Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2013.60

 

cr

Lugano

9 gennaio 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 12 settembre 2013 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 18 luglio 2013 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   In data 30 agosto 2011, RI 1 – dipendente della ditta ____________________ di __________ in qualità di animatore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1 - è rimasto vittima di una caduta mentre svolgeva la propria attività lavorativa presso un villaggio turistico __________, riportando una “frattura del capitello radiale in lussazione” al gomito sinistro (doc. 1).

                                         In data 1° settembre 2011 egli ha subito un intervento chirurgico di capitellectomia e impianto di protesi del capitello radiale gomito sinistro presso l’Azienda ospedaliera Istituto ortopedico __________ (doc. 9a).

                                         L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

 

                               1.2.   Alla chiusura del caso, con decisione formale dell’11 marzo 2013, la CO 1 ha riconosciuto all’assicurato un’indennità per menomazione all’integrità del 10% (cfr. doc. 23).

 

                                         Avverso la decisione appena citata RI 1, patrocinato dall’avv. __________, ha interposto opposizione (doc. 25).

 

                               1.3.   Con decisione su opposizione del 18 luglio 2013, l’assicuratore LAINF ha integralmente respinto l’opposizione interposta contro la decisione formale dell’11 marzo 2013 (cfr. doc. A2).

 

                               1.4.   Con tempestivo ricorso del 12 settembre 2013, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento di un’indennità per menomazione all’integrità del 25%.

                                        

                                         A sostegno della propria pretesa ricorsuale, l’insorgente ha sostenuto che la valutazione peritale del dr. __________ non possa essere considerata convincente, dato che “il perito stesso è del parere che il danno equivalga ad un’artrosi di grave entità e ad un gomito con un importante deficit funzionale residuo”.

                                         Ora, posto che “secondo la tabella 1 un deficit grave del funzionamento del gomito dà diritto ad un’IMI del 25%” e ritenuto il probabile intervento di rimpiazzo protesico al quale il giovane paziente dovrà sottoporsi in futuro, la patrocinatrice del ricorrente ha ritenuto maggiormente opportuno riconoscere all’interessato un’IMI del 25% (doc. I).

 

                               1.5.   La CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

                                        

                                        

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF  9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto della lite è l’entità dell’IMI spettante all’assicurato.

 

                                         Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

                                         Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

                                         Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

                                         Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

 

                               2.3.   L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

                                         In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

                                         La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

 

                               2.4.   Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

                                         Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

 

                                         Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

                                         Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

                                         La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

                                         Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

                                         Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

                                         Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

                                         Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per

                                         menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

 

                               2.5.   L’INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

                                         Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

                                         Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

 

                               2.6.   L’assicuratore LAINF resistente, sentito il parere del dr. __________, ha assegnato al ricorrente, con la decisione formale dell’11 marzo 2013, un’IMI del 10% (cfr. doc. 23).

 

                                         Questa la valutazione del dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, contenuta nel referto del 25 febbraio 2013 relativo alla visita medica dell’8 novembre 2012:

 

"  (…)

3. Attuale stato di salute (constatazioni oggettive)

Cheloide della cicatrice al gomito sinistro, deficit funzionale terminale in flessione e in estensione, supinazione difficoltosa negli ultimi 20°.

 

4. Diagnosi

-   protesi del capitello radiale gomito sinistro

-   stato dopo frattura pluri-frammentaria del capitello radiale e lussazione del gomito sinistro il 28.8.2011

 

5. Delle cure o delle terapie potranno migliorare l’attuale stato di salute? Se sì, quali ed effettuate da chi?

No, gli obiettivi terapeutici vengono ragionevolmente rivolti al mantenimento dello stato di salute attuale.

 

6. Potrebbe indicarci, in modo dettagliato, le limitazioni al gomito? Ritiene che la situazione può ritenersi stabilizzata?

In relazione con i postumi infortunistici riconducibili all’evento infortunistico del 28.8.2011, il gomito sinistro del signor RI 1 risulta essere limitato nell’esecuzione di mansioni che richiedono l’ingaggio sotto sforzo dell’arto superiore sinistro per tirare o spingere, rispettivamente con il gomito in flessione, estensione o rotazione, l’esecuzione frequente o prolungata di movimenti in flessione, estensione o rotazione, il mantenimento prolungato di posizioni terminali in flessione, estensione o rotazione, l’uso di strumenti o macchinari vibranti, rispettivamente contundenti.

In assenza di misure terapeutiche ragionevolmente esigibili suscettibili di incidere significativamente sullo stato attuale dei postumi infortunistici, ritengo che dal punto di vista medico la situazione possa essere considerata stabilizzata.

 

7. Sussiste o sussisterà una menomazione dell’integrità? Se sì, è già possibile valutare la stessa?

Con riferimento alle tabelle 1 e 5 estratto LAINF edizione SUVA 2000, tenuto conto pure del futuro decorso ragionevolmente prevedibile, l’indennità per menomazione dell’integrità riferibile all’evento infortunistico del 28.8.2011 viene quantificata nella misura del

 

10%

 

in equivalenza ad un’artrosi del capitello radiale di grave entità, rispettivamente a un gomito con un importante deficit funzionale residuale.

 

8. Prognosi

In considerazione della giovane età del signor RI 1, ritengo ragionevole considerare a medio-lungo termine un futuro intervento di rimpiazzo protesico.”

                                         (doc. 22)

 

                               2.7.   Con la propria impugnativa, l’assicurato ha riconosciuto che l’Istituto assicuratore ha considerato il possibile peggioramento, con necessità di procedere ad un nuovo impianto protesico, rimproverando tuttavia al perito di non essersi espresso “su quante volte in futuro dovrà avvenire un rimpiazzo protesico e quante volte sarà tecnicamente possibile tale rimpiazzo. Ossia se consiste il rischio di dover irrigidire il gomito fra qualche anno” (cfr. doc. I, p. 5).

                                        

                                         Chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere squisitamente medico, questo Tribunale - considerata anche l'assenza di pareri medici specialistici divergenti - ritiene che l’apprezzamento espresso dal dr. __________ possa validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario esperire degli ulteriori accertamenti.

                                         Del resto, il TCA evidenzia che alla medesima conclusione di un’IMI del 10% alla quale è pervenuto il dr. __________ era pure giunta la dr.ssa __________, specialista in ortopedia e traumatologia di __________, la quale, nel “parere valutativo in sede medico-legale sul danno subito dal signor RI 1” dell’11 gennaio 2012, aveva ritenuto che “permangono postumi di invalidità permanente intesi come danno biologico valutati secondo i comuni parametri in sede medico legale del 10%. Tale valutazione è da intendersi non solo in relazione al parziale recupero funzionale dell’articolazione, ma anche ricordando che l’impianto di protesi di capitello radiale non può ritenersi definitivo vista l’età del paziente e le sue richieste funzionali” (doc. 25a).

 

                                         Nella risposta di causa, l’assicuratore infortuni ha peraltro indicato che:

 

"  (…)

Secondo la tabella 5, un’artrosi del capitello radiale di grave entità corrisponde effettivamente a un tasso del 10%. Si rileverà d’altro canto che, in questa stessa tabella, un cattivo esito della protesi della testa radiale prevede un tasso limitato al 7.5%.

In considerazione dei limiti causati da questa protesi e riferiti dal dr. __________, secondo la tabella 1, la mobilità del gomito tra 0°-30°-90° corrisponde essa pure a un tasso del 10%.” (Doc. III)

 

Il TCA condivide queste considerazioni dell’assicuratore infortuni.

A proposito della richiesta ricorsuale di accordare all’interessato un’IMI del 25% corrispondente, secondo la tabella 1, ad un “deficit grave del funzionamento del gomito”, il TCA evidenzia che, nel caso di specie, al momento della valutazione del dr. __________, l’assicurato era in grado di muovere il gomito sinistro, presentando a destra una flessione/estensione di 160°-0°-0° e a sinistra una flessione/estensione di 100°-20°-0° e una pro-/supinazione da ambo i lati di 90°-0°-90°, con a sinistra gli ultimi 20° circa di supinazione difficoltosi (doc. 22).

Alla luce di questi dati, appare quindi corretta la valutazione del dr. __________ di un’IMI del 10% equivalente a un gomito con un importante deficit funzionale residuale.

 

                                         Quanto alla pretesa mancata quantificazione da parte del dr. __________, al momento della determinazione della menomazione all’integrità, del numero dei futuri interventi di rimpiazzo protesico ai quali l’interessato dovrà sottoporsi, con “rischio di dover irrigidire il gomito fra qualche anno”, questo Tribunale rileva che, in proposito, il cpv. 4 dell’art. 36 OAINF prescrive che: “si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell’integrità”. Ciò che, nel caso di specie, è effettivamente avvenuto, posto che il dr. __________ ha espressamente indicato che la propria valutazione teneva “conto pure del futuro decorso ragionevolmente prevedibile”, visto che “in considerazione della giovane età del signor RI 1, ritengo ragionevole considerare a medio-lungo termine un futuro intervento di rimpiazzo protesico” (doc. 22).

 

                                         Il TCA ricorda che, in caso di futuro peggioramento - importante e non prevedibile – della menomazione dell’integrità, l’Istituto assicuratore potrà, in applicazione dell’art. 36 cpv. 4 OAINF, valutare la possibilità di una revisione della percentuale di IMI.  

 

                                         Giova, infine, ribadire che l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche. Ciò significa che per tutti quegli assicurati che presentano uno stesso status medico, la menomazione all'integrità sarà la medesima; essa è, in effetti, stabilita in maniera astratta, uguale per tutti. In altri termini, l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, ma bensì da un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA del 12 dicembre 2001 nella causa C., inc. n. 35.2001.71, confermata dal TFA con pronunzia del 28 giugno 2002, U 14/02; cfr., altresì, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.).

                                         Ai fini della determinazione dell’IMI, occorre perciò fare astrazione dai disturbi soggettivamente accusati dall’assicurato che non trovano correlazione sul piano oggettivo. In effetti, se si tenesse conto di disturbi (soltanto) soggettivamente risentiti, non si giungerebbe più ad una valutazione astratta e egualitaria di una menomazione all’integrità.

 

                                         Nella misura in cui all’assicurato è stata riconosciuta un’IMI del 10%, la decisione su opposizione del 18 luglio 2013 merita quindi di essere confermata.

 

 

 

                                     

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti