Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2013.63

 

mm

Lugano

4 dicembre 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 16 settembre 2013 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 19 luglio 2013 emanata da

 

CO 1  

rappr. da: RA 2 

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   In data 20 giugno 2008, RI 1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di operaio e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, é stato colpito alle caviglie da una lastra di policarbonato.

                                         A causa di questo sinistro, egli ha riportato, secondo il rapporto 10 settembre 2008 del Servizio di chirurgia dell’Ospedale regionale di __________, una sub-lussazione a livello del tendine peroneo breve della caviglia destra su trauma distorsivo/contusivo da schiacciamento (allegato al doc. 8).

                                         Nel corso del mese di novembre 2008, ha avuto luogo un’operazione di tenodesi del peroneo breve e di riduzione del pacchetto tendineo peroneale destro (allegato al doc. 25). Il 9 marzo 2011, l’assicurato é stato invece sottoposto a un intervento di revisione dei tendini peronei con plastica di approfondimento nella doccia di scorrimento dei tendini e dei tessuti molli di contenzione (doc. 248).

 

                                         L’istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                                         In particolare, esso ha versato indennità giornaliere corrispondenti a un’inabilità lavorativa totale sino al 2 settembre 2012, corrispondenti a un’incapacità del 50% sino al 31 gennaio 2013 (cfr. doc. 364 e doc. 385).

 

                               1.2.   Alla chiusura del caso, con decisione formale del 2 aprile 2013, dopo aver negato l’eziologia traumatica ai disturbi in sede lombo-sacrale, l’CO 1 ha posto RI 1 al beneficio di una rendita d’invalidità del 10% a contare dal 1° febbraio 2013, mentre gli ha negato il diritto all’indennità per menomazione all’integrità (cfr. doc. 399).

 

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 409 e doc. 425), in data 19 luglio 2013, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 426).

 

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 16 settembre 2013, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che l’CO 1 venga condannato a ripristinare le indennità giornaliere al 50% dalla sospensione al 27 febbraio 2013, al 100% dal 28 febbraio al 30 marzo 2013 e di nuovo al 50% sino a data da definire, nonché a riconoscergli una mezza rendita d’invalidità e un’IMI del 20%.

                                         Innanzitutto, a proposito dell’eziologia dei disturbi lombo-sacrali, egli fa valere che “… la caviglia in disordine scompensa persino la schiena di RI 1 elemento che deve essere preso in considerazione. __________ liquidò la questione affermando che le stampelle (tesi mai sostenuta dal ricorrente) non scompensano la schiena. La perizia citata dalla CO 1 di cui alla sentenza nella causa 35.1999.92-93 é di gran lunga precedente allo studio internazionale citato nell’opposizione 3 maggio 2013 di Kasch e altri, nota agli ortopedici aggiornati. Essa ha invece messo in evidenza, come diffusamente indicato nel complemento di opposizione di data 16 luglio 2013, l’esistenza di sindromi ascendenti che arrivano a toccare spalle braccia testa e causano problemi lombari. È ormai accertato in ortopedia, ma evidentemente non dal medico __________ __________, che da una semplice distorsione a un piede o ginocchio, da un colpo di frusta, uno stile di vita troppo sedentario, sforzi ripetuti, una mal occlusione dentale, possa svilupparsi un difetto biomeccanico, detto sublussazione (ovvero la perdita di normale mobilità e posizione fisiologica di una o più vertebre, quello che i pazienti ci descrivono come una vertebra “bloccata” o “fuori sede”) a livello di ogni articolazione (dai piedi fino alla mandibola).” (doc. I, p. 16).

                                         D’altro canto, trattandosi del diritto all’indennità giornaliera e della sua entità, l’assicurato rileva che “__________nella sua perizia ritiene RI 1 inabile al 50% nell’attività in fabbrica dal 3.9.2012. Le prestazioni d’indennità giornaliera sono state invece sospese dal 01.02.2013. La CO 1, nella decisione impugnata, ha negato la presa a carico dell’evento occorso il 28.02.2013 (sia esso ricaduta o nuovo infortunio poco importa sulla questione indennità giornaliera). Fino a determinazione del momento in cui la rendita d’invalidità é esigibile (occorre attendere la formale e motivata rinuncia dell’AI a interventi di reintegrazione cresciuta in giudicato) é dovuta l’indennità giornaliera. Essa andrà di conseguenza ripristinata dall’1.2.2013 al 100% (ricaduta del 28.02.2013) e al 50% dal 1° aprile 2013 (cessazione dell’impedimento al 100% dovuto alla ricaduta).” (doc. I, p. 17).

                                         Infine, per quanto concerne l’esigibilità lavorativa, RI 1 sostiene che “il certificato medico del dr. med. __________ attesta l’esistenza di una tumefazione della caviglia presente in data 12.9.2013 e non si esprime sulla capacità di lavoro o sulla IMI dell’assicurato. In tal senso trattandosi di un certificato che attesta un fatto, la tumefazione persistente, il giudice é chiamato a valutare se la stessa é in qualche modo in contraddizione con le valutazioni peritali in atti. __________ (…) esclude la possibilità di lussazioni ai tendini peronei, ciò che risulta errato alla luce della ricaduta del 28.2.2013. __________ esclude la possibilità di lavoro in fabbrica mantenendo, il 19 maggio 2013, un’incapacità lavorativa al 50% che __________ non segue! __________ lo ritiene abile con le riserve di cui al punto B.1 pag. 13 in altri lavori non essendo suo compito indicare quali. Eppure nella sua perizia si legge che l’autonomia in piedi dell’assicurato é di un’ora, che può assumere posizioni accovacciate solo talvolta e che anche il maneggio di attrezzi medi é leggermente ridotto. Persino la posizione seduta e seduta chinata é limitata (mentre __________ lo nega) e sono necessarie pause o cambiamenti di posizione. Persino l’equilibrio ed il bilanciamento risultano limitati, ciò che __________ non prende in considerazione. Quest’ultimo afferma che RI 1 può salire scale a pioli mentre __________ lo nega e non é cosa da poco per l’apprezzamento dello stato della caviglia. Per quanto riguarda i lavori sopra la testa __________ sintetizza con un “talvolta” mentre __________ (…) afferma che non vi sono limitazioni! Queste diverse valutazioni e soprattutto perché si opti per una escludendo l’altra non vengono spiegate. La CO 1 sceglie (opta per) la tesi del suo dipendente __________ e non spiega perché quella di __________ sarebbe errata. Questo modo di procedere viola il diritto.” (doc. I, p. 14s.).

 

                               1.4.   L’assicuratore convenuto, in risposta, ha chiesto che il ricorso venga respinto con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

                               1.5.   In corso di causa, l’insorgente ha prodotto una valutazione medico-legale, datata 9 dicembre 2013, del dott. __________ di __________ (doc. VIII + allegati).

 

                                         L’assicuratore convenuto si é espresso al riguardo in data 8 gennaio 2014 (doc. X + allegato).

 

                               1.6.   Con ordinanza del 30 gennaio 2014, questa Corte ha disposto una perizia giudiziaria, affidandone l’allestimento al PD dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica (doc. XII).

 

                               1.7.   In data 11 novembre 2014, il perito giudiziario ha consegnato il proprio referto (doc. XXIII), il quale é stato intimato alle parti per osservazioni (doc. XXIV).

 

                                         L’amministrazione ha dichiarato di non avere osservazioni da formulare (cfr. doc. XXVI), mentre l’assicurato é rimasto silente.

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Oggetto litigioso é la questione di sapere se l’assicuratore LAINF era legittimato a porre fine al versamento delle indennità giornaliere a decorrere dal 1° febbraio 2013, l’entità della rendita d’invalidità, nonché il diritto all’indennità per menomazione all’integrità.

                                         Preliminarmente, questa Corte é però tenuta a valutare l’eziologia dei disturbi localizzati al rachide lombo-sacrale.

 

                               2.2.   Disturbi al rachide lombo-sacrale: causalità con l’infortunio del 20 giugno 2008?

 

                            2.2.1.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

 

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

 

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

 

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

 

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

 

                            2.2.2.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

 

                            2.2.3.   Nella concreta evenienza, dalle carte processuali si evince che l’Istituto assicuratore ha negato che i disturbi localizzati in sede lombo-sacrale costituiscano una conseguenza naturale del sinistro occorso nel giugno 2008, facendo capo al parere espresso al riguardo dal proprio medico di circondario (cfr. doc. 426, p. 4s.).

 

                                         In effetti, con apprezzamento dell’11 giugno 2013, preso atto che un esame di RMN svolto nel frattempo aveva evidenziato un’osteocondrosi L5/S1 con ernia lussata mediana e paramediana bilaterale, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha negato, “con assoluta certezza”, l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra la problematica alla schiena e l’evento traumatico, osservando in proposito che “le indagini di risonanza magnetica eseguite hanno dimostrato fattori prettamente degenerativi. nessuna evidenza per un fattore di origine post-traumatica. Al momento dell’infortunio la schiena non é stata assolutamente coinvolta nell’incidente. L’assicurato già in precedenza era stato curato per problemi recidivanti alla schiena e aveva subito anche una risonanza magnetica. Era peraltro stato anche inabile al lavoro per problemi alla schiena. La relazione tra l’uso delle stampelle e la comparsa di un’ernia discale e osteocondrosi non é scientificamente assolutamente comprovata.” (doc. 420, p. 2).

                                         Pendente causa, l’assicurato ha prodotto una “valutazione di stima medico-legale” elaborata dal Prof. dott. __________, specialista in ortopedia e traumatologia a __________.

                                         Queste, in particolare, le sue considerazioni a proposito dell’eziologia dei disturbi lombo-sacrali:

 

" (…).

Si ritiene, (…), che l’evoluzione anatomo-clinica della lombalgia sia riconducibile concausalmente all’infortunio sul lavoro subito nel 2008 con la lussazione dei peronei.

Più precisamente, dal punto di vista medico-legale, si realizza la circostanza della concausa di menomazione: su di una struttura anatomia già interessata da patologia, un successivo evento (ad esempio traumatico, come nel caso di specie) modifica ulteriormente il quadro in senso negativo.

Nel caso in esame, é un dato che il soggetto fosse già affetto da patologia discale della colonna vertebrale. Ciò, in considerazione della relativa giovane età, può attribuirsi alla remota frattura femorale e alla successiva dismetria degli arti.

Come accennato in precedenza, é un dato inconfutabile che l’infortunio sul lavoro abbia peggiorato il quadro anatomico e sintomatologico a livello lombo-sacrale: da una “semplice” discopatia si é passati - nel tempo - ad una iniziale erniazione discale. Potrebbe obiettarsi che, dato il tempo intercorso dal vecchio trauma al femore, tale evoluzione sia da mettere in relazione a tale evento.

In effetti, il successivo trauma alla caviglia ha ulteriormente peggiorato la statica e la dinamica degli arti inferiori (nella specie del destro), andando a determinare un severo ed ulteriore perturbamento del giunto lombo-sacrale che si é estrinsecato nell’ernia descritta e nella lombosciatalgia che ha assunto caratteri di franca cronicità.

(…).

Si ritengono, pertanto, soddisfatti i criteri medico-legali sulla riconducibilità concausale del noto evento de quo.”

                                         (allegato al doc. VIII, p. 4 - il corsivo é del redattore)

 

                                         Chiamato dall’amministrazione a prendere posizione sulle conclusioni del dott. __________, in data 24 dicembre 2013, il dott. __________ si é confermato nella propria valutazione, precisando che “la perizia del prof. __________ non porta nessuna novità che possa legare l’inf. con i dolori alla schiena. Non vi é alcuna presa di posizione riguardo alle patologie preesistenti (ernia discale e dismetria degli arti).” (allegato al doc. X).

 

                            2.2.4.   Allo scopo di chiarire la fattispecie dal profilo medico, questo Tribunale ha ordinato una perizia giudiziaria, affidandone l’allestimento al PD dott. __________ __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia.

 

                                         Dal rapporto pervenuto al TCA l’11 novembre 2014 risulta che l’esperto giudiziario ha personalmente visitato l’assicurato nel corso del mese di agosto 2014 e che ha avuto a sua disposizione tutta la documentazione clinica e radiologica (cfr. doc. XXIII, p. 1s.).

 

                                         Dopo aver minuziosamente ricostruito l’anamnesi dell’insorgente (doc. XXIII, p. 2-10) e averne descritto lo status clinico e radiologico (doc. XXIII, p. 11-16), il PD __________ ha formulato la diagnosi di lussazione traumatica del tendine peroneale con rottura parziale del peroneo breve a seguito dell’infortunio del giugno 2008, nonché di discopatia degenerativa in presenza di una preesistente osteocondrosi L5/S1 con tipica lieve progressione durante 6 anni su frattura del femore destro occorsa all’età di 15 anni con raccorciamento dell’arto inferiore destro di 2.5 cm e su lieve assimetria del bacino (doc. XXIII, p. 17).

 

                                         Per quanto concerne l’aspetto eziologico, il perito incaricato dal TCA ha innanzitutto dichiarato che i disturbi localizzati all’estremità inferiore destra costituiscono una conseguenza naturale dell’infortunio assicurato (cfr. doc. XXIII, risposta al quesito n. 1 di parte convenuta), ciò che non era peraltro in discussione.

                                         D’altro canto, egli ha negato l’esistenza di un nesso causale naturale tra l’evento del giugno 2008 e la problematica lombo-sacrale (“Ein kausaler Zusammenhang zum Unfallereignis vom 20.06.08 ist aus gutachterlicher Sicht eo ipso zu verneinen.” - il corsivo é del redattore), ritenendo che l’osteocondrosi protrusiva L5/S1, la quale, tra il 2007 e il 2013, si é lievemente accentuata dal profilo radiologico nel senso di un’evoluzione spontanea, é il risultato dell’accorciamento dell’arto inferiore destro causato dalla frattura femorale del 1992 e della lieve assimetria statica del bacino. Il dott. __________ ha inoltre precisato che, sebbene non possa essere stabilito con certezza in quale misura il trauma occorso nel 1992 abbia pure provocato una fissurazione dell’anulus L5/S1, in presenza di una lesione isolata senza discopatia dei restanti dischi intervertebrali, un tale nesso non può essere totalmente escluso (doc. XXIII, risposta ai quesito n. 1 di parte convenuta).

 

                                         Rispondendo alla questione di sapere se i disturbi alla schiena potessero essere conseguenza della deambulazione viziata (e, quindi, in nesso causale indiretto con l’infortunio del 20 giugno 2008), il perito giudiziario lo ha escluso, rilevando che il tempo trascorso dall’evento in questione é stato troppo corto e, d’altra parte, che il decorso radiologico 2007-2013 non ha evidenziato un rilevante peggioramento (cfr. doc. XXIII, risposta ai quesito n. 1 di parte ricorrente).

 

                                         Da parte sua, questa Corte ha chiesto al PD dott. __________ se condividesse o meno la valutazione che i dottori __________ e __________, già Primari presso la Clinica di chirurgia ortopedica dell'Ospedale universitario di __________, avevano espresso in una perizia elaborata a suo tempo su incarico del TCA.

                                         Va ricordato che questi specialisti avevano indicato che il fatto di zoppicare non implica un sovraccarico della colonna vertebrale, sempre che non esistano gravi deformazioni. Si é in presenza di una grave deformazione se vi é una dismetria degli arti inferiori superiore ai 5 cm, una situazione dopo artrodesi dell’anca oppure una miastenia (come ad esempio dopo una poliomielite). Inoltre, le alterazioni devono agire per lungo tempo prima che divengano sintomatiche (al riguardo, si veda la STFA U 122/02 del 28 maggio 2004 consid. 4.1, pubblicata in RtiD II-2004 n. 62).

 

                                         Il dott. __________ ha risposto che i principi formulati dai dottori __________ e __________ sono pienamente condivisibili (“Das angeführte Zitat ist aus klinischer Erfahrung gut nachvollziebar”) e ha precisato che, nel caso di specie, l’infortunio del 2008 non ha comportato alcun nuovo disturbo statico che, come tale, persisteva invece sin dal lontano 1992 (cfr. doc. XXIII, risposta al quesito n. 1 del TCA).

 

                                         Sempre secondo l’esperto giudiziario, la problematica peroneale insorta nel 2008 non era idonea a causare (nemmeno in parte) oppure a peggiorare direzionalmente la preesistente osteocondrosi L5/S1. A suo avviso, resta aperta la possibilità teorica di un temporaneo aggravamento sintomatico dei disturbi alla schiena (cfr. doc. XXIII, risposta al quesito n. 2 del TCA).

 

                            2.2.5.   In caso di perizia giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza motivi imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste, appunto, nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza medica per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF 125 V 352 consid. 3b/aa e riferimenti ivi menzionati).

                                         Il giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che porti a un diverso risultato (DTF 101 IV 130).

 

                                         Il giudice può scostarsene anche nel caso in cui, fondan­dosi sulla diversa opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.

                                         Questi principi sono stati confermati in una sentenza 8C_104/2007 del 28 marzo 2008 nella quale il Tribunale federale ha sottolineato che:

 

" Per quanto concerne in particolare le perizie giudiziarie la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le proprie conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie nella perizia stessa oppure l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne la concludenza. In tale evenienza, la Corte giudicante può disporre una superperizia oppure scostarsi, senza necessità di ulteriori complementi, dalle conclusioni del referto peritale giudiziario (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 353 e riferimenti)."

 

                            2.2.6.   Chiamato a pronunciarsi nella concreta evenienza, questo Tribunale non vede ragioni che gli impediscano di fare propria la valutazione enunciata dal perito giudiziario e, dunque, di concludere che i disturbi localizzati in sede lombo-sacrale non costituiscono una conseguenza, né diretta né indiretta, del sinistro del 20 giugno 2008.

 

                                         In effetti, il referto peritale non contiene contraddizioni. D’altra parte, esso presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, a un apprezzamento medico, piena forza probante (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c con riferimenti; RAMI 1991 U 133 consid. 1b): in particolare, l’esperto giudiziario ha espresso il suo apprezzamento in modo chiaro e motivato, dopo aver proceduto a un esame approfondito del caso (cfr. STF 8C_103/2008 del 7 gennaio 2009 consid. 10.2).

 

                                         Del resto, non può essere nemmeno ignorato che la valutazione del PD dott. __________ risulta conforme ai principi, che ha peraltro affermato di condividere, che erano stati sviluppati dai dottori __________ e __________ (in seguito recepiti dalla giurisprudenza cantonale e federale).

 

                                         È vero che il sanitario privatamente consultato dall’assicurato, Prof. dott. __________, ha un’opinione diversa a proposito dell’eziologia della nota problematica lombo-sacrale (cfr. allegato al doc. VIII), tuttavia ciò non può bastare per qualificare come contradditoria la perizia del dott. __________.

                                         In esito alle considerazioni che precedono, è quindi a ragione che l’assicuratore LAINF convenuto ha negato la propria responsabilità in relazione ai disturbi alla schiena lamentati dall'insorgente.

 

                                         Per questa ragione, il TCA dovrà valutare il diritto alle prestazioni prendendo in considerazione esclusivamente i disturbi all’estremità inferiore destra.

 

                               2.3.   Diritto all’indennità giornaliera a decorrere dal 1° febbraio 2013?

 

                            2.3.1.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

 

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF e Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

 

                                         L’Alta Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).

 

                                         In una sentenza 8C_211/2009 del 10 luglio 2009 consid. 4, il TF si è al riguardo espresso nei termini seguenti:

 

" Poiché l'assicurazione sociale contro gli infortuni si riferisce a persone che svolgono attività lavorativa (si confronti l'art. 1 [dal 1° gennaio 2003 art. 1a, con testo invariato] e l'art. 4 LAINF), per interpretare il concetto di "sensibile miglioramento" ("namhafte Besserung" e "sensible amélioration" nella versione tedesca e francese dell'art. 19 cpv. 1 LAINF) si farà riferimento ad un incremento rispettivamente ad un recupero dell'abilità lavorativa, nella misura in cui si è deteriorata in seguito all'infortunio. L'aggettivo "sensibile" illustra inoltre che il miglioramento dev'essere importante. Progressi trascurabili non bastano, così come neppure la mera possibilità di un risultato positivo (DTF 134 V 109 consid. 4.3 pag. 115; v. pure sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni U 244/04 del 20 maggio 2005, in RAMI 2005 no. U 557 pag. 388, consid. 2, non pubblicato, e U 412/00 del 5 luglio 2001, consid. 2a; cfr. inoltre Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 2a ed., Berna 1989, pag. 274). Lo stesso vale per provvedimenti terapeutici che contribuiscono a lenire i sintomi di un danno alla salute stazionario per un periodo limitato nel tempo (v. ancora sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 244/04 del 20 maggio 2005, in RAMI 2005 no. U 557 pag. 388 consid. 1, non pubblicato, e 3).“

 

                            2.3.2.   È già stato detto che, secondo l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.

 

                                         Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività.

 

                                         L’entità dell’incapacità lavorativa (e, quindi, il diritto all’indennità giornaliera ex art. 16 LAINF) deve essere valutata considerando le mansioni che l’assicurato è concretamente chiamato a compiere nell’esercizio della sua abituale professione.

 

                                         Nella RAMI 2004 U 529, p. 572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.

 

                                         La questione di sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei fatti forniti dal medico.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.

                                         Determinante ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27
p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid. 2).

                                         L'assicurato che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.

                                         Carenze di volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più, considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 91).

 

                            2.3.3.   Nella presente fattispecie, dalle carte processuali si evince che l’amministrazione ha versato indennità giornaliere corrispondenti a un’incapacità lavorativa del 100% sino al 2 settembre 2012, corrispondenti a un’inabilità del 50% sino al 31 gennaio 2013, per poi riconoscere, a fronte della stabilizzazione dello stato di salute infortunistico, una rendita d’invalidità del 10% a contare dal 1° febbraio 2013 (cfr. doc. 364 e doc. 385).

 

                                         Con la propria impugnativa, RI 1 sostiene invece che le sue condizioni di salute non avrebbero potuto essere ritenute stabilizzate a far tempo dal 1° febbraio 2013, visto che ancora il 28 febbraio 2013 i sanitari da lui consultati avevano refertato la presenza di un edema a livello del malleolo esterno della caviglia destra, motivo per cui chiede la condanna dell’Istituto assicuratore a ripristinare le indennità giornaliere (del 50% dal 1° al 27 febbraio 2013, del 100% dal 28 febbraio al 30 marzo 2013 e poi di nuovo del 50% sino a data da stabilire) (cfr. doc. I).

 

                                         Al riguardo, questa Corte osserva che, a margine della visita medica di chiusura del 14 dicembre 2012, il dott. __________ aveva indicato che, dal punto di vista medico, non ci si poteva più attendere un sostanziale miglioramento della situazione, per cui raccomandava la chiusura del caso (doc. 377, p. 6).

 

                                         D’altro canto, il dott. __________, spec. FMH in reumatologia, autore della perizia 19 maggio 2013 elaborata per conto dell’Ufficio AI, ha riconosciuto che le condizioni di salute dell’assicurato potevano essere considerate stabilizzate a contare dal 1° gennaio 2013 (cfr. allegato al doc. 417, p. 14: “Non sono in corso o previsti provvedimenti di integrazione. Per quanto riguarda la caviglia dx la situazione é stata definita dal punto di vista ortopedico e decretata stabilizzata, senza possibilità di un sostanziale miglioramento della situazione.” e p. 15: “In attività adatta così definita, (…), é ritenuta a partire dal 1.1.2013 …” - il corsivo é del redattore).

 

                                         Infine, rispondendo al quesito n. 2 di parte ricorrente, il perito giudiziario ha precisato che, a seguito di sollecitazioni forzate, é sempre possibile l’insorgenza di gonfiori alla caviglia destra che, salvo prova del contrario, non sono però invalidanti (doc. XXIII, p. 19).

 

                                         Tutto ben considerato, questo Tribunale ritiene dunque che l’CO 1 era legittimato a dichiarare stabilizzate le condizioni di salute infortunistiche del ricorrente e, quindi, in virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, a porre termine alle prestazioni di corta durata, al più tardi, a partire dalla fine del mese di gennaio 2013.

 

                                         In esito a quanto precede, il TCA può quindi procedere, qui di seguito, all’esame delle prestazioni di lunga durata (rendita d’invalidità e indennità per menomazione all’integrità).

 

                               2.4.   Entità della rendita di invalidità.

 

                            2.4.1.   Secondo l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

                                         Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

 

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

 

                                         Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

 

                                         Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

 

                                         1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

 

                                         2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

 

                                         Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).

                                         Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

 

                            2.4.2.   L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                         D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

 

                                         Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

                                         L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

 

                                         I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

                                         La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                         Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

                                         La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

                                         Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

 

 

                                         I. Termine: reddito da invalido

 

                                         La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

                                         Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

 

                                         Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

 

                                         Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

 

" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

 

                                         II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

 

                                         Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

 

                                         Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

 

                            2.4.3.   Nella presente fattispecie - ricordato che occorre far astrazione dai disturbi che interessano il rachide lombo-sacrale (cfr. consid. 2.2.6. in fine) -, secondo il TCA, l’esigibilità lavorativa é stata validamente definita grazie alla valutazione espressa dal chirurgo ortopedico dott. __________ in occasione della visita di chiusura del 14 dicembre 2012 (cfr. doc. 377, p. 6s.; si veda pure la perizia giudiziaria in cui il PD __________ ha considerato di principio condivisibile l’esigibilità definita dal medico __________ - doc. XXIII, p. 19).

                                         Occorre quindi ritenere che RI 1 sarebbe in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico, concretamente un’attività medio-leggera dal profilo dell’impegno fisico e della manipolazione degli attrezzi, da svolgere in posizione prevalentemente seduta.

 

                                         È vero che, nella sua perizia del 19 maggio 2013, il reumatologo dott. __________ ha dichiarato l’assicurato in grado di svolgere un’attività lavorativa adeguata a tempo pieno, con una riduzione del rendimento del 10% (allegato al doc. 417, p. 15), é però altrettanto vero che egli ha preso in considerazione anche la problematica lombo-sacrale (allegato al doc. 417, p. 13: “In base alle due problematiche sopraccitate, …” - il corsivo é del redattore), la quale non concerne l’CO 1.

 

                                         Indipendentemente da quanto precede, visto che il grado di invalidità é da determinare con riferimento al mercato generale del lavoro (supposto equilibrato, nozione che implica da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall’altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati), é in definitiva irrilevante stabilire nel dettaglio gli impedimenti funzionali. In questo senso, in una sentenza U 216/06 del 26 settembre 2006, l’Alta Corte ha considerato sufficiente l’indicazione secondo cui il danno alla salute consentiva all’assicurato in questione di svolgere delle attività in posizione seduta, posto che il grado di invalidità era stato determinato in base alla tabella TA 1, totale, cosicché l’interessato aveva a disposizione un largo spettro di attività, fra cui quelle da esercitare da seduti.

 

In questo contesto, è inoltre utile ricordare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).

 

                            2.4.4.   Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

 

                                         Per quanto concerne il reddito da valido, secondo l’CO 1, l'insorgente avrebbe guadagnato nel 2013, qualora non fosse rimasto vittima dell’infortunio assicurato, un importo annuo di fr. 62'071 (fr. 4'774.70 x 13 mesi - cfr. doc. 394, p. 1).

 

                                         Questo dato - non contestato dal ricorrente e desunto direttamente dalle informazioni  fornite dal suo ex datore di lavoro (cfr. doc. 380) - può senz’altro essere fatto proprio dal TCA.

 

                            2.4.5.   Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

 

                                         Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

 

                                         Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

                                         In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

                                         L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

 

                                         In una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

                                         Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

 

                                         La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

 

                            2.4.6.   Dalle decisione su opposizione impugnata risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr. 55'812 il reddito da invalido, applicando la tabella TA 1, livello di qualifica 4 (fr. 63'169.31) e operando successivamente una riduzione dell’1.83% a titolo di gap salariale e del 10% a titolo di deduzione sociale (cfr. doc. 426, p. 7s.).

 

                                         Conformemente alla giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati statistici nazionali contenuti nella tabella TA 1.

 

                                         Utilizzando i dati forniti da questa tabella, l’assicurato, svolgendo nel 2010 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’901.--.

                                         Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella pubblicata sul sito web dell’Ufficio federale di statistica), esso ammonta a fr. 5'097.04 mensili oppure a fr. 61'164.48 per l'intero anno (fr. 5'097.04 x 12).

                                         Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2013 (cfr. la relativa tabella pubblicata sul sito web dell’UFS), un reddito annuo di fr. 62'856.95.

 

                                         L’assicurato, avesse continuato a lavorare in qualità di operaio presso la ditta __________, avrebbe guadagnato, nel 2013, fr. 62'071 per un’occupazione a tempo pieno.

                                         Tale reddito si situa al di sotto della media dei salari per un'attività equivalente (tabella TA 1 2010, p.to 22 “fabbr. articoli in gomma e materie plastiche”), livello di qualifica 4: fr. 5'174 riportato su 41.7 ore/settimana = fr. 5'393.89 x 12 mesi = fr. 64’726.68 + adeguamento all'indice dei salari nominali per il 2013 = fr. 66'409.57).

                                         Pertanto, in applicazione della giurisprudenza citata al considerando 2.4.5. in fine, il reddito statistico da invalido (fr. 62'856.95) va ridotto dell’1.53%, percentuale corrispondente al gap salariale (per la parte percentuale che supera la soglia del 5%), e si attesta dunque a fr. 61'895.23 (risultato intermedio).

 

                            2.4.7.   In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

 

                                         Nella concreta evenienza, l’assicuratore resistente ha operato una decurtazione del 10% sul reddito statistico da invalido, per “… tenere conto delle variabili dell’assicurato ai sensi della sentenza pubblicata in DTF 126 V 75.” (doc. 426, p. 8).

 

                                         Da parte sua, l’insorgente non ha al riguardo sollevato obiezioni di sorta (cfr. doc. I).

 

                                         Tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, operando una decurtazione del 10%, l’CO 1 non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.

 

                                         Il reddito da invalido, tenuto conto di una decurtazione del 10%, ammonta quindi a fr. 55'705.70 (90% di fr. 61'895.23).

 

                            2.4.8.   In conclusione, il grado di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 55'705.70 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 62'071  risulta essere del 10.25%, arrotondato al 10% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. (= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41).

 

                                         Visto che l’assicurato é stato posto al beneficio di una rendita di invalidità proprio del 10%, il suo ricorso deve essere respinto perlomeno su questo punto.

 

                               2.5.   Diritto all’indennità per menomazione all’integrità?

 

                            2.5.1.   Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

                                         Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

                                         Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

                                         Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

 

                            2.5.2.   L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

                                         In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

                                         La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

 

                            2.5.3.   Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

                                         Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

 

                                         Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

 

                                         Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

                                         La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

                                         Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

                                         Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

                                         Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

                                         Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per

                                         menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

 

                            2.5.4.   L’INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

                                         Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

                                         Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

 

 

 

                            2.5.5.   Nella concreta evenienza, l’assicuratore LAINF convenuto, sentito il parere del dott. __________, ha negato al ricorrente il diritto all’IMI (cfr. doc. 426, p. 9).

 

                                         In effetti, a margine della visita di chiusura del 14 dicembre 2012, il medico di circondario appena citato ha osservato che, già in occasione di una precedente visita fiduciaria, “… era stata negata una IMI in quanto una lussazione traumatica dei tendini peroneali della caviglia destra non dava diritto ad IMI. Nell’attuale situazione i tendini peroneali non si lussano più. Vi é soltanto una minima limitazione funzionale della tibiotarsica. L’articolazione stessa non é coinvolta e non vi é quindi da prevedere lo sviluppo di un’artrosi tibiotarsica. Anche in questa situazione quindi non vi é diritto ad IMI.” (doc. 377, p. 7).

 

                                         Con il proprio ricorso, l’assicurato pretende invece di aver diritto a un’IMI del 20%, in considerazione della presenza di una “… instabilità della caviglia (…) che limita alcuni dei gesti usuali della vita e condanna RI 1 ad avere continui gonfiori della stessa.”. Oltre a ciò, egli sostiene che andrebbe considerata pure la problematica lombo-sacrale, conseguenza indiretta del danno infortunistico alla caviglia destra (cfr. doc. I, p. 15s.).

 

                                         Chiamato a pronunciarsi su una questione prettamente medica, questo Tribunale rileva che i disturbi alla schiena di cui soffre RI 1 non possono dare diritto a un’IMI, visto che essi non si trovano in relazione causale naturale con l’evento traumatico assicurato (cfr. il consid. 2.2.6.).

 

                                         Per quanto riguarda la caviglia destra e, più specificatamente, la sua pretesa instabilità, il TCA osserva che nemmeno il perito giudiziario ne ha refertato la presenza, come non ha del resto refertato la presenza di alterazioni artrosiche a quel livello (doc. XXIII, p. 17: “In klinischen Befund ergibt sich eine residuell lokal über dem Peronealsehnenfach lokalisierte Reizbarkeit bei aktuel völlig abgeschwollenen Situs und reizlosen Narben- und Hautverhältnissen. Daneben zeigt sich eine lokale Dolenz auf Klopfen. (…). Im Fussskelett rechts ergeben sich keine Hinweise für eine posttraumatische Arthroseentwicklung im oberen oder unteren Sprunggelenk oder anderweitig posttraumatische Veränderungen.“).

                                         L’inesistenza di un’instabilità a livello della caviglia destra non trova d’altronde conferma neppure nel referto 19 maggio 2013 del dott. __________ (cfr. allegato al doc. 417, p. 6: “Normale stabilità della caviglia e sottoastragalica. Nessuna lussazione dei tendini peronei, che non presentano una particolare dolorabilità palpatoria.” - il corsivo é del redattore).

 

                                         Sotto il titolo “Osservazioni”, il PD dott. __________ ha affermato che, tenuto conto di un leggero potenziale di peggioramento futuro (“geringen künftigen Verschlechterungspotentials”), si potrebbe ammettere una menomazione all’integrità attorno all’8% (cfr. doc. XXIII, p. 19).

 

                                         Al riguardo, é utile segnalare che, a proposito dell’art. 36 cpv. 4 OAINF, il Tribunale federale ha stabilito che aggravamenti futuri giustificano un aumento della menomazione all’integrità soltanto se l’intervento di un peggioramento é probabile. Per contro, non possono essere presi in considerazione peggioramenti che sono semplicemente possibili (cfr. RAMI 1998 U 320, p. 600 consid. 3b e riferimenti ivi citati; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 50).

 

                                         Ora, nel caso di specie, visto che l’esperto giudiziario si é espresso in termini di mera possibilità (“Verschlechterungspotentials”), non sono dati i presupposti per considerare un peggioramento dello stato infortunistico.

 

                                         Tutto ben considerato, questa Corte non vede dunque alcun valido motivo per discostarsi dalla valutazione enunciata dal chirurgo ortopedico dott. __________, ragione per la quale la decisione su opposizione impugnata merita conferma anche nella misura in cui all’assicurato é stato negato il diritto all’IMI.

 

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso é respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Fabio Zocchetti