ccomandata |
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Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattore: |
Maurizio Macchi, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 30 luglio 2013 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 23 luglio 2013 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. Per tenere conto dei postumi residuali di due infortuni, accaduti rispettivamente nel settembre 1981 e nell’agosto 1983, l’CO 1 ha posto RI 1 al beneficio di una rendita d’invalidità del 10% a contare dal 1° luglio 1992 (cfr. doc. 38).
In sede di revisione, il grado dell’invalidità é stato fissato al 16.30% a far tempo dal 1° gennaio 1998, con conseguente adeguamento della rendita (cfr. doc. 59).
1.2. Nel corso del mese di febbraio 2008, l’assicurato ha chiesto all’Istituto assicuratore una revisione della rendita d’invalidità in vigore (cfr. doc. 60).
Con decisione formale del 3 aprile 2008, l’amministrazione ha negato che fossero adempiute le condizioni per aumentare la rendita d’invalidità (doc. 72).
Questo provvedimento é cresciuto incontestato in giudicato (cfr. doc. 76).
1.3. In data 9 novembre 2010, RI 1 ha annunciato all’CO 1 un peggioramento delle sue condizioni di salute (cfr. doc. 90).
Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 1° luglio 2013, l’assicuratore LAINF ha riconosciuto all’assicurato una rendita d’invalidità del 34% a decorrere dal 1° luglio 2011, nonché un’IMI aggiuntiva del 15% (doc. 119).
A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato personalmente (cfr. doc. 120 e 122), in data 23 luglio 2013, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 124).
1.4. Con ricorso del 30 luglio 2013, completato in data 14 agosto 2013, RI 1 ha chiesto che l’aumento della rendita d’invalidità abbia effetto a far tempo dal 2008, in subordine dal 1° marzo 2011, argomentando in particolare quanto segue:
" (…).
Da questi documenti si capisce che io mi lamento con la CO 1 nel senso che l’Istituto mi deve aumentare la rendita a far tempo almeno dal 1° marzo 2011 a seguito del peggioramento dello stato del ginocchio sinistro infortunato (se non addirittura dal 2008 come da me indicato nella mia lettera di cui sopra del 15 luglio 2013 cfr. doc. 2), aumento della rendita concessomi dall’Istituto solo a far tempo dal 1° luglio 2011 (vedi lettera del 1° luglio 2013 della CO 1 a me di cui al doc. 3).
Se i medici della CO 1 già nel 2008 avessero valutato meglio la situazione del ginocchio l’aumento da me richiesto sarebbe già stato concesso in tale anno.
Anche l’Ufficio AI che mi ha fatto peritare dai suoi medici (SAM) nel 2010 mi ha concesso la rendita di tre quarti a partire dal 1° gennaio 2008 e quindi intera (4/4) dal 1° aprile 2012. Chiedo che la CO 1 mi conceda l’aumento di cui al doc. 3 di cui sopra a far tempo dal 2008.”
(doc. IV)
1.5. L’assicuratore, in risposta, ha chiesto che il ricorso venga respinto con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VI).
1.6. Il 16 settembre 2013, l’insorgente si é in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (cfr. doc. VIII).
1.7. In corso di causa, questa Corte ha interpellato il medico di circondario dell’CO 1, chiedendogli precisazioni in merito alle risultanze della visita circondariale del 1° marzo 2011 (doc. X).
La risposta é pervenuta in data 3 marzo 2014 (doc. XI).
RI 1 si é espresso in merito il 4 marzo 2014 (doc. XIII), mentre l’Istituto resistente lo ha fatto in data 13 marzo 2014 (doc. XIV).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Oggetto della lite é la data a partire dalla quale la rendita d’invalidità deve essere aumentata.
Non é per contro oggetto di contestazione il grado dell’invalidità (34%).
2.3. Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado di invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita é aumentata o ridotta proporzionalmente, oppure soppressa, d'ufficio o su richiesta.
Questa norma è stata ripresa dall'art. 22 cpv. 1 prima frase vLAINF, il quale prevedeva che se il grado d'invalidità muta notevolmente, la rendita sarà corrispondentemente aumentata, ridotta oppure soppressa.
L'art. 22 LAINF - analogamente all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che, in deroga all'articolo 17 cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal mese in cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62.
L'istituto della revisione ha per scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle mutate circostanze e non la correzione di errori di commisurazione dell'invalidità di cui sia stata viziata la decisione iniziale o una revisione successiva (Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 114).
La revisione presuppone, dunque, che l'invalidità abbia subito sostanziali mutamenti dopo la costituzione della rendita o una sua successiva revisione (DTF 113 V 275 consid. 1a e riferimenti ivi menzionati).
Per costante giurisprudenza, il TFA considera che i principi dedotti dall'art. 41 LAI si applicano per analogia pure nell'ambito della revisione delle rendite di invalidità assegnate dall'CO 1, indipendentemente dal fatto che essa sia disciplinata dall'art. 80 LAMI oppure dall'art. 22 LAINF (RAMI 1987 U 32 p. 446s.).
2.4. L'invalidità può modificarsi essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo stato di salute, sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si ripercuote diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla sua capacità di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (cfr. DTF 130 V 343 consid. 3.5, 126 V 75 consid. 1b, 113 V 275 consid. 1a, 109 V 116 consid. 3b).
L'assicurato può, infatti, migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini professionali, acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in attività meglio rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo stato di salute ed alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto una situazione non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da invalido.
Oppure le sue capacità di guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.
2.5. Il mutamento deve, inoltre, essere notevole.
Secondo la giurisprudenza resa prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica doveva essere apprezzata relativamente al grado di invalidità precedentemente accertato: così, un mutamento del 5% è stato considerato notevole per rapporto ad un'invalidità del 15% ma poco importante per rapporto ad un'invalidità iniziale del 75% (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 115 e dottrina ivi citata).
2.6. Per rivedere una rendita di invalidità non basta un semplice cambiamento passeggero: le circostanze di base devono mutare presumibilmente a lungo termine.
In particolare, non é motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno dell'assicurato (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).
La questione di sapere se si é prodotto un simile cambiamento deve essere vagliata comparando le circostanze esistenti al momento dell’ultima decisione cresciuta in giudicato, fondata su un esame materiale del diritto alla rendita con un accertamento dei fatti pertinenti, un apprezzamento delle prove e un raffronto dei redditi conforme al diritto, e le condizioni esistenti all’epoca in cui é stata rilasciata la decisione litigiosa (cfr. consid. 2.3 non pubblicato della DTF 139 V 585; DTF 133 V 108 consid. 5; STF 9C_985/2008 del 20 luglio 2009 consid. 4, 9C_148/2007 del 21 gennaio 2008 consid. 3.2).
Tanto nel fissare inizialmente la rendita di invalidità quanto nel rivederla successivamente si deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di normalità, cioè essenzialmente equilibrato.
I mutamenti congiunturali, il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a una di crescita economica, non sono motivo di revisione.
Non si tiene parimenti conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della salute.
Ad esempio, le scarse conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione dell'invalidità.
Ciò che importa é la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad infortunio Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità, l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in relazione causale con l'infortunio).
2.7. In una sentenza 8C_469/2013 del 24 febbraio 2014 consid. 4.2, destinata alla pubblicazione, il Tribunale federale ha stabilito che, trattandosi della determinazione degli effetti temporali della riduzione o della soppressione di una rendita d’invalidità per la via della revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA, é giustificato collocarsi al momento della decisione formale, quando é certo che già a quella data sono adempiuti i presupposti materiali della revisione. La riduzione o la soppressione della rendita ha dunque effetto a partire dal primo giorno del mese che segue quello in cui la decisione formale é stata emanata, rispettivamente intimata all’assicurato.
2.8. Nella concreta evenienza, il ricorrente fa valere, in via principale, che la rendita d’invalidità assegnatagli con la decisione formale del 1° luglio 2013 (cfr. doc. 119), dovrebbe decorrere già a far tempo dal 2008 poiché, già a quel momento, lo stato del ginocchio sinistro era peggiorato.
Al riguardo, il TCA rileva che, a seguito di una domanda di riesame della rendita d’invalidità in vigore (cfr. doc. 60), in data 18 marzo 2008, l’assicurato é stato visitato dal dott. __________, spec. FMH in reumatologia.
In quell’occasione, il medico di circondario appena citato ha ritenuto che i postumi infortunistici refertati comportavano una modifica dell’esigibilità lavorativa definita al momento della costituzione della rendita d’invalidità (cfr. doc. 70, p. 4).
Con decisione formale del 3 aprile 2008, l’Istituto assicuratore ha quindi confermato il grado d’invalidità del 16.30% (cfr. doc. 72).
Quest’ultima decisione é cresciuta incontestata in giudicato (cfr. doc. 76).
In esito a quanto precede, la decisione formale del 3 aprile 2008, che aveva escluso l’intervento di un peggioramento delle condizioni di salute infortunistiche con incidenza sull’esigibilità lavorativa, potrebbe dunque essere rimessa in discussione soltanto per la via dei rimedi straordinari di diritto (riconsiderazione o revisione processuale).
2.9. Ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l’assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
D’altro canto, l’assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza (cpv. 2).
I principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. DTF 133 V 50, consid. 4.1; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 consid. 5.3 in fine, U 149/03 del 22 marzo 2004 consid. 1.2., I 133/04 dell’8 febbraio 2005 consid. 1.2.).
Conformemente a un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali, l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (STFA I 512/05 del 3 maggio 2006, consid. 3 e riferimenti, confermata nella STF I 832/05 del 25 aprile 2007). Per giudicare se è ammissibile riconsiderare una decisione per il motivo che essa è manifestamente errata, ci si deve fondare sulla situazione giuridica esistente al momento in cui questa decisione è stata emanata, tenuto conto della prassi in vigore a quel momento (DTF 125 V 383 consid. 3 con riferimenti).
Mediante la riconsiderazione, si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto, rispettivamente, un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti. Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di principio una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c; 115 V 308 consid. 4a/cc). Una decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo inappropriato (STF 9C_181/2010 del 12 agosto 2010, consid. 3 con riferimenti).
Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente le condizioni poste a fondamento delle prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare, non si può parlare di un'inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi loro aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, le condizioni per procedere a una riconsiderazione non sono date (STF 9C_457/2008 del 3 febbraio 2009, consid. 4.2.1 con riferimento alla STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008, consid. 3.1).
In concreto, in sede di decisione su opposizione 23 luglio 2013 (doc. 124, p. 4), l’Istituto assicuratore si é esplicitamente rifiutato di entrare nel merito di una eventuale domanda di riconsiderazione ex art. 53 cpv. 2 LPGA.
Ora, per costante giurisprudenza, l'amministrazione non può essere obbligata nè dagli interessati, nè dai tribunali a effettuare una riconsiderazione (cfr. STFA I 61/04 del 20 settembre 2004, U 17/05 del 27 ottobre 2006, I 206/06 del 13 marzo 2007).
Il TCA deve pertanto esimersi dall’esaminare questo aspetto.
Non resta, dunque, che da valutare l'eventualità di una revisione processuale (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA).
2.10. L'amministrazione è tenuta a procedere a una revisione processuale se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. STFA C 227/03 del 23 marzo 2004, C 349/00 del 12 febbraio 2004, C 19/03 del 17 dicembre 2003, C 81/03 del 21 luglio 2003, C 354/01 del 7 marzo 2003; DTF 127 V 466, consid. 2c, p. 469 e la giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, p. 79 e 80).
Nuove, secondo costante giurisprudenza federale, vanno considerate quelle circostanze che si sono realizzate fino al momento in cui, nel procedimento principale, allegazioni di fatto sarebbero ancora state lecite, ma che tuttavia, nonostante sufficiente attenzione, erano sconosciute all’istante (cfr. STFA C 354/01 del 7 marzo 2003; DLA 1995, p. 64 consid. 2b e riferimenti; DTF 122 V 134 e seg.).
Inoltre, i fatti nuovi devono essere rilevanti, ovverosia essere idonei a modificare la base fattuale della decisione e a condurre, attraverso un appropriato apprezzamento giuridico, a una diversa decisione (DTF 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a; RAMI 1991 K 855, p. 16; A. Grisel, Traité de droit administratif, Vol. II, Neuchâtel 1984, p. 942ss.; U. Kieser, ATSG Kommentar, 2003, ad art. 53, n. 10).
Nella presente fattispecie, RI 1 non ha saputo mettere in luce né circostanze né mezzi di prova che, qualora fossero stati conosciuti, avrebbero indotto l’CO 1 a decidere in modo diverso, concretamente ad ammettere l’intervento di un peggioramento rilevante delle condizioni di salute infortunistiche.
Visto che la decisione formale del 3 aprile 2008 non può essere oggetto nemmeno di revisione processuale, la domanda del ricorrente tendente a ottenere un aumento della rendita d’invalidità con effetto sin dal 2008, deve essere respinta.
2.11. Subordinatamente, l’assicurato pretende che la rendita d’invalidità riconosciutagli dall’assicuratore convenuto, decorra dal 1° marzo 2011, posto che, già in occasione della visita di controllo di quella data, il medico fiduciario aveva constatato l’esistenza di un peggioramento a livello del ginocchio sinistro.
Da parte sua, l’CO 1 sostiene invece che “… il notevole peggioramento dei postumi infortunistici al ginocchio destro [recte: sinistro] é certificato unicamente tramite visita MdC del 24.06.2011 (con quella dell’08.03.2011 si dichiarava l’interessato ancora abile al lavoro nella misura della rendita). Ne consegue che la decorrenza della revisione é il 01.07.2011.” (doc. 116).
Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale constata che, in occasione della visita circondariale del 1° marzo 2011, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha dichiarato che “in base all’esame obiettivo clinico e al decorso radiologico, si consta un netto peggioramento dei postumi traumatici a livello del ginocchio sinistro rispetto alla valutazione in occasione della visita di chiusura del 13.7.1989.”. Egli ha inoltre, da una parte, disposto un accertamento specialistico presso il chirurgo ortopedico dott. __________ per definire l’ulteriore procedere terapeutico e, dall’altra, ritenuto l’assicurato abile al lavoro nella misura della rendita d’invalidità in vigore (cfr. doc. 95).
Il 6 aprile 2011 RI 1 é stato visitato dal dott. __________, il quale ha consigliato un approccio terapeutico conservativo (doc. 99).
A margine della visita del 24 giugno 2011, il medico di circondario ha quindi ridefinito l’esigibilità lavorativa a fronte del peggioramento obbiettivo intervenuto a livello del ginocchio sinistro (doc. 102).
In sede amministrativa, l’CO 1 ha ritenuto che gli impedimenti funzionali descritti dal dott. __________ non avrebbero più consentito all’assicurato di svolgere l’attività lavorativa considerata nella decisione di revisione del 9 luglio 1998, ragione per la quale ha proceduto a un nuovo raffronto dei redditi (con grado d’invalidità aumentato al 34% - cfr. doc. 116).
In corso di causa, questa Corte ha interpellato il medico di circondario dell’CO 1, il quale é stato invitato a spiegare come sia stato possibile, in occasione della visita di controllo del 1° marzo 2011, dichiarare l’assicurato abile al lavoro nella misura della rendita (doc. X).
Questo in particolare il tenore della risposta fornita dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica:
" (…).
Benché ovviamente e logicamente non posso sapere che cosa il dott. __________ pensava in occasione della visita del 01.03.2011, ritengo che, essendo stato constatato e accertato il notevole peggioramento al ginocchio sinistro già in occasione della visita del 01.03.2011, nel procedere amministrativo il dott. __________ avrebbe più correttamente dovuto scrivere che l’assicurato era abile nella misura possibile e non come ha scritto abile nella misura della rendita, in quanto il peggioramento accertato in data 01.03.2011 comportava ovviamente anche un cambiamento della esigibilità.
Ciò ovviamente comporterebbe che la data di inizio della nuova rendita di invalidità dovrebbe essere adeguata al rapporto della visita del 01.03.2011.”
(doc. XI)
Chiamata a formulare delle osservazioni in merito al rapporto del dott. __________, l’amministrazione si é limitata a dichiarare di prendere atto di quanto da lui esposto (doc. XIV).
Ora, alla luce di quanto é stato attestato dal chirurgo ortopedico dott. __________ - il quale ha ammesso che il notevole peggioramento intervenuto a livello del ginocchio sinistro (che ha poi giustificato l’aumento del grado dell’invalidità), era già stato refertato in occasione della visita circondariale del 1° marzo 2011, di modo che, a quel momento, non era giustificato dichiarare l’insorgente abile in misura della rendita d’invalidità in vigore -, e del fatto che non entravano in linea di conto provvedimenti sanitari atti a migliorare sensibilmente lo stato di salute infortunistico, il TCA ritiene che la rendita d’invalidità del 34%, riconosciuta a RI 1 con la decisione formale del 1° luglio 2013, debba decorrere già dal 1° marzo 2011.
La decisione su opposizione impugnata deve essere modificata nel senso che la rendita d’invalidità del 34% decorre a partire dal 1° marzo 2011.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ La decisione su opposizione impugnata è modificata nel senso che la rendita d’invalidità del 34% decorre a partire dal 1° marzo 2011.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti