Raccomandata |
|
|
|
|
||
|
Incarto n.
mm/DC |
Lugano
|
In nome |
|
|||
|
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
||||||
|
Giudice Daniele Cattaneo |
||||||
|
|
||||||
|
con redattore: |
Maurizio Macchi, vicecancelliere |
|
||||
|
segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso per denegata giustizia del 29 aprile 2013 di
|
|
RI 1
|
|||
|
|
contro |
|
||
|
|
|
|
||
|
|
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
|
||
|
|
|
|
||
ritenuto, in fatto
1.1. Nel gennaio 2008, RI 1 - dipendente della ditta __________ Sagl di __________ in qualità di direttore e, perciò, assicurato obbligatoriamente contro gli infortuni presso il CO 1 -, nell’attraversare le strisce pedonali, é stato urtato da un’autovettura e ha riportato contusioni/distorsioni a livello del rachide cervicale, della spalla e del ginocchio sinistro.
L’assicuratore LAINF ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Con decisione formale del 10 maggio 2010, poi confermata in sede di opposizione, l’amministrazione ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a decorrere dal 1° aprile 2008 (rinunciando a pretendere la restituzione delle prestazioni corrisposte successivamente a quella data).
1.3. Con sentenza 35.2011.19 del 19 novembre 2012, cresciuta incontestata in giudicato, il TCA ha ammesso l’esistenza di una relazione di causalità naturale e adeguata tra l’evento infortunistico del 16 gennaio 2008 e i disturbi localizzati al ginocchio sinistro e ha rinviato l’incarto al CO 1 affinché definisse il diritto a prestazioni dal profilo sia materiale che temporale.
1.4. Con ricorso per denegata giustizia del 29 aprile 2013, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che all’assicuratore resistente venga fissato un termine di 30 giorni per definire il suo diritto a prestazioni, argomentando in particolare che:
" (…).
Il 06.04.2011 lo scrivente ha pertanto avversato la decisione per via d’opposizione e quindi, avendo l’assicuratore confermato la propria decisione, ha inoltrato al Tribunale cantonale delle assicurazioni che, dopo aver svolto svariati accertamenti di carattere medico, ha emesso la propria sentenza in data 19.11.2012 che confermava il sussistere del nesso di causalità adeguata anche dopo il 31.3.2008 e che pertanto spettava all’assicuratore esperire i necessari approfondimenti riguardanti le prestazioni spettanti all’assicurato in epoca successiva al sinistro.
… Ad oggi, malgrado la CO 1 sia stata sollecitata dal sottoscritto il 19.02.2013, non ha dato seguito ad alcunché, segnatamente nessun accertamento di ordine medico, né di ordine amministrativo nonostante i sei mesi intercorsi dall’emanazione della Sentenza e di oltre cinque (cinque) anni dalla data in cui ha sospeso, senza averne diritto, le prestazioni a favore del signor RI 1.
… L’attitudine dell’assicuratore é manifestamente votata all’inazione, al totale disimpegno nascente da un preconcetto incomprensibile dal punto di vista sostanziale, per il che si richiede a codesto tribunale che ne venga accertata la denegata giustizia e che venga altresì fatto obbligo alla CO 1 di emettere la propria decisione, con gli accertamenti di cui fa stato la decisione avversata, entro trenta giorni.”
(doc. I)
1.5. L’Istituto assicuratore, in risposta, ha chiesto che il ricorso per denegata giustizia venga respinto con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.6. Il 27 maggio, rispettivamente il 5 giugno 2013 le parti si sono riconfermate nelle loro allegazioni e conclusioni (cfr. doc. V e doc. VII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se il CO 1 si è reso colpevole oppure no di un diniego di giustizia nei confronti di RI 1.
2.3. Giusta l'art. 56 cpv. 2 LPGA, il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.
Secondo l’Alta Corte, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).
Il ritardo ingiustificato a statuire é una forma particolare di diniego di giustizia vietato dall’art. 29 cpv. 1 Cost e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si é in presenza di un ritardo ingiustificato a statuire quando l’autorità amministrativa o giudiziaria competente non emana la decisione che le compete entro il termine previsto dalla legge oppure entro un termine che la natura dell'affare nonché l'insieme delle altre circostanze fanno apparire come ragionevole (DTF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409 e riferimenti ivi menzionati). Sono determinanti, segnatamente, il grado di complessità dell’affare, la posta in gioco per l’interessato, come pure il comportamento di quest’ultimo e delle autorità competenti (DTF 130 I 312 consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a). A questo proposito, spetta, da una parte, all’interessato intraprendere determinati passi per invitare l’autorità a decidere, in particolare sollecitandola ad accelerare la procedura oppure ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra parte, sebbene all’autorità non possano essere rimproverati alcuni “tempi morti”, inevitabili in una procedura, essa non é legittimata a invocare una carente organizzazione oppure un sovraccarico strutturale per giustificare l’eccessiva lentezza della procedura; spetta in effetti allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in modo tale da garantire ai cittadini un’amministrazione della giustizia conforme alle regole (DTF 130 I 312 consid. 5.2 e i riferimenti ivi menzionati).
Il principio secondo cui la procedura davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA), è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 54 consid. 4b; cfr., pure, U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).
Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. L. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale).
Nell’ambito di una procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica soltanto qualora l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il proprio potere discrezionale. In una tale procedura, ci si deve accontentare di un esame sommario dell’incarto, con l’obbiettivo di stabilire se l’aver ordinato un determinato provvedimento probatorio era manifestamente superfluo (cfr. STFA U 18/92 del 3 luglio 1992 consid. 5b, parzialmente pubblicata in RAMI 1992 U 151, p. 194s. e U 268/01 dell’8 maggio 2003 consid. 4.1).
2.4. Nella concreta evenienza, va osservato che, con sentenza 35.2011.19 del 19 novembre 2012, intimata alle parti in data 20 novembre 2012, questa Corte ha riconosciuto l’esistenza di un legame causale tra l’infortunio del gennaio 2008 e i disturbi al ginocchio sinistro, nonché rinviato l’incarto all’assicuratore affinché definisse il diritto a prestazioni dal profilo temporale e materiale.
Dalle carte processuali emerge che, nel corso del mese di febbraio 2013, il patrocinatore dell’assicurato ha interpellato i funzionari del CO 1 chiedendo loro - “stante il tempo trascorso dall’emanazione della decisione, …” -, d’indicare “… ad oggi quali passi sono stati intrapresi concretamente al fine di giungere alla definizione delle prestazioni spettanti al mio assistito, …” (doc. 212/3).
In data 29 aprile 2013, RI 1 ha presentato al TCA un ricorso per denegata giustizia chiedendo che all’assicuratore LAINF venga assegnato un termine di 30 giorni per rilasciare la decisione sul diritto a prestazioni dipendenti dal danno al ginocchio sinistro (cfr. doc. I).
Il 13 maggio 2013, l’Istituto assicuratore ha preso contatto con il chirurgo ortopedico dott. __________, autore nel mese di novembre 2009 di un intervento artroscopico al ginocchio sinistro (cfr. doc. 70), il quale é stato invitato a rispondere ad alcuni quesiti volti, in particolare, a “conoscere i diversi tassi d’incapacità di lavoro in relazione con i problemi del ginocchio sinistro unicamente …” (cfr. doc. 212/1 e 2).
Chiamato a pronunciarsi nel caso di specie, il TCA constata che, dopo aver ricevuto la sentenza che la condannava ad assumere i disturbi localizzati al ginocchio sinistro (e, quindi, a definire le corrispondenti prestazioni) e sebbene, con lo scritto del 19 febbraio 2013, l’assicurato avesse sollevato la questione del tempo trascorso (cfr. doc. 212/3), l’amministrazione é rimasta completamente inattiva per un periodo di poco inferiore ai 6 mesi.
Il CO 1 contesta di aver reagito soltanto perché l’assicurato ha nel frattempo interposto un ricorso per denegata giustizia (cfr. doc. VII). Al riguardo, il TCA si limita a constatare che l’assicuratore infortuni ha di fatto compiuto il primo passo istruttorio soltanto in data 13 maggio 2013 (cfr. doc. 212/2), ossia dopo che gli era stata intimata l’impugnativa di RI 1.
Se é vero che, per eseguire quanto il TCA ha ordinato, erano necessari ulteriori provvedimenti istruttori, in primo luogo di natura medica (cfr. doc. III, p. 3), é altrettanto vero che l’Istituto assicuratore avrebbe dovuto intraprendere senza indugio gli accertamenti del caso, ciò che gli avrebbe permesso di emanare la propria decisione entro un termine ragionevole, tenuto conto oltretutto che si tratta di una procedura derivante da una sentenza di rinvio.
Tutto ben considerato, quindi, questo Tribunale ritiene che siano dati gli estremi per ammettere l’esistenza di una denegata/ritardata giustizia, in relazione al fatto che l’amministrazione ha procrastinato senza valida ragione l’esecuzione degli accertamenti volti a definire il diritto a prestazioni dell’assicurato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é accolto.
§ È accertata una denegata/ritardata giustizia in relazione al fatto che il CO 1 ha procrastinato senza valida ragione l’esecuzione degli accertamenti volti a definire il diritto a prestazioni dell’assicurato.
§§ Al CO 1 è fatto ordine di eseguire gli accertamenti indispensabili per definire le prestazioni spettanti a RI 1 a dipendenza del danno al ginocchio sinistro e di emanare - senza indugio - la decisione formale richiesta.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Il CO 1 verserà all'assicurato l'importo di fr. 1'000 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti