Raccomandata

 

Incarto n.
35.2013.65

 

mm

Lugano

12 febbraio 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)

 

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 16 settembre 2013 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 23 luglio 2013 emanata da

 

CO 1

rappr. da:   RA 2  

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   In data 6 dicembre 2008, RI 1, alle dipendenze della ditta __________ SA __________ in qualità di venditrice e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, é rimasta vittima di un incidente della circolazione stradale al volante della propria autovettura. A causa di questo sinistro, ella ha riportato, secondo il rapporto 11 marzo 2009 dell’Ospedale regionale di __________, un trauma da colpo di frusta cervicale (cfr. doc. 21).

 

                                         L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                               1.2.   Con decisione formale del 26 agosto 2011 (cfr. doc. 63), poi confermata in sede di opposizione (cfr. doc. 73), l’amministrazione ha negato a all’assicurata il diritto a ulteriori prestazioni assicurative.

 

                               1.3.   Statuendo sul ricorso interposto da RI 1, con sentenza 35.2012.8 del 13 agosto 2012, nel frattempo cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte ha annullato la decisione su opposizione impugnata e ha rinviato gli atti all’CO 1 affinché decidesse in merito al diritto a prestazioni per il tinnitus (cfr. doc. 82).

 

                               1.4.   Con decisione formale del 24 maggio 2013, l’amministrazione ha negato la propria responsabilità a proposito del tinnito di cui soffre l’assicurata, ritenuto non trovarsi in una relazione di causalità adeguata con l’infortunio del dicembre 2008 (cfr. doc. 88).

 

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (cfr. doc. 89), in data 23 luglio 2013, l’Istituto assicuratore ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 91).

 

                               1.5.   Con tempestivo ricorso del 16 settembre 2013, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto, accertata l’esistenza di un nesso di causalità, naturale e adeguata, tra il sinistro assicurato e il tinnito, in via principale, il ripristino del diritto alle prestazioni sanitarie, nonché l’assegnazione di un’indennità per menomazione all’integrità del 10% e, in via subordinata, oltre al ripristino delle prestazioni di cura, il rinvio degli atti all’CO 1 affinché “…, previo allestimento di una perizia multidisciplinare avente per oggetto lo stato della colonna e muscolatura cervicali che determini se lo stato attuale é da considerare cronicizzato e stabilisca la relazione tra questo stato e l’ipotetico status quo sine tenendo conto del suo stato di salute preesistente e le sue conseguenze in proiezione futura, per quanto concerne i disturbi persistenti alla colonna cervicale, e di una specifica perizia ORL, per quanto riguarda il tinnito, determini l’ammontare dell’indennità IMI dovuta per questo titolo.”

                                         A sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente ha fatto valere quanto segue a proposito della causalità naturale:

 

"  (…).

Giustamente la decisione su opposizione della CO 1 (qui impugnata) rammenta (punto 1.c) che é necessario che il nesso causale naturale tra l’evento e i disturbi annunciati sia “provato almeno secondo il criterio della probabilità preponderante”. Lo nega tuttavia, per quanto concerne il tinnito, poiché non essendo accompagnato da lesioni traumatiche palesi la sintomatologia sarebbe apparsa tardivamente. Si é visto che non é il caso. Al contrario: tutti i disturbi e in particolare il tinnito si sono manifestati immediatamente in seguito all’incidente che ha avuto un effetto scatenante. La violenza dell’urto trova riscontro nelle lesioni organiche conseguenza del colpo di frusta di cui danno conto i rapporti medici dell’incarto CO 1 e la valutazione biomeccanica dell’__________ di __________ (…).

Dall’insieme degli atti dell’incarto é indubbio che il nesso di causalità naturale tra l’evento e i disturbi alla salute denunciati dalla signora RI 1 é certo, “provato almeno secondo il criterio della probabilità preponderante.”

                                         (doc. I, p. 10s.)

 

                                         D’altro canto, dopo aver sostenuto, in prima battuta, che l’adeguatezza del legame di causalità andrebbe ammessa già in applicazione della formula ordinaria (cfr. doc. I, p. 11), RI 1 in seguito, ha affermato che l’infortunio occorsole dovrebbe essere classificato fra quelli gravi, subordinatamente, fra quelli di grado medio al limite della categoria superiore. Relativamente a quest’ultima ipotesi, ella ha espresso le considerazioni seguenti:

 

"  (…).

È certamente qualcosa in più di un infortunio di categoria intermedia, quanto a dinamica, per raggiungere quanto meno i primi livelli di un incidente grave; e semmai se ne volesse collocare il livello al limite tra le due classificazioni (tra grave e medio grave), non può essere negato che per la sua dinamica l’incidente é stato caratterizzato da una spettacolarità e da una drammaticità costitutivi di quanto meno uno dei criteri che di fronte ad una ipotesi di infortunio di categoria intermedia non legittimano la conclusione sbrigativa della CO 1, che si limita semplicemente a negare la necessità di prendere in considerazione i criteri aggiuntivi indicati dalla giurisprudenza (problema che a giudizio della CO 1 nessuno dovrebbe neppure osare porsi), per escludere l’ipotesi di un nesso di causalità adeguata tra i disturbi lamentati e l’incidente che ne fu la causa. Senza dimenticare che la componente determinata dal tinnito, in quanto affezione invalidante, soddisfa ulteriormente e di per sé stessa i criteri supplementari richiesti dalla giurisprudenza in casi di infortuni classificabili in una categoria di gravità intermedia.

 

Questa conclusione cui perviene la CO 1 nella decisione qui impugnata, assolutamente insostenibile, é tanto più stupefacente di fronte alle conclusioni del Triage (…) che vanno lette quale conferma dell’esistenza di un nesso di causalità adeguata tra i disturbi lamentati dalla signora RI 1 e l’incidente.”

                                         (doc. I, p. 13s.)

 

                               1.6.   L’assicuratore LAINF, in risposta, ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

                               1.7.   Nel corso del mese di ottobre 2013, la ricorrente ha versato agli atti una nuova certificazione, datata 23 ottobre 2013, dell’otorinolaringoiatra dott. __________ (cfr. doc. VII + allegato).

 

                                         L’amministrazione si é espressa al riguardo in data 11 novembre 2013 (doc. IX).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Oggetto litigioso é la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare la propria responsabilità (e, con essa, il corrispondente diritto a prestazioni) a proposito del tinnito lamentato dalla ricorrente, oppure no.

 

                                         In sede di decisione su opposizione 23 luglio 2013, l’CO 1 ha precisato che “…, anche se comprensibilmente l’assicurata non pretende alcuna prestazione, avendo il Tribunale cantonale, dopo aver confermato che il nesso causale naturale fra i disturbi alla colonna cervicale e l’infortunio non é dato, annullato in toto la decisione su opposizione del 12.12.2011, giova ribadire che dette affezioni non concernono l’assicuratore infortuni.” (doc. 91, p. 9).

 

                                         Al proposito, questo Tribunale osserva che, con la pronunzia 35.2012.8 del 13 agosto 2012, esso si era già pronunciato in merito all’eziologia della problematica riguardante il rachide cervicale, pervenendo in effetti alla conclusione che l’assicuratore convenuto, al riguardo, aveva correttamente negato un suo ulteriore obbligo a prestazioni (cfr. doc. 82, p. 15: “La decisione su opposizione impugnata nella misura in cui l’Istituto assicuratore ha negato la propria responsabilità relativamente alla problematica cervicale, risulta dunque corretta.” - il corsivo é del redattore).

 

                                         Visto quanto precede, su questo aspetto, il TCA si limita quindi a fare riferimento ai considerandi di quella sentenza (cfr. consid. 2.3.1.-2.3.7.), che sono da intendersi qui integralmente riprodotti.

 

                               2.2.   Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

 

                                         Il diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa condizione é adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).

 

                               2.3.   Se un infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente é ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

                                         Il solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un infortunio, non basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con questo medesimo infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”; cfr. DTF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid. 3b). Occorre di principio ricercarne l’eziologia e verificare, su questa base, l’esistenza del nesso di causalità con l’evento assicurato. Pertanto, in materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di trauma equivalente oppure di trauma cranio-cerebrale, senza dimostrazione di un sostrato organico oggettivabile, l’esistenza di un legame causale naturale tra l’infortunio e l’incapacità lavorativa o di guadagno, deve di principio essere ammessa in presenza di un quadro clinico tipico caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento della personalità, ecc.. L’esistenza di un infortunio di questo tipo così come delle sue conseguenze, presuppone delle attendibili certificazioni medico-specialistiche (cfr. DTF 119 V 335 consid. 1, 117 V 359 consid. 4b; in merito alle misure istruttorie necessarie, si veda la DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122s.).

 

                               2.4.   Il diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata é generalmente ammesso, dal momento in cui é accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio é stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:

 

                                         -  le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

                                         -  la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

                                         -  la durata eccezionalmente lunga della cura medica;

                                         -  i disturbi somatici persistenti;

                                         -  la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

                                         -  il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

                                         -  il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

 

                                         Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

 

                               2.5.   L’evoluzione più recente della giurisprudenza federale consiste nell’applicare la prassi relativa all’evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio nei casi in cui l’esistenza dei disturbi denunciati dalla persona assicurata é sì stata attestata da medici specialisti, ma non oggettivata mediante accertamenti strumentali e radiologici scientificamente riconosciuti. Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di postumi organici oggettivabili non esclude a priori l’esistenza di un nesso di causalità naturale con l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p. 17ss. consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati). L’esame della causalit naturale viene però momentaneamente sospeso, per procedere a un esame particolare dell’adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori indagini sulla questione della causalità naturale tra l’infortunio e i disturbi lamentati (DTF 135 V 465 consid. 5.1).

 

                                         Questo principio é stato applicato nella DTF 138 V 248 (STF 8C_498/2011), in cui il Tribunale federale, modificando la propria giurisprudenza, ha stabilito che in presenza di acufeni non attribuibili a un’affezione organica oggettivabile, il nesso di causalità adeguata con l’infortunio non può essere ammesso senza aver fatto l’oggetto di un esame particolare, al pari di quanto avviene per altri quadri clinici senza prova di deficit organico.

 

                               2.6.   Nella concreta evenienza, dalla decisione su opposizione impugnata risulta che l’amministrazione ha implicitamente lasciato aperta la questione di sapere se il tinnito di cui soffre RI 1, é conseguenza naturale dell’evento assicurato, facendo in ogni caso difetto l’adeguatezza del nesso causale (cfr. doc. 91, p.5: “Partendo dal fatto - così come enunciato dal dott. __________ - che il tinnitus é insorto a distanza di due anni dall’infortunio, il dott. __________, specialista ORL della CO 1, é giunto alla conclusione che la causalità naturale non é data. Agli atti figurano dei documenti dai quali risulta che l’assicurata ha iniziato a presentare degli acufeni subito dopo l’infortunio oggetto della presente procedura. Delle ulteriori delucidazioni non si impongono in quanto il 3.5.2012 (e quindi posteriormente alla prima decisione su opposizione) il TF ha rilasciato una sentenza di principio in materia di tinnitus (…). Questo significa che determinante ai fini di sapere se incombe o meno alla CO 1 prendere a proprio carico le conseguenze del tinnitus soggettivo lamentato dall’assicurata é la causalità adeguata …” - il corsivo é del redattore).

 

                                         Posto che, nel caso di specie, dalla documentazione medica agli atti non risulta che sia stata oggettivamente accertata la presenza di un danno organico suscettibile di spiegare il tinnitus che presenta l’insorgente (in proposito, si veda la succitata DTF 138 V 248 consid. 5.7.2, nella quale l’Alta Corte ha precisato che il cosiddetto tinnito oggettivo viene definito come un rumore presente nell’orecchio che insorge a causa di alterazioni pato-anatomiche, come ad esempio malformazioni vascolari, tumori oppure rumori di origine muscolare), questo Tribunale condivide l’operato dell’amministrazione, nel senso che la questione relativa all’esistenza del nesso di causalità naturale tra l’infortunio e il danno alla salute può rimanere irrisolta (cfr., in proposito, SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 3c; STF U 17/07 del 30 ottobre 2007, consid. 3, U 606/06 del 23 ottobre 2007, consid. 4 e U 299/05 del 28 maggio 2007, consid. 5.2), visto che l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore LAINF va comunque negato mancando l’adeguatezza.

 

                                         Come già precisato nella sentenza 35.2012.8 (cfr. il consid. 2.3.6.), in casu, non può trovare applicazione la giurisprudenza sviluppata nella DTF 117 V 359 relativamente ai “colpi di frusta” e precisata nella DTF 134 V 109, visto che l’assicurata, al momento determinante, non presentava il relativo quadro tipico dei disturbi, contraddistinto da una loro accumulazione (cfr. DTF 117 V 360 consid. 4b: diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento della personalità, ecc.).

                                         In questo contesto, va sottolineato che, secondo il Tribunale federale, il tinnitus non costituisce uno di quei disturbi che insorgono di solito in caso di trauma d’accelerazione cervicale (cfr. il considerando 6.1.2 non pubblicato della DTF 138 V 248).

 

                                         Se ne deduce che l’esame dell’adeguatezza del nesso di causalità deve avvenire secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133).

 

                               2.7.   Nel valutare l'adeguatezza del legame causale, occorre avantutto procedere alla classificazione dell’infortunio occorso all’assicurata nel dicembre 2008.

 

                                         Una descrizione del sinistro in questione é contenuta nel rapporto di polizia del 17 dicembre 2008:

 

"  (…).

Per quanto riguarda la dinamica dell’incidente si precisa essersi trattato di un tamponamento di un veicolo in marcia.

Più precisamente il protagonista __________ andava a sbattere con la parte anteriore della sua auto, contro la parte posteriore della vettura RI 1, la quale circolava regolarmente sulla corsia di destra.

A seguito del violento impatto il mezzo meccanico tamponato usciva dal controllo della sua conducente e continuava la sua corsa verso __________. L’auto, dopo aver anche urtato il guidovia centrale, si arrestava sulla corsia di sinistra.

La vettura che l’aveva tamponata si fermava invece più avanti, rimanendo sulla corsia di destra.

In base ai danni riscontrati dai veicoli l’impatto fra i medesimi deve essere avvenuto con una certa violenza. Se ne deduce che la differenza di velocità fra i mezzi meccanici, al momento della collisione, fosse notevole.”

                                         (doc. 16, p. 4)

 

                                         L’assicurata é stata trasportata presso il servizio di PS dell’Ospedale regionale di __________, i cui sanitari hanno riscontrato dolore alla palpazione della colonna cervicale e lombare, in assenza di deficit sensitivi o motori. Ella ha potuto fare rientro al proprio domicilio il giorno stesso (cfr. doc. 10 e doc. 21).

                                         Nel prosieguo, l’insorgente é entrata in cura dal dott. __________, spec. FMH in medicina generale. Dalla sua certificazione del 3 marzo 2008 si evince che, in occasione della (prima) consultazione l’11 dicembre 2008, RI 1 presentava una mobilità della cervicale ridotta e dolorosa, motivo per cui le erano stati prescritti degli antinfiammatori. In un secondo momento, ella é stata sottoposta pure a terapia cranio-sacrale.

                                         A contare dal 17 febbraio 2009, l’assicurata ha ripreso il lavoro in misura del 20% (doc. 14).

                                         La sua capacità lavorativa é poi gradatamente aumentata, al 50% dal 18 marzo e al 100% dal 1° aprile 2009 (cfr. doc. 23).

                                         Nel corso del mese di agosto 2010, il dott. __________ ha certificato che, alla consultazione dell’8 luglio 2010, la ricorrente accusava ancora una sindrome cervicale, una sindrome brachiale a destra, un tinnitus e delle vertigini (doc. 38).

                                         In data 21 ottobre 2010, ha avuto luogo una visita fiduciaria di controllo a cura del dott. __________, spec. FMH in chirurgia generale e della mano. In quella sede, l’insorgente aveva riferito di soffrire, segnatamente, di continui dolori a livello del rachide cervicale, di acufeni bilateralmente, nonché di dolori alla spalla destra, comunque ben tollerati. Dal profilo terapeutico, oltre a eseguire ginnastica a domicilio, l’assicurata assumeva una terapia medicamentosa antalgica e antinfiammatoria (cfr. doc. 46).

                                         Nel corso del mese di marzo 2011, RI 1 ha informato l’assicuratore che, nel frattempo, i dolori alla spalla destra erano regrediti, tanto da rinunciare a sottoporsi al previsto esame di risonanza magnetica (cfr. doc. 55).

                                         Con referto del 27 maggio 2011, il dott. __________ ha fatto stato di un peggioramento della sintomatologia cervicale e della persistenza del tinnitus bilaterale (cfr. doc. 60).

                                         Dal rapporto 14 ottobre 2011 del Servizio di neurologia dell’Ospedale regionale di __________, relativo al consulto specialistico del 12 ottobre 2011, si apprende che l’assicurata presentava un “… dolore fisso al collo, che si esacerba nei movimenti di antero o retro-flessione, per cui assume Voltaren 50 mg da tre anni, con lieve beneficio.”. In quell’occasione, i sanitari avevano oggettivato una lieve contrattura del muscolo trapezio bilateralmente e ritenuto che l’assicurata avrebbe potuto trarre beneficio dalla fisioterapia, accompagnata dall’assunzione di un miorilassante (cfr. doc. 70).

 

                                         Tenuto conto della dinamica dell’evento e del danno riportato, il sinistro occorso alla ricorrente non può essere classificato né fra quelli leggeri ma neppure fra quelli gravi: si tratta di un infortunio di media gravità in senso stretto.

 

                                         Del resto, confrontati a fattispecie analoghe, tanto questa Corte quanto il Tribunale federale hanno proceduto a identiche classificazioni. Si veda ad esempio:

 

                                     - STCA 35.1999.135 del 17 aprile 2001, concernente un incidente della circolazione stradale, avvenuto sul tratto autostradale Lugano-Chiasso, in cui l'autovettura condotta dal ricorrente ha iniziato una manovra di sorpasso a una velocità di circa 110/120 km/h, allorquando la vettura che stava per essere superata si è, anch'essa, improvvisamente spostata sulla corsia di sorpasso. Onde evitare uno scontro, l'assicurato ha sterzato bruscamente verso sinistra, entrando con le ruote nel manto erboso laterale. A questo punto, il conducente ha perso la padronanza del veicolo, il quale, sbandando, ha attraversato la carreggiata ed è andato a collidere contro il guardrail di destra. L'automobile ha terminato la propria corsa, più avanti, sulla corsia di sorpasso. L'assicurato ha riportato una commotio cerebri con amnesia pericircostanziale completa e diverse contusioni, in particolare a livello del rachide cervicale e della spalla destra;

                                     -  STCA 35.200.15 del 23 aprile 2002, riguardante un assicurato che, all’interno di una galleria, aveva perso il controllo del proprio veicolo e si era scontrato frontalmente con due vetture che sopraggiungevano sulla corsia di contromano. Egli aveva così riportato una commotio cerebri, una contusione al fianco, una leggera contusione al rene destro, una sospetta frattura della IV e V costa a destra ed escoriazioni al braccio destro;

                                     -  STCA 35.2004.31 del 25 gennaio 2005 - confermata (per quanto riguarda l’aspetto che qui interessa) dal TFA con pronunzia U 92/05 del 12 settembre 2006 - concernente un assicurato che, alla guida dell'autovettura di proprietà della moglie, cui era attaccato un rimorchio per il trasporto di due cavalli, procedeva, in compagnia della stessa moglie e della figlia, sull'autostrada con una velocità di circa 70km/h, veniva affiancato da un altro veicolo (velocità 85-90km/h), il quale, nella fase di sorpasso, improvvisamente - a seguito dello sbandamento della roulotte che stava trainando - prendeva una traiettoria diagonale verso destra e andava a urtare il veicolo guidato dall’assicurato provocando l'uscita di strada di entrambi i veicoli su un terrapieno in contropendenza con conseguente loro cappottamento e rientro sulla carreggiata;

                                     -  STF 8C_737/2008 del 29 maggio 2009, riguardante un incidente della circolazione nel quale l’assicurato viaggiava a bordo di un’autovettura, il cui conducente, nell’affrontare una curva, aveva perso la padronanza del mezzo, schiantandosi finalmente contro un albero. L’assicurato aveva riportato fratture a livello del naso, del bacino e delle costole, nonché un pneumotorace;

                                         -  STF 8C_919/2008 del 15 settembre 2009, concernente un’assicurata che, mentre stava rientrando in automobile al proprio domicilio dopo una serata con amiche, all'altezza di una curva, ha scorto un conducente in contromano. Per evitare uno scontro frontale ella ha sterzato a destra uscendo dalla carreggiata, ritrovandosi in un fossato due-tre metri sotto il livello della strada. A seguito dell’incidente ha riportato un trauma da decelerazione cervico-dorsale;

                                         -  STF 8C_767/2009 del 3 agosto 2010, riguardante un’assicurata il cui automezzo era stato urtato sul fianco sinistro da un’autovettura che aveva invaso la corsia di contromano a una velocità di 90 km/h. Il veicolo dell’assicurata era stato scaraventato contro il guard rail, prima di terminare la propria corsa dall’altra parte della carreggiata;

                                         -  STF 8C_264/2010 del 7 gennaio 2011, concernente un incidente stradale in cui un’assicurata, al volante della propria autovettura, é stata urtata frontalmente da un veicolo che circolava in senso inverso, riportando diverse contusioni a livello del torace, lombare, del bacino, della spalla destra e del ginocchio sinistro.

 

                                         A titolo di raffronto, si ricorda che il Tribunale federale ha qualificato quali infortuni di grado medio al limite della categoria superiore, ad esempio, l’incidente occorso a un assicurato che viaggiava in autostrada alla guida della propria autovettura. Un camion, circolante sulla corsia di sinistra, che, al momento di cambiare corsia, non aveva evidentemente scorto il mezzo dell’assicurato, lo ha urtato. L’automobile dell’assicurato aveva sbattuto, dapprima, contro la parete di destra, in seguito, contro quella di sinistra della galleria. L’assicurato, privo della cintura di sicurezza, aveva violentemente urtato il capo contro il parabrezza (STF 8C_257/2008 del 4 settembre 2008 consid. 3.3.3). Lo stesso vale per l’incidente in cui un assicurato viaggiava sulla corsia di sorpasso dell’autostrada. Raggiunta una velocità di 130 km/h, il suo automezzo aveva improvvisamente sbandato, attraversato la corsia normale e quella di soccorso, nonché urtato una scarpata, dove si era capovolta. L’automobile era quindi rimbalzata sulla corsia di sorpasso, dove si era arrestata sulle ruote. Al momento del capovolgimento, il passeggero era stato scaraventato all’esterno attraverso il tettuccio apribile. L’assicurato non era invece più stato in grado di lasciare l’automobile (STF 8C_799/2008 dell’11 febbraio 2009 consid. 3.2.2).

 

                                         In tale eventualità, il giudice é tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.4.. Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, é necessario che un fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri.

                                         In una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 2010 UV Nr. 25 p. 100 seg., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che fanno parte della categoria di grado medio vera e propria -, devono essere adempiuti almeno tre dei criteri di rilievo affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.

                                         Occorre preliminarmente osservare che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi di natura organica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).

 

                                         Pur potendo riconoscere una certa spettacolarità e drammaticità all'evento in esame, gli atti all'inserto non giustificano di ritenere le circostanze concomitanti come particolarmente drammatiche o spettacolari ai sensi della giurisprudenza.

                                         Il caso di specie è infatti tutt'al più paragonabile a quello oggetto della STFA U 105/00 del 15 dicembre 2000, laddove l'automobile dell’assicurato in questione, urtata lateralmente da un mezzo pesante che stava completando la manovra di sorpasso e che stava rientrando nella corsia di destra, era stata da questi scaraventata verso lo spartitraffico centrale e poi centrata da un'altra vettura che sopraggiungeva sulla corsia di sorpasso. Anche in quell'occasione, tuttavia, il criterio della particolare spettacolarità o drammaticità dell'evento era stato negato. L'infortunio del presente ricorso non è per contro comparabile ad altri casi nei quali l’Alta Corte ha ammesso l'esistenza di un simile criterio (cfr. ad es. la RAMI 1999 U 335 p. 207: incidente frontale in galleria con il coinvolgimento di tre autoveicoli, il decesso di uno degli interessati e il ferimento di diverse altre persone; oppure la STFA U 260/01 del 28 marzo 2002: assicurato eiettato dall'abitacolo della propria automobile a seguito del ripetuto cappottamento della stessa a una velocità di almeno 140 km/h).

 

                                         Nell’incidente stradale del 6 dicembre 2008, l’assicurata ha in sostanza riportato una distorsione del rachide cervicale.

                                         Ora, secondo la giurisprudenza, per l’adempimento del criterio della gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, la diagnosi di distorsione cervicale di per sé non basta.

                                         È inoltre necessaria una particolare gravità dei disturbi rientranti nel quadro clinico tipico per un infortunio del tipo colpo di frusta oppure la presenza di circostanze particolari che possono influire su tali disturbi. Queste ultime possono consistere in una particolare posizione del corpo e nelle complicazioni che ne sono conseguite (SVR 2007 UV 26 p. 86; RAMI 2003 U 489 p. 357 consid. 4.3 e riferimenti). Anche le eventuali importanti lesioni che la persona assicurata ha riportato accanto al trauma da colpo di frusta, al trauma equivalente oppure al trauma cranio-cerebrale, possono avere un significato (cfr. DTF 134 V 109 consid. 10.2.2 e riferimenti ivi citati).

                                         In concreto, non può essere sostenuto che i disturbi lamentati siano stati particolarmente intensi, se si considera che l’assicurata ha ritrovato una piena capacità lavorativa a distanza di soli quattro mesi dal sinistro e che le cure prestatele lo sono state soltanto su base ambulatoriale.

                                         Inoltre, non risulta documentato che la posizione assunta al momento dell’evento traumatico fosse particolare (dal “formulario per l’accertamento di casi riguardanti danni alla colonna cervicale”, prodotto sub doc. 10, emerge infatti che, al momento dell’urto, l’insorgente guardava in avanti e che il poggiatesta era regolato correttamente; dalla valutazione biomeccanica eseguita dall’ __________ - doc. 53, p. 3 - risulta inoltre che “non sono documentabili particolarità biomeccaniche rilevanti, né in relazione alla collisione, né alla situazione individuale sulla Signora RI 1; l’evento (per quanto concerne la collisione posteriore) rientra quindi nel caso normale.” - il corsivo é del redattore).

                                         Infine, accanto al trauma distorsivo cervicale, la ricorrente non ha lamentato altre lesioni di rilievo.

                                         Tutto ciò non consente di ritenere che ella abbia riportato delle lesioni gravi o con caratteristiche particolari (cfr., in questo senso, la SVR 2009 UV 13, p. 52 consid. 7.2.5).

 

                                         Nessun elemento all’inserto permette inoltre di ravvisare gli estremi per ammettere la presenza di una cura medica errata e notevolmente aggravante gli esiti dell’infortunio.

 

                                         Questo Tribunale ritiene che non si possa nemmeno sostenere che la cura medica dipendente dall'evento infortunistico sia stata eccezionalmente lunga.

                                         Per ammettere l’adempimento di questo criterio, non ci si deve basare unicamente sull’aspetto temporale. Occorre parimenti considerare la natura e l’intensità del trattamento e se ci si può attendere un miglioramento delle condizioni di salute dell’assicurato (cfr. STF 8C_577/2007 del 23 gennaio 2008 consid. 7 e riferimento ivi citato). In questo senso, un trattamento che serve unicamente a conservare le condizioni di salute già esistenti, non ha di principio rilevanza nel quadro dell’esame dell’adeguatezza (STFA U 246/03 dell’11 febbraio 2004 consid. 2.4s. e U 37/06 del 22 febbraio 2007 consid. 7.3). Provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo (cfr. STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la somministrazione di farmaci antidolorifici e la prescrizione di manipolazioni anche se di una certa durata, sono stati giudicati insufficienti a fondare questo criterio (cfr. STF 8C_507/2010 del 18 ottobre 2010 consid. 5.3.4).

                                         Nel caso concreto, la cura delle conseguenze somatiche (ricordato, al riguardo, che, al più tardi a distanza di un anno dall’incidente, i disturbi localizzati alla colonna cervicale non costituivano più una conseguenza naturale dell’evento stesso - cfr. il consid. 2.1. -, ragione per la quale le cure mediche prestate da quel momento in poi, non entrano in considerazione nella valutazione dell’adeguatezza) a cui é stata sottoposta l’assicurata, non é stata né lunga né ha presentato quell’intensità richiesta dalla giurisprudenza federale.

 

                                         L’adempimento del criterio del grado e durata dell'incapacità lavorativa appare escluso a priori, posto che l’insorgente é stata in grado di riprendere il proprio lavoro al 20% dal 17 febbraio 2009, al 50% dal 18 marzo e al 100% dal 1° aprile 2009.

                                         Dopo la ripresa a tempo pieno (quindi a partire dal 1° aprile 2009), non risulta che sia stata medicalmente attestata una qualsiasi ulteriore incapacità lavorativa.

 

                                         In queste condizioni, può rimanere indeciso se sono adempiuti il criterio dei dolori somatici persistenti e quello del decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute, poiché questi due criteri da soli non potrebbero comunque giustificare l’adeguatezza del nesso di causalità (cfr. RDAT 2003 II n. 67 p. 276, U 164/02 consid. 4.7; RSAS 2001 p. 431, U 187/95).

 

                                         In esito a quanto precede, si deve concludere che gli acufeni di cui soffre l’assicurata, non costituiscono una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico occorsole il 6 dicembre 2008.

                                         Se ne deduce quindi che l’assicuratore resistente era legittimato a negare il proprio obbligo a prestazioni al riguardo.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Gianluca Menghetti