Raccomandata |
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Incarto
n.
LG/sc |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattore: |
Luca Giudici, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 11 dicembre 2013 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 12 novembre 2013 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. Tramite il formulario “Dichiarazione di malattia” del 25 maggio 2010 RI 1, dipendente della __________, in qualità di ausiliaria e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso CO 1 (in seguito: CO 1), ha annunciato un caso di malattia (doc. 1).
CO 1, con scritto del 14 giugno 2010, dopo la valutazione del medico di fiducia, Dr. __________, ha trasformato il sinistro da malattia a infortunio, con riferimento ad una frattura dell’epicondilo radiale con la formazione di una pseudoartrosi avvenuta il 2 dicembre 2009, a seguito di una caduta (doc. 2, 4).
L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 24 settembre 2013 (doc. 9), la CO 1 ha comunicato all’assicurata la cessazione del versamento delle indennità giornaliere e delle cure mediche al 31 agosto 2013, la non concessione di ulteriori cicli di fisioterapia oltre il 1° agosto 2013, il mancato riconoscimento di una rendita d’invalidità e l’attribuzione di un’indennità per menomazione all’integrità del 10% (doc. I).
A seguito dell’opposizione interposta dall’RA 1 (doc. VII), in data 12 novembre 2013, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 10).
1.3. Con tempestivo ricorso dell’11 dicembre 2013, RI 1, rappresentata dall’RA 1, ha postulato l’accoglimento del ricorso e il riconoscimento di una rendita di invalidità almeno del 25% e un’IMI del 25%, oltre al rimborso della fattura relativa alla visita e alla relazione del Dr. __________ (doc. I).
Secondo la ricorrente, la CO 1 ha sottovalutato le gravi limitazioni cui RI 1 è confrontata nello svolgimento di qualsivoglia attività lavorativa, come pure i danni permanenti a livello di IMI (doc. I).
A sostegno delle proprie argomentazioni, l’insorgente ha prodotto la relazione del Dr. __________ (doc. B).
Il rappresentante dell’assicurata ha innanzitutto esposto le difficoltà del processo di cura dal gravissimo infortunio e in seguito, con riferimento all’IMI, ha illustrato i motivi che giustificano un’indennità del 25%. A mente dell’insorgente l’Istituto assicuratore, senza spiegazione, avrebbe ripreso e fatta propria una precedente valutazione del Dr. __________, di un’IMI di importo inferiore (doc. I, pag. 3/4).
Dal punto di vista economico, l’RA 1 ha contestato l’importo del reddito da invalido, sia per la mancata applicazione delle DPL, sia per quanto riguarda le riduzioni applicate, nonché per le attività sostitutive indicate (doc. I, pag. 5/6/7).
1.4. La CO 1, rappresentata dall’avv. RA 2, in risposta ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Oggetto della lite è l’entità sia della rendita di invalidità, che dell’indennità per menomazione dell’integrità spettanti all’assicurata.
2.3. Secondo l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
2.5. Nella concreta evenienza, con la decisione impugnata, l’assicuratore LAINF ha negato all’assicurata una rendita di invalidità sulla base della valutazione medica del Dr. __________, spec. FMH in chirurgia e perito certificato SIM, il quale nel rapporto del 21 marzo 2013 (visita medica del 7 dicembre 2012), ha posto la diagnosi principale di “ ▪ disturbi funzionali del gomito ds. con ipomobilità dopo iniziale frattura misconosciuta e inveterata dell’omero distale radiale ● ICD-10: S 42.4; St. dopo revisione di una pseudoartrosi, stabilizzazione pilastro radiale e plastica di spongiosa autologa dell’omero distale ds. con osteotomia Chevron olecranon ds. il 06.10.2010; - St. dopo mobilizzazione del gomito ds. sotto catetere ascellare analgesico il 18.05.2011, rispettivamente il 19.05.2011; St. dopo revisione del gomito ds. con rimozione dei mezzi di sintesi, artrolisi posteriore del gomito il 12.06.2012” (doc. 6, pag. 6).
Quale diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa il perito ha indicato quella di “disturbi funzionali del gomito ds” (doc. 6, pag. 6).
Il Dr. __________ ha quindi fissato un’inabilità al lavoro di ausiliaria in un ristorante al 20%, mentre in un’altra attività esigibile e adattata ai postumi dell’infortunio ha indicato una piena abilità (100%) (doc. 6, pag. 8).
Nella successiva valutazione del 30 luglio 2013 (esame del 26 luglio 2013) il Dr. __________ ha, in sostanza, ripreso la medesima diagnosi della precedente valutazione e indicato che la situazione, dopo l’intervento di artrolisi artroscopica del gomito destro dell’8 marzo 2013, è un po’ migliorata per quel che concerne l’estensione, ma poco per la flessione. È migliorata un pò anche la supinazione, ma è rimasta invariata la situazione della spalla destra “un po’ limitata nei movimenti estremi” (doc. 7, pag. 7).
Per quanto riguarda la capacità lavorativa residua RI 1 è ritenuta abile al lavoro quale ausiliaria con una riduzione globale del rendimento del 20%, mentre in un’altra attività adatta (venditrice, impiegata d’ufficio, sorvegliante, telefonista o altri mestieri) la paziente potrebbe lavorare al 100% (doc. 7, pag. 8).
2.6. Secondo la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
2.7. Chiamata ora pronunciarsi, questa Corte ritiene di non potere confermare la capacità lavorativa residua dell’assicurata, così come ritenuta dall’assicuratore LAINF sulla base delle risultanze del Dr. __________ dato che, come meglio verrà illustrato qui di seguito, la questione medica non è stata approfondita in maniera adeguata.
Dopo l’intervento di artrolisi artroscopica del gomito destro dell’8 marzo 2013 il Dr. __________ ha indicato che l’assicurata, malgrado i problemi restanti al gomito e alla spalla destra, è comunque in grado di lavorare come ausiliaria con un minor rendimento del 20%. Secondo il perito ella “sarà un po’ andicappata quando deve pulire i vetri, pulire i pavimenti, stirare o quando deve portare pesi oltre 15-20 kg”, mentre in un’altra attività adatta la paziente potrebbe lavorare al 100%, per esempio come venditrice, impiegata d’ufficio, sorvegliante, telefonista o altri mestieri leggeri (doc. 7, pag. 8).
In sede riscorsuale l’insorgente ha tuttavia prodotto la relazione medico-legale del 10 dicembre 2013 del Dr. __________, specialista in ortopedia e traumatologia e consulente ortopedico arto superiore presso l’__________ di __________, il quale è giunto alle seguenti conclusioni:
“(…)
Conclusioni
Come si evince dalla revisione critica dell’attendibile documentazione sanitaria esaminata nel corso del presente accertamento, nell’evento del Marzo 2010 la sig.ra RI 1 ebbe a riportare:
- frattura gomito destro che determinò grave deficit funzionale successivo nonostante i numerosi interventi che signora si sottopose.
Dovendosi considerare ormai stabilizzato il complessivo quadro menomativo residuato alla suddetta lesività traumatica, vagliato infine criticamente il globale iter morboso, si ritiene di poter esprimere il seguente orientamento valutativo ai fine del risarcimento del danno alla persona.
Poiché la paziente NON HA PIÙ L’ARTICOLARITÀ DEL GOMITO DESTRO PER LE FUNZIONI NORMALI DELLA VITA QUOTIDIANA (che normalmente sono nel range articolare del 30°-130°) ESSENDO LIMITATE A 20°-90°, ricordando che il destro è il suo arto dominante.
Inoltre ricordando che la perdita di flessione è notevolmente più importante della perdita di estensione (rapporto 2:1).
- Residuano postumi a carattere permanente quantificabili nella misura del 20% (venti per cento) con esclusivo riferimento all’integrità psico-fisica della persona (danno biologico tabella Inail)” (doc. B)
La valutazione del Dr. __________, specialista nella materia che qui ci occupa, non è stata sottoposta alla valutazione del perito de CO 1. Quest’ultima, in sede di risposta tramite l’avv. RA 2, ha contestato il rapporto del medico curante senza nessuna motivazione, malgrado il Dr. __________, all’esame obiettivo, abbia riscontrato una situazione più grave per quanto riguarda l’articolarità del gomito destro. Secondo lo specialista la paziente non ha infatti più l’articolarità del gomito destro per le funzioni normali della vita quotidiana, essendo limitate a 20°-90°, con una perdita di flessione notevolmente più importante della perdita di estensione (doc. B).
Le osservazioni dello specialista sono rilevanti, se si considera che è stato proprio il Dr. __________, unitamente al Dr. __________, ad occuparsi dell’intervento di artrolisi artroscopica, in data 8 marzo 2013 (doc. 7, pag. 5).
A mente di questa Corte, per chiarire l’esigibilità lavorativa dell’assicurata, non si può dunque prescindere da un approfondimento peritale, alla luce delle considerazioni del Dr. __________.
Il rinvio si giustifica anche per un’altra ragione.
Nella valutazione medica del 21 marzo 2013 (data esame 7 dicembre 2012) il Dr. __________ ha indicato un’IMI del 15% rilevando che “lo stato statico e funzionante al gomito ds. è funzionalmente da paragonare ad uno stato dove esiste un’artrosi al gomito di media-grave entità che, secondo la tabella 5.2. dà una menomazione di integrità del 15%”. Il Dr. __________ ha quindi aggiunto che “lo stato può anche essere giudicato secondo il raggio di mobilità e, secondo la tabella 1.2 questo danno dà diritto ad una menomazione di integrità del 15%” (doc. 6, pag. 9).
Il medesimo specialista nel rapporto del 30 luglio 2013 (data esame 27 luglio 2013) ha invece indicato un’IMI del 10% indicando che “i disturbi restanti come ipomobilità al gomito ds., insieme con una lieve diminuzione della mobilità della spalla ds. sono funzionalmente paragonabili ad uno stato dove esiste un’artrosi del gomito ds. di modica entità che dà diritto ad una menomazione di integrità del 10%” (doc. 7, pag. 9).
Sebbene il Dr. __________ abbia indicato che dopo l’intervento dell’8 marzo 2013 la situazione sia “un po’ migliorata per quel che concerne l’estensione ma poco per la flessione” e sia migliorata un po’ la supinazione, ma rimane invariata la situazione alla spalla destra (doc. 7, pag. 7), egli non ha tuttavia chiarito nel dettaglio per quale motivo l’artrosi al gomito destro sia passata da una media-grave entità ad una modica entità e rispettivamente l`IMI sia stata ridotta dal 15% al 10%. Questa percentuale è stata poi ripresa da CO 1 nella decisione impugnata (doc. 9, 10).
Questa soluzione si giustifica tanto più, vista l’indicazione del 20% (secondo le tabelle Inail), di residui postumi a carattere permanente, segnalata dal Dr. __________ nella relazione medico-legale del 10 dicembre 2013. Anche se questa indicazione è fondata su tabelle differenti da quelle svizzere, lo specialista ha comunque valutato al 20% i postumi a carattere permanente. Sul valore probante dei certificati medici esteri, vedi la sentenza dell’Alta Corte I 414/05 del 18 dicembre 2006.
Tutto ben considerato, il TCA ritiene che anche la questione dell’entità della menomazione all’integrità non possa essere decisa, con piena cognizione di causa, in base alla documentazione medica a disposizione, ma debba essere oggetto di un approfondimento peritale.
2.8. In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.
Il TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…).
4.4.1.1 Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.
4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009)”.
(DTF 137 V 263-265)
In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V 210 - emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) é libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA.
Nella presente fattispecie, trattandosi della valutazione dell’esigibilità lavorativa e della menomazione all’integrità, tali aspetti non necessitano semplicemente di una precisazione o di un chiarimento. Va però rilevato che la CO 1 ha fondato la propria decisione sul solo parere del Dr. __________, suo medico di fiducia. Per il TCA sono pertanto realizzati i presupposti per un rinvio degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V 465).
Per le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.7., si giustifica l’annullamento della decisione su opposizione impugnata. L’assicuratore LAINF resistente, a cui gli atti vengono dunque retrocessi, dovrà disporre un approfondimento ortopedico con lo scopo, da una parte, di appurare in quale misura RI 1, alla luce della certificazione del Dr. __________, è in grado di svolgere la sua precedente attività e attività adeguate e dall’altra, di valutare l’entità della menomazione all’integrità di cui è portatrice la ricorrente.
Per quanto riguarda, infine, la richiesta dell’assicurata di rimborso della fattura relativa alla visita e alla relazione del Dr. __________ (cfr. doc. I), la stessa è priva di oggetto in quanto l’ non ha mai prodotto la fattura (cfr. doc. I pag. 9: “La convenuta rimborserà alla signora RI 1 anche l’importo della fattura relativa alla visita e alla relazione del Dr. __________, che trasmettero al più presto”).
2.9. Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata, patrocinata da un’organizzazione sindacale, ha diritto al versamento da parte de CO 1 di fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione del 12 novembre 2013 è annullata.
§§ La causa è retrocessa a CO 1 affiché proceda conformemente a quanto indicato ai considerandi 2.7.e 2.8..
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
CO 1 versarà all’assicurata l’importo di fr. 1’500.-- (IVA inclusa) a titolo di indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti