Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2013.26

 

cr

Lugano

24 luglio 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 2 aprile 2013 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 5 marzo 2013 emanata da

 

CO 1  

rappr. da:   RA 2  

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   In data 28 aprile 2008 RI 1, nato nel 1980, attivo quale giardiniere-paesaggista presso la ditta __________ e per questo assicurato presso l’CO 1, mentre stava viaggiando in sella alla propria moto, è stato investito da un’automobile che aveva invaso la sua corsia di marcia (doc. 1 fasc. 1), riportando una frattura diafisaria distale del femore sinistro, una frattura del sostentacolo del lato sinistro, una distorsione al ginocchio sinistro e un trauma cranico (doc. 6 fasc. 1).

 

                                         In data 29 aprile 2008 l’assicurato è stato sottoposto a riduzione aperta e osteosintesi con chiodo midollare (doc. 26 fasc. 1); il 18 agosto 2008 egli ha subito l’ablazione della vite distale totale femore sx (doc. 38 fasc. 1) e il 24 novembre 2008 l’asportazione del materiale di osteosintesi chiodo e una riosteosintesi varizzante di correzione aperta (doc. 59 fasc. 1), mentre il 13 ottobre 2010 è stato sottoposto ad ablazione del materiale di osteosintesi (AMO) del femore, artroscopia con condroplastica femoro-patellare, sinoviectomia anteriore artroscopica ginocchio sx e shrinkage del legamento crociato posteriore (doc. 167 fasc. 2).

                                                                                

                                         L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione del 21 agosto 2012, l’assicuratore infortuni ha posto l’assicurata al beneficio di una rendita di invalidità del 20% e un’IMI del 23.50% (cfr. doc. 275 fasc. 2).

 

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’interessato (cfr. doc. 280 e doc. 296 fasc. 2), in data 5 marzo 2013, l’CO 1 ha confermato il contenuto della precedente decisione (cfr. doc. A).

 

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 2 aprile 2013, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha contestato la decisione con la quale l’assicuratore LAINF l’ha considerato totalmente abile al lavoro in attività adeguate, rilevando come il dr. __________ – chiamato a redigere una perizia su incarico dell’Ufficio AI - abbia stabilito un’inabilità al lavoro del 20% nello svolgimento di attività adatte.

                                         Il rappresentante legale ha poi ritenuto che, contrariamente al parere dell’assicuratore infortuni, i disturbi psichici dell’interessato vadano considerati in nesso di causalità naturale e adeguata con l’infortunio, posto che, secondo il legale, l’incidente occorso all’assicurato va catalogato nella categoria intermedia superiore; è stato particolarmente spettacolare; ha causato lesioni gravi, le quali hanno necessitato di una cura lunga e variegata, sprovvista di esito favorevole.

                                         Il patrocinatore del ricorrente ha quindi concluso che, tenuto conto degli aspetti psichici e somatici, all’assicurato vada attribuita una rendita di invalidità del 60%.

                                         Infine, il rappresentante del ricorrente ha contestato l’IMI del 23.5% accordata dall’assicuratore LAINF, ritenendo che la stessa dovrebbe invece ammontare almeno al 35%, tenuto conto dei disturbi fisici come pure di quelli psichici (doc. I).

 

                               1.4.   In data 9 aprile 2013, a complemento del ricorso, l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA copia del rapporto medico del 4 aprile 2013 del dr. __________ (doc. III + F).

 

                               1.5.   L’CO 1, in risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).

 

                               1.6.   In data 7 maggio 2013, il rappresentante dell’assicurato ha ribadito le contestazioni ricorsuali, facendo presente che nella risposta di causa dell’amministrazione non viene fatto alcun riferimento al rapporto medico del dr. __________ del 4 aprile 2013, nel quale vengono esposti i motivi per i quali l’interessato non può lavorare in misura totale in attività adeguate” (cfr. doc. VII).

 

                               1.7.   Con osservazioni del 15 maggio 2013, l’Istituto assicuratore ha rilevato che “dal rapporto del dr. __________ si evince che egli ha tenuto conto di qualsiasi fattore dimenticando che la CO 1 è tenuta a rispondere soltanto di quanto è in relazione causale con l’evento assicurato; lo stesso medico lo dice peraltro esplicitamente” (doc. IX).

 

                                         Tale scritto dell’assicuratore infortuni è stato trasmesso all’assicurato, per conoscenza (doc. X).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF  9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto della lite è l’entità sia della rendita di invalidità, che dell’indennità per menomazione dell’integrità spettanti all’assicurato.

                                     

                                         Preliminarmente, il TCA è però tenuto a esaminare se l’Istituto assicuratore resistente era legittimato a negare la propria responsabilità relativamente ai disturbi psichici lamentati dal ricorrente, oppure no.

                                         Al riguardo, nella decisione su opposizione l’Istituto assicuratore ha indicato che “la causalità adeguata non può essere ammessa” (doc. A).

 

                                         Occorre quindi innanzitutto verificare se i problemi psichici dell’assicurato costituiscono una conseguenza adeguata dell’infortunio del 28 aprile 2008.

 

                               2.3.   Disturbi psichici: causalità adeguata con l’infortunio del 28 aprile 2008?

 

                            2.3.1.   Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

 

                                         Il diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa condizione é adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).

                            2.3.2.   Il diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata é generalmente ammesso, dal momento in cui é accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio é stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:

 

                                         -  le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

                                         -  la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

                                         -  la durata eccezionalmente lunga della cura medica;

                                         -  i disturbi somatici persistenti;

                                         -  la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

                                         -  il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

                                         -  il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

 

                                         Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

 

                            2.3.3.   A proposito della causalità naturale, nel rapporto del 4 aprile 2012 inerente all’esame psichiatrico del 15 febbraio 2012, la dr.ssa __________ ha espressamente ammesso l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra i disturbi psichici dell’interessato - reazione ansioso-depressiva in sindrome da disadattamento (ICD10-F43.2) – e l’infortunio del 28 aprile 2008, osservando che “questo stato è conseguente alle limitazioni fisiche residue dell’infortunio del 28.04.2008 e pertanto sussiste una causalità naturale e diretta con quest’ultimo” (doc. 252 fasc. 2).

 

                            2.3.4.   Nell'esaminare l'adeguatezza del legame causale, bisogna  avantutto procedere alla classificazione dell’infortunio occorso al ricorrente.

                                     

                                         Nel caso concreto l’assicurato, il 28 aprile 2008, è entrato in collisione frontale con un’automobile che, viaggiando in senso contrario, ha invaso la sua corsia di marcia (cfr. doc. 1 fasc. 1).

                                         Dal rilevamento tecnico-descrittivo del sinistro stradale verificatosi il 28 aprile 2008 redatto dai carabinieri della compagnia di Luino risulta che l’interessato ha dichiarato che il giorno dell’incidente egli si trovava in viaggio sulla __________ con direzione di marcia __________, quando, giunto alla curva dinanzi all’acquedotto di __________ “notavo un’auto che proveniva dalla direzione di marcia opposta, con le ruote bloccate, sulla mia corsia di percorrenza. non ho potuto evitare l’impatto perché stavo ultimando di percorrere il tratto in curva. Non so dire se in seguito all’urto sono stato caricato sul cofano dell’auto o sono stato immediatamente disarcionato. Il conducente dell’altro veicolo secondo il mio punto di vista non procedeva a velocità moderata” (doc. 40 fasc. 1).

                                         Dal rapporto del 28 aprile 2008 del Pronto Soccorso dell’Ospedale di __________, risulta che l’assicurato è giunto al PS con l’ambulanza; che non si trattava di un’urgenza e che egli “non riferisce di avere perso conoscenza” (cfr. 25 fasc. 1).

 

                                         Alla luce della dinamica dell’incidente e del fatto che il ricorrente abbia riportato una frattura scomposta diafisaria distale al femore sinistro e una frattura della apofisi anteriore del calcagno sinistro (cfr. 25 fasc. 1), l’infortunio occorso all’assicurato deve essere classificato fra gli infortuni di grado medio.

 

                                         A titolo di confronto, questo Tribunale ricorda che il TF ha ritenuto di grado medio (senza essere classificato al limite della categoria degli eventi gravi) l’infortunio occorso ad un assicurato che, mentre circolava con la propria motocicletta su una strada principale in condizioni di forte pioggia, entrò in collisione frontale ad una velocità di 60-70 km/h con un’autovettura che gli aveva tagliato la strada; la violenza della collisione fu tale che l’assicurato, in stato di elevata dispnea, fu intubato sul luogo dell’incidente ed elitrasportato all’ospedale. In quell’occasione l’Alta Corte ha ammesso il criterio della particolare spettacolarità. Considerato però che l’infortunio non ha avuto conseguenze durature, la spettacolarità dell’incidente non è stata comunque ritenuta tanto particolare da essere, da sola, idonea a provocare disturbi psichici di rilevante durata ed intensità. L’infortunio è stato ritenuto di grado medio, senza essere classificato al limite della categoria degli eventi gravi (STF U 78/07 del 17 marzo 2008, consid. 5).

 

                                        Anche di grado medio e non al limite della categoria degli eventi gravi è stato considerato l’infortunio occorso ad un motociclista che stava utilizzando, ad una velocità di circa 50 km/h, la corsia riservata al trasporto pubblico per superare dalla parte sinistra una colonna di veicoli fermi, quando un’autovettura uscì improvvisamente dalla colonna, provocando il tamponamento da parte del centauro, il quale si procurò due fratture al femore destro. In questo caso il TFA non ha ritenuto soddisfatto il criterio della particolare spettacolarità dell’incidente (STFA U 115/05 del 14 settembre 2005, consid. 2.4.).

 

                                         Del medesimo livello di gravità (medio e non al limite della categoria degli eventi gravi) è stato ritenuto l’infortunio occorso ad un’assicurata la cui moto si scontrò con un camion, si incastrò sotto il paraurti anteriore dell’automezzo e fu spinta, con l’assicurata ancora in sella, per oltre nove metri. L’assicurata si procurò una lussazione all’anca, una frattura del bacino, un’abrasione alla gamba sinistra e varie contusioni. Anche in questo caso il criterio della particolare spettacolarità dell’incidente non è stato ritenuto idoneo a provocare, da solo, i disturbi psichici lamentati dall’assicurata (STFA U 88/01 del 24 dicembre 2002, consid. 3.3.2.).

 

Il TF ha giudicato della stessa rilevanza (grado medio e non al limite della categoria degli eventi gravi) l’infortunio occorso ad un assicurato che si era procurato una frattura trasversale al femore dopo essersi scontrato, a bordo della propria motocicletta, con un’autovettura. Anche in questo caso l’Alta Corte non ha ritenuto una particolare spettacolarità dell’incidente (STF 8C_949/2008 del 4 maggio 2009, consid. 4.1. e 4.2.1.).

                                     

                                         Analoga qualificazione (grado medio medio) è stata posta dall’Alta Corte anche nel caso di una collisione frontale verificatasi ad una velocità di circa 70 km orari, a seguito della quale l’assicurato aveva riportato una commotio cerebri e diverse contusioni (STF 8C_579/2011 del 5 dicembre 2011, con relativi riferimenti [STF 8C_786/2009 del 4 gennaio 2010 c. 4.6.2, 8C_957/2008 del 1° maggio 2009 c. 4.3.1 e 8C_964/2009 del 19 febbraio 2010 c. 5.2 e 5.2.1]).

 

                                         L’Alta Corte ha posto la medesima qualificazione (grado medio e non al limite della categoria degli eventi gravi) anche nella STFA U 170/02 del 12 febbraio 2003 - che ha confermato la STCA 35.2000.15 del 23 aprile 2002 - concernente un incidente della circolazione stradale in cui l'assicurato ha perso il controllo del proprio veicolo ed è andato ad urtare - all'interno di una galleria - frontalmente contro due vetture che sopraggiungevano sulla corsia di contromano. Esso ha lamentato una commotio cerebri, una contusione al fianco, una leggera contusione al rene destro, una sospetta frattura della quarta/quinta costola laterale destra nonché escoriazioni al braccio destro.

 

                                         Questo Tribunale ha fornito la medesima qualificazione (grado medio e non al limite della categoria degli eventi gravi), nella STCA 35.1999.95 del 2 ottobre 2001 - cresciuta incontestata in giudicato - riguardante un incidente della circolazione stradale, avvenuto in autostrada nei pressi di __________, in cui l'autovettura sulla quale si trovava l'assicurata, all'imbocco di una galleria, ha cominciato a sbandare verso sinistra. L'auto si è messa di traverso nella carreggiata, con la parte posteriore spostata più a sinistra. Ha poi cozzato con quest'ultima contro la parete della galleria, veniva ributtata verso destra e con la parte anteriore colpiva l'altra parete della galleria. Veniva poi ancora ributtata dall'altra parte della galleria e cozzava di nuovo contro la parete di sinistra della carreggiata e poi un'altra volta a destra. Il veicolo si è poi fermato praticamente fuori dall'altra parte della galleria. A causa del sinistro, l'assicurata ha riportato una frattura diafisaria distale pluriframmentaria dell'omero destro con paresi totale del nervo radiale destro con aprassia da compressione

 

                                         A mero titolo di raffronto, si osserva che questo Tribunale, in una sentenza 35.1997.10+25 del 7 giugno 1999 - tutelata dal TFA con pronunzia U 284/99 del 13 gennaio 2000 - ha classificato fra gli infortuni di categoria grave, l'incidente della circolazione stradale in cui, a causa di un colpo di sonno, l'assicurato, al volante della propria autovettura, a bordo della quale avevano trovato posto altre 5 persone, ha invaso la corsia di contromano ed è entrato in collisione, ad una velocità di 100/110 km/h, con un camion a rimorchio che viaggiava alla velocità di 80/85 km/h, riuscendo ad arrestarsi soltanto ad una distanza di circa 19 metri dal punto d'impatto. A seguito dell'urto, l'assicurato ha riportato gravi lesioni in diverse parti del corpo. Il figlio dell'assicurato si è anch'esso procurato delle gravi lesioni fisiche. Il cognato dell'interessato, che era seduto sul sedile posteriore sinistro, è deceduto sul luogo dell'incidente.

                                         Il TCA ha qualificato allo stesso modo l'incidente della circolazione stradale in cui il conducente dell'autovettura sulla quale aveva trovato posto l'assicurata, a seguito di un sorpasso effettuato ad alta velocità - almeno 150 km/h secondo le testimonianze - ha perso la padronanza del veicolo ed è andato a cozzare contro un muro posto sulla sua destra. In ragione della violenza dell'urto, i due occupanti sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo e sono finiti sulla carreggiata. L'automobile, dopo l'urto, si è spezzata in due tronconi ed è rimbalzata all'indietro fermandosi sulla corsia di contromano. L'assicurata si è procurata gravi lesioni in diverse parti del corpo (frattura diafisaria trasversa dell'omero destro, frattura ilio-ischiopubica sinistra con dissociazione sacro-iliaca sinistra, rottura del diaframma a sinistra, lesione del plesso ascellare destro e frattura malleolare composta della caviglia destra). Il conducente è invece deceduto sul luogo dell’incidente (cfr. STCA 35.1999.45 del 27 agosto 2001).

                                         Parimenti, nella sentenza del 15 dicembre 1994 nella causa M. I., citata in RAMI 1995 U215, p. 91, il TFA ha classificato nella categoria degli infortuni gravi, l'incidente della circolazione stradale in cui, a causa di una collisione frontale fra due autovetture, l'assicurato/passeggero di una di esse ha subito un grave politrauma (trauma addominale, trauma cranio-cerebrale con commotio cerebri, trauma toracico con fratture multiple di coste a sinistra, importante contusione polmonare, frattura comminuta intrarticolare aperta del piatto tibiale sinistro, sezione dell'arteria radiale a livello dello spazio inter-metacarpale dorsale alla mano destra) ed i suoi due compagni di viaggio sono deceduti.

                                         Queste tre ultime fattispecie - vuoi per la dinamica stessa del sinistro, vuoi per la natura delle lesioni subite dall'assicurato - vanno considerate notevolmente più gravi rispetto a quella che ora occupa il TCA.

 

                                         Parimenti più gravi, a mente di questa Corte, appaiono pure le seguenti fattispecie, nelle quali gli infortuni sono stati giudicati di grado medio al limite della categoria degli infortuni gravi.

                                         Nella sentenza 35.1998.95/35.1998.101 del 4 settembre 2000, questa Corte ha giudicato di grado medio al limite della categoria degli infortuni gravi, l'incidente della circolazione stradale, avvenuto sull'autostrada Basilea-Karlsruhe, in cui l'automobile, sulla quale si trovava l'assicurato, ha iniziato una manovra di sorpasso ad una velocità di circa 130 km/h, allorquando la vettura che la precedeva si è, anch'essa, improvvisamente spostata sulla corsia di sorpasso. Onde evitare uno scontro, il conducente ha dapprima sbattuto contro il guardrail di sinistra per poi ritornare sulla carreggiata. A questo punto, egli ha completamente perso la padronanza del veicolo, il quale si è rovesciato sul tetto ed è scivolato trasversalmente sulla carreggiata per circa 200 metri, terminando la propria corsa contro un albero situato sul fondo di una scarpata. A causa del sinistro, l'assicurato ha riportato una distorsione al rachide cervicale nonché un'importante ferita lacero-contusa al cranio, nella zona fronto-parietale. Sua figlia di sei anni - in stato di coma, con uno schock emorragico ed un'instabilità al bacino - è stata intubata sul luogo dell'incidente e trasportata d'urgenza presso l'Ospedale cantonale di __________. Qui, i medici - constatate le gravi lesioni riportate (commotio cerebri, frattura dell'osso pubico destro con lussazione della sinfisi pubica, frattura della tibia destra, ematoma retro-peritoneale su tamponamento della vescica con distacco completo dell'uretra dal collo vescicale, lacerazione completa della parete posteriore della vagina e lacerazione della parete anteriore del retto fino alla muscolaris mucose) - l'hanno sottoposta ad una laparatomia d'urgenza con revisione e sutura dell'uretra, della vagina e del retto nonché stabilizzazione del bacino con posa di un fissatore esterno.

                                         Il TFA ha valutato allo stesso modo l'incidente della circolazione stradale, avvenuto all'interno di una galleria, in cui l'automobile sulla quale viaggiava l'assicurata è stata investita da una vettura che aveva invaso la corsia di contromano. Va sottolineato come il coinvolgimento dell'autovettura dell'assicurata abbia avuto luogo soltanto in una seconda fase dell'incidente, cioè dopo che il conducente responsabile si era già scontrato con una precedente auto, il cui conducente è peraltro deceduto. L'assicurata, così come gli altri occupanti, ha riportato molteplici lesioni, segnatamente la rottura del legamento della caviglia destra nonché lo stiramento del "plexus brachialis" (RAMI 1999 U335, p. 207ss.).

 

                                         Ritenuto come l’evento oggetto della presenta fattispecie vada classificato quale infortunio di grado medio, per potere ammettere l’adeguatezza occorre che siano realizzati tre dei criteri citati in precedenza (SVR 2010 UV n. 25 pag. 100 [8C_897/2009] consid. 4.5). Ciò che, tuttavia, non si verifica in concreto.

 

                                         In primo luogo si osserva che le circostanze nelle quali si è verificato l'infortunio del 28 aprile 2008,  pur potendo riconoscere allo stesso una certa spettacolarità e drammaticità, non possono dirsi particolarmente drammatiche o spettacolari (cfr. giurisprudenza citata in precedenza, STF 8C_579/2011 del 5 dicembre 2011, c. 3.5.; STF 8C_949/2008 del 4 maggio 2009, consid. 4.1. e 4.2.1.; STFA U 115/05 del 14 settembre 2005, consid. 2.4.).

                                         Quelle riportate dal ricorrente - in sostanza la frattura diafisaria del femore sinistro e la frattura del calcagno sinistro - non costituiscono delle lesioni organiche gravi o particolarmente idonee a provocare un'elaborazione psichica abnorme (cfr., a mero titolo esemplificativo, STFA U 377/99 del 7 febbraio 2000 consid. 2b, in cui la frattura del collo del femore sinistro non è stata ritenuta particolarmente grave, né di natura a determinare disturbi psichici; ad analoghe conclusioni è giunta l’Alta Corte nelle sentenze U 88/01 del 24 dicembre 2002 - in cui l’interessato aveva riportato diverse fratture, ossia “hintere Hüftluxation links mit Acetabulumfraktur, eine vordere Beckenringfraktur rechts, ein Rissquetschwunde am linken Unterschenkel sowie diverse Kontusionen” - e U 115/05 del 14 settembre 2005 - in cui la persona interessata aveva ripostato due fratture del femore e meglio “offene Femurschaftfraktur rechts sowie eine pertrochantere Femurfraktur rechts”).

                                         Nessun elemento all'inserto consente inoltre di ravvisare gli estremi per ammettere la presenza di una cura medica errata e notevolmente aggravante gli esiti dell'infortunio.

                                         Anche il criterio del decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute non é soddisfatto. In merito è utile sottolineare che dalla cura medica e dai notevoli disturbi non si può dedurre un decorso sfavorevole e/o delle complicazioni rilevanti. Sono inoltre necessarie delle circostanze particolari che hanno pregiudicato la guarigione. L’assunzione di molti medicamenti e l’esecuzione di diverse terapie non basta per ammettere questo criterio. Lo stesso vale per il fatto che, nonostante regolari terapie, l’assicurato lamenta ancora disturbi e non ha raggiunto una (completa) capacità lavorativa (cfr. STF 8C_80/2009 del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e riferimenti). Nella concreta evenienza, se le cure prestate al ricorrente non hanno permesso di migliorare il suo stato di salute, é perché si é sovrapposta una problematica psichica, di cui non é però consentito tener conto nella valutazione dell’adeguatezza.

                                         Per il resto, anche la rilevanza del grado e della durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche dell'infortunio dev'essere negata, ritenuto che il dr. __________, per le sole conseguenze infortunistiche, ha dichiarato l’assicurato totalmente abile al lavoro in attività adatte già dal 15 marzo 2011 (cfr. U 194/03 del 14 giugno 2004, c. 4.3.).

                                         In tali condizioni, non mette conto di esaminare oltre se l'ulteriore criterio suscettibile di eventualmente entrare in linea di considerazione, ossia quello della persistenza dei dolori somatici sarebbe realizzato, ritenuto che, alla luce di quanto precede, la sua presenza non basterebbe comunque, da sola, per ammettere l'esistenza del necessario nesso di causalità adeguata (cfr. pure RSAS 2001 pag. 431, U 187/95).

                                         Ne consegue che i disturbi psichici non vanno considerati in nesso di causalità adeguato con l’infortunio in esame.

 

                               2.4.   Entità della rendita di invalidità

 

                            2.4.1.   Secondo l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

                                         Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

 

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

                                         Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

 

                                         Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

 

                                         1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

 

                                         2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

 

                                         Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve i­noltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore cau­sa­le).

                                         Nell'assi­cura­zione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il dan­no alla salute e l'infortunio.

 

                            2.4.2.   L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                         D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

                                         Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

                                         L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

 

                                         I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

                                         La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                         Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

                                         La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

                                         Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

 

                                         I. Termine: reddito da invalido

 

                                         La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

                                         Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

 

                                         Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

 

                                         Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

 

"  Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

 

 

                                         II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

 

                                         Nel determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

 

                                         Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

 

                            2.4.3.   Nella concreta evenienza, con la decisione impugnata, l’assicuratore LAINF ha attribuito all’assicurato una rendita di invalidità del 20%. Esso ha in effetti sostenuto che, svolgendo un’attività lavorativa adeguata al suo stato di salute, il ricorrente potrebbe conseguire un reddito di fr. 53’268, che raffrontato al reddito che avrebbe potuto percepire da valido presso la ditta __________, di fr. 66'191.85, porta ad un grado di invalidità del 20%.

 

                                         Il TCA osserva che, nella fattispecie, l’esigibilità lavorativa, dal profilo medico, è stata valutata dal dr. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica.

                                         In occasione della visita medica di chiusura del 14 marzo 2011, lo specialista in questione, poste le diagnosi di “frattura diafisaria femore sinistro (28.4.2008); riduzione aperta e osteosintesi femore sinistro con chiodo endomidollare (29.4.2008); asportazione vite di bloccaggio distale femore sinistro (18.8.2008); asportazione del chiodo endomidollare, alesaggio endomidollare, decorticazione, cura pseudoartrosi e ri-osteosintesi varizzante di correzione aperta del femore sinistro (24.11.2008) per pseudo-artrosi; asportazione del materiale di osteosintesi femore diafisario distale sinistro (13.10.2010); trauma contusivo e distorsivo ginocchio sinistro con lesione parziale del legamento crociato posteriore (28.4.2008); artroscopia diagnostica ginocchio sinistro con condroplastica femoro patellare, sinoviectomia anteriore e shrinking del legamento crociato posteriore (13.10.2010); condropatia femoro-patellare ginocchio sinistro; trauma contusivo distorsivo del retro piede sinistro con frattura pluriframmentaria in zona del sustentaculum tali del calcagno sinistro (28.4.2008); anchilosi post-traumatica della sotto-talare e sindrome algica del retro piede sinistro”, ha ritenuto lo stato di salute stabilizzato, considerando che “a causa della sintomatologia algica a livello del piede sinistro con l’importante limitazione funzionale una ripresa del lavoro svolto prima dell’infortunio in qualità di giardiniere a lungo termine non sarà possibile. È da prevedere un ri-orientamento professionale per un’attività adeguata ai postumi traumatici che sarebbe eseguibile a partire da subito” (doc. 200 fasc. 2).

 

                                         A seguito della documentazione medica prodotta dall’assicurato, con apprezzamento medico del 20 dicembre 2011 concernente la visita medica __________ del 13 dicembre 2011, il dr. __________ ha confermato la propria valutazione, rilevando che “in base all’esame clinico obiettivo non abbiamo segni per un rilevante peggioramento della situazione fisica globale e dei postumi infortunistici all’arto inferiore rispetto alla visita medica di chiusura del 14 marzo 2011”, aggiungendo che “quindi la valutazione dell’esigibilità al lavoro e della menomazione dell’integrità rimane valida. L’assicurato è sempre considerato abile al lavoro in misura massima possibile” (doc. 238 fasc. 2).

 

                                         Presentando l’interessato anche disturbi di natura psichica, egli è stato sottoposto ad esame peritale a cura della dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.

                                         Nel referto del 4 aprile 2012, la specialista in psichiatria, posta la diagnosi di “reazione ansioso-depressiva in sindrome da disadattamento (ICD10-F43.2)”, ha concluso che “dal punto di vista psichiatrico egli non presenta una depressione vera e propria, ci sono comunque elementi – umore leggermente deflesso, tensione endopsichica, affettività labile – per porre la diagnosi di una reazione ansioso-depressiva in sindrome da disadattamento. Questo stato è conseguente alle limitazioni fisiche residue dell’infortunio del 28.4.2008 e pertanto sussiste una causalità naturale e diretta con quest’ultimo. È consigliabile che egli si rivolga ad uno specialista per una terapia di supporto, specialmente ora che dovrà affrontare la problematica lavorativa” (doc. 252 fasc. 2).

 

                                         Rispondendo alle domande poste dall’Istituto assicuratore (cfr. doc. 253 fasc. 2), la dr.ssa __________, con scritto del 23 maggio 2012, ha precisato:

 

"  -     La sindrome da disadattamento diagnosticata implica una cura di

        supporto per quanto tempo?

     

      Una sindrome da disadattamento non implica necessariamente una terapia psichiatrica. Nel caso di questo assicurato la reintegrazione professionale è di importanza prioritaria e dovrebbe iniziare il prima possibile. Un supporto psichiatrico professionale è comunque consigliabile, visto che egli dovrà affrontare una nuova situazione lavorativa (riqualifica, cambiamento del posto di lavoro) non voluta, ma dettata da circostanze spiacevoli e che egli dovrà ancora per diverso tempo fare i conti con i dolori e le limitazioni funzionali derivate dall’infortunio. È difficile pronosticare la durata della terapia in questione, consigliabile sarebbe fino a reintegrazione professionale conclusa. L’assicurato potrebbe per questo rivolgersi allo Studio __________, dove si era già informato per una presa a carico.

 

-          Tale sindrome potrebbe compromettere (se non curata) la reintegrazione professionale?

 

                                Proprio compromettere no, ma la sintomatologia presente – umore leggermente deflesso, tensione endopsichica, affettività labile – rende più difficoltoso affrontare le difficoltà e le frustrazioni che un tale processo, viste anche le problematiche fisiche, comporta.

 

-          Sempre tale sindrome potrebbe compromettere la reintegrazione professionale anche a cura conclusa?

 

No.

 

-          Nell’affermativa sussistono de postumi psichici indennizzabili?

 

Decade.” (Doc. 256 fasc. 2)

 

                                         In sede di opposizione contro la decisione di attribuzione di una rendita di invalidità del 20%, il patrocinatore dell’assicurato, a comprova della propria richiesta di riconoscimento di una rendita del 70% almeno, ha trasmesso all’assicuratore LAINF due referti peritali, l’uno del dr. __________ e l’altro del Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali (CPAS), redatti su incarico dell’Ufficio AI.

                                        

                                         Nel referto peritale del 22 ottobre 2012, il dr. __________, spec. FMH in medicina interna/malattie reumatiche, poste le diagnosi di “1. residui dolori all’arto inferiore sx su: esiti da infortunio della circolazione avvenuto il 28.4.2008 con conseguente frattura diafisaria distale del femore sx, riduzione e osteosintesi della frattura del femore sx con chiodo endomidollare bloccato con due viti il 29.4.2008 (intervento eseguito presso l’Ospedale __________), ablazione della vite distale al femore sx il 18.8.2008 (fecit dr. __________ presso la Clinica __________), ablazione del materiale di osteosintesi, reaming intra-midollare con lavaggio ed aspirazione del canale midollare, cura della pseudoartrosi con varizzazione di correzione (intervento eseguito il 24.11.2008 dal dr. __________ presso la __________), ablazione del materiale di osteosintesi al femore sx, artroscopia diagnostica del ginocchio sx con condroplastica femoro-patellare, sinoviectomia anteriore e shrinkage del legamento crociato posteriore il 13.10.2010 (intervento eseguito dal dr. __________ presso la __________); artrosi femoro-patellare al ginocchio sx; residui importanti dolori alla caviglia sx in esito dopo frattura del calcagno trattata conservativamente e sviluppo di un’artrosi all’articolazione talo-calcaneare; 2. leggera sindrome lombovertebrale cronica su discrete turbe statiche e sbilancio muscolare; 3. reazione ansioso-depressiva in sindrome da disadattamento (diagnosi della dr.ssa __________)”, ha ritenuto l’assicurato totalmente inabile al lavoro nella precedente attività di giardiniere e in altre attività pesanti, ma ancora abile al lavoro nella misura dell’80% in attività lavorative adatte, rispettose delle sue limitazioni funzionali (doc. 298 fasc. 2).

 

                                         Nel rapporto peritale del 2 novembre 2012, il dr. __________ e la dr.ssa __________ del CPAS, entrambi specialisti FMH in psichiatria e psicoterapia, posta la diagnosi di “modificazione duratura della personalità (ICD10-F62.9)”, hanno ritenuto l’assicurato abile al lavoro nella misura del 50% sia nella sua precedente attività, sia in altre attività adatte (doc. 302 fasc. 2).

 

                                         A fronte delle ulteriori contestazioni dell’assicurato, l’assicuratore LAINF ha sottoposto la questione al dr. __________, spec. FMH in chirurgia e in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore e al dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore.

                                         Con apprezzamento medico del 27 febbraio 2013, gli specialisti interpellati hanno integralmente condiviso le considerazioni del dr. __________, ritenendo che l’assicurato, per gli esiti infortunistici, non sia più in grado di svolgere la precedente attività di giardiniere, ma possa invece ancora esercitare, a tempo pieno, un’attività sedentaria leggera, principalmente in posizione seduta.

                                         Quanto alla valutazione della capacità lavorativa residua nello svolgimento di attività adatte, dell’80%, effettuata dal dr. __________ in ambito AI, gli specialisti di __________ hanno ritenuto di non poterla condividere, dato che la generica necessità di introdurre delle pause prolungate indicata dal dr. __________ non risulta invece dalla precisa e approfondita analisi dei limiti funzionali dell’assicurato eseguita dal dr. __________ (doc. 305 fasc. 2).

                                         Essi hanno, in particolare, rilevato che:

 

"  (…)

Der IV-Gutachter begründet seine Einschätzung der Arbeitsfähigkeit respektive deren Einschränkung um 20% mit dem in Klammer gesetzten Hinweis, dass der Versicherte während dem Arbeitstag vermehrt Pausen benötige. Dies ist aber nicht nachvollziehbar, wenn die Beurteilung der Zumutbarkeit so erfolgt ist, wie sie der __________-__________ in seiner Beurteilung vom 14.03.2011 gemacht hatte. In dieser detaillierten Beurteilung werden, wie oben erwähnt, alle Tätigkeitsbereiche sowohl leistungsmässig wie auch zeitmässig bewertet. Die zeitlichen Limitierungen werden auf der Ebene dei einzelnen Tätigkeitsbereiche berücksichtigt und können somit nicht noch einmal zusätzlich in allgemeiner Art angegeben werden. Mit dem vom __________ beschriebenen Zumutbarkeitsprofil kann ohne Weiteres eine dem leiden angepasste Tätigkeit in vollem zeitlichem Umfang ausgeübt werden, da die zeitlichen Limiten bereits auf Stufe dei einzelnen Tätigkeitsbereiche (Stehen, Gehen, Sitzen, etc.) berücksichtig sind. Eine generelle prozentuale Einschränkung der allgemeinen Leistungsfähigkeit, die ein bestimmtes Mass an Pausen verlangt, wird gelegentlich bei Zuständen nach Schädel-Hirnverletzungen formuliert (z.B. rasche mentale Ermüdbarkeit, Nachlassen del Merkfähigkeit o.ä.). Im vorliegenden Fall trifft dies jedoch nicht zu.

 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der __________ am 14.03.2011 die Zumutbarkeit infolge des Unfalles vom 28.04.2008 umfassend und nachvollziehbar beurteilt hat. Die dafür zugrunde liegenden medizinischen Befunde korrelieren gut mit denjenigen des IV-Gutachtens vom 18.10.2012. Die generelle prozentuale Schätzung der zeitlichen Einschränkung der Arbeitsfähigkeit im IV-Gutachten vom 18.10.2012 ist nicht nachvollziehbar, wenn man auf die detaillierte Beurteilung der Zumutbarkeit der __________ Untersuchung vom 14.03.2011 abstellt, welche die zeitlichen Einschränkungen auf Stufe der einzelnen Tätigkeitsbereichen (Stehen, Gehen, Treppensteigen etc.) berücksichtigt.”

(Doc. 305 pag. 5 fasc. 2)

 

                                         Nella concreta evenienza, attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti, questo Tribunale ritiene che il parere espresso dai chirurghi ortopedici dr. __________ e dr. __________, a conferma di quanto già valutato dal dr. __________, possa validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere.

                                         Gli specialisti hanno infatti spiegato in maniera chiara, precisa e dettagliata le ragioni per le quali hanno considerato corretta la valutazione del dr. __________ a proposito delle conseguenze dei disturbi post-infortunistici sulla capacità lavorativa residua dell’interessato nello svolgimento di attività rispettose dei suoi limiti funzionali, dettagliatamente elencati dal dr. __________ in occasione della visita medica di chiusura del 14 marzo 2011.

                                         Essi hanno peraltro constatato come le limitazioni funzionali poste dal dr. __________ (ovvero “possibilità di camminare frequentemente per almeno 50 metri ed a volte pure per 100-150 metri; impossibilità di camminare su terreni sconnessi; impossibilità a salire e scendere le scale ripetutamente; impossibilità a svolgere lavori in posizione inginocchiata”, cfr. doc. 298 fasc. 2) siano sovrapponibili a quelle – peraltro ben più approfondite e dettagliate (cfr. doc. 200 pag. 5 fasc. 2) - poste dal dr. __________ (il quale, tra le altre cose, ha indicato che l’assicurato può camminare fino a 50 metri senza limitazione, camminare oltre i 50 metri solamente talvolta; non può più camminare per lunghi tratti; non può mai camminare su terreno accidentato; salire su scale solo talvolta; posizione inginocchiata solo talvolta, cfr. doc. 200 fasc. 2).

                                     

                                         Il TCA non ha motivo per distanziarsi da queste conclusioni, ben motivate e convincenti, del dr. __________ e del dr. B__________ che, del resto, non vengono smentite dalla presa di posizione del 4 aprile 2013 del dr. __________, prodotta in corso di causa, nella quale il perito reumatologo dell’UAI, rispondendo ad una richiesta di precisazioni da parte del patrocinatore dell’interessato, ha espressamente indicato le ragioni che lo hanno spinto a porre una diversa quantificazione della percentuale di capacità lavorativa residua nello svolgimento di attività adatte rispetto a quanto ritenuto dal medico dell’CO 1.

                                         Il dr. __________ ha, infatti, sottolineato che, diversamente dal dr. __________, egli preso in considerazione anche fattori extra-infortunistici, tenendo conto, oltre che delle limitazioni di origine somatica, anche dei dolori cronici risentiti dall’assicurato.

                                         Lo specialista si è così espresso:

 

"  Personalmente ritengo giustificata una riduzione della capacità lavorativa dell’assicurato nella misura del 20%, anche per lo svolgimento di una professione fisicamente adeguata, in considerazione dei cronici dolori lamentati, che possono sicuramente influire sul suo generale stato psico-fisico.

 

Sottolineo d’altronde come la CO 1 stessa abbia riconosciuto un danno d’integrità all’assicurato pari al 23.5% a causa delle lesioni subìte al piede sinistro. I criteri di valutazione della CO 1 sono però divergenti da quelli medico-teorici da me espressi nella perizia per l’AI.

 

Nella mia valutazione peritale ho preso in considerazione non solo il danno fisico, bensì anche quello causato dalla presenza di cronici dolori che, a mio parere, influisce almeno parzialmente sulla capacità lavorativa dell’assicurato anche per lo svolgimento di una professione fisicamente adeguata. Ciò non è invece stato preso in considerazione dai colleghi della CO 1.

 

Sono dell’idea che una persona sofferente di cronici dolori non sia più in grado di lavorare a tempo pieno, necessitando perciò di una riduzione almeno parziale dell’orario lavorativo o perlomeno dell’inserimento durante l’arco della giornata di pause più prolungate per alleviare il dolore.” (Doc. G)

 

Pertanto, il TCA non può, contrariamente a quanto preteso in sede ricorsuale, considerare l’assicurato inabile al lavoro nella misura del 20% nello svolgimento di attività adatte, come ritenuto dal dr. __________, visto che la sua valutazione, eseguita per conto dell’Ufficio AI, prende in considerazione anche l’esistenza di dolori cronici, che, come ampiamente esposto in precedenza (cfr. consid. 2.3.4.), non sono di competenza dell’assicuratore infortuni, in difetto del necessario nesso di adeguatezza.

Di conseguenza, le conclusioni alle quali è giunto l’Ufficio AI non possono valere automaticamente anche in ambito infortunistico.

 

                                         Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, il TCA ritiene che la valutazione, per quanto concerne l’esigibilità lavorativa, sul mercato generale del lavoro, fornita dal dr. __________ e confermata dal dr. __________ e dal dr. __________ - per i quali l’assicurato sarebbe in grado di svolgere un’attività lavorativa principalmente sedentaria, così da risparmiare l’arto inferiore sinistro - può validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere.

                                        

 

                                         Inoltre, secondo questo Tribunale, le limitazioni funzionali derivanti dal danno alla salute infortunistico non rendono irrealistica la possibilità di reperire, sul mercato generale del lavoro, delle opportunità di impiego.

                                         Va qui rilevato che specialmente nell’ambito industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle attività di mera sorveglianza – fisicamente assai leggere – che non presuppongono particolari attitudini intellettuali e che possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura.

 

                                         È poi utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. DTF 119 V 347; VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).

 

                                         Il Tribunale federale ha nuovamente avuto occasione di richiamare la sua giurisprudenza nella STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008, con la quale ha confermato la STCA 35.2007.42 del 21 giugno 2007, osservando:

 

"  8.2 Come rettamente rilevato dal Presidente del Tribunale cantonale, tuttavia, la questione se la capacità lavorativa in posizione prevalentemente eretta risulta effettivamente ridotta non va risolta in questa sede. In effetti in considerazione dell'ampio ventaglio di attività semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi (cfr. ISS, livello di esigenze 4, tabella TA1) - un numero significativo di queste attività sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la posizione e sono pertanto adatte al danno alla salute presentato dall'assicurato (v. per analogia la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 324/00 del 5 giugno 2001, consid. 2b) - la Corte ha già ripetutamente statuito, in casi con limitazioni funzionali analoghe, che esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda anche la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 401/01 del 4 aprile 2002, consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale per personale non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che consentono il cambiamento frequente di posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).”

 

                            2.4.4.   Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

 

                                         Quanto al reddito da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, senza il danno alla salute, RI 1 – che senza l’infortunio avrebbe iniziato a lavorare presso a ditta __________ come macchinista-magazziniere, come da contratto da lui già sottoscritto in data 20 aprile 2008, con un salario orario di fr. 27.80 l’ora (cfr. doc. 270 fasc. 2) – avrebbe potuto guadagnare nel 2012 fr. 66'191.85 (cfr. doc. A).

 

                                         Questo dato, non contestato, può essere fatto proprio dal TCA.

 

                            2.4.5.   Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

 

                                         Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

 

                                         Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

                                         In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

 

                                         L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

 

                                         In una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

                                         Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

 

                                         La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

 

                            2.4.6.   Dalle tavole processuali risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr. 62'667.72 il reddito da invalido per il 2012, applicando la tabella TA 1 2010, livello di qualifica 4, adeguata al 2012 (+1.0% (stima trimestrale) per il 2011 e + 1.2%(stima trimestrale) per il 2012, cfr. doc. 270 fasc. 2) e operando successivamente una decurtazione del 15% a titolo di deduzione sociale.

 

                                         Conformemente alla giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1.

 

                                         Utilizzando i dati forniti da questa tabella, l’assicurato, svolgendo nel 2010 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’901.

                                         Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella pubblicata sul sito web dell’Ufficio federale di statistica), esso ammonta a fr. 5'097.04 mensili oppure a fr. 61'164.48 per l'intero anno (fr. 5'097.04 x 12).

                                         Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali (da quantificare, contrariamente a quanto operato dall’amministrazione sulla base di una stima, in +1% per il 2011 e +0.8% per il 2012, cfr. la relativa tabella pubblicata sul sito web dell’Ufficio federale di statistica), si ottiene, per il 2011, un reddito annuo di fr. 61'776.15 e, per il 2012, un reddito annuo di fr. 62'270.36.

 

                                         L’assicurato, quale macchinista-magazziniere, avrebbe guadagnato, nel 2012, fr. 67'898.--/anno per un’occupazione a tempo pieno.

                                         Tale reddito si situa sotto la media dei salari per un'attività equivalente (Tabella TA 1 2010, p.to 41-43, livello di qualifica 4: fr. 5’310 riportato su 41.7 ore/settimana = fr. 5’535.70 x 12 mesi = fr. 64'428.10 + adeguamento all'indice dei salari nominali).

                                        

                                         In casu, in applicazione della giurisprudenza citata al considerando 2.4.5. in fine, il reddito statistico da invalido (fr. 62'270.36) non va dunque ridotto, essendo la percentuale di gap salariale del 2.51% (fr. 67’898 vs. fr. 66’192), inferiore alla soglia del 5% (cfr. STF 8C_652/2008 dell’8 maggio 2009).

  

                            2.4.7.   In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

 

                                         Nella concreta evenienza, l’Istituto assicuratore ha operato una decurtazione del 15% sul reddito statistico da invalido (doc. 270 fasc. 2).

 

                                         Tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, operando una decurtazione del 15%, l’CO 1 non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.

 

                                         Il reddito da invalido, tenuto conto di una decurtazione del 15%, ammonta dunque a fr. 52'929.90 (85% di fr. 62'270.36).

 

                                         In conclusione, il grado di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 52'929.90 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 66’192.-- - risulta essere del 20.03%, arrotondato al 20% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41, così come calcolato dall’amministrazione.

                                        

                                         Visto che, con la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha riconosciuto a RI 1 una rendita di invalidità proprio del 20%, il suo ricorso deve essere respinto.

 

 

                               2.5.   Diritto all’indennità per menomazione all’integrità

 

                            2.5.1.   Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

                                         Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

                                         Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

                                         Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

 

                            2.5.2.   L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

                                         In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

                                         La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

 

                            2.5.3.   Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

                                         Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

 

                                         Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

 

                                         Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

                                         La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

                                         Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

                                         Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

                                         Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

                                         Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per

                                         menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

 

                            2.5.4.   L’INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

                                         Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

                                         Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

 

                            2.5.5.   Nel caso di specie l’assicuratore LAINF resistente - sulla base della valutazione del 14 marzo 2011 del dr. __________, il quale ha assegnato un’IMI lorda del 10% per il ginocchio sinistro e un’IMI lorda del 15% per il piede sinistro, per un valore complessivo del 23.5% - ha riconosciuto all’assicurato un’IMI del 23.5%.

 

                                         Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale, considerata anche l'assenza di pareri specialistici divergenti, non vede motivi che gli impongano di scostarsi dall’apprezzamento del 14 marzo 2011 del dr. __________, il quale ha rilevato che:

 

"  (…)

Ginocchio sinistro

Da prevedere progressione della condropatia femoro-patellare e a lungo termine formazione di una artrosi femoro-patellare di moderata a grave entità associata ad un aumento della sintomatologia algica e del disturbo funzionale in futuro e probabilmente richiedente ulteriori interventi chirurgici.

Secondo la Tabella 5.2 una artrosi femoro-patellare di moderata a grave entità corrisponde ad un valore del 10%.

 

Piede sinistro

Considerando il disturbo funzionale algico del retro piede e l’incipiente artrosi dell’articolazione sotto talare con probabile progressione e a lungo termine in futuro richiedendo probabilmente un intervento di artrodesi, secondo le Tabelle 2.2 e 5.2, il tasso per la menomazione all’integrità è considerato del 15%.” (Doc. 199 fasc. 2)

 

A fronte delle contestazioni presentate dall’assicurato in sede di opposizione, la questione è stata nuovamente vagliata dal dr.  e dal dr.  di __________a, i quali, nell’apprezzamento del27 febbraio 2013, hanno confermato la correttezza della valutazione del dr. __________, ritenuta persino generosa (doc. 305 fasc. 2).

Essi hanno, infatti, rilevato che:

 

"  Gelenksinstabilitäten werden nach Tabelle 6 gemäss UVG geschätzt. In den einleitenden Erläuterungen wird ebenfalls darauf verwiesen, dass bei gleichzeitigem Vorliegen einer Instabilität und einer Arthrose die höhere Schätzung massgebend sei, ohne Kumulation.

 

Da in der Tabelle 6 eine mittelschwere Instabilität des einen oder beider Kreuzbänder mit 0-5% angegeben wird, hingegen Tabelle 5 eine mässige Femoropatellararthrose zwischen 5-10% veranschlagt, hat der Suva-Kreisarzt korrekterweise auf Tabelle 5 gestützt.  Die klinisch festgestellte hintere Kreuzbandinsuffizienz respektive hintere Instabilität des linken Kniegelenkes ist medizinisch gesehen als leicht bis mässig einzustufen. Das Kniegelenk bewegt noch weitgehendst in vollem Umfang, Deformationen bestehen nicht, und in den Röntgenbildern sind noch keine Gelenkspaltverschmälerungen oder Osteophyten sichtbar. Der __________ zieht korrekterweise die Befunde bei, wie sie anlässlich der Arthroskopie des linken Kniegelenkes am 13.10.2010 erhoben wurden: Chondropathie Grad II-III. Objektiv gesehen war zum Zeitpunkt der kreisärztlichen Untersuchung die Femoropatellararthrose also gering. Trotzdem schätzte der __________ den Integritätsschaden am linken Kniegelenk von 10%. Diese eher grosszügige Beurteilung lässt sich mit der möglichen weiteren Arthroseentwicklung in den nächsten Jahren begründen.

 

Der Integritätsschaden am linken Fuss beziffert der Kreisarzt mit 15%. Tabelle 5 UVG “Arthrosen” gibt für mässige Arthrosen des unteren Sprunggelenkes 5-15% an. Die Arthrose des Subtalargelenkes ist beim Versicherten radiologisch gering. Die grosszügige Schätzung von 15%, also an der Obergrenze, begründet der Kreisarzt mit der partiellen Ankylose des subtalaren Gelenkes sowie der Möglichkeit, dass zukünftig noch eine subtalare Arthrodese durchgeführt werden muss.

In Tabelle 2 UVG “Integritätsschaden bei Funktionsstörungen an den unteren Extremitäten” wird die sub talare Arthrodese mit 15% veranschlagt.

 

Insgesamt kann also gesagt werden, dass die Integritätsschaden an der linken unteren Extremität grosszügig geschätzt wurde, begründet durch die mögliche weitere Entwicklung der Arthrosen am Knie und unteren Sprunggelenk im Verlaufe der nächsten Jahre. In korrekter Weise wurde aus den beiden Werten eine Gesamtschätzung der Integritätsschadigung an der linken unteren Extremität gerechnet. Dabei muss korrekterweise im prozentuellen Anteil der eine Schaden an derselben Extremität abgezogen werden, was insgesamt eine Integritätsschadenschätzung von 23.5% ergibt. Auch dieser Gesamtwert ist im Quervergleich hoch, bedenkt man, dass der Verlust des gesamten Vorfusses 25%, der Verlust des gesamten Fusses inklusive Rückfuss 30%, die komplette Versteifung des oberen und unteren Sprunggelenkes 20% und die Versteifung des Kniegelenkes 25% ergeben.” (Doc. 305 fasc. 2)

 

                                         Il TCA concorda con questa esposizione dettagliata e convincente, con la quale il dr. __________ e il dr. __________ hanno motivatamente spiegato le ragioni per le quali, nel caso concreto, il grado di menomazione durevole, tenuto conto dei disturbi già presenti e della probabile evoluzione futura, per il ginocchio sinistro, verso un’artosi femoro-patellare e, per quanto riguarda il piede sinistro, verso una artrosi dell’articolazione sotto talare, con probabile necessità di un’artrodesi, raggiunge il 23.5%.

 

                                     A titolo abbondanziale, va comunque rilevato, a titolo di esempio, che un’indennità del 35% viene corrisposta in caso di amputazione di una gamba sotto l’altezza del ginocchio, mentre un’indennità del 30% viene corrisposta in caso di perdita completa di un piede sotto la caviglia (cfr. Tabella 4, edita dalla Divisione di medicina assicurativa dell’INSAI), menomazioni decisamente più importanti rispetto a quella presentata dall’assicurato.

 

                                    Il patrocinatore dell’insorgente, del resto, in sede ricorsuale, ha espressamente indicato che “relativamente all’IMI, non si contesta che dal punto di vista fisico la stessa sia stata quantificata nella misura del 23.5%” (doc. I).

                                         Il legale ha, per contro, ritenuto che la percentuale dell’IMI da riconoscere all’assicurato debba essere maggiorata e raggiungere (almeno) il 35% onde tenere adeguatamente conto del danno all'integrità psichica (doc. I).

                                         A tale riguardo, il TCA rileva che, indipendentemente dall'esito dell'esame relativo al nesso di causalità adeguata sopra esposto (cfr. consid. 2.3.4.), tale richiesta si scontra con i principi giurisprudenziali vigenti in materia. Il Tribunale federale ha, infatti, già avuto modo di rilevare che, tenuto conto del fatto che, secondo la dottrina psichiatrica maggioritaria, soltanto degli eventi infortunistici di una gravità eccezionale determinano dei pregiudizi durevoli all'integrità psichica, il diritto a un'IMI per danno dell'integrità psichica viene infatti di principio negato - senza necessità di procedere a misure istruttorie ulteriori in merito alla natura e al carattere durevole della menomazione psichica - in caso di infortunio insignificante o leggero, come pure di un infortunio di grado medio, una deroga a questo principio essendo eccezionalmente ammissibile in presenza di un evento classificabile al limite degli infortuni gravi se gli atti all'inserto mettono in evidenza degli elementi che permettono di concludere per l'esistenza di una menomazione dell'integrità psichica particolarmente grave che non sembra più essere suscettibile di miglioramento (DTF 124 V 44 seg. consid. 5c/bb, 214; cfr. pure la sentenza U 102/04 del 20 settembre 2004, consid. 3.1; U 92/05 del 12 settembre 2006).

                                         Orbene, una siffatta situazione, già solo per quanto esposto al consid. 2.3.4., non si avvera in concreto.

 

                                         Nella misura in cui all’assicurato è stata riconosciuta un’IMI del 23.5%, la decisione su opposizione del 5 marzo 2013 merita quindi di essere confermata.

 

                               2.6.   Il rappresentante del ricorrente ha espressamente chiesto l’interrogatorio dell’assicurato (cfr. doc. I).

 

                                         Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

 

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti). Una semplice richiesta di prove, così come delle domande tendenti alla comparizione oppure a un interrogatorio personale, a un interrogatorio delle parti, a un’audizione testimoniale oppure a un sopralluogo, non sono sufficienti per fondare un simile obbligo (cfr. SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

                                         L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

 

                                         Nella concreta evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale - il ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, ma ha semplicemente chiesto di essere interrogato da questo Tribunale.

 

                                         Va inoltre ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

 

                                         In concreto, TCA ha chiarito nel corso della procedura tutte le questioni necessarie alla risoluzione del caso in esame. In queste circostanze, ritenuto inoltre come il ricorrente abbia avuto ampia facoltà di esprimersi in merito, questo Tribunale rinuncia all’assunzione di ulteriori prove.

 

 

 

                                     

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti