Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2012.93

 

mm

Lugano

11 luglio 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 30 novembre 2012 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 30 ottobre 2012 emanata da

 

CO 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Nel corso del mese di novembre 2011, la ditta __________ di __________ ha comunicato alla CO 1 che il proprio dipendente RI 1, in data 21 ottobre 2011, aveva subito una rapina e ricevuto, in diversi punti del corpo, pugni, calci e colpi con una spranga di ferro (cfr. doc. 2.1).

                                         A causa di questo sinistro, l’assicurato ha riportato, secondo il rapporto del Servizio di PS dell’Ospedale regionale di __________, un trauma cranico non commotivo, nonché ferite lacero-contuse a livello sopraccigliare a sinistra e fronto temporale a destra (cfr. doc. 2.2).

 

                                         L’assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

 

                               1.2.   Nel prosieguo, RI 1 ha sviluppato una problematica psichica (sindrome post-traumatica da stress - cfr. allegato al doc. 2.13).

 

                                         Con decisione formale del 31 maggio 2012, l’amministrazione ha negato il proprio obbligo a prestazioni a decorrere dal 1° giugno 2012, facendo difetto, da tale data, una relazione di causalità adeguata tra l’infortunio e i disturbi ancora denunciati dall’assicurato (cfr. doc. 1.1).

 

                                         A seguito dell’opposizione interposta personalmente dall’assicurato (cfr. doc. 1.5), in data 30 ottobre 2012, la CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 1.8).

 

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 30 novembre 2012, RI 1 ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata, argomentando quanto segue:

 

"  (…).

L’Assicurazione ha riconosciuto l’infortunio solo per un breve periodo (…).

 

Durante l’analisi fatta da parte dell’assicurazione sul caso (durato quattro mesi per la decisione definitiva), la mia abilità lavorativa si é limitata in questo lasso di tempo al 60% (vedi certificato del 12.11.2012 del dott. Vianello).

 

Pur avendo fatto opposizione scritta entro i termini, con tutti i documenti necessari per giustificare questo infortunio (che tutt’oggi persiste) alla CO 1, quest’ultima ha respinto la mia opposizione.

 

Chiedo quindi di rivalutare il caso prendendo in considerazione:

 

- quanto sopracitato e soprattutto che purtroppo tutt’oggi non sono abile al lavoro al 100%, mi sottopongo all’assunzione di sonniferi e psicofarmaci, sono seguito dallo psicologo __________.”

                                         (doc. I)

 

                               1.4.   L’assicuratore convenuto, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VI).

 

 

                               1.5.   In corso di causa, l’insorgente ha domandato che venga richiamata la sua cartella clinica presso il dott. __________ e l’audizione testimoniale di quest’ultimo (cfr. doc. X).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Oggetto della lite é la questione di sapere se l’Istituto assicuratore era legittimato a porre fine alle proprie prestazioni a contare dal 1° giugno 2012, oppure no.

                                         Più concretamente, per il TCA si tratta di esaminare se la CO 1 ha correttamente negato l’adeguatezza del nesso causale tra il sinistro assicurato e le turbe psichiche.

 

                               2.2.   Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

 

                                         Il diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa condizione é adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).

 

                               2.3.   Se un infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente é ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

                                         Il solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un infortunio, non basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con questo medesimo infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”; cfr. DTF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid. 3b). Occorre di principio ricercarne l’eziologia e verificare, su questa base, l’esistenza del nesso di causalità con l’evento assicurato. Pertanto, in materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di trauma equivalente oppure di trauma cranio-cerebrale, senza dimostrazione di un sostrato organico oggettivabile, l’esistenza di un legame causale naturale tra l’infortunio e l’incapacità lavorativa o di guadagno, deve di principio essere ammessa in presenza di un quadro clinico tipico caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento della personalità, ecc.. L’esistenza di un infortunio di questo tipo così come delle sue conseguenze, presuppone delle attendibili certificazioni medico-specialistiche (cfr. DTF 119 V 335 consid. 1, 117 V 359 consid. 4b; in merito alle misure istruttorie necessarie, si veda la DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122s.).

 

                               2.4.   Il diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata é generalmente ammesso, dal momento in cui é accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio é stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:

 

                                         -  le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

                                         -  la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

                                         -  la durata eccezionalmente lunga della cura medica;

                                         -  i disturbi somatici persistenti;

                                         -  la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

                                         -  il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

                                         -  il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

 

                                         Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

 

                               2.5.   Le regole applicabili in materia di causalità adeguata sono diverse a dipendenza che si tratti di un trauma psichico consecutivo a uno choc emotivo oppure di un evento infortunistico che ha provocato lesioni e delle conseguenze psichiche secondarie (DTF 129 V 405 consid. 2.2). Quando un assicurato ha vissuto un avvenimento traumatico senza subire lesioni fisiche, l’esame della causalità adeguata si effettua conformemente alla regola generale (DTF 129 V 177), secondo la quale la causalità é adeguata se, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza generale della vita, il fatto considerato era atto a provocare un effetto del genere di quello prodottosi, l’insorgenza di questo risultato apparendo generalmente favorita da tale circostanza (DTF 129 V 181 consid. 3.2, 125 V 461 consid. 5a e riferimenti ivi citati).

                                         In caso di lesione corporale e se essa costituisce un infortunio, l’esame del carattere adeguato del nesso di causalità con i disturbi psichici consecutivi all’infortunio ha invece luogo, in caso d’infortunio di media gravità, in base ai criteri enumerati nella DTF 115 V 140 consid. 6c/aa.

 

                                         La giurisprudenza ha inoltre precisato che, in caso di eventi “misti”, in cui gli elementi di un trauma psichico (attacco, minaccia) e di un influsso fisico che adempie la nozione d’infortunio (colpi, infliggere delle ferite) sono presenti in maniera combinata, l’esame dell’adeguatezza ha luogo dal profilo di entrambi gli aspetti. Un tale esame é possibile quando nessuno dei due fattori si trova chiaramente in primo piano (cfr. STF 8C_893/2012 del 14 marzo 2013 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

 

                               2.6.   Nella concreta evenienza, dalla decisione su opposizione impugnata emerge che l’assicuratore resistente ha posto termine alle proprie prestazioni in quanto la problematica psichica non costituirebbe una conseguenza adeguata dell’evento occorso all’assicurato nell’ottobre 2011, lasciando aperta la questione della causalità naturale (cfr. doc. 1.8 e doc. VI).

 

                                         Questa Corte ritiene che la questione relativa all’esistenza del nesso di causalità naturale tra l'infortunio e il danno alla salute psichica possa in effetti rimanere insoluta (cfr., in proposito, SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 3c; STF U 17/07 del 30 ottobre 2007, consid. 3, U 606/06 del 23 ottobre 2007, consid. 4 e U 299/05 del 28 maggio 2007, consid. 5.2), visto che l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore LAINF va comunque negato facendo difetto l’adeguatezza.

 

                                         In queste condizioni, il TCA può esimersi dal dare seguito agli atti istruttori chiesti dall’insorgente (cfr. il consid. 1.5.).

 

                               2.7.   Il TCA constata che, in data 21 ottobre 2011, RI 1azi é rimasto coinvolto in una rapina ai danni del negozio ____________________ di __________, presso il quale egli lavora quale titolare/venditore. Secondo il rapporto 21 ottobre 2011 del Servizio di PS dell’Ospedale regionale di __________, egli ha riportato un trauma cranico non commotivo, come pure ferite lacero-contuse a livello sopraccigliare a sinistra e fronto temporale a destra (cfr. doc. 2.2).

 

                                         Analogamente a quanto deciso dall’Alta Corte nella sentenza 8C_893/2012, precedentemente citata (cfr. consid. 2.5), riguardante il caso di un assicurato assalito sulla via di casa da tre sconosciuti, i quali gli avevano procurato una commotio cerebri, nonché contusioni a più livelli, l’esame della causalità adeguata deve avvenire in base alla prassi applicabile alle conseguenze psichiche di un infortunio (DTF 115 V 133) e, siccome si deve considerare l’aspetto legato allo choc emotivo, anche secondo la formula generale dell’adeguatezza (DTF 129 V 177).

 

                               2.8.   Nell’ambito della DTF 115 V 133, occorre innanzitutto procedere alla classificazione dell’infortunio occorso all’assicurato il 21 ottobre 2011.

                                         Questa la descrizione dell’evento che risulta dal rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria del 9 gennaio 2012:

 

"  (…).

In data __________ 2011, __________, presso l’ufficio cambio-orologeria __________, veniva commessa una rapina.

Gli autori, due persone, venivano affontati dal responsabile del negozio (l’insorgente, n.d.r.), reazione questa che i due rapinatori non si aspettavono, o per lo meno non con la veemenza poi verificatasi. Infatti questa reazione portava i due a dover agire in maniera precipitosa, impedendo loro di portare a termine quanto da loro programmato.

Una volta sottratto il bottino, consistente in orologi di valore per un importo accertato in chf  506'800.-, si vedevano costretti a darsi alla fuga, a piedi, per le vie del centro cittadino, inseguiti dal responsabile.

 

La reazione del titolare aveva comunque attirato l’attenzione di diversi passanti, i quali si rendevano conto di quanto accaduto e, a loro volta, cercavano di fermare i due autori in fuga, allarmando nel contempo la Polizia.

 

I due autori, arrivati al mezzo di fuga precedentemente utilizzato per raggiungere i luoghi, (…), cercavano di fuggire. Per un problema meccanico del motoveicolo, non riuscivano però nel loro intento e questo permetteva a diverse persone di intervenire. Questo nuovo intervento da parte dei passanti permetteva, al responsabile della gioielleria, di recuperare la refurtiva, facendola cadere a terra.

 

Durante queste concitate fasi, i due autori, per dileguarsi, facevano ricorso alla violenza, colpendo anche delle persone anziane con dei pugni e colpendo violentemente il responsabile della gioielleria, quando questi si trovava a terra inerme, in pieno volto con un potente calcio, sferrato da distanza ravvicinata ed in maniera volontaria, senza scopo alcuno, se non quello di ferire.”

                                         (doc. 3.1)

 

                                         A causa del sinistro appena descritto, l’assicurato ha lamentato un trauma cranico e due ferite lacero-contuse (cfr. doc. 2.2). Dalle carte processuali si evince che le sequele fisiche dell’infortunio sono ben presto guarite senza reliquati, mentre si é sviluppato un disturbo psichico, nella forma di una sindrome post-traumatica da stress, che il dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, ha trattato con psicofarmacoterapia e psicoterapia a far tempo dal mese di dicembre 2011 (cfr. doc. 2.23).

 

                                         L’Alta Corte ha inserito nella categoria intermedia propriamente detta il caso in cui un’assicurata é stata aggredita in strada da uno sconosciuto il quale, dopo averla spinta a terra, ha tentato di strangolarla con l’intento di ucciderla (cfr. RAMI 1996 U 256 p. 215ss.), il caso in cui un agente incaricato di garantire la sicurezza presso un dancing, nel corso di una rissa, é segnatamente stato colpito alla nuca con una sedia (cfr. STFA U 339/99 del 17 aprile 2000), il caso in cui un’assicurata, dopo essersi recata in banca per prelevare del denaro, é stata aggredita in strada da uno sconosciuto con il passamontagna, il quale l’ha spinta a terra con una certa forza e, nel tentativo di scipparla della borsetta, l’ha trascinata “pancia a terra” per alcuni metri (cfr. STF U 138/04 del 16 febbraio 2005 consid. 3.3), il caso in cui una donna é stata inaspettatamente attaccata e maltrattata durante il sonno dal suo ex compagno, il quale, trascorsi alcuni minuti, dopo aver ricevuto uno schiaffo dall’assicurata, era tornato a ragionare, allontanandosi da lei (cfr. STF 8C_1062/2009 del 31 agosto 2010 consid. 4.2.1), il caso in cui un assicurato é stato aggredito da due uomini con pugni e mazza da baseball, procurandogli una frattura mandibolare (cfr. STF 8C_681/2010 del 3 novembre 2010 consid. 6.2), oppure ancora il caso in cui un uomo, sulla via di casa, é stato inseguito da tre ragazzi attorno ai vent’anni, incrociati poco prima su un passaggio pedonale, i quali l’hanno spintonato e atterrato, facendogli perdere conoscenza. Gli aggressori l’hanno poi colpito con dei calci, causandogli una commozione cerebrale, contusioni alla regione del gomito, del polso e della spalla sinistra, nonché una contusione al ginocchio destro con dermoabrasione (cfr. STF 8C_893/2012 del 14 marzo 2013, più volte menzionata).

 

                                         Il Tribunale federale ha, per contro, giudicato di media gravità ma al limite della categoria superiore, il caso in cui un'assicurata é stata aggredita dal figlio del suo compagno, il quale, dopo averla buttata a terra, ha tentato di strangolarla, le ha battuto più volte la testa contro il suolo e l'ha colpita alla schiena e ai reni con il ginocchio, provocandole delle ecchimosi superficiali al collo, un ematoma a livello dell'articolazione temporo-mandibolare a destra e delle ecchimosi ai polsi nonché alla regione lombare (cfr. STFA U 9/00 del 28 agosto 2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 440, p. 350ss.), il caso in cui un assicurato, verso le quattro del mattino, é stato aggredito davanti alla propria abitazione da tre sconosciuti, i quali l’hanno spinto a terra e riempito di bastonate, prima di darsi alla fuga a seguito dell’intervento dei vicini (cfr. STF U 36/07 dell’8 maggio 2007 consid. 6.2), il caso in cui un assicurato, nel cuore della notte, é stato assalito nonché colpito alla testa e alle mani/braccia con un oggetto contundente (una spranga di ferro) da due sconosciuti mascherati penetrati nel suo appartamento (cfr. STF U 382/06 del 6 maggio 2008 consid. 4.3), oppure ancora il caso in cui, nell’ambito di una lite, un assicurato é stato colpito allo stomaco con un grosso coltello da cucina, per cui egli aveva perlomeno preso in considerazione di morire (cfr. STF 8C_519/2008 del 28 gennaio 2009 consid. 5.2.2).

 

                                         Tutto ben considerato, alla luce dei precedenti giurisprudenziali appena menzionati, visti la dinamica dell’evento e il danno organico riportato, questa Corte ritiene che il sinistro occorso a __________ debba essere classificato fra gli infortuni di media gravità in senso stretto.

 

                                         Secondo il TCA, quanto accaduto all’insorgente si differenzia da quanto generalmente succede in caso di rapina, in cui la vittima viene colta di sorpresa dal malvivente, minacciata, reso inetta a opporre resistenza, eventualmente malmenata (per un caso di questo tipo, si veda la STF 8C_522/2007 del 1° settembre 2008). Nel caso di specie, l’assicurato, un giovane di buona prestanza fisica (alto 180 cm per 80 kg di peso), non é stato colto di sorpresa, visto che, al momento in cui i rapinatori sono entrati in azione, egli si trovava all’interno di un negozio adiacente al __________, ciò che gli ha permesso di scorgerli per tempo. D’altro canto, il ricorrente non ha subito passivamente la rapina, al contrario é proprio grazie alla sua pronta e vigorosa reazione (come pure al concorso di alcuni passanti intervenuti per bloccare la fuga), che i rapinatori si sono visti costretti, dapprima, a desistere anzitempo dai loro propositi delittuosi e a fuggire per le vie del centro cittadino e, successivamente, persino ad abbandonare la refurtiva. L’impiego di un ferro (di quelli che i gommisti adoperano per cambiare i pneumatici - cfr. doc. 3.1, p. 10) da parte dei rapinatori era finalizzato allo scasso della serratura della vetrina del negozio, e non a mettere fuori gioco le persone che si fossero eventualmente contrapposte (per quello essi avevano con sé una bomboletta di spray urticante, che in effetti hanno utilizzato).

 

                                         In una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 2010 UV Nr. 25 p. 100 seg., il TF ha precisato che - in caso di infortuni che fanno parte della categoria di grado medio vera e propria -, devono essere adempiuti almeno tre dei criteri di rilievo affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.

 

                                         In tale constesto occorre preliminarmente ricordare che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi di natura organica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).

 

                                         Nella concreta evenienza, l’unico criterio di rilievo che può entrare in linea di conto é quello delle circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o della particolare spettacolarità dell'infortunio.

 

                                         Il criterio in questione é da valutare oggettivamente e non in base alle sensazioni soggettive, rispettivamente ai sentimenti di paura provati dalla persona assicurata. In ogni infortunio di media gravità é insita una certa spettacolarità, la quale non é tuttavia ancora sufficiente per ritenere adempiuto il criterio (consid. 3.5.1 non pubblicato della DTF 137 V 199). Occorre considerare la dinamica dell’infortunio in quanto tale e non il danno alla salute che ne é conseguito. Non si tiene conto del successivo processo di guarigione (cfr. STF 8C_738/2011 del 3 febbraio 2012 consid. 7.3.1).

 

                                         L’Alta Corte ha giudicato realizzato il criterio delle circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o della particolare spettacolarità dell'infortunio, ma non con una particolare intensità, nella fattispecie di cui alla RAMI 1996 U 256 consid. 6b/bb, di cui alla STF 8C_1062/2009 consid. 4.2.1, di cui alla STF 8C_681/2010 consid. 6.2 e di cui alla STF 8C_893/2012 consid. 5.3, tutte citate in precedenza. Essa ha per contro ammesso la particolare intensità nella pronunzia STF U 382/06, anch’essa precedentemente menzionata, ritenendo decisivo in tal senso la circostanza che l’aggressione era stata compiuta in casa, quindi in un ambito protetto per l’assicurato, con l’impiego di un’arma (o di più armi) potenzialmente pericolosa, da due individui incappucciati (cfr. consid. 4.3.1).

 

                                         In concreto, questo Tribunale non può che riconoscere il carattere particolarmente impressionante di quanto é capitato all’insorgente. Tuttavia - dopo attento confronto con le fattispecie oggetto delle sentenze federali appena citate -, esso ritiene che tale criterio non sia realizzato con una particolare intensità.

 

                                         In esito a tutto quanto precede, non é quindi dato il nesso di causalità adeguata tra l’evento infortunistico e il danno alla salute psichica.

 

                               2.9.   L’esito della vertenza non può essere quello auspicato dal ricorrente, nemmeno valutando la fattispecie in applicazione della formula generale dell’adeguatezza (corso ordinario delle cose ed esperienza generale della vita - cfr. consid. 2.7. del presente giudizio).

 

                                         La giurisprudenza federale pone delle esigenze elevate al riconoscimento di un legame causale adeguato tra i disturbi psichici e un cosiddetto choc emotivo. In questo senso, il TFA non ne ha ammesso l’esistenza nel caso di un uomo che era stato minacciato e ricattato con un coltello dallo sconosciuto accompagnatore di un suo cliente (cfr. STFA U 15/00 del 19 marzo 2003), nel caso di una donna che era stata aggredita di notte da un ubriaco con insulti e tentativo di strangolamento (cfr. STFA U 390/04 del 14 aprile 2005), come pure nel caso di una vigilante presso un casinò che, dopo la chiusura serale, era stata aggredita da tre uomini mascherati, uno dei quali l’aveva colpiva con dei pugni mentre un altro le aveva puntato la pistola contro, provocandole delle tumefazioni al viso e una ferita lacero-contusa sopra l’occhio sinistro (cfr. STFA U 2/05 del 4 agosto 2005).

 

                                         Secondo la giurisprudenza, per esperienza, la tipica reazione a simili eventi consiste nel fatto che, sebbene sia intervenuta una traumatizzazione, la vittima riesce di regola a superarla entro qualche settimana o mese (cfr., ad esempio, la STF 8C_1062/2009 del 31 agosto 2010 consid. 4.3 e riferimenti ivi citati).

 

                                         L’Alta Corte federale ha invece ammesso l’adeguatezza del nesso causale nel caso succitato di cui alla STF U 382/06 del 6 maggio 2008 consid. 4.4 (si veda il consid. 2.8. del presente giudizio) oppure trattandosi di un’assicurata che, giunta per prima sul posto di lavoro (erano circa le 3:40 del mattino), era stata sorpresa da tre ladri vestiti di nero e incappucciati, i quali l’avevano minacciata con un’arma da fuoco, le avevano intimato di sdraiarsi a terra, le avevano legato braccia e gambe e l’avevano infine rinchiusa in bagno, dove era rimasta al buio per circa mezz’ora (cfr. STF 8C_522/2007 del 1° settembre 2008 consid. 4.3.5).

 

                                         A giudizio di questo Tribunale, il caso che ha visto protagonista __________ - per le ragioni già diffusamente esposte al consid. 2.8. -, presenta certamente meno elementi di minaccia rispetto alla fattispecie oggetto della STF 8C_522/2007 appena menzionata, e persino meno rispetto a quella di cui alla STFA

                                         U 2/05, relativamente alla quale il TFA ha negato l’adeguatezza.

 

                                         Alla luce di quanto precede, occorre dunque concludere che le turbe psichiche di cui soffre l’assicurato non possono essere considerate una conseguenza adeguata dello choc emotivo da lui provato in occasione dell’evento del 21 ottobre 2011.

                                         In questo contesto, non deve essere dimenticato che la Nazionale Svizzera ha assunto il caso - e dunque anche le cure mediche e l’incapacità lavorativa dipendenti dalla patologia psichica -, sino al 31 maggio 2012, dunque per oltre 7 mesi, conformemente alla giurisprudenza federale citata in precedenza.

 

                                         In conclusione, la decisione su opposizione mediante la quale la CO 1 ha negato il proprio obbligo a prestazioni a contare dal 1° giugno 2012, merita di essere confermata in questa sede.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso é respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti