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redattore: |
Maurizio Macchi, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 12 novembre 2012 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 10 ottobre 2012 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. Nel corso degli anni 1990 e 1998, RI 1, aiuto montatore, ha annunciato all’CO 1 l’esistenza di problemi all’orecchio sinistro (cfr. doc. 1 e doc. 4).
Sentito il proprio medico fiduciario, l’assicuratore ha archiviato il dossier, in quanto il disturbo é stato ritenuto privo di rilevanza (cfr. doc. 22a).
1.2. Nel mese di giugno 2010, l’assicurato ha informato l’amministrazione di non sentire più dall’orecchio sinistro e di aver riscontrato una diminuità capacità uditiva a quello destro.
Egli ha inoltre riferito di essere rimasto vittima, il 14 aprile 2010, di un infortunio professionale all’arto superiore destro (cfr. doc. 23).
Con scritto datato 15 giugno 2011, RI 1, per il tramite del Sindacato RA 1, ha precisato di essere rimasto vittima di un forte trauma acustico nell’ottobre 1997, allorquando scoppiò un silos utilizzato per la preparazione del gesso per intonaci (cfr. doc. 58).
1.3. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale dell’11 maggio 2012, l’Istituto assicuratore ha comunicato all’assicurato che i disturbi all’orecchio sinistro (sordità e tinnito) non si troverebbero in relazione di causalità naturale né con la malattia professionale del 1990, né con l’evento dell’ottobre 1997. Per quanto riguarda invece l’orecchio destro, l’CO 1 ha riconosciuto la natura professionale del relativo danno ma ha negato il diritto alla rendita di invalidità e all’IMI (cfr. doc. 84).
A seguito dell’opposizione interposta dall’RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 89 e doc. 98), in data 10 ottobre 2012, l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 102).
1.4. Con tempestivo ricorso del 12 novembre 2012, RI 1, sempre rappresentato dall’RA 1, ha chiesto che l’CO 1 venga condannato ad ammettere la propria responsabilità per i disturbi all’orecchio sinistro e, quindi, a riconoscere le corrispondenti prestazioni di legge, come pure, accertata l’inesigibilità della professione originaria, a valutare le misure atte a proteggere la sua salute.
Questi, in particolare, gli argomenti sviluppati dall’insorgente a sostegno delle proprie pretese ricorsuali:
" (…).
Oggetto della procedura attuale é verificare innanzitutto se a giusta ragione la CO 1 ha negato la responsabilità assicurativa all’orecchio sinistro, che si tratti d’infortunio o di malattia professionale, se i postumi all’orecchio destro sono stati adeguatamente considerati e conseguentemente a ciò, se il ricorrente vada considerato inidoneo a svolgere la propria attività, in modo tale che né scaturiscano delle decisioni di assoggettamento alla profilassi che la CO 1 deve mettere in atto.
(…).
…, a nostro giudizio, in primo luogo si giustifica la causalità infortunistica per l’orecchio destro [sinistro, n.d.r.] come malattia professionale, che il trauma del 1997 ha peggiorato, e ciò comporta la rivalutazione del caso, soprattutto a riguardo dell’indennità per menomazione all’integrità, che il Dr. __________ (il quale si é espresso per conto della __________ ed é il primario del __________ a __________) quantifica globalmente nel 10%, ma che però alla luce dell’accertata causalità anche per l’orecchio sinistro, andrebbe riesaminata.
In secondo luogo vi é la questione dell’esigibilità lavorativa e dell’esclusione dall’attività per la pericolosità che il rumore rappresenta per la salute del ricorrente. Il signor RI 1, che con buona probabilità andava già escluso negli anni scorsi dal lavoro rumoroso, oggi si ritrova con una capacità uditiva globale ridotta del 25%, corrispondente ca. alla metà di un orecchio, che potrebbe peggiorare fino a scomparire, se non si adottano provvedimenti e soluzioni a sua tutela.
Il provvedimento di esclusione, dopo averne accertati i requisiti, che però sono oggettivamente presenti giusta gli art. 83ss. OPI, comporta la messa in pagamento dell’indennità di transizione e poi per cambio d’occupazione, che chiaramente vanno coordinate con le altre prestazioni pagate dalle altre assicurazioni sociali.”
(doc. I)
1.5. L’CO 1, in risposta, postula che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.6. In corso di causa, il ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione medica, in particolare un parere medico-legale del dott. __________ (doc. IX + allegati).
L’Istituto assicuratore si é espresso in merito in data 17 aprile 2013 (doc. XI).
in diritto
2.1. Oggetto della lite é innanzitutto la questione di sapere se l’Istituto assicuratore convenuto era legittimato a negare la propria responsabilità relativamente ai disturbi all’orecchio sinistro, oppure no.
2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
Il diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa condizione é adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).
Il diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata é generalmente ammesso, dal momento in cui é accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103).
2.3. Giusta l'art. 9 cpv. 1 LAINF, sono malattie professionali quelle causate esclusivamente o prevalentemente da sostanze nocive o da determinati lavori nell'esercizio dell'attività professionale.
Fondandosi sulla delega di competenza contenuta in detto disposto, nonché sull'art. 14 OAINF, il Consiglio federale ha allestito, nell'allegato I all'OAINF, l'elenco esaustivo delle sostanze nocive da un canto, quello delle malattie provocate da determinati lavori dall'altro.
Il rapporto di causalità fra l'attività professionale e la malattia, oltre a essere adeguato, deve essere qualificato, cioè almeno preponderante: il fattore professionale deve essere più importante degli eventuali altri elementi che hanno concorso a causare l'affezione.
Secondo la giurisprudenza, l'esigenza di un nesso preponde-rante è data quando la malattia è determinata per oltre il 50% dall'azione di una sostanza nociva menzionata nel primo elenco oppure, qualora figura tra le affezioni annoverate nel secondo, essa sia stata causata in ragione di più del 50% dai lavori indicati in tale sede (DTF 119 V 200 consid. 2a; RAMI 2000 U 398, p. 333ss. consid. 3, RAMI 1988 p. 447ss. consid. 1b; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 67ss.).
2.4. Il cpv. 2 dell'art. 9 LAINF recita che le altre malattie di cui è provato siano state causate esclusivamente o in modo affatto preponderante dall'esercizio dell'attività professionale sono, pure, considerate malattie professionali.
La legge prevede, dunque, che, affinché nasca l'obbligo dell'assicuratore LAINF a prestazioni, fra le altre malattie e l'esercizio di un'attività professionale vi sia un rapporto esclusivo o almeno nettamente preponderante: la giurisprudenza ritiene soddisfatta tale condizione quando l'affezione è stata causata dall'attività professionale almeno nella misura del 75% (DTF 126 V 186 consid. 2b, DTF 119 V 201 consid. 2b, DTF 117 V 355 consid. 2a, DTF 114 V 109 consid. 3; RAMI 1991 p. 318ss., consid. 5a; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 68).
Il TFA ha, poi, ancora stabilito che ciò presume che, epidermiologicamente, la frequenza dell'affezione in questione sia almeno 4 volte più alta per una categoria professionale determinata che per la popolazione in generale (DTF 126 V 183 consid. 4c e riferimenti ivi menzionati, DTF 116 V 136, consid. 5c; RAMI 2000 U 408, p. 407, RAMI 1999 U 326, p. 109 consid. 3 RAMI 1997 U 273, p. 179 consid. 3a; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 68).
Secondo la giurisprudenza, sapere se una patologia costituisce una malattia professionale ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 LAINF é prima di tutto una questione probatoria riferita a un caso concreto. Tuttavia, se appare come un fatto dimostrato dalla scienza medica che, in ragione della natura di una particolare affezione, non é possibile provare che essa é imputabile all’esercizio di un’attività professionale, é fuori questione di portare la prova, in un caso concreto, della causalità qualificata ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 LAINF (cfr. DTF 126 V 183).
2.5. Nella concreta evenienza, dalla decisione su opposizione impugnata emerge che, per quanto riguarda l’orecchio sinistro, l’amministrazione ha sostenuto che il fatto che l’assicurato sarebbe rimasto vittima nel 1997 di un trauma acustico, non é dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, subordinatamente, facendo capo al parere del proprio medico fiduciario, che la perdita dell’udito non é comunque imputabile né a un infortunio né a una malattia professionale (doc. 102, p. 5).
Chiamata a pronunciarsi, questa Corte ritiene che la questione di sapere se RI 1 sia effettivamente rimasto vittima di un trauma acustico possa rimanere insoluta, visto che l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore LAINF va comunque negato.
Agli atti figura una valutazione tecnica dell’inquinamento fonico professionale, eseguita da __________, igienista del lavoro presso la Divisione __________, sulla base, in particolare, dell’anamnesi lavorativa dell’assicurato. Secondo lo specialista in questione, sull’arco dei 39 anni di attività lavorativa, durante 29 anni l’inquinamento fonico si é situato tra 85 e 87 decibel (dB), ciò che corrisponde a un livello di esposizione al rumore di 86 db. Nei restanti anni, il livello di esposizione al rumore é invece stato inferiore a 85 dB (doc. 47).
Con apprezzamento del 25 marzo 2011, il dott. __________, spec. FMH in __________ e in medicina del lavoro, ha sostenuto che, in considerazione degli esiti della valutazione tecnica, l’inquinamento fonico legato alla professione non é suscettibile, dal profilo ORL, d’aver causato una sordità unilaterale (cfr. doc. 48).
Nel mese di giugno 2011, l’insorgente é stato esaminato presso l’Unità operativa di medicina del lavoro __________. Dal relativo referto del dott. __________ risulta che l’assicurato presentava una completa anacusia a sinistra “… riferibile a detta del paziente ad un importante trauma acustico acuto accaduto nel 1997, …” (allegato al doc. 58).
Con certificazione del 22 giugno 2011, il dott. __________, spec. FMH in ORL, ha sostenuto che “la forte ipoacusia che raggiunge il limite della sordità totale, é compatibile con l’esplosione avvenuta sul cantiere nel 1997. (…). Una diminuzione rapida a livello dell’orecchio sinistro, ad esempio causato da un infarto o una grave malattia, non é stato documentato fino adesso, quindi l’ipotesi di un danno causato dall’esplosione é più che probabile.” (allegato al doc. 63).
In data 16 marzo 2012, __________ ha effettuato un’analisi tecnica del (presunto) evento dell’ottobre 1997, facendo capo, segnatamente, a quanto dichiarato dall’assicurato in occasione della sua audizione del 18 gennaio 2012. A suo avviso, é impossibile che il silos in quanto tale sia esploso. Più probabile che abbia invece avuto luogo un’esplosione della conduttura tra il silos e il miscelatore. Tenuto conto di ciò e del fatto che l’insorgente, al momento dello scoppio, si trovava a una distanza di circa 5 metri, lo specialista ha stimato che il livello di pressione acustica di picco é stato inferiore a 135 decibel (dB) e che il livello di esposizione sonora non ha superato i 120 dB, di modo che ha giudicato inadempiuto dal profilo tecnico l’“Impulskriterium”. Egli ha inoltre precisato che la sollecitazione ha riguardato, in maniera uguale, entrambe le orecchie (cfr. doc. 81).
Secondo il dott. __________, in considerazione degli esiti della valutazione tecnica, la sordità a sinistra non si trova in nesso di causalità naturale né con l’evento dell’ottobre 1997, né con l’esposizione al rumore professionale (cfr. doc. 82; si veda pure il doc. 83).
In sede di procedura di opposizione, il ricorrente ha prodotto il rapporto 24 aprile 2012 del dott. __________, Primario di ORL presso l’Ospedale regionale di __________, elaborato nel quadro degli accertamenti disposti dall’Ufficio AI. Lo specialista in questione ha diagnosticato una anacusia a sinistra “d’origine indeterminata”, nonché una ipoacusia nelle frequenze medie-alte, alte a destra (cfr. allegato al doc. 96).
Prima di emanare la decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore ha ancora consultato l’otorinolaringoiatra dott. __________, il quale - richiamate le risultanze delle analisi tecniche compiute nel frattempo (doc. 47 e 81) -, ha ribadito che lo stato dell’orecchio sinistro non si trova in relazione di causalità naturale né con l’inquinamento fonico professionale, né con l’evento dell’ottobre 1997 (cfr. doc. 101).
In corso di causa, RI 1 ha versato agli atti un parere medico-legale del dott. __________, specialista in medicina legale e delle assicurazioni a __________, per il quale la diminuzione uditiva dell’orecchio destro é “… certamente correlabile alla attività lavorativa svolta dal soggetto che effettua mansioni di idraulico e lattoniere industriale da circa 38 anni. Tale diminuzione uditiva all’orecchio destro influisce in modo significativo nel ridurre la capacità uditiva del Sig. RI 1. Tale marcata riduzione, quindi, é da attribuire ad una malattia professionale incidendo in maniera superiore al 75%, tenuto conto altresì della perdita uditiva dell’orecchio destro. La malattia professionale, infatti, in conseguenza del rumore a cui fu sottoposto per molti anni durante l’attività lavorativa agì su un apparato uditivo già menomato in conseguenza della perdita funzionale dell’orecchio sinistro.” (allegato al doc. IX, p. 2s.).
2.6. Secondo la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha stabilito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
2.7. Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale, tutto ben considerato, non ha motivi per scostarsi dalla valutazione espressa dal dott. __________, specialista proprio nella materia che qui interessa, secondo il quale la sordità all’orecchio sinistro non é addebitabile né al (presunto) evento dell’ottobre 1997, né all’attività professionale esercitata dall’insorgente.
Contrariamente a quanto sostiene l’assicurato, il TCA ritiene che la restante documentazione medica non sia suscettibile di sminuire il valore probatorio attribuito ai rapporti del medico fiduciario dell’CO 1.
Al riguardo, va innanzitutto osservato che nessuno dei sanitari in questione ha preteso che l’anacusia a sinistra possa essere stata provocata dall’inquinamento fonico legato all’attività lavorativa (cfr. doc. 41, allegato al doc. 58, allegato al doc. 63, allegato al doc. 96 e allegato al doc. IX).
D’altro canto, se é vero che, con certificazione del 22 giugno 2011, il dott. __________ ha dichiarato che, in assenza di una documentata rapida diminuzione dell’udito causata da un infarto o da grave malattia, “… l’ipotesi di un danno causato dall’esplosione é più che probabile.” (allegato al doc. 63 - il corsivo é del redattore), é altrettanto vero che questa sua tesi non appare compatibile con le risultanze dell’analisi tecnica del 16 marzo 2012 (che, come tali, non sono state contestate), né con la circostanza che la perdita dell’udito é insorta unilateralmente (quando, in base alla stessa analisi, la sollecitazione ha riguardato, in maniera uguale, entrambe le orecchie).
A proposito del rapporto 1° giugno 2011 del dott. __________, se egli ha posto l’anacusia a sinistra in relazione con il trauma acustico occorso nel 1997, é semplicemente perché ha ripreso una convinzione espressagli dal paziente (cfr. allegato al doc. 58: “… riferibile a detta del paziente …” - il corsivo é del redattore), senza dunque procedere ad approfondimenti di sorta (le medesime considerazioni valgono anche per il parere del dott. __________ - cfr. allegato al doc. IX).
In esito a quanto precede, questa Corte giudica dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che il danno interessante l’orecchio sinistro non costituisce una conseguenza naturale né dell’evento dell’ottobre 1997, né dell’attività lavorativa svolta da RI 1.
Se ne deduce che l’Istituto assicuratore resistente era legittimato a valutare il diritto alle prestazioni di lunga durata prendendo in considerazione esclusivamente il danno all’orecchio destro, il quale é stato assunto a titolo di malattia professionale (cfr. doc. 83: “Allerdings wiederspiegelt die reintonaudiometrische Schwellenkurve rechts eine sensorineurale Hochtoninnenohrschwerhörigkeit, die mit Wahrscheinlichkeit in kausale Zusammenhang mit der oben gennanten beruflichen Lärmarbeit steht.” - il corsivo é del redattore), così come del resto lo pretende il dott. __________ (cfr. allegato al doc. IX).
2.8. Danno all’orecchio destro: diritto all’indennità per menomazione all’integrità (IMI)?
2.8.1. Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.
Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.8.2. L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte
della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.8.3. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.8.4. L’INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.
Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).
2.8.5. Nella concreta evenienza, l’CO 1 ha negato all’assicurato il diritto all’IMI, facendo capo al parere espresso al riguardo dall’otorinolaringoiatra dott. __________ (cfr. doc. 102, p. 7).
In effetti, con apprezzamento datato 4 ottobre 2012, preso atto che il dott. __________, in base all’audiogramma tonale da lui eseguito nell’aprile 2012, aveva valutato nel 27.5% la perdita dell’udito all’orecchio destro (cfr. allegato al doc. 96), lo specialista consultato dall’amministrazione ha affermato che RI 1 presenta un danno chiaramente non rilevante (cfr. doc. 101, p. 2: “Dabei ist festzuhalten, dass die reintonaudiometrische Schwellenkurve rechts im Reintonaudiogramm vom 12.4.2012 zwar einer leichten Hochtoninnenohrschwerhörigkeit entspricht, aber deutlich nicht erheblichen Grades ist und durch apparative Massnahmen sozial vollständig integriert werden könnte.” - il corsivo é del redattore).
Il TCA osserva che la tabella n. 12 edita della Divisione di medicina assicurativa dell’INSAI (“Integritätsschaden bei Schädigung des Gehörs”) prevede la corresponsione di un’IMI del 5% a partire da una perdita uditiva monoaurale del 50%.
In queste condizioni, non può essere riconosciuto un sufficiente valore probatorio al rapporto del dott. __________, nella misura in cui, a fronte di una diminuzione del 27.5% da lui stesso stimata, pretende che l’insorgente abbia diritto a un’indennità del 5% (cfr. allegato al doc. 96).
La decisione su opposizione impugnata merita quindi conferma anche nella misura in cui all’assicurato é stato negato il diritto all’IMI.
2.9. Danno all’orecchio destro: diritto a una rendita di invalidità?
2.9.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.9.2. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
2.9.3. Con la decisione su opposizione impugnata, l’Istituto assicuratore ha negato a RI 1 il diritto alla rendita di invalidità, in quanto “… non si vede per quale motivo un assicurato che lamenta una leggera perdita uditiva unilaterale non possa lavorare in ambienti rumorosi se munito delle debite protezioni.”. In quella sede, come pure nella risposta di causa (cfr. doc. III, p. 7), esso ha inoltre precisato che “… l’assicurato a causa dei postumi infortunistici al braccio destro non é in ogni caso più in grado di continuare a lavorare quale montatore di impianti di ventilazione. In separata sede la CO 1, essendo la situazione post-infortunistica stabilizzata, si determinerà in merito al grado d’invalidità e al danno all’integrità.” (doc. 102, p. 8).
Secondo il TCA, il modo di procedere scelto dall'CO 1 - ovvero quello di valutare l’esigibilità lavorativa (e, in ultima analisi, il diritto alla rendita di invalidità) dipendente dalle sequele dell’infortunio dell’aprile 2010 separatamente da quella conseguente alla malattia professionale che interessa l’orecchio destro, allorquando entrambi i danni alla salute risultano stabilizzati - é contrario alla giurisprudenza federale.
In effetti, nella DTF 116 V 159ss., la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicuratore infortuni non può, in una decisione suscettibile di opposizione, disgiungere le cause possibili di invalidità - in quella fattispecie, danni fisici da un lato e danni psichici dall'altro - per prevalersi in seguito della carenza di opposizione contro detto atto, escludente la sua responsabilità per una delle cause solamente, giustificando un rifiuto parziale di rendita.
La decisione su opposizione del 10 ottobre 2012 va dunque annullata nella misura in cui a RI 1 é stato negato il diritto alla rendita di invalidità. L’incarto é rinviato all'assicuratore LAINF resistente, affinché proceda di nuovo a valutare tale diritto, tenuto conto di entrambi i danni alla salute di sua competenza.
2.10. Con la propria impugnativa, l’insorgente pretende che l’Istituto assicuratore emani una decisione d’inidoneità alla professione di montatore ai sensi dell’art. 78 OPI e che gli riconosca quindi le relative specifiche prestazioni.
Secondo la giurisprudenza, nella procedura di ricorso in materia amministrativa sono di massima esaminabili e giudicabili solo i rapporti giuridici sui quali la competente autorità amministrativa si è precedentemente, e in maniera vincolante, determinata con una decisione. Di conseguenza, se non è (ancora) stata emessa una decisione (o una decisione su opposizione), manca l'oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale (cfr. DTF 131 V 164 consid. 2.1 p. 164 e seg.; 125 V 413 consid. 1a p. 414 con riferimenti; cfr. pure sentenza 8C_549/2007 del 30 maggio 2008, consid. 4).
Pertanto, posto che l’amministrazione non ha ancora deciso sull’aspetto sollevato dal ricorrente, il suo ricorso è improponibile.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Per quanto ricevibile, il ricorso é parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata nella misura in cui all’assicurato é stato negato il diritto alla rendita di invalidità, per il resto é confermata.
§§ Gli atti sono rinviati all'CO 1 affinché proceda ai sensi dei considerandi e renda una nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà all'assicurato fr. 500 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti