__________accomandata

 

 

Incarto n.
35.2013.86

 

mm

Lugano

9 aprile 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 19 novembre 2013 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 29 ottobre 2013 emanata da

 

CO 1

rappr. da:   RA 2  

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   In data 16 settembre 2011, RI 1, nato nel 1942, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di elettricista e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, é caduto da una scala e ha riportato la rottura della cuffia dei rotatori della spalla destra.

                                         Nel corso del mese di gennaio 2012, l’assicurato é stato sottoposto a un intervento artroscopico con tenotomia del capolungo del bicipite, sinoviectomia e decompressione sottoacromiale (cfr. doc. 25).

 

                                         L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

 

                               1.2.   Con decisione formale del 9 aprile 2013, l’amministrazione ha dichiarato RI 1 totalmente abile al lavoro a contare dal 1° dicembre 2012 e ha pertanto posto termine al versamento dell’indennità giornaliera (cfr. doc. 89).

 

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 91), in data 29 ottobre 2013, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 104).

 

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 19 novembre 2013, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che l’assicuratore convenuto venga condannato a riconoscergli ulteriori indennità giornaliere corrispondenti a un’incapacità lavorativa del 50% almeno, argomentando in particolare che:

 

"  (…).

Nel caso concreto, diversamente da quanto sostenuto dalla CO 1, é dato sia il nesso naturale sia quello adeguato.

 

Infatti, va subito sottolineato che il fatto di essere partito per le vacanze per __________, non può condurre a penalizzare il ricorrente, il quale non aveva sulle spalle un sacco di 17 chili, bensì di 7 chili. Per quanto concerne il lavoro effettuato dal ricorrente, si osserva che l’attività per conto della Lampocasa é stata una scelta di ripiego, viste le limitazioni funzionali, ciò che non può dunque tornare a sfavore del ricorrente.

 

L’esistenza di nesso di causalità naturale e adeguato, risulta anche dal rapporto 19 giugno 2013 del dr. med. __________ sul quale la CO 1 ha inspiegabilmente trasvolato. Da detto rapporto risulta che la situazione della spalla sottoposta a intervento é delicata in quanto non vi é più cuffia dei rotatori e che qualora dovesse risultare sintomatica con continui dolori presenti e deficit funzionale, l’unica ancora di salvezza risulterebbe l’impianto di una protesi totale inversa. Inoltre, da detto rapporto risulta che il paziente esercita la professione di elettricista in prima persona con lavoro manuale che al momento attuale e anche per tutto il 2013 é risultato estremamente difficoltoso, senza poter affrontare lavori medio pesanti, anche perché solo l’utilizzo di un cacciavite gli provoca dolori importanti. Da sottolineare, la volontà del ricorrente che, nonostante i dolori, ha continuato ad eseguire tentativi in ambito professionale.

 

A dimostrazione dell’esistenza di un nesso di causalità adeguato e naturale, vi é anche la conclusione della MRI spalla destra del 25 giugno 2013, dalla quale risulta che c’é un marcato assottigliamento del tendine del sottoscapolare, con estesa lesione parziale sul versante articolare. Quindi questo stato é direttamente correlabile all’infortunio.”

                                         (doc. I)

 

                               1.4.   L’assicuratore, in risposta, ha chiesto che il ricorso venga respinto con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   L’oggetto della lite é circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a dichiarare estinto il diritto all’indennità giornaliera a far tempo dal 1° dicembre 2012, oppure no.

 

                               2.3.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

 

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF e Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

 

                                         L’Alta Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).

 

                                         In una sentenza 8C_211/2009 del 10 luglio 2009 consid. 4, il TF si è al riguardo espresso nei termini seguenti:

 

"  Poiché l'assicurazione sociale contro gli infortuni si riferisce a persone che svolgono attività lavorativa (si confronti l'art. 1 [dal 1° gennaio 2003 art. 1a, con testo invariato] e l'art. 4 LAINF), per interpretare il concetto di "sensibile miglioramento" ("namhafte Besserung" e "sensible amélioration" nella versione tedesca e francese dell'art. 19 cpv. 1 LAINF) si farà riferimento ad un incremento rispettivamente ad un recupero dell'abilità lavorativa, nella misura in cui si è deteriorata in seguito all'infortunio. L'aggettivo "sensibile" illustra inoltre che il miglioramento dev'essere importante. Progressi trascurabili non bastano, così come neppure la mera possibilità di un risultato positivo (DTF 134 V 109 consid. 4.3 pag. 115; v. pure sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni U 244/04 del 20 maggio 2005, in RAMI 2005 no. U 557 pag. 388, consid. 2, non pubblicato, e U 412/00 del 5 luglio 2001, consid. 2a; cfr. inoltre Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 2a ed., Berna 1989, pag. 274). Lo stesso vale per provvedimenti terapeutici che contribuiscono a lenire i sintomi di un danno alla salute stazionario per un periodo limitato nel tempo (v. ancora sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 244/04 del 20 maggio 2005, in RAMI 2005 no. U 557 pag. 388 consid. 1, non pubblicato, e 3).“

 

                                         Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita di invalidità o un'indennità unica in capitale. L'erogazione di indennità giornaliere cessa comunque con il diritto alle prestazioni sanitarie.

                                         D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

 

                               2.4.   Nella concreta evenienza, dalla decisione su opposizione impugnata si evince che l’Istituto assicuratore resistente ha posto fine al versamento delle indennità giornaliere a contare dal 1° dicembre 2012, facendo capo al parere del proprio medico di circondario (cfr. doc. 104, p. 4).

 

                                         In occasione della visita di controllo del 19 febbraio 2013, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia generale e della mano, ha dichiarato RI 1 totalmente abile nella professione esercitata al momento dell’infortunio occorsogli il 16 settembre 2011 (su questo aspetto, si veda il doc. 103), prescrivendo nel contempo due cicli di fisioterapia in ragione di tre sedute alla settimana (cfr. doc. 85, p. 6: “… l’assicurato lavora quale elettricista ex co-direttore della ditta __________ di __________ associata alla ditta __________ presso la quale l’assicurato ora lavora con l’aiuto di 1-2 operai. L’assicurato era partito all’estero senza ulteriori consultazioni mediche o senza ulteriori cure, senza avvisare la CO 1, era stato ritenuto abile al lavoro al 100% d’ufficio quindi nella misura totale e completa dall’1.12.2012. Questa capacità lavorativa viene confermata alla visita medica odierna. L’assicurato accetterebbe una capacità lavorativa del 70 o 75%, in forma ridotta, questa non viene concessa.” - il corsivo é del redattore).

 

                                         Chiamata ora a pronunciarsi, questa Corte ritiene che la questione riguardante la capacità lavorativa dell’assicurato a partire dal 1° dicembre 2012 possa rimanere aperta, poiché, così come verrà dimostrato qui di seguito, il diritto all'indennità giornaliera si è estinto già in ragione della stabilizzazione delle sue condizioni di salute, così come ha pertinentemente osservato l’CO 1 nella decisione su opposizione (cfr. doc. 104, p. 4s.).

 

                                         Dalle carte processuali emerge in effetti che, nel corso del mese di novembre 2012, l’insorgente é partito per un periodo di vacanza all’estero (__________), dal quale é rientrato soltanto in data 15 gennaio 2013 (cfr. doc. 72 e la mancata comparizione alla visita fiduciaria di controllo del 9 gennaio 2013, doc. 76, p. 4). Durante questo periodo, egli non si é sottoposto ad alcuna terapia, ma ha soltanto praticato nuoto e svolto esercizi fisici (cfr. doc. 81 e doc. 85, p. 4: “Spiega i motivi per la mancata convocazione del 9.1.2013; era all’estero, quando era partito aveva avvisato il fisioterapista sig. __________ di __________. Non faceva vacanze da anni. Riconosce di aver dimenticato di avvisare il nostro ufficio. Comunque anche in vacanza ha praticato nuoto ed esercizi per la spalla destra.”).

 

                                         Alla luce di quanto precede, può dunque essere ammesso che, al più tardi dal momento in cui l’Istituto assicuratore ha dichiarato estinto il diritto all’indennità giornaliera (1° dicembre 2012), lo stato di salute infortunistico era ormai da considerare stabilizzato.

                                         Il TCA non ignora che, a margine della visita circondariale del 19 febbraio 2013, il dott. __________ ha dato il proprio benestare per l’esecuzione di due cicli di fisioterapia (cfr. doc. 85, p. 6). Tale circostanza non é però atta a mettere in dubbio la conclusione a cui é giunta questa Corte, posto che la fisioterapia prescritta non aveva certo la pretesa di migliorare notevolmente lo stato della spalla destra, nel senso definito dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.3.).

                                         D’altro canto, anche il medico curante specialista del ricorrente, dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, dopo aver prospettato un intervento d’impianto di protesi totale inversa (cfr. doc. 94, p. 1), in occasione della consultazione del 2 luglio 2013, preso atto del referto della RMN del 25 giugno 2013, non ha più formulato alcuna proposta terapeutica (cfr. doc. 100).

 

In queste condizioni, in ossequio a quanto previsto dall'art. 19 cpv. 1 LAINF, l'assicuratore infortuni resistente era legittimato a dichiarare estinto il diritto all’indennità giornaliera a decorrere dal 1° dicembre 2012.

 

                                         La decisione su opposizione impugnata deve quindi essere confermata.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Gianluca Menghetti