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Raccomandata |
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Incarto
n.
mm/DC |
Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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redattore: |
Maurizio Macchi, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 10 marzo 2014 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 12 febbraio 2014 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. In data 27 agosto 2013, la ditta __________ di __________ ha comunicato all’CO 1 che, in data 23 agosto 2013, il proprio dipendente RI 1 era rimasto vittima di un incidente stradale a __________ (prov. di __________), riportando una distorsione della colonna vertebrale (cfr. doc. 1).
L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Il 10 settembre 2013, nel corso di un colloquio telefonico, il datore di lavoro ha informato l’assicuratore che, in realtà, l’infortunio in questione era accaduto nell’ambito di un rally automobilistico svoltosi in __________ (doc. 6).
1.3. Esperiti gli accertamenti amministrativi del caso, con decisione formale del 13 novembre 2013, l’amministrazione ha annullato per la via della revisione processuale la decisione informale del 30 agosto 2013 e ha negato il diritto alle prestazioni in applicazione dell’art. 46 cpv. 2 LAINF (doc. 31).
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 35 e doc. 48), in data 12 febbraio 2014, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 50).
1.4. Con tempestivo ricorso del 10 marzo 2014, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che l’assicuratore convenuto venga condannato a riconoscergli indennità giornaliere - ridotte del 50% in virtù dell’art. 39 LAINF - per il periodo d’incapacità lavorativa dipendente dall’infortunio occorso il 23 agosto 2013, argomentando in particolare quanto segue:
" (…).
…, appare evidente che la responsabilità della falsa notifica di infortunio debba ricadere unicamente sul datore di lavoro, il quale del resto si é distinto per aver raccontato - in più occasioni - innumerevoli bugie e pertanto la sua credibilità é assolutamente nulla. L’ignaro dipendente ha invece sin dall’inizio agito correttamente, convinto in buona fede (e in tale convinzione rafforzato dal comportamento della CO 1 stessa, per il fatto di non averlo informato già in occasione del colloquio del 25 settembre 2013 di quanto aveva dichiarato il datore) che, per finire, il datore avesse compilato l’annuncio d’infortunio in modo corretto. Mai egli ha avuto l’intenzione (e neppure lo ha commesso per negligenza) di fornire alla CO 1 false indicazioni.
(…).
… l’affermazione secondo cui detta fattura (quella dell’ospedale di __________, n.d.r.] “non permetteva alla CO 1 di sapere che l’infortunio era accaduto durante una gara di rally ma solo che il luogo indicato sull’annuncio d’infortunio non corrispondeva a quello dell’accaduto”, circostanza che a detta della CO 1 non avrebbe motivato una riduzione delle prestazioni, non convince: intanto, l’art. 46 cpv. 2 LAINF risulta essere perfettamente applicabile anche in caso di semplice notifica falsa, mentre, d’altro canto, nella propria decisione del 13 novembre 2013 la CO 1 si é limitata a fare un generico riferimento ad “un falso annuncio d’infortunio” (senza precisare se vi fosse una parte di annuncio preponderante). L’assicurato ritiene che sarebbe stato dovere della CO 1 chiedergli immediate delucidazioni non appena in possesso della citata fattura dell’ospedale in __________, tanto più che già da due giorni le era stato comunicato dal datore di lavoro che l’incidente era occorso durante una gara di rally: come poteva allora in quel momento la CO 1 essere certa che nel corso della telefonata del 10 settembre 2013 il signor __________ aveva dichiarato il vero? Con un minimo di coerenza, a fronte di due versioni completamente diverse (quo al luogo ed alla causa dell’infortunio), l’assicuratore avrebbe quantomeno dovuto interpellare immediatamente il signor RI 1, per sentire la sua versione, e non attendere fino al 25 settembre 2013, per poi accusarlo di non aver fatto nulla …”
(doc. I, p. 15)
1.5. L’assicuratore convenuto, in risposta, ha chiesto che il ricorso venga respinto con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.6. Nel mese di aprile 2014, il ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione e ha chiesto l’edizione, dall’ex datore di lavoro, del numero di telaio dell’auto di gara e della relativa carta grigia nonché, da parte dell’Ufficio della circolazione, della carta grigia corrispondente al numero di telaio dell’auto di gara (doc. V).
L’Istituto assicuratore si é pronunciato al riguardo in data 5 maggio 2014 (doc. VII).
1.7. In corso di causa, questa Corte ha interpellato il dott. __________, il quale é stato invitato a precisare quando l’assicurato gli riferì che l’infortunio era avvenuto nel corso di una gara di rally (doc. XII).
La sua risposta é pervenuta in data 19 gennaio 2015 (doc. XIII + allegato).
L’insorgente ha formulato le proprie osservazioni in merito il 23 gennaio 2015 (doc. XV), mentre l’CO 1 lo ha fatto il 28 gennaio 2015 (doc. XVI).
in diritto
2.1. L’oggetto della lite é circoscritto alla questione di sapere se l’amministrazione era legittimata a negare le proprie prestazioni in relazione all’evento infortunistico occorso a RI 1 il 23 agosto 2013, oppure no.
2.2. Giusta l’art. 46 cpv. 2 LAINF, l'assicuratore può dimezzare qualsiasi prestazione se, per ingiustificato ritardo dell'assicurato o dei suoi superstiti, l'infortunio o il decesso non gli è stato notificato entro tre mesi; egli può rifiutarla se, intenzionalmente, gli è stata fatta una notifica falsa.
La norma di cui alla seconda frase dell’art. 46 cpv. 2 LAINF mira a reprimere un comportamento doloso - la negligenza, per quanto grave sia, non basta (cfr. Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), p. 176) -, tendente a ottenere dall’assicurazione più di quanto si avrebbe diritto (A. Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss Art. 37-39 UVG, p. 13).
Secondo la dottrina, la norma in questione ha un senso nella misura in cui la falsa notifica concerne una fattispecie che implica un obbligo a prestazioni dell’assicuratore. Mediante la falsa descrizione, l’assicurato vuole ottenere più di quanto gli spetta. In questo caso, l’assicuratore può negare integralmente le prestazioni. In altri termini, la sanzione é legittima allorquando l’assicurato vuole ottenere una prestazione (supplementare) che, in caso di notifica corretta, non percepirebbe. Per contro, la sanzione non può essere comminata se, mediante la falsa notifica, l’assicurato non persegue tale scopo, ossia non intende ottenere un vantaggio materiale.
Quella prevista dal cpv. 2 dell’art. 46 LAINF é una norma potestativa (Kann-Vorschrift): l’assicuratore non é costretto a decurtare, rispettivamente a negare le proprie prestazioni, ma può farlo. Al riguardo, esso deve prendere in considerazione tutte le circostanze del caso di specie. Quando infligge una sanzione, esso deve rispettare il principio della proporzionalità. Ciò significa che, anche in caso di falsa notifica intenzionale, l’assicuratore può astenersi dal negare le prestazioni e, ad esempio, procedere a una loro semplice riduzione (cfr. A. Maurer, Schw. Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 239ss.).
2.3. Nella concreta evenienza, dalle tavole processuali emerge che nell’annuncio d’infortunio LAINF del 27 agosto 2013, inviato mediante notifica elettronica dal datore di lavoro, é stato indicato che l’assicurato era rimasto vittima di un “incidente con auto contro un muro”, avvenuto a __________ (__________) il 23 agosto 2013 (cfr. doc. 1, punti 5 e 6).
In data 30 agosto 2013, l’CO 1 ha chiesto a RI 1 di compilare un questionario riguardante l’evento annunciato (doc. 4) e al suo medico curante il “modulo di documentazione per la prima consultazione dopo un trauma da accelerazione cranio-cervicale” (doc. 5).
Il 10 settembre 2013, il datore di lavoro dell’assicurato ha informato l’assicuratore che l’infortunio annunciato era in realtà accaduto in __________, in occasione di una gara di rally, auspicando una verifica in quanto “… il dipendente vuole usare il fatto dell’incidente contro il titolare visto che era il figlio che guidava e quest’ultimo non vuole più che faccia parte dell’equipaggio.” (doc. 6).
Il giorno stesso, il ricorrente ha trasmesso all’Istituto assicuratore la fattura inerente la sua degenza presso l’ospedale in __________, nonché un certificato del curante, e ha sottolineato di essere sempre in attesa di eventuali formulari da compilare (cfr. doc. 8).
Il 16 settembre 2013, RI 1 ha compilato il questionario sottopostogli dall’amministrazione. Egli ha segnatamente indicato che l’infortunio aveva avuto luogo in __________ e che, in quell’occasione, si trovava a bordo di una autovettura __________, guidata da __________ e di proprietà della ditta __________ (cfr. doc. 12).
Sul modulo di documentazione, compilato il 24 settembre 2013, il dott. __________ ha indicato che l’incidente occorso al suo paziente era accaduto “durante una gara di rally in __________ …” (doc. 18).
In data 25 settembre 2013, l’assicurato é stato sentito da un funzionario dell’CO 1. L’assicurato ha in particolare dichiarato che “al momento in cui ho annunciato il caso al datore di lavoro, che già sapeva quanto successo poiché presente al momento dell’incidente con tutta la famiglia, mi era stato detto di annunciare un infortunio non professionale capitato al domicilio (es. caduto da un camioncino). In quel frangente era presente anche mia madre che mi aveva accompagnato al garage. Visto l’infortunio capitato in __________, con degenza ospedaliera e i costi che ne conseguono, ho insistito per annunciare effettivamente quanto capitato e non dare indicazioni false all’Assicurazione infortuni.” (doc. 15, p. 2).
L’audizione del datore di lavoro si é invece tenuta il 10 ottobre 2013. A proposito delle incongruenze contenute nell’annuncio d’infortunio, __________ ha sostenuto che “al momento in cui é stato redatto l’annuncio d’infortunio effettivamente é stata indicata una versione non corretta dei fatti. Per non creare problemi, vista la possibile riduzione delle prestazioni e la mancata assicurazione stipulata privatamente in __________ dal signor RI 1, é stato notificato un incidente stradale capitato a __________. Al momento dell’annuncio di infortunio era presente anche il signor RI 1 ed era d’accordo di notificare quanto sopra.” (doc. 30, p. 2).
Dalle carte processuali si evince ancora che, pendente la procedura di opposizione, in data 17 gennaio 2014, ha avuto luogo un colloquio alla presenza dell’assicurato, della sua fidanzata e del patrocinatore del ricorrente. In quella sede, RI 1 ha ribadito che il falso annuncio d’infortunio é stato fatto dal datore di lavoro, contro la sua volontà. Egli ha pure sostenuto che, avendo chiaramente manifestato la propria contrarietà, era legittimato a credere che il datore di lavoro avrebbe proceduto a una corretta notifica dell’evento (cfr. doc. 44).
Dal complemento d’opposizione 4 febbraio 2014 risulta che l’insorgente non avrebbe più saputo nulla dell’annuncio d’infortunio (e, quindi, del suo effettivo tenore) sino al (nuovo) colloquio con il datore di lavoro del 10 settembre 2013, in occasione del quale il __________ lo avvertì che, “essendosi rifiutato di sottoscrivere una dichiarazione che corroborava la tesi dell’incidente presso il suo domicilio in __________”, avrebbe informato l’assicuratore (cfr. doc. 48, p. 3).
2.4. Nel caso di specie, é palese che l’annuncio d’infortunio del 27 agosto 2013 (cfr. doc. 1) contiene delle informazioni inveritiere, nella misura in cui é stato indicato che il noto incidente era avvenuto presso il Comune di domicilio dell’assicurato, anziché in __________ e, soprattutto, nella misura in cui é stato sottaciuto il fatto che l'infortunio aveva avuto luogo durante una gara di rally (circostanza che, qualora conosciuta, avrebbe indotto l’CO 1 a ridurre del 50% le prestazioni in contanti, in applicazione degli articoli 39 LAINF e 50 OAINF - cfr. DTF 106 V 45, 112 V 44 e 113 V 222).
Con la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 sostiene che RI 1 avrebbe “… intenzionalmente segnalato un falso annuncio d’infortunio, …”, e ciò poiché, sebbene compilato dal suo ex datore di lavoro, egli sarebbe stato d’accordo di notificare il falso o, perlomeno, visto che era presente al momento della compilazione, “… non poteva ignorare quanto figurava su detto documento.” (doc. 50, p. 3).
Chiamata ora a pronunciarsi, questa Corte osserva innanzitutto che quello occorso al ricorrente é un infortunio non professionale atipico, nella misura in cui é avvenuto a bordo di un’autovettura di proprietà del proprio datore di lavoro, al cui volante vi era il figlio dello stesso datore di lavoro. D’altro canto, con riferimento all’affermazione contenuta nel verbale di audizione del datore di lavoro (doc. 30, p. 2: “Per non creare problemi, vista la possibile riduzione delle prestazioni e la mancata assicurazione stipulata privatamente in __________ dal signor RI 1, …” - il corsivo é del redattore), il TCA si limita a osservare che l’insorgente era obbligatoriamente assicurato contro gli infortuni in Svizzera e iscritto al Servizio sanitario __________ a copertura dei costi di cura in caso di malattia (cfr. doc. 15, p. 4).
Fatte queste premesse, il TCA rileva che non é contestato il fatto che sia stato il datore di lavoro a compilare il falso annuncio d’infortunio (cfr. doc. 50, p. 3: “… al momento in cui il signor __________ ha compilato l’annuncio d’infortunio … - il corsivo é del redattore).
D’altro canto, secondo il TCA, l’affermazione secondo la quale il ricorrente sarebbe stato d’accordo di procedere a una falsa notifica d’infortunio, contrasta con il fatto che, in occasione della consultazione del 26 agosto 2013, l’assicurato aveva riferito al dott. __________ che l’incidente della circolazione occorsogli qualche giorno prima, era avvenuto durante una gara automobilistica di rally (cfr. doc. XIII), ciò che il medico curante ha poi in effetti trascritto nel modulo da lui compilato all’attenzione dell’CO 1 (cfr. doc. 18, p. 1).
Ora, appare improbabile che una persona intenzionata a ingannare l’assicuratore mediante una falsa notifica d’infortunio, dica la verità al proprio medico curante, essendo notorio che sono proprio i curanti ad essere normalmente interpellati per primi dallo stesso assicuratore.
A proposito di quanto attestato dal dott. __________ nello scritto del 13 gennaio 2015 (doc. XIII), il TCA non ha alcuna valida ragione per dubitare della sua attendibilità. D’altro canto, con riferimento a quanto l’CO 1 ha sostenuto nell’allegato del 28 gennaio 2015 (doc. XVI: “… il medico (…) non si ricorda cosa é avvenuto …”), questo Tribunale sottolinea che il sanitario in questione ha dichiarato che il suo non ricordare concerne “… dove si é svolta la competizione e quali sono state le modalità dell’incidente.”, ma non il fatto che l’incidente si é verificato durante un rally automobilistico.
L’amministrazione fa valere che, se anche dovesse essere vero - come in effetti é - che RI 1 ha riferito al suo medico curante l’esatta fattispecie, resta il fatto che “… determinanti sono le dichiarazioni fornite alla CO 1 e non al medico.” (doc. 50, p. 4).
Al riguardo, va rilevato che l’accertamento dell’intenzione dolosa dipende da un apprezzamento globale dei fatti (cfr. Ghélew/Ramelet/Ritter, op. cit., p. 176).
Ora, per il TCA, nell’ambito di questo apprezzamento globale, l’aver raccontato la verità al proprio medico curante in tempi non sospetti, costituisce un elemento certamente rilevante, che fa sorgere seri dubbi circa l’intenzione dell’assicurato d’ingannare l’CO 1.
Del resto, in una sentenza del 30 aprile 1996 pubblicata in RJ 1996 n. 1076 consid. 6 bb, il TFA ha considerato decisiva per negare l’applicabilità dell’art. 46 cpv. 2 LAINF, proprio la circostanza che l’assicurata aveva descritto le cause esatte dell’infortunio al suo medico curante e che quest’ultimo le aveva poi trascritte nel suo rapporto iniziale all’attenzione dell’assicurazione (“Au demeurant, on ne connaît pas l’identité des personnes qui ont informé l’Office du personnel de la X. de la survenance de l’accident. On ne sait pas davantage si l’intimée a eu connaissance de la déclaration d’accident (voire du contenu de celle-ci) que le responsable de l’office du personnel a rédigée le 25 août 1992. En revanche, il est constant que l’assurée a décrit les causes exactes de l’accident à son médecin traitant, et que ce dernier les a dûment consignées dans son rapport initial du 19 novembre 1992 à l’attention de l’assurance.“ - il corsivo é del redattore).
Inoltre, la data che figura a piè di pagina (27 agosto 2013) e quella di ricezione (28 agosto 2013) apposte sul formulario d’annuncio, lasciano pochi dubbi circa il fatto che il datore di lavoro l’ha compilato (o perlomeno completato) il giorno successivo a quello in cui avvenne il primo incontro con l’assicurato dopo il noto incidente (26 agosto 2013 - cfr. doc. 48, p. 3: “…, il giorno seguente al suo rientro - cioè il 26 agosto 2013 - RI 1 (…) é stato accompagnato dalla madre presso il datore di lavoro, per espletare le pratiche riguardanti l’infortunio.” e doc. 50, p. 4 - il corsivo é del redattore). Non trova quindi conferma l’affermazione dell’CO 1 secondo la quale, essendo presente al momento della compilazione dell’annuncio e, quindi, essendo a conoscenza del suo contenuto, il ricorrente avrebbe implicitamente accettato il fatto che il datore di lavoro aveva dichiarato il falso.
Va peraltro sottolineato che, in data 10 settembre 2013, il ricorrente ha inviato all’CO 1 la fattura relativa al periodo in cui egli è stato degente presso l’Ospedale di __________ (cfr. il doc. 8). Sebbene, in quell’occasione, RI 1 ha omesso d’indicare che l’incidente era successo durante una gara di rally, l’aver trasmesso al proprio assicuratore la fattura del nosocomio __________ (allorquando, nell’annuncio, era stato indicato quale luogo dell’infortunio “__________/ __________”), rappresenta un ulteriore indizio che egli non aveva in realtà l’intenzione d’ingannare l’Istituto. D’altra parte, sempre in quella stessa occasione, l’assicurato ha pure chiesto all’assicuratore che gli venisse spedito il formulario da compilare.
Sempre in questo ordine d’idee, merita di essere segnalato che, dimesso dall’ospedale e ritornato al proprio domicilio, l’insorgente ha rilasciato un’intervista al quotidiano la “__________”, in cui ha descritto la dinamica dell’incidente che lo ha visto protagonista in __________ (cfr. doc. B1).
In tale contesto, interessandosi alla procedura di notifica di un infortunio, é doveroso precisare che spetta al datore di lavoro notificare all’assicuratore l’infortunio che gli é stato segnalato dal dipendente/assicurato, e ciò utilizzando l’apposito modulo (“Notifica d’infortunio LAINF”). In genere, l’assicurato non riceve copia dell’annuncio d’infortunio.
Pertanto, di norma, la prima volta in cui l’assicurato entra in contatto diretto con il proprio assicuratore, avviene quando egli é chiamato a compilare un questionario del genere di quello che figura agli atti sub doc. 4 oppure in occasione della sua audizione da parte di un funzionario amministrativo.
Questo Tribunale ha già avuto modo di constatare, in più occasioni, l’esistenza di discrepanze tra quanto dichiarato dall’assicurato al proprio datore di lavoro e quanto invece da quest’ultimo finalmente notificato all’assicuratore, discrepanze di cui l’assicurato viene però a conoscenza soltanto in un secondo tempo. Ad esempio, in una sentenza 35.2009.45 del 30 settembre 2009, riguardante un’assicurata, vittima nel 2006 di un infortunio al ginocchio sinistro, il cui datore di lavoro aveva erroneamente annunciato un nuovo infortunio, occorsole nel 2008 e che aveva riguardato la medesima parte del corpo, quale ricaduta del pregresso evento, il TCA ha accertato che l’assicurata aveva appreso, per la prima volta, dell’errore commesso, soltanto alla ricezione della decisione mediante la quale l’amministrazione aveva negato il diritto a prestazioni.
La procedura di notifica di un infortunio e la giurisprudenza appena citati permettono di concludere che é verosimile che RI 1 potesse ignorare il contenuto della notifica d’infortunio inoltrata all’CO 1 dal datore di lavoro e, di riflesso, credere che quest’ultimo avesse correttamente dichiarato che l’incidente aveva avuto luogo in __________, durante una gara di rally.
Sempre secondo l’assicuratore convenuto, anche nell’ipotesi in cui non avesse avuto diretta conoscenza della falsa notifica, visto che dubitava della buona fede del suo datore di lavoro, egli avrebbe potuto e dovuto avvertire l’Istituto assicuratore, e ciò, al più tardi, il 10 settembre 2013, avuta conferma che il titolare del garage aveva in effetti dichiarato il falso (cfr. doc. 50, p. 3s.).
Questa Corte non nega che, venuto a conoscenza dei propositi manifestati dal suo datore di lavoro (già in occasione dell’incontro del 26 agosto 2013 - cfr. doc. 48, p. 3: “RI 1 - non poco sorpreso da questo atteggiamento - rifiutò di modificare quanto sin lì indicato nel formulario, cosicché venne poco cortesemente invitato dal datore di lavoro a tornare a casa (“a ga pensi mi, va a cà!”), mentre il di lui figlio - anch’egli presente in ufficio - aggiunse che, se necessario - “avrebbe firmato lui l’annuncio di sinistro.”), l’assicurato avrebbe potuto e dovuto sincerarsi presso l’CO 1 di come l’evento che lo riguardava era stato finalmente annunciato. Tuttavia, anche alla luce delle circostanze che sono state evidenziate in precedenza, ciò dimostra che egli ha tutt’al più avuto un comportamento negligente - il quale però non basta per applicare la sanzione di cui all’art. 46 cpv. 2 LAINF -, ma certamente non doloso.
Il fatto che, nel questionario compilato in data 16 settembre 2013, il ricorrente abbia indicato che il noto incidente era successo in __________, a bordo di un veicolo di proprietà del __________, al cui volante si trovava __________, tralasciando di specificare la questione del rally (cfr. doc. 12), non é atto a dimostrare la sua intenzionalità, in quanto, a quel momento, sia lui sia l’assicuratore erano ormai a conoscenza che l’annuncio d’infortunio conteneva delle informazioni inveritiere.
Tutto ben considerato, in esito alle considerazioni che precedono, questo Tribunale ritiene dunque che dalle carte processuali emergano elementi tali da rendere poco plausibile la circostanza che RI 1 abbia intenzionalmente tentato d’ingannare l’Istituto assicuratore al fine di evitare le conseguenze di una riduzione delle prestazioni.
Pertanto, la decisione su opposizione impugnata, mediante la quale l’amministrazione ha negato il proprio obbligo a prestazioni in applicazione dell’art. 46 cpv. 2 LAINF, deve essere annullata.
Gli atti le vengono rinviati affinché esamini se sono dati i presupposti per ridurre le prestazioni in contanti in virtù degli articoli 39 LAINF e 50 OAINF (e, in particolare, la questione di sapere se l’insorgente é o meno rimasto vittima di un infortunio non professionale; peraltro, circa la possibilità di ridurre le prestazioni in contanti in caso d’infortunio non professionale prodottosi nell’ambito di una competizione automobilistica, si veda la STCA 35.2013.2 del 17 giugno 2013, pubblicata sul sito www.sentenze.ti.ch, e i riferimenti ivi indicati).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione su opposizione impugnata é annullata.
§§ L'CO 1 è tenuto a riconoscere le proprie prestazioni per l'infortunio del 22 agosto 2013.
§§§ Gli atti vengono rinviati all’CO 1 affinché valuti se sono adempiuti i presupposti per ridurre le prestazioni in contanti in virtù degli articoli 39 LAINF e 50 OAINF.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti