Raccomandata |
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Incarto n.
cr |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattrice: |
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 14 novembre 2012 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 11 ottobre 2012 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. In data 8 ottobre 2010 RI 1, nato nel 1946, al momento dell’infortunio impiegato quale responsabile della capanna presso la __________ - e quindi assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 - è stato vittima di una caduta, riportando un trauma contusivo alla spalla destra e al ginocchio sinistro, delle fratture costali, delle ferite lacero-contuse e un trauma cranico.
L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione dell’8 agosto 2012, l’assicuratore infortuni ha, da una parte, rifiutato di riconoscere una rendita di invalidità, dato che il discapito finanziario è inferiore al 10% e, d’altra parte, ha corrisposto all’assicurato un’indennità per menomazione dell’indennità del 10% (cfr. doc. 87).
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’interessato (cfr. doc. 91), in data 11 ottobre 2012, l’CO 1 ha ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. A3).
1.3. Con tempestivo ricorso del 14 novembre 2012, RI 1, sempre rappresentato dallo studio legale RA 1, ha contestato la decisione dell’assicuratore LAINF, chiedendo, da una parte, di essere posto al beneficio di una rendita di invalidità del 30.49% e, dall’altra, di non dovere subire, sull’IMI del 15% riconosciutagli, una riduzione del 5% per tenere conto di preesistenti lesioni degenerative.
Il patrocinatore ha innanzitutto contestato il calcolo del grado di invalidità posto in essere dall’assicuratore infortuni, ritenendo che il reddito da invalido non andasse determinato in base alle DPL, bensì prendendo in considerazione quanto effettivamente guadagnato dall’interessato nella sua attività di responsabile della capanna __________, seppure svolta a ritmo ridotto “ma con presenza costante in situ”, pari a fr. 1’750-2'000 mensili.
Nella denegata ipotesi nella quale non dovesse essere ritenuto corretto, nella quantificazione del reddito da invalido, fare riferimento al salario effettivamente percepito dall’assicurato, il patrocinatore ha comunque contestato il reddito da invalido determinato sulla base delle DPL.
Egli ha infatti considerato le DPL scelte dall’amministrazione non rappresentative in quanto “provengono da un calderone di sole 94 posizioni, di cui molte identiche e replicate, che non è dato nemmeno sapere se si riferiscono a mansioni confacenti alle limitazioni medico teoriche del ricorrente”, aggiungendo che “non si può inoltre pretendere che 94 posti di lavoro, ripartiti sul territorio di tutto il Canton Ticino, indirizzati ad un mercato del lavoro di giovani forze (contro i 65 anni del ricorrente), mobili e disposte a lavorare con un pensum del 100%, il tutto con la pressione dell’Insubria sul mercato del lavoro cantonticinese, possano essere rappresentativi per la determinazione statistica del salario da invalido”
Il legale del ricorrente ha pure contestato il reddito da valido calcolato dall’assicuratore infortuni, il quale non tiene conto del fatto che durante la stagione estiva, che l’assicurato trascorre alla capanna __________, egli riceve vitto gratuito e, per l’alloggio, paga solo una quota simbolica di fr. 150 mensili.
Il rappresentante ha, dunque, chiesto che al reddito annuo di fr. 48'445.45 indicato dal datore di lavoro vengano aggiunti fr. 13'800 annui (pari a fr. 1'150 mensili, in considerazione di fr. 30 mensili per il vitto e di fr. 250 mensili quali differenza tra quanto effettivamente pagato dall’interessato per l’alloggio e il costo di una camera per il personale della capanna, stimato in fr. 400 mensili).
Il legale ha, infine, criticato la riduzione del 5% applicata dall’assicuratore infortuni sulla percentuale dell’IMI - del 15% - riconosciuta all’assicurato, rilevando come una tale riduzione sia stata giustificata dall’esistenza di presunte lesioni degenerative preesistenti ai tendini della cuffia rotatoria. Trattandosi di una mera presunzione, egli ha chiesto che venga eseguita “una perizia medica in merito alla “probabile” vecchia lesione degenerativa e sulla questione se tale patologia – qualora davvero esistente – sia da considerare asintomatica. Il ricorrente ha infatti sostenuto che il solo infortunio è stato il fattore determinante per la storia clinica seguente, per cui non vi è ragione di procedere alla deduzione del 5%” (doc. I).
1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.5. In data 8 gennaio 2013, il rappresentante dell’assicurato ha comunicato al TCA di non avere ulteriori mezzi di prova da presentare, ribadendo la richiesta di una perizia medica al fine di potere determinare correttamente l’IMI spettante all’interessato (cfr. doc. V).
Tale scritto dell’assicurato è stato trasmesso all’assicuratore infortuni, per conoscenza (doc. VI).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Oggetto della lite è sia il diritto o meno alla rendita, sia l’entità dell’indennità per menomazione dell’integrità spettante all’interessato.
2.3. Diritto alla rendita di invalidità
2.3.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3.2. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
2.3.3. Nella concreta fattispecie, è assodato e non oggetto di contestazioni tra le parti il fatto che, dal profilo medico, RI 1, a partire dal 1° febbraio 2012, sia abile al lavoro al 100% in attività adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali, come valutato in occasione della visita medica di chiusura del 19 gennaio 2012 eseguita dal dr. __________, specialista FMH in chirurgia generale e della mano (doc. 74).
Non occorre quindi dilungarsi oltre su questo aspetto, ritenuto che, del resto, quanto sostenuto dal medico di fiducia dell’amministrazione trova conforto nei precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito.
In una sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha, ad esempio, ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.
In una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 - questo Tribunale ha riconosciuto come reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata che, secondo l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per delle prese a tre dita senza forza.
Il TFA é pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).
In una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo: "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto, citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA succitata consid. 2.6.).
Infine, con un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).
Alla luce di quanto precede, occorre dunque concludere che il ricorrente - dal profilo medico - sarebbe in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa leggera, nel cui esercizio l’arto superiore destro non debba essere sottoposto a particolari carichi.
2.3.4. Con la propria impugnativa, RI 1 fa valere che il danno alla salute e l’età, gli precluderebbero di fatto il ritrovamento - al di là della sua attuale occupazione quale responsabile della capanna __________, svolta tuttavia con un rendimento ridotto - di un’attività adeguata sul mercato generale del lavoro (cfr. doc. I).
L’assicuratore LAINF, dal canto suo, ha per contro considerato esigibili una serie di attività, leggere e rispettose delle limitazioni funzionali dell’interessato, indicate nelle schede DPL.
Secondo il TCA, le limitazioni funzionali derivanti dal danno alla salute infortunistico non rendono irrealistica la possibilità per l’assicurato di reperire, sul mercato generale del lavoro, delle opportunità di impiego.
Va infatti osservato che il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest’ultima teorica e astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall’altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2. edizione, n. 170 p. 899).
Del resto, in una sentenza 8C_94/2012 del 29 marzo 2012 consid. 3.2, il Tribunale federale ha confermato che anche per gli assicurati che possono utilizzare un solo braccio, esiste un mercato del lavoro sufficientemente ampio:
" Die Gerichtspraxis geht davon aus, dass der ausgeglichene Arbeitsmarkt für Personen, welche funktionell als Einarmige zu betrachten sind und überdies nur noch leichte Arbeiten verrichten können, genügend realistische Betätigungsmöglichkeiten bietet. Zu denken ist etwa an einfache Überwachungs-, Prüf- und Kontrolltätigkeiten sowie an die Bedienung und Überwachung von (halb-) automatischen Maschinen oder Produktionseinheiten, die nicht den Einsatz beider Arme und beider Hände voraussetzen (vgl. Urteile 8C_207/2009 vom 8. September 2009 E. 3.2 und 8C_635/2007 vom 27. August 2008 E. 4.2 mit Hinweisen). Solche Arbeitsstellen bestehen auch in produktionsnahen Betrieben, weshalb sich eine Einschränkung des in Betracht zu ziehenden Arbeitsmarktes auf den Dienstleistungssektor nicht aufdrängt."
(il corsivo è della redattrice)
Ciò è tanto più vero se si considera che il mercato del lavoro che entra in linea di conto per l’assicurato - tenuto conto della sua formazione e delle sue esperienze professionali - é il settore delle prestazioni di servizio.
È peraltro utile aggiungere che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il Tribunale federale ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).
2.3.5. Per quanto riguarda invece il fattore “età”, questo Tribunale rileva che la LAINF - a differenza della LAI - prevede una norma specifica, l’art. 28 cpv. 4 OAINF, secondo la quale se a causa della sua età l’assicurato non riprende più un’attività lucrativa dopo l’infortunio (variante I) o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata (variante II), sono determinanti per valutare il grado d’invalidità i redditi che potrebbe conseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità.
Mediante questa disposizione, da una parte, si tiene conto del fatto che accanto all’invalidità dipendente dall’infortunio, che di principio é la sola ad essere assicurata, anche l’età avanzata costituisce causa di disoccupazione, rispettivamente di incapacità al guadagno. Dall’altra, si considera che le rendite di invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni vengono corrisposte sino alla morte degli assicurati (art. 19 cpv. 2 LAINF), e - in deroga all’art. 17 cpv. 1 LPGA - non possono più essere rivedute dal momento in cui l’avente diritto raggiunge l’età di pensionamento secondo l’art. 21 LAVS (art. 22 LAINF). L’art. 28 cpv. 4 OAINF persegue perciò lo scopo di evitare l’attribuzione di rendite durevoli comportanti anche una componente di rendita di vecchiaia (DTF 122 V 418 consid. 3a e riferimenti ivi citati).
Secondo la giurisprudenza l’età è avanzata se l’assicurato ha all’incirca sessant’anni al momento della nascita del diritto alla rendita. L’età media si situa invece intorno ai 42 o tra i 40 e i 45 anni (DTF 122 V 418 consid. 1b, 426 consid. 2).
In virtù della norma in questione, si deve fare astrazione dal fattore età non soltanto per la fissazione del reddito da invalido, ma anche per stabilire il reddito da valido (DTF 114 V 310 consid. 2; consid. 7b/aa non pubblicato della sentenza DTF 122 V 426).
Nel caso concreto, al momento della decorrenza dell’eventuale rendita (cfr. STF 8C_164/2010 del 30 giugno 2010 consid. 5.2 e riferimenti ivi citati), e meglio il 1° febbraio 2012, RI 1 si trovava in età avanzata, ai sensi della succitata giurisprudenza, in quanto aveva compiuto 65 anni. Dal mese di aprile 2011, l’assicurato beneficia di una rendita di vecchiaia dell’AVS.
Il presupposto personale per l’applicazione dell’art. 28 cpv. 4 OAINF é pertanto adempiuto (cfr. RAMI 1990 U 115 p. 389 consid. 4c-e).
D’altro canto, visto che, in base alla documentazione medica, l’assicurato potrebbe ancora svolgere un’attività adeguata a tempo pieno (cfr. il consid. 2.3.3.) e che nel suo precedente posto di lavoro egli non sfrutta appieno la sua capacità lavorativa residua - essendo il lavoro di responsabile della capanna __________ limitata dallo stato funzionale residuo alla spalla destra, come indicato dal dr. __________ (doc. 74 pag. 5) e come ammesso dal ricorrente stesso (doc. I) - egli dovrebbe reperire un’occupazione sul mercato generale del lavoro. In questo contesto, l’età di 65 anni potrebbe in effetti essergli d’ostacolo. Per contro, considerando un’età media, l’insorgente potrebbe trovare un posto di lavoro idoneo. Nel caso di specie, occorre perciò procedere ai sensi dell’art. 28 cpv. 4 OAINF, cosicché il grado di invalidità dell’insorgente deve essere determinato mediante i redditi (da valido e da invalido) che avrebbe percepito un assicurato di mezza età, intorno ai 42 anni.
Su questo tema, cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012 e 8C_563/2012 del 23 agosto 2012.
2.3.6. Controversa tra le parti è la questione relativa all’ammontare dei redditi da valido e da invalido dell’assicurato.
Quanto al reddito da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, senza il danno alla salute, RI 1, nel 2012, lavorando per la __________, avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo pari a fr. 48'445.45 (fr. 3’800 x 12 + 6.24% 13ma, cfr. doc. 85).
Al riguardo, il TCA rileva che, in ossequio alla DTF 128 V 174 consid. 4a, per la valutazione del grado d’invalidità fanno stato i redditi riferiti all’anno in cui sarebbe insorto l’eventuale diritto alla rendita di invalidità (in casu, i redditi del 2012).
D’altra parte, secondo una costante giurisprudenza, nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni, il reddito da valido deve essere determinato indipendentemente dal fatto che prima del sinistro l’assicurato svolgesse un’attività lavorativa a tempo parziale oppure a tempo pieno. Per stabilire tanto il reddito da invalido quanto quello da valido, occorre dunque riferirsi a una persona occupata a tempo pieno (cfr. DTF 135 V 287 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Il patrocinatore del ricorrente ha contesto l’ammontare del reddito da valido stabilito dall’assicuratore infortuni, ritenendo che all’importo di fr. 48'445.45 indicato dall’assicuratore LAINF vadano aggiunti fr. 13'800 annui per tenere conto del vitto e dell’alloggio dell’assicurato durante la stagione estiva. Il legale ha infatti precisato che, a suo avviso, andrebbero aggiunti fr. 30 mensili per il vitto e fr. 250 mensili quali differenza tra quanto effettivamente pagato dall’interessato per l’alloggio e il costo di una camera per il personale della capanna, stimato in fr. 400 mensili (doc. I).
L’assicuratore infortuni, dal canto suo, ha ritenuto di non potere considerare il fatto che l’assicurato, quando lavora, riceve vitto e paga una quota simbolica per l’alloggio, “in quanto non si tratta di prestazioni sottoposte all’AVS (art. 22 LAINF) ma di un rimborso spese che non è mai stato notificato agli assicuratori sociali che di conseguenza non hanno mai prelevato i premi” (doc. A e doc. III).
Al riguardo, è opportuno ricordare che per ottenere il salario determinante ai fini dell'AVS, è necessario dedurre le indennità versate dal datore di lavoro a titolo di risarcimento spese. Queste spese, che incombono al salariato, vengono rimborsate sia separatamente dal datore di lavoro quale risarcimento delle spese (art. 7 OAVS), sia incluse nel salario quali spese generali (art. 9 OAVS).
Secondo l'art. 7 OAVS, il rimborso delle spese sostenute non costituisce salario determinante.
Ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 OAVS, sono considerate spese generali quelle cui il datore di lavoro (recte: il salariato) deve far fronte nell’ambito della propria attività.
Non fanno parte di queste spese le indennità periodiche per gli spostamenti del salariato dal luogo di domicilio al luogo di lavoro abituale e per i pasti usuali presi a domicilio o sul luogo di lavoro; queste indennità rientrano di norma nel salario determinante (art. 9 cpv. 2 OAVS).
Infine, l'art. 9 cpv. 3 OAVS dispone che per i salariati che sopportano loro stessi, interamente o parzialmente, le spese generali risultanti dall'esecuzione dei loro lavori, queste spese possono essere dedotte se è provato che raggiungono almeno il 10% del salario versato. La norma non è invece applicabile per le spese che il datore di lavoro rimborsa separatamente dal salario versato. Queste spese devono essere tenute in considerazione anche se sono inferiori al 10% del salario determinante (RCC 1990 pag. 42 consid. 3; RCC 1987 pag. 386 consid. 3b; RCC 1979 pag. 77 consid. 2a; RCC 1978 pag. 557 consid. 2).
Chiamato a pronunciarsi, il TCA ritiene corretto l’ammontare del reddito da valido preso in considerazione dall’assicuratore infortuni, corrispondente, del resto, a quanto indicato dallo stesso datore di lavoro dell’interessato.
Rispondendo ad un’esplicita domanda dell’amministrazione, infatti, la __________, in data 28 febbraio 2012, ha indicato che “presumibile salario lordo nel 2012 (se non ci fosse l’infortunio) fr. 3'800 al mese” (cfr. doc. 82a).
Il datore di lavoro ha allegato a tale risposta i conteggi salariali relativi agli anni 2009-2011, dai quali emerge che, nel 2009 e nel 2010, prima dell’infortunio, l’assicurato percepiva un salario lordo di fr. 3'500 mensili, importo dal quale venivano poi dedotti gli oneri sociali e una somma mensile per “vitto e alloggio” (cfr. doc. 82c-82d).
La richiesta del legale dell’assicurato di aggiungere al reddito da valido un importo mensile di fr. 1'150 per vitto e alloggio non può dunque essere accolta, ritenuto che il salario lordo di fr. 3'800 preso in considerazione dall’assicuratore LAINF tiene già conto di queste spese.
Pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, il TCA ritiene corretto l’importo di fr. 48'445.45 preso in considerazione dall’assicuratore infortuni quale salario determinante.
2.3.7. Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.
In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
In una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.
2.3.8. Nel caso in esame, per determinare il reddito ancora esigibile dall'interessato, l'assicuratore LAINF ha ritenuto di non potere considerare la situazione professionale e salariale concreta di responsabile della capanna svolta tuttora dall'assicurato, ma con un rendimento ridotto a causa delle sue limitazioni funzionali, ritenuto che “in un’altra attività più leggera e meglio consona ai postumi infortunistici è in grado di realizzare un salario superiore rispetto a quello che guadagna in concreto” (doc. A3).
Il patrocinatore del ricorrente ha contestato la conclusione alla quale è giunto l’assicuratore infortuni, ritenendo che il reddito da invalido dovrebbe corrispondere a quanto effettivamente percepito dall’interessato quale responsabile della capanna __________, pari a fr. 1’750-2'000 mensili (doc. I).
Chiamato ad esprimersi, il TCA concorda con la conclusione alla quale è giunto l’assicuratore infortuni, dato che nella sua attuale attività lavorativa l’interessato, a causa delle limitazioni derivanti stato funzionale residua della spalla destra, non sfrutta in maniera completa la capacità lavorativa residua, come del resto riconosciuto dall’assicurato stesso (cfr. doc. I, nel quale il legale ha indicato che l’interessato ha ripreso la propria attività, “seppure a ritmo ridotto”).
Tale soluzione, del resto, trova conferma nella giurisprudenza, anche molto recente, del Tribunale federale.
In una sentenza 8C_799/2012 del 15 gennaio 2013 - concernente il caso di un assicurato, al quale l’assicuratore infortuni aveva rifiutato il diritto alla rendita alla luce di un grado di invalidità del 7.7% scaturito dal raffronto tra il reddito da valido, incontestato, di fr. 67'143 e quello da invalido, contestato, di fr. 61'972 calcolato in base alle DPL, anziché, come preteso dall’interessato, tenendo conto del salario da lui effettivamente percepito, di fr. 57'055, ciò che avrebbe portato ad un grado di invalidità del 15% - l’Alta Corte, confermando quanto deciso dai primi giudici, ha ritenuto corretto il modo di agire dell’assicuratore infortuni, considerando che nello svolgimento dell’attività intrapresa dopo il danno alla salute egli non sfruttasse pienamente la sua capacità di guadagno residua (esistendo sul mercato equilibrato del lavoro altre attività, adeguate al suo stato di salute, nelle quali avrebbe potuto conseguire un reddito superiore a quello effettivamente ottenuto nell’attività svolta concretamente).
Il Tribunale federale ha infatti rilevato che:
" (…)
4.3.1 Dem vermag der Versicherte nichts Entscheidendes entgegenzusetzen. Namentlich kann in der Begründung der Vorinstanz, wonach der ab 1. September 2010 in der Firma Y._______ bei einer 100%igen Erwerbstätigkeit erzielte Lohn nicht als massgebendes Invalideinkommen herangezogen werden könne, da bei Erlass des Einspracheentscheides noch kein besonders stabiles Arbeitsverhältnis vorgelegen habe und anderseits die Tätigkeit - wiewohl hinsichtlich des gesundheitlichen Anforderungsprofils zwar grundsätzlich geeignetes Einsatzgebiet darstellend - nicht die bestmögliche Verwertung der verbliebenen Arbeitsfähigkeit gewährleiste, keine Bundesrechtsverletzung erblickt werden. Vielmehr besteht kein Raum für das Abstellen auf das tatsächlich erzielte Einkommen, wenn mit der zumutbaren Ausschöpfung des noch vorhandenen Leistungspotenzials eine Rente zu vermeiden wäre. Der relevante ausgeglichene Arbeitsmarkt (BGE 134 V 64 E. 4.2.1 S. 70 f. mit Hinweis) bietet zahlreiche Optionen an, die im vorliegenden Fall behinderungsbedingt in Frage kämen. Es sprechen weder das Alter noch andere Faktoren dagegen, dass der Versicherte seiner Schadenminderungspflicht nachkommt und ein rentenausschliessendes Einkommen erzielt (vgl. auch Urteil 8C_825/2011 vom 11. April 2012 E. 4.3.2, wo ein im Verfügungszeitpunkt seit elf Monaten dauerndes Arbeitsverhältnis als nicht besonders stabil qualifiziert wurde).”
In un’altra sentenza 8C_763/2009 del 7 aprile 2010, l’Alta Corte, confermando quanto già deciso da questo Tribunale nella STCA 35.2009.14 del 27 luglio 2009, ha ritenuto corretto, nella quantificazione del reddito da invalido di un assicurato, far capo ai dati delle DPL, anziché, come preteso dal ricorrente, a quello da lui effettivamente percepito nella sua attività di autista, intrapresa dopo il danno alla salute, considerando che l'interessato non sfruttava in maniera completa e ragionevolmente esigibile la sua restante capacità di guadagno e che vi fossero altre attività esigibili e maggiormente redditizie.
Il TF si è così espresso:
" (…)
Nella presente fattispecie, il reddito da valido determinato dall'INSAI e ripreso dalla pronuncia cantonale impugnata non è contestato. Unico oggetto litigioso resta in sostanza l'accertamento del reddito da invalido posto a fondamento del calcolo d'invalidità, pacifico essendo l'aspetto relativo all'esigibilità, per il ricorrente, di svolgere, nonostante i postumi dell'infortunio, un'attività sostitutiva adeguata a tempo pieno e con rendimento completo. L'interessato insiste affinché la determinazione del grado d'invalidità avvenga sulla base di un reddito da invalido - effettivamente conseguito nell'attività di autista presso la ditta T.________ SA - di fr. 44'200.-.
Questa tesi non può essere seguita. Come rettamente rilevato dalla Corte cantonale, conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno. In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione. Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita superiore se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da limitarne l'erogazione. Se la persona interessata non sfrutta in maniera completa e ragionevolmente esigibile la capacità lavorativa e di guadagno residua, il reddito da invalido va determinato alla luce dei dati forniti dalle statistiche salariali, come risultano dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS), edita dall'Ufficio federale di statistica, oppure dalla documentazione dell'INSAI relativa ai posti di lavoro (DPL). A tal proposito basta rinviare ai considerandi dell'impugnata pronuncia.
Ritenendo nella fattispecie che il reddito effettivamente conseguito nell'attività svolta per la ditta T.________ SA non potesse essere ritenuto quale guadagno da invalido poiché l'interessato non sfruttava in maniera completa e ragionevolmente esigibile la sua restante capacità di guadagno, il primo giudice ha osservato che il reddito da invalido determinato dall'INSAI era stato validamente fissato sulla base dei dati DPL. Il Tribunale federale condivide questa valutazione. L'interessato non contesta né la scelta, né la rappresentatività della documentazione in questione. Il giudizio cantonale, che, tutelando la decisione querelata, quantifica in fr. 62'142.- il reddito ipotetico da valido e in fr. 50'076.80 quello non meno ipotetico da invalido e che giunge, raffrontando questi due valori, a rilevare un tasso di invalidità arrotondato del 19%, merita pertanto conferma, mentre il ricorso, in quanto infondato, dev'essere respinto.”
Inoltre, va ricordato che all’insorgente incombe l’obbligo di ridurre il danno (cfr. STF 8C_763/2009 del 7 aprile 2010 consid. 4; STF 8C_742/2008 del 17 marzo 2009 consid. 6.2.; DTF 123 V 230 consid. 3c; 117 V 275 consid. 2b).
In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (cfr. STF 8C_742/2008 del 17 marzo 2009 consid. 6.2.; DTF 113 V 22 consid. 4b pag. 28 e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita superiore se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da limitarne l'erogazione. Se la persona interessata non sfrutta in maniera completa e ragionevolmente esigibile la capacità lavorativa e di guadagno residua, il reddito da invalido va determinato alla luce dei dati forniti dalle statistiche salariali, come risultano dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS), edita dall'Ufficio federale di statistica, oppure dalla documentazione dell'CO 1 relativa ai posti di lavoro (DPL) (cfr. STF 8C_763/2009 del 7 aprile 2010).
In concreto, come stabilito dall’assicuratore LAINF, vi sono altre altre attività, esigibili dal profilo medico, nelle quali l’interessato potrebbe conseguire un reddito maggiore rispetto a quello concretamente percepito quale responsabile della capanna __________.
Dalla documentazione agli atti emerge, infatti, che le attività di cui alle DPL scelte dall’assicuratore infortuni sono leggere ed adeguate ai limiti funzionali dell’interessato.
Nonostante le generiche contestazioni espresse dal legale dell’insorgente - a mente del quale le schede utilizzate “non è nemmeno dato sapere se si riferiscono a mansioni confacenti alle limitazioni medico teoriche del ricorrente”, senza tuttavia indicare per quali ragioni non lo sarebbero (cfr. doc. I) - il TCA rileva che dalla tabella “requisiti fisici” allegata ad ognuna delle DPL indicate dall’assicuratore infortuni emerge che si tratta di attività leggere, da svolgere prevalentemente in piedi, nelle quali non occorre sollevare pesi superiori a 5 kg, non bisogna effettuare spostamenti, né restare in equilibrio (cfr. documentazione allegata al doc. 85).
Queste mansioni sono quindi pienamente esigibili da parte dell’assicurato, in quanto rispettose delle limitazioni funzionali indicate dal dr. __________ nel rapporto della visita medica di chiusura del 19 gennaio 2012 (cfr. doc. 74, nel quale il medico di circondario ha essenzialmente posto delle limitazioni con riferimento al sollevamento e al trasporto di carichi con le estremità superiori, in particolare con riferimento al braccio destro).
Quanto alla critica del patrocinatore dell’assicurato relativa al fatto che le attività indicate dall’amministrazione non sarebbero adatte “al profilo e alla formazione del ricorrente”, va rilevato che, come correttamente indicato dall’assicuratore LAINF, “si tratta di lavori che non necessitano di alcuna qualifica specifica” (cfr. doc. III).
Inoltre, nelle attività leggere adeguate di cui alle DPL, il ricorrente presenta una capacità di guadagno maggiore rispetto a quella concretamente realizzata alle dipendenze della __________.
Di conseguenza, risulta appropriato attenersi, per quanto concerne la determinazione del reddito da invalido dell’assicurato, ai dati delle DPL (cfr. STF 8C_742/2008 del 17 marzo 2009).
Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'assicuratore LAINF resistente ha compiuto in sede amministrativa degli accertamenti presso cinque aziende ticinesi. L’CO 1 ha indicato che dai medesimi risulta che nelle attività leggere che l'insorgente sarebbe in grado di esercitare tenuto conto dei postumi infortunistici residuali, e meglio il cameriere cassiere presso la __________, il cassiere presso la __________, l’operaio di magazzino presso la __________ di __________, l’aiuto stampatore presso la __________ __________ di __________, l’operaio-magazziniere presso la __________, i dipendenti di tali ditte percepivano in media, nel 2012, un reddito annuo pari a fr. 46’525.80 (cfr. doc. 85).
D’altro canto, sempre in conformità alla giurisprudenza evocata sopra, l'assicuratore infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.
In effetti, dalla tabella prodotta in allegato al doc. 85 si evince che sono 94 i posti di lavoro che entrano in considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano, rispettivamente, a fr. 33’799.-- e a fr. 68’900.-- e infine che quello medio è di fr. 48’521.--.
In relazione all’esigenza di rappresentatività del reddito da invalido stabilito in base alle DPL (cfr. DTF 129 V 472), il TCA osserva che il valore considerato dall’assicuratore LAINF convenuto (fr. 46’525.80) è inferiore rispetto alla media dei salari medi (fr. 48’521), ciò a tutto vantaggio dell’assicurato.
In conclusione, accertato che i cinque posti di lavoro segnalati dall’amministrazione rispettano appieno le limitazioni funzionali descritte dal medico dell’CO 1, il reddito da invalido è stato validamente determinato in base alle DPL.
Esso ammonta a fr. 46’525.80.
Decurtazioni sul reddito da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare in linea di conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa modalità di fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472, consid. 4.2.3).
Il grado di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 46’525.80 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 48'445.45 (cfr. consid. 2.6.) - è del 3.96%, arrotondato al 4% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41, come calcolato dall’assicuratore infortuni.
Accertato che il grado di invalidità non raggiunge la soglia minima del 10% fissata dall’art. 18 cpv. 1 LAINF, l’amministrazione ha correttamente negato a RI 1 il diritto alla rendita.
2.3.9. A titolo abbondanziale, il TCA rileva che alla medesima conclusione si giungerebbe anche qualora si volesse determinare - nonostante non sia oggetto di contestazione da parte del ricorrente - il reddito da valido dell’assicurato, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra citati (cfr. sentenza U 220/95 del 18 novembre 1996, parzialmente pubblicata in DTF 122 V 426), ritenendo che un assicurato di mezza età, che dispone della stessa formazione professionale dell’insorgente, avrebbe potuto reperire un’occupazione nel settore della vendita al dettaglio (visto che l’assicurato, per molti anni, è stato titolare di un negozio di abbigliamento a __________, cfr. doc. 12) e realizzare in media, nel 2012, un salario mensile lordo pari a fr. 57'528.54 (per un’occupazione a tempo pieno - cfr. tabella TA 1 2010, p.to 47 “commercio al dettaglio”, livello di qualifica 4, fr. 4'508, riportato su 41.7 ore e aggiornato al 2012).
Quale reddito da invalido, da un assicurato di media età con le medesime capacità professionali e personali del ricorrente, sarebbe esigibile l’esercizio di un lavoro comportante esclusivamente delle mansioni di tipo leggero, sempre nel settore della vendita al dettaglio e, quindi, la realizzazione, nel 2012, di un reddito annuo lordo di fr. 57'528.54.
A tale ammontare va poi applicata, a mente del TCA, in ossequio alla giurisprudenza federale, per tenere conto delle circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb), una riduzione del 5%, ottenendo un reddito da invalido di fr. 54'652.11 (95% di fr. 57'528.54).
Il grado di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 57'528.54 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 54'652.11 - risulterebbe essere del 5%, percentuale insufficiente per ottenere il diritto alla rendita.
2.4. Entità dell’indennità per menomazione all’integrità
2.4.1. Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.
Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.4.2. L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte
della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.4.3. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.4.4. L’INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.
Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).
2.4.5. Nel caso di specie l’assicuratore LAINF resistente - tenuto conto del parere del dr. __________, a mente del quale ad un’IMI lorda attribuibile all’interessato del 15% vada applicata una riduzione del 5% in considerazione dell’esistenza di lesioni degenerative pregresse - ha riconosciuto all’assicurato un’IMI netta del 10%.
Il patrocinatore del ricorrente, ritenendo corretta la percentuale lorda del 15% indicata dal dr. __________, ha per contro contestato la riduzione del 5%, ritenendo che l’esistenza di lesioni degenerative pregresse sia solo probabile e non sia stata invece accertata medicalmente, motivo per il quale ha chiesto che venga allestita una perizia medica (doc. I).
Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale, considerata anche l'assenza di pareri specialistici divergenti, non vede motivi che gli impongano di scostarsi dall’apprezzamento del 19 gennaio 2012 del dr. __________, il quale ha rilevato che:
" (…)
si considera in particolar modo la tabella nr. 1 che riporta menomazione dell’integrità fisica riguardante traumi delle estremità superiori, presso il nostro assicurato alla spalla dominante destra.
In considerazione della visita clinica odierna e delle limitazioni funzionali residue e definitive della spalla destra dominante, valutando la tabella menzionata, con movimenti attivi di abduzione ed elevazione anteriore in particolar modo non possibili oltre l’orizzontale dei due cingoli omero scapolari, questo darebbe diritto ad un’IMI lorda del 15%, a questo va dedotto un 5% per lesioni degenerative preesistenti ai tendini della cuffia rotatoria, con menzione anche da parte del dott. __________ in questo senso. La situazione quindi post-traumatica residua alla spalla destra dà diritto ad un’IMI netta del 10%." (Doc. 75)
Il TCA concorda con questa esposizione dettagliata e convincente, con la quale il dr. __________, specialista nella materia che qui interessa e che vanta una notevole esperienza nella medicina infortunistica e assicurativa, ha motivatamente spiegato le ragioni per le quali, nel caso concreto, il grado di menomazione durevole sarebbe del 15% ma, tenuto conto dei disturbi degenerativi già presenti, raggiunge il 10%.
A proposito della percentuale lorda dell’IMI, del 15%, riconosciuta dal dr. __________s, il TCA ritiene di non doversi dilungare oltre sull’argomento, ritenuto che lo stesso patrocinatore dell’assicurato ne ha riconosciuto la correttezza.
Del resto, ciò appare corretto, considerato che la tabella n. 1 edita dalla Divisione medica dell’INSAI prevede che a una spalla mobile sino all’orizzontale, che presenta pertanto un blocco meccanico sopra i 90° (situazione analoga a quella in cui si trova l’assicurato), coincide una menomazione all’integrità del 15%.
Quanto alla riduzione operata dall’assicuratore infortuni, contestata dal ricorrente, va rilevato quanto segue.
Secondo l'art. 36 cpv. 2 LAINF, le rendite di invalidità, le indennità per menomazione all'integrità e le rendite per superstiti sono adeguatamente ridotte se il danno alla salute o la morte è solo in parte imputabile all'infortunio (prima frase). Per la riduzione delle rendite non si terrà tuttavia conto delle affezioni anteriori non pregiudizievoli alla capacità di guadagno (seconda frase).
L'applicazione di questa disposizione presuppone che l'infortunio ed un evento non assicurato abbiano causato assieme il danno alla salute. Per contro, l'art. 36 cpv. 2 LAINF, non è applicabile quando l'infortunio e l'evento non assicurato abbiano provocato dei danni senza correlazione reciproca, che necessitano di terapie differenti, ad esempio, perché interessano parti diverse del corpo. In questo caso, le conseguenze dell'infortunio assicurato vanno valutate separatamente (cfr. DTF 126 V 117 consid. 3a, 121 V 333 consid. 3c, 113 V 58 consid. 2 ed i riferimenti ivi menzionati).
Nel caso di specie, l’CO 1 ha operato una riduzione del 5% sull’IMI lorda, per tenere conto dell’esistenza di “lesioni degenerative preesistenti ai tendini della cuffia rotatoria, con menzione anche da parte del dr. __________ in questo senso”, conformemente a quanto indicato dal dr. __________ (cfr. doc. 75).
Al riguardo, il TCA constata che, come rilevato dal dr. __________, il dr. __________, nel rapporto intermedio del 19 agosto 2011 indirizzato all’assicuratore infortuni, ha effettivamente indicato l’esistenza di pregresse lesioni degenerative, osservando, nella risposta “2b. fattori extra-traumatici”, “sì, probabile vecchia lesione degenerativa con peggioramento della stessa durante la caduta dell’8.10.2010” (doc. 52a).
Inoltre, come indicato dall’assicuratore infortuni nella decisione impugnata, il dr. __________, nel referto del 14 dicembre 2010 indirizzato al curante dell’assicurato, dr. __________, aveva sottolineato di avere “consigliato di tentare di riparare la cuffia dei rotatori tramite un intervento in artroscopia. Ho però anche spiegato al paziente che non si poteva essere sicuri della riparabilità dei tendini in quanto sono già molto retratti e il tessuto non sembra di ottima qualità” (doc. 16).
In questo contesto, è utile evidenziare che il TCA, in una sentenza 35.2001.01 del 30 ottobre 2002, ha affrontato la tematica della rottura della cuffia dei rotatori. In quell'occasione questo Tribunale ha ordinato una perizia medico-giudiziaria a cura del dott. __________, Capo-clinica aggiunto presso la Clinica di ortopedia e di chirurgia dell'apparato locomotore dell'Ospedale universitario di __________, il quale ha osservato che con l'invecchiamento, la cuffia dei rotatori è sottoposta a un processo degenerativo. Il perito ha in particolare sviluppato le seguenti considerazioni a proposito della genesi della rottura dei tendini della cuffia dei rotatori:
"(…)
La question si une rupture d'un tendon de la coiffe des rotateurs de l'épaule directement liée à un événement accidentel ou si celui-ci a été aggravé à une condition dégénérative déjà préexistante est une des plus difficiles dans le domaine des expertises orthopédiques. II est évident que pour le patient, comme dans le cas de Monsieur A., la causalité entre la rupture avec apparition de douleurs immédiates et le traumatisme est clair.
La réponse à la question de savoir si et sous quelle forme existe des ruptures accidentelles de la coiffe des rotateurs qui satisfont aux conditions requises à leur prise en charge est basée sur des connaissances ayant trait à l'étiologie, la pathogenèse et l'histoire naturelle des différentes formes de lésions ou pertes de substances de la coiffe des rotateurs. La genèse de pertes de substances de la coiffe des rotateurs est multifactorielle. Elle inclut des mécanismes extrinsèques (macrotraumatisme, microtraumatisme répétitif, conflit sous-acromial) et des mécanismes intrinsèques tel que l'hypovascularité et la dégénération primaire due au vieillissement naturel du tendon. La coiffe des rotateurs est soumise au fil du phénomène naturel du vieillissement à un processus dégénératif. Quoique le vieillissement biologique ne soit pas dépendant de l'âge chronologique, il est néanmoins admis de façon unanime que les pertes de substances de la coiffe s'accroissent avec l'âge en ce qui concerne leur fréquence, leur épaisseur et leur étendue. Sur le plan microscopique, ce processus de dégénération débute déjà avant l'âge de 30 ans. Cependant, les lésions sont rares avant l'âge de 35 à 40 ans mais leur nombre s'accroît dans la 5ème décennie pour aboutir après 50 ans aux pertes de substances totales transfixantes. Entre 50 et 60 ans, même chez des sujets asymptomatiques, il est possible de démontrer jusqu'à 30% des cas de pertes de substances partielles ou complètes de la coiffe des rotateurs. Cette solution de continuité de la coiffe des rotateurs n'est pas subite mais s'installe de façon graduelle et progressive au fil des mois et des années. Cette dégénération est due à une diminution de la perfusion provoquant une atrophie continuelle du tissu tendineux. Cette diminution de perfusion peut être accentuée par des facteurs extrinsèques comme par des protusions osseuses (ostéophytes au niveau acromio-claviculaire, acromion en forme de crochet de type III).
Chez des sujets au-dessus de 40 ans, la coiffe des rotateurs n'a très probablement aucune possibilité de régénération. Par, la suite, les fibres tendineuses perdent de force et avec les années le tendon s'élargit et s'amincit. A ce stade là, dans la majorité des cas, les premiers symptômes apparaissent en général sous forme de douleurs nocturnes et ensuite par la diminution de la force du membre intéressé et pseudoparalyse. Un événement traumatique, même léger comme dans le cas de Monsieur A., peut être suffisant pour compléter une rupture jusqu'à ce moment incomplète et non symptomatique. A ce moment, il reste à prouver si l'événement accidentel a effectivement provoqué la rupture du tendon dégénéré ou s'il était la seule cause de la lésion complète du tendon. Des critères de causalité ont été élaborés par Loew & Rompe ainsi que par Beickert & Bühren (voir bibliographie) permettant d'apprécier si une rupture de la coiffe des rotateurs est de caractère accidentel ou dégénératif et sont recommandés par la Société suisse d'orthopédie. Les critères parlant en faveur d'une étiologie dégénérative de la lésion de notre patient sont: l'âge au-dessus de 50 ans, l'action ulnérante inappropriée (seulement un mouvement passif violent du bras en arrière et en dedans ainsi qu'une abduction véhémente et forcée ou une élévation du bras contre résistance dans le cadre d'un mouvement réflexe ou de défense sont appropriés à provoquer une lésion complète d'un tendon du muscle sus-épineux sain). L'examen radiologique montre une ascencion de la tête humérale, des ostéophytes de traction à la surface inférieure de l'acromion. Ces signes sont des preuves radiologiques indirectes d'une rupture de la coiffe des rotateurs de longue date. La découverte de lésions pratiquement symétriques au niveau de l'épaule opposée souligne clairement la suspicion des déchirures dégénératives et fait preuve de la possibilité d'une présence de rupture complète du tendon sus-épineux asymptomatique.
En conclusion, je suis donc d'avis que la déchirure du muscle sus-épineux de l'épaule droite chez M. A. est principalement de caractère dégénératif, mais aggravé et devenu symptomatique lors d'un traumatisme banal de l'épaule droite. La relation entre la lésion complète du tendon du muscle sus-épineux et l'événement accidentel du 03.02.2000 me semble peu probable. Par contre, l'apparition d'une symptomatologie douloureuse suite à un traumatisme même banal de l'épaule est probable et typique en présence d'une coiffe des rotateurs dégénérée. (…)." (STCA succitata)
Alla luce di quanto appena esposto, il TCA non ha quindi motivi per distanziarsi da quanto valutato dal dr. __________, senza che si riveli necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori, come richiesto invece dal legale dell’assicurato (cfr. doc. I, doc. V).
Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Pertanto, ritenuta la preesistenza di uno stato degenerativo, a mente del TCA appare giustificato, conformemente all'art. 36 cpv. 2 LAINF, ridurre del 5% l'IMI, come proposto dal dr. __________, portandola al 10%, dato che il danno alla salute presentato dal ricorrente è solo in parte imputabile all'infortunio.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti