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redattore: |
Maurizio Macchi, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 10 aprile 2013 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 27 febbraio 2013 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. In data 29 aprile 2011, RI 1, dipendente del Comune di __________ in qualità di __________ e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1, é caduto sulle scale di casa battendo il fondoschiena contro lo spigolo di un gradino e, successivamente, pure l’arto superiore destro con contraccolpo al collo (cfr. doc. A1).
La TAC del bacino del 19 maggio 2011 ha evidenziato la presenza di una frattura ingranata di S5 (cfr. doc. M7).
La TAC del rachide cervicale effettuata in data 13 luglio 2011 ha mostrato, in particolare, una sospetta ernia discale a livello di C5/C6 (cfr. doc. M8), confermata grazie all’esame di RMN del 4 agosto 2011 (cfr. doc. M8a).
1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 5 gennaio 2012, la CO 1 ha negato la propria responsabilità a proposito dei disturbi interessanti la colonna cervicale, rinunciando peraltro a pretendere la restituzione delle prestazioni corrisposte nel frattempo (cfr. doc. A5).
A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato personalmente (cfr. doc. A8), in data 27 febbraio 2013, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. A9).
1.3. Con tempestivo ricorso del 10 aprile 2013, RI 1 ha chiesto che l’assicuratore convenuto venga condannato a riconoscergli le prestazioni di legge relativamente alla problematica cervicale, argomentando in particolare quanto segue:
" (…).
Osservo che prima della caduta del 29.04.2011 non avevo né dolori cervicali, né dolori al braccio destro né al pollice destro. I dischi erano al loro posto. Non mi é noto alcun esame in cui risulta il contrario.
La caduta dalla scala, nella sua dinamica, ha provocato un colpo meccanico tipico di una forzata iperflessione del capo, cui ha fatto seguito una iperestensione oltre i normali limiti funzionali.
Gli atti medici disponibili prima dell’evento non evidenziano la presenza di ernie cervicali. Solo dopo il 29.04.2011 si manifesta l’ernia il che mette chiaramente in relazione di causalità l’infortunio con i dolori lamentati dopo la caduta. Nel corso delle varie visite dal Dr. __________ avevo segnalato i dolori al braccio destro. Lo stesso vale per le visite dal dott. __________, che non sono citate da nessuna parte.
La frattura del coccige era molto dolorosa e quindi prioritaria. Penso che questo sia il motivo per cui non figuri alcun accenno all’ernia cervicale.
La tempistica dei fatti indicati dall’CO 1 é del tutto errata. Infatti il Dr. __________ ha steso il rapporto il 23.09.2011 perché gli é stato richiesto in tale data; era comunque a conoscenza dell’ernia cervicale e lo stesso mi aveva prescritto sia sedute di fisioterapia, che non avevano avuto effetti benefici, e successivamente delle punture di morfina, che io stesso mi facevo, per alleviare il dolore. L’uso della morfina evidenzia che i dolori erano forti.
Il Dott. __________, specialista del settore, mi aveva visitato in agosto del 2011 ed aveva steso un rapporto all’indirizzo del dott. __________ il 31.08.2012.
Prima dell’infortunio non avevo alcun dolore all’ernia cervicale.
Su questo punto essenziale chiedo siano sentite le due colleghe che lavorano con me e che potranno confermare che prima dell’evento non mi erano mai lamentato per dolori cervicali e che invece dopo l’incidente ho iniziato a lamentarmi in modo incessante per i dolori alle cervicali.
(…).
Il rapporto del dott. __________ é stringato e poco neutrale visto che deve tutelare gli interessi anche economici della CO 1.
È accertato scientificamente che una caduta é in grado di generare la fuoriuscita dell’ernia cervicale. Non é invece assolutamente dimostrato che vi debbano per forza essere delle lesioni di natura post-traumatica quando vi é la fuoriuscita dell’ernia cervicale a seguito di una caduta. L’argomentazione dell’CO 1 é pertanto molto labile, speculativa e non sufficiente a giustificare l’atteggiamento di chiusura della compagnia assicurativa nel riconoscere le prestazioni assicurative dovute.”
(doc. I)
1.4. L’assicuratore resistente, in risposta, ha postulato che il ricorso venga integralmente respinto con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).
1.5. Nel giugno 2013, il ricorrente ha prodotto le dichiarazioni di due sue colleghe di lavoro e, per quanto riguarda la prima apparizione della sintomatologia legata alla diagnosticata ernia cervicale, ha precisato quanto segue:
" (…).
La stessa CO 1 cita nelle sue osservazioni che “un’ernia cervicale può venire considerata come la causa di un infortunio solo se i dolori tipici dell’ernia si sono manifestati entra un lasso di tempo di al massimo 8-10 giorni (vedi STF 8C_412/2009 del 17.06.2009 consid. 3).”
Ecco il punto fondamentale! I dolori si sono manifestati entro questo lasso di tempo subito dopo la caduta. È del tutto falso quanto scrive la CO 1 quando afferma che “i disturbi alla colonna cervicale si sono manifestati per la prima volta oltre un mese dopo l’evento”.
Se i documenti medici sono carenti perché allestiti in modo sintetico e non dettagliato e tralasciando fatti importanti (la caduta ha provocato sia la frattura del coccige che la fuoriuscita dell’ernia cervicale), per giungere alla realtà delle cose, alla verità si deve obbligatoriamente ricorrere ad altri mezzi di prova, in questo senso a qualcuno che ha visto, vissuto e ascoltati i fatti. E in questo senso, onde giungere ad una decisione coerente che non dia adito a dubbi, occorreva sentire il sottoscritto e le testimoni da me citate.”
(doc. IX)
L’amministrazione si é espressa al riguardo in data 21 giugno 2013 (cfr. doc. XI)
1.6. In data 23, rispettivamente 31 luglio 2013, le parti si sono riconfermate nelle loro allegazioni e conclusioni (cfr. doc. XV e doc. XVII).
1.7. Il 12 agosto 2013, l’assicurato ha versato agli atti un rapporto, datato 9 agosto 2013, del neurochirurgo dott. __________ (doc. XIX + doc. D).
Le osservazioni formulate al riguardo dall’Istituto assicuratore sono pervenute il 26 agosto 2013 (doc. XXI).
in diritto
2.1. Oggetto della lite è la questione di sapere se l’assicuratore LAINF convenuto era legittimato a negare il proprio obbligo a prestazioni in relazione ai disturbi che interessano il rachide cervicale, oppure no.
2.2. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.3. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.4. Chiamato a pronunciarsi nella concreta evenienza, il TCA osserva che RI 1 è portatore di un’ernia a livello del disco intervertebrale C5/C6, con sofferenza della radice di C6 a destra (cfr. doc. M8a).
Il Tribunale federale ha già avuto modo, in più di un'occasione, di pronunciarsi in merito all'eziologia delle ernie discali e, specificatamente, di quelle cervicali.
Secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte, la maggior parte delle ernie discali ha una causa degenerativa e un infortunio può solo eccezionalmente essere all'origine di una tale patologia (RAMI 2000 U 378 p. 190, U 379 p. 192, U 363 p. 45; STF 8C_1003/2010 del 22 novembre 2011 consid. 1.3, 8C_735/2009 del 2 novembre 2009 consid. 2, 8C_124/2008 del 17 ottobre 2008 consid. 4).
In una sentenza non pubblicata U 193/98 del 4 giugno 1999 - in seguito confermata (cfr. STFA U 94/01 del 5 settembre 2001 consid. 2c) -, riguardante un assicurato, vittima di una caduta, affetto da un'ernia discale C6-C7, la Massima Istanza ha esplicitamente fatto propria il parere della dottrina medica dominante riguardo all’eziologia delle ernie discali cervicali.
Quest'ultima subordina il riconoscimento della causalità naturale tra un evento traumatico e l'apparizione dei sintomi dolorosi di un'ernia discale (e cioè di un’ernia causata dall’infortunio), ai quattro seguenti criteri cumulativi: il trauma deve essere stato causato da un infortunio il cui meccanismo è suscettibile di aver provocato la protrusione del disco; i dolori devono apparire immediatamente dopo il trauma e avere un tipico carattere radicolare (cervico-brachialgie); il paziente non deve, inoltre, aver già presentato tale sintomatologia e il frammento interessato deve apparire intatto sulle lastre eseguite anteriormente, poiché la più parte delle ernie cervicali rimangono a lungo asintomatiche (cfr. J. Krämer, Bandscheibenbedingte Erkrankungen, 5a ed., 2006, p. 343).
I criteri appena esposti valgono di principio anche in caso di peggioramento duraturo (direzionale) di uno stato morboso preesistente (cfr. STF 8C_902/2011 del 10 febbraio 2012 consid. 2.1 e riferimenti ivi menzionati). In particolare, è necessario che vi siano, citiamo: "… attendibili reperti radioscopici suscettibili di fare ritenere un aggravamento significativo e duraturo dell'affezione degenerativa preesistente alla colonna vertebrale (RAMI 2000 No. U 363, pag. 46, cfr. pure sentenza inedita del 4 giugno 1999 in re S., U 193/98, consid. 3c)." (STFA U 194/05 del 25 ottobre 2006).
Qualora un’ernia del disco preesistente sia stata solo resa manifesta dall’infortunio, i disturbi scatenati in tal modo devono apparire entro un breve lasso di tempo, affinché possano essere ancora considerati conseguenza naturale dell’evento in questione.
Va precisato che, secondo la giurisprudenza, la durata tollerata della latenza varia a seconda del segmento interessato dall’ernia del disco (rachide lombare/toracale oppure cervicale):
" Wird eine vorbestandene Diskushernie durch den Unfall lediglich manifest, müssen die dadurch ausgelösten Beschwerden innerhalb einer kurzen Zeitspanne auftreten, um als natürlich kausale Folgen des fraglichen Ereignisses zu gelten. Für den Brust- und Lendenwirbelbereichwird eine Latenzzeit von höchstens acht bis zehn Tagen angegeben (Alfred M. Debrunner/Erich W. Ramseier, Die Begutachtung von Rückenschäden, Bern 1990, S. 55). Bei einer vorbestehenden Diskushernie der Halswirbelsäule beträgt das beschwerdefreie Intervall in der Regel lediglich wenige Stunden (Krämer, a.a.O. S. 355; nicht veröffentlichtes Urteil S. vom 4. Juni 1999 [U 193/98]).“
(STFA U 218/04 del 3 marzo 2005 consid. 6.1 - il corsivo é del redattore)
In tale ipotesi, ossia quella in cui l’infortunio ha giocato un ruolo semplicemente scatenante, l'assicurazione assume la sindrome dolorosa legata all'evento traumatico.
Le conseguenze di un’eventuale ricaduta devono essere assunte soltanto se esistono dei chiari sintomi che attestano una relazione di continuità tra l'evento infortunistico e la ricaduta (cfr. STFA U 312/05 del 4 novembre 2005 consid. 4.2, U 170/00 del 29 dicembre 2000 e la dottrina medica e la giurisprudenza ivi citate).
2.5. Vagliata con attenzione la documentazione all’inserto, questo Tribunale ritiene che almeno una delle condizioni cumulative poste dalla dottrina medica dominante e dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.4.), faccia difetto.
Concretamente, per i motivi che verranno diffusamente esposti qui di seguito, esso non ritiene pertanto provato, con un sufficiente grado di verosimiglianza, che la tipica sintomatologia dipendente dall’ernia cervicale, sia apparsa immediatamente dopo l’infortunio, rispettivamente entro alcune ore.
Innanzitutto, il TCA deve rettificare quanto il patrocinatore della CO 1 ha affermato a pagina 5 della propria risposta di causa (cfr. doc. V). Così come già indicato al considerando 2.4., il tempo di latenza tollerato affinché i disturbi scatenati possano ancora essere considerati conseguenza naturale dell’infortunio, varia a seconda del segmento interessato. Gli 8-10 giorni citati dall’amministrazione riguardano il rachide dorsale e lombare (la fattispecie di cui alla STF 8C_412/2009 del 17 giugno 2009, riguardava appunto un’assicurata affetta da ernia discale lombare). Trattandosi di un’ernia discale cervicale, quale quella presentata da RI 1, il tempo di latenza si riduce invece ad alcune (poche, “wenige“) ore (cfr. STFA U 218/04 del 3 marzo 2005, riprodotta al consid. 2.4).
Dalle tavole processuali emerge che il sinistro occorso a RI 1 é accaduto venerdì 29 aprile 2011 presso il proprio domicilio (cfr. doc. A0).
Il giorno successivo, sabato 30 aprile 2011, l’assicurato si é recato presso il Servizio di PS dell’Ospedale __________. In quell’occasione, la dott.ssa __________, assistente di chirurgia, ha refertato una dolenzia alla palpazione e alla percussione del sacro e ha diagnosticato una sospetta frattura del coccige. Nessun accenno quindi alla presenza di disturbi cervico-brachiali (cfr. doc. M9).
In data 9 maggio 2011, il ricorrente ha consultato il proprio medico curante, dott. __________. Dal relativo rapporto, stilato il 19 maggio 2011, si evince che, a quel momento, l’assicurato lamentava un dolore alla regione sacro-coccigea, motivo per cui gli era stato prescritto un esame TAC di quella regione. Anche in questo caso, nessun accenno a una problematica cervico-brachiale (cfr. doc. M4).
Dal referto 23 settembre 2011 del dott. __________ si evince che l’insorgente lo aveva consultato di nuovo il 7 giugno 2011, a causa di “… dolori braccio destro presenti da 3-4 settimane.” In effetti, in quell’occasione, il curante aveva refertato la presenza di dolori dalla spalla destra fino al pollice destro e disposto una terapia analgesica con medicamenti (cfr. doc. M6 - il corsivo é del redattore).
Nel corso del mese di agosto 2011, ha quindi avuto luogo una visita specialistica presso il dott. __________, Capoclinica presso il Servizio di neurochirurgia dell’Ospedale __________. Nel riassumere l’anamnesi, questo specialista ha segnatamente riferito che “a distanza di breve tempo” dall’infortunio, era insorto un dolore intenso all’arto superiore destro, in particolare alla superficie laterale del braccio e dell’avambraccio, sino al pollice.” (cfr. doc. A7).
Alla luce di quanto precede, tenuto conto in particolare del tenore dei rapporti dei dottori __________ e __________, il TCA non può che concludere che i disturbi cervico-brachiali sono insorti posteriormente al 9 maggio 2011, in ogni caso ben al di là di alcune (poche) ore dopo la caduta del 29 aprile 2011.
Allorquando il dott. __________ sostiene che tale sintomatologia é insorta a distanza di breve tempo, ciò deve essere letto in relazione a quanto certificato dai sanitari che l’hanno preceduto e, pertanto, non é da intendersi immediatamente dopo il sinistro e neppure nel giro di qualche ora.
In questo contesto, é utile inoltre segnalare che, secondo la giurisprudenza federale, va attribuita una particolare importanza alle certificazioni mediche allestite nella fase che segue immediatamente l'infortunio. Descrizioni retrospettive della sintomatologia iniziale (disturbi apparsi nei primi tre giorni) possono essere inaffidabili (cfr. STFA U 57/03 del 22 dicembre 2003 consid. 3.2.2, in cui il TFA ha dichiarato privi di valore probante, per quanto concerne la questione della causalità, dei referti medici basati in prevalenza su una descrizione retrospettiva del decorso dei disturbi fornita dalla paziente stessa).
In corso di causa, il ricorrente ha prodotto le dichiarazioni di due sue colleghe di lavoro (cfr. doc. IX).
__________ ha affermato che, subito dopo l’infortunio, RI 1 “… ha iniziato a lamentarsi a causa di dolori acuti alle cervicali e al braccio destro. Io stessa gli dissi che la caduta poteva aver provocato tali dolori. Mi ricordo che lo stesso ha dovuto ricorrere alla morfina per alleviare il dolore.” (doc. B1).
Da parte sua, __________ ha sostenuto che l’assicurato “… subito dopo l’infortunio si lamentava poiché in seguito alla caduta, aveva forti dolori alle cervicali e al braccio destro. Ricordo che un giorno aveva talmente male che l’ho aiutato a fare una puntura di morfina.” (doc. B2).
Al riguardo, questa Corte osserva che l’infortunio in questione é accaduto nel pomeriggio inoltrato di venerdì 29 aprile 2011, presso l’abitazione di __________ dell’insorgente (cfr. doc. A0). Posto che i due giorni successivi erano un sabato e una domenica, in cui gli uffici sono notoriamente chiusi, le due colleghe potrebbero aver constatato la presenza di disturbi cervico-brachiali, al più presto, lunedì 2 maggio 2011, quindi oltre il limite di tolleranza posto dalla giurisprudenza federale.
Del resto, non appare neppure ragionevole che RI 1 si sia lamentato con le sue colleghe d’accusare dei forti dolori cervico-brachiali, ma li abbia sottaciuti alla dottoressa che l’ha visitato il 30 aprile 2011 presso il PS dell’Ospedale di __________ (e, in seguito, anche al suo medico curante in occasione della consultazione del 9 maggio 2011).
Quanto precede consente al TCA di concludere che il valore probatorio delle dichiarazioni in questione, deve essere valutato con prudenza.
In merito all’affermazione secondo la quale, prima dell’infortunio, l’assicurato non avrebbe mai denunciato una simile sintomatologia (circostanza confermata anche dalle due colleghe di lavoro), va segnalato che, secondo una costante giurisprudenza, la regola “post hoc, ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. Il Tribunale federale ha, infatti, stabilito, al riguardo, che per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza (cfr. SVR 2010 UV Nr. 10 p. 40 consid. 3.2; DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41).
Questo Tribunale rileva che, con il suo referto del 9 agosto 2013, il dott. __________ ha sostenuto che esiste, con verosimiglianza preponderante, un nesso di causalità naturale tra l’ernia cervicale e l’infortunio del 29 aprile 2011 (cfr. doc. D, p. 2). Tuttavia, in primo luogo, egli parte dal presupposto che la sintomatologia tipica sarebbe apparsa in coincidenza con l’evento traumatico, circostanza quest’ultima non sufficientemente dimostrata. In secondo luogo, la sua opinione non é suscettibile di rimettere in discussione dei principi largamente condivisi nella comunità medico-scientifica.
2.6. RI 1 non ha dunque accusato, immediatamente dopo il trauma, la tipica sintomatologia cervico-brachiale (radicolare), di modo che, secondo questo Tribunale, l'evento infortunistico dell’aprile 2011 non ha causato (in senso stretto) l'ernia discale messa in luce dall’esame di RMN del 4 agosto 2011, né ha provocato il peggioramento direzionale di uno stato patologico preesistente.
D’altro canto, visto che i disturbi radicolari sono insorti con un periodo di latenza che va ben oltre la “qualche ora” tollerata dalla giurisprudenza federale, all’evento traumatico assicurato non può essere imputato nemmeno un ruolo scatenante.
In esito a quanto precede, questa Corte reputa dimostrato, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che la cervico-brachialgia accusata da RI 1 non costituiva una conseguenza naturale dell’evento infortunistico del 29 aprile 2011, così come ha del resto certificato anche il medico fiduciario della CO 1 (cfr. doc. M10).
Deve infine ancora essere precisato che, anche qualora l’amministrazione avesse corrisposto inizialmente delle prestazioni in relazione ai noti disturbi cervico-brachiali, ciò sarebbe irrilevante. In effetti, nella DTF 130 V 380 (= SVR 2004 UV Nr. 16 p. 53), il TFA ha stabilito che l’assicuratore infortuni ha la possibilità di porre fine, con effetto ex nunc e pro futuro, al proprio obbligo prestativo, inizialmente riconosciuto mediante il versamento d’indennità giornaliere e l’assunzione di spese di cura, senza doversi richiamare a un motivo di revoca (riconsiderazione o revisione processuale).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti