Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2013.78

 

mm

Lugano

20 gennaio 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 29 ottobre 2013 di

 

 

 RI 1   

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 2 ottobre 2013 emanata da

 

CO 1  

rappr. da:   RA 2   

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   In data 8 luglio 2013, la ditta __________ ha comunicato alla CO 1, assicuratore contro gli infortuni, che la propria dipendente RI 1, di professione cuoca, il 4 luglio 2013 “stava svolgendo il suo servizio, quando sollevando una pesante padella di ghisa per saltare la pasta, ha accusato un forte strappo al braccio sinistro. Di conseguenza ha lasciato cadere la padella e si é procurata una bruciatura nel medesimo braccio.” (cfr. doc. 2).

                                         All’assicurata é stato diagnosticato uno stiramento legamentare all’arto superiore sinistro (cfr. doc. 3), rispettivamente un’epicondilite post-traumatica a sinistra (cfr. doc. 6).

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti amministrativi del caso, con decisione formale del 22 agosto 2013, l’assicuratore LAINF ha negato il proprio obbligo a prestazioni in quanto, da un lato, i disturbi al braccio sinistro non erano da porre in relazione a un infortunio ai sensi di legge e, dall’altro, essi non costituivano una lesione parificata ai postumi di un infortunio (cfr. doc. 8).

 

                                         L’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata, é stata respinta il 2 ottobre 2013 (doc. 9).

 

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 29 ottobre 2013, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1 ha chiesto che gli atti vengano rinviati all’amministrazione per un complemento istruttorio.

                                         A sostegno della propria pretesa ricorsuale, l’insorgente fa innanzitutto valere una violazione del diritto di essere sentito, nella misura in cui l’assicuratore convenuto non avrebbe “… fornito una risposta dettagliata in merito alle censure sollevate con l’opposizione, in particolare la RA 2 non ha spiegato le ragioni per le quali la stessa ha ritenuto adempiuti i presupposti stabiliti dalla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 121 V 47 cons. 2a) per cui si giustificherebbe l’applicazione del principio delle dichiarazioni della prima ora.” (doc. I, p. 4s.).

                                         D’altro canto, ella contesta l’applicabilità di questo stesso principio, posto che, nel caso di specie, non ci si troverebbe confrontati a versioni contrastanti, ma piuttosto a “… precisioni ulteriori fornite da un medico atte a definire la dinamica del sinistro .” (doc. I, p. 8).

                                         La ricorrente sostiene quindi, considerando la dinamica contenuta nella certificazione della dott.ssa __________, di essere rimasta vittima di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA (cfr. doc. I, p. 10: “Il giorno del sinistro la signora RI 1 stava cucinando. Questa operazione fa parte del lavoro quotidiano di una cuoca. Durante il maneggiamento di una padella la stessa ne ha urtato una e per evitare che questa cadesse l’assicurata l’ha afferrata. L’atto di urtare accidentalmente un’altra padella va considerato come un fatto relativamente inaspettato che l’assicurata non doveva aspettarsi. Per questo motivo il fattore straordinario deve essere ammesso.”).

                                         Infine, l’assicurata ritiene che la responsabilità dell’amministrazione sarebbe comunque data a titolo di lesione parificata a infortunio giusta l’art. 9 cpv. 2 OAINF e, in proposito, sostiene che ”nella terminologia medica, le distorsioni sono delle lesioni ai legamenti. Le distorsioni del gomito, come distorsioni in altre parti del corpo, sono classificate in base alla gravità del danno ai legamenti (…). Ne consegue che, vista la tipologia di sinistro occorso all’assicurata (distorsione del gomito, cfr. certificati medici della Dr.ssa __________, agli atti), la CO 1 avrebbe dovuto prendere a carico l’infortunio.”(cfr. doc. I, p. 12s.).

 

                               1.4.   L’Istituto resistente, in risposta, ha chiesto l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

 

                               1.5.   In corso di causa, l’assicurata ha, in particolare, chiesto l’audizione testimoniale della dott.ssa __________ (cfr. doc. VII).

 

                                         L’assicuratore LAINF si é pronunciato in merito il 12 dicembre 2013 (doc. IX).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Sul piano formale, RI 1 ha sostenuto di essere rimasta vittima di una violazione del diritto di essere sentito, siccome l’assicuratore resistente, in sede di decisione su opposizione, non avrebbe spiegato nel dettaglio i motivi per cui, nel caso di specie, tornerebbe applicabile il principio della “dichiarazione della prima ora”.

                                         La giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito, consacrato all’art. 29 cpv. 2 Cost, l’obbligo per l’autorità di motivare la sua decisione affinché il destinatario possa capirla, eventualmente contestarla e l’autorità di ricorso esercitare il proprio controllo. Per soddisfare tali esigenze, é sufficiente che l’autorità menzioni almeno succintamente i motivi su cui essa ha fondato la propria decisione; essa non ha dunque l’obbligo di esporre e di pronunciarsi su tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure invocate dalle parti; essa può per contro limitarsi ai punti essenziali per la decisione da rendere (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3 e i riferimenti ivi citati). Di regola, la portata dell’obbligo di motivare dipende dalla complessità del caso da giudicare, dal margine di apprezzamento di cui gode l’autorità e dalla potenziale gravità delle conseguenze della sua decisione (cfr. DTF 112 Ia 107 consid. 2b).

 

                                         Esaminata la decisione su opposizione impugnata, il TCA ritiene che essa contenga una sufficiente motivazione sull’aspetto in discussione, cosicché non può essere ammessa la pretesa violazione del diritto di essere sentito.

                                         In effetti, dopo aver ricordato il significato del principio della “dichiarazione della prima ora”, la CO 1 ha spiegato che la versione fornita nell’agosto 2013 dal medico curante non sarebbe stata considerata, in quanto modificava le circostanze dell’evento, così come descritte in un primo tempo (cfr. doc. 9, p. 3).

 

                               2.3.   Nel merito, si tratta di stabilire se l’assicuratore LAINF era legittimato a negare la propria responsabilità relativamente al danno alla salute interessante il braccio sinistro, oppure no.

 

                               2.4.   L'art. 4 LPGA così definisce l'infortunio:

 

"  È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte."

 

                                         Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

 

                                         Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

 

"  - l'involontarietà

  - la repentinità

  - il danno alla salute (fisica o psichica)

  - un fattore causale esterno

  - la straordinarietà di tale fattore"

                                         (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)

 

                                         Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

 

                               2.5.   Si evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).

                                         Pertanto, é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

                                         Il fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).

 

                                         Vi è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.

                                         Quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.

                                         La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.

                                         Da un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).

 

                               2.6.   Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.

                                         Quando l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).

                                         Gli stessi principi sono applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).

 

                               2.7.   Nella concreta evenienza, nell’annuncio d’infortunio dell’8 luglio 2013 é stato indicato che l’assicurata ha avvertito un forte strappo al braccio sinistro nel sollevare una pesante padella di ghisa per saltare la pasta (cfr. doc. 2).

                                         Nel certificato 9 luglio 2013 della dott.ssa __________, si legge che mentre maneggiava le padelle, l’assicurata aveva percepito un dolore lancinante al braccio sinistro (doc. 3).

                                         Interpellata dall’amministrazione circa la dinamica del sinistro, il 30 luglio 2013, RI 1 ha dichiarato che il sinistro era avvenuto in cucina “… svolgendo la propria attività di cuoca. Vedi annuncio inf.”, ha risposto affermativamente alle domande se si era trattato di un’attività per lei abituale, rispettivamente se quest’ultima si era svolta in condizioni normali e, infine, ha rinviato all’annuncio d’infortunio sulla questione di sapere se fosse accaduto qualcosa di particolare (cfr. doc. 4).

                                         Infine, con certificazione del 19 agosto 2013 - stilata dopo che l’amministrazione aveva negato all’assicurata il diritto alle prestazioni (cfr. doc. 5) -, la dott.ssa __________ ha riferito che l’insorgente “… si trovava sul posto di lavoro e stava cucinando, nel maneggiare le padelle ne ha urtata una e visto che questa stava per cadere, per evitare che il tutto si riversasse e cadesse sul pavimento, la Sig.ra l’ha afferrata, ma il farlo le ha fatto eseguire un movimento rotatorio con la conseguente distorsione del gomito sinistro, che le ha provocato un dolore lancinante al braccio.” (doc. 7).

 

                               2.8.   Secondo la dottrina (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 263; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 331 n. 28) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).

                                         Una "dichiarazione della prima ora", a cui attribuire un particolare valore probante, non è data qualora la prima descrizione in forma scritta della dinamica dell'infortunio, ha avuto luogo lungo tempo dopo l'evento in questione. Al proposito, occorre osservare che la capacità di ricordarsi soprattutto delle particolarità di un determinato avvenimento, si smorza relativamente presto. Una descrizione dell'infortunio fornita per, la prima volta, dopo mesi, non può perciò essere a priori considerata più affidabile rispetto a versioni dei fatti presentate ancora più tardi (cfr. STFA U 6/02 del 18 dicembre 2002, consid. 2.2.). Tale principio non è, inoltre, applicabile se dall'istruttoria della causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, p. 546 consid. 3.3.4; STFA U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio 2001). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se essa risulta maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).

                                         Occorre, poi, fondarsi sulla seconda versione quando questa si limita a completare e non contraddice la prima versione (cfr. STF U 33/07 del 20 marzo 2007).

 

                                         Nel caso concreto, in ossequio ai principi giurisprudenziali appena evocati, questa Corte ritiene di poter fondare la propria valutazione, per quel che concerne la dinamica dell’evento, sulla versione contenuta nell'annuncio d’infortunio dell’8 luglio 2013 (cfr. doc. 2), al quale l’assicurata stessa ha fatto esplicito rinvio quando si é trattato di descrivere l’accaduto, rispettivamente di specificare se era successo qualcosa di particolare (cfr. doc. 4), documento dal quale risulta che, all’atto di sollevare una pesante padella di ghisa, RI 1 ha avvertito un improvviso dolore al braccio sinistro.

 

 

                                         A tali dichiarazioni deve essere attribuito maggiore affidamento rispetto a quanto é stato indicato nella certificazione 19 agosto 2013 del medico curante (cfr. doc. 7). In questo ordine di idee, é a torto che l’assicurata pretende che quanto riferito in un secondo tempo, precisi la prima versione e non la contraddica. In effetti, il TCA osserva in proposito che il gesto di ripresa che ella avrebbe compiuto per evitare che una seconda padella cadesse a terra, é una circostanza nuova, senza alcun legame con la dinamica descritta inizialmente.

 

                                         L’assicurata ritiene però che “… il sollevamento di una pentola, seppure di ghisa, non é atto, secondo il normale andamento delle cose, a provocare uno strappo o una distorsione al braccio sinistro.”, cosicché le cose sarebbero andate forzatamente così come lo ha indicato la dott.ssa __________ (doc. I, p. 7).

                                         A tal proposito, questo Tribunale si limita a osservare che l'Alta Corte ha già avuto modo di stabilire (cfr. RAMI 1990 U 86 p. 46ss. consid. 2) che non è lecito partire dal danno alla salute riportato, per sostenere che deve essersi trattato di un infortunio tale da provocarlo. Un simile metodo induttivo non è ammissibile. La carente dimostrazione di un evento che soddisfi le caratteristiche di un infortunio, si lascia sostituire solo raramente da constatazioni di natura medica.

 

                                         In questo senso, il TCA può esimersi dal procedere alla richiesta audizione testimoniale del medico curante della ricorrente, il quale non era peraltro presente al momento del sinistro.

 

                               2.9.   Nel caso di specie, non vi é stato l’intervento di un fattore causale esterno: il danno alla salute si é, infatti, manifestato senza che vi sia stato impatto né con altre persone né con oggetti.

 

                                         Va, dunque, esaminato se, in casu, si possa ammettere che vi é stato un movimento scombinato o uno sforzo manifestamente eccessivo.

 

                                         Alla luce della dinamica descritta nell’annuncio d’infortunio dell’8 luglio 2013, può essere scartata a priori l’ipotesi di un movimento scoordinato del corpo, come pure quella di uno sforzo straordinario.

 

 

                                         Del resto, in una sentenza U 205/06 del 6 ottobre 2006 consid. 3.1, il TFA ha negato l’intervento di un infortunio ai sensi di legge, trattandosi di un aiuto-cuoco che si era procurato la rottura di un tendine della spalla sinistra, proprio nel sollevare una pesante padella.

 

                                         In esito a quanto appena esposto, il TCA deve concludere che non sono, in casu, soddisfatte le severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter riconoscere il carattere infortunistico a un determinato evento.

 

                             2.10.   Occorre ancora esaminare se l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore infortuni resistente possa essere fondato sull’art. 9 cpv. 2 OAINF, disposizione che parifica ad infortunio una serie di lesioni corporali.

 

                                         L’art. 9 cpv. 2 OAINF, nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997, prevede che se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco é esaustivo, sono equiparate all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno straordinario:

                                         a.   fratture;

                                         b.   lussazioni di articolazioni;

                                         c.   lacerazioni del menisco;

                                         d.   lacerazioni muscolari;

                                         e.   stiramenti muscolari

                                         f.    lacerazioni dei tendini;

                                         g.   lesioni dei legamenti;

                                         h.  lesioni del timpano.

 

                                         Le lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per la straordinarietà del fattore esterno (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.).

 

                                         A proposito dell'esigenza di un fattore esterno, il TFA, nella DTF 129 V 466, ha precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al corpo.

                                         Così, dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto, conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo ("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V 470, consid. 4.2.3).

                                         Il TFA ha pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03).

 

                                         Necessario è inoltre che si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue. Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS 1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).

 

                             2.11.   L’assicuratore LAINF resistente dopo avere negato che l’evento occorso a RI 1 è costitutivo di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, ha sostenuto pure l’inapplicabilità dell’art. 9 cpv. 2 OAINF, in quanto, da una parte, l’assicurata non sarebbe portatrice di una delle diagnosi esaustivamente enumerate all’art. 9 cpv. 2 OAINF e, dall’altra, non si sarebbe in presenza di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto (cfr. doc. 9, p. 4).

 

                                         Chiamata a pronunciarsi, il TCA ritiene che la questione di sapere se l’assicurata ha riportato una delle lesioni enumerate all’art. 9 cpv. 2 OAINF, possa rimanere insoluta, posto che, nella concreta evenienza, fa comunque difetto un fattore esterno ai sensi della giurisprudenza citata al considerando 2.10..

 

                                         In effetti - analogamente a quanto deciso dall’Alta Corte federale nella già citata pronunzia U 205/06 -, questo Tribunale ritiene che lo sforzo compiuto dalla ricorrente per sollevare la padella, non abbia sollecitato il suo corpo in una misura che va oltre ciò che è abituale per una donna, che svolge per professione l’attività di cuoca.

                                         D’altronde, in una sentenza 8C_656/2008 del 13 febbraio 2009 consid. 3.3, riguardante un’assicurata, professionalmente attiva in ambito amministrativo, che aveva riportato la lacerazione di un tendine della spalla destra nel sollevare una valigia pesante circa 20 kg, il Tribunale federale ha negato l’intervento di un fattore esterno, sottolineando l’assenza di un potenziale di pericolo accresciuto.

 

                                         L’attività in questione non ha pertanto presentato il potenziale di pericolo accresciuto richiesto dalla giurisprudenza federale (cfr. DTF 129 V 470 consid. 4.2.2), di modo che occorre concludere all’assenza di un fattore esterno e, dunque, di una lesione parificata ai postumi di un infortunio giusta l’art. 9 cpv. 2 OAINF.

 

                                         Nemmeno da questo profilo può quindi essere riconosciuta la responsabilità dell’amministrazione.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti