Raccomandata |
|
|
|
|
||
|
Incarto n.
LG/DC/sc |
Lugano
|
In nome |
|
|||
|
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
||||||
|
Giudice Daniele Cattaneo |
||||||
|
|
||||||
|
con redattore: |
Luca Giudici, vicecancelliere |
|
||||
|
segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 22 gennaio 2013 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione su opposizione del 18 dicembre 2012 emanata da |
||
|
|
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
||
|
|
|
|
|
ritenuto, in fatto
1.1. In data 28 ottobre 1997, RI 1 - di professione gerente/cameriera del Bar __________ -, mentre portava un vassoio inciampava nella pedana e cadeva procurandosi una lesione della fibrocartilagine del polso sinistro (cfr. doc. 1).
Il caso è stato assunto dalla CO 1, la quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative.
1.2. Con decisione formale del 16 luglio 2002, cresciuta incontestata in giudicato, RI 1 è stata posta al beneficio di una rendita d’invalidità del 50% a decorrere dal 1° luglio 2002 e un’indennità per menomazione all’integrità del 20% (doc. 113).
1.3. Nell’ambito della revisione della rendita avviata nel mese di giugno 2012 l’Istituto assicuratore ha sottoposto l’assicurata ad una visita peritale presso il Dr. __________ (doc. 135).
1.4. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 27 agosto 2012, la CO 1 ha soppresso la rendita all’assicurata essendo il tasso d’invalidità inferiore al 10% (doc. 136).
Secondo l’Istituto assicuratore le circostanze all’origine dell’assegnazione della rendita d’invalidità sono mutate, in quanto l’assicurata ha ceduto, alla fine del 2002, il proprio esercizio pubblico e da allora non ha più svolto alcuna attività lavorativa. Nella misura in cui è possibile esigere una piena capacità lavorativa in un’attività adatta – secondo quanto indicato dal Dr. __________ – è dunque posto fine alla rendita d’invalidità con effetto al 31 agosto 2012 (doc. 142).
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1, per conto dell’assicurata (doc. 141), in data 18 dicembre 2012 l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 142).
1.5. Con tempestivo ricorso del 22 gennaio 2013, RI 1i, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha postulato in via principale il riconoscimento di una rendita d’invalidità del 58% dal 1° settembre 2012, mentre in via subordinata di continuare a beneficiare di una rendita del 50% (doc. I).
A mente della ricorrente i motivi per una revisione della rendita non sono dati, in quanto – secondo la perizia del Dr. del 2012 – la situazione del polso sinistro non ha subìto alcuna evoluzione dal 2002, anno in cui la CO 1 ha attribuito la rendita d¿nvalidità del 50% (doc. I).
Secondo la ricorrente è irrilevante che l’assicurata ha ceduto a fine 2002 l’esercizio pubblico perché “l’incapacità lavorativa è medico-teorica e prescinde dal fatto che l’assicurata eserciti effettivamente tale professione” (doc. I, pag. 13). A mente dell’avv. RA 1 “…dal momento che il danno al polso sinistro e il grado di inabilità lavorativa sono rimasti invariati dal 2002, la CO 1 deve attenersi ai medesimi parametri di calcolo per definire se siano dati gli estremi per una revisione. Se nel 2002 ha ritenuto di non dover prendere in considerazione delle attività sostitutive, esse non possono essere tenute in conto nel 2012 per giustificare una revisione, avuto riguardo al fatto che l’attività di gerente / cameriera è ancora esercitabile al 50% (incapacità medico-teorica) ora come allora” (doc. I, pag. 14).
L’insorgente ha quindi contestato il calcolo economico svolto dall’Istituto assicuratore, in particolare il reddito da invalido (doc. I).
1.6. La CO 1, in risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.7. In data 8 maggio 2013 il TCA ha richiamato all’assicurazione invalidità gli atti concernenti l’assicurata (doc. V) e assegnato alle parti un termine di 10 giorni per visionare l’incarto AI e presentare eventuali osservazioni (doc. VII).
La CO 1 si è riconfermata nelle proprie argomentazioni non presentando ulteriori osservazioni (doc. VIII), mentre l’avv. RA 1 è rimasto silente.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Revisione della rendita di invalidità in vigore
2.2.1. Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado di invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente, oppure soppressa, d'ufficio o su richiesta.
L'istituto della revisione ha per scopo l'adeguamento della rendita di invalidità alle mutate circostanze e non la correzione di errori di commisurazione dell'invalidità di cui sia stata viziata la decisione iniziale o una revisione successiva (Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 114).
La revisione presuppone, dunque, che l'invalidità abbia subìto sostanziali mutamenti dopo la costituzione della rendita o una sua successiva revisione (DTF 113 V 275 consid. 1a e riferimenti ivi menzionati).
2.2.2. L'invalidità può modificarsi essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo stato di salute, sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si ripercuote diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla sua capacità di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (DTF 130 V 343 consid. 3.5; 113 V 273 consid. 1a; 109 V 116, consid. 3b).
L'assicurato può, infatti, migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini professionali, acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in attività meglio rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo stato di salute e alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto una situazione non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da invalido.
Oppure le sue capacità di guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.
2.2.3. Per rivedere una rendita di invalidità non basta un semplice cambiamento passeggero: le circostanze di base devono mutare presumibilmente a lungo termine.
In particolare, non è motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno dell'assicurato (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).
2.2.4. Determinante per la revisione è il raffronto tra le condizioni attuali e quelle esistenti al momento in cui la rendita fu costituita o successivamente riveduta (DTF 133 V 108, consid. 5.4, 130 V 343 consid. 3.5.2 e 125 V 368 consid. 2 con riferimento).
Non si tiene conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della salute. Ad esempio le scarse conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione dell'invalidità.
Ciò che importa é la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infortunio. Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità, l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dev'essere in nesso causale adeguato con l'infortunio).
2.2.5. L'art. 22 LAINF - analogamente all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che, in deroga all'articolo 17 cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal mese in cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62 (su quest’ultimo aspetto, si veda la DTF 134 V 131).
2.2.6. Nella concreta evenienza con la decisione del 16 luglio 2002 la CO 1 ha attribuito all’assicurata una rendita d’invalidità del 50%, sulla base della valutazione peritale del 6 aprile 2001 del Dr. __________, spec. FMH in chirugia ortopedica, il quale ha posto la diagnosi di “Status après distorsion du poignet gauche avec lésion du fibro-cartilage triangulaire distal et instabilité radio-cubitale distale. Status après trois interventions chirurgicales, plastie ligamentaire de stabilisation en janvier 1998, arthrodèse radio-cubitale distale et résection distale du cubitus en juin 1999, et apriès ténodèse du moignon cubital distal en septembre 2000. Etat douloureux résiduel avec arthrose radio-carpienne débutante” (doc. 73, pag. 7).
Per quanto riguarda l’attività lavorativa residua lo specialista ha ritenuto che l’assicurata, attiva a quel momento al 33,3% come barista, avrebbe potuto aumentare rapidamente al 50% il proprio tasso d’occupazione (doc. 73, pag. 9).
Nella successiva valutazione medica del 17 gennaio 2002 il Dr. __________ ha ripreso la medesima diagnosi della precedente perizia e rilevato che l’assicurata aveva aumentato il tasso d’attività al 50% come da lui suggerito nel 2001. Il medico ha quindi stimato la capacità lavorativa residua dell’assicurata tra il 33% e il 50% considerando l’insieme delle mansioni svolte nella sua professione (doc. 99, pag. 2, 4,5).
L’assicurata sarebbe invece abile in misura piena in attività “n’exigeant pas des efforts physiques, des travaux pesants ou des activités répétitives au niveau du membre supérieur gauche” (doc. 99, pag. 6).
Nella decisione del 16 luglio 2002 l’Istituto assicuratore ha quindi calcolato un grado d’invalidità del 50% sulla base dell’attività lavorativa di esercente/cameriera, a quel momento non ancora cessata (doc. 113).
2.2.7. Quelle esposte al precedente considerando sono, in sintesi, le circostanze che hanno condotto la CO 1 ad assegnare una rendita d’invalidità del 50% dal 1° luglio 2002. Non resta dunque che esaminare la situazione esistente al 2012.
In sede di revisione della rendita nel 2012 l’Istituto assicuratore ha predisposto un nuovo accertamento medico specialistico.
Nel referto del 18 luglio 2012 il Dr. __________ ha posto la diagnosi di “Status après distorsion du poignet gauche avec lésion du fibro-cartilage et instabilité radio-cubitale, status après trois interventions chirurgicales au niveau du poignet gauche en 1998, 1999 et 2000, avec arthrose radiocarpienne discrète (Z 98.8)” (doc. 135, pag. 7).
Il perito si è così espresso in merito alla capacità lavorativa residua nella precedente professione:
" Déjà dans mon expertise de 2002, j’avais estimé que la capacité de travail était de l’ordre de 50%, pour le travail de restauratrice-serveuse, en ne prenant en considération que la pathologie du poignet gauche. Vous indemnisez d’ailleurs Mme RI 1 avec une rente de 60%, pour sa pathologie du poignet gauche.
Depuis 2002, l’arthrose et la mobilité du poignet gauche ne sont pas modifiées. Mais comme je l’ai dit ci-dessus, la dépendance d’une attelle rigide limite l’usage et la fonction du poignet, de telle sorte je dirais que globalement, la situation de Mme RI 1 s’est un peu aggravée. Cette aggravation n’est cependant telle qu’elle modifie la capacité de travail de 50%, dans le activités habituelles.
Il faut relever ici qu’il s’agit d’une appréciation de travail, purement médico-théorique, d’une part parce que Mme RI 1 n’exerce plus ce métier et d’autre part, parce qu’elle souffre d’une affection du poignet droit, qui entraîne une incapacité de travail totale pour le métier de restauratrice” (doc. 135, pag. 6/7).
Per quanto riguarda invece le attività adeguate il Dr. __________ ha così concluso:
" J’avais répondu à cette question dans mon expertise AI de 2004, en disant que Mme RI 1 n’est plus ou mesure d’exercer tout métier exigéant des activités lourdes et répétitives au niveau des membres supérieurs.
Dans une activité respectant ces limitations, una capacité entière serait exigible sur le plan médico-théorique. J’avais cité comme exemple, des activités de gardien de musée ou de réceptionniste” doc. 135, pag. 9).
Il Dr. __________ ha quindi concluso indicando quanto segue:
" En conclusion, je dirais que la situation de Mme RI 1 ne s’est pas radicalement modifiées depuis 2002. Elle s’est un peu aggravée, non pas sur le plan objectif, mais par le fait que la dépendance d’une attelle rigide limite l’usage et la fonction du membre supérieur gauche” (doc. 135, pag. 6/7).
Con la decisione formale del 27 agosto 2012 (doc. 136), in seguito confermata con la decisione su opposizione del 18 dicembre 2012 (doc. 142) l’Istituto assicuratore ha soppresso a decorrere dal 31 agosto 2012 il diritto alla rendita rilevando che dalle conclusioni del Dr. __________ si evince che non vi è una modifica della capacità lavorativa residua nella professione d’esercente/cameriera dal 2002 (50%), ma la capacità lavorativa è totale “nell’ambito di una professione che non richieda attività pesanti e ripetitive coinvolgenti gli arti superiori: questo a decorrere dall’anno 2004” (doc. 136).
2.2.8. Chiamato a pronunciarsi nella concreta evenienza questa Corte non ha motivo per discostarsi dalle conclusioni del Dr__________ del 18 luglio 2012.
Il perito ha ritenuto invariata - dal 2002 - l’artrosi e la mobilità del polso sinistro. Un leggero aggravamento è unicamente da ricondurre all’utilizzo di una stecca rigida. Aggravamento che comunque non ha modificato il grado d’incapacità del 50% nella precedente attività. Mentre in attività adeguate e rispettose dei limiti funzionali vi è una piena abilità lavorativa. Lo specialista ha citato come esempio di attività esigibili: “des activités de gardien de musée ou de réceptionniste” (doc. 135, pag. 9).
Anche il ricorrente fondandosi sulla valutazione del Dr. __________ ritiene immutato, dal 2002, l’apprezzamento medico-teorico dello stato di salute di RI 1 (doc. I).
Essendo il quadro clinico dell’assicurata incontestato, è quindi superfluo dilungarsi su questo punto, non essendovi contestazione tra le parti.
2.2.9. Controversa è invece la questione se l’assicuratore LAINF era legittimato a giustificare la revisione della rendita con la cessione dell’esercizio pubblico, da parte dell’assicurata, alla fine del 2002. Circostanza che costituisce, secondo la CO 1, una modifica delle circostanze all’origine dell’assegnazione della rendita.
Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572) e, quindi, anche l’obbligo di intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).
In talune circostanze si può dunque richiedere ad un assicurato indipendente di intraprendere un’attività dipendente.
Questo avviene allorché egli può mettere a miglior frutto la sua residua capacità lavorativa e quando tale cambiamento di professione - tenuto conto dell’età, della durata dell’attività svolta, della formazione, della tipologia dell’attività sin qui esercitata e della situazione professionale - sia ragionevolmente esigibile. Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di professione va ammessa e il libero professionista può essere trattato, ai fini della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004, I 543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001, I 224/01, consid. 3b/bb). In tal caso per stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che egli potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al danno alla salute.
Ad esempio l’Alta Corte aveva ritenuto esigibile un cambiamento di professione da agricoltore indipendente in un’attività dipendente adeguata (ZAK 1983 pag. 256; STFA I 38/06 del 7 giugno 2006, consid. 3.2 con riferimenti di giurisprudenza). Vedi anche STFA I 761/04 del 14 giugno 2005, dove il TFA ha confermato l’esigibilità di un cambiamento professionale da custode indipendente di diversi immobili.
Nella STFA I 782/03 del 24 maggio 2006, pubblicata in RtiD II-2006, pag. 214, il reddito ipotetico senza il danno alla salute conseguibile da un’assicurata di professione parrucchiera con attività lucrativa indipendente, che quando è rimasta vittima di due incidenti della circolazione aveva avviato da poco il proprio esercizio, non poteva essere determinato fondandosi sull’evoluzione che l’azienda avrebbe avuto se non fosse subentrata l’invalidità, in quanto i dati contabili a disposizione erano pochi e inattendibili. Pertanto, esso è stato correttamente accertato sulla base di un esame comparativo dei redditi conseguiti da aziende simili nella regione. Il reddito da invalida è poi stato ottenuto facendo capo alla situazione salariale concreta dell’assicurata quale assistente di cura. Siccome i due redditi di riferimento sono stati determinati in maniera attendibile secondo il metodo ordinario, l’invalidità dell’assicurata non doveva essere stabilita secondo il metodo straordinario.
In una sentenza 9C_924/2011 del 3 luglio 2012, a proposito di un garagista indipendente dall’inizio degli anni 1990, capace al lavoro al 50% sia nella precedente attività che in attività confacenti al suo stato di salute (poi aumentata al 70%), il TF ha rammentato che nell’ambito dell’assicurazione invalidità vige il principio generale secondo il quale una persona invalida deve, prima di domandare prestazioni, intraprendere tutto quanto gli è possibile per attenuare le conseguenze della sua invalidità. Per questo motivo un assicurato non ha diritto ad una rendita quando è capace, cambiando professione, di ottenere un reddito escludente un’invalidità che gli darebbe il diritto ad una rendita. Ciò va esaminato alla luce delle circostanze oggettive e soggettive del caso di specie (“5.2 Au vu des arguments du recourant, il convient cependant d'examiner si le Tribunal fédéral doit s'écarter des constatations faites par la juridiction cantonale sur l'exigibilité d'un changement de profession de la part du recourant ou du raisonnement suivi par celle-ci, dans les limites de son pouvoir d'examen (cf. consid. 1 supra). 5.2.1 Dans le domaine de l'assurance-invalidité, on applique de manière générale le principe selon lequel une personne invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre d'elle pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité; c'est pourquoi un assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en mesure, au besoin en changeant de profession, d'obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente. La réadaptation par soi-même est un aspect de l'obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente que celui à des mesures de réadaptation. L'obligation de diminuer le dommage s'applique aux aspects de la vie les plus variés. Toutefois, le point de savoir si une mesure peut être exigée d'un assuré doit être examiné au regard de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret (ATF 113 V 22 consid. 4a p. 28 et les références) »).
Tra le circostanze soggettive vi sono la capacità lavorativa residua o i fattori personali come l’età e la situazione professionale concreta. Fra le circostanze oggettive vi sono l’esistenza del mercato equilibrato del lavoro e la durata prevedibile del rapporto di lavoro (“Par circonstances subjectives, il faut entendre en premier lieu l'importance de la capacité résiduelle de travail ainsi que les facteurs personnels tels que l'âge, la situation professionnelle concrète ou encore l'attachement au lieu de domicile. Parmi les circonstances objectives doivent notamment être pris en compte l'existence d'un marché du travail équilibré et la durée prévisible des rapports de travail (arrêts du Tribunal fédéral 9C_540/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.2 et les arrêts cités, destiné à la publication, et 9C_578/2009 du 29 décembre 2009 consid. 4.2.2 et les arrêts cités). Par ailleurs, plus la mise à contribution de l'assureur est importante, plus les exigences posées à l'obligation de réduire le dommage devront être sévères. C'est le cas, par exemple, lorsque la renonciation à des mesures destinées à réduire le dommage conduirait à l'octroi d'une rente ou au reclassement dans une profession entièrement nouvelle (ATF 113 V 22 consid. 4d p. 32 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 9C_578/2009 du 29 décembre 2009 consid. 4.2.3 et les références citées). »).
Nel caso giudicato dal TF l’interessato, per diminuire il danno, avrebbe dovuto cambiare lavoro, guadagnando un importo superiore. Disponendo di una capacità di lavoro residua del 70% poteva esercitare altre attività come quella di gestore della logistica, nel commercio al dettaglio o come ricezionista di un garage. Inoltre, avendo 53 anni al momento in cui la questione dell’esigibilità si è posta, il ricorrente non aveva ancora raggiunto la soglia a partire dalla quale la giurisprudenza considera generalmente che non esiste più alcuna possibilità reale di sfruttare la capacità residua di lavoro in un mercato equilibrato (“5.2.2 En l'espèce, les juges cantonaux ont constaté que le revenu d'invalide que le recourant aurait été en mesure de réaliser était plus élevé que celui perçu dans son métier de garagiste. Contrairement à ce que soutient ce dernier, une augmentation notable du revenu d'invalide auquel il pourrait prétendre en cas de changement de profession n'est pas exigé. En effet, pour diminuer son dommage, il suffit, au sens de la jurisprudence sus exposée (consid. 5.2.1 supra), qu'un assuré puisse réaliser, dans une activité adaptée, un revenu d'invalide supérieur à celui provenant de la poursuite de son métier.
Par ailleurs, les premiers juges ont constaté que la poursuite de l'entreprise du recourant était menacée à terme et que la liquidation de cette dernière se ferait sans difficulté, celle-ci n'ayant que très peu d'actifs. Ces constatations ne sont pas remises en cause par le recourant. N'étant pas manifestement inexactes, elles lient par conséquent le Tribunal fédéral (cf. consid. 1 supra). Compte tenu des circonstances ainsi constatées, on peut raisonnablement attendre du recourant qu'il change de profession pour diminuer son dommage puisque sa demi-rente d'invalidité s'en verrait réduite. En effet, en exerçant une activité salariée (voir consid. 5.2.3 infra), celui-ci serait en mesure d'augmenter sa capacité de gain de telle sorte que seul le droit à un quart de rente lui serait ouvert.
5.2.3 Les autres arguments avancés par le recourant ne sont pas plus pertinents. Les juges cantonaux ont constaté qu'il disposait d'une capacité résiduelle de travail de 70 % et qu'il pouvait l'exercer dans une activité adaptée comme celle de gestionnaire en logistique ou de commerce de détail ou encore comme réceptionniste dans un garage. Il existe ainsi une large palette d'activités au profit desquelles celui-ci peut mettre à disposition sa capacité résiduelle de travail qui est relativement importante. Le recourant ne conteste pas que ce genre d'activité est compatible avec son état de santé. De plus, sa capacité résiduelle de travail fixée à 70 % tient déjà compte de ses problèmes de santé et n'est pas de nature à l'empêcher de trouver une telle activité sur un marché du travail équilibré. En effet, selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'?uvre (ATF 110 V 276 consid. 4b; arrêt I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b, in RCC 1991 p. 332; cf. ATF 130 V 346 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_695/2010 du 15 mars 2011 consid. 5 et les arrêts cités). Au demeurant, âgé de 53 ans au moment où la question de l'exigibilité d'un changement de profession se posait, le recourant n'avait de loin pas atteint le seuil à partir duquel la jurisprudence considère généralement qu'il n'existe plus de possibilité réaliste d'exploiter la capacité résiduelle de travail sur un marché du travail supposé équilibré (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_695/2010 du 15 mars 2011 consid. 6.2 et les arrêts cités). Par ailleurs, on ne voit pas en quoi l'argument selon lequel il s'est constitué une clientèle fidèle l'entraverait pour trouver un nouveau travail. »).
Da notare che, in questo caso i giudici cantonali hanno sottolineato che l'attività indipendente dell'assicurato era seriamente minacciata nella sua stessa esistenza (cfr. consid. 4:
" Les premiers juges ont constaté qu'il était raisonnablement exigible du recourant qu'il abandonne son métier de garagiste indépendant au profit d'une activité salariée dès le 1er octobre 2009. Ils ont en effet constaté que, même si un tel changement de profession était discutable - le revenu d'invalide que le recourant aurait pu réaliser dans une activité adaptée exercée à 70 % étant particulièrement proche de celui qu'il continuait de percevoir à 50 % -, il ressortait du rapport d'enquête économique que la poursuite de son entreprise était menacée à terme. Le bâtiment dans lequel se trouvait le garage allait être transformé par le propriétaire. Le contrat de bail que le recourant avait conclu, renouvelable tous les six mois, était ainsi relativement précaire. Le recourant n'avait par ailleurs plus que très peu d'actifs à réaliser en cas de cessation d'activité. Les premiers juges ont donc déterminé son invalidité en fonction du salaire qu'il pourrait réaliser dans une activité adaptée à hauteur de 70 %, ce qui donnait un taux de 48 % et justifiait la réduction de la demi-rente d'invalidité à un quart de rente.)"
In un'altra sentenza 9C_501/2009 del 12 maggio 2010 relativa ad un assicurato che aveva ottenuto il diploma d’ingegnere all’estero e che, arrivato in Svizzera nel 1979, aveva esercitato diverse attività, tra le quali quella di autista per cinque anni e che dal 1988 ha lavorato come indipendente nel ramo della ristorazione (specializzato nella cucina orientale), il TF ha stabilito che erano realizzati i presupposti per procedere ad una revisione e al consid. 3 ha evidenziato:
« L'intimé a mis un terme à son activité lucrative indépendante en juin
2005, invoquant des problèmes de santé. La cessation de cette activité justifie de procéder à une révision du droit à la demi-rente d'invalidité, en vertu de l'art. 17 LPGA. En effet, comme les champs d'activités professionnels comparés ont disparu, la méthode extraordinaire d'évaluation qui tenait compte de la réalité concrète de l'activité de traiteur indépendant n'a plus de fondement.
Le degré de l'invalidité doit ainsi être revu et déterminé désormais selon la méthode générale de comparaison des revenus, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.»
Quando si tratta di esaminare in che misura un assicurato può ancora sfruttare economicamente la sua capacità lucrativa residua sul mercato del lavoro che entra in linea di conto per lui (art. 16 LPGA), non si possono porre delle esigenze eccessive. L’esame dei fatti va effettuato in modo tale da garantire nel caso particolare che il grado di invalidità venga stabilito con certezza. Se ne deduce che per valutare l’invalidità, non si deve analizzare la questione di sapere se un invalido possa essere occupato tenuto conto della condizioni concrete del mercato del lavoro, ma soltanto chiedersi se egli potrebbe ancora sfruttare economicamente la sua restante capacità lavorativa nel caso in cui i posti disponibili corrispondano all’offerta di manodopera (VSI 1998, p. 293 consid. 3b e riferimenti).
Se è vero che fattori quali l’età, la mancanza di formazione oppure le difficoltà linguistiche giocano un ruolo non marginale per determinare in un caso di specie le attività che possono ancora essere ragionevolmente richieste da un assicurato, essi non rappresentano delle circostanze supplementari che, a parte il carattere ragionevolmente esigibile di un’attività, sono suscettibili di influenzare l’entità dell’invalidità, anche se rendono talvolta difficile, se non impossibile la ricerca di un’occupazione e, pertanto, lo sfruttamento della capacità lavorativa residua (VSI 1999, p. 246 consid. 1 e riferimenti).
Tuttavia, nel caso in cui si tratti di valutare l’invalidità di un assicurato che si trova prossimo all’età pensionabile, si deve procedere a un’analisi globale della situazione e chiedersi se tale assicurato è (o era) realisticamente in grado di reperire un impiego sul mercato equilibrato del lavoro.
In altri termini, indipendentemente dall’esame della condizione relativa al summenzionato obbligo di ridurre il danno, occorre stabilire se un potenziale datore di lavoro consentirebbe oggettivamente ad assumere l’assicurato, tenuto conto, segnatamente, delle attività che rimangono esigibili in ragione del danno fisico o psichico, dell’eventuale adattamento del posto di lavoro all’andicap, della sua esperienza professionale e della sua situazione sociale, delle sue capacità di adattamento a una nuova occupazione, del salario e dei contributi padronali alla previdenza professionale, nonché della durata prevedibile dei rapporti di lavoro (STFA I 401/01 del 4 aprile 2002, I 462/02 del 26 maggio 2003 = SVR 2003 IV Nr. 35, p. 107, I 617/02 del 10 marzo 2003, I 376/05 del 5 agosto 2005, I 293/05 del 17 luglio 2006, I 831/05 del 21 agosto 2006 e I 304/06 del 22 gennaio 2007).
Nella decisione del 16 luglio 2002 con la quale è stata attribuita la rendita d’invalidità del 50% la CO 1 aveva fatto riferimento all’inchiesta del 17 maggio 2002 dell’esperto sinistri __________ (doc. 113, 107).
Sulla base di questa valutazione l’assicuratore LAINF aveva ritenuto che non fosse ragionevole esigere dall’assicurata la cessione dell’attività indipendente a favore di un’altra attività lavorativa. Conseguentemente la rendita del 50% è stata assegnata in considerazione dell’attività di gerente / cameriera presso il Bar __________.
Nella concreta evenienza, l’assicurata è nata nel dicembre del 1957, quindi al momento determinante dell’emanazione della decisione su opposizione (18 dicembre 2012) aveva 55 anni.
Dopo le scuole dell’obbligo la ricorrente ha svolto l’apprendistato quale impiegata d’ufficio conseguendo l’attestato federale di capacità (AFC) nel 1975. Ella ha lavorato presso diverse ditte quale impiegata d’ufficio sino al 1993. In seguito, dopo aver frequentato la scuola esercenti, ha iniziato l’attività indipendente di gerente presso il Bar __________, svolta prima nella misura del 100% e in seguito al 50% sino alla fine del 2002. Dopo di che l’assicurata non ha più svolto alcuna attività lucrativa (cfr. inchiesta economica del 2002, inc. AI).
L’Alta Corte nella sentenza 9C_695/2010 del 15 marzo 2011, nel caso di un assicurato nato nel 1948, che ha lavorato quale rappresentante/autista dal 1988 come dipendente della medesima società, ha in sostanza ritenuto che, sia prendendo in considerazione il momento della modifica del diritto alla rendita (58 anni), sia quello della decisione impugnata (60 anni), l’interessato non poteva invocare la giurisprudenza secondo la quale, in considerazione dell’età avanzata, non gli poteva essere richiesto di cambiare professione.
Nella sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008 il TF riguardo all'esigibilità e alla possibilità per l'assicurato di cercare un nuovo impiego su un mercato equilibrato del lavoro, ha ricordato che al momento determinante della decisione su opposizione in lite, l'opponente aveva 59 anni. Dal profilo dell'età, le condizioni per ammettere una incapacità di lavoro e di guadagno per mancanza di possibilità reale di sfruttarne la residua capacità non erano pertanto realizzate.
Il TF nella sentenza 9C_835/2009 del 27 maggio 2010 riguardante un allevatore di cavalli indipendente, abile in attività adeguate al 100%, ha considerato che, sia prendendo in considerazione il momento della nascita del diritto alla rendita (41 anni), sia quello della decisione impugnata (50 anni), era esigibile un cambio di professione.
Nella sentenza 32.2012.165 del 29 novembre 2012 relativa ad un gerente di un ristorante, nato nel 1953, questa Corte ha concluso che “da un punto di vista oggettivo nulla osta ad un cambiamento dell’attività lavorativa giacché l’insorgente non ha ancora raggiunto l’età a partire dalla quale la giurisprudenza considera generalmente che non esistono possibilità per valorizzare la capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro ritenuto equilibrato (cfr. sentenza 9C_578/2009 del 29 dicembre 2009, pubblicata in SVR 6/2010 IV n. 37, consid. 4.3.2). Inoltre, i posti di lavoro esigibili non sono così limitati da rendere incerta la possibilità di trovare un’occupazione in un luogo prossimo al domicilio del ricorrente che vive in una zona densamente popolata e con numerosi posti di lavoro (cfr. sentenza 9C_578/2009 del 29 dicembre 2009, pubblicata in SVR 6/2010 IV n. 37, consid. 4.3.2; nonché la già citata sentenza 9C_924/2011 del 3 luglio 2012)”.
In considerazione del contesto personale e professionale, in particolare dell’età dell’assicurata (55 anni) e dalla sua formazione professionale e delle precedenti esperienze lavorative, secondo questa Corte è da ritenere ragionevolmente esigibile da RI 1 l’esercizio di un’attività rispettosa dei limiti funzionali indicati dal Dr. __________r nella misura del 100%.
L’avv. RA 1 ha contestato la conclusione dell’ammini-strazione, secondo cui l’assicurata può svolgere a tempo pieno tutte le attività contemplate dalla Tabella TA1, nonché quelle amministrative citate. Il Dr. infatti aveva indicato una piena abilità in attività che non sollecitano gli arti superiori, citando a titolo di esempio la sorveglianza in un museo e l’attività di ricezionista. Per cui diverse attività del settore produttivo e nel settore amministrativo non potrebbero essere esercitate al 100% (doc. I, pag. 16/17).
Se è vero che il perito ha indicato che l’assicurata non è più in grado di svolgere attività pesanti e ripetitive a livello degli arti superiori e precisato che lavori di segretariato e al computer sono esigibili solo 4 ore al giorno (cfr. perizia AI del 4 febbraio 2004, pag. 9), va comunque rilevato che il ventaglio di attività esigibili sul mercato del lavoro rimane comunque apprezzabilmente esteso. Il Dr. __________ ha citato, a titolo di esempio, il sorvegliante di musei e la ricezionista, tuttavia in ambito AI il consulente in integrazione professionale aveva indicato anche mansioni di vendita, senza qualifica, laddove non vi siano carichi superiori ai 3 kg (cfr. rapporto 10 settembre 2004).
Si può dunque concludere che nella fattispecie si giustifica la revisione messa in atto dall’amministrazione in quanto – contrariamente a quanto sostiene la ricorrente – il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si ripercuote diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurata (cfr. consid. 2.2.2.).
Il presupposto del sostanziale mutamento delle circostanze che avevano portato alla costituzione della rendita – la cessazione dell’attività indipendente – è realizzato nel caso di specie.
2.3. Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
2.3.1. Quanto al reddito da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, senza il danno alla salute, l’assicurata avrebbe percepito un reddito di fr. 30'500.-- calcolato sulla base della media dei redditi dei 4 anni precedenti all’infortunio, prendendo come riferimento i conteggi AVS (doc. 128). L’amministrazione ha poi aggiornato il dato a fr. 37'287.-- (doc. 136).
Questo dato non è stato contestato dal ricorrente (doc. I, pag. 17), può senz’altro essere fatto proprio dal TCA.
2.3.2. Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.
In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
2.3.3. Dalle tavole processuali risulta che l’amministrazione per calcolare il reddito da invalido ha fatto riferimento ai dati statistici, tabella TA1 2010, nelle attività di servizio amministrativo (fr. 4'960.--), attività di posta e di spedizione (fr. 3'677.--), commercio al dettaglio (fr. 4'164.--), assicurazioni (fr. 5'705.--) ottenendo una media di 4'626.-- mensili su 40 ore, pari a fr. 4'811.-- su 41.6 che corrispondono a fr. 57'732.-- annui.
L’assicuratore resistente nella propria decisione ha erroneamente indicato l’importo di fr. 52'728.--) (doc. 136).
Applicando invece la tabella TA1 2010, livello di qualifica 4, attività semplici e ripetitive, la CO 1, è giunta all’importo di fr. 4'225 x 41.6 : 40 = fr. 4'394.-- mensili, pari a fr. 52'728.-- annui (doc. 136).
Conformemente alla giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1.
Utilizzando i dati forniti da questa tabella, l’assicurata, svolgendo nel 2010 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'225.--
Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 6-2013, p. 90), esso ammonta a fr. 4'394.-- mensili oppure a fr. 52'728.-- per l'intero anno (fr. 4'394.-- x 12). Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali (+1% per il 2011 e +0,8% per il 2012, cfr. tabella B 10.2, pubblicata in La Vie économique, 6-2013, p. 91), si ottiene, per il 2011, un reddito annuo di fr. 53'255.28 e, per il 2012, un reddito annuo di fr. 53'681.32.
In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nella concreta evenienza, l’Istituto assicuratore non ha operato decurtazioni sul reddito statistico da invalido, mentre la ricorrente ha postulato una riduzione percentuale del 15% (10% per cambio di attività e 5% per attività più leggera) (doc. I, pag. 17).
Tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, non operando decurtazioni dal reddito da invalido la CO 1 non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.
Tuttavia, come vedremo, anche applicando la riduzione richiesta dalla ricorrente, la soluzione finale non cambia.
In conclusione, il grado di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 53'681.32. al reddito che avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè
fr. 37'287.--, risulta nullo e dunque l’assicurata non ha diritto ad una rendita d’invalidità.
Anche tenendo conto di una decurtazione del 15% il reddito da invalido ammonta a fr. 45'629.12 (53'681.32 meno il 15%), importo che confrontato a quanto l’assicurata avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè
fr. 37'287.-- non permette comunque l’erogazione di una rendita.
A giusta ragione dunque l’assicuratore resistente ha soppresso a RI 1 il diritto alla rendita.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti