Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2014.104

 

cr

Lugano

29 gennaio 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 19 novembre 2014 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 17 ottobre 2014 emanata da

 

CO 1 

rappr. da: RA 2 

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   In data 4 marzo 2014 RI 1, nato nel 1978, dipendente in qualità di impiegato/operaio della __________, mentre stava scendendo uno scalino in casa, ha perso i sensi ed è caduto a terra sbattendo il ginocchio destro (doc. 1).

 

                                         L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione del 29 agosto 2014, l’amministrazione ha sospeso il versamento delle prestazioni di breve durata a contare dal 1° agosto 2014 e rifiutato la corresponsione di prestazioni di lunga durata, in quanto i disturbi presentati dall’assicurato non sono più in relazione di causalità almeno probabile con l’infortunio del 4 marzo 2014, ma sono da attribuire esclusivamente a malattia (doc. 51).

 

                                         A seguito dell’opposizione interposta personalmente dall’assicurato (doc. 60-62), in data 17 ottobre 2014 l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 63).

 

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 19 novembre 2014, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, dopo avere rilevato che “__________, assicurazione collettiva d’indennità giornaliera per malattia, ha rifiutato di versare prestazioni dovute poiché secondo il loro medico di fiducia i disturbi del signor RI 1 sono sempre dovuti ad infortunio”, ha chiesto che il TCA “abbia ad ordinare una perizia medica che stabilisca la responsabilità della CO 1 ad assumere la copertura assicurativa” (doc. I).

 

                               1.4.   L’CO 1, in risposta, ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF  9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato, oppure no, a sospendere a partire dal 1° agosto 2014 il proprio obbligo a prestazioni in relazione all’infortunio del 4 marzo 2014.

 

                               2.3.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

 

                                         L’Alta Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).

 

                               2.4.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

 

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

 

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano

                                         un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

 

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.

                                         Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

 

                               2.5.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

 

                               2.6.   Dalle carte processuali emerge che l’amministrazione ha fondato la decisione di negare il proprio obbligo a prestazioni in relazione al danno al ginocchio destro, sulla base del rapporto medico del 28 luglio 2014 concernente la visita medica circondariale dell’11 luglio 2014 eseguita dal dr. __________, spec. FMH in chirurgia generale e della mano, nonché medico di circondario dell’amministrazione.

                                        

                                         Lo specialista, dopo aver riassunto gli atti, le dichiarazioni del paziente e i reperti, ha posto la diagnosi di “infortunio del 4.3.2014 con trauma in particolar modo contusivo rotuleo e distorsivo ginocchio destro. Esami RM ginocchio destro e TAC ginocchio destro sovra-descritto regolari con iniziali segni di iperpressione rotulea esterna, non dovuti all’infortunio” (doc. 44).

 

                                         Il dr. __________ ha quindi rilevato quanto segue:

 

" Aspetti medico assicurativi:

al momento dell’infortunio __________, l’assicurato lavorava quale idraulico senza diploma in una ditta di lattoneria e acquedotti di __________.

Lasciamo ora completare all’assicurato la cura conservativa come previsto dal dr. __________ includendo anche le onde d’urto, per questo la cura può essere portata avanti.

Sulla base della valutazione degli esami strumentali (TAC, RM) che non hanno dimostrato lesioni traumatiche al ginocchio, al termine della cura completata di fisioterapia si passa quindi all’estinzione del nesso causale con l’infortunio del 4.3.2014.

L’assicurato è stato informato in tal senso, in particolare sconsigliato per l’intervento chirurgico e gli è stato riferito che non ci sono elementi traumatici o post-traumatici.

Per questo motivo si decide per l’estinzione del nesso causale con sospensione delle prestazioni CO 1 a partire dal 1° agosto 2014.”

(Doc. 123)

 

                                         In sede ricorsuale la patrocinatrice dell’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni da parte dell’assicuratore LAINF, trasmettendo la valutazione del 29 settembre 2014 del dr. __________, spec. FMH in malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione, redatta su incarico dell’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera per malattia __________, nella quale lo specialista, dopo aver esaminato la documentazione della CO 1, ha espresso le seguenti considerazioni:

 

" (…)

Commento:

con un trauma contusivo (secondo la dinamica descritta senza componente distorsiva) del ginocchio destro avvenuto il 4 marzo 2014 sono apparsi dolori soprattutto parapatellari mediali senza che il signor RI 1 abbia mai avvertito disturbi precedenti nella stessa articolazione. Nel suo esame clinico del 7 maggio 2014 l’ortopedico dr. __________ ha identificato quale zona più dolorante la regione del terzo medio del condilo femorale mediale ritenuto in relazione alla contusione diretta subita. Ha inoltre evidenziato una modica tendenza alla lateralizzazione della patella senza trovare problemi a questo livello.

Nell’esame successivo del medico circondariale della CO 1, dr. med. __________ dell’11 luglio 2014, questi reperti vengono sostanzialmente confermati con dolori principalmente sul bordo mediale della rotula. L’assenza di alterazioni strutturali di natura post-traumatica hanno indotto il dr. __________ a ritenere estinto il nesso causale tra i disturbi persistenti e l’evento del 4 marzo 2014.

La minima lateralizzazione della patella come constatata dal dr. __________ rispettivamente i segni “del tutto iniziali” di iperpressione rotulea esterna riscontrata nell’esame TAC non spiegano né la localizzazione, né l’intensità della sintomatologia apparsa nel contesto della contusione subita. Questi riscontri sono da ritenere più una variante costituzionale che una franca patologia morbosa.

Non vi sono quindi motivi di natura non traumatica che potrebbero giustificare la sofferenza e le limitazioni funzionali che ne derivano. L’assenza di reperti negli esami strumentali eseguiti non è sufficiente per escludere un’origine post-traumatica della sintomatologia.

 

Il paziente non presenta alcuna affezione di natura morbosa al suo ginocchio destro che possa spiegare la sintomatologia, da considerare tuttora in relazione al trauma subito. Le cure e l’indennizzo per la persistente inabilità lavorativa vanno a spese della CO 1.

 

Posso quindi rispondere ai quesiti come segue:

Quesiti:

 

1.    A partire dal 1.8.2014 persiste ancora un’inabilità lavorativa medicalmente giustificata?

      Si tratta di infortunio o di malattia?

 

      Secondo gli atti sì, per le conseguenze dell’infortunio subito il 4.3.2014.

 

2.    È necessario effettuare una visita medica?

 

No.

 

3.    Osservazioni.

 

      Il caso è di competenza CO 1.”

(Doc. 73)

 

                               2.7.   Secondo la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

                                         L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

 

                                         In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

 

                               2.8.   Nella fattispecie in esame, questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere medico, attentamente vagliata la documentazione medica presente all'inserto, non ha valide ragioni per scostarsi dall'apprezzamento del 28 luglio 2014 del dr. __________ (cfr. doc. 44), secondo cui i disturbi denunciati dall’assicurato non costituiscono più, dal 1° agosto 2014, una conseguenza naturale dell’evento traumatico occorso il 4 marzo 2014.

 

                                         Lo specialista, dopo avere personalmente visitato l’assicurato, ha sottolineato come gli esami strumentali effettuati (TAC e RMI) abbiano dimostrato l’assenza di lesioni traumatiche o post-traumatiche.

                                     

                                         Secondo la giurisprudenza federale, in materia di assicurazione contro gli infortuni, i disturbi risentiti dall'assicurato vengono di principio presi in considerazione soltanto nella misura in cui procedono da un danno alla salute oggettivamente dimostrabile.

                                         Nei casi in cui i dolori lamentati non possono trovare una sufficiente correlazione sul piano oggettivo, la decisione non può che essere sfavorevole all'interessato. In effetti, qualora non sia stata individuata, dal profilo medico-scientifico, l'origine dei disturbi, il giudice delle assicurazioni sociali - a maggior ragione - non può riconoscere l'esistenza di una relazione di causalità naturale con l'evento traumatico assicurato (in vedano, in questo senso, la STCA 35.2002.4 del 22 settembre 2003, 35.2003.26 del 28 luglio 2003, 35.2002.49 del 25 novembre 2002, confermata dal TFA con sentenza U 14/03 del 28 luglio 2004, 35.1999.90 del 13 settembre 2001, confermata dal TFA con sentenza U 347/01 del 9 gennaio 2003, 35.1998.57 del 21 settembre 2000, confermata dal TFA con giudizio U 429/00 del 13 marzo 2001, 35.1998.61 del 22 febbraio 1999 e 35.1998.10 del 19 febbraio 1999; cfr., inoltre, U. Meyer-Blaser, art. cit., p. 105s.: “Lässt sich der medizinisch-wissenschaftliche Beweis für das Vorliegen organischer Befunde, ihrer Verantwortlichkeit für die vorhandenen Beschwerden und die Ursächlichkeit der unfallmässigen Einwirkung zum Eintritt des organischen Befundes, nach derzeitigem Wissensstand, in einem konkreten Fall, trotz sorgfältigen Abklärungen, nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit beweisen, entfällt insofern die Leistungspflicht der Unfallversicherer ohne weiteres” - il corsivo è della redattrice).

 

                                         Ora, il TF ha precisato che per poter parlare di lesioni traumatiche oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti devono essere confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente (STF 8C_310/2011 del 5 settembre 2011 consid. 4.1, 8C_421/2009 del 2 ottobre 2009 consid. 3 e sentenze ivi citate; cfr. pure DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122).

                                        

                                         Nel caso di specie, occorre rilevare che la TAC del ginocchio destro del 28 aprile 2014 ha messo in luce “del tutto iniziali segni di iperpressione rotulea esterna” (doc. 25), mentre dal referto del 24 marzo 2014, relativo alla RM del ginocchio destro del 21 marzo 2014, è emerso che “non sono riconoscibili alterazioni del segnale riferibili a lesioni post-traumatiche, né sofferenze sub condrali sia in sede di comparto articolare anteriore, sia in sede femoro-tibiale. Si apprezza minimo sottile versamento articolare in sede di recesso rotuleo” (doc. 34, sottolineatura della redattrice).

                                        

                                         Il dr. __________, spec. FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica, in occasione della visita del 7 maggio 2014, aveva espressamente indicato di avere “preso visione della TAC e della MRI dove effettivamente si conferma una leggera tendenza alla lateralizzazione rotulea. Il punto dolente non corrisponde assolutamente alla zona di iperpressione laterale della rotula, motivo per il quale sarei molto restio a proporre damblé un intervento di riallineamento rotuleo” (doc. 26).

 

                                         Anche il dr. __________, nel suo apprezzamento del 29 settembre 2014, ha confermato “l’assenza di reperti negli esami strumentali eseguiti”, rilevando che “la minima lateralizzazione della patella come constatata dal dr. __________ rispettivamente i segni “del tutto iniziali” di iperpressione rotulea esterna riscontrata nell’esame TAC non spiegano né la localizzazione, né l’intensità della sintomatologia apparsa nel contesto della contusione subita. Questi riscontri sono da ritenere più una variante costituzionale che una franca patologia morbosa” (cfr. doc. 73 pag. 3, sottolineatura della redattrice).

                                     

                                         In esito a quanto precede, questo Tribunale ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che l'insorgente, al più tardi a far tempo dalla data di chiusura del caso da parte dell’CO 1 (agosto 2014), non presentava più alcun postumo organico oggettivabile dell'infortunio del 4 marzo 2014.

 

                                         Va inoltre segnalato che, in una sentenza U 60/02 del 18 settembre 2002 consid. 2.1., il TFA ha chiarito che l’assicuratore infortuni non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una causa extra-infortunistica che spieghi i disturbi ancora accusati dall’interessato. Decisivo è unicamente sapere se le cause traumatiche abbiano perso il loro significato causale, ovvero se esse siano estinte.

 

                                         Il TCA - contrariamente all’atteggiamento assunto dall’assicuratore LAINF, il quale, in sede di risposta di causa, non ha fatto accenno alcuno alla documentazione medica prodotta dal ricorrente in sede di ricorso - non ignora che, nell’apprezzamento del 29 settembre 2014, il dr. __________ ha escluso un’origine morbosa dei disturbi accusati dall’assicurato, ritenendoli invece di natura post-traumatica, dato che, a suo parere, l’assenza di reperti negli esami strumentali non sarebbe sufficiente per escludere un’origine post-traumatica della sintomatologia (cfr. doc. 73 pag. 3).

                                        

                                         Al riguardo, va rilevato che, secondo l’evoluzione più recente della giurisprudenza federale, nei casi in cui l’esistenza dei disturbi denunciati dalla persona assicurata é sì stata attestata da medici specialisti, ma non oggettivata mediante accertamenti strumentali e radiologici scientificamente riconosciuti, non può essere esclusa a priori l'esistenza di un nesso di causalità naturale con l'evento traumatico in esame (cfr. SVR 2012 UV n. 5 pag. 17 [8C_310/2011] consid. 5.1 con riferimenti).

                                         Nel caso di disturbi in relazione di causalità naturale con l'infortunio, ma senza deficit funzionali organici oggettivabili, occorre piuttosto procedere a un esame particolare dell'adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori indagini sulla questione della causalità naturale tra l'infortunio e i disturbi lamentati (DTF 135 V 465 consid. 5.1 pag. 472).

                                         È quanto si avvera nell'evenienza concreta.

                                        

                                         Stante la palese inapplicabilità della prassi relativa ai colpi di frusta, ai fini dell'esame dell'adeguatezza del nesso causale devono essere applicati alla presente fattispecie i criteri sviluppati in materia di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 134 V 109 consid. 2.1 pag. 112; cfr. pure la sentenza 8C_498/2011 del 3 maggio 2012 consid. 4, pubblicata in DTF 138 V 248).

 

                                         Per stabilire il nesso di causalità adeguato tra disturbi psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri obiettivi e ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e in quella degli eventi di grado medio (DTF 115 V 133 consid. 6 pag. 138 segg.).

 

                                         Nei casi di infortunio insignificante o leggero, l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra evento ed eventuali disturbi psichici può di regola essere a priori negata. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere ammesso che un infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica (DTF 115 V 133 consid. 6a pag. 139).

                                        

                                         Nell’annuncio d’infortunio del 13 marzo 2014, il sinistro in questione è stato infatti così descritto:

 

" Ero in casa, stavo scendendo lo scalino che dalla cucina porta alla sala. Ho perso i sensi e sono caduto pesantemente sul ginocchio."

(Doc. 1).

 

                                         Nel caso di specie, secondo il TCA - ritenuto che comuni cadute e scivolate vanno considerate infortuni leggeri (DTF 115 V 139 consid. 6a; cfr. Anche RAMI 1992 no. U 154 pag. 246, riguardante una caduta durante una partita di calcio) - non vi è alcun dubbio che la caduta dalle scale di cui è rimasto vittima l’assicurato dev'essere classificata nella predetta categoria degli infortuni insignificanti o leggeri (cfr., per una vicenda analoga, STF 8C_291/2012 dell'11 giugno 2012, riguardante il caso di un assicurato caduto dalle scale, riportando una contusione alla caviglia sinistra; vedi pure STFA U 347/01 del 9 gennaio 2003 consid. 5.2, riguardante un’assicurata scivolata su fondo ghiacciato che si era procurata delle contusioni all’anca destra).

                                                                                

                                         Posto quanto precede, l’adeguatezza del nesso di causalità deve essere negata a priori.

 

                                         Pertanto, in esito alle considerazioni che precedono, questo Tribunale reputa dimostrato, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che l’infortunio occorso a RI 1 il 4 marzo 2014 ha cessato di giocare un ruolo causale in relazione ai disturbi da esso lamentati al ginocchio destro a far tempo dal 1° agosto 2014.

 

                               2.9.   La patrocinatrice dell’assicurato ha chiesto che venga esperita una perizia giudiziaria (cfr. doc. I).

 

                                         Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

 

                                         Il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori prove, ritenendo la situazione sufficientemente chiarita.

 

                                      

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti