Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2014.101

 

MP/MM

Lugano

13 aprile 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Massimo Piemontesi, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 7 novembre 2014 di

 

 

RI 1  

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 7 ottobre 2014 emanata da

 

CO 1 

rappr. da: RA 2 

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Il 25 novembre 2013, RI 1, impiegato presso la __________ di __________ e assicurato contro gli infortuni presso la CO 1 (di seguito: CO 1), mentre stava svolgendo un esercizio di sollevamento pesi in palestra, ha accusato un forte dolore alla parte interna posteriore della spalla sinistra, poi irradiatosi lungo la parte posteriore del braccio e del gomito (cfr. doc. 2.1).

                                         L’assicurato, chiamato dalla CO 1 a descrivere in maniera più dettagliata l’evento del 25 novembre 2013, ha dichiarato quanto segue:

 

" Ero in palestra (__________) e stavo eseguendo un esercizio che compio di consueto e che fa parte di una scheda di allenamento preparata dagli istruttori della palestra stessa. L’esercizio in questione si chiama: sollevamenti alla panca piana con bilanciere.” (cfr. doc. 2.4.)

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 21 maggio 2014, poi confermata in sede di opposizione, la CO 1 ha negato il proprio obbligo a prestazioni ritenendo che l’evento del novembre 2013 non configuri né un infortunio, né una lesione parificata ai postumi di un infortunio (cfr. doc. 1.3. e doc. A).

 

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 7 novembre 2014, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che l’amministrazione sia condannata ad assumere l’evento del novembre 2013 (cfr. doc. I).

 

                                         Nella sua impugnativa, l’insorgente contesta la conclusione dell’assicuratore contro gli infortuni secondo cui l’evento in questione, facendo difetto un fattore esterno straordinario, non possa essere considerato un infortunio ai sensi della LAINF.

                                         A sostegno della propria tesi ricorsuale, RI 1 fa riferimento alla certificazione 30 aprile 2014 del suo medico curante, dott. __________, spec. FMH in reumatologia. Secondo l’assicurato, il fatto di sollevare un peso di 90 Kg costituirebbe un evento esterno straordinario per qualsiasi persona e in modo particolare nel suo caso, tenuto conto della preesistente affezione alla spalla sinistra, riscontrata grazie all’ecografia del 9 dicembre 2013 (cfr. doc. I, p. 3).

                                         Al riguardo, il ricorrente sostiene inoltre che:

 

" (…).

5.    La giurisprudenza ha ammesso che le preesistenze o determinati danni alla salute devono essere valutati nel contesto dell’accadimento di un sinistro al fine di accertare se si tratti o meno di un evento esterno straordinario. Ciò comporta che la valutazione di tale evento esterno venga attenuata alla reale portata del medesimo alla luce della menomazione. La giurisprudenza pone dei limiti alquanto chiari al riguardo. La preesistenza o l’affezione non comporta di per sé un’attenuazione totale della straordinarietà dell’evento. Questo deve pure sempre esserci ed essere ravvisabile in quanto tale (cfr. Murer / Stauffer,”Bundesgesetz über Unfallversicherung”, Schulthess, ad art. 6, pp. 40 – 41 e giurisprudenza ivi riportata).

 

Da un profilo eminentemente medico ci troviamo dinanzi a tale situazione, come esplicitamente riporta il dr. __________ nel suo rapporto. Egli infatti afferma che alla luce della situazione oggettiva di RI 1 il sollevamento dei pesi non era per nulla appropriato all’assicurato, al punto da dover essere riconosciuto come evento straordinario. (…)”

                                         (cfr. doc. I, pag. 4).

 

                                         Il ricorrente contesta inoltre la valutazione medica effettuata dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia, medico consulente dell’assicuratore LAINF, sulla quale quest’ultimo ha fondato la sua decisione di diniego di prestazioni. In particolare, egli ritiene che tale valutazione sia in contraddizione con gli accertamenti diagnostici oggettivi (cfr. doc. I, pag. 4).

 

                               1.4.   La CO 1, rappresentata dall’avv. RA 2, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VIII + allegati).

 

                               1.5.   Il 20 gennaio 2015, il TCA ha concesso alle parti un termine di dieci giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IX), facoltà alla quale le parti non hanno dato seguito.

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   L’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’assicuratore LAINF era legittimato a negare la propria responsabilità relativamente al danno interessante la spalla sinistra, oppure no.

 

                               2.2.   L'art. 4 LPGA così definisce l'infortunio:

 

" È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte."

 

                                         Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

 

                                         Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

 

" - l'involontarietà

  - la repentinità

  - il danno alla salute (fisica o psichica)

  - un fattore causale esterno

  - la straordinarietà di tale fattore"

                                         (cfr. Ghèlew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)

 

                                         Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

 

                               2.3.   Si evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).

                                         Pertanto, è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

                                         Il fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).

                                         Vi è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.

                                         Quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.

                                         La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.

                                         Da un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).

 

                               2.4.   Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.

                                         Quando l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).

                                         Gli stessi principi sono applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).

 

                               2.5.   Nella concreta evenienza, nell’annuncio d’infortunio del 9 dicembre 2013, è stato indicato che “l’assicurato stava facendo sollevamento pesi, quando ha sentito un dolore intenso scaturito dalla parte interna posteriore della spalla, per irradiarsi lungo la parte posteriore del braccio e gomito”. (cfr. doc. 2.1).

 

                                         Interpellato dalla CO 1 circa la dinamica dell’evento del 25 novembre 2013, RI 1 ha precisato che si trovava in palestra e stava svolgendo un esercizio di sollevamento pesi che eseguiva di consueto e che faceva parte di una scheda di allenamento preparata dagli istruttori della palestra. Egli ha dichiarato che tale esercizio si chiama “sollevamenti alla panca piana con bilanciere” e che in quell’occasione stava sollevando 90 Kg.

                                         Alla domanda dell’assicuratore “quando ha accusato i disturbi per la prima volta?”, il ricorrente ha risposto “il giorno successivo” e, inoltre, di essersi recato dal proprio medico la prima volta in data 6 dicembre 2013 (cfr. doc. 2.4).

 

                                         Il 9 dicembre 2013, l’assicurato si è sottoposto a un esame di ecografia alla spalla sinistra, il cui referto riporta quanto segue:

 

" Degenerazione con microcalcificazione del tendine sottoscapolare a livello inserzionale

Non alterazione dei restanti tendini della cuffia dei rotatori

Regolare decorso del tendine del capo lungo del bicipite

Non alterazione dell’articolazione acromionclaveare

In fase dinamica non si osservano modificazioni strutturali e di decorso dei legamenti e tendini

Ipotrofia del muscolo sovra spinato

Regolare trofismo dei muscoli pari articolari

 

Conclusioni

Tendinosi calcifica del sottoscapolare”

                                         (cfr. doc. 2.2).

 

                                         Con certificato del 18 dicembre 2013, la dott.ssa __________ ha indicato che RI 1 soffriva di dolori alla spalla sinistra movimento – dipendenti, che l’ecografia effettuata il 9 dicembre 2013 aveva evidenziato delle degenerazioni al tendine sottoscapolare e che la diagnosi provvisoria era di “strappo muscolare spalla sinistra” (cfr. doc. 2.5.).

 

                                        Interpellato dall’assicuratore, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia, medico consulente della CO 1, esaminato il rapporto relativo all’esame ecografico del 9 dicembre 2013, ha escluso che RI 1 soffrisse di uno strappo muscolare alla spalla sinistra (cfr. doc. 2.6.).

 

                                        In data 31 gennaio 2014, l’assicurato è stato sottoposto a una RMN della spalla sinistra. Il relativo referto del dott. __________ riporta che:

 

" (…)

L’esame non mostra immagini di rime di frattura ossee.

Lesione di Bankart dei tessuti molli con lesione del labbro glenoideo antero-inferiore estesa dalle ore 6 sino alle ore 9, dislocato medialmente.

Si conferma il quadro di tendinosi inserzionale del tendine sottoscapolare.

Non evidenti lesioni del tendine del sovra e sottospinato.

Non distensione della capsula articolare acromion-claveare, minimo versamento subacromiale nella borsa deltoidea.

Capolungo del bicipite omerale in sede tendinosico al passaggio intra-extra articolare.

 

Conclusioni

 

Lesione del cercine glenoideo e del legamento gleno-omerale inferiore per lesione tipo Bankart dei tessuti molli. (…)” (cfr. doc. 2.7).

 

                                         Con rapporto del 5 marzo 2014, il dott. __________ ha diagnosticato delle “algie dopo sforzo spalla sx con degenerazione e microcalcificazione del T. del muscolo sottoscapolare a livello inserzionale – Ipotrofia muscolo sovra spinato …”. Nello stesso referto il medico curante ha poi affermato che il decorso del danno alla spalla era stazionario e che erano presenti fattori extra - traumatici (cfr. doc. 2.8).

 

Il fiduciario della parte convenuta, il 18 marzo 2014, ha escluso che la lesione diagnosticata nella RMN del 31 gennaio 2014 rientrasse nell’elenco delle lesioni parificate ad infortunio, precisando che la lesione del cercine glenoideo non cade sotto la diagnosi di lesione meniscale (cfr. doc. 2.9).

 

In esito alle risultanze mediche e strumentali agli atti, la CO 1 ha negato sia che l’evento possa essere qualificato quale infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, sia la presenza di una lesione parificata a infortunio ex art. 9 cpv. 2 OAINF (cfr. doc. 1.1).

 

Quindi, con rapporto del 30 aprile 2014, il dott. __________ ha contestato la conclusione a cui è giunto l’assicuratore infortuni, argomentando quanto segue:

 

" (…)

Abbiamo da una parte una lesione dei tessuti molli detta di Bankart che è una lesione del cercine glenoideo ma a cui si associa anche una lesione del legamento gleno omerale inferiore della spalla sx; questo tipo d lesione è abitualmente generato da una lussazione ed in ogni caso, già la lesione del legamento fa rientrare questo tipo di lesione in una lesione parificabile ad infortunio.

Il carico esercitato dal paziente sulle spalle è stato un carico di 90 kg, ovvero un carico straordinario per chiunque e nettamente superiore al peso stesso del paziente, per cui pur essendo un carico che in condizioni straordinarie il paziente sollevava in palestra, questo non può essere considerato un carico normale in una attività normale, ed in ogni caso, anche lo spostamento di questo carico sopportabile in condizioni di equilibrio, diventa straordinario in condizioni di disequilibrio, condizione che ha generato lo strappo o addirittura la lussazione rientrata o una sub lussazione rientrata spontaneamente ma di cui risultano evidenti e oggettivati i danni.

Siamo quindi confrontati con un influsso dannoso ed improvviso ed involontario, lo squilibrio che ha comportato il reggere il peso di 90 kg. maggiormente con una spalla, apportato al corpo umano da un fattore esterno (il peso di 90 kg.) che ha compromesso la salute fisica, ovvero ha prodotto la lesione che è stata oggettivata dalla RMN del 31.1.2014.

Pertanto o siamo confrontati direttamente con un fatto infortunistico, od in ogni caso siamo di fronte a lesioni parificabili a lesione infortunistica in quasi infortunio (lesione del legamento e del cercine che corrispondono ai tendini avendo la medesima struttura, non potendo escludere una lussazione rientrata o sub lussazione). (…)”

                                         (cfr. doc. 2.11)

 

                                         Invitato a prendere posizione sulle considerazioni espresse dal medico curante, il dott. __________ ha escluso che il 25 novembre 2013 RI 1 abbia subìto una lussazione o una sublussazione della spalla sinistra, poiché un evento di questo genere avrebbe reso l’arto superiore immediatamente inutilizzabile, con necessità di consultazione medica entro le 24 ore.

                                         Il sanitario appena citato ha inoltre sostenuto che la lesione del legamento gleno omerale della spalla sinistra è una lesione di vecchia data, precisando che in caso contrario l’assicurato avrebbe presentato un ematoma con bloccaggio della spalla (cfr. doc. 2.12).

 

                               2.6.   Chiamato a pronunciarsi, il TCA rileva che nel caso concreto non vi è stato l’intervento di un fattore causale esterno: il danno alla salute si è, infatti, manifestato senza che vi sia stato impatto né con altre persone né con oggetti.

 

                                         Alla luce della dinamica descritta nell’annuncio di infortunio del 9 dicembre 2013 (cfr. doc. 2.1), nel questionario LAINF del 12 dicembre 2013 (cfr. doc. 2.4), nonché nel certificato medico del 18 dicembre 2013 (cfr. doc. 2.5), può essere scartata a priori l’ipotesi di un movimento scombinato del corpo ai sensi della giurisprudenza citata al considerando 2.3. del presente giudizio.

 

                                         Deve invece essere esaminato se si possa ammettere che vi è stato uno sforzo straordinario.

 

                                         Al riguardo, questa Corte osserva che il ricorrente ha dichiarato che in occasione dell’evento del 25 novembre 2013 stava svolgendo un esercizio che compie di consueto e che fa parte del suo programma di esercizi preparato dal personal trainer (cfr. doc. 2.4).

 

                                         Pertanto, tenuto conto dell’abitudine del ricorrente a svolgere questo tipo di esercizio, della sua età ancora relativamente giovane (RI 1è nato nel 1970) e del fatto che egli ha dei trascorsi agonistici quale giocatore di rugby (cfr. doc. 2.4) -, occorre concludere che lo sforzo fisico compiuto al momento dell’evento in discussione, non possa essere qualificato di straordinario.

 

Del resto, l’esame della giurisprudenza dimostra che il sollevare, trasportare o spostare pesi inferiori ai 100 kg, trattandosi di assicurati esercitanti attività manuali, non viene considerato sforzo eccessivo - cfr. STF U 252/06 del 4 maggio 2007, STFA U 144/06 del 23 maggio 2006, consid. 2.2, U 222/05 del 21 marzo 2006, consid. 3.2 e U 110/99 del 12 aprile 2000, consid. 3).

Ora, considerato quanto appena esposto a proposito delle capacità fisiche e delle abitudini dell’assicurato, il TCA ritiene che questa giurisprudenza possa trovare applicazione anche nel caso in esame.

 

                                         A ciò nulla muta la circostanza che RI 1 è portatore di un danno preesistente alla spalla sinistra.

                                         In effetti, in una sentenza 8C_656/2008 del 13 febbraio 2009 consid. 3.3, il fatto che la persona assicurata presentasse un danno causato da pregressi infortuni, è stato giudicato irrilevante dal Tribunale federale, il quale ha stabilito che i requisiti che la giurisprudenza ha posto a proposito del fattore esterno, non possono essere affievoliti prevalendosi di un eventuale danno preesistente alla parte del corpo interessata.

                                         Questo principio è stato sviluppato in materia di lesione parificata ai postumi d’infortunio ex art. 9 cpv. 2 OAINF, più concretamente a proposito del requisito del “potenziale di pericolo accresciuto”, trattandosi di un’assicurata la quale, nel sollevare una valigia del peso di 20 kg, aveva riportato una lesione tendinea alla spalla, già danneggiata da precedenti sinistri. Il Tribunale federale si è in particolare così espresso:

 

" (…).

Beim Heben eines bepackten ca. 20 kg schweren Koffers ist nach Gesagtem - wie die Vorinstanz selber ausführt - ein äusserer Faktor rechtsprechungsgemäss zu verneinen. Es fehlt an einem gesteigerten Schädigungspotenzial im oben umschriebenen Sinn. Wenn das kantonale Gericht ein solches angesichts einer erlittenen Vorschädigung trotzdem bejaht, verkennt es - wie die Beschwerdeführerin zu Recht geltend macht -, dass der äussere Faktor bezüglich der in Frage stehenden Lebensverrichtung geprüft werden muss und bei gleicher Lebensverrichtung nicht je nach Konstitution der versicherten Person unterschiedlich beurteilt werden kann. Es ist somit nicht zulässig, die dargelegten rechtsprechungsgemässen Anforderungen an den äusseren Faktor unter Hinweis auf eine allfällige Vorschädigung des betroffenen Körperteils herabzusetzen. Mit dem Vorliegen einer unfallähnlichen Körperschädigung kann demzufolge die Leistungspflicht der Unfallversicherung nicht begründet werden.“

                                         (STF 8C_656/2008 consid. 3.3)

 

Secondo il TCA, il principio posto dall’Alta Corte deve trovare applicazione anche in materia d’infortunio, allorquando si tratta di decidere se la persona assicurata ha compiuto uno sforzo manifestamente eccessivo (in questo senso, si veda la STCA 35.2012.73 del 21 marzo 2013 consid. 2.6., cresciuta incontestata in giudicato).

 

Questo Tribunale deve pertanto concludere che non sono, in casu, soddisfatte le severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter riconoscere il carattere infortunistico a un determinato evento.

 

                               2.7.   Occorre ancora esaminare se l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore infortuni resistente possa essere fondato sull’art. 9 cpv. 2 OAINF, disposizione che parifica a infortunio una serie di lesioni corporali.

 

                                         L’art. 9 cpv. 2 OAINF, nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997, prevede che se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco è esaustivo, sono equiparate all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno straordinario:

 

                                         a.   fratture;

                                         b.   lussazioni di articolazioni;

                                         c.   lacerazioni del menisco;

                                         d.   lacerazioni muscolari;

                                         e.   stiramenti muscolari

                                         f.    lacerazioni dei tendini;

                                         g.   lesioni dei legamenti;

                                         h.  lesioni del timpano.

 

                                         Le lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per la straordinarietà del fattore esterno (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.).

 

                                         A proposito dell'esigenza di un fattore esterno, l’Alta Corte, nella DTF 129 V 466, ha precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al corpo.

                                         Così, dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto, conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo ("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V 470, consid. 4.2.3).

                                         Il TFA ha pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure, STFA U 76/03 del 15 aprile 2004).

 

                                         Necessario è inoltre che si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue. Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS 1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).

 

                               2.8.   Nella fattispecie in esame, il TCA constata innanzitutto che l’esercizio svolto dall’assicurato il 25 novembre 2013, ossia il sollevare ripetutamente un bilanciere di 90 Kg con la forza delle braccia e dei muscoli pettorali da una posizione supina, configura un’attività comportante - da un punto di vista oggettivo - un certo potenziale di pericolo accresciuto.

                                         Del resto, la giurisprudenza ha riconosciuto che un potenziale di rischio accresciuto é presente in parecchie attività sportive (sul tema, cfr. D. Cattaneo, Sport et assurances sociales, in Cahiers genevois et romands de sécurité sociale, n. 45/2010, p. 147ss.).

 

                                         Fatta questa premessa, occorre ancora valutare se RI 1 ha presentato una delle lesioni esaustivamente enumerate al capoverso 2 dell’art. 9 OAINF e, nell’affermativa, se essa non sia attribuibile indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi.

 

                                         Dalla RMN del 31 gennaio 2014 è emerso che il ricorrente era portatore di una “lesione del cercine glenoideo e del legamento gleno-omerale per lesione tipo Bankart dei tessuti molli” (cfr. doc. 2.7).

 

                                         Per quanto concerne la lesione del cercine (o labbro) glenoideo, può essere negato a priori che essa rientri nell’elenco di cui all’art. 9 cpv. 2 OAINF, così come il TCA ha già avuto modo di stabilire in una sentenza 35.2008.47 del 13 ottobre 2008 consid. 2.11.:

 

" (…) Ciò non è neppure il caso per la lesione di tipo SLAP di I grado.

In base a quanto affermato dal dott. __________ (analoghe indicazioni si ritrovano, ad esempio, nel sito web www.chirurgie-orthopedique.be), il labbro è un anello fibrocartilagineo applicato sulla circonferenza della glena, che consente di aumentare la profondità della cavità glenoidale e di offrire così alla testa omerale una migliore congruenza.

(…)

Questo Tribunale, nel quadro di una pregressa procedura ricorsuale sfociata nella STCA 35.2001.49 del 7 gennaio 2002, ha appurato, dopo avere interpellato uno specialista in chirurgia ortopedica, che una lesione interessante la fibrocartilagine - in quella fattispecie si trattava di un distacco osteo-cartilagineo nella zona di carico del condilo femorale esterno destro -, non può essere assimilata a una frattura ossea ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 lett. a OAINF (cfr. la versione tedesca: "Knochenbrücke").

In esito a quanto precede, un obbligo a prestazioni non può essere imposto all’Istituto assicuratore convenuto, nemmeno a titolo di lesione parificata ai postumi d’infortunio. (…)”

                                         (corsivo a opera del redattore).

 

Pertanto, anche nel caso in esame, la lesione del cercine glenoideo non può essere assunta dall’assicuratore convenuto quale lesione parificata ai postumi d’infortunio (in questo senso, si veda pure la STF 8C_835/2013 del 28 gennaio 2014 consid. 4.3).

 

Questa Corte osserva inoltre che, secondo il radiologo dott. __________ e il medico curante specialista dell’assicurato, il danno oggettivato alla spalla sinistra è inquadrabile in una lesione di Bankart (cfr. doc. 2.7 e doc. 2.11.).

 

In una sentenza 35.2012.37 del 17 dicembre 2012 consid. 2.8., confermata dal TF con pronunzia 8C_103/2013 del 26 marzo 2013, il TCA ha stabilito che questo genere di lesione alla spalla presuppone una lussazione traumatica dell’articolazione (circostanza che é stata del resto riconosciuta anche dal dott. __________ - doc. 2.11.: “… questo tipo di lesione è abitualmente generato da una lussazione” - il corsivo é del redattore).

 

                                         Ora, dalla documentazione medica agli atti non emerge alcun indizio a favore del fatto che, il 25 novembre 2013, l’insorgente avrebbe riportato una lussazione della spalla sinistra.

                                         D’altro canto, non può neppure essere ignorato che, nel questionario compilato in data 12 dicembre 2013, RI 1 ha dichiarato che i disturbi erano apparsi il giorno successivo l’evento e di essersi recato dal proprio medico soltanto in data 6 dicembre 2013 (cfr. doc. 2.4).

 

La tesi sostenuta dal ricorrente, fondata sul parere del dott. __________, secondo cui, visto che le lesioni di Bankart sono abitualmente occasionate da lussazioni traumatiche, egli deve forzatamente averne riportata una in data 25 novembre 2013, poi spontaneamente rientrata, non può essere seguita per le ragioni seguenti.

 

Da una parte, la tesi della lussazione spontaneamente rientrata è stata avanzata dal medico curante soltanto dopo che la CO 1 aveva negato l’assunzione del caso. In precedenza, nessuno dei sanitari intervenuti aveva formulato una diagnosi di questo tipo.

 

Dall’altra, questa Corte ritiene soprattutto che, qualora il sollevamento del bilanciere avesse effettivamente provocato una lussazione della spalla sinistra, l’insorgente avrebbe lamentato disturbi tali da essere costretto a consultare immediatamente un medico. In effetti, così come sottolineato dal dott. __________, una lussazione traumatica della spalla configura un’urgenza medica che provoca l’immobilità della stessa e che necessita una consultazione entro le 24 ore (cfr. doc. 2.12). L’assicurato, invece, ha atteso ben 11 giorni prima di farsi visitare dalla dott.ssa __________, la quale non ha peraltro diagnosticato una lussazione della spalla sinistra, ma semplicemente uno strappo muscolare (cfr. doc. 2.5).

 

                                         Per i motivi che precedono, il TCA deve concludere che le alterazioni oggettivate grazie alla RMN del gennaio 2014 non sono certamente state causate dal sinistro del 25 novembre 2013.

 

                                         Di conseguenza, l’evento in discussione non può essere preso a carico dall’assicuratore LAINF resistente nemmeno a titolo di lesione parificata ai postumi d’infortunio.

 

                                         Il ricorso deve, conseguentemente, essere respinto.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti