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redattore: |
Luca Giudici, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
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statuendo sul ricorso del 4 gennaio 2013 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 5 dicembre 2012 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con notifica del 2 febbraio 2012 RI 1, dipendente dell’Impresa generale __________, __________, in qualità di operaio d’impianti sanitari e perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, ha annunciato che “viaggiando in macchina ha tamponato la vettura che lo precedeva” riportando, secondo quanto indicato nel formulario LAINF, una distorsione della colonna vertebrale (doc. 1,2).
L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Con decisione del 27 luglio 2012 (doc. 44), poi confermata con decisione su opposizione del 29 agosto 2012 (doc. 50), cresciuta incontestata in giudicato, l’CO 1 ha chiesto all’assicurato la restituzione di fr. 9'997.60 pari alle prestazioni (indennità giornaliere e spese di cura) versate a torto dall’Istituto assicuratore, con la seguente motivazione:
" (…)
Ci ha fatto annunciare un infortunio che le sarebbe accaduto il 27.1.2012. Abbiamo quindi corrisposto le prestazioni di legge. Sulla scorta di nuovi fatti (rapporto di complemento del 6.4.2012) annulliamo la nostra decisione del 28.2.2012 nel senso di una revisione procedurale conformemente all’articolo 53 capoverso 2 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che è al seguente tenore: “L’assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.”
Secondo il rapporto di complemento della Polizia di
__________ del 6.4.2012 si esclude che a bordo della vettura condotta da sua
moglie vi fosse un passeggero. Stando a questo rapporto lei giungeva sul posto
dell’incidente una quindicina di minuti dopo.
Abbiamo preso atto delle sue osservazioni pervenuteci con lo scritto del 6.6.2012. Le stesse non portano nuovi elementi di giudizio atti a modificare la nostra presa di posizione.
Di conseguenza la RA 1 non può corrispondere prestazioni. Quelle già versate finora devono essere restituite” (doc. 44).
1.3. Con scritto del 25 settembre 2012, indirizzato all’CO 1, l’assicurato ha inoltrato una richiesta di condono della somma chiesta in restituzione appellandosi alla sua buona fede e alla grave difficoltà finanziaria in cui versa (doc. 52).
1.4. Con decisione del 25 ottobre 2012 (doc. 53), poi confermata con decisione su opposizione del 5 dicembre 2012 (doc. 57), lCO 1 ha respinto la richiesta di RI 1 non ravvisando il criterio della buona fede e rilevando in particolare:
" (…)
L'assicurato che fa annunciare dal proprio datore di lavoro un infortunio nel quale non è mai stato coinvolto non può pretendere che di aver ricevuto in buona fede le prestazioni da parte dell'assicuratore infortuni competente. Non si tratta di una semplice negligenza ma di una truffa ex art. 146 cp. Il fatto di sapere se l'assicurato lamentava effettivamente dei problemi alla salute non ha alcuna influenza ai fini della presente procedura dato che gli stessi dovevano essere notifiati all'assicuratore malattia. (…)" (Doc. A1)
1.5. Contro questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA (doc. I), completato in data 17 gennaio 2013 (doc. III), non adempiendo lo stesso i requisiti di cui all’art. 3 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca), chiedendo l’annullamento, eventualmente parziale, dell’ordine di restituzione (doc. I).
1.6. L’CO 1, in risposta, ha postulato la reiezione integrale dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).
1.7. Il 1° marzo 2013 il ricorrente ha presentato nuova documentazione sostenendo di non aver mai ricevuto la somma integrale richiesta dall’Istituto assicuratore (doc. VII+ C1-3).
1.8. I doc. VII e gli allegati (C1-3) sono stati inviati all’CO 1 per osservazioni (doc. VIII).
1.9. L’CO 1, in data 20 marzo 2013, si è riconfermata integralmente nelle proprie conclusioni e domande (doc. IX).
I doc. VIII e IX sono stati trasmessi all’insorgente per conoscenza (doc. X).
1.10. Con scritto del 31 marzo 2013 l’assicurato ha sollevato obiezioni non solo in merito alla domanda di condono, ma altresì sull’ammontare della restituzione (doc. XI).
I doc. X e XI, D 1-7 sono stati trasmessi all’RA 1 per osservazioni (doc. XII).
1.11. Nello scritto del 16 aprile 2013 l’CO 1 ha ribadito che la vertenza in oggetto è volta unicamente a stabilire se le condizioni del condono sono date, essendo la decisione di restituzione cresciuta in giudicato (doc. XIII).
I doc. XII e XIII sono stati inviati all’insorgente per conoscenza (doc. XIV)
in diritto
2.1. L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
I principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge (cfr. DTF 130 V 318 consid. 5).
L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 et DLA 2006 pag. 158).
La riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio 2005).
Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).
Inoltre, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).
Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).
2.2. La giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) in merito al condono regolato dal vecchio art. 95 LADI conserva tutta la sua validità anche con l’entrata in vigore dell’art. 25 LPGA (cfr. STFA del 27 aprile 2005 nella causa R., C 174/04; U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess 2003, ad art 25, n. 45).
L'art. 4 OPGA regola il condono.
Se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).
2.3. Relativamente alla buona fede, la giurisprudenza distingue la mancanza di coscienza dell’irregolarità commessa, dalla questione di sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (sentenza 8C_617/2009 del 5 novembre 2009, consid. 5.2; SVR 2007 IV Nr. 13 p.49, 2003 IV Nr. 4 p.10, 2002 EL Nr. 9 p.21; Pratique VSI 1994 p.126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p.269). La buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, p.481). Compete al giudice, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59). La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare, cfr. art. 31 LPGA) siano imputabili a comportamento doloso o a negligenza grave dell'interessato. Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (sentenza 8C_617/2009 del 5 novembre 2009, consid. 5.2 e SVR 2007 IV Nr. 13 p.49 entrambe con riferimenti) oppure se non ha violato tale obbligo. Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza.
2.4. In concreto l’amministrazione sostiene che l’insorgente non è in buona fede avendo annunciato, tramite il proprio datore di lavoro, un infortunio nel quale non è mai stato coinvolto (doc. 53, 57).
Dalle tavole processuali emerge che RI 1 tramite la notifica d’infortunio del 2 febbraio 2012 ha annunciato all’assicuratore infortuni che in data 27 “viaggiando in macchina ha tamponato la vettura che lo precedeva” (doc. 2).
Nel questionario del 17 febbraio 2012 egli ha indicato che il 27 gennaio 2012 alle ore 12.45 si trovava a bordo del veicolo __________ TI __________ guidato da __________ (doc. 9).
Nel formulario per l’accertamento di casi riguardanti danni alla colonna cervicale del 20 marzo 2012 l’assicurato ha, in particolare, dichiarato all’ispettore __________i: “Mi trovavo come passeggero sul sedile anteriore destro della mia auto guidata da mia moglie (…). A __________, nei pressi del distributore __________, stavamo procedendo in colonna a velocità normale. All’improvviso il furgone della ditta __________ che si trovava davanti alla nostra auto ha frenato di colpo. Non so il perché. Mia moglie non è riuscita a fermarsi in tempo e ha tamponato il citato furgone” (doc. 20).
Dal rapporto di complemento del 6 aprile 2012 del Posto di Polizia di __________ emerge poi, per quanto riguarda l’incidente della circolazione del 27 gennaio 2012, quanto segue:
" (…)
Al nostro giungere erano presenti i protagonisti coinvolti, vale a dire __________ e __________.
A nostra precisa richiesta nessuno si annunciava quale teste o di aver subito ferite come pure nessuno dei protagonisti riferiva di aver avuto a bordo dei passeggeri.
Infatti sul luogo del sinistro nessuno si annunciava, come pure nessuno veniva notato da parte nostra.
Sul posto si provvedeva alla stesura del relativo formulario di constatazione (IL95), che entrambe le parti sottoscrivevano confermando così sia la dinamica e sia le persone coinvolte nell’incidente.
In merito alla dichiarazione che vi fosse un passeggero a bordo della vettura condotta dalla __________, possiamo escluderlo categoricamente anche perché dopo l’incidente, la signora __________ in mia presenza ha contattato telefonicamente il marito informandolo del fatto.
Lo stesso giungeva sul posto una quindicina di minuti dopo alla guida di un’altra autovettura e pertanto non è stato minimanente interessato nell’incidente che vedeva coinvolta la moglie.
Rammento chiaramente la dichiarazione del signor __________ il quale ci informava di essere giunto in loco unicamente per accompagnare la moglie e organizzare il trasporto del veicolo accidentato per tramite di un suo conoscente” (doc. 32).
Il ricorrente negli scritti del 17 gennaio 2013 del 1° marzo 2013 e del 31 marzo 2013 ha – in maniera peraltro generica – postulato l’annullamento, eventualmente parziale, dell’ordine di restituzione. Egli ha chiesto di beneficiare del condono contestando anche l’ammontare della restituzione (doc. III, VII, XI).
Alla luce di quanto sopra, va innanzitutto sottolineato che la decisione su opposizione dell’CO 1 del 29 agosto 2012 chiedente la restituzione di fr. 9'997.60 versati a torto è cresciuta incontestata in giudicato (doc. 50).
Ne discende che le argomentazioni ricorsuali in merito all’ammontare della restituzione non possono essere prese in considerazione da questa Corte.
Per quanto riguarda invece la questione della buona fede, in relazione alla domanda di condono, secondo il TCA il fatto di aver annunciato tramite il proprio datore di lavoro un infortunio nel quale l’assicurato non era coinvolto è da ascrivere ad un comportamento doloso.
Dalla documentazione agli atti non emergono dubbi infatti sul fatto che l’incidente automobilistico del 27 gennaio 2012 ha visto coinvolti unicamente la moglie dell’assicurato __________ e __________ (nel secondo veicolo).
Sia la dinamica dell’evento che le persone coinvolte sono state confermate dai protagonisti (cfr. rapporto di polizia del 6 aprile 2012, doc. 32).
La buona fede deve essere quindi esclusa, in quanto i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire sono imputabili a un comportamento doloso dell'interessato.
Non essendo adempiuto il presupposto della buona fede, rettamente l’CO 1 ha respinto la domanda di condono in oggetto senza verificare se l’ulteriore condizione cumulativa, quella relativa all’onere gravoso, fosse o meno realizzata.
Ne consegue che la decisione impugnata va confermata, mentre il ricorso deve essere respinto.
2.5. A norma dell’art. 29 cpv. 1 Lptca la procedura è gratuita per le parti. L’art. 29 cpv. 3 della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008, entrata in vigore il 1° ottobre 2008, prevede che alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
Secondo la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un opinione palesemente illegale e anche nel caso in cui un cui questa violi un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF 124 V 288-289, 112 V 335).
Nella presente fattispecie il comportamento dell’assicurato che ha annunciato un infortunio nel quale non è mai stato coinvolto – circostanza emersa chiaramente in sede d’istruttoria amministrativa – è da ritenere temerario nella misura in cui egli ha ancora impugnato dinanzi a questa Corte la decisione su opposizione dell’CO 1.
Di conseguenza, nel caso concreto, le spese vanno poste a carico del ricorrente e sono fissate in fr. 500.--.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti