|
Raccomandata |
|
|
|
|
|
|
Incarto
n.
LG/DC/sc |
Lugano
|
In nome |
|
||
|
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
|
redattore: |
Luca Giudici, vicecancelliere |
|
segretario: |
Gianluca Menghetti |
|
statuendo sul ricorso del 28 novembre 2014 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione su opposizione del 30 ottobre 2014 emanata da |
||
|
|
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
||
|
|
|
|
|
ritenuto, in fatto
1.1. In data 15 maggio 2012, RI 1, dipendente della famiglia __________, in qualità di maggiordomo / governante e, pertanto assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1 (in seguito: CO 1), è stato aggredito da un conoscente, dinanzi alla __________ di __________, con un pugno all’emivolto di sinistra (doc. 1).
A causa di questo sinistro, egli ha riportato, secondo il certificato medico del 13 giugno 2012 del Dr. __________, una frattura pluriframmentaria del seno mascellare a sinistra (doc. 11).
L’Istituto assicuratore ha ammesso la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione del 2 maggio 2014, la CO 1 ha erogato le prestazioni di breve durata sino al 30 aprile 2014, negandole successivamente, in quanto le conseguenze dovute alla lesione somatica (frattura zigomatica ed orbitale) si sono estinte al più tardi alla fine di febbraio 2014 (doc. 120).
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1, per conto dell’assicurato (cfr. doc. 127, 129), la CO 1 in data 30 ottobre 2014 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 138).
1.3. Con tempestivo ricorso del 28 novembre 2014, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e l’accertamento del nesso di causalità adeguato tra le affezioni neuropsicologiche e il sinistro del 15 maggio 2012. L’insorgente ha chiesto il rinvio dell’incarto alla CO 1 per lo svolgimento di tutti gli accertamenti necessari, oltre che il ripristino delle indennità giornaliere, retroattivamente al 1° maggio 2014, in misura completa sino all’espletamento dei nuovi accertamenti (doc. I).
In buona sostanza, l’avv. RA 1 ha contestato le conclusioni della CO 1 circa la mancanza di oggettività delle patologie neuropsicologiche di cui soffre l’assicurato (doc. I, pag. 7).
A suo dire, le certificazioni del Dr. __________, oltre a quelle della Clinica __________ di __________, del Dr. __________, della neuropsicologa __________ e della Clinica __________ di __________, andrebbero invece in senso contrario (doc. I, pag. 7/8).
Il rappresentante di RI 1 ha quindi censurato l’Istituto assicuratore che ha chiuso il caso in tempo indebito, ovvero prima che la situazione medica fosse ritenuta stazionaria e senza valutare la presenza o meno di danni permanenti e quindi il diritto all’IMI (doc. I, pag. 8).
1.4. L’assicuratore convenuto, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. Il 9 febbraio 2015 l’avv. RA 1 ha preso posizione sulle osservazioni della CO 1 rilevando, in particolare, che l’assicurato è stato in cura presso il Dr. __________ e quindi dal Dr. __________ per le conseguenze psicologiche dell’infortunio.
Il rappresentante di RI 1 ha quindi sottolineato che il reato compiuto nei confronti del proprio patrocinato è di lesione colposa grave e non semplice. A prescindere dalla circostanza se si sia trattato di uno schiaffo o di un pugno, l’avv. RA 1 ha evidenziato che il colpo è stato “estremamente violento” (doc. IX).
Il doc. IX è stato inviato alla CO 1 per osservazioni (doc. X).
1.6. Con le osservazioni del 18 febbraio 2015 la CO 1 ha rilevato – tra le altre cose – che la descrizione di colpo “estremamente violento” va ricondotta a indicazioni soggettive non comprovate dal punto di vista oggettivo. Secondo il rappresentante di CO 1, il fatto che l’autore del colpo portasse un marsupio con il figlio impediva lo sviluppo di un colpo di estrema violenza. La valutazione secondo la classe Quèbec è stimata da 0-1, pertanto non si è trattato di una violenta distorsione cervicale (doc. XI+1).
L’Istituto assicuratore ha quindi evidenziato che l’assicurato non appare isolato socialmente come il ricorrente asserisce e che “diversi momenti importanti mettono in dubbio il carattere veritiero delle asserzioni del ricorrente” (doc. XI+1, pag. 2).
La CO 1 ha quindi sottolineato che l’assicurato non è stato seguito da un medico dopo l’infortunio. “Se i disturbi fossero stati così gravi come fatto valere, allora il ricorrente sarebbe andato di sua stessa iniziativa da un medico, in particolare in ottemperanza del suo obbligo di ridurre il danno” (doc. XI+1, pag. 2). Anche la presa a carico psichiatrica non risulta – secondo la CO 1 – costante e attuale. Dopo le visite tra il mese di aprile e settembre 2013 non è più stata registrata una consultazione presso un medico psichiatra (doc. XI+1, pag. 3)
In conclusione, il legale della CO 1 ha evidenziato che RI 1 vive presso la famiglia del datore di lavoro per il quale sembra svolgere il proprio precedente lavoro (doc. XI+1, pag. 3).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se la CO 1 era legittimata, oppure no, a sospendere al 30 aprile 2014 il proprio obbligo a prestazioni in relazione all’infortunio del 15 maggio 2012.
2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
Il diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).
2.3. Se un infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Il solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un infortunio, non basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con questo medesimo infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”; cfr. DTF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid. 3b). Occorre di principio ricercarne l’eziologia e verificare, su questa base, l’esistenza del nesso di causalità con l’evento assicurato. Pertanto, in materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di trauma equivalente oppure di trauma cranio-cerebrale, senza dimostrazione di un sostrato organico oggettivabile, l’esistenza di un legame causale naturale tra l’infortunio e l’incapacità lavorativa o di guadagno, deve di principio essere ammessa in presenza di un quadro clinico tipico caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento della personalità, ecc.. L’esistenza di un infortunio di questo tipo così come delle sue conseguenze, presuppone delle attendibili certificazioni medico-specialistiche (cfr. DTF 119 V 335 consid. 1, 117 V 359 consid. 4b; in merito alle misure istruttorie necessarie, si veda la DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122s.).
2.4. Il diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio è stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:
- le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
- la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i disturbi somatici persistenti;
- la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare affinchè si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.5. In presenza di un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di un trauma equivalente oppure di un trauma cranio-cerebrale, senza prova di deficit funzionale organico, i criteri della causalità adeguata devono essere esaminati senza differenziare le componenti psichiche da quelle somatiche, e ciò contrariamente a quanto avviene trattandosi di disturbi psichici insorti a seguito di un infortunio, per i quali vanno considerati unicamente gli aspetti organici (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 e SVR 2007 UV 8 p. 27, consid. 2ss.).
2.6. Nella DTF 134 V 109, già citata in precedenza, il Tribunale federale ha precisato, da più punti di vista, la propria giurisprudenza riguardante la valutazione della causalità in caso di disturbi organici non oggettivabili e, specificatamente, quella elaborata in materia di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali.
In quel giudizio, l’Alta Corte ha innanzitutto confermato la necessità di procedere a un esame particolare dell’adeguatezza in presenza di infortuni che hanno comportato tali lesioni (consid. 7-9). Il Tribunale federale ha inoltre stabilito che non vi è ragione di modificare i principi relativi alla classificazione degli infortuni a seconda del loro grado di gravità e all’eventuale presa in considerazione di ulteriori criteri nell’esame dell’adeguatezza a dipendenza della gravità dell’infortunio (consid. 10.1). La Corte federale ha invece accresciuto le esigenze relativamente alla prova dell’esistenza di una lesione in relazione di causalità naturale con l’infortunio (consid. 9) e ha modificato in parte i criteri di rilievo per l’adeguatezza (consid. 10).
Per quanto riguarda il nesso di causalità naturale, il TF ha segnatamente ricordato che, accanto ai casi in cui un chiaro miglioramento dello stato di salute subentra già dopo breve tempo e che perciò pongono raramente dei problemi nell’applicazione del diritto, vi sono i casi in cui i disturbi perdurano più a lungo, sino alla loro cronicizzazione. Per questi ultimi, è indicato disporre rapidamente - di regola dopo circa sei mesi di persistenza dei disturbi -, una perizia pluri-/interdisciplinare (di tipo neurologico/ortopedico, psichiatrico e, eventualmente, neuropsicologico; in caso di questioni specifiche e per escludere diagnosi differenziali sono pure indicati accertamenti otoneurologici, oftalmologici, ecc.), allestita da medici specialisti che godono di un’esperienza specifica con questo genere di lesioni. Relativamente alla causalità adeguata, l’Alta Corte ha rielaborato i criteri di rilievo, principalmente quelli che contengono una componente temporale e, in secondo luogo, quelli che nella pratica si sono dimostrati troppo poco chiari. Il relativo nuovo elenco si presenta quindi nel modo seguente:
- le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
- la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate;
- la specifica cura medica protratta e gravosa;
- i notevoli disturbi;
- la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- la rilevante incapacità lavorativa malgrado la dimostrazione degli sforzi compiuti.
Nonostante ciò che precede, la giurisprudenza citata al considerando 2.5. (DTF 115 V 133 e 403) si applica anche in caso di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali, se i disturbi psichici insorti dopo l’infortunio appaiono chiaramente come un danno alla salute distinto e indipendente dal quadro clinico tipico consecutivo a un trauma d’accelerazione al rachide cervicale, a un trauma equivalente oppure a un trauma cranio-cerebrale (cfr. RAMI 2001 U 421 p. 79 consid. 2b).
2.7. La più recente giurisprudenza federale applica la prassi relativa all’evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio nei casi in cui l’esistenza dei disturbi denunciati dalla persona assicurata è sì stata attestata da medici specialisti, ma non oggettivata mediante accertamenti strumentali e radiologici scientificamente riconosciuti. Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di postumi organici oggettivabili non esclude a priori l’esistenza di un nesso di causalità naturale con l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p. 17ss. consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati). L’esame della causalità naturale viene però momentaneamente sospeso, per procedere a un esame particolare dell’adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori indagini sulla questione della causalità naturale tra l’infortunio e i disturbi lamentati (DTF 135 V 465 consid. 5.1).
Ad esempio, questo principio è stato applicato dall’Alta Corte in una sentenza 8C_267/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 4.3, riguardante dei disturbi visivi denunciati da un assicurato che era stato spinto contro un muro da una terza persona. Ammessa l’esistenza del nesso di causalità naturale in quanto attestata da due neuro-oftalmologi attivi a livello universitario e constatata la mancata oggettivazione di un danno alla salute organico, il TF ha esaminato il caso dal profilo della causalità adeguata in applicazione della “psico-prassi” (e non di quella relativa ai traumi cranio-cerebrali siccome l’assicurato aveva lamentato una semplice contusione cranica), per giungere alla conclusione che l’adeguatezza non era data.
In una sentenza 8C_291/2012 dell’11 giugno 2012, la Massima Istanza ha deciso in questo stesso modo, a proposito di una fattispecie in cui i disturbi lamentati dall’assicurato all’arto inferiore sinistro, riferibili secondo gli specialisti a un dolore neuropatico provocato dall’infortunio, non avevano potuto essere oggettivati nè neurologicamente nè mediante esami strumentali per immagini.
Infine, nella DTF 138 V 248, il Tribunale federale, modificando la propria giurisprudenza, ha stabilito che in presenza di acufeni non attribuibili a un’affezione organica oggettivabile, il nesso di causalità adeguata con l’infortunio non può essere ammessa senza aver fatto l’oggetto di un esame particolare, al pari di quanto avviene per altri quadri clinici senza prova di deficit organico.
2.8. Nella presente fattispecie, dalla decisione su opposizione impugnata risulta che l’Istituto assicuratore ha negato che i disturbi accusati da RI 1, dopo il 1° maggio 2014, costituissero ancora una conseguenza, naturale e adeguata, del sinistro occorso nel mese di maggio 2012.
Dalle tavole processuali emerge che, a seguito del noto infortunio, l’assicurato è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici radiologici e strumentali, nonchè a diverse valutazioni specialistiche.
Dal rapporto di Pronto Soccorso del 15 maggio 2012 dell’Ospedale __________ di __________ emerge che la TAC cranio-facciale non ha evidenziato lesioni intracraniche, ma le fratture dell’arco zigomatico sinistro, del seno mascellare sinistro (parete anteriore, posteriore e laterale) e della parete infero laterale dell’orbita sinistra (doc. 14).
Nel referto del 27 luglio 2012 il Dr. __________, spec. FMH in neurologia e la Dr.ssa __________, spec. FMH in neurologia del __________ di __________, hanno posto la diagnosi di
“• Posttraumatische Kopfschmerzen bei St. n. Schäden-Hirn-Trauma mit Jochbein- und Orbitabodenfraktur links am 15.05.2012”. Gli specialisti hanno constatato la presenza di un’emisindrome a sinistra di entità molto discreta e consigliato un’ulteriore indagine neuroradiologica: “Die beklagten Kopfschmerzen entsprechen semiologisch eher einem migränösen Kopfschmerz. Bei klarem zeitlichem Zusammenhang mit der relevanten Kopfverletzung, ist von einem posttraumatischen Kopfschmerz auszugehen, wobei bei posttraumatischen Kopfschmerzen nicht selten eine migränöse Semiologie vorzufinden ist. In der klinischen Untersuchung fanden sich sehr diskrete Zeichen einer sensomotorischen Hemisymptomatik linksseitig, so dass wir zum Ausschluss, bzw. Dokumentation einer relevanten Hirnparenchym-Verletzung eine erneute Bildgebung empfehlen, diese möchte Herr Riviezzo vor Ort durchführen lassen” (doc. 34).
In data 19 novembre 2012 l’assicurato è stato quindi esaminato dal Dr. __________, spec. FMH in neurologia e primario della Clinica __________ di __________ (doc. 46).
Nel rapporto del 28 dicembre 2012 il Dr. __________ ha posto la seguente diagnosi:
" (...)
Esiti di incidente del 15.05.12 con trauma cranio-encefalico su violento colpo al viso a sinistra con:
- Fratture a sinistra: all'arco zigomatico, del seno mascellare, della parete infero laterale dell'orbita
- Trauma di accelerazione e decelerazione (prevalentemente laterale) della colonna cervicale
- Probabile trauma encefalico
Con oggi:
- Emisindrome sinistra prevalentemente sensibile e con discreti deficit motori
- Cefalee postraumatiche
- Disturbi al viso e alla mascella a sinistra (con disturbi della sensibilità esterna e enorale e della masticazione)
- Deficit neuropsicologici leggeri sotto forma di disturbi dell' attenzione sostenuta, della memoria verbale a breve e a lungo termine, di funzioni esecutive e del ragionamento visuo-spaziale (vedi rapporto dettagliato allegato)
- Sindrome ansiosa di tipo postraumatico reattivo." (doc. 46, pag. 3)
Il Dr. __________ ha quindi indicato che è stato necessario eseguire una RM cerebrale (in data 7 dicembre 2012, doc. 53) e cervicale (in data 11 dicembre 2012, doc. 54) per chiarire i disturbi della sensibilità al viso a sinistra. Dalla RM non sono state tuttavia evidenziate delle lesioni rilevanti a livello neuro-radiologico (doc. 46, pag. 3). A suo parere i deficit oggettivati possono essere spiegati “nell'ambito di disturbi neuronali che non sono potuti essere messi in evidenza tramite RM. La sintomatologia sensibile addotta dal paziente e i referti del neurostato non erano presenti prima del trauma in questione e non ci sono indizi per una presenza di questi sintomi prima dell'accaduto” (doc. 46, pag. 3).
A mente dello specialista, la sintomatologia che presenta l’assicurato è di origine psico-organica. Non si sono potute mettere in evidenza, tramite risonanza magnetica circa sei mesi mesi dopo il trauma, indizi diretti o indiretti per lesioni cerebrali tali da poter spiegare in modo specifico i deficit constatati. Secondo il Dr. __________ “la presenza di una sindrome reattiva di tipo ansioso può contribuire ad accentuare la sintomatologia a livello cognitivo, ma è da ritenere molto probabile l’origine organica, data anche la presenza della discreta emisindrome sinistra accompagnata da disturbi della sensibilità evocanti una origine centrale” (doc. 46, pag. 5).
L’assicurato è stato visitato - per l’aspetto psichiatrico - dal Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale in data 29 maggio 2013 ha posto la diagnosi di “Sindrome da disadattamento reazione ansioso-depressiva (ICD10: F43.2). Stato dopo frattura zigomo e seno mascellare sx (15.5.2012) dopo aggressione. Disturbi neuropsicologici di leggera entità” (doc. 88). Il paziente – secondo il Dr. __________ – non soffre di un disturbo psichiatrico maggiore, ma di un disturbo dell’adattamento (doc. 88).
Agli atti vi è quindi il rapporto del 30 luglio 2013 del Dr. __________, spec. FMH in medicina interna, il quale ha posto la diagnosi di “1) Trauma cranio-facciale il 15.05.2012, operato il 23.05.2013 per: - Frattura arco-zigomatica sinistra.
- Frattura del seno mascellare sinistro (parete anteriore, posteriore e laterale). – Frattura della parete intero laterale dell’orbita sinistra. 2) Trauma d’accelerazione – decelerazione della colonna cervicale. 3) Probabile trauma encefalico con:
- Emisindrome discreta a sinistra. - Deficit neuropsicologici leggeri. – Sindrome ansiosa post-traumatica reattiva” (doc. 79).
Il Dr. __________ ha chiarito che vede il paziente solo occasionalmente e, praticamente solo su sua convocazione. Inoltre l’assicurato non ha mai chiesto alcuna prescrizione di cure o medicamenti (doc. 79).
RI 1 è stato quindi valutato nuovamente dal punto di vista neuropsicologico in data 12 luglio 2013 (la prima volta era stato il 19 novembre 2012, doc. 45). La psicologa della Clinica __________, __________, nel rapporto del 17 luglio 2013 ha evidenziato dei deficit neuropsicologici caratterizzati da: “- deficit di attenzione sostenuta e selettiva; - deficit di memoria verbale a lungo termine; - alle funzioni esecutive, riduzione della fluenza verbale semantica, lieve riduzione della fluenza non verbale e rallentamento a diverse prove cronometrate; deficit del ragionamento visuo-spaziale” (doc. 80). Rispetto alla valutazione del 2012 la psicologa non ha riscontrato miglioramenti dei disturbi neuropsicologici che rimangono di entità da lieve a media (doc. 80).
Il Dr. __________ ha valutato l’assicurato dal punto di vista neurologico ancora il 17 settembre 2013 e ha posto in sostanza la medesima diagnosi del 2012. Alla domanda della CO 1 se i disturbi soggettivi possono essere oggettivati, il Dr. __________ ha risposto che per quanto riguarda i deficit senso-motori dell’emisoma di sinistra, i disturbi addotti dall’assicurato sono oggettivabili a livello dell'esame oggettivo neurologico. È presente – secondo il neurologo – una emisindrome sinistra prevalentemente sensibile e con discreti deficit motori prevalentemente distali (doc. 89)
Secondo il Dr. __________, i deficit neuropsicologici messi in luce dalla valutazione non sono di gravità tale da spiegare completamente il crollo delle possibilità cognitive riferite dal paziente, in quanto la RM cerebrale del 7 dicembre 2012 (doc. 53) non ha mostrato lesioni focali che possano spiegare i deficit del paziente a livello cognitivo. A suo parere la sindrome ansiosa di tipo post-traumatico reattivo gioca un ruolo importante nel peggiorare le prestazioni cognitive del paziente (doc. 89).
Per quanto riguarda le cefalee post-traumatiche, a mente del neurologo, non è possibile oggettivare questi disturbi, mentre i disturbi della sensibilità al viso e alla mascella a sinistra addotti dal paziente possono invece essere oggettivati dalle lesioni subìte (doc. 89).
Il ricorrente è quindi stato valutato – in data 10 ottobre 2013 –anche dal Dr. __________, spec. FMH in chirurgia e esperto in medicina infortunistica, il quale nel rapporto del 7 gennaio 2014 ha diagnosticato: “esiti di infortunio in data 15 maggio 2012 a seguito del quale il paziente ha subito trauma cranio-encefalico su colpo al viso a sinistra, specificatamente con le seguenti lesioni • fratture dell'arco zigomatico, del seno mascellare e della parete inferiore dell'orbita a sinistra, trattato cruentemente mediante osteosintesi, concotomia, revisione e reposizione e osteosintesi; • trauma di accelerazione e decelerazione prevalentemente laterale della colonna cervicale, di grado 0-1 secondo classe Quèbec; • probabile trauma encefalico con conseguenti deficit neuropsicologici di entità da lieve a media, emisindrome sensitiva a sinistra con minimi deficit motorici prevalentemente distali; • cefalee post-traumatiche e turbe di sensibilità all'emiviso sinistro (zigomo, mascella, mucosa orale, guancia) con lievi turbe di masticazione; • sindrome da disadattamento con reazione ansioso depressiva post-traumatica” (doc. 112).
Lo specialista ha rilevato la necessità di una presa a carico di “accompagnamento neuropsicologico”. A suo parere finchè la vertenza penale non si concluderà la situazione di disagio del paziente “rischia d’incancrenirsi” (doc. 112).
Secondo il Dr. __________ vi è inabilità lavorativa totale per ulteriori 8-10 mesi “dopodichè si potrà rivalutare l’aspetto professionale a dipendenza dei progressi che interverranno dal profilo psichico e neuropsicologico” (doc. 112).
Con scritto del 5 marzo 2014 il Dr. __________ della __________ di __________, Centro specializzato in chirurgia facciale e della mandibola, ha risposto alle domande poste dalla CO 1 il 4 marzo 2014. In merito all’oggettivazione dei disturbi lamentati dall’assicurato, il Dr. __________ ha fornito il proprio punto di vista:
" (…)
Ad 1.: Bei den von Herrn RI 1 beschriebenen Beschwerden handelt es sich in erster Linie aus unserer Sicht um ein neurologisches Krankheitsbild, welches deshalb von unserer Seite nicht weiter objektivierbar ist, da es sehr wahrscheinlich mit dem erlittenen Schädel-Hirn-Trauma zusammenhängt. Die versorgte Fraktur ist problemlos abgeheilt und bei den klinischen Nachkontrollen konnten keinerlei Hinweise dafür gefunden werden, dass eine kieferchirurgische Ursache für die beschriebenen Beschwerden besteht. Die letzte Nachkontrolle an unserem Zentrum fand am 18.11.2013 statt, anlässlich der einwandfreie postoperative Verhältnisse noch einmal dokumentiert werden konnten. Um sämtliche Möglichkeiten noch auszuschliessen, wurde eine Teil-Entfernung des in situ befindlichen Osteosynthesematerials am Jochbein links in Lokalanästhesie vorgenommen. Der diesbezügliche postoperative Verlauf gestaltete sich ebenfalls komplikationslos (doc. 116).
2.9. Chiamato a pronunciarsi nella concreta evenienza, il TCA rileva che gli elementi esposti al precedente considerando, frutto di ripetuti e approfonditi accertamenti clinici e radiologici, sono sufficienti per concludere, perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che i disturbi lamentati da RI 1 non correlano con un danno infortunistico oggettivabile.
In tale contesto va ricordato che, per poter parlare di lesioni traumatiche oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti devono essere confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente (STF 8C_421/2009 del 2 ottobre 2009 consid. 3 e sentenze ivi citate; cfr. pure DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122).
In questo senso, in una sentenza pubblicata in SVR 4-5/2009 UV 18, p. 69ss., il TF ha precisato che reperti clinici quali miogelosi, dolori alla digitopressione del collo oppure limitazioni nella mobilità del rachide cervicale, non possono di per sè essere qualificati quale chiaro substrato organico dei disturbi (si veda pure la STF 8C_416/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3.2).
L’Alta Corte ha, altresì, statuito che nemmeno le cefalee costituiscono la prova della presenza di un danno organico di natura infortunistica, sebbene esse possano essere classificate secondo la Classificazione Internazionale delle Cefalee (ICHD-II) della International Headache Society (cfr. SVR 2008 UV 2 p. 3; STF 8C_680/2010 del 4 febbraio 2011 consid. 3.2).
In una sentenza U 273/06 del 9 agosto 2006 consid. 3.3, il TFA ha confermato che, per costante giurisprudenza, la neuropsicologia non è di per sè atta a dimostrare l’esistenza di disfunzioni cerebrali organiche derivanti da un infortunio.
L’Alta Corte nella DTF 140 V 290 ha invece lasciata aperta la questione se l’emicrania sia da annoverare in un quadro clinico oggettivabile (consid. 3.3.1.).
Secondo il Tribunale federale, in ambito AI il diritto all’indennità per una sindrome, sia oggettivabile sia non oggettivabile, presuppone in entrambi i casi un apprezzamento medico comprensibile degli effetti del danno alla salute sulla capacità al lavoro e al guadagno. Difficoltà nell'accertamento dei fatti o nel fornire la prova possono necessitare la presa in considerazione - se del caso procurandosi informazioni esteriori all'anamnesi - di altri ambiti della vita, segnatamente di comportamenti durante il tempo libero o gli impegni familiari. Se gli effetti di una sintomatologia dolorosa oggettivabile o non oggettivabile (secondo la diagnostica per immagine) sulla capacità di lavoro rimangono vaghi e indeterminati, benché abbiano avuto luogo indagini curate e complete, e le limitazioni non possono essere giustificate se non tramite indicazioni soggettive fornite dalla persona assicurata, la prova a fondamento della pretesa non è (e non può nemmeno essere) presentata. L'assenza di prova deve essere sopportata dalla persona assicurata (consid. 4.2).
Dalla documentazione precedentemente esposta emerge che i deficit senso-motori dell’emisoma di sinistra e i disturbi della sensibilità al viso e alla mascella a sinistra, sebbene il neurologo li inquadri come deficit oggettivati a livello neurologico (cfr. consid. 2.8.), al tempo stesso ha indicato che i deficit oggettivati possono essere spiegati nell’ambito di disturbi neuronali che “non sono potuti essere messi in evidenza tramite RM” (cfr. rapporto del 28 dicembre 2012, pag.3, doc. 46).
Per quanto riguarda invece i deficit neuropsicologici, come anche le cefalee post-traumatiche non sono stati oggettivati dal Dr. __________. A proposito di queste ultime, il TCA osserva che dalla documentazione agli atti emergono al riguardo per lo più delle dichiarazioni soggettive dell’assicurato, motivo per cui, richiamati i principi sviluppati dall’Alta Corte nella DTF 140 V 290, ci si potrebbe chiedere se l’esistenza stessa del disturbo é stata resa plausibile.
Ad ogni modo, anche volendo ammettere che, mediante i rapporti del Dr. __________, l’insorgente ha fornito la prova di plausibilità circa l’esistenza del disturbo, visto che per ammissione dello stesso neurologo il disturbo non ha potuto essere oggettivato mediante i mezzi diagnostici a disposizione
(“non c’è la possibilità di oggettivare questi disturbi, ma il tipo di trauma subito dal paziente con il coinvolgimento della testa e del collo (vedi diagnosi) possono spiegare l’origine delle cefalee accusate dal paziente, come pure la localizzazione e tendenza evidente alla cronicizzazione”, cfr. doc. 89), il relativo obbligo a prestazioni della CO 1 non potrebbe comunque essere ammesso, posto che fa difetto l’adeguatezza del nesso causale con l’infortunio del maggio 2012, così come verrà diffusamente dimostrato in seguito (cfr. consid. 2.11).
Ne discende che, richiamata anche la giurisprudenza suindicata, secondo il TCA non vi sono elementi per discostarsi dalle conclusioni della CO 1.
Questa Corte ritiene quindi che non vi sia la necessità di dar seguito alla richiesta dell’insorgente di rinviare gli atti all’amministrazione per compiere ulteriori accertamenti medici (cfr. doc. I, pag. 11).
2.10. In assenza di un sufficiente sostrato organico oggettivabile, come è il caso nella presente fattispecie (si veda il consid. 2.9.), occorre procedere a un esame specifico dell’adeguatezza.
Secondo la giurisprudenza federale, l’esame dell’adeguatezza del legame causale può però avvenire, al più presto, quando l’assicuratore contro gli infortuni, in virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, è tenuto a chiudere un caso (con interruzione delle prestazioni di corta durata e con esame del diritto a una rendita di invalidità e a un’IMI). Tale momento è dato quando dalla continuazione della cura medica non vi è più da attendersi dei notevoli miglioramenti e quando eventuali provvedimenti integrativi dell’assicurazione per l’invalidità si sono conclusi (cfr. DTF 134 V 109 consid. 4.3 con riferimenti).
Nel caso di specie, non vi sono in discussione provvedimenti integrativi dell’AI, motivo per cui è determinante il momento in cui si è stabilizzato lo stato di salute del ricorrente.
Ora, dalle valutazioni neurologiche del Dr. __________ del 7 settembre 2012 (doc. 46) e del 17 settembre 2013 (doc. 89) emerge uno stato neurologico sovrapponibile, come anche dalle indagini neuropsicologiche del 19 novembre 2012 e del 12 luglio 2013 (cfr. doc. 45 e 80).
Dal referto del 5 marzo 2014 della __________ di __________ si evince poi uno stato di salute sostanzialmente guarito (doc. 116).
Se ne deduce pertanto che, al più tardi al momento in cui la CO 1 ha chiuso il caso (fine aprile 2014), il suo stato di salute poteva essere senz’altro ritenuto stabilizzato ai sensi della giurisprudenza appena menzionata.
Non permette una diversa valutazione della fattispecie il referto del Dr. __________ del 7 gennaio 2014 (doc. 112), in quanto in primis il sanitario si è sostanzialmente espresso su di un disagio psichico dell’assicurato, peraltro non di sua competenza, legato alla vertenza penale. Inoltre, egli ha indicato una presa a carico di tipo ergoterapico che, a mente dell’Istituto assicuratore (cfr. risposta del 5 gennaio 2015, doc. III) e dello scritto del Centro di ergoterapia __________ (doc. 118) è stata seguita solo cinque volte dal ricorrente.
Assodato dunque che all’amministrazione non può essere rimproverato di aver prematuramente chiuso la pratica, si pone la questione di sapere se l’esame dell’adeguatezza debba avvenire in base alla prassi sviluppata nella DTF 117 V 359ss. relativamente ai “colpi di frusta” e precisata nella DTF 134 V 109 oppure secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133ss.).
Preso atto che, secondo il rapporto del 28 dicembre 2012 del Dr. __________, l’assicurato è stato vittima di un trauma di accelerazione e decelerazione (prevalentemente laterale) della colonna cervicale (cfr. doc. 46, pag. 3), in ossequio alla giurisprudenza già precedentemente citata (cfr. STF 8C_101/2013 del 31 maggio 2013), l’adeguatezza deve essere valutata in applicazione dei criteri sviluppati in materia di “colpo di frusta”.
2.11. Il TCA ritiene che la questione relativa all’esistenza del nesso di causalità naturale tra l'infortunio e il danno alla salute possa rimanere insoluta (cfr., in proposito, SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 3c; STF U 17/07 del 30 ottobre 2007, consid. 3, U 606/06 del 23 ottobre 2007, consid. 4 e U 299/05 del 28 maggio 2007, consid. 5.2), visto che l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore LAINF va comunque negato facendo difetto l’adeguatezza.
Nel valutare l'adeguatezza del legame causale, occorre avantutto procedere alla classificazione dell’infortunio occorso all’assicurato il 15 maggio 2012.
L’evento in questione è così stato descritto nel verbale di interrogatorio del 25 luglio 2012 di RI 1:
" (…)
Spostandomi, rimanendo però all'interno del centro commerciale __________, mi sono recato davanti al negozio di tintoria. Qui sono stato raggiunto dai due e, mentre stavo parlando con la compagna di __________, lui mi ha tirato un violentissimo pugno sul lato sinistro del volto. Il colpo è stato talmente forte che sono rimasto stordito e subito ho chiesto al responsabile della tintoria di chiamare la Polizia." (doc. 44).
Dal verbale di interrogatorio del 23 agosto 2012 di __________ emerge invece la seguente versione:
" (…)
Dalla cassa veloce mentre "discutevamo" siamo arrivati nella zona lavanderia, dopo aver sentito le sue parole, ero soddisfatto della risposta, anche perchè mia moglie era presente ed ha potuto sentire la sua "banale giustificazione".
Mi sono girato, perchè me ne stavo andando, lui ha accompagnato il suo "vada,vada" tirandomi una manata sulla spalla che di conseguenza è andata ad urtare la faccia di mio figlio, facendolo cambiare espressione.
A quel punto non ci ho più visto, di conseguenza il mio istinto ha fatto si che andassi a colpire con la mano destra aperta la guancia sinistra di RI 1.
A verbale RI 1 ha dichiarato che: "Qui sono stato raggiunto dai due e, mentre stavo parlando con la compagna di __________, lui mi ha tirato un violentissimo pugno sul lato sinistro del volto. Il colpo è stato talmente forte che sono rimasto stordito e subito ho chiesto al responsabile della tintoria di chiamare la Polizia.
D7: Cosa ha da dichiarare in merito?
R7: No, a RI 1 ho tirato solo uno schiaffo non un pugno."
(doc. 44)
L’Istituto assicuratore ha classificato l’evento in questione nella categoria media al confine della categoria degli infortuni di leggera entità (cfr. doc. 138). Per contro, l’insorgente ha descritto l’evento come “una vera e propria aggressione” verbale e fisica che è sfociata in un decreto d’accusa per lesioni gravi (doc. I, pag. 6).
A titolo di confronto, va segnalato che il Tribunale federale, in una sentenza 8C_254/2009 del 19 marzo 2010 consid. 3.3.2, ha giudicato allo stesso modo l’infortunio in cui un assicurato era stato colpito al volto con un violento pugno dal portiere di un night-club, ciò che gli aveva fatto perdere conoscenza. I sanitari avevano poi diagnosticato la frattura del mascellare inferiore, una ferita aperta del labbro e della cavità orale, la frattura del malleolo esterno della caviglia, la lesione traumatica superficiale di altre parte della testa, nonchè lesioni traumatiche del polmone.
L’Alta Corte ha parimenti qualificato di media gravità in senso stretto, il sinistro in cui un assicurato aveva ricevuto un pugno alla guancia sinistra, era caduto a terra e rimasto privo di sensi per breve tempo, riportando finalmente una ferita lacero-contusa nonchè una commozione cerebrale (cfr. STFA U 37/94 del 21 agosto 1997, riassunta in SZS 2011 p. 441s.).
Da notare che il TF, in una sentenza U 503/06 del 7 novembre 2007 consid. 6, ha classificato fra gli infortuni di media gravità ma al limite di quelli leggeri, il sinistro in cui un assicurato era stato colpito tre volte alla testa con il pugno, lamentando in tal modo una leggera commozione cerebrale.
Nella sentenza 35.2013.43 del 9 gennaio 2014 questa Corte ha classificato come infortunio di media gravità in senso stretto, il caso di un bagnino colpito al viso con un pugno che, dopo aver perso conoscenza per un minuto e mezzo circa, ha riportato una commotio cerebri con ferita lacero-contusa occipitale e una contusione facciale.
Effettivamente, ci si può chiedere se l’infortunio in questione non debba essere qualificato come infortunio di media gravità in senso stretto. La questione può tuttavia restare aperta poichè anche classificando l’evento occorso all’insorgente nella categoria di infortuni di grado medio in senso stretto, l’esito del ricorso non può essere quello che auspica l’assicurato.
In tale eventualità, il giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.5.. Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, è necessario che un fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri.
In una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 2010 UV Nr. 25 p. 100 seg., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che fanno parte della categoria di grado medio vera e propria -, devono essere adempiuti almeno tre dei criteri di rilievo affinchè possa essere riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.
All’infortunio occorso a RI 1 va riconosciuta una certa drammaticità, ma non una particolare drammaticità.
Al riguardo, è utile precisare che, secondo la giurisprudenza, il criterio in questione è da valutare oggettivamente e non in base alle sensazioni soggettive, rispettivamente ai sentimenti di paura provati dalla persona assicurata. In ogni infortunio di media gravità è insita una certa spettacolarità, la quale non è tuttavia ancora sufficiente per ritenere adempiuto il criterio (consid. 3.5.1 non pubblicato della DTF 137 V 199). Occorre considerare la dinamica dell’infortunio in quanto tale e non il danno alla salute che ne è conseguito. Non si tiene conto del successivo processo di guarigione (cfr. STF 8C_738/2011 del 3 febbraio 2012 consid. 7.3.1).
Del resto, va evidenziato che anche il TF, nella fattispecie oggetto della sentenza 8C_254/2009 citata in precedenza, non ha ritenuto adempiuto tale criterio (cfr. il consid. 3.3.3: “En particulier, la violence du coup de poing et son imprèvisibilitè ne suffisent pas, (…), à qualifier les circostances de l’accident de particulièrement dramatiques ou impressionnantes.”).
Quelle riportate dal ricorrente - la frattura dell’arco zigomatico sinistro, del seno mascellare sinistro (parete anteriore, posteriore e laterale) e della parete infero laterale dell’orbita sinistra -, non costituiscono delle lesioni somatiche gravi o particolarmente idonee a provocare un'elaborazione psichica abnorme (in questo stesso senso, si veda ad esempio la STF 8C_52/2008 del 5 settembre 2008 consid. 8.2 riguardante un assicurato che, caduto dopo essere stato urtato da un’autovettura, aveva accusato una commotio cerebri, una contusione toracica a destra con una serie di fratture costali, nonchè alcune ferite lacero-contuse alla parte sinistra del volto; neppure nella più volte menzionata STF 8C_254/2009, il criterio in questione è stato giudicato realizzato).
Nessun elemento all’inserto permette inoltre di ravvisare gli estremi per ammettere la presenza di una cura medica errata e notevolmente aggravante gli esiti dell’infortunio. Del resto, secondo la giurisprudenza, questo criterio non può già essere considerato realizzato quando un determinato provvedimento medico non si rivela finalmente efficace (cfr. SVR 2009 UV 41 p. 142 consid. 5.6.1).
Questo Tribunale ritiene che non si possa nemmeno sostenere che la cura medica dipendente dall'evento infortunistico sia stata protratta e gravosa.
Le carte processuali dimostrano, in effetti, che l’assicurato è stato sottoposto in data 23 maggio 2012 a un intervento al pavimento orbitale, con degenza di due giorni, presso la __________ (doc. 7) e successivamente il 18 novembre 2013 a un intervento ambulatoriale di asportazione del materiale osteosintetico, senza complicazioni, presso la medesima clinica (doc. 101).
Dal resoconto del “Care Manager” della CO 1 del 10 agosto 2012 (dodici settimane dopo l’infortunio) emerge che l’assicurato “non ha mai avuto un medico curante, non pensava di averne bisogno. Ora si è rivolto ad un medico di __________ “pro-forma” ma non ricorda il nome. Trattasi di medico generico” (doc. 18).
Successivamente, la cura medica è essenzialmente consistita nell’assunzione di farmaci (antidolorifici, antinfiammatori e antidepressivi, vedi referti Dr. __________, doc. 70, 88).
Nello scritto del 30 luglio 2013 il Dr. __________ ha indicato alla CO 1 di aver visto il paziente “solo occasionalmente, e praticamente solo su mia convocazione”. Inoltre, l’assicurato “non ha mai chiesto alcuna prescrizione di cure o medicamenti” (doc. 79).
Conformemente alla giurisprudenza, provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo (cfr. STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la somministrazione di farmaci antidolorifici (cfr. STF 8C_507/2010 del 18 ottobre 2010 consid. 5.3.4), non fanno parte della cura medica ai sensi del criterio in discussione. Inoltre, provvedimenti quali la fisioterapia, la chiropratica, l’agopuntura, la terapia cranio-sacrale, l’osteopatia, nonchè le sedute di neuropsicologia/psicoterapia, non possono essere definiti come particolarmente gravosi (cfr. STF 8C_726/2010 del 19 novembre 2010 consid. 4.1.3 e 8C_655/2010 del 15 novembre 2010 consid. 4.2.4 e riferimenti).
Il TF ha del resto deciso in questo senso in una sentenza 8C_401/2009 del 10 settembre 2009 consid. 3.4.3, riguardante un assicurato, vittima di un trauma distorsivo cervicale, che aveva beneficiato, oltre a una terapia antidolorifica medicamentosa, di una riabilitazione stazionaria e di fisioterapia ambulatoriale, nonchè, in seguito, anche di cure psichiatriche/psicoterapiche, e in una sentenza 8C_387/2011 del 20 settembre 2011 consid. 3.3.3, concernente un assicurato, vittima di un incidente stradale con commotio cerebri e contusione del rachide lombare, il cui trattamento era consistito essenzialmente in controlli presso il medico curante e in sedute di fisioterapia. L’Alta Corte ha ritenuto che nemmeno la degenza in clinica nel periodo 20 novembre 2007-17 gennaio 2008, la seguente ergoterapia ambulatoriale e l’ulteriore ospedalizzazione dal 20 luglio al 21 agosto 2008, potevano giustificare la realizzazione di questo criterio, precisato che per la realizzazione del criterio della specifica cura medica protratta e gravosa, la prassi pone delle esigenze decisamente più elevate.
Anche il criterio del decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute non è adempiuto. In merito è utile sottolineare che dalla cura medica e dai notevoli disturbi non si può dedurre un decorso sfavorevole e/o delle complicazioni rilevanti. Sono inoltre necessarie delle circostanze particolari che hanno pregiudicato la guarigione, in casu inesistenti. L’assunzione di molti medicamenti e l’esecuzione di diverse terapie non basta per ammettere questo criterio. Lo stesso vale per il fatto che, nonostante regolari terapie, l’assicurato lamenta ancora disturbi e non ha raggiunto una (completa) capacità lavorativa (cfr. STF 8C_80/2009 del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e riferimenti).
In queste condizioni, può rimanere indeciso se siano adempiuti il criterio dei notevoli disturbi e quello dell’importante incapacità lavorativa, malgrado i documentati sforzi intrapresi, poichè questi criteri da soli - in presenza di un infortunio appartenente alla categoria di grado medio vera e propria -, non potrebbe comunque giustificare l’adeguatezza del nesso di causalità (cfr. RDAT 2003 II n. 67 p. 276, U 164/02 consid. 4.7; RSAS 2001 p. 431, U 187/95).
2.12. Infine, il ricorrente ha censurato la decisione impugnata, in quanto non avrebbe accertato il diritto all’indennità per menomazione all’integrità (IMI).
Rettamente l’amministrazione ha respinto questa argomentazione, in quanto dalla documentazione medica agli atti non emerge che l’assicurato abbia subìto una menomazione importante e durevole all'integrità fisica, mentale o psichica.
Dal referto del 5 marzo 2014 della __________ di __________ risulta che la frattura zigomatica è risolta: “Die versorgte Fraktur ist problemlos abgeheilt” (doc. 116), mentre per quanto riguarda le cefalee, i limiti dovuti all’emisindrome sinistra e i deficit neuropsicologici che il Dr. __________ non esclude siano permanenti (cfr. doc. 46, pag. 4), già è stato detto che non sono stati oggettivati (vedi consid. 2.9.).
In esito a quanto precede, il TCA deve concludere che i disturbi denunciati dall’insorgente dopo il 30 aprile 2014, non costituivano più una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico occorsogli il 15 maggio 2012.
Se ne deduce quindi che l’assicuratore resistente era legittimato a porre fine alle proprie prestazioni a contare dal 1° maggio 2014.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti