Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2014.105

 

mm

Lugano

17 giugno 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 21 novembre 2014 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 20 ottobre 2014 emanata da

 

CO 1

rappr. da: RA 2 

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Dalle carte processuali risulta che RI 1, nato nel 1979, dipendente della __________ di __________ in qualità di pavimentatore stradale e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, durante il periodo 2006 - 2012, é rimasto vittima di numerosi infortuni interessanti parti diverse del corpo, e meglio:

 

                                         -  il 6 giugno 2006: in sella alla propria motocicletta, egli scivola sull’asfalto e riporta la frattura della falange ungueale del III. dito della mano sinistra, nonché un trauma contusivo alla spalla sinistra con lesione del cercine glenoideo accompagnata da instabilità pluridirezionale (cfr. fasc. 9 + 10);

 

                                         -  il 2 dicembre 2006: sempre in sella alla propria motocicletta, urtato da un’automobilista che non aveva rispettato il segnale di stop, egli é finito contro una vettura parcheggiata, lamentando la frattura della I. falange del dito anulare della mano sinistra, delle contusioni ad entrambe le spalle, una distorsione del rachide cervicale e una contusione del ginocchio sinistro (cfr. fasc. 1 - 3);

 

                                         -  il 14 aprile 2010: mentre stata attraversando le strisce pedonali, egli é stato investito da un’autovettura, riportando un trauma alla colonna cervicale e lombare, nonché una contusione alla spalla sinistra e al dito pollice della mano sinistra (cfr. fasc. 6);

 

                                         -  il 2 giugno 2010: egli cade dalle scale e riporta la frattura del I. metacarpale del dito pollice della mano destra, la frattura della XI. costa e un’emorragia sottocongiuntivale all’occhio destro (cfr. fasc. 8);

 

                                         -  il 3 gennaio 2012: egli é rimasto coinvolto in un incidente della circolazione stradale quale passeggero di un’autovettura e ha accusato un trauma d’accelerazione al rachide cervicale nonché un trauma contusivo al pollice sinistro (cfr. fasc. 7);

 

                                         -  il 5 gennaio 2012: egli é caduto dalle scale a causa di una perdita di coscienza e ha riportato un trauma cranico e una ferita lacero-contusa alla regione frontale; caso dichiarato chiuso per assenza di postumi a far tempo dal 1° febbraio 2012 (cfr. decisione informale dell’8 febbraio 2012) (cfr. fasc. 4).

 

                               1.2.   In data 3 aprile 2014, nel semplice gesto di chiudere la mano sinistra, l’assicurato ha avvertito un rumore e un dolore all’interno del pollice (cfr. doc. 5 - fasc. 5).

 

                                         Nel corso del mese di maggio 2014, l’Istituto assicuratore ha informato RI 1 che, in assenza di un infortunio ai sensi di legge e di una lesione parificata ai postumi d’infortunio, i disturbi insorti il 3 aprile 2014 non sarebbero stati assunti (cfr. doc. 14 - fasc. 5).

 

 

                               1.3.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 5 agosto 2014, l’amministrazione ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita d’invalidità del 10% a decorrere dal 1° luglio 2014 e di un’indennità per menomazione all’integrità del 12.5% (2.5% per l’infortunio del 6 giugno 2006 e 10% per quello occorso il 2 dicembre 2006) (cfr. doc. 328/fasc. 3).

 

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 333), in data 20 ottobre 2014, l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 343/fasc. 3).

 

                               1.4.   Con tempestivo ricorso del 21 novembre 2014, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che l’CO 1 venga condannato a riconoscergli una rendita d’invalidità del 100% (in subordine del 50%), nonché un’IMI del 30%.

                                         A sostegno delle proprie pretese, l’insorgente fa innanzitutto valere che le condizioni di salute infortunistiche non sarebbero state stabilizzate al momento in cui l’amministrazione ha posto termine alle prestazioni di corta durata (cfr. doc. I, p. 19 s.: “Il rapporto CO 1 di data 16 aprile 2014 fa stato di un nuovo sinistro 10.21134.14.3, che in realtà é una conseguenza dello stato di salute attuale della mano. In data 3 aprile 2014 infatti nel chiudere la mano sinistra l’assicurato sente un crack e un dolore all’interno del pollice sinistro. Gli accertamenti eseguiti fanno stato di artralgie persistenti e la necessità di 30 giorni di riposo (cfr. doc. 4 certificato medico __________ del 7 maggio 2014). La decisione liquida la questione ritenendo il caso una malattia. Non vi é chi non veda che la situazione non può certo ritenersi stabilizzata per cui la decisione potrebbe persino apparire prematura, tanto da imporre il ripristino delle indennità giornaliere.” - il corsivo é del redattore).

                                         D’altro canto, per quanto attiene alla determinazione del grado dell’invalidità, egli sostiene in particolare che “nel caso concreto il diritto alla rendita dev’essere concesso in misura piena a causa della propensione agli infortuni dell’assicurato e in via subordinata, solo per le sequele degli infortuni assicurati almeno del 50%, in quanto l’assicurato non é per nulla guarito, continua ad essere vittima di “infortuni”, dovuti all’instabilità di spalla e pollici. In tal senso si ricorda che la valutazione 17.02.2014 della CO 1 relativa alla valutazione della menomazione attestava un’importante instabilità AC della spalla sinistra. Da ultimo non si comprende come possa il dott. __________ (atti no. 335, pag. 2, redatto dopo l’opposizione senza esame dell’assicurato che faceva valere un peggioramento attestato dai documenti successivi agli atti) affermare apoditticamente che i disturbi attuali non siano in relazione causale con gli infortuni a cui l’assicurato é soggetto a fronte di una serie impressionante di infortuni che hanno interessato un po’ tutto il corpo. Il fatto che alla visita del 12.09.2013 indichi di aver risolto i problemi alla colonna cervico-lombare significa che prima ne aveva (ciò che ridimensiona il fatto che non li abbia indicati nelle visite del 2011 e 2013, focalizzate sui problemi maggiori di spalle e mani). Anche la posizione in piedi gli causa dolore dopo circa un’ora ciò che dimostra che i problemi non sono risolti dopo gli infortuni multipli subiti. La situazione non é stata esplorata nel suo complesso. La determinazione del reddito da valido [recte: da invalido, ndr] non può essere seguita in assenza di una chiara verifica delle condizioni di salute e delle limitazioni funzionali che, pur sottovalutandole, anche il dott. __________ ricorda nella visita di chiusura del 06.02.2014.” (doc. I, p. 23 s.).

                                         In merito infine all’entità dell’IMI, l’assicurato rimprovera all’assicuratore convenuto di non aver considerato la questione del prevedibile peggioramento, rilevando al riguardo che “la propensione agli infortuni unita al fatto che nel caso concreto sia la spalla che la mano non hanno ripreso e non potranno riprendere completamente la loro funzionalità a causa di continui infortuni, occorre, in applicazione di quanto sopra, definire il danno alla mano permanente. Esso ne limiterà quasi totalmente l’uso. Assolutamente inconcepibile che il dott. __________ possa affermare che la forza é rimasta intatta visto che l’assicurato ha difficoltà persino a stringere una mano. La limitazione equivale alla perdita quasi completa dell’uso dell’arto. Sommato al danno alla spalla che continua a lussarsi, contrariamente a quanto sostiene il dott. __________ (decisione no. 11 pag. 10) va riconosciuta una IMI complessiva di almeno il 30%.” (doc. I, p. 25 s.).

 

                               1.5.   L’CO 1, in risposta, chiede che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorre, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

 

                               1.6.   Nel corso di causa, l’assicurato ha versato agli atti delle certificazione del suo medico curante, attestanti una completa inabilità lavorativa (cfr. doc. VII, doc. IX, doc. X, doc. XI e doc. XII + rispettivi allegati).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Oggetto della lite é l’entità della rendita d’invalidità e dell’IMI spettanti all’assicurato.

 

                                         Preliminarmente, il TCA deve però esaminare se, al momento del passaggio dal regime delle prestazioni di corta durata a quello delle prestazioni di lunga durata (luglio 2014), lo stato di salute infortunistico dell’insorgente poteva essere ritenuto stabilizzato.

 

                               2.2.   Condizioni di salute infortunistiche stabilizzate a luglio 2014?

 

                            2.2.1.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

 

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents, Losanna 1992, p. 41ss.).

 

                                         L’Alta Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).

 

                            2.2.2.   Nel caso di specie, a margine della visita medica di chiusura del 6 febbraio 2014, il dott. __________, spec. FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica, ha dichiarato che “… da ulteriori provvedimenti non penso ci si possa attendere un sostanziale miglioramento dell’attuale situazione, soprattutto per quanto riguarda l’esigibilità. L’assicurato verrà valutato prossimamente dal dott. __________ per quanto riguarda il pollice destro.” (doc. 291/fasc. 3, p. 12).

 

                                         Con rapporto del 20 febbraio 2014, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia della mano, ha attestato non esservi più altre cure a disposizione per il pollice destro (cfr. doc. 293/fasc. 3).

 

                                         Con certificazione del 18 marzo 2014, il Prof. dott. __________, Direttore dell’Istituto __________ di __________, ha affermato che il deficit rilevato al pollice destro “… non é tale da dover ipotizzare un intervento chirurgico.” (doc. 308/fasc. 3).

 

                                         Nel mese di maggio 2014, RI 1 ha di nuovo consultato il dott. __________, il quale, per quanto attiene il pollice sinistro, ha refertato che il “… il legamento ricostruito é assolutamente stabile ed é ottima la mobilità in flesso-estensione ed opposizione …” (doc. 304/fasc. 3).

 

                                         A proposito della spalla sinistra, va segnalato che, in occasione della consultazione del 13 novembre 2013, il Prof. dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, aveva di fatto sconsigliato di procedere a un trattamento della problematica interessante l’articolazione acromio-clavicolare sinistra, in quanto d’importanza subordinata rispetto a quello concernente il pollice destro (cfr. doc. 217/fasc. 10).

 

                                         Ora, alla luce degli elementi convergenti che emergono dalla documentazione medica appena riassunta, questa Corte ritiene di poter condividere la conclusione dell’CO 1 secondo la quale, al più tardi nel luglio 2014, lo stato di salute infortunistico era stabilizzato ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF e della relativa giurisprudenza.

                                         Come già indicato al considerando 2.2.1., la persistenza di disturbi non dà diritto a ulteriori prestazioni di corta durata, se dalla cura medica non ci si può più attendere un notevole miglioramento dei medesimi.

 

                                         Per quanto riguarda l’episodio del 3 aprile 2014 (che aveva interessato il pollice sinistro), ricordato in sede di ricorso (cfr. doc. I, p. 19), il TCA si limita a osservare che, a margine della visita del 30 aprile 2014, il chirurgo della mano dott. __________ ha fatto stato di una completa remissione della sintomatologia dolorosa, come pure di un legamento ricostruito assolutamente stabile e di un’ottima mobilità in flesso-estensione ed opposizione del pollice (cfr. doc. 304/fasc. 3).

                                         Data la stabilizzazione dello stato di salute infortunistico, l’assicuratore LAINF convenuto era dunque legittimato a porre fine alle prestazioni di corta durata (cura medica + indennità giornaliera) e a valutare il diritto alle prestazioni di lunga durata (rendita d’invalidità + IMI).

 

                               2.3.   Entità della rendita d’invalidità.

 

                            2.3.1.   Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

                                        Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

 

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

                                         Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

                                         Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

 

                                         1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

 

                                         2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

 

                                         Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve i­noltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore cau­sa­le).

                                         Nell'assi­cura­zione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il dan­no alla salute e l'infortunio.

 

                            2.3.2.   L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                         D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

 

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

 

                                         Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

                                         L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

 

                                         I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

 

                                         La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                         Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

                                         La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

                                         Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

 

                                         I. Termine: reddito da invalido

 

                                         La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

                                         Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

 

                                         Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

 

 

 

 

                                         Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

 

" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

 

                                         II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

 

                                         Nel determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento del­l'infortunio o se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

 

                                         Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

 

                            2.3.3.   Nella concreta evenienza, dalla decisione su opposizione impugnata, risulta che l’CO 1 ha riconosciuto all’assicurato una rendita d’invalidità del 10%, facendo capo alla valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dal medico di circondario a margine della visita di chiusura del 6 febbraio 2014 (cfr. doc. 343/fasc. 3, p. 7).

 

                                         In effetti, in quell’occasione, il dott. __________ ha descritto nei seguenti termini l’esigibilità lavorativa del ricorrente:

 

" (…).

L’assicurato può molto spesso sollevare fino all’altezza dei fianchi pesi fino a 5 kg. Spesso fino a 10 kg. Di rado fino a 25 kg ma mai superiori ai 25 kg. Può molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg oltre l’altezza del petto e talvolta anche oltre i 5 kg. Può molto spesso effettuare lavori di precisione ma bisogna tenere in questo caso in considerazione la presa fine tra pollice-indice soprattutto per la mano sinistra.

Spesso può fare lavori medi. Talvolta lavori pesanti ma mai più lavori molto pesanti. Molto spesso può effettuare movimenti di rotazione della mano. Non vi é nessuna limitazione nella prosupinazione.

Talvolta può effettuare lavori sopra la testa. Spesso può fare lavori di rotazione del busto. Spesso può mantenere la posizione seduta/inclinata in avanti così come la posizione in piedi/inclinata in avanti. Molto spesso può mantenere la posizione inginocchiata e con ginocchia in flessione.

Spesso può mantenere la posizione seduta e in piedi e molto spesso la posizione a scelta. Non vi sono limitazioni per quanto riguarda gli spostamenti tranne il salire le scale a pioli che può essere fatto soltanto spesso.”

                                         (doc. 291/fasc. 3, p. 12 s.)

 

                                         Va precisato che il medico di circondario ha valutato l’esigibilità lavorativa prendendo in considerazione anche i disturbi alla schiena (cfr. doc. 291/fasc. 3, p. 12: “… questa esigibilità tiene conto sia della problematica dei pollici e delle spalle ma anche quella della schiena.” - il corsivo é del redattore). Per questa ragione, la questione riguardante l’eziologia di tali disturbi può rimanere aperta.

 

                                         Tutto ben considerato, vista anche l’assenza di pareri medici specialistici (e le certificazioni agli atti del medico curante, dott.ssa __________, attestanti una completa incapacità lavorativa, non possono essere reputate tali) divergenti, il TCA non ha alcun valido motivo per scostarsi dall’apprezzamento enunciato dal dott. __________, specialista nella materia che qui interessa, che vanta un’ampia esperienza nella medicina infortunistica e assicurativa.

 

                                         Le obiezioni che solleva al riguardo l’insorgente non risultano supportate da documentazione medica e, perciò, hanno il valore di semplici dichiarazioni di parte.

 

                                         In queste condizioni, il TCA può esimersi dal dare seguito dall’atto istruttorio richiesto dal ricorrente (perizia medica giudiziaria) in quanto é già sin d’ora verosimile che da esso non emergerebbero elementi di valutazione suscettibili di mettere in discussione le conclusioni a cui é giunto il medico di circondario, senza perciò incorrere in una violazione del diritto di essere sentito (valutazione anticipata delle prove - cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.3; 134 I 140 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3 con riferimenti).

 

                                         In esito a ciò, occorre concludere che RI 1 sarebbe in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dai danni alla salute infortunistici, concretamente un’attività medio-leggera dal profilo del trasporto/sollevamento di pesi e della manipolazione degli attrezzi, da svolgere in posizione alternata seduta/eretta, evitando di compiere ripetutamente lavori sopra l’orizzontale.

 

                            2.3.4.   Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

 

                                         Per quanto concerne il reddito da valido, secondo l’CO 1, l'insorgente avrebbe guadagnato nel 2014, qualora non fosse rimasto vittima degli infortuni assicurati, un importo annuo di fr. 63'276.85.

                                         Va rilevato che, determinando il reddito da valido in base ai salari previsti dal CCL pavimentazioni stradali anziché adeguando la paga oraria percepita nel 2006 all’evoluzione dei salari nominali, l’amministrazione ha ritenuto l’alternativa più favorevole all’assicurato (cfr. doc. 325/fasc. 3).

 

                                         Questo dato, non contestato dal ricorrente, può senz’altro essere fatto proprio dal TCA.

 

                            2.3.5.   Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

 

                                         Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

 

                                         Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

                                         In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

                                         L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

 

                                         In una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

                                         Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

 

                                         La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

 

                            2.3.6.   Nella presente fattispecie, l'assicuratore LAINF convenuto ha determinato il reddito ancora esigibile dall'assicurato, mediante il metodo delle DPL.

 

                                         È pertanto risultato che nelle attività sostitutive che l'insorgente sarebbe stato in grado di esercitare tenuto conto del danno alla salute, e meglio l’addetto all’impianto di depurazione presso il __________, il controllore dell’imbottigliamento presso la __________ di __________, l’impiegato alla logistica presso i __________ di __________, l’addetto al controllo autoveicoli presso l’__________ di __________ e, infine, il venditore magazziniere presso la __________ di __________, i dipendenti di tali ditte percepivano in media, nel 2014, un reddito annuo pari a fr. 56'749.40 (doc. 341/fasc. 3).

 

                                         D’altro canto, sempre in conformità alla giurisprudenza suevocata, l'assicuratore infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.

                                         In effetti, dalla tabella di cui al doc. 341/fasc. 3 si evince che sono 36 i posti di lavoro che entrano in considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano, rispettivamente, a fr. 34’450 e a fr. 71'045, e infine che quello medio è di fr. 53'648.

 

                                         Il TCA constata che il valore considerato dall’assicuratore LAINF convenuto (fr. 56'749.40) è superiore del 5.46% rispetto alla media dei salari medi (fr. 53'648).

                                         In base alla giurisprudenza, ciò non è però sufficiente per dubitare della rappresentatività del reddito da invalido stabilito in base alle DPL.

 

                                         In effetti, in una sentenza U 594/06 del 26 aprile 2007, l’Alta Corte è pervenuta a questa stessa conclusione trattandosi di una differenza dell’8% circa (cfr., pure, la STCA 35.2005.90 del 22 maggio 2006 consid. 2.9., in cui questo Tribunale ha deciso di fare propria la prassi dell’RA 1 secondo la quale sono di principio tollerati scostamenti sino al 10%).

 

                                         In conclusione - assodato che i cinque posti di lavoro segnalati dall’Istituto rispettano le limitazioni funzionali derivanti dal danno alla salute complessivo (in proposito, si veda l’apprezzamento medico 16 settembre 2014 del dott. __________, il quale ha precisato che le attività di controllore dell’imbottigliamento, d’impiegato di logistica, di addetto al controllo autoveicoli e di venditore magazziniere, sono esigibili al 100%, mentre non lo era quella di uomo delle pulizie, sostituita dall’amministrazioneI con quella di addetto all’impianto di depurazione - cfr. doc. 335/fasc. 3, p. 2) -, il reddito da invalido è stato validamente determinato in base alle DPL.

                                         Esso ammonta a fr. 56'749.40.

                                         Decurtazioni sul reddito da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare in linea di conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa modalità di fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472, consid. 4.2.3).

 

                            2.3.7.   Il grado di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 56'749.40 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 63'276.85, risulta essere del 10.31%, arrotondato al 10% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. (= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41).

 

                                         Visto che con la decisione su opposizione impugnata all’assicurato è stata accordata proprio una rendita d’invalidità del 10%, il suo ricorso non merita di essere accolto su questo punto.

 

                                         In particolare, RI 1 non può essere seguito allorquando pretende di aver diritto a una rendita del 100% in ragione di una sua propensione agli infortuni (cfr. doc. I, p. 3). In effetti, così come pertinentemente indicato dall’amministrazione in sede di decisione su opposizione, “… la legislazione svizzera in materia di assicurazione infortuni non prevede nessuna norma particolare in caso d’infortuni ripetuti.” (cfr. doc. 343/fasc. 3, p. 9). Il diritto alla rendita d’invalidità ed il relativo grado vengono stabiliti in funzione delle ripercussioni economiche del danno alla salute acquisito a seguito di uno o più infortuni.

 

                               2.4.   Entità della menomazione all’integrità.

 

                            2.4.1.   Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

                                         Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

                                         Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

                                         Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

 

                            2.4.2.   L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

                                         In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

                                         La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

 

                            2.4.3.   Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

                                         Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

 

                                         Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

 

 

 

                                         Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

                                         La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

                                         Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

                                         Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

                                         Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

                                         Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

 

                            2.4.4.   L’INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

                                         Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

                                         Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

 

                            2.4.5.   Dalle tavole processuali risulta che l’CO 1 ha concesso all’assicurato un’IMI del 12.5% facendo riferimento al parere espresso al riguardo dall’ortopedico dott. __________ (cfr. doc. 343/fasc. 3, p. 10).

 

 

                                         Questa la valutazione che egli ha espresso in occasione della visita di chiusura del 6 febbraio 2014:

 

" (…).

1. Reperti

L’assicurato come postumi infortunistici durevoli é portatore di un’artrodesi metacarpofalangeale del pollice destro a seguito dell’infortunio del 06.06.2006. Presenta inoltre un’importante instabilità AC della spalla sinistra.

 

2. Valutazione del danno all’integrità

12.5%.

 

3. Motivazione

Secondo la tabella 5.2 una grave artrosi metacarpofalangeale (rizartrosi rispettivamente artrodesi) viene indennizzata con una IMI tra il 5 e il 10%. Nel caso di artrodesi della stessa articolazione l’indennizzo é del 10%. In questo caso per analogia trattandosi dell’articolazione metacarpofalangea proporrei il 10%.

Secondo la tabella 6.2 un’instabilità AC di grado medio non dà diritto ad un indennizzo IMI. Un’instabilità grave dà diritto ad una IMI dallo 0 al 5%. Trattandosi di una instabilità relativamente grave ma con una buona funzionalità della glenomerale propongo un 2.5 che sommato al 10% per il pollice dà in totale un 12.5 di IMI.”

                                         (doc. 290/fasc. 3)

 

                                         Nuovamente interpellato dall’amministrazione nel corso della procedura di opposizione, con apprezzamento del 16 settembre 2014, il medico __________ ha rilevato che “… dalle mie visite effettuate ho notato che la spalla destra presentava un’ottima mobilità. La spalla non si é mai più lussata. Vi era anche un’ottima stabilità e l’assicurato non dichiarava nessun problema. Per quanto riguarda la spalla sinistra [recte: destra, ndr] quindi non vedo nessun motivo per un indennizzo IMI. Anche per quanto riguarda il pollice sinistro alle mie visite la mobilità era completamente libera. La forza era conservata, non vi era instabilità motivo per cui anche per il pollice non vedo il motivo di un indennizzo IMI. (…). Per quanto riguarda invece il probabile peggioramento, per quanto riguarda il pollice destro l’assicurato é stato sottoposto ad un’artrodesi metacarpofalangeale, ciò che ovviamente non potrà causare un sostanziale peggioramento con il tempo. Per quanto riguarda invece l’artrosi e la instabilità AC é possibile che con il tempo questa instabilità e questa artrosi AC possano avere un indirizzo peggiorativo, anche se non lo si può dire con estrema certezza. “ (doc. 335/fasc. 3, p. 2 s. - il corsivo é del redattore).

 

                                         Chiamato ora a pronunciarsi su una questione di carattere squisitamente medico, il TCA ritiene che la valutazione del medico fiduciario dell’CO 1 possa validamente servire da base per il proprio giudizio.

 

                                         Per quanto riguarda la spalla destra, va segnalato che, in occasione della sua audizione del 18 aprile 2013, lo stesso ricorrente ha dichiarato di non lamentare “… più grossi problemi (…). Sono contento della buona riuscita dell’intervento effettuato alla Clinica __________ di __________. La riabilitazione effettuata in seguito ha portato a un ottimo livello di guarigione, potendo eseguire anche movimenti di rotazione senza fastidi.” (doc. 243/fasc. 2, p. 5).

                                         In merito al pollice sinistro, occorre rilevare segnatamente che il chirurgo della mano dott. __________, nell’aprile 2014, ha refertato che il legamento ricostruito risultava assolutamente stabile con un’ottima mobilità in flesso-estensione ed opposizione (cfr. doc. 304/fasc. 3).

 

                                         Quindi, il fatto che il dott. __________ abbia negato al riguardo il diritto all’IMI, non presta il fianco a critiche.

 

                                         A proposito della questione del prevedibile peggioramento, il TCA osserva che, secondo la giurisprudenza federale, aggravamenti futuri giustificano un aumento della menomazione all’integrità soltanto se l’intervento di un peggioramento é probabile. Per contro, non possono essere presi in considerazione peggioramenti che sono semplicemente possibili (cfr. RAMI 1998 U 320, p. 600 consid. 3b e riferimenti ivi citati; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 50).

 

                                         RI 1 é portatore di un’artrodesi al pollice destro (cfr. doc. 149/fasc. 1: “Fusione metacarpocarpale”), motivo per cui, così come ha indicato il medico di circondario, a quel livello é da escludere a priori l’intervento di un peggioramento.

 

                                         Trattandosi della spalla sinistra, visto che il dott. __________ si é espresso in termini di mera possibilità, non sono dati i presupposti per considerare un peggioramento dello stato infortunistico. Il ricorrente non ha del resto saputo dimostrare il contrario mediante la produzione di certificazioni specialistiche.

 

                                         In conclusione, la decisione su opposizione impugnata merita conferma anche nella misura in cui all’assicurato é stato assegnata un’IMI del 12.5%.

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso é respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti