Raccomandata |
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Incarto n.
LG/sc |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattore: |
Luca Giudici, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 3 febbraio 2013 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 16 gennaio 2012 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con annuncio di infortunio-bagatella LAINF del 21 aprile 2011 RI 1 - alle dipendenze dell’Ente __________, in qualità di infermiera di chirurgia e pertanto assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso CO 1 - ha comunicato all’assicuratore LAINF che in data 12 aprile 2011 ha effettuato “uno sforzo durante un massaggio cardiaco fittizio perché il manichino era posizionato malamente” (doc. 1).
Il Dr. __________, nel rapporto di visita del 14 luglio 2011, ha posto la diagnosi di “Rottura parziale del tendine sovraspinoso” (doc. 4).
1.2. Con notifica d’infortunio LAINF del 22 luglio 2011 il datore di lavoro ha annunciato la ricaduta dell’infortunio avvenuto il 12 aprile 2011 (doc. 5).
In data 27 luglio 2011 l’assicurata si è sottoposta ad un intervento di sutura della cuffia rotatoria e decompressione sottoacromiale ad opera del Dr. __________ (doc. 8, 9).
1.3. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso l’assicuratore, con decisione formale del 17 novembre 2011 (doc. 23), confermata nella decisione su opposizione del 16 gennaio 2012 (doc. 25), ha negato il proprio obbligo contributivo relativamente al danno alla salute patìto dall’assicurata.
In particolare, l’assicuratore contro gli infortuni ha sottolineato quanto segue:
" (…)
Alla nostra domanda su come si è procurata i disturbi accusati, in data 12.08.2011 lei ha risposto come segue:
“ Durante il corso di rianimazione, mentre facevo un massaggio cardiaco ad un manichino posizionato su una scrivania ho fatto uno sforzo eccessivo sentendo una fitta penetrare alla spalla sinistra e all'inguine.”
In seguito alla nostra presa di posizione del 04.10.2011, con lettera del 11.10.2011 ha dichiarato invece che:
" [...] il manichino è stato preso da terra e appoggiato sulla scrivania che c'era nell'aula, mi sono adeguata, lei aveva un motivo sicuramente valido ed evidente, io non avevo niente da contestare. Tornando alla scrivania, se prendiamo in considerazione l'altezza della stessa, il corpo del manichino, nonché la mia altezza si arriva alla conclusione che le mie mani tese si sono ritrovate a metà del mio torace. Ho cominciato l'esercizio con la ventilazione [...], quando è arrivato il mio turno mi sono resa pienamente conto della difficoltà della manovra per cui ho raccolto tutte le mie forze, persino quelle che non avevo. Il dolore alla spalla sinistra è esploso subito, mentre quello all'inguine un paio di minuti più tardi, è stato terribile, pungente-lancinante e incomprensibile e pazzamente assurdo, non ho neanche smesso anche se sudavo freddo perché "quello" stava morendo. Il tutto sarà durato solo qualche minuto ma a me è sembrato un secolo e davanti a quel dolore mi sono arresa. [...]"
Nell'ulteriore sua comunicazione via mail del 19.10.2011 conferma un'ultima dinamica:
" [ ...] non sono stata lì a pensarci tanto neanche quando nell'impeto di salire sulla scrivania per mettermi in ginocchio, ho appoggiato male le mani, trovandomi così a picchiare la spalla sullo spigolo lungo della scrivania, non c'era tempo per pensare anche a questa botta, mi sono grattata la spalla e una parte del petto e su di nuovo per cercare la posizione corretta. […]”
(…)
Nella presente decisione riteniamo pertanto valida la sua prima dichiarazione, fornita in occasione dell'incontro con il nostro ispettore sinistri sig. __________, e debitamente sottoscritta.
Dall'evento sopradescritto ha riportato una parziale rottura del tendine sovraspinoso della spalla sinistra. Dopo i vari accertamenti, in data 27.07.2011 è stata sottoposta ad un intervento di sutura cuffia rotatoria e decompressione sottoacriminale.
Lei ha diritto a prestazioni dall'assicuratore LAINF in presenza di conseguenze di un infortunio secondo l'articolo 4 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) o di una delle "lesioni corporali parificabili ai postumi d'infortunio" elencate nell'articolo 9 dell'Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF).
È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o che provochi la morte (LPGA art. 4).
Se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco è definitivo, sono equiparate all'infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno straordinario (art. 9 OAINF):
fratture;
lussazioni di articolazioni;
lacerazioni del menisco;
lacerazioni muscolari;
stiramenti muscolari;
lacerazioni dei tendini;
lesioni dei legamenti;
lesioni del timpano.
Non sussiste alcun fattore esterno straordinario che abbia avuto un influsso dannoso sul suo corpo, come sanzionato nell'art. 4 dell'LPGA quale requisito per il riconoscimento di un infortunio. Un fattore esterno è straordinario se supera l'ambito della quotidianità e dell'usualità nel relativo campo vitale. Come da lei indicato, nella fattispecie si è trattato di un'attività abituale e non è accaduto niente di straordinario. Pertanto, il concetto di infortunio non è soddisfatto.
È stata diagnosticata una delle lesioni corporali parificabili ai postumi d'infortunio elencate. Ad eccezione della straordinarietà, anche nel caso delle lesioni corporali parificabili ai postumi d'infortunio devono essere soddisfatte le rimanenti caratteristiche del concetto d'infortunio. Condizione per il riconoscimento di una lesione corporale parificabile ai postumi d'infortunio è, oltre alla diagnosi di una delle lesioni corporali elencate, anche un evento parificabile a infortunio.
Nella fattispecie, il massaggio cardiaco, come da lei descritto, rappresenta un atto abituale della sua attività professionale che non adempie ai prerequisiti per un evento parificabile a infortunio. Di fatto nel suo scritto del 11 conferma che "[...] ho praticato massaggi cardiaci in tutte le lezioni alle quali ho partecipato senza contare quelle che ho vissuto dal vero (lavoro in chirurgia dal 1 ° giugno 1979).[…]”
I requisiti giustificanti la corresponsione di pretazioni non sono soddisfatti. Pertanto non ha diritto a prestazioni assicurative."
(doc. 23).
1.4. Con scritto del 3 febbraio 2012 RA 1, a nome e per conto dell’assicurata, ha contestato il provvedimento adottato da CO 1 chiedendo di rivalutare la fattispecie (doc. A2).
1.5. Con scritto di posta elettronica del 10 febbraio 2012 CO 1 ha comunicato all’RA 1 di mantenere la propria decisione (doc. 27).
1.6. Il 4 giugno 2012 il Dr. __________, primario di chirurgia dell’Ospedale Regionale __________, ha trasmesso uno scritto a CO 1 nel quale ha preso le difese dell’assicurata (doc. 28).
1.7. Il 4 febbraio 2013 l’OCST ha lamentato una mancata risposta di CO 1 al proprio scritto del 3 febbraio 2012 e a quello del Dr. __________ sostenendo che “la mancata risposta non ci ha permesso di inoltrare nei termini previsti dalla LAINF ricorso contro la decisione su opposizione, in quanto in buona fede si attendeva un riesame del caso”.
L’RA 1 ha quindi chiesto a Helsana di considerare lo scritto del 3 febbraio 2012 un ricorso da trasmettere al foro competente (doc. 32, doc. I).
1.8. Con lettera del 1° marzo 2013 CO 1 ha inviato a questa Corte lo scritto del 4 febbraio 2013 dell’RA 1 (doc. II).
I doc. I, A2 e A3 sono stati trasmessi a CO 1 per osservazioni (doc. III).
1.9. Il 6 marzo 2013 CO 1 ha ritenuto tardivo l’atto ricorsuale dell’RA 1 e postulato la reiezione del gravame (doc. IV).
Lo scritto del 6 marzo 2013 è stato inviato per conoscenza al rappresentante dell’assicurata (doc. V).
1.10. Questa Corte – in data 22 marzo 2013 – ha invitato l’RA 1 a chiarire i motivi per cui, una volta ricevuta la decisione su opposizione del 16 gennaio 2012, anziché interporre ricorso al TCA si è rivolta a CO 1 postulando il riesame del provvedimento (doc. VI).
1.11. L’RA 1, con scritto del 29 marzo 2013, ha esposto i motivi che hanno indotto l’organizzazione sindacale a non interporre ricorso al TCA (doc. VII).
Lo scritto dell’RA 1 è stato inviato a CO 1 per conoscenza (doc. VIII).
1.12. Con ordinanza del 29 aprile 2013 il TCA ha dichiarato ricevibile l’atto di ricorso del 3 febbraio 2012 e ordinato l’intimazione a CO 1 assegnando un termine di 20 giorni per presentare la risposta di causa (doc. IX).
1.13. Nella risposta del 15 maggio 2013 CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. X).
1.14. Il 19 giugno 2013 l’RA 1 ha trasmesso una presa di posizione di RI 1 (doc. XIV+1-4).
Il doc. XIV e gli allegati sono stati inviati a CO 1 per osservazioni (doc. XV).
1.15. CO 1 – in data 27 giugno 2013 – si è riconfermata nelle proprie argomentazioni postulando la reiezione del gravame (doc. XVI).
Il doc. XVI è stato trasmesso all’RA 1 per conoscenza (doc. XVII).
1.16. In data 12 luglio 2013 l’OCST ha sostanzialmente ripreso le proprie argomentazioni (doc. XVIII).
I doc. XVII e XVIII sono stati inviati a Helsana per conoscenza (doc. XIX).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se RI 1 ha diritto oppure no alle prestazioni da parte dell'assicuratore contro gli infortuni in relazione all'evento avvenuto il 21 aprile 2011.
2.3. Secondo l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono concesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non professionale e di malattie professionali.
2.4. L'art. 4 LPGA così definisce l'infortunio:
" È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte".
Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
" - l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale fattore"
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.5. Si evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto, é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).
Vi è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.
Quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.
La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.
Da un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).
2.6. Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.
Quando l'istruttoria (sull'obbligo dell'amministrazione di compiere adeguati accertamenti cfr. SVR 2008 UV Nr. 12) non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).
Gli stessi principi sono, ovviamente, applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).
2.7. Nella presente fattispecie emerge dall'annuncio di infortunio che il danno alla salute si è prodotto mentre l’assicurata, di professione infermiera, effettuava durante un corso di rianimazione, un massaggio cardiaco ad un manichino posizionato su di una scrivania (doc. 15).
Nel “questionario d’incontro” del 12 agosto 2011 RI 1 ha così descritto l’evento in questione:
" (…)
Durante il corso di rianimazione mentre facevo un massaggio cardiaco ad un manichino posizionato su una scrivania ho fatto uno sforzo eccessivo sentendo una fitta penetrante alla spalla sx e all’inguine” (doc. 15).
Nello scritto dell’11 ottobre 2011 l’assicurata ha così nuovamente descritto l’evento:
" (…)
E' il mattino del 12 aprile in ospedale si tiene l'aggiornamento obbligatorio sulla Rianimazione, sono presenti dipendenti dell'ospedale __________ dell'ospedale di __________o e di __________, il responsabile del corso è il sig. __________.
Il corso è composto da una parte teorica ed una pratica, si svolgono le esercitazioni su un manichino posato a terra, due persone per volta si alternano nell' esercizio, una si occupa della ventilazione e l'altra del massaggio cardiaco, il ruolo è vicendevole poiché tutti devono far tutto.
Dalla teoria ascoltata prima, è sancito che, in un massaggio cardiaco, il torace debba affondare 5 cm. per essere efficace altrimenti non ha il riscontro voluto, detto in altre parole potrebbe essere tradotto così: torace sotto di 5 cm altrimenti non dai scelta al paziente.
Questo è stato il messaggio che a me è arrivato e che ha guidato tutto il mio comportamento.
I primi esercizi, ed erano diversi, non hanno provocato in me alcun sintomo, la posizione del manichino era corretta e così anche la mia, ciò vuol dire che io ero di fianco, inginocchiata con mani tese l'una sopra l'altra, gomiti tesi, la parte superiore del tronco veniva a trovarsi esattamente sopra al manichino, solo così era possibile esercitare sul torace quella forza necessaria affinchè il torace affondasse nel modo richiesto.
È sempre stato così che ho praticato massaggi cardiaci in tutte le lezioni alle quali ho partecipato senza contare quelle che ho vissuto dal vero (lavoro in chirurgia dal 1° giugno 1979).
La giornata dedicata alla rianimazione si conclude con l'esame sia pratico che teorico.
La collega che con me si alternava nell'esercitazione ha manifestato problemi per inginocchiarsi, non poteva più farlo; io non conosco le cause che le hanno impedito ciò, posso solo limitarmi a descrivere ciò che ho visto: inginocchiarsi era per lei un serio problema, probabilmente dovuto al suo peso che poteva forse superare i 150 Kg e, sempre forse, le sue ginocchia non erano in grado di sopportarlo, questa è però una mia supposizione, bisognerebbe chiederlo a lei, io so soltanto che per favorire la sua posizione il manichino è stato preso da terra e appoggiato sulla scrivania che c'era nell'aula, mi sono adeguata, lei aveva un motivo sicuramente valido ed evidente, io non avevo niente da contestare (mai avrei immaginato).
Tornando alla scrivania, se prendiamo in considerazione l'altezza della stessa, il corpo del manichino, nonche' la mia altezza si arriva alla conclusione che le mie mani tese si sono ritrovate a metà del mio torace.
Ho cominciato l'esercizio con la ventilazione così avevo avuto subito l'opportunità di vedere-studiare-valutare le modalità con la quale la mia partner esercitava il massaggio cardiaco e non era affatto efficace, quel manichino io lo vedevo morto, quando è arrivato il mio turno mi sono resa pienamente conto della difficoltà della manovra per cui ho raccolto tutte le mie forze, persino quelle che non avevo.
Il dolore alla spalla sinistra è esploso subito, mentre quello all'inguine un paio di minuti più tardi, è stato terribile, pungente-lancinante e incomprensibile e pazzamente assurdo, non ho neanche smesso anche se sudavo freddo perché "quello" stava morendo. Il tutto sarà durato solo qualche minuto ma a me è sembrato un secolo e davanti a quel dolore mi sono arresa (quasi subito anche se sempre tardi). Ho capito poi che potevo salire in ginocchio sulla scrivania e ristabilire così il rapporto fisico corretto tra me e il manichino (sicuramente saprà che la fisica non è opinione ma si basa su delle leggi).
Ho completato l'esame e ho ritirato l'attestato e avviandomi all'uscita dell'aula di questo dolore ne ho parlato anche al mio collega di reparto, in seguito ne ho anche parlato con il responsabile del corso, almeno che questa esperienza potesse servire in futuro, lui ne ha preso atto mi ha anche risposto che si preoccupa sempre di farlo notare qualora ci fossero dei problemi fisici nei dipendenti.
Dal giorno 13 aprile ero già a casa perche ha suo tempo pianificate vacanze e liberi; avevo sempre male ma fiduciosa che il tutto fosse qualcosa di passeggero ho preso tempo curando un po' i sintomi da sola. Ho annunciato comunque l'infortunio e poiché con il tempo non migliorava ma peggiorava mi sono decisa a rivolgermi al medico per sanare la situazione un po' meglio, più di quanto potessi farlo io. Ho lavorato nel frattempo evitando ogni genere di movimento che mi procurava dolore con la spalla sinistra, parecchie volte ne parlavo in reparto di questo mio dolore, ne ho parlato anche con la mia capo reparto.
In seguito sono stata assorbita da indagini ed intervento, non è stato ne piacevole, ne gradevole affrontare tutti gli avvenimenti che si sono succeduti, ma la lettera dove mi si annuncia di non essere creduta mi ha profondamente ferita. E questo al di là di qualsiasi opinione o legge qualsivoglia io posso solo dire ed affermare che stavo bene prima di quella manovra scorretta e non stavo più bene dopo, è chiaro che non è nelle mie intenzioni accusare qualcuno ma chi mi rende la salute della mia spalla? L'ho forse cercato io un tale danno?
È proprio il caso di dire che oltre al danno anche la beffa sono davvero più sconvolta che dispiaciuta per come si stanno svolgendo gli avvenimenti.
D'altro canto non sono più affiliata alla Cassa Malati svizzera dal 1 gennaio 2011 poiché il Cantone ha sancito che non posso pagare più la Cassa Malati in Svizzera ed ha imposto alla mia Cassa Malati di sciogliere il contratto, e pensare che la pagavo da più di trent'anni…” doc. 20).
Infine, nel messaggio di posta elettronica del 19 ottobre 2011 la ricorrente ha fornito la seguente versione:
" (…)
Egregio Sig. __________,
La ringrazio della disponibilità che mi offre nell'accogliere tutte le mie domande, per non parlare delle perplessità e figuriamoci poi del rammarico, se tornassi indietro probabilmente alcune cose sarebbero diverse, non potrei garantire se in meglio o in peggio perchè per me il lavoro è una cosa seria e quindi "sacra" anche quando si tratta di un manichino.
forse per Lei potrà sembrare insolito che una se la prenda tanto per una "prova" ma per me "quello" era in pericolo e non c'era tempo da perdere ed è per questo che ho cercato di fare più in fretta che potevo, non sono stata lì a pensarci tanto neanche quando nell'impeto di salire sulla scrivania per mettermi in ginocchio, ho appoggiato male le mani, trovandomi così a picchiare la spalla sullo spigolo lungo della scrivania; non c'era tempo per pensare anche a questa botta, mi sono grattata la spalla e una parte del petto e su di nuovo per cercare la posizione corretta. Potevo fermarmi e rifiutare di continuare.
Potevo ma non l'ho fatto.
Potevo protestare con il responsabile che proprio in quel momento si era dovuto allontanare per rispondere al telefono:non l'ho fatto.
Potrei continuare ad analizzare la situazione del passato però non vorrei portarLe via troppo tempo perchè mi preme anche parlare del futuro.
tra due anni ci sarà il nuovo aggiornamento: che succederà?
La stessa domanda non mancherò di porla anche al mio medico.
Per ciò che riguarda la fisioterapia sono stata costretta a riprenderla perchè senza non andava affatto bene. Come vede per cause esterne alla mia volontà sono riuscita solo adesso ad accedere al pc, ma il mio tempo ha spazi molto vuoti in questo periodo e quindi per me non fa alcuna differenza. Colgo l'occasione per augurarle una buona giornata e ringraziarla di nuovo per la sua attenzione” (doc. 21)
2.8. Nella risposta di causa, l’assicuratore LAINF resistente ha invocato il principio della priorità della dichiarazione della prima ora ritenendo valida la prima dichiarazione fornita all’ispettore __________ nel “questionario d’incontro” del 12 agosto 2011 (doc. 15).
Secondo la dottrina (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 263; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 331 n. 28) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).
Una "dichiarazione della prima ora", a cui attribuire un particolare valore probante, non è data qualora la prima descrizione in forma scritta della dinamica dell'infortunio, ha avuto luogo lungo tempo dopo l'evento in questione. Al proposito, occorre osservare che la capacità di ricordarsi soprattutto delle particolarità di un determinato avvenimento, si smorza relativamente presto. Una descrizione dell'infortunio fornita per, la prima volta, dopo mesi, non può perciò essere a priori considerata più affidabile rispetto a versioni dei fatti presentate ancora più tardi (cfr. STFA del 18 dicembre 2002 nella causa K., U 6/02, consid. 2.2.).
Tale principio non è inoltre applicabile se dall'istruttoria della causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr. STFA del 3 gennaio 2000 nella causa S., U 236/98 e del 18 luglio 2001 nella causa C., U 430/00). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se essa risulta maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).
Chiamato ora a pronunciarsi questo Tribunale ricorda innanzitutto che decisiva per valutare il diritto alle prestazioni è generalmente la descrizione fatta dall'assicurato stesso piuttosto che quanto figura nell’annuncio d'infortunio - bagatella LAINF.
Nella notifica d’infortunio-bagatella del 22 aprile 2011 viene brevemente indicato che l’assicurata ha effettuato “uno sforzo durante un massaggio cardiaco fittizio perché il manichino era posizionato malamente” (doc. 1).
In seguito, come visto (cfr. consid. 2.7.), RI 1, nel questionario del 12 agosto 2011, ha sostanzialmente ripreso la medesima descrizione della dinamica indicando di aver eseguito il massaggio cardiaco ad un manichino posizionato su di una scrivania e di aver fatto uno sforzo eccessivo (doc. 15).
A seguito dello scritto di CO 1 del 4 ottobre 2011 che rifiutava il diritto a prestazioni e invitava l’assicurata a notificare l’evento all’assicuratore malattia (doc. 19) l’insorgente, nello scritto dell’11 ottobre 2011, ha descritto in maniera più precisa e dettagliata l’evento in parola. Ella ha confermato nella sostanza la dinamica del massaggio cardiaco effettuato con il manichino preso da terra e appoggiato sulla scrivania (in quanto la collega che si alternava nell’esercitazione non poteva inginocchiarsi) ma aggiungendo poi di aver capito che “potevo salire in ginocchio sulla scrivania e ristabilire così il rapporto fisico corretto tra me e il manichino” (doc. 20).
Infine, nello scritto di posta elettronica del 19 ottobre 2011 la ricorrente ha aggiunto il particolare di aver “appoggiato male le mani, trovandomi così a picchiare la spalla sullo spigolo lungo della scrivania; non c’era tempo per pensare anche a questa botta, mi sono grattata la spalla e una parte del petto” (doc. 21).
Quest’ultima sequenza di eventi è quindi stata confermata anche nello scritto del 22 novembre 2011 (doc. 24).
Nella concreta evenienza, è vero che, in un primo tempo, l’assicurata ha omesso di menzionare il fatto che era salita sulla scrivania per effettuare il massaggio cardiaco e che quindi aveva appoggiato male le mani e picchiato la spalla sullo spigolo del tavolo, tuttavia a corroborare la tesi dell’assicurata vi è lo scritto del 4 giugno 2012 del Dr. __________, primario in chirurgia dell’Ospedale Regionale __________ (doc. 28).
Nello scritto in questione il medico ha confermato la dinamica descritta dall’assicurata il 19 ottobre 2011, ovvero: “…dovendo rianimare il manichino da altri spostato da terra sulla scrivania per facilitare l’esercizio alla collega che presentava serie difficoltà, ha avvertito un dolore repentino da strappo e da urto sia all’inguine che alla spalla poiché nella fretta di salire sulla scrivania per completare l’esercizio è pure scivolata con le mani picchiando la spalla sulla scrivania stessa” (doc. 28).
Il Dr. __________ ha asserito che in data 19 aprile 2011 (sette giorni dopo l’evento) l’assicurata lo ha consultato per i dolori alla spalla sinistra e all’addome inferiore sinistro. Egli – dopo aver constatato una franca dolenzia all’inserzione del muscolo deltoide, una dolenzia lungo il margine esterno della muscolatura addominale retta a sinistra - ha consigliato un approfondimento diagnosticato che ha successivamente confermato la diagnosi di rottura della cuffia della spalla sinistra (doc. 28).
CO 1 – anche con la risposta di causa del 15 maggio 2013 (doc. X) – non ha preso posizione in merito alle dichiarazioni del Dr. __________ limitandosi a invocare il principio della priorità della dichiarazione della prima ora.
Il rappresentante dell'assicurata, nello scritto del 4 febbraio 2013, ha anch’essa lamentato una mancata presa di posizione di CO 1 sulla dichiarazione del Dr. (doc. I).
Il TCA non può condividere dunque tale modo di procedere alla luce anche del fatto che nel rapporto d’incontro del 12 agosto 2011 l’assicuratore LAINF ha indicato che l’evento ha visto coinvolti anche altri colleghi (cfr. doc. 18 pto. 6.1.) e nello scritto dell’11 ottobre 2011 la ricorrente ha precisato che erano presenti al corso di aggiornamento i dipendenti dell’Ospedale __________, dell’Ospedale di __________ e il responsabile del corso, signor __________ (doc. 20).
Testimoni che potevano essere sentiti al fine di chiarire la dinamica dell’evento in parola.
A ciò va aggiunto che nella decisione su opposizione inoltre CO 1A, nel definire la fattispecie come “limite” ha anche specificato di aver consultato un medico di CO 1 che ha risposto negativamente al quesito se un vigoroso massaggio cardiaco può causare la rottura parziale del tendine sovra spinoso (doc. 25).
Non è quindi escluso che l'assicurata abbia urtato lo spigolo del tavolo, come da lei affermato.
Alla luce del referto del Dr. __________ e di quanto dichiarato dall’assicurata nel proprio messaggio di posta elettronica del 19 ottobre 2011 l’assicuratore LAINF, in sede di esame dell'opposizione, avrebbe dovuto convocare nuovamente l’assicurata e, in base alle risultanze del colloquio personale, valutare la necessità di ulteriori accertamenti (ad esempio: interpellare al riguardo il Dr. __________ e alcuni partecipanti al corso di rianimazione).
Senza tale approfondimento, a questo Tribunale non risulta possibile valutare, con la necessaria tranquillità, se siano soddisfatti o meno i presupposti dell’erogazione di prestazioni LAINF.
In particolare non è possibile stabilire se RI 1 ha realmente contraddetto le dichiarazioni iniziali, come sostiene l'assicuratore, o se le ha semplicemente completate (cfr. STF U 33/07 del 20 marzo 2008).
2.9. Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento.
Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio.
In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto.
In proposito cfr. pure STF I 327/06 del 17 aprile 2007 consid. 5.
Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.
In particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,
p. 560.
L'autore ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche (Ghélew/Ramelet/Ritter, op. cit., p. 176).
Il risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori.
Nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche.
In una sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.
Nell’evenienza concreta ci si trova confrontati ad un accertamento sommario dei fatti. L’assicuratore LAINF, nell’ambito della presente procedura, pur avendo a disposizione varie descrizioni dell’evento del 12 aprile 2011 da parte dell’assicurata e lo scritto del Dr. __________, ha omesso di chiarire a sufficienza la dinamica dell’evento e la sua relazione con i disturbi lamentati dall’assicurata.
CO 1 ha, quindi, violato il disposto di cui all’art. 43 cpv. 1 LPGA (cfr. STF 8C_704/2007 del 9 aprile 2008).
Si giustifica, di conseguenza, l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’assicuratore LAINF resistente perché disponga ulteriori accertamenti riguardo alla qualifica del sinistro del 12 aprile 2011 e, sulla scorta delle relative risultanze, si pronunci nuovamente circa l’assunzione o meno del caso.
2.10. L'assicurata, vincente e rappresentata in causa, ha diritto all'importo di fr. 500.-- a titolo di ripetibili (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 30 Lptca).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione del 16 gennaio 2012 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati CO 1 per nuovi accertamenti ai sensi del consid. 2.8.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
CO 1 verserà, inoltre, all’assicurata l’importo di fr. 500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti