|
con redattore: |
Maurizio Macchi, vicecancelliere |
|
segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 24 ottobre 2012 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione su opposizione del 24 settembre 2012 emanata da |
||
|
|
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
||
|
|
|
|
|
|
in relazione al caso |
Luigina Grisoni, 6833 Vacallo |
|
|
in relazione al caso TERZ 1
ritenuto, in fatto
1.1. In data 10 marzo 2012, TERZ 1 - dipendente della ditta RI 1 in qualità di consulente nell’ambito di un progetto volto a creare un nuovo centro sportivo in Ticino (“progetto SISC”) e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1 -, é rimasto vittima di un incidente sugli sci, avvenuto sulle piste di __________.
A causa di questo evento, egli ha riportato, secondo la certificazione 10 marzo 2012 del dott. __________, contusioni a livello del calcagno e della mano sinistra, come pure un trauma toraco-lombare (cfr. doc. 2.2).
La RMN del piede sinistro del 27 aprile 2012 ha evidenziato un’alterazione a carico delle fibre del legamento peroneo-stragalico anteriore con quote di versamento intra-articolare, nonché un focolaio edemigeno a livello del processo superiore del calcagno e dell’articolazione sottoastragalica (cfr. doc. 2.11).
L’assicuratore LAINF ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 6 luglio 2012, la CO 1 ha dichiarato l’assicurato abile al lavoro in misura del 50% dal 16 luglio 2012 e del 100% dal 1° agosto 2012, con estinzione del diritto all’indennità giornaliera (cfr. doc. 1.1).
A seguito dell’opposizione interposta dalla datrice di lavoro (cfr. doc. 1.2), in data 24 settembre 2012, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 1.3).
1.3. Con tempestivo ricorso del 24 ottobre 2012, la RI 1 ha chiesto che l’assicuratore LAINF venga condannato a riconoscergli il diritto all’indennità giornaliera dal 15 luglio 2012 sino al termine dell’infortunio, che ai funzionari della CO 1 venga inflitta una pena esemplare “… per il sistema operativo atto al non pagamento, …” e che vengano segnalati al Ministero Pubblico “… eventuali abusi di carattere penale …”.
A sostegno delle proprie pretese ricorsuali, la ditta insorgente ha sviluppato in particolare le considerazioni seguenti:
" (…).
Nel merito ad ogni medico a cui il Sig. TERZ 1 si é presentato ha specificato lo svolgimento della propria professione e tutti hanno giustamente riconosciuto l’inabilità lavorativa al 100%. Il Sig. TERZ 1 si occupa della consulenza della medicina sportiva, in particolar modo é predisposto a visitare i centri esistenti e testarne la loro capacità riabilitativa nell’ambito sportivo. Verificando i macchinari, le procedure e stilare un archivio dati atto a predisporre un sistema ricco di innovazione e con i metodi di riabilitazione senza riproporre gli “errori” degli altri centri. Questo genere di lavoro comporta movimento, capacità e rappresentanza.
- La professione che svolge non si sposa assolutamente con l’infortunio in atto, principalmente per la capacità di testare i macchinari, e la limitazione di movimento. Non di meno é la rappresentanza del nostro dipendente, che presentandosi con le stampelle per visionare e testare i vari reparti di riabilitazione dei centri sportivi nazionali é a dir poco ridicolo.
- Il 18 agosto 2012 la CO 1 incarica il Dr. Med. __________ di esaminare il lavoro e in particolare il rapporto medico del Prof. Dr. med. __________. Nel dibattimento e nell’interrogatorio del Dr. Med. __________ proveremo senza dubbio che lo stesso non ha le capacità, l’esperienza e la nomenclatura per valutare il primario del centro del piede della __________, massimi esperti in Svizzera e molto conosciuti a livello mondiale.
In conclusione la CO 1 non ha nessun reale motivo per opporsi al pagamento delle indennità per il caso del Sig. TERZ 1, semplicemente usa e abusa del potere concessogli dalla LAINF, ne é una prova evidente che la fisioterapia effettuata durante il mese di settembre 2012, é stata pagata dalla CO 1 a __________ di __________, studio di fisioterapia dove il paziente ha effettuato la riabilitazione.”
(doc. I)
1.4. L’assicuratore resistente, in risposta, ha postulato che il ricorso venga integralmente respinto con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VII).
1.5. Con decreto del 19 dicembre 2012, questo Tribunale ha chiamato in causa TERZ 1 e gli ha assegnato un termine per esaminare l’intero incarto e per determinarsi in merito (cfr. doc. VIII).
L’assicurato é rimasto silente.
1.6. In corso di causa, l’insorgente ha richiamato dalla CO 1 l’incarto completo, nonché il mandato conferito all’agenzia d’investigazione e la relativa fattura. Essa ha inoltre chiesto l’audizione dei firmatari della decisione su opposizione (cfr. doc. XI).
L’Istituto assicuratore ha preso posizione in merito il 17 gennaio 2013 (doc. XIII + allegati).
Alla ricorrente é stato concesso di formulare le proprie osservazioni (doc. XVI).
1.7. In data 21 febbraio 2013, il TCA ha interpellato la datrice di lavoro dell’assicurato, allo scopo di chiarire le mansioni concretamente svolte da quest’ultimo (doc. XIX).
La risposta della RI 1 é pervenuta il 28 febbraio 2013 (doc. XX).
L’assicuratore infortuni si é espresso al riguardo l’8 marzo 2013 (doc. XXIII).
1.8. In data 25 marzo 2013, il vicecancelliere __________ ha sentito l’amministratore unico della RI 1, __________, in relazione al contenuto dello scritto 4 marzo 2013 (doc. XXV).
La presa di posizione della CO 1 é datata 16 aprile 2013 (doc. XXVII).
1.9. Nel mese di maggio 2013, l’assicuratore ha segnalato al TCA che la ditta insorgente risultava priva di consiglio di amministrazione e di persone abilitate a rappresentarla in Svizzera (doc. XXVIII + allegati).
La ricorrente si é determinata in proposito il 23 maggio 2013 (doc. XXX + allegato).
1.10. In data 13 giugno 2013, questa Corte ha preso contatto con il dott. __________, già medico curante specialista, al quale é stato chiesto di rispondere ad alcune domande inerenti la capacità lavorativa dell’assicurato (doc. XXXII).
Il rapporto del dott. __________ é pervenuto al TCA il 2 luglio 2013 (doc. XXXIII + allegati).
L’insorgente si é espressa in proposito l’8 luglio 2013 (doc. XXXV), mentre l’amministrazione lo ha fatto in data 12 luglio 2013 (doc. XXXVI).
TERZ 1 ha formulato le proprie osservazioni in merito alle risultanze dell’istruttoria in data 21 agosto 2013 (cfr. doc. XLI).
in diritto
2.1. Il 5 marzo 2013, al TCA é pervenuto uno scritto RI 1, secondo cui “… la causa citata a margine é stata ceduta a __________, __________, __________.” (doc. XXII).
Il 26 marzo 2013, __________ é stato sentito dal vicecancelliere __________. In quell’occasione, egli ha dichiarato di essere “… amministratore unico della società e unico azionista della stessa. La RI 1 a suo tempo aveva stipulato con la CO 1 un contratto per la copertura del rischio infortunio (LAINF e complementare LAINF) a favore del proprio personale. Il signor TERZ 1 é stato licenziato alla fine del mese di dicembre 2012 con effetto a far tempo dalla fine del mese di gennaio 2013. Preciso che ho personalmente anticipato lo stipendio al signor TERZ 1 per i mesi da ottobre 2012 a gennaio 2013, per un totale di CHF 26'000. Per questo motivo ho chiesto la cessione del credito nei confronti della CO 1, con oneri e rischi. Io subentro nel processo contro l’assicuratore LAINF al posto della RI 1.” (doc. XXV).
Chiamato a prendere posizione al riguardo, l’assicuratore convenuto ha sollevato la nullità della cessione del diritto alle prestazioni, in applicazione dell’art. 22 LPGA (cfr. doc. XXVII).
Giusta l’art. 22 cpv. 1 LPGA, il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno. Qualsiasi cessione o costituzione in pegno é nulla. Il cpv. 2 prevede delle eccezioni e istituisce la possibilità di cedere i versamenti retroattivi di prestazioni dell'assicuratore sociale al datore di lavoro o all'assistenza pubblica o privata, se questi versano anticipi (lett. a) come pure a un'assicurazione che fornisce prestazioni anticipate (lett. b).
Per quanto concerne gli “altri interessati” enumerati all’art. 22 cpv. 2 LPGA, il versamento a questi ultimi é consentito da norme speciali e senza che una cessione sia necessaria. Ad esempio, l’art. 19 cpv. 2 LPGA prevede che le indennità giornaliere e le prestazioni analoghe spettano al datore di lavoro nella misura in cui egli continua a versare un salario all’assicurato nonostante il diritto a indennità giornaliere (sul tema, si veda Pierre-Yves Greber, Bettina Kahil-Wolff, Ghislaine Frésard-Fellay, Romolo Molo, Droit suisse de la sécurité sociale - Volume I, p. 134).
Nella concreta evenienza, alla luce del chiaro tenore dell’art. 22 LPGA, questa Corte condivide il parere dell’amministrazione, nel senso che l’invocata cessione del diritto alle prestazioni é da ritenere nulla.
Non essendovi stata valida cessione, un subingresso di __________ nella presente causa non può neppure entrare in linea di conto. Il processo continua pertanto tra la RI 1, datrice di lavoro dell’assicurato, e la CO 1.
2.2. L’oggetto della lite é circoscritto alla questione di sapere se la CO 1 era legittimata a dichiarare l’assicurato abile al lavoro al 50% dal 16 luglio 2012 e al 100% dal 1° agosto 2012.
2.3. Secondo l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.
Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività.
Nella RAMI 2004 U 529, p. 572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.
La questione di sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei fatti forniti dal medico.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27 p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid. 2).
L'assicurato che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze di volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più, considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 91).
2.4. A proposito di assicurati che sono stati oggetto di sorveglianza, va ricordato che il TFA, in una sentenza U 161/01 del 25 febbraio 2003, parzialmente pubblicata in DTF 129 V 323 - concernente un'assicurata sottoposta a video-sorveglianza da parte dell'assicuratore privato di responsabilità civile, mezzo di prova successivamente utilizzato dall'__________ -, ne ha riconosciuto la legittimità di principio.
Con un successivo giudizio del 20 marzo 2006, pubblicato in DTF 132 V 241, l’Alta Corte federale ha precisato che qualora un assicuratore RC privato ha incaricato un detective di sorvegliare una persona, l’art. 43 cpv. 1 in relazione con l’art. 61 lett. c LPGA costituiscono la base legale per l’utilizzazione dei relativi mezzi di prova (video-registrazioni e rapporti di sorveglianza) da parte dell’__________ (o di un altro assicuratore LAINF).
Infine, nella DTF 137 I 327 consid. 5, il Tribunale federale ha deciso che la sorveglianza della persona assicurata da parte di un detective privato nella sfera privata liberamente visibile a ognuno (ad esempio, il balcone) é permessa, a condizione che sia oggettivamente necessaria, come pure ragionevole dal profilo temporale e materiale. È consentita un’osservazione che riguarda lo svolgimento di attività quotidiane senza particolare legame con la sfera privata (ad esempio, la pulizia del balcone oppure il trasporto di sacchetti della spesa). Secondo il considerando 6 della sentenza succitata, le videoregistrazioni che mostrano la persona assicurata impegnata in attività quotidiane su un balcone liberamente visibile, non violano l’art. 179quater CP.
La giurisprudenza appena citata, sviluppata in ambito di assicurazione per l’invalidità, si applica per analogia anche in quello dell’assicurazione contro gli infortuni (cfr. STF 8C_830/2011 del 9 marzo 2012 consid. 6.2).
Le risultanze di un’accurata sorveglianza possono di principio costituire una base sufficiente per decidere in merito allo stato di salute e alla capacità lavorativa della persona assicurata (cfr. DTF 137 I 327 consid. 7.1 e STF 8C_830/2011 succitata consid. 7.1).
Su questo tema e più in generale su quello degli abusi nel settore delle assicurazioni sociali, si veda pure D. Cattaneo, “Assicurazioni sociali: alcuni temi d’attualità”, in Rivista ticinese di diritto, I-2004, p. 228-243, in particolare p. 232. e "Les expertises en droit des assurances sociales" in CGRSS N° 44-2010 pag. 105 seg. (147-155).
2.5. Dalle carte processuali emerge che, nel corso del mese di maggio 2012, l’assicurato é stato periziato dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia, per conto dell’Istituto assicuratore.
Dal relativo rapporto, datato 8 maggio 2012, risulta che il medico fiduciario appena citato ha diagnosticato dei disturbi statici e funzionali del piede sinistro e gonfiore alla mano sinistra, prevedendo un’ulteriore visita peritale, dopo l’esecuzione di un nuovo esame di risonanza magnetica di piede e caviglia sinistra (cfr. doc. 2.17).
Il 4 giugno 2012 TERZ 1 é stato visitato dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, anch’egli medico di fiducia della CO 1.
In quell’occasione, l’assicurato ha dichiarato di avere nel frattempo intrapreso “… un’attività di tecnico consulente in medicina riabilitativa sportiva e nella costruzione di centri sportivi. Si occupa in particolare della realizzazione di un centro nel __________, il quale non ha tuttavia per il momento ancora ottenuto il permesso di costruzione. Deve spostarsi per visitare altri centri sportivi, la distribuzione delle macchine, la loro organizzazione. Si occupa dei contatti con i rappresentanti in previsione degli acquisti, … Tesse i contatti con degli sportivi a livello internazionale. Risulta essere tuttora inabile al lavoro in misura completa potendosi spostare unicamente con l’ausilio di stampelle, dovendo portare delle borse con dei depliant, … inoltre, in considerazione del suo stato, non darebbe una buona immagine per il centro.” (doc. 2.22, p. 3).
Il dott. __________ ha quindi formulato le diagnosi di contusione del piede sinistro il 10.3.2012 con bone-buise in corrispondenza del processo superiore del calcagno, di contusione della mano sinistra il 10.3.2012 senza evidenti fratture radiologiche, decorso complicato da una nozione di algodistrofia nel frattempo regredita sotto trattamento con Calcitonina, residuale lieve gonfiore in corrispondenza dei capitelli metacarpali, senza incidenza funzionale di rilievo sulle dita, rispettivamente sull’occlusione del pugno e di trauma contusivo del rachide toraco-lombare il 10.3.2012, guarito senza postumi (doc. 2.22, p. 6).
Dopo aver ammesso che si tratta di conseguenze naturali del sinistro del mese di marzo 2012, il fiduciario dell’assicuratore si é espresso nei seguenti termini in merito alla capacità lavorativa:
" (…).
Limitazioni al carico prolungato del piede sinistro, in particolare negli spostamenti senza l’ausilio di una stampella.
Capacità lavorativa completa per le mansioni di carattere amministrativo/consulenza/PR nei sopralluoghi con spostamenti su superfici regolari che permettono l’ausilio di 1 o 2 stampelle. Nessuna limitazione nella guida di un veicolo munito di un cambio automatico.”
(doc. 2.22, p. 6).
Per quanto riguarda l’ulteriore procedere, il dott. __________ ha disposto segnatamente l’esecuzione di una nuova RMN del piede sinistro “… alfine di documentare l’evoluzione del focolaio edemigeno in considerazione dell’instaurazione di un quadro clinico compatibile con un disturbo tendinopatico dei peronei.” (doc. 2.22, p. 7).
L’esame strumentale appena menzionato ha avuto luogo il 22 giugno 2012 e ha posto in luce un piccolo distacco osseo del processo superiore del calcagno con persistenza dell’edema, un minimo focolaio di edema osseo anche sotto la faccia articolare posteriore del calcagno, nonché una progrediente guarigione di una lesione parziale del legamento fibulo-talare anteriore con persistenti irregolarità del legamento e processi fibro-cicatriziali in sede (doc. 2.23).
Presa visione degli esiti della RMN, il chirurgo ortopedico dott. __________, con referto del 5 luglio 2012, si é riconfermato nella propria valutazione della capacità lavorativa, ribadendo in particolare che TERZ 1 lamentava difficoltà negli spostamenti senza l’utilizzo di almeno una stampella (cfr. doc. 2.26).
L’assicurato si é successivamente rivolto alla __________ di __________ e, specificatamente, al dott. __________, Capo-clinica presso il Centro per la chirurgia del piede.
Le consultazioni hanno avuto luogo il 25 luglio e il 24 settembre 2012, nonché il 14 gennaio 2013.
L’assicurato é stato dichiarato totalmente inabile al lavoro in occasione della prima visita (cfr. doc. 2.30 e doc. 2.31), inabile in misura del 70% in occasione della seconda (cfr. doc. 2.34) e infine abile al 100% in occasione di quella del gennaio 2013 (con effetto a far tempo dal 28 dicembre 2012 - cfr. allegato al doc. XXXIII).
Nel quadro della procedura di opposizione, la CO 1 ha interpellato il dott. __________, al quale é stato sottoposto il rapporto 25 luglio 2012 del dott. __________.
Il medico di fiducia ha dichiarato di non condividere l’apprezzamento della capacità lavorativa, rimproverando allo specialista della __________ di essersi pronunciato in proposito senza essere a conoscenza dell’esatto mansionario dell’assicurato (cfr. doc. 2.33, p. 2).
2.6. Dall’incarto risulta inoltre che la CO 1 ha ordinato il pedinamento di TERZ 1 da parte di un'agenzia privata d’investigazioni.
I pedinamenti hanno avuto luogo durante il periodo 4 giugno-11 luglio 2012.
All'inserto figurano i resoconti scritti di questi pedinamenti, un dossier fotografico e un cd-rom.
La documentazione appena citata mostra l’assicurato (l’identità della persona oggetto di pedinamento non é in discussione), sempre munito di stampelle, camminare per le vie cittadine (talvolta portando con sé un sacchetto oppure uno zainetto portato a tracolla), salire (e scendere) delle scalinate e, infine, salire su un mezzo pubblico, rispettivamente su un’autovettura (cfr. sez. 5 dell’incarto della CO 1).
2.7. In corso di causa, questo Tribunale ha interpellato la datrice di lavoro dell’assicurato per chiarire quale fosse il suo mansionario (cfr. doc. XIX).
Dalla risposta della RI 1 risulta che il lavoro dell’assicurato consisteva, essenzialmente, nell’effettuare dei sopralluoghi presso centri sportivi di riabilitazione, rispettivamente presso centri fitness in Ticino, per testarne la capacità riabilitativa in ambito sportivo (verifica dei macchinari e delle procedure), e nello stilare in seguito dei rapporti di attività per la direzione (lavoro di tipo amministrativo).
Per il 90% del tempo, l’attività veniva svolta fuori ufficio, per il restante 10% in ufficio, quando si trattava di redigere i rapporti d’attività (cfr. doc. XX).
2.8. Nel mese di giugno 2013, questa Corte ha posto alcuni quesiti al dott. __________ (cfr. doc. XXXII), il quale ha così risposto il 1° luglio 2013:
" (…).
1. Wann haben die Konsultationen in Ihrer Praxis stattgefunden? Übermitteln Sie bitte dem Gericht eine Kopie der entsprechenden Berichte.
Die Untersuchungstermine fanden am 25.07., 24.09.2012 sowie am 14.01.2013 in unserer Sprechstunde statt.
2. Beschreiben Sie bitte im Detail die funktionalen Hindernisse, die mit dem Unfallschaden am linken Fuß zusammenhängen.
Die volle Belastung des linken Fusses war aufgrund der Schmerzentwicklung nicht möglich. Selbst geringere Belastungen waren mit Schmerzen verbunden.
3. Mit Bezugnahme auf die konkreten Aufgaben, die von TERZ 1 ausgeführt wurden, geben Sie bitte an, welche von diesen durch den Unfallschaden behindert wurden. Bitte begründen Sie genau Ihre Antwort.
Längere Gehstrecken sowie Betätigung einer Kupplung in einem Personenwagen waren aufgrund der damit verbundenen Beschwerden nicht möglich. Dadurch kam es zu einer vermehrten Belastung der Schmerzlokalisation.
4. Aus welchen Gründen schließen Sie aus (falls Sie es auch ausschließen), dass der Versicherte mit Hilfe von einer oder zwei Krücken seine berufliche Tätigkeit hätte ausüben können, trotz der Beschwerden am linken Fuß?
Bei der von ihm durchgeführten Inspektionen war es ihm gemäss eigenen Angaben nicht möglich, dies mit Gehhilfen durchzuführen. Das Verletzungsmuster am rechten Fuss ist in der Regel mit einer vermehrten Beschwerdeentwicklung verbunden. Dieser Umstand hatte eine adäquate Ausführung der beruflichen Tätigkeit im Rahmen der Inspektionen deutlich erschwert.
5. Aus der beiliegenden fotografischen Dokumentation bezüglich der Beschattungen in den Monaten Juni/Juli 2012 gehen Bewertungselemente hervor, die Ihr Urteil bezüglich der Arbeitsfähigkeit des Versicherten verändern könnten, oder nicht?
Mein Urteil bezüglich der Arbeitsfähigkeit des Versicherten wird durch die vorliegenden Fotographien nicht verändert.“
(doc. XXXIII - il corsivo é del redattore)
2.9. Secondo la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, ed a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Agli atti figurano, da un canto, i referti del dott. __________, medico curante specialista dell’assicurato e, d'altro canto, dei medici di fiducia dell’amministrazione, i dottori __________ e __________.
Di principio, le loro certificazioni possono essere prese in considerazione nell'ambito di una valutazione globale delle prove. In effetti, come visto, secondo la giurisprudenza federale, per decidere a proposito del valore probante di un mezzo di prova, determinante è il suo contenuto, piuttosto che la sua provenienza.
Chiamata ora a pronunciarsi e dopo avere attentamente vagliato l’insieme della documentazione a sua disposizione, questa Corte ritiene che la valutazione della capacità lavorativa espressa dal chirurgo ortopedico dott. __________ - condivisa peraltro dal dott. __________ (cfr. doc. 2.33, p. 3) -, sia più convincente rispetto a quella del sanitario privatamente consultato dall’assicurato.
Il TCA sottolinea innanzitutto che, in occasione della sorveglianza dell’assicurato, non é stato violato l’art. 179quater CP. In effetti, la relativa documentazione mostra TERZ 1 impegnato in attività - principalmente a camminare - compiute in luoghi liberamente visibili a ognuno, senza particolare legame con la sua sfera privata (cfr. la giurisprudenza citata al consid. 2.4.).
Se ne deduce che le obiezioni sollevate in proposito dalla ricorrente, come pure i mezzi di prova offerti (cfr. doc. XI e doc. XVI), non meritano accoglimento.
D’altro canto, questo Tribunale constata che le valutazioni dei dottori __________ e __________ sono sovrapponibili nella misura in cui entrambi gli specialisti hanno ammesso che, a causa del danno infortunistico, l’assicurato denunciava problemi allorquando si trattava di caricare in maniera prolungata l’arto inferiore sinistro, ad esempio nel caso degli spostamenti a piedi (cfr. doc. 2.22, p. 6, doc. 2.26 e doc. XXXIII, risposta al quesito n. 3).
Il fiduciario della ha però sostenuto che l’assicurato sarebbe stato in grado di ovviare all’impedimento grazie all’utilizzo di una o due stampelle (cfr. doc. 2.22, p. 6: “Limitazioni al carico prolungato del piede sinistro, in particolare negli spostamenti senza l’ausilio di una stampella.” e doc. 2.26). Il sanitario della __________ ha per contro escluso che ciò potesse essere il caso (cfr. doc. XXXIII, risposta al quesito n. 4).
Secondo il TCA, la risposta fornita dal dott. non convince siccome, innanzitutto, essa si fonda, per l’essenziale, su quanto riferitogli dall’assicurato medesimo (“… gemäss eigenen Angaben …”). Inoltre e soprattutto, essa é smentita dalle risultanze dei pedinamenti a cui TERZ 1 é stato sottoposto durante il periodo giugno-luglio 2012. Le fotografie ed il video dimostrano in effetti che egli era in grado, scaricando la gamba sinistra mediante l’uso di stampelle (e, talvolta, persino senza scarico dell’arto inferiore sinistro, si veda, ad esempio, la fotografia scattata l’11 luglio 2012 alle ore 10:25 e il corrispondente passaggio contenuto a p. 13 del rapporto ispettivo: “Quando sbuca su Via __________, TERZ 1 appare di nuovo al telefono. Dopo aver percorso un centinaio di metri tenendo le due stampelle nella mano destra per poter impugnare il cellulare con la mano sinistra, si ferma a margine della strada appoggiando le stampelle ad una parete. Mentre conversa al telefono mantenendosi per oltre dieci minuti in stazione eretta, continua a guardarsi attorno rivolgendo lo sguardo da un’estremità all’altra della via.”), di deambulare con disinvoltura e addirittura di salire/scendere lunghe scalinate (cfr. sez. 5 dell’incarto della CO 1).
Per quanto riguarda le pretese difficoltà nell’utilizzo di un’autovettura, legate all’impossibilità di azionare il pedale della frizione (cfr. doc. XXXIII, risposta al quesito n. 3), tale aspetto é irrilevante posto che, secondo quanto é stato accertato dall’amministrazione presso la competente autorità, l’assicurato non é in possesso della necessaria licenza di condurre (cfr. doc. 4.17). Ne consegue che, già prima dell’infortunio del marzo 2012, egli doveva forzatamente far capo alle proprie gambe, ai mezzi pubblici oppure a un’automobile guidata da terzi.
Nonostante le attestazioni d’inabilità lavorativa del dott. __________, questo Tribunale é persuaso che - grazie a degli accorgimenti ragionevolmente esigibili, quali l’utilizzo delle stampelle e di uno zainetto a spalla per il trasporto del materiale informativo (“dépliant” - cfr. doc. 2.22, p. 3) -, TERZ 1 poteva effettivamente svolgere il proprio lavoro alle dipendenze dell’insorgente, un’attività che consisteva, da una parte, nella raccolta - attraverso l’esecuzione di sopralluoghi presso strutture riabilitative/centri fitness del Cantone - di dati utili in vista della creazione di un nuovo centro sportivo in Ticino (cfr. doc. I, p. 3:”Verificando i macchinari, le procedure e stilare un archivio dati atto a predisporre un sistema ricco di innovazione e con i metodi di riabilitazione senza riproporre gli “errori” degli altri centri.”) e, dall’altra, a stabilire contatti con rappresentanti e sportivi di élite, nonché a redigere dei rapporti d’attività per la direzione.
Quindi, si trattava indiscutibilmente di un lavoro assai leggero da un profilo dell’impegno fisico.
La ricorrente fa valere che fra le mansioni che incombevano all’assicurato, vi era pure quella consistente nel testare i diversi macchinari presenti nelle strutture visitate, ciò che egli non era più in grado di fare a causa del danno alla salute (cfr. doc. I, p. 3 e doc. XX, p. 2).
A prescindere dal fatto che tale circostanza é stata fatta valere, per la prima volta, solo in sede di ricorso, mentre non figurava né nel rapporto ispettivo del 30 marzo 2012 (cfr. doc. 3.1) né in quello del 19 giugno 2012 del dott. __________ (cfr. doc. 2.22, p. 3), secondo il TCA, visto che lo scopo era in sostanza quello di acquisire informazioni sul funzionamento del macchinario in questione, ammesso che fosse veramente indispensabile osservarlo in funzione (e non bastasse invece consultare la relativa documentazione informativa), la dimostrazione avrebbe potuto essere eseguita da un rappresentante della struttura visitata.
In esito a tutto quanto precede, il TCA reputa dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che TERZ 1 ha ritrovato una piena capacità lavorativa, nei modi e nei tempi decisi dall’assicuratore infortuni resistente.
2.10. La ditta ricorrente ha auspicato che l’incarto venga trasmesso al Ministero Pubblico in ragione di “… abusi di carattere penale, in particolar modo della Sig.ra __________.” (doc. XXXV; si veda pure il doc. XI).
Secondo il TCA, dall’incarto non emergono comportamenti penalmente rilevanti compiuti da funzionari dell’amministrazione, per cui non vi é motivo per dar seguito alla richiesta di segnalazione della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti