Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2014.108

 

mm

Lugano

26 maggio 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 30 novembre 2014 di

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 5 novembre 2014 emanata da

 

CO 1

rappr. da: RA 1 

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   In data 30 gennaio 2014, RI 1, a quell’epoca al beneficio delle prestazioni di disoccupazione e assicurato contro gli infortuni presso l’CO 1, é caduto dalle scale di casa e ha riportato, secondo il rapporto 24 febbraio 2014 del dott. __________, traumi contusivi a livello lombare/paralombare a destra, occipitale e del polso sinistro (cfr. doc. 15).

 

                                         L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 15 luglio 2015, l’assicuratore ha dichiarato estinto il diritto all’indennità giornaliera a far tempo dal 1° giugno 2014 e quello alla cura medica al termine del ciclo di fisioterapia in corso (cfr. doc. 59).

 

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato personalmente (cfr. doc. 61), in data 5 novembre 2014, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 93).

 

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 30 novembre 2014, RI 1 ha chiesto che l’CO 1 venga condannato a versagli ulteriori indennità giornaliere per i mesi di giugno, luglio e agosto 2014, argomentando in particolare quanto segue:

 

" (…).

… capisco che é molto strano scrivere a mano come una volta, ma sono stato molto deluso dalla CO 1 e che non ho più voglia di usare il computer o di rivolgermi a un avvocato o ai sindacati per far valere i miei diritti, perché la CO 1 ormai ha deciso non vogliono, ingiustamente per me, pagarmi tre mesi. (…).

In pratica sono caduto dalle scale alla fine di gennaio 2014, sono stato pagato fino alla fine di maggio per colpa del dott. __________ che visitandomi mi dice che ho l’artrosi che per me non centra niente con i fortissimi dolori muscolari che avevo e non riuscivo neanche a girare il collo. Poi andando dal dott. __________ lui mi ha salvato facendomi una sua cura che mi ha fatto guarire alla fine di agosto.

Allora mi chiedo perché non devono pagarmi i mesi di giugno, luglio e agosto? I certificati del dott. __________ non valgono niente?

Loro dicono che hanno scoperto che sono stato dal dott. __________ a __________, che da bambino soffro di emicrania. Prima di tutto io gli ho detto già che sono stato dal dott. __________, ma poi non capisco cosa significa, perché soffro di emicrania, questo non significa che non possa scivolare e farmi male.”

                                         (doc. I)

 

                               1.4.   L’CO 1, in risposta, postula che l’impugnativa dell’assicurato venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

 

                               1.5.   In corso di causa, l’insorgente si é in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc. V).

 

                                         L’assicuratore resistente si é espresso al riguardo in data 2 febbraio 2015 (doc. VIII).

 

                               1.6.   Il 17 febbraio 2015 al TCA é pervenuto un ulteriore scritto dell’assicurato (cfr. doc. IX).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   L’oggetto della lite é circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a porre termine alle indennità giornaliere a contare dal 1° giugno 2014, oppure no.

 

                               2.2.   Secondo l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.

 

                                         Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività.

 

                                         L’entità dell’incapacità lavorativa (e, quindi, il diritto all’indennità giornaliera ex art. 16 LAINF) deve essere valutata considerando le mansioni che l’assicurato è concretamente chiamato a compiere nell’esercizio della sua abituale professione.

 

                                         Nella RAMI 2004 U 529, p. 572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.

 

                                         La questione di sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei fatti forniti dal medico.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.

                                         Determinante ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27
p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid. 2).

                                         L'assicurato che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.

                                         Carenze di volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più, considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 91).

 

                               2.3.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

 

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

 

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

 

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

 

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.

                                         Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

 

                               2.4.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

 

                               2.5.   Nel caso di specie, dalle tavole processuali risulta che, in data 30 gennaio 2014, RI 1 é caduto dalle scale di casa.

 

                                         Con rapporto del 24 febbraio 2014, il dott. __________, spec. FMH in medicina interna, ha riferito che il suo paziente aveva riportato traumi contusivi al rachide lombare a destra, in sede occipitale e al polso sinistro (doc. 15; si veda pure il doc. 82).

 

                                         Il 1° aprile 2014 ha avuto luogo una visita medica di controllo a cura del dott. __________, spec. FMH in chirurgia generale e della mano.

                                         In quell’occasione, il ricorrente ha riferito che i disturbi riguardavano principalmente il rachide cervicale, con difficoltà a muovere il collo, specialmente di prima mattina, e occasionali cefalee. Il medico di circondario ha quindi disposto una visita presso il reumatologo dott. __________ “… per eventualmente praticare delle manipolazioni oltre alla fisioterapia già in corso”, ottenendo al riguardo l’accordo dell’assicurato (cfr. doc. 26, p. 3).

 

                                         Con rapporto del 24 aprile 2014, il medico curante ha fatto stato della persistenza di “… dolori a livello della colonna cervicale-occipitale, in particolare a muovere il collo specialmente di prima mattina, verso destra maggiormente. Non deficit neurologici associati”, mentre che alla regione lombare e al polso sinistro i disturbi era scomparsi.

                                         Il dott. __________ ha quindi previsto una ripresa dell’attività lavorativa in misura completa a decorrere dal 1° maggio 2014 (doc. 36).

 

                                         Con certificato datato 30 aprile 2014, lo stesso dott. __________ ha però attestato un’ulteriore piena inabilità lavorativa, per il periodo 1° - 18 maggio 2014 (cfr. doc. 37).

 

                                         RI 1 é stato visitato dal dott. __________, spec. FMH in medicina interna e malattie reumatiche, in data 13 maggio 2014. Dal relativo referto risulta che lo specialista ha refertato, all’esame radiologico, “… una condrosi sino ad osteocondrosi C5/C6 e soprattutto uncartrosi C5/C6 con presenza di osteofiti, ciò che spiega uin parte anche la diminuita mobilità che quindi doveva già essere presente prima dell’infortunio in quanto tali osteofiti non possono essere conseguenza di quest’ultimo.”. All’esame clinico, egli ha invece riscontrato una colonna cervicale con riduzione della rotazione verso destra sia in posizione neutrale che in estensione, nonché una spiccata dolenzia a livello di C2/C3 e toracale sul lato destro.

                                         Per quanto riguarda invece la capacità lavorativa, il dott. __________ si é espresso nei seguenti termini:

 

" (…).

In merito alla capacità lavorativa ho cercato di essere chiaro con il paziente che ogni volta dice “Sì riprendo a lavorare” ma poi non lo fa, ho attestato ancora un’inabilità al massimo fino a fine mese, dal primo di giugno per me non esistono più le condizioni per inabilità lavorativa. La diminuita mobilità sarà probabilmente definitiva alla luce dell’alterazione degenerativa ma non causa inabilità lavorativa.”

                                         (il corsivo é del redattore)

 

                                         Il sanitario ha infine riferito di essere stato contattato dall’insorgente allo scopo d’ottenere un prolungo dell’inabilità, ma di averlo rifiutato (cfr. doc. 40, p. 2).

 

                                         In data 13 giugno 2014, il dott. __________ ha certificato che il suo paziente era stato nel frattempo visitato dal dott. __________, il quale aveva attestato una piena capacità lavorativa dal 1° giugno 2014 (doc. 49).

 

                                         Il 18 giugno 2014 l’amministrazione ha ricevuto un certificato dell’internista dott. __________, attestante una totale incapacità lavorativa dal 1° al 30 giugno 2014 (cfr. doc. 51).

                                         Con rapporto datato 23 giugno 2014, il nuovo curante di RI 1 ha precisato che quest’ultimo lamentava “… dei dolori alla regione cervicale dovuti a dei trigger del trapezio a sinistra …” (doc. 53).

                                         La piena inabilità lavorativa é poi stata prolungata sino al 31 agosto 2014, in ragione della presenza di “cervicalgie muscolo tensive con cefalea” (doc. 60).

 

                                         Consultato dall’amministrazione in merito all’inabilità attestata dal dott. __________, il medico di circondario l’ha giudicata ingiustificata (cfr. doc. 56 e doc. 66).

 

                                         Nel corso della procedura di opposizione é emerso che l’assicurato aveva nel frattempo (il 15 maggio 2014) consultato privatamente il neurologo dott. __________. Dal suo rapporto datato 16 maggio 2014 risulta in particolare che l’assicurato lamentava frequenti crisi di cefalea, presenti fin dall’età scolastica, probabilmente favorite da un consumo eccessivo di analgesici (cfr. doc. 79, p. 2).

 

                                         In data 26 agosto 2014 il ricorrente é stato sottoposto a una RMN cervicale, esame che ha segnatamente evidenziato, a livello di C5-C6, un quadro degenerativo significativo con riduzione dello spazio intersomatico, spondilosi ed artrosi uncovertebrale con segni di iniziale restringimento del canale spinale e dei forami di coniugazione, in special modo il sinistro nonché, a livello di C6-C7, un quadro degenerativo discreto con tendenza a una certa spondilosi ed artrosi uncovertebrale senza stenosi di rilievo del canale spinale ma tendenza a un certo restringimento foraminale (cfr. doc. 84).

 

                                         In occasione della visita fiduciaria del 30 settembre 2014, il dott. __________ ha confermato che l’assicurato aveva ritrovato una piena capacità lavorativa a partire dal 1° giugno 2014. D’altro canto, preso atto che le indagini compiute avevano dimostrato l’assenza di lesioni traumatiche, egli ha dichiarato estinto il nesso di causalità naturale con l’evento traumatico del gennaio 2014, a far tempo dal 1° ottobre 2014 (doc. 89, p. 4: “In base alla visita medica odierna e in base agli esami strumentali radiologici, in particolare l’esame RM della colonna vertebrale cervicale sopradescritto, non si rilevano lesioni traumatiche cje potevano spiegare la sintomatologia dell’assicurato, a livello lombare attualmente nessun problema. Per quanto riguarda la colonna vertebrale nel suo insieme cervicale e lombare si passa a estinzione del nesso causale con l’infortunio del 30.01.2014, questo a partire dalla data del rapporto di visita medica odierna.” - il corsivo é del redattore).

 

                               2.6.   Secondo la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

                                         L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

 

                                         Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

 

                                         In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista alcun dubbio a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

 

                               2.7.   Chiamato a pronunciarsi nella concreta evenienza, il TCA ritiene che l’apprezzamento enunciato dal dott. __________, specialista che vanta una vasta esperienza nel campo della medicina infortunistica e assicurativa, secondo cui l’assicurato ha ritrovato una piena capacità lavorativa a far tempo dal 1° giugno 2014, possa validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario procedere a ulteriori atti istruttori.

 

                                         Del resto, va sottolineato che le sue conclusioni, per quanto riguarda appunto la capacità lavorativa, trovano piena conferma nella valutazione eseguita il 13 maggio 2014 dal reumatologo dott. __________ (cfr. doc. 40, p. 2), presso il quale RI 1 era stato indirizzato essenzialmente per definire l’ulteriore procedere terapeutico (cfr. doc. 34).

                                         Inoltre, non può essere ignorato che anche l’allora medico curante dell’assicurato, dott. __________, ha di fatto condiviso la decisione di ritenere il paziente abile a decorrere dal 1° giugno 2014 (cfr., d’altronde, la nota telefonica del 13 giugno 2014 - doc. 47: “Tel. a studio Dr. __________ (…). Comunicano che é stato fatto un certificato medico indicante la ripresa totale a partire dal 1.6.14, é stato consegnato all’assicurato. Ci faranno avere uno scritto indicante la ripresa lavorativa.” - il corsivo é del redattore).

 

                                         È vero che il dott. __________ - medico al quale l’insorgente si é rivolto dopo che il dott. __________ l’aveva dichiarato pienamente abile al lavoro - ha certificato l’esistenza di un’incapacità lavorativa oltre il 31 maggio 2014, sino al 31 agosto 2014 (cfr. doc. 51 e doc. 60).

                                         Questa Corte osserva tuttavia che la sua opinione risulta “isolata”, visto che si trova in contrasto con quella degli altri tre sanitari intervenuti.

                                         D’altro canto, nelle sue attestazioni, il dott. __________ non é stato in grado di evidenziare dei nuovi reperti, rispetto a quelli già riscontrati dai dottori __________ e __________, suscettibili di giustificare la diversa valutazione della capacità lavorativa.

 

                                         In esito a tutto quanto precede, il TCA ritiene quindi dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che RI 1 abbia ritrovato una piena capacità lavorativa nei tempi e nei modi stabiliti dall’Istituto assicuratore resistente nella decisione su opposizione impugnata.

 

                               2.8.   L’insorgente, rivolgendosi al Tribunale, ha chiesto di poter “… venire a parlare direttamente con qualcuno …” (cfr. doc. IX).

 

                                         Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

 

                                         Secondo la giurisprudenza federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti). Una semplice richiesta di prove, così come delle domande tendenti alla comparizione oppure a un interrogatorio personale, a un interrogatorio delle parti, a un’audizione testimoniale oppure a un sopralluogo, non sono sufficienti per fondare un simile obbligo (cfr. SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

                                         L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema, si veda tuttavia la DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

 

                                         Nella concreta evenienza, non essendo stata presentata una domanda esplicita di procedere a un’udienza pubblica ma soltanto una richiesta di audizione personale, il TCA rinuncia all’audizione in quanto superflua ai fini dell’esito della vertenza (cfr. STF I 472/06 del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2).

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso é respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti