Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2014.103

 

mm

Lugano

11 marzo 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso dell’11 novembre 2014 di

 

 

RI 1  

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 10 ottobre 2014 emanata da

 

CO 1

rappr. da: RA 2 

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Il 29 maggio 2013, la __________ di __________ ha comunicato all’CO 1 che il proprio dipendente RI 1, in data 4 maggio 2013, aveva subito un’aggressione lamentando una contusione al braccio sinistro (cfr. doc. 1).

                                         L’esame di RMN della spalla sinistra, eseguito il 14 maggio 2013, ha evidenziato, in particolare, una fessurazione importante sul versante esterno del tendine sovraspinato con edema osseo reattivo sottostante l’inserzione tendinea, nonché una lesione dello SLAP probabilmente di secondo grado e stacco rispettivamente sfilacciamento del labbro tra le ore 8 e 12 (doc. 11).

                                         L’assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

 

                               1.2.   Con decisione formale del 27 novembre 2013 - poi confermata in sede di opposizione -, l’CO 1 ha posto termine al proprio obbligo a prestazioni a decorrere dal 21 agosto 2013, ritenuto che il nesso di causalità naturale con l’evento del maggio 2013 si sarebbe nel frattempo estinto (doc. 48).

 

                               1.3.   Con sentenza 35.2014.16 del 21 maggio 2014, il TCA ha accolto ai sensi dei considerandi il ricorso interposto nel frattempo dall’assicurato, nel senso che, annullata la decisione su opposizione impugnata, gli atti sono stati rinviati all’amministrazione affinché il suo servizio medico fiduciario si esprimesse nuovamente in merito all’esistenza di un nesso di causalità naturale tra il danno evidenziato dalla RMN del maggio 2013 e l’infortunio assicurato, prendendo in considerazione il fatto che l’arto superiore sinistro dell’insorgente venne spinto lateralmente (verso sinistra) con una certa violenza (cfr. doc. 60).

 

                                         La pronunzia appena citata è cresciuta incontestata in giudicato.

 

                               1.4.   Interpellato il medico di __________, con decisione formale del 22 agosto 2014, l’CO 1 ha ribadito che il proprio obbligo a prestazioni si era estinto a contare dal 21 agosto 2013, ritenuto che, da quella data in poi, i disturbi non costituivano più una conseguenza naturale dell’evento del maggio 2013 (doc. 68).

 

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 72), in data 10 ottobre 2014, l’amministrazione ha ribadito il contenuto della sua prima decisione (doc. 74).

 

                               1.5.   Con tempestivo ricorso dell’11 novembre 2014, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1 ha chiesto che l’CO 1 venga condannato ad assumere i costi per l’intervento alla spalla sinistra e le altre spese di cura, argomentando in particolare quanto segue:

 

" (…).

Nel suo “nuovo” accertamento del 4.8.2014, il medico di circondario si limita ad affermare che le forze messe in gioco non possono essere poste con probabilità preponderante all’origine della patologia alla spalla sin nel suo insieme, mettendo - tra le righe - ancora in dubbio l’accertamento dei fatti, già confermato da codesto Tribunale, ciò che solleva dubbi sulla sua parzialità.

Non solo, essa afferma che “le movimentazioni descritte nelle varie fattispecie possono tutt’al più provocare una manifestazione transitoria dei disturbi”.

 

Ora ci si chiede come sia possibile che la lesione dello slap - non esistente prima dell’evento - possa essere considerata una “manifestazione transitoria dei disturbi”. Si rammenta a tal proposito che prima dell’evento il signor RI 1 non aveva mai lamentato dolori al braccio/spalla sx, dolori che sono invece apparsi immediatamente dopo l’aggressione, come confermato dal teste __________.

La conclusione della dr. med. __________ appare quindi essere anche contraddittoria e come detto non corretta dal momento che vengono ancora messi in dubbio accertamenti effettuati dal TCA.

Nel discende che la conclusione del medico di __________ non é senz’altro sufficiente per escludere l’obbligo di prestazione della CO 1, la quale per contro, è tenuta a coprire i costi legati all’infortunio.”

                                         (doc. I)

 

                               1.6.   L’assicuratore convenuto, in risposta, ha postulato che il ricorso venga respinto con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto della lite è la questione di sapere se l’Istituto assicuratore convenuto era legittimato a negare il proprio obbligo a prestazioni a far tempo dal 21 agosto 2013, oppure no.

 

                               2.3.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

 

                               2.4.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

 

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

 

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

 

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

 

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

 

                               2.5.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

 

                               2.6.   Con la sentenza 35.2014.16 del 21 maggio 2014, il TCA ha rilevato che il medico di __________ dell’CO 1 aveva negato l’eziologia traumatica al danno alla spalla sinistra, facendo capo a una descrizione incompleta dell’accaduto. In questo senso, esso ha accertato che l’arto superiore sinistro, alzato dall’assicurato quale gesto di difesa, venne spinto lateralmente (verso sinistra) dal suo contendente. D’altro canto, visto che ciò era avvenuto nell’ambito di un alterco, quale risposta a una supposta minaccia, questa Corte ha giudicato plausibile che lo spostamento del braccio sinistro fosse stato compiuto con una certa violenza (cfr. doc. 60, p. 9).

                                         Gli atti sono stati perciò rinviati all’Istituto assicuratore affinché risottoponesse “… il caso al proprio servizio medico fiduciario affinché abbia ad esprimersi nuovamente in merito all’esistenza di un nesso di causalità naturale tra il danno evidenziato dalla RMN del maggio 2013 e l’infortunio assicurato, prendendo in considerazione le circostanze che sono state accertate da questa Corte (cfr. consid. 2.8. in fine). In questo contesto, si dovrà tener debitamente conto che, conformemente alla giurisprudenza, l’esigenza di un nesso di causalità naturale è adempiuta quando si può ammettere che, senza l’evento infortunistico, il danno non si sarebbe prodotto oppure non sarebbe insorto allo stesso modo, di modo che non è necessario che l’infortunio rappresenti la causa unica o immediata del danno (…).” (doc. 60, p. 11).

 

                                         Riprendendo l’istruttoria, l’amministrazione ha interpellato la dott.ssa __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, la quale è stata invitata a esprimersi “… sull’esistenza o meno del nesso causale naturale tra le affezioni riscontrate nella RM di maggio 2013 con lo spostamento di una certa violenza del braccio sinistro lateralmente verso sinistra, verso l’alto.” (doc. 62).

 

                                         Con apprezzamento medico del 4 agosto 2014, il medico di __________ appena citato ha dichiarato che “nella RM viene descritta la lesione dello SLAP probabilmente di II. grado e stacco rispettivamente sfilacciamento del labbro tra le ore 8 a 12. Leggero versamento articolare glenomerale. Le forze messe in gioco nell’asserito evento del 4.5.2013, osservo oltretutto che sull’intensità di quest’ultimo alla luce delle varie istruttorie emergono elementi piuttosto discordanti, non possono essere poste con probabilità preponderante all’origine della patologia della spalla sin nel suo insieme (SLAP compresa). Le movimentazioni descritte nelle varie fattispecie, possono tutt’al più provocare una manifestazione transitoria dei disturbi, ma non é assolutamente provato che tali movimentazioni siano la causa preponderante degli stessi. Confermo quindi che siamo in presenza di una malattia preesistente che concorda con l’età dell’assicurato come pure con la pato-anatomia acromioclavicolare con sperone che è molto probabilmente la causa dell’impingement cronico e glenomerale, di conseguenza uno SLAP.” (doc. 67 - il corsivo é del redattore).

 

                                         L’Istituto resistente ha fatto proprio la valutazione della dott.ssa __________ e quindi, con decisione formale del 22 agosto 2014, ha confermato che a partire dal 21 agosto 2013 i disturbi alla spalla sinistra non si trovavano più in una relazione di causalità naturale con l’evento traumatico del 4 maggio 2013 (cfr. doc. 68).

 

                                         Con la propria impugnativa, l’assicurato contesta che all’apprezzamento del medico di fiducia dell’amministrazione possa essere attribuito un pieno valore probatorio (cfr. doc. I).

 

                               2.7.   Secondo la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

                                         L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

 

                                         Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

 

                                         In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

 

                               2.8.   Nella concreta evenienza, tutto ben considerato, questa Corte ritiene che l’apprezzamento espresso dalla dott.ssa __________ non basti, dal profilo probatorio, per negare che il danno interessante la spalla sinistra, in particolare la lesione dello SLAP, sia una conseguenza naturale, anche soltanto parziale, dell’infortunio occorso in data 4 maggio 2013.

 

                                         Al riguardo, va innanzitutto rilevato che, nel quadro di una pregressa vertenza giudicata dal TCA, riguardante un’assicurata che soffriva anch’ella di una lesione SLAP alla spalla destra, i medici fiduciari dell’CO 1, l’ortopedico dott. __________ e il chirurgo dott. __________, avevano ammesso che un tale danno alla salute è generalmente conseguenza di un trauma.

 

                                         D’altra parte, se é vero che, nei pazienti oltre i 40 anni di età (l’insorgente é nato nel 1956, per cui, al momento dell’infortunio, aveva 57 anni), lacerazioni o sfilacciamenti del cercine superiore possono essere inquadrati in un normale processo di invecchiamento, è altrettanto vero che un rapido movimento del braccio quando è superiore al livello della spalla - che appare compatibile con quello compiuto da RI 1 nel maggio 2013 (con la sua precedente sentenza, il TCA ha in effetti accertato che, in quell’occasione, il braccio sinistro era stato alzato quale gesto di difesa e che __________, sentitosi minacciato, lo aveva spostato con una certa violenza lateralmente verso sinistra) -, configura proprio una di quelle azioni suscettibili di provocare una lesione dello SLAP (in proposito, cfr. il sito web www.ortopediaborgotaro.it; si veda pure Bär/Stutz/Gächter/Gerber/Zanetti, Pertes de substance de la coiffe des rotateurs et lésions corporelles assimilées à un accident, Bollettino dei medici svizzeri 2000;81: Nr. 49, p. 2795, da cui emerge che un’abduzione violenta e forzata oppure un’elevazione del braccio contro resistenza nell’ambito di un movimento di riflesso o di difesa, rappresentano delle azioni lesive appropriate a causare problemi alla cuffia dei rotatori).

 

                                         Ora, alla luce di quanto precede e tenuto pure conto che dagli atti non risulta che l’assicurato avesse in passato già sofferto di disturbi alla spalla sinistra e, d’altra parte, che la sintomatologia è insorta in coincidenza con il noto trauma, questo Tribunale non può escludere, con la necessaria tranquillità, che l’infortunio del 4 maggio 2013 abbia causato il danno alla spalla destra o, perlomeno, che esso sia responsabile di un peggioramento direzionale di un stato morboso preesistente.

 

                               2.9.   In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.

                                         Il TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:

 

" (…).

4.4.1.1 Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009)”.

                                         (DTF 137 V 263-265)

 

                                         In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) é libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

 

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”

                                         (STF 8C_59/2011 consid. 5.2)

 

                                         Nella presente fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un nuovo rinvio degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V 465), già per il solo fatto che essa ha fondato la decisione impugnata esclusivamente sul parere del proprio medico __________ (per un caso analogo, si veda la STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2).

 

                                         Per le ragioni esposte al considerando 2.8., si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata. L’assicuratore resistente, a cui gli atti vengono dunque nuovamente retrocessi, dovrà disporre un approfondimento peritale esterno (cfr. art. 44 LPGA) volto a chiarire l’eziologia del danno alla salute interessante la spalla sinistra e, sulla base delle relative risultanze, definire nuovamente il diritto a prestazioni dell’assicurato a decorrere dal 21 agosto 2013.

 

                                         Considerato che si tratta del secondo rinvio, questo Tribunale raccomanda all’CO 1 di procedere alle proprie incombenze osservando scrupolosamente il principio di celerità.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione su opposizione impugnata è annullata.

                                         §§ Gli atti sono retrocessi all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                         L’CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti