore del tendine vicino all’inserzione del tuberculum maggiore, discreti segni di tendinopatia dell’infraspinato. Non segni di atrofia muscolare.

Reperti di normalità a livello del tendine e muscolo sottoscapolare e del tendine prossimale del capolungo del muscolo bicipite, fino all’inserzione.

Alterazioni degenerative dell’articolazione acromio-claveare.”

(Doc. 57)

 

                                         Con certificato medico del 28 febbraio 2012, il dr. __________, spec. FMH in medicina interna, posta la diagnosi di “dolori persistenti alla spalla destra in/con: stato dopo trauma distorsivo alla spalla dx al 14.6.2010; MRI 19.1.2012: rottura del tendine e muscolo sovraspinato”, ha rilevato che “la rottura del tendine del sovraspinato è compatibile con la clinica attuale e da mettere in relazione con l’infortunio del 14.6.2010, come riferito in anamnesi dal paziente”, ritenendo necessario “un aggancio specialistico con valutazione di un’eventuale opzione chirurgica” (doc. 56).

 

                                         Nel referto del 26 marzo 2012, il dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia della Clinica __________, constatato un chiaro deficit del tendine sovraspinato, ha posto l’indicazione per una riparazione della cuffia rotatoria tramite modalità artroscopica (doc. 67b).

 

                                         Il 21 maggio 2012 l’assicurato è stato visitato dalla dr.ssa__________, spec. FMH in medicina generale e medico fiduciario dell’Istituto assicuratore resistente.

                                         Dal relativo rapporto del 23 maggio 2012 emerge quanto segue:

 

"  3. Beurteilung

Der Pateient zog sich am 14.06.2010 durch Festhalten an einem Spiegel und damit Vermeiden eines Falles eine Verletzung am rechten Arm zu.

Es wurde von diversen orthopädischen Spezialisten gesehen und als einzige Verletzung wurde ein distaler Ausriss des Bizeps festgestellt. Eine Schulterproblematik wurde nie erwähnt.

Auch bei der kreisärtlichen untersuchung im Tessin am 15.06.2011 erfolgten keinerlei Beschwerdeangaben bezüglich der Schulter (zwar liegt kein Untersuchungsbefund der Schulter vor, jedoch gehe ich davon aus, dass der Kollege, wenn die Schulter in der Bewegung eingeschränkt gewesen wäre, sich dazu geäussert hätte).

                                        Der Patient hat seit dem angeschuldigten Unfallereignis immer wieder mehrere Monate voll gearbeitet.

 

                                        Damit bleibt festzuhalten:

-          Beschwerden der rechten Schulter sind erstmalig im Januar 2012, d.h. 1 ½ Jahre nach dem Unfallereignis dokumentiert (echtzeitlich nie erwähnt!).

-          Das MRI vom 19.1.2012 zeigt eine Teilläsion des Supraspinatus bei ausgedünnter übriger Sehne und AC-Gelenksproblematik ohne Sehneretraktion oder Musckelatrophie (typischer degenerativer Befund).

-          Klinisch wird eine Impingementsymptomatik festgehalten.

 

                                        Sowohl der klinische Verlauf als auch die MRI-Befunde sprechen dagegen, dass die aktuell bestehende Läsion des Supraspinatus in einem ausreichend wahrscheinlichen Zusammenhang mit dem Ereignis vom 14.06.2010 zu sehen ist.” (Doc. 69)

 

                                         Chiamata ora a pronunciarsi, questa Corte ritiene che l’apprezzamento enunciato dalla dr.ssa __________, in base al quale la rottura della cuffia dei rotatori della spalla destra non è imputabile all’evento infortunistico del 14 giugno 2010, possa validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario procedere a ulteriori atti istruttori.

 

                                         Secondo la giurisprudenza federale, una ricaduta viene assunta da un assicuratore infortuni, allorché la sintomatologia ponte fra l’infortunio e i disturbi accusati è evidente. Disturbi occasionali non sono sufficienti, come ad esempio quando gli stessi non sono così rilevanti da richiedere un trattamento (cfr. STFA U 344/03 del 9 dicembre 2004 consid. 3.2.2.; 3.3.).

                                       

                                         In occasione dell’infortunio del 14 giugno 2010, l’assicurato aveva subito, come attestato dal dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, una “rottura del tendine bicipite distale a destra”, accusando dolori al gomito destro (cfr. doc. 2).

                                         Egli era stato quindi curato dal dr. __________ per i disturbi al gomito destro e, a seguito di un “decorso favorevole due mesi dopo trattamento conservativo della summenzionata lesione”, come indicato nel referto del 9 agosto 2010, era stata interrotta la fisioterapia e l’interessato aveva potuto riprendere la propria attività lavorativa a partire dal 1° settembre 2010 (doc. 11).

                                        

                                         Dopo la ricaduta del marzo 2011, in occasione della visita fiduciaria del 15 giugno 2011, il dr. __________, spec. FMH in chirurgia generale e della mano, non aveva evidenziato alcun problema relativo alla spalla destra.

                                         Quale motivo della visita medica in agenzia, egli aveva infatti indicato “valutazione stato attuale gomito/braccio destro dominante, caviglia destra dopo recente trauma, determinazione della capacità lavorativa e ulteriore procedere e chiusura del caso” (doc. 39).

                                         Nel riportare le dichiarazioni dell’assicurato, il dr. __________ aveva indicato che “i dolori vengono indicati anteriormente al gomito nei due terzi distali del braccio destro dominante”, aggiungendo che “nessuna fisioterapia, già conclusa per il braccio destro, attualmente non assunzione di farmaci antalgici” (doc. 39).

                                         Analizzando il braccio destro, il dr. __________ aveva posto la diagnosi di “rottura tendine bicipite-brachiale distale arto superiore dominante destro su infortunio del 14.6 2010, su desiderio dell’assicurato terapia conservativa”, concludendo che “al braccio destro nessun problema a parte l’asimmetria dovuta alla prossimalizzazione del ventre muscolare del bicipite su rottura del tendine distale non operata. Debolezza al movimento di supinazione attiva che è completo” (doc. 39).  

                                         Lo stesso medico __________ aveva rilevato uno stato del gomito destro stabilizzato e aveva dichiarato chiuso il caso d’infortunio (cfr. doc. 39).

                                        

                                         Dalla documentazione all’incarto, è solo a partire dal 2012 che emerge l’esistenza di disturbi, importanti, alla spalla, tanto da richiedere, dapprima, l’esecuzione di una RM della spalla destra, eseguita in data 19 gennaio 2012 (doc. 57) e, successivamente, in data 5 luglio 2012, l’attuazione di un intervento di ricostruzione artroscopica della cuffia rotatoria ad opera del dr. __________.

 

                                         La documentazione appena citata dimostra che, dopo la chiusura del caso con la totale ripresa dell’attività lavorativa a partire dal 1° settembre 2010, l’assicurato ha lamentato la comparsa di disturbi, importanti, alla spalla destra soltanto all’inizio del 2012, quindi a distanza di quasi un anno e mezzo, periodo durante il quale non risulta che RI 1 sia stato costretto a consultare un medico, rispettivamente a interrompere la propria attività lavorativa in ragione di problemi a quella parte del corpo.

                                         Il TCA rileva infatti che, come sopra esposto, dopo la chiusura del caso a seguito dell’infortunio del giugno 2010, l’assicurato aveva ripreso la propria attività lavorativa al 100% a partire dal 1° settembre 2010, come attestato dal dr. __________ (doc. 15).

                                         In seguito, egli aveva dovuto interrompere nuovamente l’attività lavorativa dal 2 marzo 2011 al 20 marzo 2011 (doc. 24 e doc. 32), in quanto, dopo avere tirato un lungo tubo durante il lavoro, aveva risentito nuovamente dolori al gomito, senza tuttavia manifestare dolori necessitanti di cure a livello della spalla destra (cfr. referto del 21 giugno 2011 concernente la visita medica __________ del dr. __________, doc. 39).

                                         Una nuova interruzione dell’attività lavorativa, dal 10 maggio 2011 al 5 giugno 2011, era, infine, stata causata dall’infortunio subito in data 10 maggio 2011, allorquando l’interessato era inavvertitamente entrato in una buca, provocandosi un trauma distorsivo alla caviglia destra (doc. 39).

 

                                         Secondo questo Tribunale, non può quindi essere ammesso che vi sia stata una chiara sintomatologia a ponte ai sensi della giurisprudenza appena citata. L’Alta Corte ha ad esempio deciso in questo stesso senso in una sentenza U 458/00 del 24 ottobre 2001, in cui l’assicuratore LAINF non è stato giudicato responsabile della ricaduta fatta valere nel 1995 da un assicurato che nel 1991, in occasione di incidente della circolazione, aveva subito una contusione di un ginocchio, poiché, benché durante i quattro anni intercorsi tra il sinistro e la nuova problematica, egli avesse avuto dei disturbi, essi non potevano valere quali sintomi ponte per il riconoscimento di una relazione di causalità naturale. Infatti tali disturbi non avevano mai necessitato di cure, né condotto a un’inabilità lavorativa (cfr. anche la STFA U 296/03 del 24 maggio 2004 consid. 2.1.1.).

 

                                         Il referto del 28 febbraio 2012 del dr. Pometta (doc. 56) non é suscettibile di sminuire il valore probatorio riconosciuto all’apprezzamento enunciato dal medico di __________ dell’CO 1, posto che lo stesso curante ha indicato che l’interessato “lamenta una sintomatologia alla spalla dx, persistente dal 14.6.2010, quando ha avuto un trauma distorsivo. Il successivo decorso è stato altalenante, con periodi più dolorosi e periodi più calmi”. Queste considerazioni del dr. __________ si basano, infatti, su una errata anamnesi, ritenuto che, come sopra esposto, l’esistenza di disturbi alla spalla destra necessitanti di cure prima del gennaio 2012 non trova riscontro nella documentazione agli atti.

 

 

                                         Neppure suscettibile di sminuire il valore probatorio riconosciuto all’apprezzamento del medico di circondario dell’CO 1 è il referto del 30 luglio 2012 (doc. 87), nel quale il dr. __________ si è limitato ad indicare che “il paziente mi accenna alla problematica di non riconoscimento del caso dell’infortunio della spalla operata da parte della CO 1. Rispondo al paziente che secondo il mio parere, alla luce dell’anamnesi e del reperto riscontrato artroscopicamente, si tratta di una problematica derivata dalla caduta del 14 giugno 2010”, senza ulteriori motivazioni.

                                         Questa conclusione non viene smentita neppure dalle motivazioni fornite dal dr. Ufenast, in risposta ad una esplicita richiesta di chiarimenti da parte del TCA (doc. VIII), nelle osservazioni del 22 marzo 2013, del seguente tenore:

 

"  Posso motivare la mia conclusione in merito al paziente sopracitato come segue:

 

-   il paziente non ha presentato problemi alla spalla destra prima dell’infortunio del 14.06.2010;

-   ho tenuto conto dello stato di salute delle strutture muscolari e tendinee alla risonanza magnetica pre-operatoria e all’esame artroscopico del 05.07.2012, non vi sono indizi per pensare che in assenza dell’infortunio il paziente avrebbe dovuto sviluppare una lesione dei tendini della cuffia rotatoria;

-   per questi motivi sono del parere che, in assenza dell’infortunio del 14.06.2010, il paziente non avrebbe avuto bisogno di un intervento ripartivo alla spalla destra.” (Doc. IX)

 

                                         D’altro canto, non risulta decisiva nemmeno la circostanza che il ricorrente prima del sinistro non avrebbe mai accusato disturbi alla spalla destra. In effetti, la regola “post hoc, ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, …”; sul tema vedi pure Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41).

 

                                         Tutto ben considerato, il TCA non ritiene quindi dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), un legame causale naturale tra i problemi alla spalla destra annunciati all’CO 1 nel mese di gennaio 2012 e l’infortunio occorso all’assicurato il 14 giugno 2010.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti