Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2014.100

 

cr

Lugano

16 febbraio 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 7 novembre 2014 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 7 ottobre 2014 emanata da

 

CO 1 

rappr. da: RA 2 

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   In data 14 febbraio 2004, __________, nato nel 1974, impiegato quale tecnico, in possesso di un diploma rilasciato dalla Scuola __________ di __________, presso la ditta __________ - e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 - è rimasto coinvolto in un incidente della circolazione, riportando un politrauma con lussazione/frattura del talo destro, frattura del radio distale destro, lussazione del gomito sinistro e frattura multi frammentaria dell’ulna sinistra, frattura/lussazione dell’anca sinistra posteriore (doc. 7 e doc. 51).

 

                                         A seguito dell’incidente in questione, l’assicurato ha dovuto sottoporsi a diversi interventi chirurgici.

 

                                         L’Istituto assicuratore ha ammesso la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medici del caso, l’CO 1, con decisione del 30 maggio 2006 conseguente a transazione intervenuta tra le parti, cresciuta incontestata in giudicato, ha attribuito all’assicurato una rendita di invalidità del 10% e un’indennità per menomazione dell’integrità del 10% (doc. 113).

 

                               1.3.   Con decisione formale del 27 giugno 2014, l’CO 1, informato dell’importante aumento di stipendio dell’assicurato a partire dal mese di gennaio 2014, ha stabilito la soppressione della rendita retroattivamente a decorrere dal 1° gennaio 2014 (doc. 131).

 

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 132), in data 7 ottobre 2014, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua decisione (doc. 138).

 

                               1.4.   Con tempestivo ricorso del 7 novembre 2014, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e il ripristino di una rendita di invalidità del 10%, posto che il suo stato di salute è rimasto immutato, così come pure il suo rendimento, pari al 90%, a causa delle sue limitazioni funzionali (doc. I).

 

                               1.5.   L’CO 1, in risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

                               1.6.   In data 26 gennaio 2015, il TCA ha chiesto al patrocinatore dell’assicurato di trasmettere il “nuovo” contratto di lavoro, valevole a partire dal 1° gennaio 2014 (doc. V).

 

                                         La risposta relativa è pervenuta al Tribunale il 30 gennaio 2015 (doc. VI).

 

                               1.7.   Preso atto della risposta fornita al TCA dal patrocinatore del ricorrente, con scritto del 10 febbraio 2015, il legale dell’assicuratore LAINF convenuto ha comunicato di “riconfermarsi appieno nelle proprie allegazioni e domande” (doc. VIII).

 

                                         Questo scritto è stato trasmesso al ricorrente (cfr. doc. IX), per conoscenza.

                                         in diritto

                                     

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                     

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’CO 1 era legittimato oppure no a sopprimere, in via di revisione, la rendita d’invalidità di cui era al beneficio RI 1.

 

                                         Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado di invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente, oppure soppressa, d'ufficio o su richiesta.

 

                                         L'istituto della revisione ha per scopo l'adeguamento della rendita di invalidità alle mutate circostanze e non la correzione di errori di commisurazione dell'invalidità di cui sia stata viziata la decisione iniziale o una revisione successiva (Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 114).

 

                                         La revisione presuppone, dunque, che l'invalidità abbia subito sostanziali mutamenti dopo la costituzione della rendita o una sua successiva revisione (DTF 113 V 275 consid. 1a e riferimenti ivi menzionati).

 

                               2.3.   L'invalidità può modificarsi essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo stato di salute, sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si ripercuote diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla sua capacità di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (DTF 130 V 343 consid. 3.5; 113 V 273 consid. 1a; 109 V 116, consid. 3b).

 

                                         L'assicurato può, infatti, migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini professionali, acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in attività meglio rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo stato di salute e alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto una situazione non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da invalido.

                                         Oppure le sue capacità di guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.

 

                               2.4.   Per rivedere una rendita di invalidità non basta un semplice cambiamento passeggero: le circostanze di base devono mutare presumibilmente a lungo termine.

                                         In particolare, non è motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno dell'assicurato (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).

 

                               2.5.   Determinante per la revisione è il raffronto tra le condizioni attuali e quelle esistenti al momento in cui la rendita fu costituita o successivamente riveduta (DTF 133 V 108, consid. 5.4, 130 V 343 consid. 3.5.2 e 125 V 368 consid. 2 con riferimento).

 

                                         Non si tiene conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della salute. Ad esempio le scarse conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione dell'invalidità.

                                         Ciò che importa è la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infortunio. Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità, l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dev'essere in nesso causale adeguato con l'infortunio).

 

                               2.6.   Nella concreta evenienza, l’CO 1, con la decisione formale del 30 maggio 2006, aveva attribuito all’assicurato – tramite transazione – una rendita d’invalidità del 10% a partire dal 1° febbraio 2006 (doc. 113).

 

                                         Nella decisione del 30 maggio 2006, cresciuta incontestata in giudicato, l’CO 1 aveva espressamente indicato che:

 

" (…)

La diminuzione di rendimento del 10%, fissata durante l’incontro del 23.2.2006, è riferita allo stato attuale. Il rientro in possesso della licenza di condurre da parte del signor RI 1, così pure la partenza definitiva dell’attuale responsabile della __________, sede di __________, possono essere invocati quali motivo di revisione di questo accordo se gli stessi modificano la percentuale di danno economico fissato. L’eventuale richiesta di revisione sulla base dei motivi qui indicati, dovrà essere presentata dall’assicurato assieme ai relativi mezzi di prova.” (Doc. 113)

 

                                         Nel mese di aprile 2014, l’avv. RA 1 ha comunicato all’assicuratore LAINF che, a partire dal mese di gennaio 2014, lo stipendio dell’interessato, per un lavoro al 90%, corrisponde a fr. 10'000 lordi mensili (doc. 125).

                                     

                                         A seguito di tale comunicazione, l’amministrazione ha deciso di sopprimere, a partire dal 1° gennaio 2014, la rendita di invalidità del 10% precedentemente versata all’assicurato, ritenuto che quest’ultimo, a partire dal mese di gennaio 2014, non subisce più un discapito economico (doc. 138).

                                        

                                         Il patrocinatore del ricorrente ha contestato la decisione con la quale l’amministrazione ha stabilito la soppressione della rendita di invalidità, rilevando come lo stato di salute dell’interessato, così come il suo rendimento del 90%, siano rimasti immutati nonostante il rilevante aumento di stipendio concesso dal datore di lavoro, per tenere conto “da una parte del lungo tempo trascorso dall’ultimo adeguamento, dall’altra dall’aumento di responsabilità dato dal fatto che ora egli è il responsabile della sede di __________ di __________, senza più il supporto del signor __________” (doc. I).

                                         Il legale ha infatti rilevato che “le costrizioni di carattere medico che impediscono al ricorrente di svolgere al 100% il suo lavoro, o meglio con un rendimento del 100%, sono ancora presenti, tant’è che, come esposto ai fatti, egli ha ancora bisogno di supporto nelle sue varie mansioni, supporto che sarebbe necessario in maniera minore qualora non avesse quelle limitazioni di carattere fisico conseguenti all’incidente. Proprio per questo __________ non gli può corrispondere il medesimo salario che gli corrisponderebbe se la sua resa fosse completa” (doc. I).

 

                               2.7.   Al fine di accertare se, come sostenuto dal patrocinatore del ricorrente, il salario di fr. 10'000 mensili versato a partire dal 1° gennaio 2014 all’assicurato corrisponda, secondo quanto indicato in sede contrattuale, ad un rendimento del 90%, in data 26 gennaio 2015, il TCA ha chiesto all’avv. RA 1 di trasmettere il “nuovo” contratto di lavoro stipulato fra le parti, rilevando quanto segue:

 

" (…)

Dalla documentazione agli atti e, in particolare, dal contratto di lavoro datato 3 dicembre 2009 trasmesso in data 25 settembre 2014 dal Suo studio legale all’CO 1, emerge che il signor RI 1 percepiva, per la sua posizione dirigenziale di “responsabile tecnico della succursale di __________”, una retribuzione lorda di fr. 7'200.--, “pari al 90% della retribuzione completa, in considerazione della diminuzione di rendimento a causa dell’infortunio del 14 febbraio 2004, che ha avuto conseguenze invalidanti” (cfr. doc. 137/2, pag. 3).

 

In seguito, a partire dal 1° gennaio 2014, il signor RI 1 ha ricevuto un importante aumento salariale, come da Lei comunicato all’amministrazione tramite messaggio di posta elettronica dell’11 aprile 2014, nel quale ha indicato che “faccio seguito al colloquio telefonico di poc’anzi, per trasmetterle il conteggio di stipendio di gennaio 2014 del signor RI 1, a conferma del fatto che la sua retribuzione, per un lavoro del 90%, è ora di mensili lordi CHF 10'000 per tredici mensilità” (cfr. doc. 125).

 

Chiamata dall’amministrazione a produrre il nuovo contratto di lavoro dell’assicurato (cfr. messaggio di posta elettronica del 10 settembre 2014 inviato dall’CO 1 alla signora __________ della ditta __________, doc. 134), rileviamo che, con messaggio di posta elettronica del 25 settembre 2014 trasmesso al Suo studio legale (e successivamente inoltrato dal Suo studio legale all’CO 1, cfr. doc. 137), la signora __________ della ditta __________ ha comunicato quanto segue:

 

in allegato alla presente Le invio il regolamento e il contratto per RI 1. La informo che dal 1° gennaio 2014 il salario lordo di RI 1 è di CHF 10'000.--, pari al 90% ….. (vedi pag. 3 del contratto di lavoro) (…)” (cfr. doc. 137, sottolineatura della redattrice).

 

Al riguardo, rileviamo tuttavia che, contrariamente a quanto indicato nel messaggio e-mail del datore di lavoro, nella documentazione agli atti risulta unicamente il contratto di lavoro datato “__________, 3 dicembre 2009”, formato da quattro pagine, che riporta, a pag. 3, nel paragrafo “Stipendio, 13a mensilità e altre indennità”, l’indicazione di un salario mensile lordo di fr. 7'200.

Non è, per contro, stato allegato il “nuovo” contratto di lavoro valevole a partire dal 1° gennaio 2014, con l’indicazione, a pagina 3 come indicato dalla signora __________, del “nuovo” salario mensile aggiornato di fr. 10'000, ma unicamente un documento estratto dall’“__________”, formato da due pagine – e meglio pag. 26 e pag. 27 – intitolato “4.3.2. Responsabile della sede di __________”, recante l’indicazione delle finalità della posizione ricoperta dal signor RI 1, senza fare riferimento alcuno alla retribuzione (cfr. doc. 137/1).

 

La invitiamo, pertanto, a volerci trasmettere il nuovo contratto di lavoro valevole a partire dal 2014, comprendente l’indicazione, a pagina 3, del “nuovo” stipendio di fr. 10’000 percepito dall’interessato a decorrere dal 1° gennaio 2014.”

                                          (Doc. V)

 

                                         Con scritto del 29 gennaio 2015, il legale del ricorrente ha risposto:

 

" In riferimento alla procedura in epigrafe, in qualità di patrocinatore del signor RI 1, __________, faccio riferimento al Suo scritto del 26 gennaio 2015 per osservare quanto segue.

Il riferimento alla pagina 3 del contratto di lavoro di cui al messaggio di posta elettronica del 25 settembre 2014 della signora __________ non rinvia al nuovo contratto di lavoro, ma bensì al contratto di lavoro datato “__________, 3 dicembre 2009”, come giustamente da Lei indicato, in quanto tale riferimento era necessario al fine di mostrare l’incremento del salario, richiamando quello precedente. Non è stato redatto alcun nuovo contratto, poiché considerati i numerosi anni in cui il mio mandante ha lavorato per la ditta __________ e il buon rapporto tra le parti, queste si sono comunicate le modifiche del contratto unicamente verbalmente.” (Doc. VI)

 

                               2.8.   Chiamato a pronunciarsi nella concreta evenienza, il TCA non intravede ragioni per scostarsi dalla decisione dell’amministrazione.

                                    

                                         Infatti, il TCA constata che l’assicurato, a partire dal 1° gennaio 2014, ha ricevuto un considerevole aumento di stipendio a seguito del fatto di essere divenuto - dopo la partenza definitiva del precedente responsabile di filiale, che lo aveva supportato durante un periodo transitorio - il responsabile “unico” della sede di __________ della ditta __________.

 

                                         Ora, questa circostanza corrisponde proprio ad una delle condizioni espressamente previste nella transazione del 28 febbraio 2006 (cfr. doc. 109) e riprese nella decisione del 30 maggio 2006 (cfr. doc. 113) per potere procedere ad una revisione della rendita di invalidità, fissata al 10%.

                                         Nella decisione del 30 maggio 2006, l’amministrazione aveva espressamente indicato che, tra l’altro, “la partenza definitiva dell’attuale responsabile della __________ possono essere invocati quale motivo di revisione di questo accordo se gli stessi modificano la percentuale di danno economico fissato” (cfr. doc. 113, sottolineatura della redattrice).

                                     

                                         Il danno economico che aveva dato diritto alla rendita di invalidità era stato fissato, nel 2006, al 10%, tenendo conto di un salario di fr. 78'834 (cfr. doc. 111).

                                         In occasione delle successive revisioni del 2008, 2010 e 2013, l’INSAI ha sempre confermato il diritto dell’assicurato ad una rendita di invalidità del 10%, tenuto conto di un salario lordo mensile di fr. 7'200 conseguito dall’interessato, per un rendimento ridotto e pari al 90% (cfr. doc. 117, 120 e doc. 123).

                                        

                                         In particolare, nel rapporto del 1° dicembre 2008, l’ispettore incaricato ha indicato che l’assicurato, che nel frattempo è stato nominato “responsabile della filiale di __________ in sostituzione del signor __________, di 65 anni (che lavora comunque ancora nella ditta, a __________, considerata la sua grande esperienza professionale)”, percepiva un salario lordo mensile “di fr. 7'200/mese x 13 mesi. Si tratta di un salario un po’ ridotto rispetto a quello che potrebbe percepire in qualità di responsabile al 100%. Come esempio possiamo citare il caso del signor __________ (1967), responsabile della filiale di __________ (dalle dimensioni simili a quelle della filiale di __________), il quale percepisce un salario lordo di fr. 8’000/mese x 13 mesi. Il signor RI 1 (che rispetto al signor __________ ha un titolo di studio più qualificato) non merita ancora un salario come quello del signor __________ perché ha appunto degli impedimenti citati che non gli permettono di rendere al 100% sull’arco di tutta la giornata. La speranza dell’impresa è comunque quella di poter recuperare in misura totale il signor RI 1 entro qualche anno. Se ci riuscirà, in tal caso il salario del signor RI 1 verrà aumentato a livello di quello di un capo di succursale abile al 100%” (doc. 116, sottolineatura della redattrice).

 

                                         È quindi corretto ritenere che, a seguito del cospicuo aumento di stipendio dell’interessato – passato, a partire dal 1° gennaio 2014, a fr. 10’000 mensili dopo la definitiva partenza del precedente responsabile di filiale - il discapito economico inizialmente fissato al 10% non ha più ragione d’essere, come stabilito dall’amministrazione.

 

                                         Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che, come accertato dal TCA (cfr. consid. 2.7.), non è stato redatto, contrariamente a quanto sostenuto dal legale dell’interessato, alcun nuovo contratto di lavoro recante l’indicazione che la retribuzione di fr. 10'000 mensili viene corrisposta dal datore di lavoro per tenere conto di un rendimento dell’assicurato del 90% (cfr. doc. VII).

 

                                         Inoltre, a proposito dell’asserita riduzione di rendimento causata dai postumi infortunistici, rimasta immutata nel tempo, cui ha fatto riferimento il patrocinatore in sede ricorsuale, questo Tribunale rileva che l’esigibilità lavorativa indicata dal dr. __________ in occasione della visita medica di chiusura dell’11 novembre 2005 – e tutt’ora valida vista la situazione medica rimasta stabile nel tempo, come attestato dal dr. __________ nel referto del 21 agosto 2014 (cfr. doc. H) – è assolutamente compatibile con le mansioni che RI 1 è chiamato a svolgere presso la ditta __________ (cfr. doc. 137/1-2).

 

                                         Il dr. __________, infatti, nella visita medica di chiusura dell’11 novembre 2005, aveva posto la seguente esigibilità lavorativa:

 

" (…)

Esigibilità del lavoro:

l’assicurato non ha limitazioni nel portare pesi tra i 5 e i 10 kg fino all’altezza dei fianchi, può molto spesso portare pesi dai 10 ai 25 kg fino all’altezza dei fianchi, spesso pesi dai 25 ai 45 kg e di rado pesi superiori ai 45 kg.

L’assicurato non ha limitazioni nel sollevare oltre l’altezza del petto pesi fino a 5 kg e può spesso sollevare pesi superiori ai 5 kg sopra l’altezza del petto.

L’assicurato non ha limitazioni nel maneggiare attrezzi leggeri e di precisione o di media entità, l’assicurato può spesso maneggiare attrezzi pesanti, talvolta attrezzi molto pesanti e spesso effettuare la rotazione della mano (assicurato mancino).

L’assicurato può molto spesso effettuare lavori al di sopra della testa, non ha limitazioni nell’effettuare la rotazione, l’assicurato può spesso assumere la posizione piedi e inclinata in avanti, l’assicurato può spesso assumere la posizione inginocchiata e spesso effettuare la flessione delle ginocchia.

L’assicurato può molto spesso assumere la posizione seduta e di lunga durata e spesso la posizione in piedi e di lunga durata.

L’assicurato non ha limitazioni per camminare oltre i 50 m, può spesso camminare per lunghi tragitti, spesso camminare su terreno accidentato, spesso salire le scale e talvolta salire su scale a pioli."

(Doc. 100 pag. 3)

 

                                         Dal mansionario di cui al doc. 137/1, si evince che RI 1, in qualità di responsabile della sede di __________ della ditta __________, è chiamato a svolgere le seguenti mansioni:

 

" 6. Finalità della posizione:

 

Attività legate alla Direzione:

•   Partecipare alle sedute periodiche dei responsabili di sede

•   Esecuzione delle decisioni e delle istruzioni impartite dalla Direzione

•   Informare regolarmente la Direzione sull’andamento della sede

•   Supportare la Direzione per tutti i problemi connessi alla propria specifica attività

•   Supervisione della sicurezza in seno alla Direzione

 

Attività legate alla propria funzione di responsabile di sede:

•   Responsabile della sede di __________ (legata all’attività operativa del Sottoceneri)

•   Garantire il buono ed efficiente funzionamento della sede (intesa come da organigramma del dicembre 2004), ottimizzando le risorse economiche e umane messe a disposizione dalla Direzione

•   Mantenere gli spazi, le attrezzature e i veicoli aziendali in stato di piena efficienza funzionale e di decoro (pulizia e presentabilità). Per la riparazione delle attrezzature si rivolgerà al responsabile (__________), mentre per la gestione degli spazi, del personale (in particolare per quanto riguarda assenze, vacanze, assunzioni e disdette) e di ogni questione amministrativa avrà come riferimento l’Amministrazione (__________)

•   Acquisizione “passiva”: allestimento di “offerte volanti” su richiesta dei clienti e osservazione del mercato di zona, informando tempestivamente il responsabile di vendita qualora si venga a conoscenza di possibili lavori

•   Applicare e far rispettare da tutti i regolamenti e le procedure interne, in particolare quelle relative alla sicurezza

 

Attività legate alla propria funzione di responsabile della Direzione lavori (DL):

•   Organizzazione delle squadre esterne

•   Programmazione in collaborazione con __________ e __________ per il materiale pronto per l’assemblaggio

•   Regolare controllo tecnico dei cantieri

•   Attenersi al regolamento del personale d’ufficio (attenzione: gli operai hanno il proprio regolamento annesso al Contratto collettivo di lavoro)

•   Stesura settimanale delle richieste di acconto

•   Finito il cantiere, allestire la bozza della fattura entro 2/3 settimane al massimo da inviare a __________ per l’allestimento della fattura finale (per casi particolari avvisare __________)

•   Allestimento per tutti i cantieri fatturati del consuntivo (consegnare poi ad __________)

•   Stretta collaborazione e informazione completa ad __________ per quanto riguarda i reclami, gli annunci alle assicurazioni per danni e la correzione delle liquidazioni

•   Avvisare tempestivamente __________ se sui cantieri vi sono possibili problemi.”

(Doc. 137/1)

 

                                         Nella concreta evenienza, alla luce del mansionario dell’assicurato appena riprodotto per esteso, il TCA ritiene che il danno residuale all’anca sinistra e agli arti superiori che interessa RI 1 e che influisce sulla sua esigibilità lavorativa nei termini indicati dal dr. __________, costituisce tutto sommato un modesto impedimento nello svolgimento della sua attività professionale alle dipendenze della __________, in qualità di “Tecnico - Responsabile di succursale, Membro di Direzione - Procuratore”, con diritto di firma a due iscritto a registro di commercio (cfr. doc. 137/1-2).

                                        

                                         Il TCA ritiene, infatti, che il ruolo dirigenziale ricoperto dall’interessato in seno alla ditta __________ - comportante in larga misura compiti di direzione, supervisione, organizzazione e controllo del buon funzionamento dell’attività lavorativa della sede di __________ - gli consenta di ottimizzare l'organizzazione del proprio lavoro, in maniera tale da compensare le limitazioni funzionali derivanti dal danno alla salute infortunistico.

 

                                         In proposito, è utile rilevare che, come correttamente indicato dall’assicuratore LAINF convenuto, il Tribunale federale e questo Tribunale hanno già avuto modo, in più di un’occasione, di valutare il diritto a una rendita di invalidità per degli assicurati titolari di un’azienda o che in tale azienda rivestivano cariche dirigenziali.

 

                                         Ad esempio in una sentenza 35.1998.7 del 14 settembre 1998 - confermata dal TFA con pronunzia U 301/98 del 18 febbraio 1999 - riguardante un assicurato direttore e unico dipendente di un’impresa di costruzioni di piccole dimensioni, il quale si trovava impedito a trasportare o sollevare pesi superiori ai 15 kg a causa del danno infortunistico alla salute, questo Tribunale ha negato l’esistenza di un qualsiasi discapito economico, nonostante che nella sua abituale attività era concretamente chiamato a compiere delle mansioni inadeguate, proprio alla luce della sua posizione di capo-muratore, ben diversa da quella di un semplice manovale (STCA succitata, consid. 2.6.).

 

                                         In un’altra sentenza 32.1998.77 + 36.1998.203 del 24 luglio 2000, cresciuta in giudicato, concernente un dipendente di un’impresa di pulizie a conduzione familiare, impedito nel trasporto regolare di pesi superiori ai 10-15 kg, il TCA, in virtù dell’obbligo di ridurre il danno, ha ritenuto ragionevolmente esigibile che in seno all’azienda si procedesse a una riorganizzazione del lavoro al fine di offrire all’assicurato delle mansioni idonee alle sue condizioni di salute, tenuto conto in particolare del ruolo dirigenziale ricoperto da quest’ultimo (STCA succitata, consid. 2.4.5.).

 

                                         Questa Corte ha sviluppato considerazioni analoghe in una sentenza 35.1999.57 del 5 ottobre 2000, concernente un assicurato, direttore tecnico-amministrativo, impossibilitato a sollevare, rispettivamente trasportare, pesi superiori ai 15/20 kg, a compiere movimenti ripetuti sotto sforzo di reclinazione/inclinazione e torsione del tronco e, infine, a mantenere per lungo tempo delle posizioni statiche. Il TCA ha infatti ritenuto che la particolare funzione ricoperta in seno alla ditta – che prevedeva, essenzialmente, dei compiti attinenti all'organizzazione ed alla sorveglianza del lavoro nonché al contatto con la clientela – fosse rispettosa dei limiti funzionali dell’interessato e gli consentisse di cambiare frequentemente posizione e, più in generale, d'ottimizzare l'organizzazione del proprio lavoro (STCA succitata, consid. 2.4.4.).

 

                                         In un’altra sentenza 35.2005.92 del 24 aprile 2006, concernente un assicurato, direttore di una ditta di impianti elettrici, che prima dell’infortunio svolgeva, per gran parte del tempo, mansioni implicanti l’assunzione di posizioni gravose per il suo ginocchio infortunato, il TCA ha stabilito che determinante non é ciò che l’assicurato era concretamente chiamato a fare presso il suo ex datore di lavoro ma piuttosto l’attività normalmente svolta dal direttore di una ditta di impianti elettrici sul mercato generale del lavoro, al quale competono in prevalenza delle mansioni amministrative (in primo luogo, i contatti con la clientela), nonché di sorveglianza e di verifica del lavoro espletato dalla maestranza e un suo coinvolgimento diretto nell’esecuzione materiale di un’opera costituisce generalmente l’eccezione.

 

                                         Infine e soprattutto, in una sentenza 35.2006.42 del 20 marzo 2007, cresciuta incontestata in giudicato e richiamata dall’Istituto assicuratore convenuto, il TCA ha considerato corretta la decisione con la quale l’amministrazione aveva rifiutato all’assicurato il diritto ad una rendita di invalidità, ritenendo che la carica dirigenziale ricoperta presso il datore di lavoro - di vicepresidente del Consiglio di amministrazione, nonché di membro di Direzione e di responsabile della funzione “Vendite & Marketing” – rendesse ragionevolmente esigibile che le sue mansioni fossero rivedute in modo tale da compensare le modeste ripercussioni del danno alla salute infortunistico. 

 

                                         Tutto ben considerato, nel caso di specie, questo Tribunale non ravvede alcun valido motivo che potrebbe giustificare una soluzione diversa rispetto a quella adottata nelle fattispecie appena menzionate.

                                         In particolare, il TCA non condivide le critiche del patrocinatore del ricorrente concernenti la presunta diversità dei casi giurisprudenziali sopra esposti rispetto alla fattispecie oggetto della presente vertenza, visto che in quelle occasioni si trattava di aziende di piccole dimensioni e le persone interessate presentavano un unico impedimento funzionale.

                                         Al riguardo, il TCA evidenzia innanzitutto che la sentenza 35.2006.42 del 20 marzo 2007 sopra citata riguardava un assicurato che ricopriva una carica dirigenziale presso una ditta di medie dimensioni.

                                         Inoltre, le limitazioni funzionali che presenta il ricorrente, analogamente alla giurisprudenza sopra esposta, sono tutto sommato abbastanza ridotte e gli impediscono sostanzialmente di portare pesi superiori ai 45 kg (cfr. esigibilità lavorativa valutata dal dr. __________, doc. 100 pag. 3).

 

                                         Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, all’assicurato non può più essere riconosciuto il diritto a una rendita di invalidità, visto che, tutto ben ponderato, non si può ritenere che, dopo l’aumento salariale ottenuto a partire dal mese di gennaio 2014, egli subisca ancora un discapito economico.

                                          

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti