Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2013.70

 

mm

Lugano

22 gennaio 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 17 settembre 2013 di

 

 

 RI 1   

rappr. da:  RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 16 agosto 2013 emanata da

 

CO 1 

rappr. da:   RA 2  

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   In data 5 settembre 2011, RI 1, dipendente della __________ di __________ in qualità di aiuto-carpentiere e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, é caduto da un’altezza di circa tre metri e ha riportato la frattura scomposta multiframmentaria di tibia e fibula distali della gamba destra, come pure una contusione polmonare bilaterale (doc. 21).

 

                                         L’Istituto assicuratore ha ammesso la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

 

                               1.2.   Alla chiusura del caso, con decisione formale dell’8 aprile 2013, l’assicuratore infortuni ha negato all’assicurato il diritto tanto a una rendita di invalidità quanto a un’indennità per menomazione all’integrità.

 

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 225 e doc. 252), in data 16 agosto 2013, l’amministrazione ha parzialmente riformato la sua prima decisione, nel senso che essa ha ripristinato il diritto all’indennità giornaliera sino al 20 giugno 2013, e ciò per tener conto delle conseguenze dell’intervento d’asportazione del materiale di osteosintesi eseguito in data 30 aprile 2013 (cfr. doc. 256).

 

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 17 settembre 2013, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che l’CO 1 venga condannato a riconoscergli una rendita d’invalidità del 30%.

                                         A sostegno della propria pretesa ricorsuale, l’insorgente fa innanzitutto valere che tre delle attività ritenute dall’assicuratore per determinare il reddito da invalido (DPL n. 358775, 10493 e 8917), comporterebbero delle mansioni incompatibili, in tutto o in parte, con le limitazioni stabilite a margine della valutazione della capacità funzionali EFL eseguita presso la __________ di __________ (cfr. doc. I, p. 6s.).

                                         D’altro canto, egli contesta pure genericamente l’entità del reddito da invalido applicato dall’amministrazione per il calcolo del grado dell’invalidità (cfr. doc. I, p. 8).

 

                               1.4.   L’assicuratore convenuto, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

 

                               1.5.   In corso di causa, l’assicurato ha prodotto documentazione destinata a supportare la sua domanda di assistenza giudiziaria (cfr. doc. VII + allegati).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto della lite é unicamente il diritto alla rendita di invalidità.

 

                               2.3.   Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

                                         Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

 

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

                                         Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

                                         Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

 

                                         1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

 

                                         2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

 

                                         Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve i­noltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore cau­sa­le).

                                         Nell'assi­cura­zione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il dan­no alla salute e l'infortunio.

 

                               2.4.   L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                         D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

 

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

 

                                         Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

                                         L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

 

                                         I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

 

                                         La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                         Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

                                         La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

                                         Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

 

                                         I. Termine: reddito da invalido

 

                                         La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

                                         Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

 

                                         Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

 

                                         Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

 

"  Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

 

                                         II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

 

                                         Nel determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

 

                                         Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

 

                               2.5.   Nella concreta evenienza, dalle carte processuali si evince che, per chiarire la questione della capacità/esigibilità lavorativa, l’Istituto assicuratore ha dapprima ordinato una valutazione delle capacità funzionali EFL, effettuata il 27/28 novembre 2012 presso la __________.

 

                                         Dal relativo rapporto, datato 20 dicembre 2012, risulta che RI 1 é stato dichiarato non in grado di riprendere il suo precedente lavoro di aiuto-carpentiere (cfr. doc. 193, p. 3: “Quanto osservato durante l’esecuzione dei test EFL, i risultati ottenuti ed i dati in nostro possesso indicano che il cliente non é attualmente in grado di svolgere la professione di aiuto-carpentiere.”), anche se i sanitari hanno precisato che l’assicurato avrebbe potuto fare “… un tentativo di ripresa lavoro come auspicato dal servizio medico __________.”, ma, d’altra parte, in grado di esercitare un’attività lavorativa leggera sull’arco dell’intera giornata (cfr. doc. 193, p. 3).

 

                                         In data 7 febbraio 2013 si é tenuta la visita medica di chiusura a cura del dott. __________, spec. FMH in chirurgia e chirurgia della mano.

                                         In quell’occasione, il medico __________ ha convenuto con i sanitari della __________, che non era più esigibile che il ricorrente svolgesse la professione di aiuto-carpentiere.

                                         Egli ha quindi descritto l’esigibilità lavorativa nel seguente modo:

 

"  (…).

Esigibilità lavorativa in base alla problematica post-traumatica della gamba destra:

L’assicurato può sollevare e portare pesi molto leggeri fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi senza limitazione, leggeri fra i 5 e i 10 kg fino all’altezza dei fianchi senza limitazione, pesi medi fra i 10 e i 25 kg fino all’altezza dei fianchi spesso, pesi pesanti tra i 25 e i 45 kg fino all’altezza dei fianchi di raro, mai pesi molto pesanti oltre 45 kg fino all’altezza dei fianchi.

Con le limitazioni esposte può sollevare pesi oltre l’altezza del petto fino e oltre 5 kg. Maneggio di attrezzi leggeri e di precisione medi senza limitazione, lavoro pesante manuale rozzo talvolta, lavori molto pesanti mai. Non problemi di rotazione delle due mani.

Posizione e mobilità: lavori sopra la testa senza limitazione, di rotazione del tronco senza limitazione, posizione seduta e inclinata in avanti senza limitazione, posizione in piedi e inclinata in avanti spesso, posizione inginocchiata spesso, di flessione delle ginocchia spesso. Posizione di lunga durata senza limitazione, in piedi molto spesso, cambio fra le due posizioni possibile.

Spostamento: camminare fino a 50 m senza limitazione, oltre 50 m senza limitazione, camminare per lunghi tratti talvolta, su terreno accidentato mai, salire le scale molto spesso, su scale a pioli di rado. Uso delle due mani possibile. Equilibrio e stare in equilibrio: sconsigliata l’attività lavorativa sopra ponteggi o in altezza.”

                                         (doc. 216, p. 6)

 

                                         Prima di procedere all’emanazione della decisione su opposizione impugnata, l’amministrazione ha ancora interpellato il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, attivo presso il Centro __________.

                                         Per quanto qui d’interesse, il medico di fiducia dell’CO 1I ha sostenuto in particolare che “essendo la frattura guarita senza callo vizioso residuo, rispettivamente in una posizione rispettando gli assi fisiologici, non vedo per che motivi bisognerebbe considerare una limitazione dell’attività rispetto a prima dell’infortunio, soprattutto in considerazione dell’ultimo controllo eseguito il 19 giugno 2013 (rapporto del 19 giugno 2013 firmato dai dott. __________ e __________).” (doc. 255, p. 2 - il corsivo é del redattore).

                               2.6.   Nella decisione su opposizione, l’Istituto assicuratore ha ritenuto che, alla luce del tenore del rapporto 14 agosto 2013 del dott. __________ (ritrovata piena capacità lavorativa nella precedente professione), non si giustificava il riconoscimento di una rendita di invalidità. Esso ha tuttavia pure precisato che, anche qualora si volesse far capo a delle attività sostitutive e, quindi, a un raffronto dei redditi, l’esito non sarebbe diverso (cfr. doc. 256, p. 5).

 

                                         Con la propria impugnativa, RI 1 non contesta il fatto che egli sarebbe in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività adeguata, alternativa a quella di aiuto-carpentiere svolta prima dell’insorgenza del danno alla salute. Egli fa però valere che - considerando gli impedimenti funzionali emersi dalla valutazione EFL (“al capitolo “esigibilità e prospettive di reinserimento professionale” si fa altrettanto chiaro riferimento alle difficoltà per il ricorrente nel sollevamento e nel trasporto di pesi importanti, oltre i 17.5 Kg (concretamente: spesso 10 Kg, qualche volta 12.5 Kg, di raro 17.5 Kg), ai limiti nel mantenimento per lungo tempo di una buona parte delle posizioni di lavoro tra cui quella in flessione anteriore del tronco, alla constatazione di ulteriori limiti dovuti all’aumento del suo tipico dolore con l’insieme dei movimenti e dei carici cumulati.”) -, alcune delle DPL ritenute dall’CO 1 per determinare il reddito da invalido non risulterebbero medicalmente esigibili (cfr. doc. I, p. 6s.).

 

                                         Chiamato ora a pronunciarsi - lasciata aperta la questione di sapere se, così come lo sostiene il dott. __________, il ricorrente abbia o meno ritrovato una piena capacità lavorativa nella sua precedente professione -, questo Tribunale non ha motivo per scostarsi dalla valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dal medico __________ a margine della visita di chiusura del 7 febbraio 2013 (cfr. doc. 216, p. 6).

 

                                         Se é vero che, in occasione della valutazione EFL del novembre 2012, i sanitari della __________ avevano posto degli impedimenti funzionali più importanti rispetto a quelli descritti dal dott. __________, ad esempio per quanto riguardava i limiti di caricabilità dell’arto inferiore destro (cfr. doc. 193, p. 6s.), é altrettanto vero che, nel frattempo (il 30 aprile 2013), al ricorrente é stato asportato il materiale d’osteosintesi.

                                         Ora, alla luce della documentazione medica agli atti, il TCA deve ritenere che questo intervento ha contribuito a migliorare ulteriormente lo stato di salute dell’assicurato, per quel che riguarda gli esiti dell'infortunio.

                                         In effetti, in occasione della consultazione del 19 giugno 2013, i dottori __________ e __________, Vice-primario e Capo-clinica presso il Servizio di chirurgia dell’Ospedale regionale di __________, hanno refertato un decorso molto favorevole con solo dei lievi disturbi residui (lieve gonfiore del III distale della gamba e lieve dolenzia alla palpazione del callo osseo a livello mediale della tibia), tanto da attestare una piena capacità lavorativa già dal giorno successivo (cfr. doc. 247).

                                         Da parte sua, il chirurgo ortopedico dott. __________ ha spiegato che “siccome il materiale era molto rigido e molto lungo, esso poteva essere fonte di qualche disturbo, essendo diversi i moduli d’elasticità della placca e dell’osso. Ora che il materiale é stato tolto, non vi può più essere questo conflitto osso/materiale e non vedo nessun motivo medico per una qualsiasi limitazione d’esigibilità.” (doc. 255, p. 2 - il corsivo é del redattore).

 

                                         Questa Corte non ignora nemmeno che, secondo il dott. __________, spec. FMH in medicina generale, RI 1 avrebbe potuto riprendere un’attività lavorativa osservando “… le seguenti limitazioni: - non può lavorare sempre in piedi, quindi deve cambiare posizione seduto-in piedi, - non può portare pesi superiori ai 10 kg, - non può camminare su terreni sconnessi.” (doc. 253). Tuttavia, nella misura in cui gli impedimenti descritti dal medico curante vanno oltre persino a quelli contemplati nel rapporto della __________, alla sua certificazione 23 luglio 2013 non può essere riconosciuto un sufficiente valore probatorio.

 

                                         In esito a tutto quanto precede, il TCA deve dunque concludere che il ricorrente sarebbe in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, delle attività lavorative che rispettino le limitazioni descritte nel rapporto 12 febbraio 2013 del dott. __________.

 

                               2.7.   Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

 

                                         Per quanto concerne il reddito da valido, secondo lCO 1, l'insorgente avrebbe guadagnato nel 2013, qualora non fosse rimasto vittima dell’infortunio assicurato, un importo annuo di fr. 54'923.40 (cfr. doc. 218).

 

                                         Questo dato, non contestato, desunto dalle informazioni fornite direttamente dall’ex datore di lavoro, può senz’altro essere fatto proprio dal TCA.

 

                               2.8.   Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

 

                                         Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

 

                                         Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

                                         In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

                                        

                               2.9.   Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'assicuratore LAINF convenuto ha compiuto in sede amministrativa degli accertamenti presso alcune aziende ticinesi. Dai medesimi risulta che nelle attività alternative che egli dovrebbe essere in grado di esercitare tenuto conto delle sequele infortunistiche, e meglio l’addetto al lavaggio presso la __________, il magazziniere presso __________ di __________, il venditore/magazziniere presso la __________, l’operatore presso la __________ di __________ e, infine, l’affilatore presso la __________, i dipendenti di tali ditte percepivano in media, nel 2013, un reddito annuo pari a fr. 50'716 (cfr. doc. 221).

 

                                         D’altro canto, sempre in conformità alla giurisprudenza suevocata (cfr. consid. 2.8), l'assicuratore infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.

                                         In effetti, dallo specchietto riassuntivo che figura allegato al doc. 221 si evince che sono 64 i posti di lavoro che entrano in considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano, rispettivamente, a fr. 33’799 e a fr. 70'600, e infine che quello medio è di fr. 50'157.

 

                                         Il TCA constata che il valore considerato dall’assicuratore LAINF convenuto (fr. 50'716) è assai vicino alla media dei salari medi (fr. 50'157), ragione per la quale non vi é ragione di dubitare della rappresentatività del reddito da invalido stabilito in base alle DPL (in una sentenza U 594/06 del 26 aprile 2007, l’Alta Corte è del resto pervenuta a questa stessa conclusione trattandosi di una differenza dell’8% circa; si veda pure la STCA 35.2005.90 del 22 maggio 2006 consid. 2.9., in cui questo Tribunale ha deciso di fare propria la prassi dell’CO 1 secondo la quale sono di principio tollerati scostamenti sino al 10%).

 

                                         In conclusione - assodato che i cinque posti di lavoro segnalati dall’amministrazione rispettano le limitazioni funzionali descritte dal dott. __________ (cfr. consid. 2.7) -, il reddito da invalido è stato validamente determinato in base alle DPL.

                                         Esso ammonta a fr. 50'716.

                                         Decurtazioni sul reddito da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare in linea di conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa modalità di fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472, consid. 4.2.3).

 

                                         Il grado di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 50'716 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto il danno alla salute, e cioè fr. 54'923.40 (cfr. consid. 2.7.) - è del 7.66%, arrotondato all’8% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41, insufficiente per fondare il diritto alla rendita d’invalidità (cfr. art. 18 cpv. 1 LAINF).

 

                                         Visto che, con la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha negato a RI 1 il diritto alla rendita, il suo ricorso deve essere respinto.

 

                             2.10.   L’assicurato ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I, p. 8s.).

 

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (STF 9C_196/2012 del 20 aprile 2012; DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

 

                                         Dalla documentazione che é stata prodotta in corso di causa si evince che l’assicurato, coniugato con due figli minorenni a carico (nati, rispettivamente, nel 2008 e nel 2011), può contare su entrate mensili pari a circa fr. 4’888 (fr. 3'534/mese quale assegno di prima infanzia, fr. 1’119/mese quale assegno familiare integrativo e fr. 235/mese corrispondenti al salario della moglie).

 

                                         Sul fronte delle uscite, la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, emanata dalla Camera di esecuzione e fallimento del Tribunale d’appello (CEF), quale Autorità di vigilanza cantonale, prevede la somma di fr. 1'700 quale importo base mensile per coniugi, a cui vanno aggiunti fr. 800 per il mantenimento dei figli.

                                         Tale importo comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo; cfr., pure, Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite selon l’art. 93 LP du 24.11.2000, in BlSchK 2001, p. 19).

                                         Sulla scorta di quanto é stato documentato, vi é poi da computare il canone di locazione dell’appartamento di __________ (fr. 1’450/mese), la pigione per il garage (fr. 70/mese), i premi dell’assicurazione contro le malattie (fr. 166.90/mese), quelli concernenti l’assicurazione di economia domestica (fr. 17.25/mese; cfr., in proposito, A. Bühler, Betreibung- und prozessrechtliches Existenzminimum, in AJP 2002, p. 654 e STF del 20 settembre 2002 nella causa B., 5P.250/2002, consid. 4.3), nonché quelli relativi all’assicurazione per veicoli a motore (fr. 119/mese), per un ammontare globale di fr. 4’323.15/mese.

 

                                         Ora, applicando all’importo base mensile un supplemento del 20% (cfr. RAMI 2000 KV 119, p. 156 consid. 3a), l’insorgente deve essere dichiarato indigente, visto che non presenta praticamente alcuna eccedenza (+ fr. 65/mese).

 

                                         Visto che anche le altre due condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono adempiute, l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va accolta riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; U. Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 93; art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 4 maggio 2004 nella causa S., K 146/03, consid. 7.1.; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   L’istanza tendente alla concessione del gratuito patrocinio è accolta.

 

                                   3.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti